In breve
- La Corte costituzionale ha respinto, all’unanimità dei voti, come infondata, l’eccezione con cui due ex magistrati in pensione contestavano la regola che toglie loro l’85% della pensione per tutto il tempo in cui sono richiamati in funzione. Respinta come infondata significa che, a differenza di un rigetto per inammissibilità, la Corte è entrata nel merito e ha detto che il testo rispetta la Costituzione.
- Il testo censurato, l’art. 83 comma (3) ultimo periodo della legge n. 303/2004, aveva una sola frase: «Per il periodo del reinquadramento, l’importo della pensione è ridotto dell’85%.» Si applica soltanto agli ex giudici, pubblici ministeri e magistrati assistenti richiamati in funzione senza concorso, presso tribunali e procure che non possono funzionare per mancanza di personale. Un magistrato in pensione che lavora in qualsiasi altro posto conserva la pensione intera.
- La legge n. 303/2004 è abrogata dal 16 dicembre 2022, ma la regola non è sparita: la stessa frase, con la stessa cifra, si trova oggi nell’art. 216 comma (2) della legge n. 303/2022. La sentenza riguarda dunque diritto vivo, anche se il testo che ha giudicato non era più in vigore da 1.159 giorni alla data della pronuncia.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 772 dell’11 settembre 2026
Entrata in vigore: 11 settembre 2026, data della pubblicazione
Un giudice o un pubblico ministero che va in pensione ed è richiamato nel tribunale in cui lavorava resta, per tutta la durata del reinquadramento, con il 15% della pensione. La Sentenza n. 131 del 17 febbraio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 772 dell’11 settembre 2026, conferma che questa regola rispetta la Costituzione e respinge, all’unanimità dei voti, l’eccezione sollevata in due procedimenti di impugnazione di decisioni di pensione. Nella stessa udienza del 17 febbraio 2026 la Corte ha pronunciato anche la Sentenza n. 132/2026, sul coordinamento dei pubblici ministeri tirocinanti, pubblicata un giorno prima e sempre sulla legge n. 303/2004, con la differenza che lì ha rifiutato di entrare nel merito, mentre qui vi è entrata.
Per capire la posta in gioco, la regola va messa accanto a quella che la precede. L’art. 83 comma (2) della stessa legge diceva che i giudici e i pubblici ministeri andati in pensione possono cumulare la pensione di servizio con i redditi di qualsiasi attività professionale, «indipendentemente dal livello di tali redditi». Un ex giudice che diventa avvocato, docente o consulente giuridico incassa la pensione per intero. Il comma successivo, il (3), disciplinava altro: il ritorno nella magistratura. Gli ex giudici, pubblici ministeri e magistrati assistenti potevano essere reinquadrati senza concorso, dalla sezione competente del Consiglio superiore della magistratura, presso i tribunali o le procure in cui avevano diritto di prestare servizio fino al pensionamento e che non potevano più funzionare normalmente per mancanza di personale. La nomina spettava al Presidente della Romania per i giudici e i pubblici ministeri, al Consiglio superiore della magistratura per i magistrati assistenti. E l’ultimo periodo, il solo arrivato davanti alla Corte, tagliava l’85% della pensione per tutta la durata del reinquadramento.
In cifre, la differenza si presenta così: con una pensione di servizio di 10.000 lei, chi torna in tribunale riceve lo stipendio della funzione più 1.500 lei di pensione, mentre chi apre uno studio legale riceve gli onorari più 10.000 lei. La riduzione non è un divieto di cumulo, è un prezzo messo su un solo tipo di cumulo, quello tra la pensione di servizio e lo stipendio di magistrato.
