In breve
- La Corte costituzionale ha respinto la questione in quanto infondata. Per gli automobilisti non cambia nulla: l’art. 102 comma (3) dell’Ordinanza di urgenza del Governo n. 195/2002 resta in vigore esattamente come lo legge l’Alta Corte nella Decisione n. 5/2021.
- In concreto, il giudice che decide il ricorso contro il verbale non può accorciare né eliminare i 90 giorni di sospensione del diritto di guidare. L’unica via perché cadano è l’annullamento del verbale, e allora cade anche la multa.
- La sentenza è stata pronunciata il 4 dicembre 2025 e pubblicata il 9 settembre 2026, a 279 giorni di distanza, a maggioranza di voti e senza che accanto a essa sia stata pubblicata alcuna opinione dissenziente.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 765 del 9 settembre 2026
Entrata in vigore: 9 settembre 2026, data della pubblicazione
Un’automobilista di Hunedoara, sanzionata per aver guidato dopo aver bevuto, ha chiesto alla Corte costituzionale di riaprire una porta che l’Alta Corte aveva chiuso: il potere del giudice di accorciare i 90 giorni di sospensione della patente. La Corte ha rifiutato. La Sentenza n. 705 del 4 dicembre 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 765 del 9 settembre 2026, respinge in quanto infondata l’eccezione di incostituzionalità sollevata contro l’art. 102 comma (3) dell’Ordinanza di urgenza del Governo n. 195/2002 sulla circolazione sulle strade pubbliche, nell’interpretazione data dalla Decisione n. 5 del 12 aprile 2021 dell’Alta Corte di cassazione e giustizia, Collegio per la decisione del ricorso nell’interesse della legge. È la terza volta in sei settimane che la stessa risposta arriva nella Gazzetta Ufficiale della Romania, dopo la Sentenza n. 165/2026, pubblicata il 19 agosto 2026 sempre sulla durata fissa di 90 giorni.
Il testo in discussione è breve e si applica ogni giorno. L’art. 102 comma (3) stabilisce che alcuni fatti sono sanzionati con la multa della classe IV di sanzioni, cioè da 9 a 20 punti-multa, e, in aggiunta, con la sospensione dell’esercizio del diritto di guidare per 90 giorni. Nella formulazione risultante dall’Ordinanza del Governo n. 1/2022, il comma copre: la guida sotto l’influenza di bevande alcoliche, se il fatto non costituisce reato; la guida di un veicolo con difetti pericolosi ai freni o allo sterzo; il superamento di oltre 50 km/h della velocità massima consentita sul tratto di strada interessato; la detenzione, il montaggio o l’uso di lampeggianti e sirene su veicoli che non ne hanno diritto; il mancato rispetto delle regole di precedenza o di sorpasso, se ne è derivato un incidente con soli danni materiali; e la circolazione ingiustificata sulla corsia di emergenza dell’autostrada. Le ultime due sono le aggiunte del 2022, introdotte insieme allo spostamento del mancato arresto al passaggio a livello con barriere abbassate in un comma nuovo, dove la sospensione sale a 120 giorni. La sospensione non è una scelta dell’agente: accompagna automaticamente la multa e la sua durata è fissata dalla legge.
Su questo testo si è sovrapposta, nel 2021, un’interpretazione obbligatoria. Con la Decisione n. 5 del 12 aprile 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 608 del 18 giugno 2021, l’Alta Corte ha accolto un ricorso nell’interesse della legge proposto dal Collegio direttivo della Corte d’appello di Constanța e ha stabilito che il giudice investito del ricorso contro il verbale con cui è stata applicata la sospensione temporanea del diritto di guidare «non ha la possibilità di esaminare la proporzionalità di tale sanzione accessoria». Il motivo, indicato dalla Corte suprema, è che la durata è prevista in misura fissa, di 30, 60 o 90 giorni, e che né l’agente accertatore né il giudice hanno un margine di apprezzamento. Il giudice può eliminare la sanzione accessoria soltanto se annulla il verbale, non anche quando conferma la multa o la sostituisce con l’ammonimento.
