In breve
- Il Ministero delle Finanze ha riscritto la procedura con cui un’impresa o una persona può sapere in anticipo come sarà tassata un’operazione che non ha ancora compiuto. L’elenco dei motivi per cui la domanda può essere respinta scende da 26 a 7.
- La domanda si può presentare di nuovo su carta o per e-mail, non soltanto per via elettronica, e sparisce la condizione di depositarla almeno 90 giorni prima dell’operazione. La tariffa resta quella di legge, 5.000 euro per i grandi contribuenti e per i non residenti e 3.000 euro per gli altri.
- Il decreto si applica solo alle domande presentate dopo il 7 settembre 2026. I fascicoli già sul tavolo delle Finanze restano decisi secondo il decreto abrogato, quello del 2023, con tutti i suoi 26 motivi di rigetto.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 757 del 7 settembre 2026
Entrata in vigore: 7 settembre 2026, data della pubblicazione
Dal 7 settembre 2026 il Ministero delle Finanze ha sostituito le regole con cui risponde a un contribuente che chiede come sarà tassato un affare che deve ancora fare. Lo strumento si chiama ruling fiscale preventivo individuale, in romeno «soluție fiscală individuală anticipată», ed esiste nel Codice di procedura tributaria del 2015, all’articolo 52, un articolo che sarà rinumerato alla ripubblicazione del codice. In breve, il contribuente descrive un’operazione futura, dice come ritiene che vada tassata, paga una tariffa e riceve una risposta scritta che vincola il fisco, purché l’operazione si svolga esattamente come è stata descritta.
Chi chiede una cosa del genere? L’amministratore di una SRL che vuole vendere un pacchetto di azioni e non sa se l’operazione rientri nell’imposta sul reddito delle società o in un’esenzione. Un’impresa straniera che apre un’attività in Romania e vuole sapere se abbia o meno una stabile organizzazione. Un gruppo che ristruttura alcuni contratti e vuole certezza prima, non un avviso di accertamento dopo quattro anni. La risposta costa denaro e tempo, ma chiude la discussione per quella operazione.
Il Decreto n. 1.128/2026 è stato firmato dal ministro delle Finanze, Alexandru Nazare, il 26 agosto 2026 ed è comparso nella Gazzetta Ufficiale della Romania 12 giorni più tardi. Approva una procedura nuova e abroga il Decreto del ministro delle Finanze n. 1.178/2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 263 del 30 marzo 2023, che è durato 1.257 giorni, cioè 3 anni, 5 mesi e 8 giorni.
La differenza più visibile è la lunghezza dell’elenco dei motivi per cui le Finanze possono respingere la domanda. La procedura del 2023 aveva 26 motivi, indicati dalla lettera a) alla lettera z), da «transazioni ipotetiche o che comportano un grado elevato di incertezza» fino a «le transazioni proposte sono valutate in modo superficiale e soggettivo». La procedura del 2026 ne ha 7, dalla a) alla g), e i più sono oggettivi: la mancanza di scopo economico, l’oggetto che esce dalla sfera fiscale, il mancato rispetto di un termine, informazioni contraddittorie ripetute, una procedura già in corso sulle stesse transazioni, una situazione i cui effetti fiscali si sono già prodotti.
Il secondo cambiamento riguarda il canale di presentazione. Il decreto del 2023 imponeva la trasmissione esclusivamente per mezzi elettronici a distanza. Il nuovo punto 3 della procedura accetta il formato cartaceo, l’e-mail, la posta, il protocollo del ministero e lo Spazio privato virtuale. La documentazione si presenta in lingua romena e deve avere obbligatoriamente un indice dei documenti, mentre gli atti in altra lingua arrivano accompagnati da traduzioni autorizzate, secondo l’articolo 8 commi (2) e (3) del Codice di procedura tributaria.
Il terzo cambiamento è il momento della presentazione. La vecchia procedura chiedeva che la domanda arrivasse al fisco almeno 90 giorni prima della data in cui il contribuente intendeva compiere la transazione. Il nuovo punto 2 elimina questo intervallo: la domanda si può presentare prima o anche durante l’attuazione delle operazioni, a una sola condizione, che la situazione di fatto non abbia già prodotto effetti fiscali alla data della presentazione.
