In breve

  • La Corte costituzionale ha confermato che la sospensione della patente per 90 giorni, quando il limite massimo di velocità consentito viene superato di oltre 50 km/h, è conforme alla Costituzione. La durata fissa resta.
  • Il giudice che decide sull’opposizione al verbale non può ridurre e non può eliminare la sospensione, con l’unica eccezione dell’annullamento del verbale.
  • La censura rivolta alla norma sulla riduzione della sospensione da 90 a 30 giorni è stata respinta come inammissibile, perché l’automobilista contestava la sanzione, non un diniego di riduzione.
Atto: Sentenza della Corte costituzionale n. 165/2026
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 684 del 19 agosto 2026
Pronunciata: 26 febbraio 2026

I 90 giorni senza patente, per il superamento del limite di velocità di oltre 50 km/h, restano una cifra che nessun giudice può ridurre. La Corte costituzionale ha respinto come infondata la censura rivolta all’art. 102 comma 3 lett. e) dell’ordinanza d’urgenza del Governo n. 195/2002 sulla circolazione sulle strade pubbliche, un atto del Governo con forza di legge, la norma che prevede la sanzione pecuniaria della classe IV e la sospensione della patente per 90 giorni. La sentenza è definitiva e di efficacia generale obbligatoria, come quella con cui la Corte ha stabilito, pubblicata anch’essa in questo periodo, che le tasse giudiziarie di bollo restano conformi alla Costituzione.

Il fascicolo, iscritto al numero 5.763/328/2018, è arrivato in appello davanti al Tribunale di Cluj. Un’automobilista sanzionata per un illecito amministrativo aveva impugnato il verbale, aveva perso in primo grado e lì ha sollevato la questione di legittimità costituzionale. La Corte rileva che, nel suo caso, le norme si applicano nella formulazione data dalla legge n. 130/2019. Il suo argomento non riguardava l’esistenza della sanzione, ma la sua rigidità: un periodo fisso di 90 giorni, identico per qualsiasi superamento oltre i 50 km/h, violerebbe il libero accesso alla giustizia previsto dall’art. 21 della Costituzione, letto attraverso l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, perché non lascia spazio a una graduazione proporzionata.

La Corte ha diviso la risposta in due. Sul merito ha esaminato la sanzione e l’ha ritenuta conforme alla Costituzione. Sulla parte relativa alla riduzione amministrativa della sospensione, da 90 a 30 giorni, ha constatato che la norma non ha alcun collegamento con il processo da cui proveniva la rimessione e ha respinto la censura senza esaminarla.

La Corte ha detto lo stesso anche in un altro giudizio: con la Sentenza CCR n. 705/2025 ha respinto la richiesta che il giudice potesse accorciare i 90 giorni.

Gli effetti che produce

Il primo effetto è la conferma della durata fissa. La Corte riprende il ragionamento della sentenza n. 344 del 9 luglio 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 30 del 15 gennaio 2025, e spiega perché il legislatore ha scelto cifre esatte. Per i fatti previsti dall’art. 100 comma 3, dall’art. 101 comma 3 e dall’art. 102 comma 3 dell’ordinanza esiste una scala che cresce gradualmente, 30, 60 e 90 giorni, adattata al grado di pericolosità sociale. Questa è, dice la Corte, un’individualizzazione legale della sanzione: non attraverso criteri lasciati alla valutazione di qualcuno, ma attraverso l’adeguamento diretto della durata alla gravità del fatto.

Il secondo effetto è quello che conta di più in un’aula di tribunale. La Corte afferma esplicitamente che i giudici non possono ridurre e non possono eliminare la sanzione accessoria quando decidono sull’opposizione al verbale. L’unica situazione in cui la sospensione viene meno è l’annullamento del verbale di contestazione. In altre parole, se il verbale resta in piedi, restano anche i 90 giorni.

Il terzo effetto è il test di proporzionalità utilizzato. La Corte lo riprende dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e lo applica su due criteri: la durata limitata nel tempo della misura e le sue conseguenze su chi viene sanzionato. I riferimenti citati sono la decisione di ricevibilità del 28 giugno 2011 nella causa Ioan Pop contro Romania e la sentenza del 28 ottobre 1999 nella causa Escoubet contro Belgio. La conclusione: 30, 60 o 90 giorni è una limitazione ragionevole, e una volta esaurito l’intervallo il conducente riacquista il diritto di guidare.