Il fascicolo è nato da un ricorso contro un verbale deciso dal Tribunale di Hunedoara, Sezione II civile, del contenzioso amministrativo e tributario, contro un verbale redatto per il fatto dell’art. 102 comma (3) lettera a), cioè per alcol al volante sotto la soglia del reato. L’autrice dell’eccezione ha sostenuto che l’interpretazione della Corte suprema le toglie il diritto di accesso a un giudice che pesi la sanzione e ha richiamato la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo cui le misure che incidono sul diritto di guidare sono, per la loro gravità, vicine a una pena penale. Il suo argomento centrale è stato un confronto: l’art. 104 dell’Ordinanza consente un’individualizzazione in via amministrativa, su domanda del titolare della patente, mentre al giudice è negato ogni esame. Persino il Tribunale di Hunedoara, nell’ordinanza di rimessione, ha ritenuto che il testo possa avere vizi di costituzionalità.
La Corte ha risposto su due livelli. Il primo verifica se l’interpretazione data dall’Alta Corte resti entro i limiti dell’art. 126 comma (3) della Costituzione, cioè nella funzione di assicurare l’applicazione uniforme della legge, e la risposta è sì. Il secondo confronta con la Costituzione il contenuto normativo così stabilito, e lì la Corte constata di aver già risposto: con la Decisione n. 344 del 9 luglio 2024, con la Decisione n. 516 del 17 ottobre 2024 e con la Decisione n. 563 del 31 ottobre 2024 ha stabilito che la durata fissa, che cresce in modo graduale, è adeguata alla gravità dei fatti e rispetta quindi il principio di proporzionalità. E la guida di un autoveicolo non è un diritto fondamentale, sicché la restrizione dell’art. 53 della Costituzione non si pone nemmeno. «Poiché non sono intervenuti elementi nuovi», scrive la Corte al paragrafo 27, la soluzione e le motivazioni precedenti restano valide.
Gli effetti che produce
La sentenza è definitiva e generalmente obbligatoria dalla pubblicazione, cioè dal 9 settembre 2026. Trattandosi di una soluzione di rigetto, non toglie nulla alla legislazione e non vi aggiunge nulla: conferma lo stato di diritto esistente.
Il primo effetto pratico riguarda chiunque abbia sul tavolo un verbale con 90 giorni di sospensione. Il giudice non può ridurre i 90 giorni a 60 o a 30, non può sostituirli con un ammonimento e non può sospenderli condizionalmente. Può fare una cosa sola: annullare il verbale, se il fatto non si è verificato o non è stato accertato correttamente. Quando lo conferma, la sanzione accessoria lo accompagna, nella misura prevista dalla legge.
Il secondo effetto riguarda gli argomenti utilizzabili in un ricorso contro il verbale. La censura di proporzionalità della sanzione accessoria ha ricevuto finora sei risposte dalla Corte costituzionale: le sentenze n. 344/2024, n. 516/2024 e n. 563/2024, citate in questa stessa sentenza, più le sentenze n. 52/2026, n. 165/2026 e quella pubblicata ora. L’Alta Corte l’aveva risolta in modo vincolante già nel 2021. Un avvocato che continui a costruire su questo fondamento consuma il proprio tempo su una strada chiusa, invece di attaccare il modo in cui il fatto è stato accertato.
Il terzo effetto è di vocabolario giuridico, ma con conseguenze concrete. Il dispositivo dice che le disposizioni sono costituzionali «rispetto alle censure formulate». La formula non chiude il testo per sempre: una censura nuova, fondata su disposizioni costituzionali diverse da quelle invocate qui, può essere sollevata in un altro fascicolo. Ciò che non può più essere riproposto con successo è esattamente quanto si è discusso finora, cioè la proporzionalità della durata fissa.
Il quarto effetto lo subisce proprio l’autrice dell’eccezione. La sentenza è comunicata al Tribunale di Hunedoara, che decide il ricorso senza poter ridurre la sospensione. Tra l’ordinanza con cui il tribunale ha adito la Corte, del 23 marzo 2022, e la pubblicazione della sentenza sono passati 1.631 giorni, cioè quattro anni e quasi mezzo. Sul versante penale la Corte è tornata sull’alcol al volante a settembre 2026, quando ha stabilito che le regole di prelievo e analisi del sangue possono stare in decreti ministeriali e non in una legge organica.
