In breve
- La Corte costituzionale ha respinto, in quanto infondate, diciotto procedimenti riuniti nei quali si chiedeva la caducazione integrale dell’ordinanza sulle tasse giudiziarie di bollo e di quella sul patrocinio a spese dello Stato. Entrambe restano costituzionali.
- La conclusione più importante per chiunque si rivolga al giudice: la tassa si paga comunque in via anticipata, e il mancato pagamento continua a comportare l’annullamento della domanda. La Corte afferma che una tassa non intacca la sostanza dell’accesso alla giustizia finché le regole sono chiare ed esiste il patrocinio a spese dello Stato.
- L’istanza di riesame della tassa resta decisa da un altro collegio della stessa autorità giudiziaria, in camera di consiglio, senza citazione delle parti e senza mezzo di impugnazione. La Corte conferma che questa procedura è costituzionale.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 687 del 19 agosto 2026
Pronunciata: 26 marzo 2026
Diciotto procedimenti aperti in cinque anni contro le tasse giudiziarie di bollo si sono conclusi senza alcun cambiamento delle regole. La Corte costituzionale ha riunito diciotto procedimenti aperti tra il 2021 e il 2025 da persone fisiche, società commerciali e associazioni, oltre a un giudice che ha sollevato la questione d’ufficio, e li ha respinti tutti. L’ordinanza d’urgenza del Governo n. 80/2013 sulle tasse giudiziarie di bollo, cioè un atto normativo del Governo con forza di legge, e l’ordinanza d’urgenza del Governo n. 51/2008 sul patrocinio a spese dello Stato in materia civile sono costituzionali rispetto alle censure formulate. La decisione è definitiva e di efficacia generale obbligatoria, come quella con cui la Corte ha stabilito che il ricorso nel contenzioso amministrativo resta limitato ai motivi di illegittimità.
L’attacco non riguardava un articolo o l’altro, ma le due ordinanze nella loro interezza. Gli autori sostenevano che il Governo non potesse disciplinare con ordinanza d’urgenza una materia che attiene all’organizzazione degli uffici giudiziari e alla procedura di giudizio, cioè al dominio della legge organica, e che l’ordinanza sulle tasse di bollo non fosse stata nemmeno approvata dal Parlamento in tutti questi anni. Si invocava inoltre il fatto che l’ordinanza fosse stata controfirmata da un segretario di Stato e non dal ministro, e che non fosse stato chiesto il parere del Consiglio superiore della magistratura.
Nel merito, le censure toccavano aspetti che avverte chiunque avvii un processo: l’obbligo di pagare la tassa prima che il giudice si pronunci, la sanzione dell’annullamento della domanda in caso di mancato pagamento, il fatto che l’istanza di riesame della tassa sia decisa dalla stessa autorità giudiziaria e non sia impugnabile, la difficoltà di individuare il bilancio locale al quale la tassa va versata e l’assenza di regole chiare sulla prova del pagamento online.
Le soglie di reddito a partire dalle quali si concede questo aiuto, 300 e 600 lei, sono state verificate separatamente con la Sentenza CCR n. 169/2026, che le conferma invariate dal 2023.
Gli effetti che produce
Il primo effetto è che il pagamento anticipato resta la regola. La Corte riprende quanto aveva già affermato nelle decisioni n. 811/2018 e n. 369/2020: il diritto romeno indica con chiarezza in quali situazioni la tassa è dovuta, come si calcola e che cosa accade se non viene pagata, e l’attore può ragionevolmente attendersi che tali regole vengano applicate. Poiché il pagamento della tassa è una condizione di legge perché il giudice sia validamente investito, sono giustificati sia l’obbligo di pagamento anticipato sia la sanzione dell’annullamento della domanda.
Il secondo effetto riguarda il riesame. Chi ritiene che la tassa sia stata determinata in modo errato può chiederne il riesame, ma la procedura resta quella che è: viene decisa da un altro collegio della stessa autorità giudiziaria, in camera di consiglio, senza citazione delle parti e senza mezzo di impugnazione contro l’ordinanza del giudice. La Corte spiega il perché: la procedura è retta dal principio di celerità, che sarebbe gravemente compromesso se vi si aggiungessero oralità, contraddittorio, citazione e un mezzo di impugnazione. E ripete una formula che ricorre in tutta la sua giurisprudenza: il libero accesso alla giustizia non significa l’accesso a tutte le strutture giudiziarie e a tutti i gradi di giurisdizione.
