In breve

  • I terreni agricoli delle classi di qualità IV e V che non si riescono più a coltivare, insieme a quelli degradati o improduttivi amministrati dall’Autorità Nazionale per l’Amministrazione dei Domini dello Stato, Pesca e Acquacoltura, possono essere dichiarati zone di accelerazione per le rinnovabili e dati in concessione per parchi solari, eolici e impianti di accumulo.
  • La concessione si assegna con asta pubblica a viva voce, per un massimo di 25 anni, prorogabili fino a un totale di 49 anni. La cauzione di partecipazione è il 10% del canone minimo e il rilancio minimo il 5%.
  • L’autorizzazione passa a uno sportello unico elettronico, con un termine massimo di 6 mesi dalla presentazione della domanda completa e con approvazione tacita se le autorità non rispondono, salvo per i progetti che passano dalla valutazione di impatto ambientale.
Atto: legge n. 159/2026
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 592 del 20 luglio 2026
Entrata in vigore: 23 luglio 2026

Lo Stato apre all’energia verde proprio i terreni agricoli su cui non ha più niente da coltivare. La legge n. 159/2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 592 del 20 luglio 2026, modifica la legge n. 268/2001 e crea una nuova categoria di suolo pubblico, le zone adatte ad accelerare i progetti di energia da fonti rinnovabili, che vengono date in concessione con asta a viva voce. La misura arriva nello stesso anno di la proroga al 2028 dei termini per gli investimenti nelle rinnovabili finanziati dal Fondo per la modernizzazione.

I terreni interessati sono quelli del demanio pubblico e privato dello Stato, amministrati dall’Autorità Nazionale per l’Amministrazione dei Domini dello Stato, Pesca e Acquacoltura. La legge è stata promulgata con il decreto n. 434/2026 e si applica dal 23 luglio 2026.

L’atto risponde a tre domande, in questo ordine: quale terreno entra in gioco, come viene assegnato e quanto dura l’autorizzazione. Per ciascuna, i criteri sono scritti nella legge e non lasciati alle norme di attuazione.

Gli effetti che produce

Il primo effetto è la nascita delle zone di accelerazione per le rinnovabili. Il nuovo comma (21) dell’articolo 2 della legge n. 268/2001 designa come tali i terreni del demanio pubblico e privato dello Stato, amministrati dall’Autorità e non serviti da infrastrutture di bonifica, che rientrano in una di queste tre situazioni: terreni agricoli delle classi di qualità IV e V che non possono essere destinati all’agricoltura, accertati con studi pedologici e agrochimici; terreni degradati o improduttivi che non possono essere destinati all’agricoltura; terreni situati al di fuori dei siti Natura 2000, di altre zone protette per la conservazione della natura e della biodiversità e al di fuori delle principali rotte migratorie delle specie.

Il secondo effetto è la ripartizione per tecnologie. All’interno della zona, il terreno si individua per ogni tecnologia in base a criteri propri: per il solare, terreno compatto e pianeggiante, esposizione ottimale al sole determinata sulla base delle informazioni dell’Amministrazione Nazionale di Meteorologia, il minimo di ostacoli che possano ombreggiare i pannelli e accesso all’infrastruttura di connessione; per l’eolico, una risorsa di vento adeguata, sempre sulla base dei dati meteorologici, e il rispetto delle distanze minime tra gli aerogeneratori e rispetto alla zona abitata o alle infrastrutture; per l’accumulo, terreno pianeggiante e vicinanza alla rete e alle centrali di produzione.

Il terzo effetto riguarda la procedura di designazione. In deroga all’articolo 153 comma (1) dell’ordinanza d’urgenza del Governo n. 163/2022, le zone si designano con atto del ministro dell’agricoltura e dello sviluppo rurale, per essere incluse in seguito nel piano generale di designazione delle zone di accelerazione. Il piano che comprende terreni degradati o improduttivi amministrati dall’Autorità passa, prima dell’adozione, per la valutazione ambientale strategica di piani e programmi prevista dalla decisione del Governo n. 1.076/2004 e, se del caso, per la valutazione di incidenza di cui all’articolo 28 dell’ordinanza d’urgenza del Governo n. 57/2007.

Il quarto effetto è l’elenco delle esclusioni, ripreso dai criteri dell’ordinanza d’urgenza del Governo n. 163/2022: i siti Natura 2000 e altre zone protette per la conservazione della natura e della biodiversità, le principali rotte migratorie delle specie, i monumenti storici e le zone edificate tutelate, con l’eccezione delle superfici artificiali o costruite al loro interno, nonché altre aree individuate come sensibili sulla base delle mappe ufficiali.

Il quinto effetto è il modo di assegnazione. La lettera i), introdotta ex novo all’articolo 4 comma (1), consente di dare in concessione i terreni designati come zone di accelerazione per le rinnovabili con asta pubblica a viva voce, secondo la procedura del nuovo allegato n. 5, in deroga agli articoli da 19 a 21 della stessa legge e agli articoli da 302 a 320 dell’ordinanza d’urgenza del Governo n. 57/2019. I titolari dei contratti dichiarano e versano i canoni ogni trimestre, entro il giorno 25 del mese successivo alla chiusura del trimestre.