Che cosa cambia rispetto a prima
Nelle regole della circolazione, nulla. La multa della classe IV e i 90 giorni di sospensione restano esattamente come erano, e l’interpretazione obbligatoria del 2021 resta in piedi.
È cambiata invece la densità della giurisprudenza. Fino all’estate del 2026, l’automobilista che voleva sapere se avesse ancora senso chiedere al giudice una riduzione trovava la risposta in un ricorso nell’interesse della legge del 2021 e in alcune sentenze della Corte costituzionale sparse negli anni. In sei settimane, tra il 30 luglio e il 9 settembre 2026, la Gazzetta Ufficiale della Romania ha pubblicato tre sentenze sulla stessa questione: la Sentenza n. 52/2026, nel n. 628 del 30 luglio, la Sentenza n. 165/2026, nel n. 684 del 19 agosto, e la Sentenza n. 705/2025, ora. Tutte e tre arrivano allo stesso risultato.
Nel frattempo è cambiato anche il quadro legale invocato nel fascicolo. Quando il tribunale è stato adito, l’art. 104 dell’Ordinanza permetteva al capo della polizia stradale di ridurre il periodo di sospensione, ma non sotto i 30 giorni. L’Ordinanza del Governo n. 1/2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 89 del 28 gennaio 2022, ha riscritto l’articolo: la riduzione è ora di un terzo, si concede solo se il richiedente è stato dichiarato idoneo alla prova di verifica della conoscenza delle regole di circolazione e ha ottenuto la patente almeno un anno prima del fatto e, cosa più importante per questo fascicolo, non si concede affatto quando la sospensione è stata disposta per il fatto dell’art. 102 comma (3) lettera a), cioè proprio per alcol al volante.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Prevedibilità. L’automobilista sanzionato sa fin dall’inizio che cosa rischia e quanto dura la sanzione, e la durata non dipende dal collegio che decide il suo ricorso.
- Parità di trattamento. Lo stesso fatto comporta la stessa sospensione in tutto il Paese, senza differenze fra i tribunali di primo grado o fra i tribunali.
- Una giurisprudenza a cui rinviare. I giudici e gli avvocati hanno ora, sullo stesso testo, un insieme coerente di sentenze che chiudono la discussione, invece di argomenti ripresi da zero in ogni fascicolo.
- La Corte non ha eluso il controllo. Ha verificato prima se l’interpretazione dell’Alta Corte resti entro la funzione di uniformare la prassi, poi ha esaminato il contenuto della norma così stabilito.
Che cosa resta un problema
- Il giudice non può pesare nulla fra le due soluzioni estreme. O annulla il verbale, o lascia i 90 giorni interi, per quanto diverse siano le circostanze di due fatti ricondotti alla stessa lettera.
- La motivazione è quasi interamente per rinvio. Dei paragrafi 21-27, che formano l’esame vero e proprio, sei citano sentenze precedenti e il settimo constata che non sono emersi elementi nuovi.
- La sentenza è stata adottata a maggioranza di voti, ma nessuna opinione dissenziente è stata pubblicata. Il lettore apprende che nel collegio c’è stato disaccordo, senza apprendere in che cosa sia consistito.
- Il ritardo. Quando il verdetto arriva a 1.631 giorni dalla rimessione, non serve più a nessuno nel fascicolo che lo ha generato, e nel frattempo la legge richiamata in discussione è cambiata.
- Non tutte le censure ricevono risposta. L’art. 23 della Costituzione, l’art. 1 comma (5), l’art. 21 comma (3) e l’art. 5 paragrafo 1 della Convenzione compaiono nell’elenco delle disposizioni invocate, ma non sono esaminati separatamente in nessun punto della motivazione.
Consigli pratici
- Attaccate l’accertamento del fatto, non la durata della sanzione. Dopo la Decisione n. 5/2021 e le sei sentenze della Corte costituzionale sullo stesso testo, l’argomento della proporzionalità non ha più alcuna possibilità. L’unica via perché i 90 giorni spariscano è l’annullamento del verbale.
