In breve
- Il massimale del contributo sale da 200.000 a 300.000 euro. Il bilancio della società che gestisce gli stabilimenti di cura termale dello Stato è illustrato nel Decreto congiunto n. 1.092/1.087/2026. L’aliquota resta la stessa, un massimo del 50% delle spese ammissibili, IVA esclusa. L’atto non riproduce la forma precedente, ma nel testo consolidato del regime l’articolo 12 fermava il contributo a 200.000 euro.
- Il regime riprende il termine del 25 settembre 2026 fissato dalle regole generali di riclassificazione CAEN. Per le domande depositate fino a quella data, una società la cui attività non è stata trasposta nel CAEN Rev. 3 riceve ancora una richiesta di chiarimenti. Per quelle depositate dopo, la domanda è respinta direttamente.
- Le persone fisiche autorizzate (PFA), le imprese individuali e quelle familiari possono ricevere il denaro su un conto aperto presso una banca commerciale, e non più soltanto presso la Tesoreria dello Stato. Il pagamento avviene entro un massimo di 30 giorni lavorativi dall’accettazione.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 674 del 14 agosto 2026
Entrata in vigore: 14 agosto 2026
Una società del turismo termale che deposita la domanda dopo il 25 settembre 2026 con l’attività non trasposta nel CAEN Rev. 3 non riceverà più alcuna richiesta di chiarimenti: la sua domanda sarà respinta subito. Il Ministero dell’Economia, della Digitalizzazione, dell’Imprenditoria e del Turismo ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania il Decreto n. 1.259/2026, che modifica in sedici punti il regime di aiuti de minimis per l’ammodernamento e lo sviluppo delle stazioni termali e termoclimatiche, approvato nel 2023. Lo stesso ministero è intervenuto di recente su un altro regime de minimis, con il decreto che ha reso le microimprese ammissibili a SME Eco-Tech.
Tre dei sedici punti sono semplici allineamenti di denominazione, ma toccano l’intero testo del regime. Quest’ultimo era stato scritto quando il ministero portava un altro nome e la classificazione delle attività economiche era alla versione precedente. Il decreto sostituisce ovunque «Ministero dell’Economia, dell’Imprenditoria e del Turismo» con la denominazione attuale e l’abbreviazione MEAT con MEDAT, e «Ministero del Lavoro e della Solidarietà Sociale» con «Ministero del Lavoro, della Famiglia, della Gioventù e della Solidarietà Sociale».
Dietro questi aggiustamenti stanno però quattro cambiamenti che pesano sul denaro: l’aumento del massimale del contributo da 200.000 a 300.000 euro, il passaggio integrale al CAEN Rev. 3, con un termine oltre il quale non si chiedono più chiarimenti, l’apertura dei pagamenti alle banche commerciali per le forme di organizzazione prive di personalità giuridica e la riscrittura dell’elenco delle spese ammissibili.
Il decreto è accompagnato dal parere n. 12.865 del 5 agosto 2026 del Consiglio della Concorrenza e si fonda sul regolamento (UE) 2023/2.831 relativo agli aiuti de minimis.
Gli effetti che produce
Un altro regime de minimis ha modificato il proprio bilancio nello stesso periodo: le microimprese di sei distretti ricevono 37,8 milioni di euro in più.
I codici CAEN ammissibili sono ora elencati per categoria di finanziamento. L’articolo 9 riscritto collega ciascun tipo di investimento a codici precisi del CAEN Rev. 3: 5611 e 5630 per la ristorazione, 5510, 5520, 5530 e 5590 per l’alloggio, 5510, 8699 e 9329 per le cure termali, nove codici per le strutture culturali, quattro per quelle sportive e tre per lo svago, 7721, 9321 e 9329. Due codici compaiono ciascuno in due categorie: 9329, nelle cure termali e nello svago, e 5510, nell’alloggio e nelle cure termali.
L’attività deve essere autorizzata nell’unità locale da almeno un anno. La condizione si ripete per ogni categoria: il richiedente deve avere l’attività autorizzata nell’unità locale per la quale chiede il finanziamento sia al momento del deposito della domanda, sia almeno un anno prima. Non si può aprire un codice nuovo solo per rientrare nel regime.
Le strutture devono essere classificate o autorizzate. Per l’alloggio e la ristorazione, la struttura ricettiva deve essere classificata dall’autorità centrale del turismo. Per le cure termali, il centro di cure termali deve essere autorizzato dall’autorità centrale della sanità.
Un termine unico per l’aggiornamento del CAEN, il 25 settembre 2026. La data non è creata da questo decreto: viene dall’art. 51, comma 2, della Decisione del Governo n. 656/1997, il termine generale di riclassificazione presso il Registro del Commercio. Il decreto si limita a riprenderla e ad associarvi una conseguenza procedurale. Per le domande depositate fino a quella data, l’agenzia chiede l’aggiornamento con una lettera di chiarimenti, e chi non presenta il documento del Registro del Commercio viene respinto. Per le domande depositate dopo, qualsiasi società con l’attività non aggiornata è respinta direttamente, senza chiarimenti.
