In breve

  • Un cliente grande non potrà più chiedere a un fornitore con non più di 1.000 dipendenti che 23 punti di dati di sostenibilità. Il loro elenco è scritto voce per voce nell’allegato II del regolamento: 15 vengono dal modulo di base del principio, 8 dal modulo completo. Per i fornitori con non più di 10 dipendenti, il limite scende a 9 dei 23.
  • Il principio di rendicontazione si può usare dal 24 settembre 2026, mentre il limite si applica soltanto agli esercizi finanziari che iniziano il 1° gennaio 2027 o più tardi. Tra le due date ci sono 99 giorni. L’impresa che rendiconta volontariamente non è obbligata a chiedere alcuna attestazione sulle informazioni pubblicate.
  • Il diritto di rifiutare le domande che superano il limite non viene dal regolamento, ma dalla direttiva che la Romania recepisce entro il 19 marzo 2027. Sono esattamente 11 settimane del primo esercizio finanziario coperto in cui il testo romeno può ancora mancare. Il limite copre soltanto le richieste fatte per la rendicontazione di sostenibilità: una banca che chiede gli stessi dati per un credito resta fuori da esso.
Atto: Regolamento delegato (UE) 2026/1560 della Commissione, del 3 luglio 2026, che integra la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario da parte delle imprese protette dal limite per la catena del valore
Pubblicato: Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L, 2026/1560 del 21 settembre 2026
Entrata in vigore: 24 settembre 2026, il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 4; l’articolo 3, quello con il limite per la catena del valore, si applica agli esercizi finanziari che iniziano il 1° gennaio 2027 o successivamente a tale data

La Commissione europea ha posto un limite scritto a ciò che un’impresa grande può chiedere ai suoi fornitori piccoli quando redige la propria rendicontazione di sostenibilità: 23 punti di dati, elencati uno per uno nell’allegato II. Il regolamento delegato (UE) 2026/1560, pubblicato il 21 settembre 2026 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, entra in vigore il 24 settembre 2026 e produce effetti senza aver bisogno di alcun atto romeno. Il limite ha però un confine preciso, scritto nel preambolo: copre soltanto le richieste fatte per la rendicontazione di sostenibilità, non anche i dati chiesti per altri obblighi europei, come la prova che la merce non provenga da terreni deforestati, obbligo il cui elenco di prodotti la Commissione ha riscritto nel settembre 2026.

Il regolamento ha quattro articoli e cinque allegati e appendici, su 34 pagine. L’articolo 2 dice che le imprese che non rientrano nella rendicontazione obbligatoria possono presentare informazioni di sostenibilità su base volontaria, secondo il principio dell’allegato I. L’articolo 3 dice che lo stesso principio fissa il limite per la catena del valore per le imprese che rientrano nella rendicontazione obbligatoria, e che il limite «comprende soltanto i punti di dati specificati nell’allegato II». L’articolo 1 definisce il limite: il tetto massimo delle informazioni di sostenibilità che un’impresa obbligata a rendicontare può richiedere alle imprese della propria catena del valore che non superano, alla data di chiusura del bilancio, un numero medio di 1.000 dipendenti nell’esercizio finanziario precedente.

Il principio dell’allegato I ha 64 punti numerati ed è diviso in due moduli. Il modulo di base comprende le informative B1, le basi di redazione, B2, le pratiche e le politiche, e gli indicatori da B3 a B11: l’energia e le emissioni, l’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo, la biodiversità, l’acqua, i rifiuti e l’economia circolare, poi tre informative sulla forza lavoro e una sulle condanne e sulle ammende per corruzione attiva e passiva. Il modulo completo aggiunge nove informative, da C1 a C9. Il punto 6 dice che il modulo di base è l’approccio di riferimento per le microimprese e il requisito minimo per le altre, e il punto 7 che il modulo completo non si può applicare senza di esso. L’appendice A dà i termini definiti, l’appendice B l’elenco dei possibili aspetti di sostenibilità, e l’appendice C la riconciliazione con altre normative europee, per i partecipanti ai mercati finanziari.