- Non lasciate scadere il termine per il ricorso. Il ricorso contro il verbale si deposita nel termine previsto dalla legge dalla comunicazione del verbale, e il suo deposito sospende l’esecuzione della multa e della sospensione della patente fino alla decisione definitiva.
- Preparatevi alla ripresa della sospensione. Quando il ricorso è respinto in via definitiva o è accolto in parte, con conferma della sanzione accessoria, la sospensione riprende di diritto dal giorno successivo alla consegna della patente, e comunque non oltre 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza. Chi rinvia la consegna non guadagna tempo.
- Verificate se avete ancora diritto alla riduzione amministrativa. La domanda si presenta al capo della polizia stradale e la riduzione è di un terzo. Non si concede però se la sospensione è stata disposta per la guida sotto l’influenza dell’alcol, se il periodo è stato aumentato secondo la legge o se risulta dalla somma di più periodi.
- Non confondete la domanda di riduzione con il ricorso. La domanda dell’art. 104 si rivolge alla polizia stradale e riguarda la durata della sospensione. Il ricorso contro il verbale si rivolge al giudice e riguarda il verbale. Il termine di impugnazione decorre in modo indipendente dalla domanda amministrativa, e il deposito dell’una non ferma l’altro.
- Attenzione alla recidiva nei primi sei mesi. Un fatto nuovo della stessa categoria, commesso entro sei mesi dalla scadenza del precedente periodo di sospensione, aumenta di diritto di altri 30 giorni la sospensione applicata per il fatto nuovo.
Domande frequenti
È cambiato qualcosa nella legge dopo questa sentenza?
Il giudice può ridurmi i 90 giorni se ammetto il fatto?
E se il giudice mi sostituisce la multa con un ammonimento?
Esiste ancora un modo per accorciare la sospensione?
Perché una sentenza pronunciata a dicembre 2025 compare solo adesso?
Che cosa significa che la sentenza è stata adottata «a maggioranza di voti»?
Posso ancora attaccare il testo in futuro?
Analisi della redazione
Il risultato non sorprende nessuno che segua la materia, e proprio questo è il problema. Ciò che interessa nella Sentenza n. 705/2025 non è quello che la Corte ha deciso, ma quello che si vede intorno alla decisione. Tre cose, tutte verificabili nel testo.
La prima è il calendario. L’eccezione è arrivata alla Corte con l’ordinanza del 23 marzo 2022 ed è stata decisa il 4 dicembre 2025, cioè dopo 1.352 giorni. La pubblicazione ne ha richiesti altri 279, quindi in tutto 1.631 giorni dalla rimessione. Per confronto, il ricorso nell’interesse della legge che questa sentenza convalida è stato pronunciato il 12 aprile 2021 e pubblicato il 18 giugno 2021, a 67 giorni. E il ritardo non è un caso isolato: la Decisione n. 516/2024, citata proprio qui, è stata pronunciata il 17 ottobre 2024 e pubblicata soltanto il 5 novembre 2025, a 384 giorni. L’effetto collaterale del ritardo si vede nell’ordine della Gazzetta Ufficiale della Romania: la Sentenza n. 52/2026, pronunciata il 22 gennaio 2026, è stata pubblicata il 30 luglio 2026, e la Sentenza n. 165/2026, pronunciata il 26 febbraio 2026, il 19 agosto 2026. La sentenza più vecchia compare per ultima, 21 giorni dopo quella pronunciata quasi tre mesi più tardi. Il lettore che segue la Gazzetta riceve le risposte in ordine inverso rispetto a quello in cui sono state date.
La seconda è il disaccordo dentro il collegio, invisibile per chi non confronta le sentenze. La Sentenza n. 705/2025 è stata adottata a maggioranza di voti. Allo stesso modo, la Sentenza n. 165/2026 è stata adottata all’unanimità quanto all’art. 104, ma a maggioranza quanto all’art. 102 comma (3). Per contrasto, la Sentenza n. 52/2026 è stata adottata all’unanimità. In altre parole, sulla durata fissa di 90 giorni la Corte non è unanime, e non lo è stata due volte di seguito. Nessuna opinione dissenziente è stata pubblicata, sicché l’argomento della minoranza non esiste da nessuna parte nello spazio pubblico, benché sarebbe l’unico materiale serio per una discussione legislativa.
