In breve
- Il termine per completare gli investimenti del programma di autoconsumo da fonti rinnovabili, finanziato dal Fondo per la modernizzazione, è ora fissato al 31 dicembre 2028. La data copre l’installazione, la messa in servizio e la connessione alla rete, non la sola firma del contratto.
- La guida non lega più il completamento a un termine unico per tutto il programma: ogni procedura di gara concorrenziale avviata dal Ministero dell’Energia romeno fisserà la propria data di completamento, che tuttavia non può superare il 31 dicembre 2028.
- La modifica riguarda nove punti della guida, comprese le allegate domanda di finanziamento, dichiarazioni del beneficiario e piano annuale delle spese. Il beneficiario sottoscrive, tra l’altro, l’impegno a finanziare il completamento con risorse proprie se il progetto non è pronto in tempo.
Pubblicato: G.U. n. 633 del 31 luglio 2026
In vigore dal: 31 luglio 2026
Il programma che permette a imprese e istituzioni di costruire una propria capacità di produzione di energia elettrica rinnovabile, per consumo proprio, ha ora una data limite chiara e ripetuta in tutto il documento: il 31 dicembre 2028. Con l’Ordine n. 765/2026 il Ministero dell’Energia romeno ha modificato la guida specifica della linea di finanziamento del Fondo per la modernizzazione dedicata all’autoconsumo, approvata nel 2024. È il secondo intervento dello Stato nella stessa direzione in poco tempo, dopo che la legge ha consentito la compensazione quantitativa dell’energia prodotta con pannelli solari per i consumatori domestici, segno che la politica di autoconsumo si assesta su due livelli distinti: sostegno diretto ai grandi investimenti e meccanismi di fatturazione per i piccoli.
Il Fondo per la modernizzazione è uno strumento europeo di finanziamento della transizione energetica, e la linea di autoconsumo opera sulla base di un regime di aiuti di Stato approvato con l’Ordine n. 355/2024 del ministro dell’Energia. La guida specifica, approvata con l’Ordine n. 356/2024 e pubblicata nella G.U. n. 387 e 387 bis del 25 aprile 2024, è il documento che stabilisce concretamente chi può presentare domanda, quali spese sono rimborsate e in quanto tempo l’investimento deve essere concluso. Proprio quest’ultimo elemento è stato ora riscritto.
La nuova formulazione del capitolo 1 punto 1.1 è il meccanismo chiave: il completamento degli investimenti, cioè l’installazione, la messa in servizio e la connessione alla rete, deve avvenire entro la data prevista in ciascuna procedura di gara concorrenziale avviata e pubblicata sul sito del ministero, senza poter superare il 31 dicembre 2028. In altre parole, il termine effettivo diventa variabile da un bando all’altro, ma con un tetto assoluto.
L’ordine è stato firmato il 24 luglio 2026 dal ministro dell’Energia ad interim, Ilie-Gavril Bolojan, ed è entrato in vigore con la pubblicazione, il 31 luglio 2026. L’attuazione spetta alla Direzione generale investimenti del Ministero dell’Energia.
Gli effetti che produce
Il primo effetto riguarda il calendario. Chi presenta oggi una domanda di finanziamento sa che l’intera cronologia del progetto, dalla progettazione al verbale di collaudo della messa in servizio, deve stare prima del 31 dicembre 2028. La data non si riferisce alla fine dei lavori ma al momento in cui l’impianto è messo in servizio e connesso alla rete, il che comprende anche l’attesa dei nulla osta del distributore.
Il secondo effetto è finanziario e riguarda il periodo di ammissibilità delle spese. La guida modificata prevede il rimborso solo delle spese sostenute e pagate tra la data di presentazione della domanda al ministero e la data di completamento fissata nella procedura di gara, al più tardi il 31 dicembre 2028. Le spese di progettazione, cioè lo studio di prefattibilità, lo studio di fattibilità o il progetto tecnico, e l’acquisto del terreno possono essere sostenute prima, ma non sono rimborsate dal Fondo per la modernizzazione. È una conseguenza del principio dell’«avvio dei lavori» di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014, che subordina l’aiuto di Stato a un effetto di incentivazione reale.
Il terzo effetto riguarda il rischio assunto. L’allegato n. 3 è stato modificato affinché il beneficiario dichiari di garantire, con altre fonti di finanziamento legalmente costituite, le somme necessarie a completare il progetto se non è integralmente realizzato entro il 31 dicembre 2028. Il superamento del termine non è quindi solo un problema di rendicontazione, ma un impegno finanziario che il richiedente sottoscrive al momento della domanda.
Il quarto effetto è amministrativo. Il piano annuale delle spese dell’allegato n. 7 si redige ora per un periodo di attuazione che si chiude nel 2028, con colonne dal 2023 al 2028. Chi aveva un calendario di finanziamento oltre quell’orizzonte deve comprimerlo.