L’eccezione è arrivata per due strade, unite davanti alla Corte. Il primo autore, Adrian Toporăscu, l’ha sollevata al Tribunale di Botoșani, Sezione I civile, in un procedimento di impugnazione della decisione di pensione emessa dalla Cassa distrettuale delle pensioni di Botoșani; il giudice ha investito la Corte con l’ordinanza del 15 settembre 2020 e il fascicolo ha ricevuto il numero 1.812D/2020. La seconda autrice, Patricea-Lorela Soare, l’ha sollevata al Tribunale di Dâmbovița, Sezione I civile, anch’essa in un’impugnazione contro una decisione di pensione, questa volta della Cassa distrettuale delle pensioni di Argeș; il rinvio è del 19 settembre 2023 e il fascicolo ha ricevuto il numero 210D/2024. La Corte li ha riuniti d’ufficio, in base all’art. 53 comma (5) della legge n. 47/1992, al fascicolo registrato per primo.
Gli argomenti degli autori sono stati, in sostanza, tre. Che una riduzione dell’85% è tanto grande da non essere più una diminuzione, ma la soppressione della pensione di servizio per la durata del reinquadramento. Che la pensione è un diritto acquisito per il lavoro svolto in passato, assimilabile a un bene, e che dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo risulta che il diritto alla pensione e il diritto allo stipendio possono essere trattati come diritti di proprietà. E che la regola viola l’uguaglianza dei diritti, perché un taglio così severo è stato previsto soltanto per i magistrati andati in pensione e poi reinquadrati, non anche per le altre categorie che beneficiano di pensioni di servizio e continuano a lavorare. I parametri costituzionali invocati sono stati l’art. 16 comma (1), l’art. 41 comma (1), l’art. 44 comma (1), l’art. 47 comma (2), l’art. 135 comma (2) lett. f) e l’art. 147 comma (4).
I due giudici che hanno investito la Corte hanno espresso opinioni opposte. Il Tribunale di Botoșani ha ritenuto il testo incostituzionale, perché la pensione di servizio sarebbe un diritto acquisito assimilato a un bene di proprietà privata, e una riduzione applicata soltanto a una categoria di persone in situazioni simili sarebbe discriminazione ai sensi dell’art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il Tribunale di Dâmbovița ha ritenuto l’eccezione infondata. I presidenti delle due Camere del Parlamento, il Governo e l’Avvocato del Popolo non hanno trasmesso alcun punto di vista.
Il Pubblico ministero ha chiesto il rigetto, osservando che la questione era già stata risolta con la Sentenza n. 381 del 4 luglio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 890 del 3 ottobre 2023, con cui la Corte aveva constatato la costituzionalità esattamente dello stesso testo. La Corte ha seguito questa linea e ha costruito la motivazione quasi interamente sulle proprie sentenze precedenti.
Il ragionamento poggia su una distinzione vecchia di oltre quindici anni. La pensione di servizio ha due componenti: la parte contributiva, sostenuta dal bilancio delle assicurazioni sociali di Stato, e un supplemento a carico dello Stato, sostenuto dal bilancio statale. La prima è coperta dal diritto costituzionale alla pensione dell’art. 47 comma (2) della Costituzione. La seconda no, perché attiene alla politica dello Stato in materia di assicurazioni sociali, e il legislatore può concederla, modificarla o sopprimerla a seconda delle possibilità finanziarie. L’idea viene dalla Sentenza n. 873 del 25 giugno 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 433 del 28 giugno 2010, ripresa poi con la Sentenza n. 747 del 4 novembre 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 69 del 21 gennaio 2022. Da essa discende anche la risposta alla censura sulla proprietà: se il supplemento non rientra nella sfera del diritto alla pensione, la sua soppressione per il futuro non ha il significato di un’espropriazione.
Sull’uguaglianza, la Corte ha confrontato due vie di ingresso nella magistratura. Chi è nominato per concorso, alle condizioni dell’art. 33 comma (1) della legge n. 303/2004, occupa un posto vacante in una competizione aperta. Chi è reinquadrato alle condizioni dell’art. 83 comma (3) riceve invece un beneficio: entra senza concorso, nel tribunale in cui ha lavorato, proprio perché lì mancano le persone. Essendo le situazioni diverse nella sostanza, il trattamento differente ha, nella logica della Corte, un criterio obiettivo e razionale. L’argomento risale fino alla Sentenza del Plenum n. 1 dell’8 febbraio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 69 del 16 marzo 1994, che ha formulato la regola secondo cui l’uguaglianza impone un trattamento uguale soltanto per situazioni che non differiscono.
