In breve
- Il Governo ha istituito TechUp România, un regime di aiuti di Stato da 5,313 miliardi di lei, ossia circa 1,05 miliardi di euro, per le imprese che lavorano nell’intelligenza artificiale, nella microelettronica, nella biotecnologia, nell’energia verde, nello spazio, nei materiali avanzati e nella sicurezza informatica.
- Un progetto ammissibile ha costi compresi tra 5 e 50 milioni di lei e deve contenere obbligatoriamente una parte di ricerca e sviluppo di almeno 2 milioni, seguita da una parte di produzione di almeno 3 milioni.
- L’aiuto arriva sotto forma di sovvenzione, alla quale si aggiunge una deduzione fiscale del 200% delle spese di ricerca e sviluppo. La Guida del richiedente sarà pubblicata entro 45 giorni lavorativi.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 699 del 24 agosto 2026
Adottata: 20 agosto 2026
Un’impresa romena di deep tech con un progetto da 20 milioni di lei può ora ricevere denaro pubblico per l’intero percorso, dal laboratorio alla linea di produzione, e può dedurre due volte le spese di ricerca dall’imposta sul reddito delle società. La Decisione del Governo n. 643/2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 699 del 24 agosto 2026, istituisce il regime TechUp România. È il più ampio intervento di questo tipo adottato quest’anno per il settore tecnologico e prosegue la serie di misure con cui lo Stato cerca di smuovere gli investimenti privati, dopo che il Governo aveva già annunciato l’intenzione di semplificare la regolamentazione attraverso la strategia di regolamentazione per il periodo dal 2026 al 2034.
Il regime si fonda sul regolamento (UE) n. 651/2014, che esenta determinate categorie di aiuti dall’obbligo di notifica alla Commissione europea, e sulla carta degli aiuti a finalità regionale approvata per la Romania con la decisione C(2021) 9750 final. Fornitore e amministratore del regime è il Ministero delle Finanze, mentre la Commissione europea viene soltanto informata, entro 20 giorni lavorativi dall’entrata in vigore.
I settori coperti sono elencati nell’allegato n. 1: calcolo avanzato, intelligenza artificiale, microelettronica e infrastruttura digitale; biotecnologia, agritech e salute di precisione; energia verde, stoccaggio e tecnologie per il clima; mobilità, spazio e sistemi autonomi; materiali avanzati e produzione industriale di tipo Industry 4.0; sicurezza informatica e sicurezza digitale.
La guida di pagamento del regime della decisione del Governo n. 486/2026 è uscita il 28 agosto 2026: il decreto MF n. 1.112/2026 richiede il fascicolo in sette cartelle, concede al ministero 60 giorni lavorativi di verifica e subordina il rimborso a un controllo in loco.
Gli effetti che produce
Il primo effetto è il denaro vero e proprio. Il bilancio massimo del regime è di 5,313 miliardi di lei, ripartito quasi in parti uguali: 2,656 miliardi di lei per gli aiuti a finalità regionale agli investimenti e 2,657 miliardi di lei per i progetti di ricerca e sviluppo. Il bilancio medio annuo è di 759 milioni di lei, ossia 150 milioni di euro al cambio di 5,06 lei per euro utilizzato nella decisione. Si stimano 350 imprese beneficiarie per ciascun tipo di aiuto.
Il secondo effetto è la condizione sulla struttura del progetto. Non si finanzia né la ricerca senza produzione, né la produzione senza ricerca. I costi ammissibili al netto dell’IVA devono essere di almeno 5 milioni di lei e al massimo 50 milioni di lei, di cui la componente di ricerca e sviluppo almeno 2 milioni e la componente di produzione o di prestazione di servizi almeno 3 milioni.
Il terzo effetto riguarda la prova della maturità tecnologica. L’impresa deve presentare una relazione di maturità ottenuta da un’università o da un organismo di ricerca della Romania o di un altro Stato membro, oppure prove alternative accettate, oppure documenti che attestino che il progetto fa seguito a un altro progetto di ricerca concluso con un ciclo di incubazione o di accelerazione, ovvero attraverso la piattaforma europea «Tecnologie strategiche per l’Europa» (STEP), con un livello di maturità compreso tra TRL 3 e TRL 7.
Il quarto effetto è l’intensità dell’aiuto sul versante della ricerca. Per la ricerca industriale si copre fino al 50% delle spese ammissibili, per lo sviluppo sperimentale fino al 25%. A queste percentuali si aggiungono i bonus regionali: altri 15 punti percentuali nelle regioni che soddisfano le condizioni dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato e altri 5 punti in quelle di cui alla lettera c). Per la componente di produzione, l’intensità segue la carta regionale, dettagliata nell’allegato n. 2.
