In breve
- Chi si aggiudicherà un perimetro eolico nel Mar Nero sa dal 1° settembre 2026 come si ottiene il permesso di esplorazione: domanda al Ministero dell’Energia dopo la firma del contratto di concessione, accompagnata da dieci categorie di documenti e da un programma di esplorazione.
- Il permesso non ha una durata propria. Copre la fase di esplorazione prevista dalla legge, cioè al massimo 2 anni dalla firma del contratto di concessione, con una sola proroga di 6 mesi, e l’orologio parte dal contratto, non dal permesso.
- La metodologia doveva essere approvata entro il 30 giugno 2025, secondo l’art. 18 della legge n. 121/2024. È arrivata con 428 giorni di ritardo e non contiene alcun termine a carico del Ministero dell’Energia.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 733 del 1° settembre 2026
Entrata in vigore: 1° settembre 2026
L’ultimo pezzo che mancava al fascicolo dell’eolico offshore è stato pubblicato il 1° settembre 2026. Il decreto del ministro dell’Energia ad interim n. 951/2026, uscito nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 733, approva la Metodologia per il rilascio del permesso di esplorazione nei perimetri eolici offshore, cioè l’atto che dice come un concessionario arriva ad avere il diritto di misurare il vento, le profondità e il fondale nel perimetro che si è aggiudicato. Arriva un giorno dopo le norme sulla concessione, che hanno fissato il canone dello 0,75% e le tasse di 800 e 1.500 euro per chilometro quadrato all’anno, e cinque giorni dopo l’elenco dei tre perimetri concedibili, 948 km² e 3.100 MW.
Il decreto ha un solo articolo di merito e un allegato: la metodologia, con 21 articoli divisi in sette capitoli e due formulari, il modello di domanda e il modello di permesso. È firmato il 27 agosto 2026 da Ilie-Gavril Bolojan, il primo ministro che detiene anche l’interim all’Energia, in base all’art. 18 della legge n. 121/2024 sull’energia eolica offshore e alla relazione di approvazione n. 153.468 del 25 agosto 2026.
Il testo di legge che chiedeva questo decreto è breve ed esplicito. L’art. 18 della legge n. 121/2024 dice che il permesso di esplorazione è rilasciato al concessionario dal Ministero dell’Energia dopo la conclusione del contratto di concessione e che la metodologia di rilascio «si approva entro il 30 giugno 2025». Tra quella data e il 1° settembre 2026 sono passati 428 giorni. Il ritardo non ha però bloccato nulla in pratica: i perimetri concedibili sono stati approvati soltanto il 27 agosto 2026 e le regole di concessione il 31 agosto 2026, quindi non esiste ancora alcun contratto di concessione e, di conseguenza, nessun possibile richiedente.
Nella stessa edizione del 1° settembre 2026 è uscito un altro atto della stessa famiglia, il decreto congiunto n. 945/1.349/1.607 sul Piano di misure per la semplificazione delle procedure amministrative nei progetti eolici offshore, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 734 e n. 734 bis.
Gli effetti che produce
Lo stesso giorno il Ministero dell’Energia ha firmato anche un piano che dovrebbe ridurre l’autorizzazione da 24 a 12 mesi: il piano non prevede però alcuna conseguenza se i termini non vengono rispettati.
Chi può chiedere il permesso. Soltanto il concessionario di un perimetro eolico offshore, cioè l’operatore economico che ha già firmato il contratto di concessione con il Ministero dell’Energia. La metodologia si applica «ai concessionari dei perimetri eolici offshore che chiedono al Ministero dell’Energia il rilascio del permesso di esplorazione» e la domanda si presenta dopo la conclusione del contratto. Non esiste una via d’accesso per un investitore che non sia passato dalla procedura competitiva di concessione.