Infine, la Corte ha respinto anche il richiamo degli autori alla Sentenza n. 82 del 15 gennaio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 33 del 16 gennaio 2009, con cui erano state dichiarate incostituzionali disposizioni dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 230/2008. La differenza, già indicata nella Sentenza n. 381/2023, paragrafo 36, è doppia. L’ordinanza del 2008 vietava del tutto il cumulo della pensione con i redditi di attività svolte in istituzioni pubbliche, mentre il testo in esame permette il cumulo e si limita a ridurre la pensione. E in quel caso l’incostituzionalità dipendeva dal fatto che l’incisione su diritti fondamentali era avvenuta con un’ordinanza d’urgenza, contro l’art. 115 comma (6) della Costituzione, mentre qui la discussione riguarda una legge del Parlamento.
Gli effetti che produce
La sentenza è definitiva e generalmente obbligatoria dalla pubblicazione, cioè dall’11 settembre 2026, ai sensi dell’art. 147 comma (4) della Costituzione. Trattandosi di un rigetto nel merito, non fa uscire nulla dalla vigenza e non modifica alcun testo. Chi cerca un cambiamento di legge non ne troverà nessuno.
Il primo effetto si produce nei due procedimenti pensionistici. Il Tribunale di Botoșani e il Tribunale di Dâmbovița, ai quali la sentenza viene comunicata, proseguono il giudizio sulle impugnazioni contro le decisioni di pensione con il testo confermato come costituzionale. Per gli autori dell’eccezione, questa è l’ultima porta chiusa sulla via costituzionale.
Il secondo effetto riguarda chiunque voglia riproporre la questione. Un rigetto per infondatezza non fa scattare il divieto dell’art. 29 comma (3) della legge n. 47/1992, che riguarda soltanto le disposizioni già dichiarate incostituzionali. In teoria il testo può essere impugnato di nuovo, ma non con le stesse censure: la Corte ha detto chiaramente che le soluzioni delle sentenze precedenti conservano validità, «non essendo intervenuti elementi nuovi, tali da giustificare una modifica di questa giurisprudenza». Un’eccezione nuova dovrebbe portare proprio questi elementi nuovi.
Il terzo effetto, quello che conta per la pratica, riguarda la regola oggi in vigore. La Corte ha giudicato un testo abrogato, ma la norma è sopravvissuta sotto un altro numero, e il dispositivo non la tocca direttamente. Per un magistrato che va in pensione nel 2026 ed è richiamato, si applica l’art. 216 comma (2) della legge n. 303/2022, con la stessa riduzione dell’85%. La sentenza non obbliga alcuna autorità a pronunciarsi sul testo nuovo, ma la sua motivazione è l’unico riferimento esistente, perché la questione di fondo è identica.
Il quarto effetto è economico e si vede al momento della decisione di tornare o no nella magistratura. Il reinquadramento avviene soltanto dove i tribunali o le procure non possono funzionare normalmente per mancanza di personale, cioè esattamente dove lo Stato ha bisogno di persone. Chi accetta perde l’85% della pensione e riceve lo stipendio della funzione. Chi rifiuta conserva la pensione intera e può lavorare in qualsiasi altro posto senza alcuna riduzione, secondo l’art. 217 della legge n. 303/2022, che riprende il vecchio art. 83 comma (2). Il calcolo resta di ciascuno, ma la legge lo spinge in una direzione prevedibile.
Il quinto effetto è di giurisprudenza. La Sentenza n. 131/2026 aggiunge un anello a una catena che risale al 2010 e conferma, per la terza volta sullo stesso testo, che lo Stato può intervenire sulla componente supplementare della pensione di servizio. La stessa logica è stata usata dalla Corte anche fuori dalla magistratura, per esempio quando ha detto che le differenze di pensione secondo l’anno del pensionamento non sono discriminazione.
