In breve
- La Corte costituzionale ha respinto in quanto infondata, all’unanimità dei voti, l’eccezione con cui si chiedeva che i giudici e i pubblici ministeri militari fossero retribuiti secondo due tabelle allo stesso tempo, quella dei magistrati e quella delle forze armate.
- La regola resta quella dell’art. 69 comma (1) e dell’art. 70 del capitolo II dell’allegato n. VI alla legge quadro n. 153/2017: i magistrati militari sono retribuiti come personale del sistema giudiziario e ricevono, in più, soltanto l’indennità di grado. Le altre maggiorazioni previste per le forze armate, compresa l’indennità di comando, non spettano loro.
- La sentenza è stata pronunciata il 16 ottobre 2025 ed è stata pubblicata soltanto il 2 settembre 2026, a 321 giorni di distanza. Dalla data di pubblicazione è definitiva e vincolante per tutti i giudici.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 737 del 2 settembre 2026
Entrata in vigore: 2 settembre 2026, data della pubblicazione, ai sensi dell’art. 147 comma (4) della Costituzione, richiamato dalla Corte stessa come fondamento della sentenza
Un giudice militare con il grado di colonnello ha chiesto di essere pagato anche secondo la tabella delle forze armate, oltre allo stipendio di magistrato, e la Corte costituzionale ha respinto in blocco la sua richiesta. La sentenza n. 473 del 16 ottobre 2025 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 737 del 2 settembre 2026 e conferma che i due testi impugnati, l’art. 69 comma (1) e l’art. 70 del capitolo II dell’allegato n. VI alla legge quadro n. 153/2017 sulla retribuzione del personale pagato con fondi pubblici, sono costituzionali. Lo stesso allegato n. VI, quello che regge le retribuzioni nella difesa, nell’ordine pubblico e nella sicurezza nazionale, era già arrivato sul tavolo della Corte nell’estate del 2026, allora in un fascicolo sulla maggiorazione per il titolo di specialista di classe dei poliziotti.
I due articoli impugnati occupano, insieme, tre righe. L’art. 69 comma (1) dice che «ai giudici e ai pubblici ministeri militari si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni specifiche del personale del sistema giudiziario». L’art. 70 aggiunge che, «per la qualità di militare in servizio attivo, i militari di cui all’art. 69 beneficiano inoltre dell’indennità di grado». Da queste tre righe si ricava l’intero regime retributivo di una categoria ristretta di persone: i magistrati che giudicano o indagano presso i tribunali e le procure militari e che portano, allo stesso tempo, un grado militare.
L’autore dell’eccezione, deceduto tra il momento della rimessione alla Corte e quello della pronuncia, aveva sollevato la questione in un giudizio amministrativo avviato nel 2018 per il riconoscimento di alcuni diritti retributivi. Il suo argomento aveva due bracci. Il primo: l’art. 69 comma (1) dell’allegato n. VI ripete, con parole diverse, una regola che esiste già nell’art. 2 comma (1) dell’allegato n. V della stessa legge, e questo parallelismo è vietato dagli artt. 13-17 della legge n. 24/2000 sulle norme di tecnica legislativa e viola gli standard di qualità della legge imposti dall’art. 1 commi (3) e (5) della Costituzione. Il secondo: il modo in cui l’amministrazione e il giudice di primo grado hanno letto quei testi discrimina il magistrato militare rispetto a qualsiasi altro militare, in contrasto con l’art. 16 comma (1) della Costituzione e con l’art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
La posta in gioco, in cifre, era visibile già nella motivazione dell’eccezione. Come giudice che aveva svolto le funzioni di presidente delegato e di vicepresidente di tribunale, l’autore percepiva una maggiorazione dell’indennità del 10% e dell’8% rispettivamente. Un comandante di unità militare, con responsabilità che l’autore riteneva equivalenti sul piano militare, riceve secondo l’art. 8 comma (1) dell’allegato n. VI un’indennità di comando fino al 25% dell’indennità di funzione. L’unico diritto di natura militare che restava al magistrato era l’indennità di grado, pari a 360 lei per il grado di colonnello, secondo la cifra indicata nel fascicolo.
La Corte non è entrata nel confronto tra le percentuali. Ha rinviato alla sentenza n. 7 del 14 gennaio 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 418 del 21 aprile 2021, dove aveva già esaminato censure quasi identiche, formulate da pubblici ministeri militari della Direzione Nazionale Anticorruzione, e dove aveva affermato, al paragrafo 35, la conclusione che chiude anche il fascicolo di oggi: i magistrati militari «non beneficiano di un doppio regime retributivo, ossia di personale del sistema giudiziario e di personale del settore della difesa, ma soltanto di quello che riguarda i pubblici ministeri come parte del sistema giudiziario». Poiché, dice la Corte al paragrafo 24, non sono intervenuti elementi nuovi, la soluzione e le motivazioni del 2021 restano valide.