Il quarto effetto è una lezione di procedura, non di circolazione stradale. La questione relativa all’art. 104, la norma sulla riduzione della sospensione, è stata respinta come inammissibile per una ragione semplice: l’oggetto del giudizio era l’appello contro la sentenza che aveva respinto l’opposizione al verbale, non un’impugnazione contro un provvedimento di diniego della riduzione. Tra la causa pendente e la norma censurata non esisteva alcun collegamento, e un’eventuale accoglimento non avrebbe prodotto alcun effetto sul processo. Secondo l’art. 29 comma 1 della legge n. 47/1992, tanto è bastato.

Il quinto effetto è più tecnico, ma utile. Le norme censurate erano state nel frattempo modificate, l’art. 104 commi 1 e 2 dall’ordinanza del Governo n. 1/2022, e l’art. 104 comma 3 dall’ordinanza d’urgenza del Governo n. 13/2020, senza che venisse mantenuta la soluzione legislativa iniziale. La Corte le ha comunque esaminate, nella formulazione precedente, richiamando la sentenza n. 766 del 15 giugno 2011: sono soggette al controllo di legittimità costituzionale anche le disposizioni i cui effetti giuridici continuano a prodursi dopo che sono uscite dalla vigenza.

Che cosa cambia rispetto a prima

Nelle regole della circolazione, nulla. È una sentenza di rigetto, quindi l’art. 102 comma 3 lett. e) resta esattamente com’era: sanzione pecuniaria della classe IV e 90 giorni di sospensione della patente per il superamento di oltre 50 km/h della velocità massima consentita sul tratto di strada interessato e per la categoria a cui appartiene il veicolo, accertato con dispositivi omologati e verificati metrologicamente.

È cambiata però la solidità di questa regola. L’argomento della proporzionalità, il più usato contro le durate fisse, è stato respinto ora per la seconda volta, dopo la sentenza n. 344/2024. La Corte non si limita a respingerlo, lo inquadra anche: la durata fissa non è un’assenza di individualizzazione, ma un’individualizzazione compiuta dal legislatore, al posto del giudice. Chi vuole riproporre la censura ha bisogno di un argomento nuovo, non di una riformulazione dello stesso.

Un secondo cambiamento, sempre nel modo di leggere la legge, riguarda il rapporto tra le due strade. La sanzione si contesta davanti al giudice, con l’opposizione al verbale. La riduzione della sospensione, da 90 a 30 giorni, si chiede in via amministrativa, al capo della polizia stradale del distretto o del municipio di Bucarest oppure al capo della polizia stradale dell’Ispettorato generale della Polizia rumena, a due condizioni cumulative: il superamento del test di verifica della conoscenza delle regole della circolazione e il conseguimento della patente almeno un anno prima del fatto. Sono percorsi separati, e la sentenza mostra che cosa succede quando vengono mescolati: la censura rivolta a uno, in un processo che riguarda l’altro, non arriva a essere esaminata.

Da tenere presente che le norme sulla riduzione sono state modificate nel 2020 e nel 2022, quindi chi le verifica oggi deve leggere la formulazione attuale, non quella riprodotta nella sentenza, che è la formulazione ritenuta dalla Corte applicabile a quel giudizio.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • Prevedibilità. Ogni conducente sa in anticipo che il superamento di oltre 50 km/h significa 90 giorni, indipendentemente dal giudice, dal distretto o dal collegio giudicante.
  • Parità di trattamento. Una durata fissa non si può negoziare, quindi non dipende da quanto è bravo l’avvocato o da quanto è indulgente il giudice.
  • La scala di 30, 60 e 90 giorni resta graduale, quindi la sanzione segue la gravità del fatto invece di applicarsi in modo uniforme.
  • La via amministrativa di riduzione da 90 a 30 giorni continua a esistere, per chi soddisfa le due condizioni.
  • La sentenza chiarisce un punto utile per qualsiasi questione futura: la norma censurata deve avere un collegamento con il processo in cui la questione viene sollevata.

Che cosa resta un problema

  • Il giudice non può tenere conto delle circostanze. Un superamento di 51 km/h e uno di 120 km/h oltre il limite ricevono la stessa sospensione di 90 giorni.
  • Le conseguenze reali della sospensione variano enormemente da persona a persona, e la legge non le vede: per un conducente professionista, tre mesi senza patente possono significare la perdita del posto di lavoro.
  • L’autrice della questione ha atteso anni per una decisione in cui una parte delle censure non è stata nemmeno esaminata nel merito, ma è stata respinta per mancanza di collegamento con il processo.
  • La sentenza è stata pronunciata il 26 febbraio 2026 e pubblicata solo il 19 agosto 2026, quasi sei mesi dopo.
  • Il testo dell’art. 104 riprodotto nella sentenza è la formulazione anteriore alle modifiche del 2020 e del 2022, il che può trarre in inganno il lettore che cerca la regola applicabile oggi. L’art. 102 comma 3 lett. e), quello confermato, non è stato toccato da quelle modifiche.

