In breve
- Le sanzioni per i cartelloni pubblicitari, le insegne luminose e i manifesti affissi dove non si deve rientrano, da ora, nel regime generale degli illeciti amministrativi. Fino a questa legge, la legge n. 185/2013 prendeva in prestito da quel regime una cosa sola, la regola sull’entrata in vigore.
- In pratica, chi riceve una sanzione di questo tipo ottiene l’intero corredo di garanzie abituali: i requisiti di contenuto del verbale di accertamento, il ricorso al tribunale di primo grado entro 15 giorni dalla comunicazione, i termini di prescrizione e la possibilità di pagare la metà del minimo della sanzione entro 15 giorni.
- Sono interessati i proprietari di impianti pubblicitari, le imprese che espongono pubblicità sulla facciata o sui veicoli, le agenzie di pubblicità esterna e i comuni, che possono essere a loro volta sanzionati se non installano i pannelli per i manifesti e la piccola pubblicità.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 596 del 21 luglio 2026
Entrata in vigore: 24 luglio 2026
Una sanzione fino a 20.000 lei per un cartellone pubblicitario si contesta, da ora, secondo le regole che tutti conoscono dalle multe ordinarie. La legge ha colmato una lacuna che durava da otto anni. La legge n. 152/2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 596 del 21 luglio 2026, aggiunge un solo comma all’art. 50 della legge n. 185/2013 sulla collocazione e sull’autorizzazione degli impianti pubblicitari. È il secondo intervento puntuale dell’estate in un settore che il nuovo Codice dell’assetto del territorio, dell’urbanistica e delle costruzioni ha riscritto nel suo complesso.
Il testo nuovo è breve: agli illeciti amministrativi previsti dall’art. 49, comma 1, si applicano le disposizioni dell’ordinanza del Governo n. 2/2001 sul regime giuridico degli illeciti amministrativi, approvata con la legge n. 180/2002.
Per capire la posta in gioco, vale la pena rileggere che cosa diceva l’art. 50 prima. Nella forma ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 147 del 15 febbraio 2018, l’articolo aveva un solo comma e rinviava all’ordinanza del Governo n. 2/2001 soltanto per l’art. 4, comma 1, cioè strettamente per la regola secondo cui le disposizioni sugli illeciti amministrativi entrano in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione. Sul resto del regime sanzionatorio, la legge taceva.
E i fatti sanzionati non sono pochi. L’art. 49, comma 1, elenca sette illeciti amministrativi: la collocazione degli impianti pubblicitari senza nulla osta per la pubblicità temporanea o dei cartelloni con fondazione senza permesso di costruire, il mancato rispetto delle tipologie e delle dimensioni ammesse dal regolamento comunale sulla pubblicità, l’uso di dispositivi sonori che turbano la quiete pubblica o di insegne luminose che disturbano il traffico, il mancato ripristino dell’area allo stato iniziale, la mancata manutenzione dei cartelloni, l’affissione di manifesti in luoghi diversi da quelli appositamente destinati e, alla lett. g), perfino il mancato rispetto da parte dei comuni dell’obbligo di installare i pannelli per i manifesti e la piccola pubblicità.
Gli effetti che produce
Il primo effetto è che il verbale di accertamento deve rispettare i requisiti di contenuto previsti dall’ordinanza del Governo n. 2/2001. La mancanza di indicazioni essenziali diventa così un motivo verificabile di nullità, non una questione lasciata alla valutazione di ciascun giudice.
Il secondo effetto riguarda il mezzo di impugnazione. Il ricorso contro il verbale di accertamento si presenta al tribunale di primo grado, entro 15 giorni dalla consegna o dalla comunicazione, secondo la procedura prevista dall’ordinanza. Chi ha ricevuto una sanzione per un cartellone sa ora esattamente dove rivolgersi ed entro quanto tempo.
Il terzo effetto è il più concreto sul piano finanziario. Il meccanismo dell’art. 28 dell’ordinanza consente di pagare la metà del minimo della sanzione entro 15 giorni dalla consegna o dalla comunicazione del verbale di accertamento, con apposita menzione da parte dell’agente accertatore. Per le sanzioni pecuniarie dell’art. 49, comma 2, il minimo è di 1.000 lei per la collocazione senza nulla osta o senza permesso, di 1.000 lei per la pubblicità sonora e luminosa che disturba e di 500 lei per la mancata manutenzione dei cartelloni. La differenza tra pagare subito e lasciare scadere il termine è quindi di centinaia di lei.
Il quarto effetto riguarda i termini. L’ordinanza fissa la prescrizione dell’applicazione della sanzione a 6 mesi dalla data in cui il fatto è stato commesso, mentre per gli illeciti amministrativi permanenti il termine decorre dalla data dell’accertamento. La stessa ordinanza prevede che l’esecuzione della sanzione pecuniaria si prescrive se il verbale di accertamento non è stato comunicato entro un mese dalla data di applicazione. Sono i riferimenti che può invocare chiunque ritenga di essere stato sanzionato troppo tardi.