Sul merito della discriminazione, il ragionamento è quello classico della Corte: l’uguaglianza non significa uniformità, e situazioni oggettivamente diverse impongono trattamenti giuridici diversi. Un giudice militare e un comandante di unità militare non fanno lo stesso lavoro, quindi possono essere pagati secondo logiche diverse. Sul diritto di proprietà, la Corte ha richiamato la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 19 aprile 2007 nella causa Vilho Eskelinen e altri contro Finlandia, paragrafo 94, secondo cui la Convenzione non garantisce il diritto a continuare a percepire uno stipendio di un determinato importo.
Gli effetti che produce
La prima conseguenza è che nella legge non cambia nulla. Una sentenza di rigetto lascia il testo esattamente dov’era. L’art. 69 comma (1) e l’art. 70 del capitolo II dell’allegato n. VI alla legge quadro n. 153/2017 restano in vigore nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 492 del 28 giugno 2017, forma che la Corte riporta per intero al paragrafo 14 senza segnalare alcuna modifica intervenuta nel frattempo.
La seconda conseguenza riguarda il fascicolo concreto. La sentenza viene comunicata all’Alta Corte di Cassazione e Giustizia, Sezione del contenzioso amministrativo e tributario, che può proseguire il giudizio nella causa n. 3.736/2/2018/a1. Poiché l’autore dell’eccezione è deceduto, il beneficio pratico della sentenza non spetta più a lui, ma si riflette su tutti gli altri magistrati militari che avrebbero voluto percorrere la stessa strada.
La terza conseguenza è quella che conta per chiunque lavori in un tribunale o in una procura militare. Dal 2 settembre 2026 esiste una seconda sentenza della Corte, dopo quella del 2021, che dice la stessa cosa. Un’azione giudiziaria con cui si chiedesse l’indennità di comando, la maggiorazione generale prevista dall’art. 19 dell’allegato n. VI o la maggiorazione per specialista di classe dell’art. 28 dello stesso allegato parte ora con uno svantaggio in più: non può più essere sostenuta sull’incostituzionalità del testo, perché il testo è stato verificato due volte e ogni volta ha superato il vaglio.
La quarta conseguenza è di ordine pratico e riguarda gli uffici amministrativi e contabili. I ruoli paga redatti secondo il modello confermato dalla Corte, con indennità di magistrato più indennità di grado e senza diritti dalla tabella militare, non possono più essere contestati sostenendo che la regola stessa sarebbe incostituzionale. Lo stesso criterio, quello per cui il legislatore sceglie che cosa si cumula, è tornato a settembre 2026: per il periodo del reinquadramento la pensione del magistrato si riduce dell’85%.
Che cosa cambia rispetto a prima
Dal punto di vista del testo di legge, nulla. Questa è la parte importante e più spesso fraintesa quando la Corte costituzionale finisce nei titoli. Un’eccezione respinta non abroga, non sospende e non obbliga il Parlamento a fare alcunché. La legge resta com’era, e la sentenza aggiunge soltanto uno strato di interpretazione vincolante sopra di essa.
È cambiata, invece, la densità della giurisprudenza. Nel gennaio 2021, quando la Corte pronunciò la sentenza n. 7, esisteva un solo precedente su questa questione, e riguardava un fascicolo di pubblici ministeri militari della Direzione Nazionale Anticorruzione. Ora le sentenze sono due, e la seconda copre anche la situazione dei giudici militari che hanno diretto un tribunale, cioè proprio l’ipotesi in cui l’argomento dell’equivalenza con il comandante di unità militare sembrava più forte. Lo spazio in cui si può ancora tentare una censura di incostituzionalità si è ristretto.
È cambiato anche il contesto legislativo attorno al fascicolo, benché la Corte non lo menzioni. L’autore dell’eccezione aveva fondato la propria motivazione, tra l’altro, sull’art. 74 commi (4) e (5) della legge n. 303/2004 sullo statuto dei giudici e dei pubblici ministeri. La legge n. 303/2004 è stata abrogata il 16 dicembre 2022, con la legge n. 303/2022, cioè quasi tre anni prima che la sentenza fosse pronunciata. L’eccezione è stata decisa su una motivazione che poggiava, in parte, su un testo che non esisteva più. Lo statuto dei magistrati è tornato in Corte nel 2026, questa volta sul coordinamento dei pubblici ministeri in tirocinio.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Chiude un’incertezza che durava da otto anni. La causa di merito è stata iscritta a ruolo nel 2018. Gli ordinatori di spesa del sistema militare e i magistrati sanno ora, senza equivoci, che cosa si paga e che cosa no.
