In breve
- La Corte costituzionale ha respinto nove fascicoli riuniti e ha confermato che lo Stato aveva il diritto di non pagare, tra il 2017 e il 2021, gli aiuti e le indennità una tantum corrisposti all’uscita dal servizio a militari, poliziotti, personale penitenziario e magistrati.
- Il motivo di fondo: queste somme sono benefici legati a uno statuto speciale, non diritti con fondamento costituzionale, e il legislatore può concederli, sospenderli o sopprimerli.
- La conseguenza che conta in pratica: chi è uscito dal servizio dopo il 1° luglio 2017 non ha più alcun diritto, perché la legge che lo prevedeva è stata abrogata e la nuova legge sulle retribuzioni non contiene nulla di equivalente.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 600 del 23 luglio 2026
Pronunciata: 20 gennaio 2026
Gli aiuti all’uscita dal servizio nel settore pubblico restano non pagati, e la Corte costituzionale dice che così era legittimo. Nove fascicoli riuniti, aperti da ex militari, poliziotti, dipendenti dell’amministrazione penitenziaria e magistrati, contestavano quattro ordinanze d’urgenza con cui il pagamento di queste somme è stato sospeso anno dopo anno, dal 2017 al 2021. La Corte le ha respinte tutte in quanto infondate. È la seconda volta in questa estate che il giudice costituzionale rifiuta di sbloccare denaro promesso per legge al personale pubblico, dopo aver confermato anche che le somme ottenute in giudizio si pagano comunque in cinque rate annuali.
Si tratta degli aiuti e delle indennità corrisposti in un’unica soluzione al momento del collocamento in quiescenza, del passaggio nella riserva, del congedo assoluto o della cessazione del rapporto di servizio. Per i magistrati, l’articolo 81, comma 1, della legge n. 303/2004 prevedeva sette indennità di inquadramento mensili lorde. Per il personale militare, i poliziotti e i funzionari pubblici con statuto speciale dell’amministrazione penitenziaria, l’aiuto era previsto dall’articolo 20 dell’allegato n. VII alla legge quadro n. 284/2010. Somme analoghe esistevano per il personale ausiliario dei tribunali e per i funzionari pubblici parlamentari.
La sospensione è arrivata a ondate. L’ordinanza d’urgenza del Governo n. 99/2016 ha fermato il pagamento per i primi due mesi del 2017, l’ordinanza d’urgenza del Governo n. 9/2017 per il resto di quell’anno, l’ordinanza d’urgenza del Governo n. 90/2017 per il 2018 e l’ordinanza d’urgenza del Governo n. 114/2018 per il periodo 2019-2021. Quattro testi, cinque anni, la stessa formula: non si concede.
Gli effetti che produce
Il primo effetto è che i quattro testi restano validi. La Corte ha constatato che sono costituzionali rispetto alle censure formulate, all’unanimità dei voti. Le sentenze della Corte costituzionale sono definitive e generalmente obbligatorie dalla pubblicazione, secondo l’articolo 147, comma 4, della Costituzione, quindi le cause in cui si chiedevano queste somme per il periodo 2017-2021 restano prive del fondamento costituzionale su cui contavano i ricorrenti.
Il secondo effetto è il più duro e riguarda il periodo successivo alla sospensione. La legge quadro n. 284/2010 è stata abrogata dall’articolo 44, comma 1, punto 9, della legge quadro n. 153/2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 492 del 28 giugno 2017. La nuova legge sulle retribuzioni non contiene alcuna disposizione analoga a quella che istituiva gli aiuti. La Corte dice con chiarezza che cosa significa: il personale militare, i poliziotti e i funzionari pubblici con statuto speciale dell’amministrazione penitenziaria passati nella riserva, collocati in congedo assoluto o il cui rapporto di servizio è cessato, con diritto a pensione, dopo il 1° luglio 2017 non beneficiano più degli aiuti previsti dalla legge quadro n. 284/2010. Non si tratta di un pagamento rinviato, ma di un diritto che non esiste più.
Il terzo effetto riguarda la regola in base alla quale si stabiliscono i diritti al momento del pensionamento. La Corte riprende il principio tempus regit actum: si applica la legge in vigore alla data in cui si apre il diritto a pensione, non la legislazione esistente a una data anteriore. Chi è andato in pensione prima e ha incassato l’aiuto non si trova nella stessa situazione giuridica di chi è andato in pensione più tardi, quindi la differenza tra loro non è una discriminazione.
Il quarto effetto è di giurisprudenza. La Corte elenca dieci decisioni precedenti con la stessa soluzione, tra il 2016 e il 2025, e constata che non sono intervenuti elementi nuovi. In pratica la linea è chiusa: un nuovo fascicolo fondato sugli stessi argomenti ha possibilità minime. Un’altra regola sui soldi dei magistrati è passata al vaglio della Corte a settembre 2026: chi è già in pensione e viene richiamato in funzione resta con il 15% della pensione.
Che cosa cambia rispetto a prima
Dal punto di vista dei testi di legge, nulla. Le quattro ordinanze avevano già cessato di applicarsi alla data del giudizio. La Corte le ha comunque esaminate, perché i loro effetti giuridici continuano a prodursi nelle cause pendenti, secondo la decisione n. 766 del 15 giugno 2011, che ha stabilito che sono sottoposte al controllo di legittimità costituzionale anche le disposizioni i cui effetti continuano dopo l’uscita dalla vigenza.