Il terzo effetto è di tecnica legislativa, ma con conseguenze di lungo periodo. Il divieto di disciplinare il dominio della legge organica riguarda soltanto le ordinanze semplici, emanate sulla base di una legge di abilitazione. Le ordinanze d’urgenza non ne sono una specie, bensì un atto adottato direttamente in forza dell’art. 115, comma 4 della Costituzione, dove una simile limitazione non esiste. Di conseguenza, il Governo poteva disciplinare le tasse di bollo con ordinanza d’urgenza.
Il quarto effetto chiarisce un punto che viene spesso letto male. La Costituzione non subordina l’entrata in vigore di un’ordinanza d’urgenza all’esistenza di una legge di approvazione adottata dal Parlamento. Servono soltanto due cose: il deposito per il dibattito in procedura d’urgenza presso la Camera competente e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania. La Corte mostra che il progetto di legge di approvazione è stato depositato al Senato il 28 giugno 2013, l’ordinanza è stata pubblicata il 29 giugno 2013, il Senato ha adottato il progetto il 21 ottobre 2013 e il 28 ottobre 2013 il progetto è stato registrato alla Camera dei Deputati. La condizione era dunque soddisfatta.
Il quinto effetto riguarda la firma apposta sull’ordinanza. La controfirma da parte di un segretario di Stato, in luogo del ministro, non è un vizio. La Corte esamina il quadro normativo vigente alla data di emanazione dell’ordinanza, l’art. 49, comma 3 e l’art. 51 della Legge n. 90/2001, oltre all’art. 10, comma 8 della Decisione del Governo n. 34/2009, e constata che la delega delle attribuzioni del ministro a un segretario di Stato era una procedura legale e prevedibile. La Costituzione richiede una controfirma valida, apposta dalla persona competente secondo la legge, non la firma personale del ministro.
Il sesto effetto è il più utile per i procedimenti futuri. L’assenza del parere del Consiglio superiore della magistratura non può da sola condurre all’incostituzionalità. In un controllo concreto, avviato da una questione sollevata davanti a un giudice, l’art. 1, commi 3 e 5 in combinato disposto con l’art. 134, comma 4 della Costituzione non è un parametro autonomo: occorre dimostrare un collegamento diretto tra l’assenza del parere e la violazione di un diritto fondamentale. Se nessun diritto è stato violato, la discussione sul parere non si pone nemmeno.
Che cosa cambia rispetto a prima
Sul piano delle regole, nulla. L’ordinanza d’urgenza del Governo n. 80/2013 resta nella forma che aveva anche prima della decisione, e la Corte afferma esplicitamente che non sono intervenuti elementi nuovi tali da imporre un ripensamento della giurisprudenza, sicché le soluzioni e le motivazioni delle decisioni precedenti conservano la loro validità.
È cambiato però qualcosa d’altro, che conta per chi progetta un processo sullo stesso tema: il livello al quale la discussione viene chiusa. Finora le censure rivolte all’ordinanza erano state puntuali, articolo per articolo. Qui la Corte ha esaminato i due atti nel loro complesso, alla luce di quasi trenta disposizioni costituzionali invocate, oltre ad articoli della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del Patto internazionale sui diritti civili e politici. Il risultato copre praticamente tutti gli angoli di attacco disponibili.
Un secondo chiarimento riguarda gli argomenti che non arrivano nemmeno a essere esaminati. La Corte li elenca: il diritto alla vita e all’integrità psichica, la libertà individuale, la vita privata, l’inviolabilità del domicilio, il segreto della corrispondenza, la libertà di coscienza, la libertà di espressione, il diritto di associazione, il lavoro, il divieto del lavoro forzato, il diritto di sciopero, il livello di vita, il diritto di petizione, la fedeltà verso il Paese. Tutti sono stati invocati in questi procedimenti e tutti sono stati ritenuti privi di collegamento con l’oggetto della disciplina.
Il terzo chiarimento riguarda il pagamento online. Gli autori rilevavano che l’atto normativo non spiega come si provi il pagamento elettronico, e che le banche usano firme che non possono essere verificate sul documento cartaceo depositato nel fascicolo. La Corte non nega il problema, ma lo inquadra diversamente: sono aspetti di applicazione della legge, non di costituzionalità. Lo stesso inquadramento riceve la difficoltà di individuare il bilancio locale al quale la tassa va versata, sollevata da chi non ha domicilio, residenza o sede in Romania e a cui si applica, secondo l’art. 40, comma 2 dell’ordinanza, il bilancio dell’unità in cui si trova la sede dell’autorità giudiziaria.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Prevedibilità. Dopo diciotto procedimenti respinti in un’unica decisione, chi paga una tassa giudiziaria di bollo sa che la regola non cambierà per la via del contenzioso costituzionale.