Gli effetti che produce
Dal 7 settembre 2026, ogni nuova domanda di ruling fiscale entra nel percorso descritto nell’allegato del decreto. Il primo filtro è un’analisi preliminare, che l’organo fiscale svolge in 15 giorni dalla registrazione della domanda e con cui verifica soltanto se sono rispettate le condizioni di forma dei punti 3 e 4 del capitolo I. Se sono soddisfatte cumulativamente, la domanda è ammessa all’analisi di merito. Il risultato dell’analisi preliminare si comunica in 30 giorni dalla presentazione, per posta o tramite lo Spazio privato virtuale.
L’analisi di merito rispetta il termine dell’articolo 52 comma (12) del Codice di procedura tributaria, che per il ruling fiscale è «fino a 6 mesi». Il termine si sospende per il periodo compreso tra il giorno in cui il fisco chiede chiarimenti e il giorno in cui li riceve, con applicazione dell’articolo 77 dello stesso codice. Il contribuente ha, ai sensi dell’articolo 52 comma (8), 60 giorni lavorativi per rispondere.
La tariffa non cambia, perché è fissata nella legge e non nel decreto: l’articolo 52 comma (16) prevede 5.000 euro per i grandi contribuenti e per i non residenti e 3.000 euro per le altre categorie, al cambio comunicato dalla Banca Nazionale della Romania nel giorno del pagamento. Il decreto stabilisce invece quando si paga, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, e dove: il conto 20A.33.29.00 del Ministero delle Finanze, codice fiscale 4221306, IBAN RO56 TREZ 7002 0330 129X XXXX, presso la Tesoreria Operativa del Comune di Bucarest.
Dopo l’emissione, il ruling fiscale produce effetti soltanto per il contribuente che lo ha chiesto e non può essere invocato da altri, nemmeno in situazioni identiche. Il contribuente è obbligato ad avvisare per iscritto il fisco, entro 15 giorni dal verificarsi dell’evento, se cambiano i dati su cui si è fondato il ruling o se inizia una procedura fiscale, amministrativa o giudiziaria sulle stesse transazioni. Una copia del fascicolo amministrativo parte verso l’Agenzia Nazionale di Amministrazione Fiscale, che gestisce effettivamente il contribuente.
L’elemento davvero nuovo compare nell’articolo 4 comma (3) del decreto: i ruling fiscali possono essere pubblicati in forma anonimizzata, con il consenso scritto del contribuente. Finora non esisteva alcun fondamento per la pubblicazione e le interpretazioni del Ministero delle Finanze restavano nei fascicoli di chi le aveva pagate.
Che cosa cambia rispetto a prima
Il decreto del 2023 aveva due allegati: la procedura vera e propria e un contenuto dettagliato della domanda, con 11 voci, molte delle quali divise in sottopunti. Si chiedeva, tra l’altro, la conferma dell’inquadramento nelle categorie dell’azione 5 del progetto OCSE sull’erosione della base imponibile e della direttiva 2015/2376/UE, un’analisi completa delle transazioni dal punto di vista dello scopo economico e una dichiarazione sotto la propria responsabilità con cinque punti. La nuova procedura raccoglie tutto nel punto 4, con 8 lettere, dai dati identificativi fino alla firma del rappresentante legale. La dichiarazione sotto la propria responsabilità non sparisce, ma si sposta più avanti nel processo, al punto 23, e copre soltanto le situazioni del punto 18.