Consigli pratici

  1. Se siete stati sanzionati per il superamento di oltre 50 km/h, non costruite l’opposizione sull’idea che il giudice possa accorciare i 90 giorni. La Corte ha detto chiaramente che non può.
  2. L’unica via per cui la sospensione viene meno in giudizio è l’annullamento del verbale. Concentrate la difesa sulla legalità dell’accertamento: dispositivo omologato, verificato metrologicamente, identificazione corretta del veicolo e del tratto di strada.
  3. La domanda di riduzione della sospensione si presenta separatamente, in via amministrativa, al capo della polizia stradale. Non si chiede al giudice e non sostituisce l’opposizione al verbale.
  4. Per la riduzione devono essere soddisfatte entrambe le condizioni, non una sola: il test di verifica della conoscenza delle regole della circolazione superato e la patente conseguita almeno un anno prima del fatto.
  5. Verificate la formulazione attuale dell’art. 104 dell’ordinanza prima di depositare la domanda. Il testo è stato modificato nel 2020 e nel 2022, mentre la sentenza riproduce la formulazione precedente, quella ritenuta dalla Corte applicabile a quel giudizio.
  6. Se sollevate una questione di legittimità costituzionale, assicuratevi che la norma censurata si applichi davvero nel vostro processo. Altrimenti la questione viene respinta come inammissibile, senza alcun esame nel merito.
  7. Pianificate per tempo i 90 giorni. Decorrono indipendentemente dalla domanda di riduzione presentata alla polizia stradale, e alla fine il diritto di guidare si riacquista da sé.

Domande frequenti

Cambia qualcosa nella sanzione per la velocità?
No. La sentenza respinge la censura, quindi l’art. 102 comma 3 lett. e) resta in vigore invariato: sanzione pecuniaria della classe IV e sospensione della patente per 90 giorni.
Il giudice può ridurmi la sospensione da 90 a 60 giorni?
No. La Corte ha ritenuto che i giudici non possono ridurre e non possono eliminare la sanzione accessoria nell’ambito del giudizio di opposizione al verbale. L’eccezione è l’annullamento del verbale, caso in cui la sanzione cade del tutto.
Allora come posso arrivare a 30 giorni?
In via amministrativa, con una domanda rivolta al capo della polizia stradale del distretto o del municipio di Bucarest oppure al capo della polizia stradale dell’Ispettorato generale della Polizia rumena, se soddisfate cumulativamente le due condizioni previste dalla legge.
Quali sono le due condizioni?
Essere dichiarati idonei al test di verifica della conoscenza delle regole della circolazione e aver conseguito la patente almeno un anno prima della commissione del fatto. Entrambe, non una sola.
Perché una parte della questione è stata respinta come inammissibile?
Perché il processo da cui proveniva la rimessione riguardava l’opposizione al verbale, non un diniego di riduzione della sospensione. Non esistendo un collegamento tra la norma e la causa, un eventuale accoglimento non avrebbe cambiato nulla in quel giudizio.
Perché la Corte ha esaminato norme già modificate?
Secondo la sentenza n. 766 del 15 giugno 2011, il controllo di legittimità costituzionale si esercita anche sulle disposizioni i cui effetti giuridici continuano a prodursi dopo che sono uscite dalla vigenza, come accade per un giudizio iniziato sotto la legge precedente.
La durata fissa davvero non viola la proporzionalità?
La Corte dice di no. La scala di 30, 60 e 90 giorni cresce gradualmente, in funzione del grado di pericolosità sociale, e questo significa un’individualizzazione compiuta dal legislatore. Inoltre la misura è limitata nel tempo, e il diritto si riacquista automaticamente alla scadenza.
Che cosa significa che la sentenza è definitiva e di efficacia generale obbligatoria?
Che non può essere impugnata e che si impone a tutti i giudici e a tutte le autorità. Le stesse censure non possono più essere riproposte con successo, finché non emergono elementi nuovi.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 684 del 19 agosto 2026 16 pagine PDF, 880 KB l'atto inizia a pagina 2

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.