Che cosa deve mettere nel fascicolo. La domanda segue il modello dell’allegato n. 1 e contiene la denominazione del richiedente, il contratto di concessione e il perimetro. La documentazione che la accompagna ha dieci voci: i dati identificativi e la prova della rappresentanza legale attraverso un certificato del registro delle imprese, il contratto di concessione, il programma di esplorazione, il piano di ubicazione e la rappresentazione geospaziale delle zone di lavoro, il calendario delle attività, la descrizione delle attrezzature, degli impianti e delle navi, la documentazione sulla sicurezza operativa e sulla sicurezza sul lavoro, la documentazione sulla protezione dell’ambiente marino, i pareri e le autorizzazioni richiesti dalla normativa applicabile e una dichiarazione del concessionario sotto la propria responsabilità. I documenti si presentano su carta o in forma elettronica, firmati secondo la legge n. 214/2024 sulla firma elettronica.
Che cos’è il programma di esplorazione. È il pezzo tecnico del fascicolo e, secondo la definizione della metodologia, descrive le attività di indagine, i metodi, l’ubicazione, il calendario e i mezzi tecnici. Può comprendere sei tipi di attività: misurazioni della risorsa eolica e delle condizioni meteorologiche, indagini idrografiche, oceanografiche e batimetriche, indagini geofisiche e geotecniche del fondale e del sottosuolo marino, prelievi di campioni e sondaggi geotecnici, indagini e monitoraggi ambientali e della biodiversità, più qualsiasi altro lavoro necessario a preparare la fase di sviluppo. Per ciascuna si indicano il metodo, le coordinate, la durata stimata, le attrezzature e le navi impiegate e le principali misure di sicurezza.
Che cosa dà il permesso al titolare e che cosa non gli dà. Gli dà il diritto di eseguire le attività del programma, esclusivamente entro i limiti del perimetro concesso. Non tiene luogo di nient’altro: la metodologia dice due volte, all’art. 2 e all’art. 10, che il permesso non sostituisce i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni e le notifiche richiesti dalla normativa di settore e che la verifica svolta dal Ministero dell’Energia non si sostituisce alle competenze di parere, autorizzazione o controllo delle altre autorità. Se alcuni pareri possono essere ottenuti soltanto dopo il rilascio del permesso, il richiedente li indica nella domanda, e l’attività per cui l’atto è necessario non può iniziare senza di esso.
Che cosa contiene il permesso. Otto elementi: i dati del concessionario, i dati del contratto di concessione, la denominazione e le coordinate topogeodetiche del perimetro, le attività per cui è rilasciato, il periodo di validità, le condizioni specifiche, gli obblighi di comunicazione e di trasmissione dei dati e l’obbligo di rispettare tutti gli altri pareri e autorizzazioni. Il permesso può coprire l’intero programma oppure soltanto attività o fasi distinte. La modifica dei primi cinque elementi richiede un atto aggiuntivo; le condizioni specifiche e gli obblighi di comunicazione si cambiano con una notifica.
Per quanto tempo. La metodologia non fissa essa stessa una durata, ma rinvia all’art. 17 comma (1) della legge n. 121/2024. Lì è scritto che, nell’ambito del periodo di concessione, i concessionari hanno il diritto di esplorare il perimetro «per una durata massima di 2 anni dal momento della firma del contratto di concessione, con diritto di proroga per una durata massima di 6 mesi, per motivi giustificati e con il consenso dell’autorità concedente». Il termine decorre dunque dal contratto, non dal permesso.
Quali obblighi ha il titolare. Sei, elencati all’art. 14: lavorare soltanto nel perimetro concesso, rispettare il programma di esplorazione e le condizioni del permesso, possedere prima di ogni attività i pareri e le autorizzazioni richiesti, rispettare i requisiti ambientali, la sicurezza della navigazione, la sicurezza sul lavoro, la difesa e la tutela del patrimonio culturale, rispettare le istruzioni di sicurezza operativa emanate dall’Autorità competente per la regolamentazione delle operazioni offshore nel Mar Nero e informare il Ministero dell’Energia sulle modifiche significative del programma. A questi si aggiungono relazioni trimestrali di attività, che devono mostrare anche gli scostamenti dal programma e le misure correttive.