La discussione preliminare con l’organo fiscale era, nel 2023, uno strumento quasi decorativo. Il punto 8 della vecchia procedura diceva che una richiesta di discussione presentata insieme alla domanda di ruling fiscale o dopo di essa non sarebbe stata presa in considerazione, e il punto 9 annullava la discussione se nel frattempo il contribuente presentava la domanda vera e propria. La nuova procedura mantiene il termine di risposta di 5 giorni lavorativi, ma aggiunge due cose che mancavano: l’organo fiscale fornisce «orientamenti non vincolanti sull’esistenza della situazione fiscale di fatto futura e sull’ammissibilità della domanda» e, alla fine, i partecipanti possono accordarsi su un documento di sintesi. In altre parole, dalla discussione può nascere una carta, anche se quella carta non obbliga nessuno.
L’ambito di applicazione si allarga sulla carta. Il punto 3 della vecchia procedura limitava i ruling fiscali alle imposte, alle tasse e ai contributi disciplinati dalla legge n. 227/2015, il Codice tributario. L’articolo 2 del nuovo decreto parla di quelli disciplinati dalla «legislazione fiscale», così come è definita all’art. 1 punto 24 del Codice di procedura tributaria, cioè l’insieme delle norme degli atti normativi relativi a imposte, tasse, contributi sociali e procedure di amministrazione. È una categoria sensibilmente più ampia del Codice tributario.
Ci sono anche perdite. Nel 2023 il ruling fiscale produceva effetti per il contribuente richiedente «e/o per i soggetti elencati nel suo contenuto». Il nuovo articolo 4 comma (1) trattiene soltanto il contribuente richiedente, quindi un gruppo che voleva una sola interpretazione per più società della propria struttura deve ora presentare più domande e pagare la tariffa ogni volta. Sono spariti, inoltre, i capitoli sulle ipotesi critiche, sull’opponibilità del ruling, sulla revoca del decreto di approvazione, sullo scambio automatico internazionale di informazioni e sul monitoraggio dell’applicazione dei ruling da parte dell’ANAF. Una parte di essi è coperta direttamente dalla legge, all’articolo 52 commi (11) e (20), altri non hanno più alcun corrispondente scritto.
La regola transitoria è rovesciata rispetto a quella del 2023. Allora l’articolo 3 del decreto diceva che i fascicoli in corso di esame si risolvono secondo la procedura nuova. Ora l’articolo 3 comma (1) applica il decreto solo alle domande presentate dopo l’entrata in vigore, mentre il comma (2) rinvia le domande presentate prima alle «disposizioni di legge in vigore al momento della presentazione». In pratica, il decreto abrogato il 7 settembre 2026 continua a governare i fascicoli aperti prima di questa data.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- I motivi di rigetto scendono da 26 a 7, e i più soggettivi tra loro, come la valutazione «superficiale e soggettiva» delle transazioni, spariscono. Un contribuente può stimare meglio se abbia senso pagare la tariffa.
- Si può chiedere un ruling fiscale anche durante l’attuazione dell’operazione, non solo 90 giorni prima. Molte transazioni non hanno un calendario così rigido.
- La discussione preliminare diventa utile: il fisco dice, senza vincolarsi, se vede una situazione di fatto futura e se la domanda appare ammissibile, e alla fine si può redigere un documento di sintesi.
- I ruling possono essere pubblicati in forma anonimizzata, con il consenso del contribuente. È la prima volta che esiste un fondamento per questo, e una prassi pubblicata aiuta tutti, compresi coloro che non possono permettersi la tariffa.
- Tornano il canale cartaceo e l’e-mail, il che conta per i fascicoli voluminosi e per chi non ha accesso allo Spazio privato virtuale.
- La domanda si può ritirare espressamente, con una richiesta scritta, fino al termine ultimo per la comunicazione del punto di vista sulla bozza. La vecchia procedura non disciplinava il ritiro.
Che cosa resta un problema
- La tariffa si paga prima di sapere se si riceverà una risposta, e l’articolo 52 comma (191) del Codice di procedura tributaria non la restituisce più una volta che il fascicolo è entrato nell’analisi di merito, nemmeno se la domanda viene respinta.
- Il termine «fino a 6 mesi» è soltanto il termine dell’amministrazione. Ogni giro di chiarimenti sospende il termine e il contribuente ha 60 giorni lavorativi a disposizione, quindi un fascicolo con un solo giro di chiarimenti e un punto di vista sulla bozza può arrivare vicino a un anno.