Il fondamento è l’articolo 29 quater lettera a) paragrafo 1 della direttiva 2013/34/UE, il testo introdotto nel febbraio 2026 dalla direttiva (UE) 2026/470, chiamata Omnibus I. Quell’articolo chiedeva alla Commissione di stabilire il principio entro il 19 luglio 2026 e le imponeva di costruirlo sulla raccomandazione (UE) 2025/1710 del 30 luglio 2025, «nella sua versione originale». La Commissione ha adottato il regolamento il 3 luglio 2026, con 16 giorni di anticipo sul termine, ma il testo è arrivato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 80 giorni più tardi, il 21 settembre 2026.

Gli effetti che produce

Dal 24 settembre 2026 un’impresa romena con non più di 1.000 dipendenti può redigere la propria rendicontazione di sostenibilità secondo il principio europeo, senza essere obbligata a nulla. Il punto 20 del principio dice che la rendicontazione può restare tra l’impresa e i suoi partner commerciali, e che, se vuole pubblicarla, può metterla in una sezione separata della relazione sulla gestione o in un documento proprio. Il preambolo aggiunge una cosa che le imprese chiedono per prima: chi applica il principio non è obbligato a chiedere alcuna attestazione sulle informazioni rendicontate, quindi non ha bisogno di un revisore per esse.

Il limite, la parte davvero obbligatoria, riguarda l’altro campo. Dagli esercizi finanziari che iniziano il 1° gennaio 2027, l’impresa obbligata a rendicontare non può più chiedere al fornitore protetto, ai fini della propria rendicontazione di sostenibilità, nulla al di là delle 23 voci dell’allegato II. Nove di esse si possono chiedere anche al fornitore con non più di 10 dipendenti: l’opzione di modulo scelta e la base di rendicontazione, individuale o consolidata, le informazioni generali sull’impresa del punto 27 lettera e), il numero dei dipendenti per tipo di contratto e per sesso, il numero e il tasso degli infortuni sul lavoro registrabili, il rispetto del salario minimo, la percentuale dei dipendenti coperti da contratto collettivo e il numero medio di ore di formazione all’anno.

Le altre 14 voci si possono chiedere soltanto ai fornitori con più di 10 dipendenti: il consumo totale di energia in MWh, la stima delle emissioni lorde di gas a effetto serra, il prelievo totale di acqua, l’applicazione dei principi dell’economia circolare, il peso dei rifiuti prodotti e la quota di quelli inviati a riciclaggio o a riutilizzo, la descrizione dei prodotti, dei mercati e delle principali relazioni d’affari, il ritmo di sostituzione dei dipendenti, l’esistenza di un codice di condotta e di un meccanismo di reclamo, più gli incidenti confermati in materia di diritti umani, per i dipendenti propri e per i lavoratori della catena del valore.

L’informazione più pratica si ottiene sottraendo l’allegato II dal principio: delle 20 informative del principio, il limite ne tocca soltanto 11. Restano completamente al di fuori di esso, quindi non possono essere chieste per la rendicontazione di sostenibilità, B2, le pratiche e le politiche di sostenibilità, B4, l’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo, B5, la biodiversità, B11, le condanne e le ammende per corruzione attiva e passiva, poi C2, C3, gli obiettivi di riduzione delle emissioni, C4, i rischi climatici, C8, i ricavi da determinate attività, e C9, il rapporto di diversità di genere nell’organo di governance.

La sanzione non sta nel regolamento. Essa viene dalla direttiva (UE) 2026/470, che ha aggiunto nella direttiva 2013/34/UE tre regole collegate: l’impresa che rendiconta non chiede, per contratto o in altro modo, informazioni che superano il principio; una clausola contrattuale contraria «non è vincolante», restando valido il resto del contratto; e se chiede comunque di più, deve dire al fornitore esattamente che cosa supera il principio e che egli ha il diritto legale di rifiutare. In più, l’attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità deve essere redatta in modo da rispettare pienamente questo diritto di rifiuto. L’impresa che rendiconta può basarsi su una dichiarazione sotto la propria responsabilità del fornitore relativa al numero dei dipendenti e non è obbligata a verificarla, ma non può nascondersi dietro di essa se sa che è manifestamente errata.

Che cosa cambia rispetto a prima

Finora esisteva un principio di rendicontazione volontaria, ma era una raccomandazione. La raccomandazione (UE) 2025/1710, pubblicata il 5 agosto 2025, proponeva la stessa struttura modulare, senza obbligare nessuno a nulla e senza porre alcun limite a ciò che un cliente può chiedere. Il preambolo del nuovo regolamento dice che, dalla data della sua entrata in vigore, la raccomandazione «cessa di produrre effetti giuridici». Tra la pubblicazione della raccomandazione e quella del regolamento sono passati 412 giorni.