Che cosa succede alla fine. Il concessionario redige la relazione finale di esplorazione, con le attività eseguite, i metodi usati, i dati ottenuti e i risultati rilevanti, e la trasmette al Ministero dell’Energia. I dati e le informazioni derivanti dall’esplorazione sono messi a disposizione del ministero alle condizioni di legge, cioè gratuitamente, secondo l’art. 17 comma (4) della legge n. 121/2024, ma il formato, la struttura e i metadati saranno stabiliti con un altro decreto del ministro dell’Energia, che ancora non esiste. La fase di esplorazione si chiude prima del rilascio dell’autorizzazione allo sviluppo, e la relazione finale è il primo dei 16 documenti che la legge richiede per quell’autorizzazione.
Che cosa cambia rispetto a prima
Fino al 1° settembre 2026 non esisteva alcuna metodologia. La legge n. 121/2024 diceva che il permesso di esplorazione è rilasciato dal Ministero dell’Energia dopo la firma del contratto di concessione, e basta. Come si chiede, quali documenti si presentano, chi verifica che cosa, che cosa è scritto nel permesso e che cosa succede se il fascicolo è incompleto non era disciplinato da nessuna parte. Il decreto n. 951/2026 colma questo vuoto.
Il cambiamento non è dunque la sostituzione di una procedura con un’altra, ma il passaggio dall’assenza di una procedura alla sua esistenza. In concreto, compaiono quattro cose che prima non c’erano: un elenco chiuso di documenti che il ministero può chiedere, un modello di domanda e un modello di permesso, una fase formale di integrazioni e chiarimenti con effetto sospensivo sulla procedura e un elenco degli obblighi del titolare durante l’esplorazione.
Si completa anche il quadro costruito nell’ultima settimana di agosto 2026. Il 27 agosto, la decisione del Governo n. 664/2026 ha stabilito dove si può lavorare, cioè tre perimetri, 948 km² e 3.100 MW. Il 31 agosto, la decisione del Governo n. 688/2026 ha stabilito quanto costa, con il canone dello 0,75% dei ricavi dello sfruttamento e le tasse di 800 e 1.500 euro per chilometro quadrato all’anno, con la fase di esplorazione esente, mentre la decisione del Governo n. 687/2026 e i decreti ACROO n. 13-17/2026 hanno stabilito come si ottengono l’autorizzazione allo sviluppo e quella allo smantellamento e quali regole di sicurezza si applicano. Il decreto di adesso dice come si entra nella prima fase di questa catena.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- L’elenco dei documenti è chiuso e pubblicato, quindi un investitore può preparare il fascicolo prima di firmare il contratto di concessione, non dopo.
- Il modello di domanda e il modello di permesso mostrano esattamente che cosa viene chiesto e che cosa si riceve, il che accorcia la trattativa con il funzionario allo sportello.
- Il permesso può essere rilasciato per attività o fasi distinte, quindi i lavori che hanno già tutti i pareri possono iniziare senza attendere il fascicolo completo degli altri.
- I pareri che, per loro natura, si ottengono solo dopo il rilascio del permesso non bloccano più il fascicolo: si indicano nella domanda, con il fondamento giuridico.
- La metodologia ripete due volte che il permesso non tiene luogo di altre autorizzazioni, chiudendo in partenza l’interpretazione comoda secondo cui un atto del Ministero dell’Energia coprirebbe anche l’ambiente, la navigazione e la difesa.
Che cosa resta un problema
- Non esiste alcun termine per il Ministero dell’Energia: né per la verifica del fascicolo, né per la richiesta di integrazioni, né per il rilascio del permesso.