- Il ruling non copre più i soggetti elencati al suo interno, ma soltanto il richiedente. Per un gruppo, il costo si moltiplica per il numero di società coinvolte.
- La procedura non dice che cosa succeda a una domanda che non supera l’analisi preliminare. Non c’è né un rigetto, né la possibilità di presentare una domanda nuova, né una regola sulla tariffa già pagata.
- La pubblicazione anonimizzata dipende dal consenso scritto del contribuente, che non ha alcun motivo per darlo. La previsione rischia di restare lettera morta.
- Non esiste più alcun testo sulla revoca del decreto di approvazione, benché nel 2023 ci fosse un capitolo intero, con quattro situazioni.
Consigli pratici
- Se avete un fascicolo presentato prima del 7 settembre 2026, verificate sotto quale regime viene esaminato. L’articolo 3 comma (2) lo lascia sulle regole del 2023, con 26 motivi di rigetto e con l’obbligo di comunicare esclusivamente per via elettronica. Se la transazione lo consente, può convenire rinunciare e presentare una domanda nuova.
- Chiedete la discussione preliminare prima di presentare la domanda, non dopo. L’articolo 52 comma (3) del Codice di procedura tributaria la colloca prima della presentazione, e al termine potete proporre la redazione del documento di sintesi previsto al punto 10.
- Pagate la tariffa insieme alla presentazione della domanda, non il quindicesimo giorno. L’articolo 52 comma (4) del codice chiede che la domanda sia accompagnata dalla prova del pagamento, e anche l’analisi preliminare si conclude in 15 giorni.
- Presentate una domanda per una sola obbligazione fiscale principale. L’articolo 52 comma (1) lo chiede espressamente e il punto 26 della procedura conferma che la tariffa si versa per ciascuna obbligazione fiscale principale.
- Non descrivete varianti alternative di svolgimento dell’operazione. Il punto 4 lettera e) chiede la descrizione della situazione di fatto futura, e le informazioni contraddittorie o incomplete trasmesse ripetutamente sono motivo di rigetto al punto 20 lettera d).
- Allegate l’indice dei documenti. Il punto 3 comma (2) lo chiede obbligatoriamente e la sua mancanza si verifica nell’analisi preliminare, ai punti 11 e 12.
- Se comincia un controllo, una procedura amministrativa o un processo sulle stesse transazioni, avvisate le Finanze entro 15 giorni. Il punto 18 lettera b) impone il termine, e una procedura in corso è motivo di rigetto al punto 20 lettera e).
- Riservatevi il tempo di risposta. I 60 giorni lavorativi dell’articolo 52 comma (8) sembrano generosi, ma sospendono il termine di decisione, quindi ogni giorno consumato da voi rinvia la risposta.
Domande frequenti
Che cos’è, in breve, un ruling fiscale preventivo individuale?
Chi emette il ruling fiscale, il Ministero delle Finanze o l’ANAF?
Quanto costa?
Riavrò i soldi se la mia domanda viene respinta?
In quanto tempo ricevo la risposta?
Come invio la domanda?
Che cosa succede alla mia domanda presentata nell’agosto 2026?
Il mio collega di settore può usare il ruling fiscale rilasciato a me?
Potrò leggere i ruling rilasciati ad altri?
Posso chiedere un ruling fiscale per un’operazione già iniziata?