Il quinto effetto è il vantaggio fiscale. Oltre alla sovvenzione, il regime consente una deduzione del 200% delle spese ammissibili per beni materiali e immateriali utilizzati esclusivamente per la ricerca e lo sviluppo, che riduce la base imponibile. A questo scopo il Ministero delle Finanze emette una decisione di calcolo dell’aiuto di Stato, nel rispetto dell’intensità e delle regole di cumulo.
Il sesto effetto è una riserva esplicita. Del bilancio complessivo, al massimo il 70% dei crediti di impegno annui è riservato alle imprese della categoria B, cioè a quelle che possono finanziare da sole il proprio contributo. La categoria A comprende le imprese autonome che, alla data della domanda, non dispongono di risorse sufficienti per il contributo proprio e attirano soltanto capitale privato da fondi di capitale di rischio o da investitori individuali.
Che cosa cambia rispetto a prima
Fino a oggi i grandi regimi di aiuti di Stato agli investimenti finanziavano o la ricerca o la capacità produttiva, come linee separate. TechUp România lega le due componenti in un unico progetto e le condiziona l’una all’altra, ciò che nel testo della decisione viene chiamato finanziamento integrale del percorso tecnologico.
Il secondo cambiamento è la combinazione tra sovvenzione e deduzione fiscale. Il regime concede l’aiuto sotto forma di sovvenzione e di sovvenzione cumulata con la deduzione del 200%, quindi il sostegno non arriva più soltanto come somma versata, ma anche come riduzione dell’imposta sul reddito delle società.
Il terzo cambiamento riguarda il calendario. Gli accordi di finanziamento vengono emessi nel periodo dal 2026 al 2032, i pagamenti si effettuano tra il 2027 e il 2041, mentre le decisioni di calcolo per la deduzione del 200% vengono emesse tra il 2027 e il 2040. È un orizzonte di quindici anni, insolitamente lungo per un regime di questo tipo.
Il quarto cambiamento riguarda il tipo di impresa presa di mira. Definendo la categoria A, il regime riconosce esplicitamente le imprese che non hanno risorse per il contributo proprio e si finanziano con capitale di rischio, cioè esattamente il profilo di una start-up tecnologica. Fino a oggi i criteri di ammissibilità favorivano le imprese con un bilancio solido.
Ciò che non cambia sono i limiti europei. Restano esclusi i settori previsti dall’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento: pesca e acquacoltura, produzione agricola primaria, una parte della trasformazione dei prodotti agricoli, siderurgia, lignite e carbone, trasporti, produzione e distribuzione di energia, comunicazioni a banda larga. Restano vietati anche l’aiuto all’esportazione, quello subordinato all’uso di prodotti nazionali e l’aiuto regionale al funzionamento.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Copre l’intera catena, dalla ricerca industriale alla linea di produzione, quindi un’impresa non deve più cercare due finanziamenti separati per lo stesso progetto.
- Riconosce le start-up finanziate con capitale di rischio attraverso una categoria dedicata, che non richiede risorse proprie al momento della domanda.
- Combina la sovvenzione con una deduzione fiscale del 200%, il che aumenta l’effetto reale del sostegno per le imprese profittevoli.
- È esentato dalla notifica alla Commissione europea, quindi non dipende da un’approvazione che avrebbe potuto richiedere un anno.
- Ha un massimale di progetto di 50 milioni di lei, che tiene il regime aperto anche alle imprese di media dimensione, non soltanto a quelle molto grandi.
Che cosa resta un problema
- La soglia minima di 5 milioni di lei di costi ammissibili lascia fuori i piccoli progetti tecnologici, per quanto promettenti siano.
- La riserva fino al 70% dei crediti annui per la categoria B significa che le imprese senza risorse proprie competono per una fetta più piccola del bilancio.
- Le regole concrete di presentazione non sono ancora pubbliche: la Guida del richiedente e la guida di pagamento arrivano con decreto del ministro delle Finanze entro 45 giorni lavorativi.
- La relazione di maturità tecnologica va ottenuta da un’università o da un organismo di ricerca, un passaggio in più con costi e tempi propri.
- I pagamenti si estendono fino al 2041, quindi un’impresa che ottiene l’accordo nel 2026 può attendere anni prima di incassare l’intero importo.
- I progetti nei distretti coperti dal Programma per una transizione giusta sono ammissibili solo se non erano ammissibili in quella sede, una condizione facile da mancare al momento della domanda.