- I 2 anni di esplorazione decorrono dalla firma del contratto di concessione, quindi ogni giorno di esame del fascicolo si sottrae al tempo di lavoro del concessionario.
- La metodologia non dice che cosa succede se la domanda viene respinta: non ha motivi di rifiuto, non ha una forma del rifiuto e non ha un mezzo di impugnazione proprio.
- La proroga di 6 mesi dell’esplorazione è menzionata, ma non ha una procedura: non si sa quando si chiede, con quali documenti e in quanto tempo risponde il ministero.
- Il formato in cui si consegnano i dati ottenuti dall’esplorazione è rinviato a un altro decreto, non ancora emanato.
- Il termine per integrare il fascicolo può essere prorogato «a seguito di una richiesta giustificata», senza alcun limite massimo scritto nell’atto.
Consigli pratici
- Preparate la documentazione prima della firma del contratto di concessione, non dopo. I 2 anni di esplorazione iniziano con la firma del contratto, e il tempo consumato per il fascicolo del permesso esce da lì.
- Trattate il programma di esplorazione come il pezzo pesante del fascicolo. È lui a decidere che cosa sarà scritto nel permesso, e ogni modifica successiva delle attività richiede un atto aggiuntivo al permesso, non una semplice notifica.
- Verificate per tempo quali pareri possono essere ottenuti soltanto dopo il rilascio del permesso e preparate il fondamento giuridico per ciascuno. La metodologia accetta la situazione, ma chiede che sia indicata nella domanda.
- Non presentate un fascicolo incompleto puntando sulle integrazioni. Il superamento del termine di integrazione consente al ministero di sospendere la procedura, e oltre i 30 giorni di sospensione il fascicolo riparte da una nuova domanda.
- Chiedete che il permesso contenga condizioni specifiche e obblighi di comunicazione scritti in modo esplicito. La notifica sull’inizio delle attività si fa «alle condizioni stabilite dal permesso», quindi un permesso senza tali condizioni lascia l’obbligo senza contenuto.
- Mettete in calendario le relazioni trimestrali dal primo giorno di esplorazione. Devono mostrare anche gli scostamenti dal programma, non soltanto i lavori eseguiti.
- Conservate i dati grezzi e i metadati in un formato facile da convertire. I requisiti tecnici di consegna saranno stabiliti con un altro decreto, che arriverà dopo l’inizio dell’esplorazione.
- Non trattate la relazione finale come una formalità di chiusura. È il primo documento dell’elenco di 16 che l’Autorità competente per la regolamentazione delle operazioni offshore nel Mar Nero richiede per l’autorizzazione allo sviluppo.
Domande frequenti
Chi può chiedere un permesso di esplorazione?
Che cosa mi dà concretamente il permesso di esplorazione?
Quanto dura il permesso?
Quali documenti vanno presentati?
Che cosa succede se il fascicolo è incompleto?
In quanto tempo risponde il Ministero dell’Energia?
Che cosa devo comunicare durante l’esplorazione?
Che cosa viene dopo la chiusura dell’esplorazione?
Da quando si applica il decreto?
Errori e incongruenze nel testo pubblicato
- Art. 9 commi (4) e (5) della metodologia, la sospensione di esattamente 30 giorni. Il comma (4) prevede che, se la sospensione della procedura «interviene per un periodo superiore a 30 giorni», il richiedente trasmette al Ministero dell’Energia «una nuova domanda accompagnata dalla relativa documentazione». Il comma (5) prevede che, se la sospensione «interviene per un periodo inferiore a 30 giorni», il richiedente trasmette «soltanto i documenti/atti amministrativi la cui validità è cessata». Il caso in cui la sospensione dura esattamente 30 giorni non è coperto da nessuno dei due testi, benché le loro conseguenze siano opposte: in un caso il fascicolo riparte da zero, con una nuova domanda, nell’altro si integrano soltanto gli atti scaduti. Né il richiedente né il funzionario che istruisce il fascicolo possono stabilire dall’atto che cosa accade il trentesimo giorno, e la differenza si misura in settimane perse da una fase di esplorazione limitata a 2 anni.