- Conferma che l’indennità di grado resta un diritto. L’art. 70 non è stato annullato, e la Corte lo cita come testo valido. I magistrati militari non perdono nulla di quanto ricevevano, quale che fosse stato l’esito.
- Unanimità, senza opinioni dissenzienti. Tutti e otto i giudici che hanno composto il collegio hanno votato allo stesso modo, il che rende improbabile un mutamento di giurisprudenza negli anni a venire.
- L’argomentazione è verificabile. La Corte rinvia espressamente ai paragrafi 25-29 e 33-35 della sentenza n. 7/2021 e a un paragrafo identificato della sentenza CEDU Vilho Eskelinen, quindi il ragionamento può essere seguito da chiunque, non soltanto affermato.
Che cosa resta un problema
- La censura di parallelismo legislativo resta senza una risposta propria. L’autore sosteneva che l’art. 69 comma (1) dell’allegato n. VI ripete l’art. 2 comma (1) dell’allegato n. V. La Corte risponde rinviando a una sentenza anteriore che si occupava soprattutto del blocco degli stipendi al livello del 2022, non della sovrapposizione tra i due allegati.
- La differenza tra le percentuali resta non discussa. Tra il 10% di un presidente di tribunale militare e il fino al 25% di un comandante di unità c’è un rapporto di 2,5 a uno. La sentenza non spiega perché questo rapporto sia ragionevole, ma soltanto che la differenza di trattamento è, in linea di principio, ammessa.
- La pubblicazione ha richiesto 321 giorni. La sentenza è stata pronunciata il 16 ottobre 2025 ed è diventata vincolante soltanto il 2 settembre 2026. In tutto questo intervallo, i giudici che decidevano cause simili non disponevano della motivazione.
- L’autore non fa in tempo a vedere la sentenza. La Corte ha deciso un fascicolo in cui la parte era deceduta, il che è corretto dal punto di vista procedurale, ma mostra quanto la durata del procedimento si sia avvicinata alla durata di una vita.
Consigli pratici
- Verificate che cosa significa, nella vostra busta paga, «indennità di grado». È l’unico elemento di natura militare che si aggiunge all’indennità di magistrato. Se compare sotto un’altra denominazione o manca del tutto, avete un motivo concreto per rivolgervi all’ufficio contabile, e non ha nulla a che vedere con questa sentenza.
- Non confondete il rigetto con un divieto di rivolgersi ancora al giudice. La sentenza chiude la strada dell’incostituzionalità degli artt. 69 e 70, non le eventuali controversie sul calcolo concreto, sulle indicizzazioni o sulle somme non pagate. Quelle restano questioni di interpretazione della legge, di competenza dei giudici amministrativi.
- Se avete una causa in corso sullo stesso tema, leggete prima la sentenza n. 7/2021. La Corte ha detto espressamente al paragrafo 24 che ne riprende le motivazioni. La sentenza n. 473/2025 si capisce correttamente soltanto insieme a quella del 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 418 del 21 aprile 2021.
- Tenete a mente la data da cui la sentenza produce effetti. È il 2 settembre 2026, data della pubblicazione, non il 16 ottobre 2025, data della pronuncia. La differenza conta per i termini processuali e per le memorie depositate nell’intervallo tra le due date.
- Per qualunque riferimento all’allegato n. VI, usate il testo aggiornato della legge. La Corte cita il testo così come fu pubblicato nel 2017. La legge quadro n. 153/2017 è stata modificata decine di volte da allora, e la numerazione di un articolo non garantisce che il testo attorno a esso sia rimasto identico.
Domande frequenti
Che cosa ha deciso, in concreto, la Corte costituzionale?
Chi tocca questa sentenza?
Che cos’è l’indennità di grado e perché si dà a parte?
I giudici militari perdono qualche diritto con questa sentenza?
Perché non ricevono anche le maggiorazioni previste per gli altri militari?
Che cos’è l’indennità di comando e perché è stata tirata in ballo?
Perché la questione è stata posta come discriminazione e perché la Corte l’ha respinta?
Che cosa succede adesso alla causa davanti all’Alta Corte?
I testi censurati sono ancora in vigore?
Da quale data si applica la sentenza?