Il sesto effetto è la tenuta dei dati. L’articolo II obbliga l’Autorità a istituire e gestire il Registro nazionale unico dei terreni di proprietà dello Stato affidati alla sua amministrazione.

Il settimo effetto è il calendario di autorizzazione. Ai progetti nelle zone di accelerazione si applica la procedura degli articoli da 16 a 162 dell’ordinanza d’urgenza del Governo n. 163/2022, e le autorità che rilasciano pareri, nulla osta, autorizzazioni, certificati e licenze sono tenute a rispettare i termini ivi previsti. L’autorizzazione passa per un meccanismo digitalizzato di tipo One-Stop Shop, costruito sul Punto di contatto unico elettronico per la licenza industriale e coordinato dall’Ufficio per la Licenza Industriale, con un termine massimo di 6 mesi dalla presentazione della domanda completa. La mancata risposta entro il termine vale come approvazione tacita, il cosiddetto silenzio assenso, salvo il caso in cui il progetto rientri nella valutazione di impatto ambientale, dove serve una decisione esplicita.

L’ottavo effetto riguarda l’ambiente. L’autorità competente applica una procedura di esame semplificata e può rilasciare i pareri senza valutazione di impatto ambientale e senza valutazione di incidenza, se il progetto rispetta integralmente i criteri della zona e le misure di mitigazione e se l’esame mostra un rischio trascurabile di effetti negativi significativi imprevisti. Per i progetti fotovoltaici sono riconosciute espressamente le soluzioni agrivoltaiche, che permettono di coltivare sotto i pannelli, e quelle ecovoltaiche, che mantengono habitat per la flora e la fauna locali.

Che cosa cambia rispetto a prima

Il primo cambiamento riguarda la destinazione. La legge n. 268/2001 disciplinava la privatizzazione delle società che gestivano terreni agricoli dello Stato e istituiva l’autorità che ne tiene il censimento. Ora gli stessi terreni acquistano un secondo regime, la concessione per la produzione di energia elettrica, applicabile solo dove il suolo non regge più l’agricoltura.

Il secondo cambiamento è la procedura di assegnazione. Le concessioni di beni di proprietà pubblica seguono di regola gli articoli da 302 a 320 del codice amministrativo, con offerte presentate in busta chiusa. Qui si applica l’asta pubblica a viva voce, con un rilancio minimo del 5% del canone minimo e aggiudicazione seduta stante, al livello più alto offerto.

Il terzo cambiamento riguarda chi designa le zone. La regola generale dell’ordinanza d’urgenza del Governo n. 163/2022 lega la designazione al piano nazionale. La nuova legge permette al ministro dell’agricoltura di designare i terreni con atto proprio, lasciando l’inserimento nel piano a un momento successivo.

Il quarto cambiamento è il termine di autorizzazione. Fino a oggi lo sviluppatore raccoglieva i pareri uno per uno, da ciascuna istituzione, ognuna con il proprio termine. La legge fissa un termine unico, 6 mesi dalla domanda completa presentata per via elettronica, prorogabile una sola volta di non più di 6 mesi e soltanto in circostanze eccezionali, motivate per iscritto prima della scadenza del termine iniziale.

Il quinto cambiamento è il registro. Il censimento dei terreni dello Stato amministrati dall’Autorità non aveva finora un registro nazionale unico previsto per legge.

Quello che non cambia è il filtro giuridico sul terreno. Restano fuori dalla procedura i terreni soggetti a restituzione o rivendicati, quelli per i quali sono già stati emessi titoli di proprietà e quelli oggetto di controversie pendenti davanti ai giudici.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • I terreni che non rendono più in agricoltura trovano un impiego economico, senza togliere alla produzione seminativo buono.
  • I criteri di esclusione sono scritti nella legge e non nelle norme attuative: siti Natura 2000, rotte migratorie, monumenti storici, aree sensibili.
  • Lo sportello unico elettronico e il termine di 6 mesi sostituiscono il giro della pratica da un’istituzione all’altra.
  • L’asta a viva voce si vede sul momento e il rilancio del 5% del canone minimo è fisso, quindi non si può trattare di nascosto.
  • Le soluzioni agrivoltaiche ed ecovoltaiche sono riconosciute espressamente, quindi il terreno può restare in parte produttivo sotto i pannelli.
  • Il Registro nazionale unico porta il censimento dei terreni dello Stato in un solo posto, verificabile.