- Art. 15 comma (2) in rapporto con l’art. 12 comma (1) lett. f) della metodologia, la notifica dell’inizio delle attività. L’art. 15 comma (2) istituisce un obbligo: «La notifica al Ministero dell’Energia relativa alla data di inizio delle attività si effettua alle condizioni stabilite dal permesso.» Il contenuto obbligatorio del permesso è però elencato all’art. 12 comma (1), dove non figura alcuna menzione della notifica di inizio delle attività, e l’unica voce che potrebbe ospitarla, la lett. f), «le condizioni specifiche applicabili alle attività autorizzate», è espressamente facoltativa, essendo seguita dalla formula «se del caso». Ne consegue che un permesso rilasciato senza condizioni specifiche, del tutto legittimo secondo l’art. 12, lascia il titolare con un obbligo di notifica che non può eseguire, perché l’atto non dice né quando, né come, né a chi si fa. Un lettore in buona fede può concludere sia che la notifica non è dovuta in assenza delle condizioni del permesso, sia che è dovuta a condizioni che deve stabilire da solo. In gioco c’è il momento in cui lo Stato viene a sapere che sono iniziati lavori al largo.
Analisi della redazione
Il decreto risolve un problema reale e lo risolve in modo dignitoso. Prima di lui, l’art. 18 della legge n. 121/2024 diceva soltanto che il permesso di esplorazione è rilasciato dal Ministero dell’Energia, senza dire come, e un investitore che avesse firmato un contratto di concessione si sarebbe ritrovato con un diritto sulla carta e senza porta d’ingresso. La metodologia chiude il vuoto con un elenco di documenti prevedibile, con due formulari e, soprattutto, con due affermazioni che la legislazione romena spesso omette: il permesso non tiene luogo di altre autorizzazioni e la verifica del ministero non si sostituisce alle competenze delle altre autorità. Sono frasi che sembrano ridondanti e che, in pratica, evitano anni di controversie.
L’aritmetica dei termini dice però altro rispetto al testo. In tutti i 21 articoli della metodologia la parola «giorni» compare due volte, entrambe nello stesso punto, all’art. 9 commi (4) e (5), e con lo stesso numero, 30. Non esiste alcun altro termine espresso in giorni, mesi o anni, e quello esistente decorre contro il richiedente. Il Ministero dell’Energia non ha un termine per la verifica della documentazione, non ha un termine per chiedere integrazioni, non ha un termine per rilasciare il permesso e non ha un termine nemmeno per rispondere alla richiesta di proroga dell’esplorazione. La stessa legge che ha ordinato la metodologia sa fissare termini all’amministrazione: l’art. 20 comma (5) della legge n. 121/2024 concede all’autorità offshore 60 giorni per l’autorizzazione allo sviluppo. Qui non è stato ripreso nulla.
L’asimmetria diventa costosa se la si mette accanto all’art. 17 comma (1) della legge. La fase di esplorazione dura al massimo 2 anni «dal momento della firma del contratto di concessione», non dalla data del permesso. L’orologio del concessionario parte quindi da una data che la metodologia non tocca, e ogni giorno che il ministero passa sul fascicolo si sottrae al periodo in cui si può effettivamente lavorare in mare. La combinazione con l’art. 9 è brutale: il termine di integrazione può essere prorogato «a seguito di una richiesta giustificata», senza tetto, poi la procedura può essere sospesa, e se la sospensione supera i 30 giorni il fascicolo riparte da una nuova domanda. Un concessionario può così arrivare a consumare una parte rilevante dei 24 mesi senza aver calato un solo sensore in acqua, e la proroga di 6 mesi, unica valvola di sfogo, dipende a sua volta dal consenso della stessa autorità, dato con una procedura che non è scritta da nessuna parte.