Che cosa cambia rispetto a prima
Nei nove punti ora modificati, la guida approvata nel 2024 rinviava a un termine di completamento che non corrispondeva più al calendario reale del programma. L’Ordine n. 765/2026 li allinea tutti allo stesso riferimento, il 31 dicembre 2028, e introduce in più l’idea di un termine fissato per ciascun bando.
Il cambio di logica conta. Prima un richiedente guardava una data scritta nella guida. Da ora deve guardare due cose insieme: la data contenuta nella documentazione della procedura di gara a cui partecipa e il tetto generale della guida. Se il bando indica il 30 giugno 2028, quella è la data che conta per lui, anche se la guida consente fino a fine anno.
È cambiato anche il luogo dove si trova l’informazione. Le date precise di completamento si pubblicano sul sito del Ministero dell’Energia insieme a ciascuna procedura, non nella Gazzetta ufficiale della Romania (Monitorul Oficial). Per un potenziale beneficiario, monitorare la pagina del ministero diventa parte della preparazione del fascicolo.
Nulla cambia sull’ammissibilità dei richiedenti, sull’intensità dell’aiuto o sui tipi di investimento accettati. L’ordine riguarda strettamente il calendario, il periodo di ammissibilità delle spese e i moduli che li recepiscono.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Elimina le discordanze tra il corpo della guida e gli allegati: la stessa data compare ora in tutti i nove punti, riducendo il rischio che un fascicolo sia respinto per un termine contraddittorio.
- Dà al ministero una flessibilità reale: un bando avviato tardi può avere un termine più stretto e uno avviato presto un termine più ampio, senza modificare ogni volta la guida.
- Chiarisce cosa significa completamento: installazione, messa in servizio e connessione alla rete, non il semplice collaudo dei lavori.
- Definisce espressamente il trattamento delle spese di progettazione e dell’acquisto del terreno, un ambito in cui i richiedenti sbagliavano spesso, presumendo un rimborso retroattivo.
Che cosa resta un problema
- Il tetto del 31 dicembre 2028 si restringe con ogni mese che passa. Un progetto di autoconsumo su scala industriale richiede autorizzazioni, il parere di connessione e le forniture di apparecchiature, e i ritardi a monte non dipendono dal beneficiario.
- Il rischio di sforare ricade interamente sul beneficiario, che sottoscrive l’impegno a portare a termine il progetto con risorse proprie. Per una piccola impresa o un ente locale con bilancio rigido, quell’impegno può scoraggiare.
- Un termine variabile per bando aggiunge incertezza: fino alla pubblicazione della documentazione, il richiedente non sa con quale data lavora davvero.
- L’ordine non prevede alcuna procedura di proroga per cause obiettive, quindi un blocco amministrativo esterno si traduce direttamente nella perdita del finanziamento.
Consigli pratici
- Se prepari una domanda di finanziamento: costruisci il cronoprogramma partendo dalla fine, non dall’inizio. Fissa il collaudo della messa in servizio almeno tre mesi prima del 31 dicembre 2028 e solo poi disponi le fasi a monte.
- Se hai già un progetto in corso: verifica se il tuo cronoprogramma supera il 2028 in qualunque documento, compreso il piano annuale delle spese dell’allegato n. 7. Le colonne arrivano ora al 2028, quindi un piano con spese nel 2029 non è più conforme.
- Se hai già commissionato studi di fattibilità o acquistato terreno: non inserire quegli importi tra le spese chieste a rimborso se sono stati pagati prima della presentazione della domanda al ministero. Sono ammessi ma non ammissibili.
- Se attendi l’apertura di un bando: segui il sito del Ministero dell’Energia, non solo la Gazzetta ufficiale della Romania. La data di completamento applicabile al tuo bando si pubblica nella documentazione della procedura di gara concorrenziale.
- Se sei un comune, un ospedale o un’altra istituzione pubblica: prepara in tempo la decisione di copertura della differenza con bilancio proprio, richiesta dalla dichiarazione dell’allegato n. 3. Approvare un simile impegno di bilancio richiede tempo, e la dichiarazione si presenta insieme al fascicolo.
- Se negozi con un fornitore di apparecchiature: inserisci nel contratto termini di consegna e penali allineati alla data di completamento del progetto. Nel rapporto con il finanziatore il rischio di ritardo resta tuo.
Domande frequenti
Quale programma di finanziamento riguarda questo ordine?
Qual è ora il termine di completamento?
Quali spese sono ammissibili al rimborso?
Posso iniziare la progettazione prima di presentare la domanda?
Che cosa succede se non concludo il progetto entro il 31 dicembre 2028?
Perché il termine non è lo stesso per tutti i progetti?
Da quando si applicano le modifiche?
Che cos’è il principio dell’«avvio dei lavori» richiamato nell’ordine?
Quante disposizioni della guida sono state modificate?
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 633 del 31 luglio 2026 16 pagine PDF, 338 KB l'atto inizia a pagina 5
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