Il massimale del contributo sale da 200.000 a 300.000 euro. L’articolo 12 riscritto prevede un massimo del 50% del valore delle spese ammissibili, IVA esclusa, e comunque non oltre 300.000 euro, equivalente in lei. L’aliquota del 50% non cambia. Il decreto non riproduce la forma precedente, che si può però verificare nel testo consolidato del regime pubblicato sul Portale Legislativo: l’articolo 12, così come era stato riscritto dal Decreto n. 576/2024, fermava il contributo a 200.000 euro. Lo stesso aumento compare anche nel contratto quadro dell’allegato n. 10, dove l’articolo 2 passa pure da 200.000 a 300.000 euro. I 300.000 euro sono proprio il massimale generale de minimis del regolamento (UE) 2023/2.831, al quale l’articolo 8, lettera d), del regime era allineato già dal febbraio 2024. Per due anni e mezzo il regime ha avuto un massimale di ammissibilità di 300.000 euro e un massimale del contributo di 200.000. Solo ora i due coincidono.
Le PFA possono ricevere il denaro tramite banca. La regola dell’art. 38, comma 1, alla quale si fa eccezione, indirizza il conto di destinazione alla Tesoreria dello Stato. Con la nuova deroga prevista all’articolo 38, le persone fisiche autorizzate, le imprese individuali e quelle familiari costituite ai sensi dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 44/2008 possono incassare le somme su conti aperti presso banche commerciali della Romania.
Il termine di pagamento resta di 30 giorni lavorativi. L’articolo 39 riscritto mantiene l’obbligo dell’agenzia di trasferire le somme approvate entro un massimo di 30 giorni lavorativi dalla loro verifica e accettazione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio. Il decreto non cambia il termine, ma aggiunge soltanto il conto presso una banca commerciale come possibile destinazione, accanto a quello di tesoreria.
L’elenco delle spese ammissibili è riscritto in quattro capitoli. La sistemazione del terreno, comprese le demolizioni, i disboscamenti, le deviazioni delle reti di utenze e i lavori ambientali; l’allacciamento alle utenze; l’investimento di base, con costruzioni, impianti e dotazioni; e l’organizzazione del cantiere. Le dotazioni del capitolo dell’investimento di base sono rimborsate solo se il progetto comprende anche costruzioni, ampliamento e riqualificazione di edifici. La condizione è scritta nell’art. 14, comma 1, che copre soltanto le azioni di cui all’art. 13, comma 1, lettere a) e b). L’acquisto di attrezzature, arredi e apparecchiature mediche specifiche per le cure termali rientra nell’art. 15, riscritto dal punto 6, dove una condizione del genere non compare.
Si rimborsano anche i beni di modico valore, non solo le immobilizzazioni materiali. Sono ammissibili i beni al di sotto della soglia di valore prevista per le immobilizzazioni materiali, se la durata di utilizzo supera un anno. Per essi il contribuente può recuperare la spesa attraverso deduzioni per ammortamento, ai sensi dell’art. 21 del Codice tributario. Qui il decreto cita sé stesso in modo incoerente: il preambolo invoca l’art. 28, comma 2, lettera b), della Legge n. 227/2015, mentre il testo nuovo degli articoli 14 e 15 rinvia all’art. 21 della stessa legge.
Che cosa cambia rispetto a prima
Il cambiamento più grande è di denaro. Il massimale del contributo sale del 50%, da 200.000 a 300.000 euro, sia nell’articolo 12 del regime, sia nell’articolo 2 del contratto quadro. Il numero stimato di beneficiari dell’articolo 11, 60 per il periodo 2024-2027, 15 all’anno, non è toccato da questo decreto.
Il secondo cambiamento è di classificazione. Il regime del 2023 si riferiva al CAEN Rev. 2. Ora i criteri di ammissibilità sono scritti direttamente nel CAEN Rev. 3, e la definizione di settore di attività contenuta nell’articolo 7 è stata riscritta nello stesso senso. Per un’impresa questo significa che non basta più svolgere l’attività; occorre averla registrata sotto il codice nuovo.
Il terzo cambiamento è procedurale e ha mordente. Il decreto crea in un colpo solo entrambi i regimi: fino al 25 settembre 2026 un’attività non aggiornata si risolve con una lettera di chiarimenti, mentre per le domande depositate dopo quella data la fase di chiarimento su questo punto non esiste più. Il vecchio regime non conteneva nessuno dei due commi.