C’è anche un effetto che si vede solo sovrapponendo questo decreto alle norme sulla concessione del 31 agosto 2026. Lì, la fase di esplorazione è l’unica esente dalle tasse annuali di 800 e 1.500 euro per chilometro quadrato, che iniziano soltanto con l’autorizzazione allo sviluppo. Il risultato, probabilmente non voluto, è che una fase di esplorazione che si trascina non costa nulla allo Stato in termini di incassi mancati e non costa nulla al ministero, che non ha termini, ma costa per intero al concessionario, che perde parte dei suoi 2 anni. Tutti gli incentivi alla velocità stanno da un solo lato del tavolo, e quello è il lato che non decide.
Un ultimo dettaglio di cronologia: l’art. 14 lett. e) obbliga il titolare a rispettare le istruzioni di sicurezza operativa emanate dall’autorità offshore «nella misura in cui siano applicabili». La riserva si spiega con la data della firma, 27 agosto 2026, quando le istruzioni non esistevano. Sono arrivate il 31 agosto 2026, con i decreti ACROO n. 13-17/2026, cioè un giorno prima della pubblicazione di questo decreto. La formulazione prudente è rimasta nel testo, benché il suo oggetto esista e si applichi senza condizioni alla fase di esplorazione.
Che cosa andrebbe cambiato
- Un termine per il rilascio del permesso. Trenta giorni dalla presentazione della documentazione completa, per simmetria con i 60 giorni che la legge concede all’autorità offshore per l’autorizzazione allo sviluppo, trasformerebbero l’unica fase senza termine della procedura in una fase verificabile e fermerebbero il consumo dei 2 anni di esplorazione per cause amministrative.
- La chiusura del vuoto sui 30 giorni esatti. Sostituire la coppia «superiore a 30 giorni» e «inferiore a 30 giorni» con «non superiore a 30 giorni» e «superiore a 30 giorni» coprirebbe tutte le situazioni e toglierebbe di mezzo il caso in cui il fascicolo riparte da zero senza fondamento.
- Le regole del rifiuto. La metodologia disciplina soltanto il rilascio del permesso e la sospensione della procedura, non il rigetto della domanda. Motivi di rifiuto, forma dell’atto di rifiuto e obbligo di motivazione, scritti in modo esplicito, darebbero al richiedente qualcosa da contestare e risparmierebbero al ministero sospensioni usate come rifiuto tacito.
- Una procedura per la proroga di 6 mesi. La legge la consente con il consenso dell’autorità concedente, ma non dice come si chiede. Un articolo che fissi il momento della richiesta, i documenti giustificativi e il termine di risposta farebbe dell’unica valvola della fase di esplorazione un diritto esercitabile, non un favore.
- Lo spostamento della notifica di inizio delle attività nel contenuto obbligatorio del permesso. Trasferirla dall’art. 15 comma (2) all’elenco dell’art. 12 comma (1), come voce autonoma, farebbe esistere l’obbligo indipendentemente dal fatto che il permesso contenga o no condizioni specifiche.
- Un termine per il decreto sul formato dei dati. L’art. 18 comma (2) rinvia i requisiti tecnici di consegna dei dati a un altro decreto, senza dire entro quando. Fissare una data eviterebbe la situazione in cui l’esplorazione si conclude prima che sia noto il formato in cui se ne consegnano i risultati.
- L’estensione della regola sul conflitto tra norme. L’art. 20 comma (2) mette in ordine la legge, la decisione del Governo e la metodologia, ma ignora i decreti di pari forza giuridica, in primo luogo quelli dell’autorità offshore, che proprio l’art. 14 lett. e) dichiara obbligatori. Una menzione del rapporto tra di essi risparmierebbe al concessionario di scegliere da solo che cosa rispettare quando due decreti dicono cose diverse.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 733 del 1° settembre 2026 16 pagine PDF, 147 KB l'atto inizia a pagina 6
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
