In breve
- Il Governo ha approvato la metodologia con cui i dipendenti dell’ANAF riceveranno premi finanziari annuali: al massimo tre stipendi base al livello 1, due al livello 2 e uno al livello 3, in funzione dell’attività svolta.
- Il livello 1, il meglio retribuito, comprende l’antifrode, l’esecuzione forzata, la gestione dei rischi di non conformità, l’azione di responsabilità patrimoniale e il monitoraggio delle entrate. L’ispezione fiscale resta al livello 2.
- La decisione entra in vigore il 1° gennaio 2027, il primo anno valutato è il 2027 e il pagamento avviene nell’anno successivo a quello di riferimento, quindi i primi soldi arrivano ai dipendenti nel 2028.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 731 del 31 agosto 2026
Entrata in vigore: 1° gennaio 2027
Il sistema con cui i dipendenti del Fisco saranno pagati in funzione di quanto riscuotono ha, dal 31 agosto 2026, le regole scritte. La decisione del Governo n. 685/2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 731 del 31 agosto 2026, approva la metodologia di determinazione degli indicatori chiave di prestazione e il meccanismo di attribuzione dei premi finanziari annuali per il personale dell’Agenzia nazionale di amministrazione fiscale. È l’atto attuativo della legge n. 164/2026, che ha istituito il meccanismo di premiazione della prestazione per il personale dell’amministrazione fiscale e doganale, pubblicata il 5 agosto 2026.
La legge aveva fissato i principi e il massimale, ma aveva lasciato al Governo tutto quello che significa applicazione: come si stabiliscono gli indicatori, chi è ammissibile, quanto riceve ciascuna categoria di personale e come si effettua il pagamento. La decisione risponde a queste domande per l’ANAF. Per l’Autorità doganale rumena, che la stessa legge include, la decisione corrispondente non è ancora stata pubblicata.
Il meccanismo ha tre piani. Il ministro delle finanze approva ogni anno, con decreto, gli indicatori chiave di prestazione, sulla base delle proposte dell’ANAF. Le strutture dell’agenzia, dalle direzioni generali fino agli uffici fiscali comunali, sono valutate secondo questi indicatori, e il grado di realizzazione si calcola come media ponderata. Poi i responsabili delle strutture propongono nominativamente il personale che riceve il premio, e il presidente dell’ANAF lo approva con decreto.
Gli effetti che produce
Il primo effetto è che la somma che un dipendente può ricevere dipende da che cosa fa, non da quanto bene lo fa. I tre livelli di premiazione sono definiti da elenchi di attività, non dalla prestazione individuale. Al livello 1, con al massimo tre stipendi base, rientrano la gestione dei rischi di non conformità fiscale, l’antifrode fiscale, l’esecuzione forzata, l’emissione degli accordi preventivi sui prezzi e la definizione delle procedure amichevoli, l’azione di responsabilità patrimoniale, la gestione dell’informazione, la contabilità per contribuente, il registro dei contribuenti e il monitoraggio delle entrate. Al livello 2, con al massimo due stipendi, rientrano l’esecuzione forzata per casi speciali, l’ispezione fiscale, la verifica della situazione fiscale personale, l’attività giuridica diversa da quella del livello 1 e la gestione delle risorse umane. Al livello 3, con al massimo uno stipendio, rientra tutto il resto.
Il secondo effetto è la condizionalità. Il premio si attribuisce solo se viene realizzato il programma di riscossione stabilito dal Ministero delle Finanze e solo dopo la convalida del grado di realizzazione degli indicatori della struttura. Il dipendente deve aver avuto rapporti di servizio o di lavoro attivi nell’anno di riferimento, deve aver contribuito alla realizzazione degli indicatori della struttura, non deve avere violazioni accertate delle norme di integrità e non deve trovarsi in una situazione di esclusione prevista dalla legge. Chi ha lavorato solo per una parte dell’anno riceve in proporzione al periodo lavorato.