Analisi della redazione
La soluzione è prevedibile e, a giudicare dai rinvii contenuti nel testo, costruita correttamente. La Corte non inventa nulla: riprende i paragrafi 25-29 e 33-35 della sentenza n. 7 del 14 gennaio 2021, constata al paragrafo 24 che non sono emersi elementi nuovi e chiude il fascicolo all’unanimità. Il problema di questa sentenza non è ciò che dice, ma ciò che sceglie di non dire e quanto tempo ha impiegato a dirlo.
La prima osservazione riguarda il calendario. Tra la pronuncia, il 16 ottobre 2025, e la pubblicazione, il 2 settembre 2026, sono passati 321 giorni. Il precedente su cui si fonda, la sentenza n. 7/2021, fu pronunciato il 14 gennaio 2021 e pubblicato il 21 aprile 2021, cioè in 97 giorni. Stessa Corte, stessa materia, un intervallo 3,3 volte più lungo. E se contiamo dalla rimessione, cioè dall’ordinanza dell’11 novembre 2021, fino alla pubblicazione, vengono 1.756 giorni, quasi quattro anni e dieci mesi in cui un testo di tre righe è rimasto con un punto interrogativo sopra. La causa di merito, iscritta a ruolo nel 2018, ha nel frattempo compiuto otto anni.
La seconda osservazione nasce dall’accostamento di due cifre che la Corte ha davanti e non mette una accanto all’altra. Un presidente di tribunale militare riceve una maggiorazione del 10% dell’indennità, mentre un comandante di unità militare riceve un’indennità di comando fino al 25% dell’indennità di funzione. Il rapporto è di 2,5 a uno a favore del comandante, e per il vicepresidente, con l’8%, sale a 3,1 a uno. La Corte risponde che la differenza di trattamento è ammessa quando le situazioni sono diverse, il che è vero, ma non verifica se la differenza sia anche proporzionata. Il test di proporzionalità, che il giudice costituzionale applica in altre materie, qui manca del tutto.
La terza osservazione riguarda un punto che nemmeno le parti sembrano aver sollevato. L’autore dell’eccezione fondava la propria motivazione, tra l’altro, sull’art. 74 commi (4) e (5) della legge n. 303/2004 sullo statuto dei giudici e dei pubblici ministeri. Quella legge è stata abrogata il 16 dicembre 2022, con la legge n. 303/2022, quindi quasi tre anni prima della pronuncia. Né la Corte né il Pubblico ministero lo rilevano nel testo. In un fascicolo rimasto quattro anni in attesa, verificare che le norme invocate esistano ancora avrebbe dovuto essere un passaggio di routine.
Che cosa andrebbe cambiato
- Un termine massimo tra la pronuncia e la pubblicazione per le sentenze sulle eccezioni di incostituzionalità. Effetto pratico: i giudici che decidono cause identiche smetterebbero di lavorare con una soluzione nota dal comunicato stampa e con una motivazione indisponibile per mesi. Una soglia di 60 giorni sarebbe abbastanza ampia per la redazione e abbastanza stretta da contare davvero.
- L’accorpamento dell’art. 69 comma (1) dell’allegato n. VI con l’art. 2 comma (1) dell’allegato n. V. Effetto pratico: sparisce esattamente il parallelismo denunciato nell’eccezione. Se la regola retributiva dei magistrati militari stesse in un solo posto, le controversie su quale allegato prevalga non avrebbero più oggetto.
- Scrivere espressamente, nell’art. 70, che l’elenco è tassativo. Effetto pratico: una formula del tipo «esclusivamente l’indennità di grado» renderebbe inutile qualsiasi azione futura sulle maggiorazioni degli artt. 8, 19 o 28 dell’allegato n. VI. Il testo attuale dice «beneficiano inoltre dell’indennità di grado», e da quell’«inoltre» si può sempre tentare di ricavare un elenco aperto.
- La ritaratura della maggiorazione per la direzione dei tribunali militari, oppure una motivazione pubblica della differenza. Effetto pratico: o le percentuali si avvicinano, o l’ordinatore di spesa spiega una volta per tutte perché una funzione direttiva vale il 10% in un posto e fino al 25% in un altro. Entrambe le strade riducono il numero di cause.
- La verifica, al momento della redazione, dello stato delle norme invocate nella motivazione. Effetto pratico: una sentenza che si riferisce a una legge abrogata da tre anni perde autorevolezza anche se la soluzione è corretta. Una nota di una frase nella motivazione avrebbe risolto il problema.
- La pubblicazione, da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, del numero di magistrati militari in servizio. Effetto pratico: si potrebbe stimare, con carta e penna, l’impatto sul bilancio di qualsiasi proposta di modifica dell’art. 70. Oggi la discussione si svolge senza sapere di quante persone si stia parlando.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