Consigli pratici
- Non avviare il progetto prima di presentare la domanda. L’avvio significa l’inizio dei lavori di costruzione o il primo impegno giuridicamente vincolante per attrezzature o beni immateriali, e le spese sostenute prima rischiano di non essere ammissibili.
- Verifica per tempo il codice CAEN della tua attività nell’allegato n. 1. L’elenco è organizzato per settori e sottosettori, con le denominazioni CAEN rev. 3, e l’ammissibilità si decide su quell’elenco, non sulla descrizione commerciale dell’impresa.
- Contatta un’università o un organismo di ricerca per la relazione di maturità tecnologica prima di iniziare a preparare il fascicolo. È un documento obbligatorio e ottenerlo non è immediato.
- Calcola separatamente le due componenti. La ricerca deve valere almeno 2 milioni di lei e la produzione almeno 3 milioni, e un progetto che non rispetta entrambe le soglie non è ammissibile, anche se il totale supera i 5 milioni.
- Stabilisci fin dall’inizio se rientri nella categoria A o nella categoria B. La differenza sta nell’avere o meno risorse per il contributo proprio alla data della domanda e nella provenienza del denaro.
- Segui la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania della Guida del richiedente, entro 45 giorni lavorativi dall’entrata in vigore della decisione. La procedura concreta di presentazione si trova soltanto lì.
- Non frazionare un progetto grande in sottoprogetti per ottenere più denaro. La decisione vieta espressamente questa pratica e prevede regole di cumulo sullo stesso distretto, a livello di gruppo, in un arco di tre anni.
Domande frequenti
Chi può chiedere l’aiuto di TechUp România?
Quanto può ricevere un progetto?
Che cosa significa la deduzione del 200%?
Quando si potranno presentare le domande?
Che cos’è il livello TRL?
Quali settori sono esclusi?
Chi amministra il regime?
Errori e incongruenze nel testo pubblicato
- L’allegato n. 2 copre due anni e l’art. 11 comma (2) lo usa per sette. Il titolo dell’allegato è «Intensitățile maxime ale ajutoarelor de stat regionale acordate întreprinderilor în perioada 2026-2027», le intensità massime degli aiuti di Stato a finalità regionale concessi alle imprese nel 2026 e nel 2027, e la nota a piè di pagina precisa che per il periodo dal 2028 al 2032 l’intensità «se va stabili prin hărțile regionale aprobate de Comisia Europeană pentru această perioadă», sarà stabilita dalle carte regionali approvate dalla Commissione europea per quel periodo. L’art. 11 comma (2) dice però che l’aiuto non può superare il «valoarea maximă prevăzută în anexa nr. 2 pentru fiecare regiune de dezvoltare NUTS 3, respectiv județ, pentru perioada 2026-2032», il valore massimo previsto nell’allegato n. 2 per ciascuna regione di sviluppo NUTS 3, ossia distretto, per il periodo dal 2026 al 2032. Per cinque dei sette anni nei quali si possono emettere accordi, l’allegato al quale l’articolo rinvia non contiene alcun valore. Sempre lì, «regiune de dezvoltare NUTS 3» mescola due livelli: NUTS 3 è il distretto, mentre la regione di sviluppo è NUTS 2.
- Art. 9 comma (2): la formula usa un simbolo che non definisce. Il testo recita «Cmax = (A1 + A2) x B%; E = 2 x A1 x D%; F = Cmax – E; C = E + F», e la legenda sottostante spiega A1, A2, B, Cmax, D, E ed F. «C» non compare nella legenda e non è usato in nessun altro punto della decisione; l’art. 9 comma (4) calcola il valore massimo dell’aiuto come Jmax = Cmax + Imax. In più, dalle formule così come sono date risulta C = E + (Cmax – E), cioè C è sempre uguale a Cmax, e l’ultima operazione non produce nulla.
- La stessa formula può dare una sovvenzione negativa. D è l’aliquota dell’imposta sul reddito delle società, cioè il 16%, quindi E, l’aiuto sotto forma di deduzione, vale 0,32 x A1. Per lo sviluppo sperimentale, l’art. 10 comma (1) lett. b) fissa l’intensità al 25% e, con il bonus del 5% per le regioni di cui all’art. 107 par. (3) lett. c) del Trattato, arriva al 30%. Un progetto le cui spese ammissibili sono in prevalenza attrezzature e attività immateriali ha Cmax = 0,30 x A1, minore di E, e F = Cmax – E diventa negativo. La decisione non prevede né un tetto per E al livello di Cmax, né un valore minimo pari a zero per F.