Che cosa cambia rispetto a prima
Sul piano del diritto questa sentenza non cambia nulla. È però cambiata la legge intorno al testo, due volte, e il confronto è la parte più utile per il lettore di oggi.
Il primo cambiamento è la nascita stessa della regola. La riduzione dell’85% non è del 2005, benché la sentenza citi la ripubblicazione della legge n. 303/2004 nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 826 del 13 settembre 2005. La frase è stata introdotta dalla legge n. 242/2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 868 del 15 ottobre 2018, che ha riscritto integralmente l’art. 83 comma (3) con il punto 143 dell’art. I ed è entrata in vigore il 18 ottobre 2018. Fino ad allora il comma diceva soltanto che il reinquadramento avviene senza concorso e con il parere del Consiglio superiore della magistratura, presso il tribunale in cui il magistrato aveva prestato servizio, senza alcuna condizione di carenza di personale e senza alcuna incisione sulla pensione. La legge del 2018 ha aggiunto in un colpo solo sia la restrizione sia il taglio. Il dettaglio conta per chiunque cerchi il testo applicabile in un procedimento: la formulazione del 2005 dell’articolo non contiene l’ultimo periodo giudicato dalla Corte.
Il secondo cambiamento è la sostituzione della legge. La legge n. 303/2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 1.102 del 16 novembre 2022, è entrata in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione, secondo l’art. 294 comma (1), cioè il 16 dicembre 2022, e ha abrogato la legge n. 303/2004 con l’art. 294 comma (5) lett. a). Il vecchio art. 83 si è spezzato in due: il mantenimento in funzione fino a 70 anni e il reinquadramento sono passati all’art. 216, mentre il diritto di cumulare la pensione con qualsiasi altro reddito professionale è passato all’art. 217.
La frase censurata è passata quasi immutata, con tre differenze. La prima è una precisazione che restringe: il vecchio testo diceva «l’importo della pensione è ridotto dell’85%», mentre l’art. 216 comma (2) dice «l’importo della pensione di servizio è ridotto dell’85%». In altre parole, la legge nuova chiarisce che la riduzione colpisce la pensione speciale, non una pensione qualsiasi. La seconda è una condizione nuova di accesso: il reinquadramento è possibile soltanto se il magistrato è stato cessato dalla funzione per pensionamento negli ultimi 3 anni, limite che nella legge vecchia non esisteva. La terza riguarda il motivo del reinquadramento: dove la legge del 2004 richiedeva che il tribunale non potesse funzionare normalmente «per mancanza di personale», la legge del 2022 parla del «numero elevato di posti vacanti o di altre cause obiettive», formulazione più ampia.
Non sono cambiate né la cifra né la struttura che produce la disuguaglianza lamentata dagli autori dell’eccezione. L’art. 217 della legge n. 303/2022 riprende la facoltà di cumulo illimitato per qualsiasi altra attività professionale, anzi la estende ai magistrati assistenti e al personale di specializzazione giuridica assimilato, mentre l’art. 216 comma (2) mantiene il taglio dell’85% soltanto per il ritorno nella magistratura. Il contrasto su cui è stata costruita l’eccezione è dunque diritto in vigore nel settembre 2026.
È cambiata infine anche la pratica della Corte, nel senso che non è cambiata. La Sentenza n. 747 del 4 novembre 2021 ha validato il testo la prima volta, la Sentenza n. 381 del 4 luglio 2023 lo ha validato una seconda volta in tre fascicoli riuniti, e la Sentenza n. 131/2026 riprende la motivazione del 2023 quasi frase per frase, fino ai rinvii interni ai paragrafi 36 e 37 della sentenza precedente.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Chiude un’incertezza che riguardava soldi. Le casse pensioni e i giudici del contenzioso previdenziale applicavano una regola contestata in serie; ora hanno una risposta nel merito, non un rinvio.