- La Corte conferma espressamente che il patrocinio a spese dello Stato esiste proprio per agevolare l’accesso alla giustizia, e resta quindi il rimedio da usare quando la tassa è troppo elevata rispetto alle possibilità reali di una persona.
- Si chiarisce una regola di procedura costituzionale utile a qualsiasi controversia futura: l’assenza di un parere nel processo legislativo non si invoca da sola, ma solo in collegamento con un diritto fondamentale effettivamente violato.
- Si chiude un argomento usato spesso senza fondamento, quello secondo cui un’ordinanza d’urgenza non ancora approvata dal Parlamento non sarebbe in vigore.
Che cosa resta un problema
- L’attore continua a pagare una tassa calcolata sul valore del risarcimento richiesto, prima di ricevere un solo leu, e se non paga la domanda viene annullata senza esame nel merito.
- L’ordinanza con cui si decide l’istanza di riesame della tassa resta priva di mezzi di impugnazione, e il riesame avviene presso la stessa autorità giudiziaria che ha determinato la tassa.
- I problemi segnalati sul pagamento online e sull’individuazione del bilancio locale corretto non sono stati negati, ma spostati nella categoria dell’applicazione della legge, e restano quindi a carico della parte finché il legislatore o la prassi non li risolvono.
- Il primo fascicolo è stato registrato presso la Corte nel 2021 e la decisione è stata pubblicata nell’agosto 2026. Cinque anni nei quali le parti hanno proceduto su regole che si sapevano contestate.
Consigli pratici
- Non costruite la vostra strategia sull’idea che la tassa di bollo possa essere rimossa in quanto incostituzionale. Dopo questa decisione, l’argomento è esaurito in tutte le sue varianti note.
- Se la tassa supera le vostre possibilità, chiedete il patrocinio a spese dello Stato in base all’ordinanza d’urgenza del Governo n. 51/2008. È il rimedio che la Corte invoca come motivo per cui la tassa non blocca l’accesso alla giustizia.
- Pagate la tassa nel termine fissato dal giudice, anche se intendete chiedere il riesame. Il mancato pagamento comporta l’annullamento della domanda, e l’annullamento non si ripara con un riesame vinto in seguito.
- Quando chiedete il riesame, scrivete tutto nell’istanza. Non sarete citati, non sosterrete nulla oralmente e non avrete un mezzo di impugnazione contro l’ordinanza del giudice.
- Verificate per tempo su quale conto va versata la tassa. Secondo l’art. 40, comma 1 dell’ordinanza d’urgenza del Governo n. 80/2013, essa si paga al bilancio locale dell’unità amministrativo-territoriale nella quale il pagatore ha il domicilio o la residenza oppure, per le persone giuridiche, la sede sociale. Solo se il pagatore non ha domicilio, residenza o sede in Romania si applica il comma 2, cioè il bilancio locale dell’unità in cui si trova la sede dell’autorità giudiziaria.
- Se pagate online, conservate la prova nella forma che il giudice può verificare e depositatela nel fascicolo fin dall’inizio. La Corte ha affermato che i problemi di prova del pagamento elettronico sono questioni di applicazione, quindi si risolvono allo sportello e non per via costituzionale.
- Se sollevate una questione di legittimità costituzionale collegata all’assenza di un parere nella procedura di adozione, indicate concretamente quale diritto fondamentale vi è stato violato per questa ragione. Senza quel collegamento, la questione non viene esaminata.
Domande frequenti
Cambia qualcosa nell’importo delle tasse giudiziarie di bollo?
Perché sono serviti diciotto procedimenti per una sola decisione?
Il Governo può davvero disciplinare la procedura giudiziaria con ordinanza d’urgenza?
Un’ordinanza d’urgenza non approvata dal Parlamento è in vigore?
Posso impugnare l’ordinanza con cui mi è stata respinta l’istanza di riesame della tassa?
Che cosa faccio se non posso permettermi la tassa?
È valida un’ordinanza firmata da un segretario di Stato al posto del ministro?
Che cosa significa che la decisione è definitiva e di efficacia generale obbligatoria?
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
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