Errori e incongruenze nel testo pubblicato
- L’articolo 2 del decreto e il punto 20 lettera b) dell’allegato dicono cose diverse su che cosa si possa chiedere. L’articolo 2 apre la procedura alle imposte, alle tasse e ai contributi sociali disciplinati dalla «legislația fiscală», la legislazione fiscale, nozione definita all’articolo 1 punto 24 del Codice di procedura tributaria come l’insieme delle norme degli atti normativi relativi a imposte, tasse e contributi. Il punto 20 lettera b) dell’allegato respinge però la domanda quando «obiectul cererii vizează aspecte reglementate prin acte normative, altele decât Codul fiscal, sau în afara domeniului de aplicare prevăzut la art. 2 din ordin», cioè quando l’oggetto della domanda riguarda aspetti disciplinati da atti normativi diversi dal Codice tributario, o al di fuori dell’ambito di applicazione previsto dall’articolo 2 del decreto. I due criteri sono trattati come equivalenti, pur non essendolo: un contributo o una tassa disciplinati fuori dal Codice tributario rientrano nell’ambito dell’articolo 2 e, allo stesso tempo, ricadono nel motivo di rigetto. Un contribuente che chiede di una simile obbligazione paga 3.000 o 5.000 euro senza poter sapere in anticipo se la sua domanda sia ammissibile, e i soldi non si restituiscono più dopo l’ingresso nell’analisi di merito.
- Il punto 27 dà 15 giorni per il pagamento della tariffa, ma la legge chiede la prova del pagamento già alla presentazione. L’articolo 52 comma (4) del Codice di procedura tributaria prevede che la domanda «trebuie să fie însoțită de documente relevante pentru emitere, precum și de dovada plății taxei de emitere», cioè debba essere accompagnata dai documenti rilevanti per l’emissione e dalla prova del pagamento della tariffa di emissione. Il punto 27 della procedura dice che la tariffa si versa «în termen de 15 zile de la data depunerii cererii», entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda. In più, il punto 4 comma (1), che elenca il contenuto obbligatorio della domanda, non menziona la prova del pagamento, e il punto 11 limita l’analisi preliminare alla verifica dei punti 3 e 4, benché l’articolo 52 comma (191) definisca l’analisi preliminare come comprensiva espressamente della «confirmarea încasării tarifului», la conferma dell’incasso della tariffa. La procedura del 2023 risolveva la questione in modo esplicito, al punto 15 e al punto 16 lettera f). Qui non si può più stabilire se una domanda priva della prova del pagamento sia completa o no, né che cosa succeda se la tariffa non arriva mai.
- Non esiste alcuna regola per la domanda che non supera l’analisi preliminare. Il punto 12 disciplina soltanto l’ipotesi favorevole: se le condizioni dei punti 3 e 4 sono soddisfatte cumulativamente, la domanda è ammessa all’analisi di merito. Il punto 13 obbliga il fisco a notificare il «rezultatul analizei prealabile», il risultato dell’analisi preliminare, e riconosce quindi che il risultato può anche essere negativo, ma nessun testo dice quale effetto abbia questo risultato. Il lettore in buona fede può arrivare a due conclusioni opposte: o la domanda è respinta con decreto del ministro, in forza del motivo residuale del punto 20 lettera g), e allora la tariffa è persa, oppure la domanda «non è presa in considerazione», ipotesi in cui l’articolo 52 comma (191) lettera b) del codice gli dà diritto alla restituzione e alla presentazione di una domanda nuova. La differenza tra le due letture è di 3.000 o 5.000 euro.
Analisi della redazione
Il decreto fa una cosa buona e la fa in modo visibile: taglia un elenco di 26 motivi di rigetto, molti dei quali formulati in termini che nessuno poteva prevedere, e lo sostituisce con 7 motivi verificabili. Insieme alla rinuncia al termine dei 90 giorni e al ritorno del canale cartaceo, il messaggio è che le Finanze vogliono più domande, non meno. La pubblicazione anonimizzata, anche se condizionata al consenso del contribuente, è la prima crepa in un sistema in cui le interpretazioni ufficiali restavano proprietà privata di chi le aveva pagate.
Il problema è l’orologio. Il termine di legge, «fino a 6 mesi», è il termine dell’amministrazione, non del fascicolo. Se una domanda entra l’8 settembre 2026, i sei mesi corrono fino all’8 marzo 2027, cioè 181 giorni. Sopra di essi si posano però i 60 giorni lavorativi che l’articolo 52 comma (8) concede al contribuente a ogni giro: 60 giorni lavorativi iniziati l’8 settembre 2026 finiscono il 3 dicembre 2026, cioè 86 giorni di calendario. Un giro di chiarimenti più la finestra per il punto di vista sulla bozza aggiungono 172 giorni, e il fascicolo arriva a 353 giorni, quasi un anno. Un imprenditore che legge «6 mesi» si fa un calendario diverso da uno che fa la somma.