- È pronunciata all’unanimità dei voti, senza opinione dissenziente o concorrente, quindi non lascia dubbi su ciò che la Corte ha voluto dire.
- Cita per intero la giurisprudenza su cui si fonda, con numero, data e luogo di pubblicazione di ciascuna sentenza. Il lettore può verificare da solo ogni anello, cosa che non accade in tutte le sentenze di rigetto.
- Spiega con chiarezza perché il trattamento è diverso: l’ingresso per concorso e il reinquadramento senza concorso sono vie diverse, e la seconda è essa stessa un vantaggio concesso dalla legge.
- Riafferma la distinzione tra la parte contributiva della pensione, protetta dalla Costituzione, e il supplemento a carico del bilancio statale, che non lo è. È il riferimento da cui dipende la sorte di qualsiasi discussione futura sulle pensioni speciali.
- Delimita chiaramente la fattispecie da quella del 2009, quando la Corte annullò il divieto totale di cumulo dell’Ordinanza d’urgenza n. 230/2008. La riduzione di una pensione e il divieto completo di cumulo restano due cose diverse.
Che cosa resta un problema
- Tra la pronuncia e la pubblicazione sono passati 206 giorni, e la sentenza produce effetti soltanto dalla pubblicazione. Per la Sentenza n. 381/2023, sullo stesso testo e con lo stesso magistrato assistente, l’intervallo era stato di 91 giorni, quindi più di due volte più breve.
- Dal rinvio del Tribunale di Botoșani alla pubblicazione sono passati 2.187 giorni, quasi sei anni, in un procedimento in cui le persone contestavano l’importo della propria pensione.
- Il testo giudicato era abrogato da 1.159 giorni alla data della pronuncia, e la sentenza non dice in nessun punto dove si trovi oggi la stessa regola. Il lettore deve scoprire da solo l’art. 216 comma (2) della legge n. 303/2022.
- La motivazione propria della Corte si riduce al paragrafo 28, una sola frase. I paragrafi da 17 a 27 riproducono la Sentenza n. 381/2023, a tratti parola per parola, senza dire apertamente che si tratta di una ripresa.
- Il Tribunale di Dâmbovița aveva investito la Corte dell’intero art. 83 comma (3), non del solo ultimo periodo, e la sentenza restringe l’oggetto all’ultimo periodo senza spiegare perché. Per il giudice remittente, il resto del comma resta senza risposta espressa.
- La sentenza descrive il reinquadramento come effettuato «mediante colloquio organizzato dalla sezione competente del Consiglio superiore della magistratura», benché il testo di legge che riproduce al paragrafo 14 dica soltanto «senza concorso» e non menzioni alcun colloquio. La formulazione viene dalla giurisprudenza anteriore, non dalla norma giudicata.
Consigli pratici
- Se siete un magistrato in pensione e ricevete una proposta di reinquadramento, fate il calcolo prima di rispondere. Confrontate lo stipendio della funzione più il 15% della pensione di servizio con la pensione intera più qualsiasi altro reddito professionale che potreste ottenere fuori dalla magistratura, consentito senza alcuna riduzione dall’art. 217 della legge n. 303/2022.
- Verificate la condizione di tempo introdotta dalla legge nuova. L’art. 216 comma (2) della legge n. 303/2022 permette il reinquadramento soltanto se siete stati cessati dalla funzione per pensionamento negli ultimi 3 anni. Chi è andato in pensione prima non rientra più in questa procedura, qualunque sia la carenza di personale del tribunale.
- Se avete pendente un’impugnazione contro una decisione di pensione in cui è stata applicata la riduzione, questa sentenza vi chiude la via della censura di incostituzionalità, ma non le altre. Il modo concreto di calcolo, la data dalla quale la riduzione è stata applicata e le componenti su cui è stata applicata restano questioni di legittimità, valutate dal giudice.