Il secondo cambiamento riguarda chi rendiconta ancora obbligatoriamente. Omnibus I ha ristretto la rendicontazione di sostenibilità alle imprese con ricavi netti di oltre 450 milioni di euro e più di 1.000 dipendenti in media, e ha eliminato l’articolo 29 quater della direttiva 2013/34/UE, quello con il principio per le piccole e medie imprese quotate. In Romania la soglia dei 450 milioni di euro lascia molto poche imprese sotto la rendicontazione obbligatoria, per cui l’effetto pratico di questo regolamento si sente quasi esclusivamente dall’altra parte: sui fornitori romeni dei grandi gruppi dell’Unione.

Il terzo cambiamento è di natura del testo. La raccomandazione del 2025 non poteva essere invocata davanti a un cliente; il regolamento sì, essendo direttamente applicabile. E con l’allegato II la discussione tra fornitore e cliente si sposta da un terreno generale, «datemi i vostri dati ambientali», a un elenco chiuso, con numeri di punti e di lettere, che si può mettere accanto al questionario ricevuto, riga per riga.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • Il fornitore ha, per la prima volta, un elenco chiuso su cui appoggiarsi: 23 voci, con rinvio al punto e alla lettera del principio, non una formulazione generale sulla proporzionalità.
  • L’impresa con non più di 10 dipendenti ha un limite proprio, di 9 voci, e non deve calcolare il consumo di energia, le emissioni, l’acqua o i rifiuti per i suoi clienti.
  • La clausola di contratto che chiede al di là del limite non produce effetti, e il resto del contratto resta valido, quindi il rifiuto non mette in pericolo la relazione commerciale nel suo insieme.
  • La rendicontazione volontaria non richiede un’attestazione, quindi il costo di un revisore non entra nel conto.
  • Il principio è lo stesso in tutta l’Unione, così un fornitore con clienti in più Stati compila una sola volta la stessa struttura.
  • Il punto 22 permette all’impresa di omettere le informazioni che le arrecherebbero grave pregiudizio alla posizione commerciale, i segreti commerciali e le informazioni classificate, a condizione di dichiarare che si è avvalsa dell’esenzione.

Che cosa resta un problema

  • Il limite funziona soltanto per le richieste fatte ai fini della rendicontazione di sostenibilità. Gli stessi dati chiesti da una banca per un credito o per un dovere di diligenza restano al di fuori di esso.
  • Il diritto di rifiutare e la non vincolatività della clausola contrattuale vengono dalla direttiva, non dal regolamento, quindi in Romania dipendono dal recepimento, il cui termine è il 19 marzo 2027.
  • Il fornitore deve dedurre da sé ciò che non può essere chiesto: l’elenco delle informative rimaste al di fuori del limite non è scritto in nessun punto, si ottiene sottraendo l’allegato II dal principio.
  • La soglia dei 1.000 dipendenti si calcola alla data di chiusura del bilancio, come numero medio dell’esercizio precedente, quindi un’impresa può entrare e uscire dalla protezione da un anno all’altro.
  • I modelli e gli orientamenti pratici sono presso l’EFRAG, non nel regolamento, così la parte applicativa resta affidata a un documento che può cambiare senza un atto normativo.
  • L’allegato II e il principio chiamano in modo diverso le stesse cose su alcune voci, per esempio «tasso di rotazione del personale» rispetto a «ritmo di sostituzione dei dipendenti», il che rende più difficile metterli a confronto.