Il quinto effetto attiene alla proporzionalità. L’ordinanza prevede l’ammonizione come sanzione e impone la commisurazione della sanzione alla gravità del fatto e alle circostanze in cui è stato commesso. Per un’impresa che ha superato di poco le dimensioni ammesse, questo conta.
Che cosa cambia rispetto a prima
Prima, la legge n. 185/2013 stabiliva illeciti amministrativi e sanzioni pecuniarie, ma non diceva che a essi si applica il regime generale. Il rinvio esisteva, però era stretto: soltanto all’art. 4, comma 1, dell’ordinanza del Governo n. 2/2001, cioè al termine di 30 giorni entro cui entrano in vigore le disposizioni sugli illeciti amministrativi. Quel rinvio resta ora al comma 1 dell’art. 50.
Da ora vi si aggiunge il comma 2, che applica l’intera ordinanza ai fatti previsti dall’art. 49, comma 1. È la differenza tra prendere in prestito una regola e recepire un regime.
Nulla cambia quanto ai fatti e agli importi. Gli illeciti amministrativi restano i sette dell’art. 49, comma 1, e le sanzioni pecuniarie restano quelle del comma 2 dello stesso articolo: 1.000 – 10.000 lei per la collocazione senza nulla osta o senza permesso, per il mancato rispetto delle tipologie e delle dimensioni e per i manifesti affissi a casaccio; 1.000 – 20.000 lei per la pubblicità sonora o luminosa che disturba, per il mancato ripristino del terreno allo stato iniziale e per i comuni che non installano i pannelli; 500 – 1.000 lei per la mancata manutenzione dell’impianto pubblicitario.
Cambia, invece, la posizione da cui si discute la sanzione. Fino a ora, il soggetto sanzionato che invocava la nullità del verbale di accertamento o la prescrizione si appoggiava a un argomento interpretativo, perché la legge speciale non rinviava al regime generale. Ora il rinvio è espresso e scritto nella legge.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Elimina un’incertezza vecchia di otto anni su quali regole di procedura si applichino alle sanzioni per la pubblicità stradale.
- Dà ai soggetti sanzionati le garanzie abituali: verbale di accertamento dal contenuto verificabile, ricorso al tribunale di primo grado entro 15 giorni, termini di prescrizione chiari.
- Apre la possibilità di pagare la metà del minimo della sanzione entro 15 giorni, quindi un incentivo reale a pagare subito invece di temporeggiare.
- Introduce l’ammonizione e la commisurazione della sanzione, utili nelle violazioni minori, come un’insegna che supera di pochi centimetri la dimensione ammessa.
Che cosa resta un problema
- La legge non tocca gli importi, rimasti invariati dal 2013. Una sanzione minima di 1.000 lei colpisce in modo diverso un chiosco di quartiere e una società di pubblicità esterna.
- Non chiarisce nulla sui regolamenti comunali sulla pubblicità, benché molti illeciti amministrativi si misurino su di essi e questi differiscano da un comune all’altro.
- L’illecito amministrativo della lett. g), che sanziona il comune, resta di difficile applicazione pratica: non è chiaro chi accerta la violazione dell’autorità locale.
- Il testo risolve un problema di procedura, non di merito. L’affollamento pubblicitario nelle città dipende dai regolamenti comunali sulla pubblicità e dai controlli effettivi, non dal rinvio all’ordinanza del Governo n. 2/2001.
Consigli pratici
- Se ricevi un verbale di accertamento per un impianto pubblicitario, verifica prima di tutto se l’agente accertatore ha indicato la possibilità di pagare la metà del minimo della sanzione. La menzione deve figurare nel verbale di accertamento.
- Conta i 15 giorni dalla consegna o dalla comunicazione, non dalla data in cui il verbale di accertamento è stato redatto. Lo stesso termine vale sia per il pagamento ridotto, sia per il ricorso.
- Prima di contestare, guarda che cosa ti viene concretamente addebitato. La mancanza del nulla osta per la pubblicità temporanea e la mancanza del permesso di costruire per un cartellone con fondazione sono fatti diversi, con difese diverse.
- Chiedi il regolamento comunale sulla pubblicità del tuo comune. Le tipologie e le dimensioni ammesse, così come i luoghi destinati ai manifesti, si stabiliscono lì, e gli illeciti amministrativi delle lett. b) e f) si misurano su di esso.
- Se la sanzione arriva molto tempo dopo il fatto, verifica il termine di prescrizione di 6 mesi per l’applicazione della sanzione e, se il verbale di accertamento ti è stato comunicato in ritardo, verifica anche il termine di un mese dall’applicazione.
- Nelle violazioni minori, chiedi espressamente la commisurazione della sanzione e, se è il caso, l’ammonizione. L’ordinanza del Governo n. 2/2001 la prevede e ora si applica anche qui.
Domande frequenti
Che cosa cambia, concretamente, la legge n. 152/2026?
Cambiano le sanzioni pecuniarie?
Posso pagare la metà della sanzione?
Dove contesto la sanzione ed entro quanto tempo?
Quali fatti sono sanzionati come illeciti amministrativi?
Perché serviva questa integrazione?
Si applica anche alle sanzioni ricevute prima dell’entrata in vigore?
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
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