- Quando lavorate con un testo abrogato, citate la formulazione applicabile alla data dei fatti e verificatela nella Gazzetta Ufficiale della Romania. L’ultimo periodo dell’art. 83 comma (3) non esiste nella formulazione ripubblicata nel 2005: è stato introdotto dalla legge n. 242/2018 e si applica dal 18 ottobre 2018.
- Non confondete la riduzione con un divieto di cumulo. La pensione e lo stipendio si ricevono entrambi, e la Corte ha insistito su questa differenza quando ha respinto il richiamo alla Sentenza n. 82/2009. Se vi basate sulla giurisprudenza del 2009, verificate prima se il testo che impugnate vieta oppure soltanto riduce.
- Al ricalcolo della pensione dopo la fine del reinquadramento, chiedete che il periodo lavorato sia preso in considerazione. L’art. 216 comma (4) della legge n. 303/2022 riconosce espressamente questo diritto, con riferimento alla funzione ricoperta e alla base di calcolo alla data della cessazione dalla funzione.
Domande frequenti
Che cosa ha deciso la Corte costituzionale, in breve?
A chi si applica la riduzione dell’85%?
Perché non è discriminazione, se altri pensionati con pensione di servizio non perdono nulla?
Perché non è un’espropriazione, se la pensione è un bene?
Se la legge n. 303/2004 è abrogata, perché l’eccezione è stata comunque giudicata?
La regola esiste ancora oggi?
Si può sollevare di nuovo la stessa questione davanti alla Corte?
Quanto è durata la procedura?
Dove trovo il testo integrale della sentenza?
Analisi della redazione
La soluzione è prevedibile e, nella logica che la Corte costruisce dal 2010, corretta. Se il supplemento a carico del bilancio statale non rientra nella sfera del diritto costituzionale alla pensione, allora il legislatore può ridurlo, e l’85% è una cifra politica, non costituzionale. Il problema non è che cosa la Corte abbia deciso, ma quanto ci ha messo a deciderlo e che cosa ha lasciato non scritto. La motivazione propria si riduce al paragrafo 28, una sola frase: le soluzioni anteriori conservano validità, non essendo intervenuti elementi nuovi. I paragrafi da 17 a 27 riprendono la Sentenza n. 381 del 4 luglio 2023, a tratti parola per parola. Il paragrafo 21 della sentenza di oggi e il passaggio corrispondente del 2023 coincidono fino alla formula «mediante colloquio organizzato dalla sezione competente del Consiglio superiore della magistratura», una descrizione che, del resto, non trova riscontro nel testo di legge riprodotto pochi paragrafi sopra, dove si legge soltanto «senza concorso». Per un atto che si pubblica perché diventa generalmente obbligatorio, la ripresa non è un difetto in sé, ma avrebbe dovuto essere dichiarata come tale.
Le cifre dicono più del testo. Dall’ordinanza del Tribunale di Botoșani, 15 settembre 2020, alla pronuncia sono passati 1.981 giorni, e fino alla pubblicazione 2.187, cioè esattamente sei anni meno quattro giorni, per una risposta che esisteva già nella forma definitiva del 4 luglio 2023. Tra pronuncia e pubblicazione sono passati 206 giorni. Il confronto con il precedente della Corte stessa è impietoso: la Sentenza n. 381/2023, sullo stesso testo, con lo stesso magistrato assistente, è stata pubblicata 91 giorni dopo la pronuncia. Stessa Corte, stessa procedura, stesso tipo di atto, un intervallo più che doppio.
Il secondo calcolo spiega perché il ritardo conta. Il Tribunale di Dâmbovița ha investito la Corte il 19 settembre 2023, cioè 77 giorni dopo che la Corte aveva già pronunciato la Sentenza n. 381/2023 e 14 giorni prima che questa uscisse nella Gazzetta Ufficiale della Romania. Se la pubblicazione fosse stata più rapida di due settimane, il giudice di Dâmbovița avrebbe avuto la risposta sotto gli occhi e, con ogni probabilità, non avrebbe più inviato il fascicolo alla Corte. Il ritardo di pubblicazione ha dunque prodotto un fascicolo in più, esaminato per altri due anni e cinque mesi per ricevere esattamente la risposta che esisteva già.