Che cosa resta un problema

  • L’approvazione tacita sposta il rischio sull’ambiente e sulle zone circostanti: se un’autorità non risponde entro il termine, il parere si considera rilasciato.
  • Il rilascio dei pareri senza valutazione di impatto ambientale dipende da un rischio qualificato come trascurabile, che la legge non definisce con criteri misurabili.
  • Il livello minimo del canone non è fissato dalla legge, ma da un comitato interno dell’Autorità, per ogni singola asta.
  • La durata complessiva fino a 49 anni blocca il terreno per quasi due generazioni.
  • La condizione dei due offerenti si può aggirare: se la prima asta non raccoglie due documentazioni ammissibili, alla seconda basta un solo offerente.
  • La classificazione di un terreno in classe IV o V dipende da studi pedologici e agrochimici, e la legge non dice chi li commissiona, chi li paga e chi li verifica.

Consigli pratici

  1. Se sviluppi progetti solari, eolici o di accumulo, segui gli atti del ministro dell’agricoltura con cui si designano le zone di accelerazione per le rinnovabili. Escono prima dell’inserimento nel piano nazionale di designazione.
  2. Cerca sul sito dell’Autorità le condizioni di partecipazione, i documenti richiesti, il capitolato d’oneri e il livello minimo del canone. Vengono approvati dal Comitato per la privatizzazione, la concessione e l’affitto entro 15 giorni dall’entrata in vigore della procedura.
  3. Il bando d’asta si pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte VI, in un quotidiano a diffusione nazionale e in uno locale. Dalla pubblicazione hai 20 giorni per presentare la documentazione di partecipazione.
  4. Prepara il denaro in due tranche: la cauzione di partecipazione, pari al 10% del canone minimo, e il 25% del canone aggiudicato per un anno, da versare all’aggiudicazione. Il restante 75% si paga entro la fine dell’anno contrattuale.
  5. Calcola a parte la garanzia di buona esecuzione: il 50% del controvalore in lei del canone annuo in euro, depositata entro 60 giorni dalla firma e aggiornata ogni anno, entro il 31 gennaio, se il cambio leu/euro è salito.
  6. Non far slittare i lavori. Il contratto si risolve di diritto, senza preavviso e senza passare dal giudice, se non avvii i lavori nel termine indicato nella documentazione e comunque non oltre 6 mesi dalla stipula.
  7. Presenta l’offerta insieme al calendario di adempimento dei requisiti di autorizzazione entro 6 mesi dalla firma e al cronoprogramma di entrata in esercizio. L’avanzamento si comunica ogni trimestre, con documenti.
  8. Se sei proprietario confinante o un’organizzazione ambientalista, verifica se il piano di designazione è passato per la valutazione ambientale strategica di piani e programmi e, dove serve, per la valutazione di incidenza.

Domande frequenti

Che cos’è una zona di accelerazione per le rinnovabili?
Un terreno del demanio pubblico o privato dello Stato, amministrato dall’Autorità Nazionale per l’Amministrazione dei Domini dello Stato, Pesca e Acquacoltura, designato come adatto ai progetti di energia da fonti rinnovabili. La designazione avviene con atto del ministro dell’agricoltura e dello sviluppo rurale.
Quali terreni possono rientrare in questa categoria?
Terreni agricoli delle classi di qualità IV e V che non possono essere destinati all’agricoltura, accertati con studi pedologici e agrochimici, terreni degradati o improduttivi e terreni situati al di fuori dei siti Natura 2000, di altre zone protette e delle principali rotte migratorie delle specie.
Come viene assegnato il terreno?
Con asta pubblica a viva voce, a partire dal livello minimo del canone, con un rilancio minimo del 5% di tale livello. Vince chi offre il canone più alto. Il contratto si stipula entro 10 giorni dall’aggiudicazione.
Quanto può durare la concessione?
Fino a 25 anni dalla firma, con possibilità di proroga fino a 15 anni con atto aggiuntivo, senza superare i 49 anni complessivi. La domanda di proroga si presenta almeno 90 giorni prima della scadenza.
Che cosa succede se si presenta un solo offerente?
La prima asta si annulla se non sono state presentate almeno due documentazioni ammissibili, e il concedente ne organizza un’altra entro 20 giorni. Nella seconda procedura basta un solo offerente e, se questi offre il livello minimo del canone, il contratto si può stipulare.
Quanto dura l’autorizzazione di un progetto?
Al massimo 6 mesi dalla presentazione della domanda completa tramite lo sportello unico elettronico, con una sola proroga di non più di 6 mesi, in circostanze eccezionali motivate per iscritto. La mancata risposta entro il termine vale come approvazione tacita.
Si può costruire senza valutazione di impatto ambientale?
Sì, se l’esame semplificato mostra che il progetto rispetta integralmente i criteri della zona di accelerazione e le misure di mitigazione e che il rischio di effetti negativi significativi imprevisti è trascurabile. Dove l’esame indica possibili effetti negativi, l’autorità chiede valutazioni aggiuntive e l’approvazione tacita non si applica.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 592 del 20 luglio 2026 32 pagine PDF, 179 KB l'atto inizia a pagina 21

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.