Il terzo effetto è un limite scritto nella legge, non nella decisione: il totale dei premi di un anno solare non può superare il 12% delle somme previste per le spese relative agli stipendi base nel bilancio approvato dell’agenzia.
Il quarto effetto riguarda i contribuenti. L’art. 4 comma (3) della metodologia impone che gli indicatori non conducano a comportamenti abusivi, a controlli ingiustificati, a un impatto sproporzionato sui contribuenti o sugli operatori economici né alla riduzione dei diritti delle persone sottoposte ad attività fiscali. È l’unica tutela esplicita contro l’effetto prevedibile di un sistema che lega il reddito del funzionario alle somme riscosse.
Che cosa cambia rispetto a prima
Fino alla legge n. 164/2026, gli incentivi per il personale dell’ANAF erano disciplinati dall’art. VIII dell’ordinanza d’urgenza del Governo n. 132/2024, testo che la legge ha abrogato. Il nuovo sistema separa due cose che prima stavano insieme: il premio annuale, legato agli indicatori della struttura, e l’incentivo per prestazione eccezionale, legato a casi individuali di grande valore.
La decisione pubblicata adesso disciplina solo la prima componente. Gli incentivi finanziari per gli accertamenti, previsti all’art. 6 della legge n. 164/2026, si attribuiscono separatamente, con decreto del presidente dell’ANAF, per i casi in cui i titoli esecutivi divenuti definitivi ed effettivamente riscossi superano il controvalore in lei di un milione di euro, entro il limite del 3% delle somme così recuperate.
Cambia anche la base di calcolo dell’ammissibilità. La legge lega il premio al risultato della valutazione annuale delle prestazioni professionali individuali e prevede che, al contrario, il personale che non realizza gli indicatori e ottiene la qualifica «soddisfacente» subisca la riduzione dei diritti retributivi, alle condizioni dell’art. 485 comma (7) lett. c) del codice amministrativo. Il meccanismo di questa riduzione doveva essere approvato, ai sensi dell’art. 5 della legge, anch’esso con decisione del Governo, entro lo stesso termine di 90 giorni. La decisione n. 685/2026 non lo contiene, e la metodologia dice espressamente, all’art. 1 comma (2), che non incide sul regime giuridico della valutazione annuale.
Infine cambia l’orizzonte temporale. L’art. 16 della metodologia precisa che il meccanismo riguarda l’attività svolta a partire dall’anno di riferimento 2027, mentre l’art. 14 comma (2) prevede che il pagamento avvenga nel corso dell’anno successivo a quello di riferimento. Quindi il primo premio attribuito in base a questo sistema si paga nel 2028, per il lavoro del 2027.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Esiste, per la prima volta, un elenco pubblico delle attività che rientrano in ciascun livello di premiazione, quindi un dipendente può sapere in anticipo qual è il massimo cui ha diritto.
- La metodologia vieta espressamente gli indicatori che porterebbero a controlli ingiustificati o a un impatto sproporzionato sui contribuenti.
- Il premio è condizionato alla realizzazione del programma di riscossione dell’intera agenzia, non solo alla prestazione di una struttura, quindi non può essere pagato in un anno in cui l’obiettivo nazionale non sia stato raggiunto.
- Gli indicatori si misurano, di regola, sui dati dei sistemi informatici messi a disposizione dal Centro nazionale per l’informazione finanziaria, quindi su fonti verificabili e non su autovalutazioni.
- La proposta di ciascuna struttura deve indicare il contributo individuale di ogni dipendente alla realizzazione degli indicatori, quindi la decisione lascia una traccia scritta.
Che cosa resta un problema
- Il livello di premiazione dipende dall’attività indicata nel profilo di ruolo, non dal risultato individuale, quindi due dipendenti con la stessa prestazione possono ricevere somme che differiscono di tre volte.
- Gli indicatori chiave di prestazione non sono nella decisione; si approvano ogni anno con decreto del ministro delle finanze, quindi la parte che decide davvero chi prende i soldi resta fuori dall’atto pubblico discusso adesso.