Il terzo calcolo riguarda l’ordine in cui i fascicoli vengono presi. La Sentenza n. 381/2023 ha deciso i fascicoli n. 1.825D/2019, n. 3.724D/2021 e n. 661D/2022. Il fascicolo in esame, n. 1.812D/2020, era stato registrato alla Corte prima di due di essi e aveva oggetto identico, ma non è stato riunito allora e ha atteso altri 959 giorni fino alla pronuncia. Nulla obbligava la Corte a riunirlo, ma il risultato pratico è che due ricorrenti hanno ricevuto nel 2026 una risposta che altri tre avevano ricevuto nel 2023. Anche un dettaglio amministrativo dice qualcosa sul ritmo: l’ordinanza del Tribunale di Dâmbovița è del settembre 2023, mentre il fascicolo porta il numero 210D/2024, quindi è arrivato alla Corte soltanto dopo il passaggio dell’anno.
Infine, la sentenza ha una lacuna di orientamento che riguarda direttamente la sua destinataria, la pratica. Il testo giudicato è abrogato da oltre tre anni, e la regola dell’85% vive oggi nell’art. 216 comma (2) della legge n. 303/2022, con due differenze reali: la legge nuova dice «pensione di servizio», non «pensione», e aggiunge la condizione del pensionamento negli ultimi 3 anni. La sentenza non menziona in nessun punto l’articolo della legge in vigore, benché il paragrafo 15 riconosca espressamente l’abrogazione. Chi legge la sentenza senza cercare oltre non ha modo di sapere dove si applichi oggi ciò che la Corte ha appena validato.
Che cosa andrebbe cambiato
- Un termine di legge per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania delle sentenze della Corte costituzionale pronunciate su eccezioni. Trenta giorni dalla pronuncia sarebbero sufficienti. Effetto: l’intervallo di 206 giorni di questo caso non sarebbe più possibile, e i giudici che nel frattempo decidono procedimenti con la stessa questione avrebbero la risposta a portata di mano, invece di inviare nuovi fascicoli alla Corte, come è accaduto con il Tribunale di Dâmbovița.
- La pubblicazione immediata del dispositivo sul sito della Corte, con valore informativo e non di opponibilità. Effetto: un giudice che valuta una richiesta di rinvio potrebbe vedere, il giorno successivo alla pronuncia, che il testo è già stato validato, senza attendere la motivazione completa.
- La decisione raggruppata dei fascicoli con oggetto identico, nell’ordine di registrazione. Effetto: un fascicolo registrato nel 2020 non attenderebbe più 959 giorni dopo che altri fascicoli, registrati nel 2021 e nel 2022, hanno ricevuto la risposta sullo stesso testo.
- La spiegazione espressa, nella motivazione, della restrizione dell’oggetto. Quando un giudice investe la Corte di un comma intero e la sentenza si pronuncia soltanto su un periodo, il motivo va scritto. Effetto: il Tribunale di Dâmbovița saprebbe se ha ricevuto o no una risposta sui primi due periodi dell’art. 83 comma (3), e le parti saprebbero che cosa possono ancora impugnare.
- L’indicazione, nelle sentenze che giudicano testi abrogati, dell’articolo della legge in vigore che ha ripreso la norma. Basterebbe una sola frase alla fine della motivazione. Effetto: il lettore apprende subito che la regola validata si applica oggi con l’art. 216 comma (2) della legge n. 303/2022 e che il testo nuovo non è identico, ma restringe la riduzione alla pensione di servizio e aggiunge una condizione sull’anzianità del pensionamento.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 772 dell’11 settembre 2026 16 pagine PDF, 125 KB l'atto inizia a pagina 4
Apri il PDF ufficialeScarica il PDF
Su schermi piccoli il visualizzatore non viene mostrato. Usa i pulsanti qui sopra per aprire o scaricare il file.
Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