Consigli pratici

  1. Preparate in tempo una dichiarazione sotto la propria responsabilità con il numero medio dei dipendenti dell’esercizio precedente, alla data di chiusura del bilancio. Su di essa si appoggia il cliente quando stabilisce se siete un’impresa protetta, e senza di essa la discussione sul limite non può iniziare.
  2. Al primo questionario di sostenibilità del 2027, mettetelo accanto all’allegato II e segnate ciò che supera le 23 voci. L’allegato dà per ciascuna voce il punto e la lettera del principio, quindi il confronto si fa senza interpretazioni.
  3. Chiedete per iscritto a quale scopo si chiedono i dati. Il limite protegge soltanto le richieste fatte per la rendicontazione di sostenibilità del cliente, e la sua risposta vi dice se avete o no un diritto di rifiuto.
  4. Chiedete al cliente di indicare lui, per iscritto, che cosa supera il principio. È un suo obbligo, non vostro, ed è il solo modo in cui il rifiuto successivo non appare come una mancanza di collaborazione.
  5. Se avete non più di 10 dipendenti, imparate le 9 voci che vi si possono chiedere. L’energia, le emissioni, l’acqua e i rifiuti non sono tra esse.
  6. Raccogliete i dati una volta all’anno, sullo stesso intervallo del bilancio, come chiede il punto 18. Dal secondo anno di rendicontazione il principio chiede anche le cifre dell’anno precedente, quindi la prima raccolta vi risparmia una ricostruzione successiva.
  7. Verificate i contratti in corso per clausole che obblighino a dati di sostenibilità illimitati. Dopo il recepimento una clausola di questo genere non produce più effetti, ma è più semplice discuterne al rinnovo che contestarla su una richiesta concreta.

Domande frequenti

La mia impresa è obbligata a rendicontare secondo questo principio?
No. Il principio dell’allegato I è volontario. Obbligatorio è soltanto il limite dell’articolo 3, ed esso si rivolge al cliente che ha l’obbligo di rendicontazione. Il fornitore è quello protetto dal limite, non quello obbligato da esso.
Da quando posso usare il principio?
Dal 24 settembre 2026, data dell’entrata in vigore del regolamento. Il termine del 1° gennaio 2027 dell’articolo 4 riguarda soltanto l’articolo 3, ossia il limite.
Che cosa faccio se un cliente chiede più delle 23 voci?
Avete il diritto di rifiutare le informazioni che superano il principio, quando la richiesta è fatta per la rendicontazione di sostenibilità del cliente. Il cliente ha, a sua volta, l’obbligo di dirvi che cosa precisamente supera il principio e che potete rifiutare. In Romania il diritto diventa pienamente applicabile con il recepimento della direttiva (UE) 2026/470, il cui termine è il 19 marzo 2027.
Un contratto firmato può obbligarmi a dare di più?
No. La direttiva dice che una clausola contrattuale che chiede informazioni al di là del principio «non è vincolante», senza toccare la validità delle altre clausole del contratto.
La mia banca rientra nel limite quando mi chiede dati ambientali?
No, se li chiede per un credito o per un altro obbligo proprio. Il preambolo del regolamento soltanto incoraggia le banche, gli assicuratori e i partecipanti ai mercati finanziari a limitare le proprie richieste alle informazioni dell’allegato I.
Qualcuno deve verificare la mia rendicontazione?
No. Il preambolo dice esplicitamente che le imprese che applicano il principio non sono obbligate a richiedere attestazioni sulle informazioni rendicontate.
Che cosa significa «non più di 10 dipendenti» dell’allegato II?
È la linea che divide il limite in due. Al fornitore con non più di 10 dipendenti si possono chiedere 9 voci, a quello con più di 10 dipendenti tutte le 23. Nel principio gli stessi punti sono contrassegnati come «volontari per le imprese con non più di 10 dipendenti».
Posso omettere una delle informazioni che mi vengono chieste?
Sì, nei casi del punto 22: informazioni che arrecherebbero grave pregiudizio alla vostra posizione commerciale, segreti commerciali, informazioni classificate. Dovete indicare che vi siete avvalsi dell’esenzione e rivalutare a ogni data di rendicontazione.

Analisi della redazione

Il regolamento risolve un problema reale e lo risolve nella forma più utile possibile: un elenco chiuso, con numeri di punti, che si può mettere accanto a un questionario e leggere riga per riga. Finora un fornitore romeno che riceveva da un cliente grande una tabella con centinaia di righe non aveva nulla da invocare al di fuori dell’idea generale di proporzionalità. Adesso ha 23 voci e, se ha non più di 10 dipendenti, 9.