La terza riguarda la redazione e i silenzi della motivazione. Dei 28 paragrafi, otto riassumono la motivazione dell’eccezione, e due di essi ripetono quasi parola per parola altri due: il paragrafo 9 riprende il paragrafo 5, e il paragrafo 11 riprende il paragrafo 7. Nella parte di esame, i paragrafi 21-26 sono rinvii a sentenze precedenti, e il paragrafo 27 constata che non sono intervenuti elementi nuovi. Più importante ancora, il paragrafo 20 elenca le disposizioni invocate, fra cui l’art. 23 e l’art. 1 comma (5) della Costituzione e l’art. 5 paragrafo 1 della Convenzione, ma la motivazione risponde solo all’art. 21, all’art. 6 della Convenzione, all’art. 1 comma (3), all’art. 53 e all’art. 126. L’argomento con cui l’autrice aveva aperto la propria eccezione, quello fondato sull’art. 5 della Convenzione, non riceve alcuna risposta.
Sopra tutto questo sta un fatto che la sentenza non segnala. L’autrice aveva costruito la propria censura su un confronto: l’amministrazione può individualizzare attraverso l’art. 104, il giudice no. Il confronto si è nel frattempo svuotato di contenuto. Dal 2022 l’Ordinanza del Governo n. 1/2022 ha riscritto l’art. 104, e la riduzione amministrativa non si concede più affatto per il fatto dell’art. 102 comma (3) lettera a), esattamente il fatto per cui era stata sanzionata. Oggi, per alcol al volante sotto la soglia del reato, né il giudice né il capo della polizia stradale possono accorciare alcunché. La sentenza pubblicata ora discute quindi un paradosso che non esiste più, senza dirlo.
Che cosa andrebbe cambiato
- Un termine legale per la pubblicazione delle sentenze della Corte costituzionale. Trenta o sessanta giorni dalla pronuncia, con l’obbligo di motivare il superamento. Effetto: le sentenze comparirebbero nell’ordine in cui sono state rese, e il fascicolo che ha generato l’eccezione potrebbe chiudersi finché ha ancora un senso pratico per le parti.
- La pubblicazione dell’opinione dissenziente o, in sua mancanza, della menzione che non è stata formulata. Effetto: quando una sentenza è adottata a maggioranza su una questione che torna anno dopo anno, l’argomento minoritario diventa materiale pubblico per il Parlamento, invece di un’informazione persa nell’archivio della Corte.
- La riproduzione del passaggio essenziale della sentenza a cui si rinvia. Qui tutta la risposta nel merito sta nei paragrafi 60-88 e 93 della Decisione n. 344/2024. Effetto: il lettore apprende perché ha perso senza aprire altri tre numeri della Gazzetta Ufficiale della Romania.
- Una risposta esplicita a ciascuna disposizione elencata come invocata. O un esame nel merito, o una frase che dica perché la censura non può essere accolta in quella forma. Effetto: sparisce l’impressione che una parte dell’eccezione sia rimasta non letta, e gli autori delle prossime eccezioni sanno che cosa è già stato deciso.
- L’aggiornamento, nel corpo della sentenza, dello stato delle norme citate nella motivazione. Una nota che l’art. 104 è stato riscritto dall’Ordinanza del Governo n. 1/2022 avrebbe richiesto due righe. Effetto: chi legge la sentenza nel 2026 non resta con l’impressione che la riduzione amministrativa funzioni ancora come è descritta al paragrafo 12.
- Un gradino intermedio nella legge, deciso dal Parlamento e non dal giudice. Per esempio un margine limitato di individualizzazione giudiziale, fra 60 e 90 giorni, per i fatti senza incidente. Effetto: il giudice non sarebbe più costretto a scegliere fra l’annullamento integrale del verbale e la conferma di una sanzione che ritiene sproporzionata, e la Corte non riceverebbe più la stessa eccezione anno dopo anno.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 765 del 9 settembre 2026 16 pagine PDF, 115 KB l'atto inizia a pagina 2
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