In un altro regime de minimis l’intervento è andato sull’articolo che elencava i richiedenti: un decreto del ministro della Cultura elimina l’articolo che diceva chi poteva chiedere il denaro e sposta il termine dei progetti al 5 dicembre.
Il quarto cambiamento riguarda il circuito del denaro. L’obbligo di avere un conto presso la Tesoreria resta per le società costituite in base alla Legge n. 31/1990, ma per le PFA, le imprese individuali e quelle familiari compare l’alternativa del conto presso una banca commerciale. Lo stesso allineamento è stato fatto anche nel contratto quadro dell’allegato n. 10.
Infine, gli allegati n. 4 e n. 5 del regime, la dichiarazione relativa alla classificazione nella categoria delle piccole e medie imprese e il calcolo per le imprese associate o collegate, sono stati sostituiti integralmente con nuovi formulari.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- I codici CAEN ammissibili sono elencati in modo esplicito, per categoria di investimento, quindi un’impresa può verificare da sola se rientra nel regime, senza interpretazioni.
- Le PFA, le imprese individuali e quelle familiari sono liberate dall’obbligo del conto presso la Tesoreria, che era un ostacolo amministrativo reale per le forme di organizzazione più piccole.
- Le PFA, le imprese individuali e quelle familiari ricevono il denaro con lo stesso termine di 30 giorni lavorativi delle società, sul proprio conto bancario, senza dover più aprire un conto presso la Tesoreria.
- Il rimborso dei beni di modico valore con durata di utilizzo superiore a un anno amplia ciò che si può acquistare con il contributo.
- Il massimale del contributo sale del 50%, da 200.000 a 300.000 euro, e arriva al livello del massimale generale de minimis.
- La modifica è passata per il parere del Consiglio della Concorrenza prima della pubblicazione.
Che cosa resta un problema
- Il termine del 25 settembre 2026 è una barriera rigida: per le domande depositate dopo di esso, un codice CAEN non aggiornato porta al rigetto diretto, senza alcuna fase di regolarizzazione.
- Il requisito che l’attività sia autorizzata nell’unità locale almeno un anno prima esclude le imprese che hanno appena aperto una struttura nuova nella stazione termale.
- Nei progetti di costruzione, ampliamento e riqualificazione, le dotazioni e i macchinari non possono essere rimborsati da soli: il progetto deve comprendere anche lavori sugli edifici.
- Il massimale per beneficiario sale del 50%, ma il decreto non tocca l’articolo 11, che stima 60 beneficiari per il 2024-2027, 15 all’anno. A parità di dotazione, un massimale più alto significa meno progetti finanziati.
- Il decreto non dice che cosa succede alle domande depositate prima del 14 agosto 2026 sotto i vecchi elenchi di codici, se l’azione proposta non compare più negli elenchi nuovi.
- I due commi nuovi sul termine del 25 settembre parlano soltanto di società. Per le PFA, le imprese individuali e quelle familiari, proprio le forme di organizzazione che il decreto porta nel regime al punto 9, l’atto non dice né che ricevono una lettera di chiarimenti, né che sono respinte direttamente.
Consigli pratici
- Verificate ora, non a settembre, se l’oggetto sociale della vostra società è registrato nel CAEN Rev. 3 presso il Registro del Commercio. Per le domande depositate dopo il 25 settembre 2026, un codice non aggiornato significa rigetto diretto, senza richiesta di chiarimenti.
- Confrontate i codici che avete autorizzati con l’elenco dell’articolo 9, per la categoria di investimento che vi interessa. Sono elenchi chiusi, non indicativi.
- Verificate l’anzianità dell’autorizzazione nell’unità locale. La condizione è che l’attività vi sia autorizzata e che lo sia stata almeno un anno prima del deposito della domanda.
- Se investite nel centro di cure termali, assicuratevi che sia autorizzato dall’autorità centrale della sanità, e non soltanto classificato dal turismo. Sono due autorità diverse, per due tipi di strutture.
- Se siete una PFA, un’impresa individuale o familiare, potete indicare un conto presso una banca commerciale della Romania. Per le società per azioni o a responsabilità limitata il conto resta presso la Tesoreria.
- Se il progetto è di costruzione, ampliamento e riqualificazione, non fondatelo soltanto sulle dotazioni: lì i macchinari e le attrezzature tecnologiche sono rimborsati solo insieme ai lavori sull’edificio. La regola non si applica alle apparecchiature mediche termali, ammissibili separatamente ai sensi dell’art. 15.
Domande frequenti
Quanto si può ottenere da questo regime?
Che cosa succede se la mia società non ha il codice CAEN aggiornato?
Quali codici CAEN sono ammissibili?
Le PFA possono accedere al regime?
In quanto tempo viene versato il denaro?
Posso acquistare solo attrezzature, senza lavori di costruzione?
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