L’asimmetria tra i termini imposti al contribuente e quelli che l’amministrazione concede a sé stessa si vede anche negli spiccioli. Il punto 11 chiede che l’analisi preliminare si chiuda in 15 giorni dalla registrazione. Il punto 13 dà 30 giorni dalla presentazione per comunicare il risultato. Sono 15 giorni in cui la decisione esiste ma il richiedente non la conosce. Sempre il quindicesimo giorno scade anche il termine di pagamento della tariffa, del punto 27, il che significa che chi paga l’ultimo giorno consentito paga dopo che l’analisi che doveva confermare l’incasso si è già conclusa.
La conseguenza più strana nasce dalla combinazione dell’articolo 3 con l’articolo 5. Il decreto del 2023 è abrogato il 7 settembre 2026, ma continua a governare i fascicoli presentati prima. Un’impresa che ha presentato il 5 settembre 2026 resta con 26 motivi di rigetto e con l’obbligo di comunicare esclusivamente per via elettronica, mentre la sua vicina, che presenta l’8 settembre 2026, ha 7 motivi e può spedire il fascicolo per posta. Tre giorni separano due regimi, e il testo non offre alcuna via d’uscita. L’unica per chi è rimasto nel regime vecchio è rinunciare alla domanda e presentarne un’altra, ma la rinuncia dopo il quindicesimo giorno gli costa l’intera tariffa.
La procedura descritta qui rientra proprio nel programma d’esame: la Delibera 8/2026 fissa il programma e la bibliografia della sessione di ottobre 2026 per i consulenti fiscali.
Che cosa andrebbe cambiato
- Allineare il punto 20 lettera b) all’articolo 2 del decreto. Se l’ambito è la «legislazione fiscale» nel senso dell’articolo 1 punto 24 del codice, il motivo di rigetto non può restare «atti normativi diversi dal Codice tributario». Senza questa correzione, metà delle materie che il decreto apre sono chiuse dal suo stesso allegato.
- Un testo esplicito per la domanda respinta all’analisi preliminare. Bisogna dire se essa venga respinta con decreto o non presa in considerazione, se il richiedente possa presentare una domanda nuova e che cosa succeda alla tariffa. Effetto pratico: il contribuente saprebbe se rischia 3.000 euro o soltanto un mese di attesa.
- Coordinare il termine di pagamento della tariffa con l’articolo 52 comma (4) del codice. O la domanda arriva con la prova del pagamento, o la legge va modificata. Così come stanno le cose, un fascicolo senza ricevuta può essere dichiarato completo al punto 12 e incompleto alla lettura del codice.
- Un termine massimo per ogni giro di chiarimenti. La sospensione illimitata trasforma i 6 mesi in un termine indicativo. Un tetto, per esempio due giri di chiarimenti per fascicolo, renderebbe prevedibile la durata complessiva.
- Regole per la pubblicazione anonimizzata. Il decreto dice che si può pubblicare, ma non dice dove, in quanto tempo e in che formato. Senza un registro pubblico e un termine, l’articolo 4 comma (3) resta un’intenzione. Un registro ridurrebbe, con il tempo, proprio il numero di domande identiche per le quali lo Stato incassa ogni volta la tariffa.
- Reintrodurre una regola sulla revoca del decreto di approvazione. La procedura del 2023 aveva un capitolo intero, con quattro situazioni in cui il decreto veniva revocato. Ora non esiste più alcun testo, benché il ruling fiscale possa essere costruito su informazioni che si rivelano in seguito false. Senza una procedura scritta di revoca, il contribuente in buona fede e quello in mala fede finiscono nello stesso posto.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 757 del 7 settembre 2026 16 pagine PDF, 118 KB l'atto inizia a pagina 2
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