- L’art. 10 dà due intensità per la componente I e la formula ne usa una sola. L’intensità massima è del 50% per la ricerca industriale e del 25% per lo sviluppo sperimentale, e l’art. 8 comma (1) lett. a) prevede che la stessa componente I comprenda entrambe le fasi. La formula dell’art. 9 comma (2) applica però un solo B alla somma A1 + A2, senza dire quale delle due percentuali si prenda e come si ripartisca tra le fasi.
- Art. 7 comma (2): il livello TRL 7 rientra in due ipotesi che si escludono. Il punto (i) copre la maturità «cuprinsă între TRL 3 și TRL 7», compresa tra TRL 3 e TRL 7, e rende ammissibili sia le spese di ricerca industriale sia quelle di sviluppo sperimentale. Il punto (ii) copre i progetti che hanno «atins TRL 7», raggiunto il TRL 7, e rende ammissibili «exclusiv», esclusivamente, le spese di sviluppo sperimentale. Un progetto che si trova al TRL 7 rientra in entrambi, con due elenchi di spese diversi.
- L’eccezione dell’art. 8 comma (2) non è ripresa nella revoca e nella rendicontazione. L’art. 8 comma (2) esonera dalla fase 2 della componente I i progetti che rientrano nell’art. 7 comma (2) punto (iii), cioè quelli già entrati al TRL 8. L’art. 42 comma (1) lett. m) prevede comunque la revoca dell’accordo se «întreprinderea nu finalizează etapa 2 a componentei I și nu obține validarea TRL 8», l’impresa non porta a termine la fase 2 della componente I e non ottiene la validazione del TRL 8, senza alcuna eccezione, e l’art. 40 lett. a) chiede a tutti i beneficiari un rapporto di maturità che validi il TRL 8 entro quattro mesi dalla conclusione della componente I. Un progetto espressamente esonerato dalla fase 2 resta così esposto alla revoca per non averla svolta.
- L’art. 2 comma (4) attribuisce all’art. 1 par. (3) del Regolamento esclusioni che lì non ci sono. Sono elencate otto categorie, dalla lett. a) alla lett. h), tutte presentate come «prevăzute la art. 1 alin. (3) din Regulament», previste all’art. 1 par. (3) del Regolamento. L’art. 1 par. (3) del regolamento (UE) n. 651/2014 ha quattro lettere, che corrispondono alle lettere da a) a d) della decisione. Le lettere e), g) e h), cioè la siderurgia, i trasporti e l’energia, i regimi regionali destinati a un numero limitato di settori e l’aiuto regionale al funzionamento per la sezione K della NACE, riproducono l’art. 13 del Regolamento, che delimita il campo degli aiuti a finalità regionale. È la decisione stessa a confermarlo indirettamente: il comma (6) dello stesso articolo parla di «lit. (a), (b) sau (c) din primul paragraf al art. 1 din Regulament», le lettere (a), (b) o (c) del primo paragrafo dell’art. 1 del Regolamento.
- L’art. 5 comma (2) lett. a) dimentica metà del bilancio. Il bilancio massimo di 5,313 miliardi di lei è ripartito in stanziamenti di impegno, alla lett. a), «pentru acordarea de ajutoare de stat regionale», per la concessione di aiuti di Stato a finalità regionale, e in stanziamenti di bilancio per il pagamento, alla lett. b). La tabella che segue immediatamente divide però la stessa somma in 2,656 miliardi di lei per gli aiuti a finalità regionale e 2,657 miliardi di lei per i progetti di ricerca e sviluppo. Gli stanziamenti di impegno per i 2,657 miliardi di lei destinati alla ricerca e allo sviluppo non sono menzionati nel testo.
Analisi della redazione
Il problema che il regime risolve è reale e antico: in Romania il denaro pubblico per la ricerca si fermava al prototipo, mentre il denaro per la produzione richiedeva una tecnologia già pronta. L’impresa che passava dal laboratorio alla fabbrica restava sola proprio nel punto più costoso. TechUp România lega le due fasi in un unico accordo di finanziamento, e le cifre reggono: 5,313 miliardi di lei distribuiti su sette anni di concessione, dal 2026 al 2032, danno esattamente il bilancio medio annuo di 759 milioni di lei dell’art. 5 comma (3), e al cambio di 5,06 lei per euro fissato nella decisione producono gli 1,05 miliardi di euro annunciati. Non è un regime improvvisato.