La parte debole non è il contenuto, ma il calendario. Il limite dell’articolo 3 si applica agli esercizi finanziari che iniziano il 1° gennaio 2027, ma esso non arriva da solo: senza il diritto di rifiuto e senza la non vincolatività della clausola contrattuale, che stanno nella direttiva (UE) 2026/470, il limite è una misurazione senza bilancia. Il termine di recepimento degli articoli 1, 2 e 3 della direttiva è il 19 marzo 2027, ossia esattamente 11 settimane dopo il 1° gennaio 2027. Un’impresa con l’esercizio finanziario coincidente con l’anno civile entra dunque nel primo anno coperto dal limite con un diritto di rifiuto che, in assenza del testo romeno, si può invocare soltanto per effetto diretto della direttiva, davanti a un cliente privato, cosa che in pratica non si fa. Il compito di chiudere lo scarto è del Ministero delle Finanze, che tiene le regolamentazioni contabili attraverso le quali la direttiva si recepisce.

La seconda osservazione emerge dal confronto dell’allegato II con l’elenco delle informative. Delle 20 informative del principio, 9 restano completamente al di fuori del limite, e tra esse ci sono esattamente quelle che un grande acquirente chiede con maggiore insistenza: le condanne e le ammende per corruzione attiva e passiva, gli obiettivi di riduzione delle emissioni e i rischi climatici. La conseguenza pratica è che queste richieste si spostano altrove. Poiché il limite copre soltanto la raccolta fatta per la rendicontazione di sostenibilità, un cliente che ne ha bisogno le chiederà invocando un altro scopo, per esempio il dovere di diligenza o la politica interna di conformità, e là il fornitore non ha nulla da invocare. Il preambolo riconosce tacitamente il meccanismo, quando soltanto «incoraggia» le banche e i partecipanti ai mercati finanziari a limitarsi al principio.

La terza osservazione riguarda il tempo rimasto. La Commissione ha rispettato il termine della direttiva con 16 giorni di margine, adottando il regolamento il 3 luglio 2026, ma il testo è comparso soltanto il 21 settembre 2026, a 80 giorni di distanza, intervallo spiegabile con il controllo del Parlamento e del Consiglio sugli atti delegati e con la traduzione in tutte le lingue. Per l’impresa che chiude l’esercizio il 31 dicembre, il tempo rimasto fino al primo anno coperto dal limite è di 99 giorni dall’entrata in vigore. Chi vuole avere nel gennaio 2027 le cifre di energia, acqua e rifiuti del 2026 non le può più raccogliere retroattivamente; le ha o non le ha.

Che cosa andrebbe cambiato

  • La data di applicazione del limite andrebbe legata al recepimento, non al calendario. Se l’articolo 3 si applicasse al primo esercizio finanziario che inizia dopo il termine di recepimento, il fornitore non avrebbe più 11 settimane di limite senza diritto di rifiuto nel diritto interno.
  • L’elenco delle informative rimaste al di fuori del limite andrebbe scritto esplicitamente, accanto all’allegato II. Oggi il fornitore deve dedurre per sottrazione ciò che può rifiutare; una seconda colonna o un allegato speculare trasformerebbe un’operazione di interpretazione in una lettura.
  • La comunicazione con cui il cliente indica ciò che supera il principio andrebbe richiesta per iscritto e voce per voce. La formulazione attuale obbliga soltanto ad assicurarsi che il fornitore «sia informato», cosa che si può esaurire con una frase generale alla fine di un questionario di trecento righe.
  • Il modello digitale di rendicontazione andrebbe pubblicato nell’atto, non lasciato agli orientamenti dell’EFRAG. La direttiva chiede al principio di precisare, nella misura del possibile, la struttura di presentazione; un formato unico farebbe della risposta un file riutilizzabile con tutti i clienti, invece di una compilazione manuale per ciascuno.
  • Le denominazioni dell’allegato II andrebbero allineate parola per parola con quelle del principio. La stessa voce compare come «tasso di rotazione del personale» nell’allegato e «ritmo di sostituzione dei dipendenti» nel punto 58; il rinvio si fa per numero, quindi nulla si rompe, ma chi mette i due elenchi a confronto perde tempo a ogni discordanza.
  • Il limite andrebbe esteso, in forma obbligatoria, alle richieste delle banche e dei partecipanti ai mercati finanziari. Fintanto che resta un incoraggiamento nel preambolo, il questionario più frequente che riceve una piccola impresa romena, quello della banca, resta illimitato, e il limite protegge proprio la relazione in cui il fornitore aveva già più potere di negoziazione.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L, 2026/1560 del 21 settembre 2026 34 pagine PDF, 1,1 MB

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.