È cambiata invece la posizione degli argomenti. Gli autori della questione sostenevano che, dopo il 1° luglio 2017, un atto di sospensione non poteva più sospendere un diritto contenuto in una legge abrogata, perché una norma abrogata non può essere rimessa in vigore. La Corte ha risposto, citando l’Alta Corte di cassazione e giustizia, che il problema non è di sospensione di un testo morto, ma di successione delle leggi nel tempo: l’abrogazione ha carattere definitivo e il diritto semplicemente non esiste più per chi esce dal servizio dopo quella data.
Si è chiarita anche una confusione che ricorre in cause di questo tipo. Con la decisione n. 16 dell’8 giugno 2015, l’Alta Corte aveva stabilito che la volontà del legislatore non è stata quella di sopprimere il diritto, ma di sospenderne l’esercizio. Gli autori leggevano questo come una promessa di pagamento successivo. La Corte costituzionale mostra ora che la sospensione dell’esercizio tra il 2017 e il 2021 e la scomparsa del diritto per effetto dell’abrogazione del 2017 sono due cose diverse, avvenute in parallelo.
Infine è stata respinta anche la censura specifica dei magistrati, quella legata all’indipendenza della giustizia. La Corte riprende quanto ha detto nel 2015 e nel 2016: la mancata concessione dell’indennità prevista dall’articolo 81, comma 1, della legge n. 303/2004 non incide sullo statuto costituzionale dei giudici e dei pubblici ministeri, perché l’indennità è un beneficio legato allo statuto speciale, non una garanzia dell’indipendenza.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- La situazione giuridica diventa prevedibile: dopo dieci decisioni con la stessa soluzione, nessuno può più ragionevolmente sperare in un cambiamento di giurisprudenza su questi argomenti.
- La Corte dice esplicitamente, e non implicitamente, che il diritto è scomparso per chi è uscito dal servizio dopo il 1° luglio 2017, il che risparmia alle persone cause avviate con aspettative false.
- Il bilancio pubblico resta protetto da una spesa retroattiva su cinque anni, per più categorie professionali numerose.
- Si conferma un principio che protegge anche in senso inverso: i diritti riconosciuti al momento dell’uscita dal servizio sono quelli previsti alla data in cui nasce il diritto a pensione, quindi non possono essere ridotti in seguito per chi li ha già acquisiti.
Che cosa resta un problema
- Persone che hanno lavorato sotto una legge che prometteva loro un aiuto all’uscita dal servizio sono rimaste senza, e la differenza rispetto ai colleghi usciti qualche mese prima può valere diversi stipendi.
- La sospensione con ordinanza d’urgenza, ripetuta anno dopo anno, resta uno strumento valido, anche se l’effetto cumulato su cinque anni assomiglia a una soppressione del diritto.
- L’argomento secondo cui un beneficio privo di fondamento costituzionale può essere ritirato in qualsiasi momento vale allo stesso modo per qualunque altro diritto retributivo concesso con legge speciale.
- Le cause durano così a lungo che alcune perdono il proprio oggetto: i fascicoli decisi ora erano stati aperti tra il 2017 e il 2022.
Consigli pratici
- Verificate anzitutto la data in cui siete usciti dal servizio. Se il passaggio nella riserva, il congedo assoluto o la cessazione del rapporto di servizio, con diritto a pensione, è avvenuto dopo il 1° luglio 2017, il diritto all’aiuto previsto dalla legge quadro n. 284/2010 non esisteva più, a prescindere dalle sospensioni.
- Se siete usciti prima del 1° luglio 2017 e il pagamento è stato soltanto sospeso, verificate che cosa ha deciso il giudice nel vostro fascicolo: questa decisione riguarda la legittimità costituzionale dei testi, non la loro interpretazione da parte dei giudici civili.
- Non costruite una nuova domanda sugli stessi argomenti di illegittimità costituzionale. La Corte ha elencato dieci decisioni precedenti identiche e ha detto espressamente che non sono intervenuti elementi nuovi.
- Se siete magistrati e siete usciti dal servizio nel periodo della sospensione, tenete presente che l’argomento dell’indipendenza della giustizia è stato respinto tre volte, nel 2015, nel 2016 e ora.
- Conservate i documenti che attestano la data esatta della cessazione del rapporto di servizio e il fondamento giuridico del pensionamento. In controversie di questo tipo, qualche giorno di differenza cambia la legge applicabile.
- Se volete comunque il ripristino del diritto, la via è legislativa e non giudiziaria: la Corte ha detto che non esiste un obbligo costituzionale del legislatore di disciplinare aiuti di questo tipo, ma nemmeno un divieto.
Domande frequenti
Chi rientrava tra i destinatari di questi aiuti?
Si possono ancora recuperare le somme per gli anni 2017-2021?
Perché conta la data del 1° luglio 2017?
Si tratta di una discriminazione rispetto a chi è uscito prima?
Una sospensione durata oltre dieci anni non equivale alla soppressione del diritto?
Che cosa dice la Corte europea dei diritti dell’uomo su benefici di questo tipo?
Perché la Corte ha giudicato testi che non erano più in vigore?
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
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