Quello che manca è il calcolo. La formula dell’art. 9 comma (2), l’unico punto della decisione in cui si stabilisce quanto prende effettivamente un’impresa, contiene un simbolo non definito, un’operazione che si annulla da sola e un caso, facile da incontrare nella pratica, in cui il risultato è una sovvenzione negativa. Un’impresa che vuole sapere prima del deposito se il progetto le torna non può fare il conto con il testo pubblicato davanti. Allo stesso modo, l’allegato con le intensità regionali copre il 2026 e il 2027, mentre gli accordi si emettono fino al 2032: per cinque anni su sette, la percentuale che moltiplica tutto il resto resta da stabilire in seguito, con una carta europea che alla data della pubblicazione non era nemmeno adottata.
La seconda tensione è tra quello che il regime dice di volere e il modo in cui divide il denaro. L’art. 3 lett. xx) definisce la categoria A proprio come l’impresa che non ha risorse per il contributo proprio e attira capitale da fondi di venture capital, cioè il profilo di una start-up tecnologica. L’art. 5 comma (6) riserva poi fino al 70% degli stanziamenti di impegno annui alla categoria B, le imprese in grado di finanziarsi da sole il contributo. Alla categoria A resta, nel caso peggiore, il 30% della dotazione annua, e l’art. 16 le chiede lo stesso contributo proprio minimo del 25% che chiede a chiunque altro. Il riconoscimento della start-up c’è nelle definizioni, ma si assottiglia nella ripartizione.
Merita uno sguardo anche la soglia di risultato all’uscita. L’art. 39 comma (7) chiede che la media del fatturato negli ultimi tre anni del periodo di mantenimento sia almeno il 30% della media stimata nel piano d’impresa, e l’art. 42 comma (4) lett. a) lega il recupero proporzionale alla stessa soglia. In altre parole, un’impresa che realizza un terzo di quanto ha promesso è in regola e conserva integralmente l’aiuto. Per un regime costruito su piani d’impresa valutati uno per uno, è una soglia che filtra ben poco.
Che cosa andrebbe cambiato
- L’allegato n. 2 andrebbe completato per il periodo dal 2028 al 2032, oppure l’art. 11 comma (2) dovrebbe dire che cosa si applica nel frattempo. Così com’è, un’impresa che ottiene l’accordo nel 2029 non può ricavare dalla decisione l’intensità alla quale ha diritto. La soluzione minima è una regola di rinvio esplicito alla carta in vigore alla data della concessione, formulata come all’art. 4 comma (1).
- La formula di calcolo andrebbe ripubblicata con tutti i termini definiti e con un limite minimo di zero per la sovvenzione. In concreto: E non dovrebbe poter superare Cmax, F non dovrebbe poter essere negativo, il simbolo C andrebbe eliminato o definito, e l’intensità B andrebbe precisata separatamente per la ricerca industriale e per lo sviluppo sperimentale, come all’art. 10 comma (1).
- L’art. 40 lett. a) e l’art. 42 comma (1) lett. m) dovrebbero recepire l’eccezione dell’art. 8 comma (2). Un progetto entrato al TRL 8, espressamente esonerato dalla fase 2, non può essere obbligato a presentare la validazione del TRL 8 come esito di quella fase e non può essere revocato per non averla percorsa.
- La Guida del richiedente dovrebbe pubblicare l’elenco degli emittenti accettati per i rapporti di maturità tecnologica, con tariffa e tempi. L’art. 43 prevede un protocollo tra il Ministero delle Finanze e l’Autorità Nazionale per la Ricerca entro 30 giorni, ma l’impresa ha bisogno del rapporto prima di depositare. Senza un elenco pubblico e un termine massimo di emissione, il primo documento del fascicolo diventa il più imprevedibile.
- La soglia del 30% del piano d’impresa andrebbe alzata o sostituita da una scala. Un recupero che scatta soltanto sotto un terzo del fatturato stimato non scoraggia i piani gonfiati al momento del deposito. Una scala a fasce, con recupero parziale a partire dal 70% della stima, legherebbe meglio l’aiuto al risultato.
- Il bilancio impegnato e quello residuo andrebbero pubblicati ogni mese, non solo la data di esaurimento. L’art. 44 comma (1) obbliga il ministero ad annunciare la data di sospensione delle registrazioni e la data di esaurimento del bilancio. Un’impresa che prepara un fascicolo per qualche mese ha bisogno di vedere per tempo quanto è rimasto, ripartito tra i due tipi di aiuto e per la quota riservata alla categoria B.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 699 del 24 agosto 2026 32 pagine PDF, 202 KB l'atto inizia a pagina 9
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