- La metodologia non prevede alcuna via di ricorso per il dipendente che non venga proposto dal responsabile della struttura.
- Il massimale del 12% delle spese per gli stipendi base non può coprire i massimi: equivale a circa 1,44 stipendi mensili per dipendente all’anno, mentre il solo livello 1 ne promette tre.
- La decisione copre solo l’ANAF. Per l’Autorità doganale rumena, inclusa nella stessa legge, la decisione corrispondente manca, e il termine di legge scade il 3 novembre 2026.
Consigli pratici
- Se lavorate all’ANAF, verificate in quale degli elenchi degli artt. 8, 9 e 10 rientri l’attività che svolgete effettivamente. Il livello si attacca all’attività, e la differenza tra il livello 1 e il livello 3 è di due stipendi base.
- Tenete presente che il primo premio si paga nel 2028, per l’anno di riferimento 2027. L’attività del 2026 non rientra in questo meccanismo.
- Seguite il decreto del presidente dell’ANAF sul circuito interno delle proposte, sulle modalità di verifica e sulla registrazione dei premi. L’art. 3 della decisione lo impone entro un termine di 90 giorni, ed è lì che si troverà la procedura che percorrerete davvero.
- Conservate le prove del contributo individuale agli indicatori della struttura. La proposta del responsabile deve contenere espressamente questo elemento, accanto al grado di realizzazione degli indicatori e alla conferma dell’assenza di situazioni di esclusione.
- Se avete lavorato solo per una parte dell’anno di riferimento, chiedete il calcolo proporzionale al periodo effettivamente lavorato. È previsto all’art. 6 comma (2), a condizione che siano soddisfatti gli altri requisiti di ammissibilità.
- Se siete contribuenti e ritenete di essere stati sottoposti a un controllo ingiustificato, invocate l’art. 4 comma (3) della metodologia. Il divieto degli indicatori che producono tali comportamenti è scritto nell’atto e può essere usato in un ricorso amministrativo.
Domande frequenti
Quanto può ricevere un dipendente dell’ANAF?
Chi rientra nel livello 1?
A quale livello si trova l’ispezione fiscale?
Quando si pagano i primi soldi?
Che cosa succede se sono stato sanzionato disciplinarmente?
Il premio diventa un diritto retributivo permanente?
Vale anche per i doganieri?
Che cosa sono gli incentivi per gli accertamenti, previsti separatamente?
Errori e incongruenze nel testo pubblicato
- L’art. 3 impone un termine che comincia a decorrere prima che la decisione esista giuridicamente. L’art. 3 obbliga il presidente dell’ANAF a emanare il decreto sul circuito interno delle proposte «entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I», cioè entro il 29 novembre 2026. L’art. 4 prevede però che «le disposizioni della presente decisione entrano in vigore il 1° gennaio 2027», senza alcuna deroga per l’art. 3. Ne derivano tre letture possibili, con termini diversi: il decreto è dovuto il 29 novembre 2026, benché la norma che lo impone non produca ancora effetti; il decreto è dovuto il 1° gennaio 2027, quando l’art. 3 entra in vigore con il termine già consumato; oppure il termine di 90 giorni decorre dal 1° gennaio 2027, con scadenza il 1° aprile 2027. La conseguenza pratica è che non si può stabilire se e quando il presidente dell’agenzia sia in ritardo.
- L’art. 6 comma (1) lett. c) richiede due qualifiche contemporaneamente, mentre una valutazione annuale ne attribuisce una sola. Il testo subordina il premio al fatto che il dipendente abbia ottenuto, alla valutazione annuale delle prestazioni professionali individuali, la qualifica «foarte bine» e «bine», cioè «molto buono» e «buono», e la parte introduttiva del comma richiede che tutte le condizioni delle lett. a)-e) siano soddisfatte cumulativamente. Letto alla lettera, nessuno può soddisfare la condizione, perché la valutazione annuale produce una sola qualifica. L’intenzione risulta dall’atto superiore: l’art. 4 lett. c) della legge n. 164/2026 esclude dal premio solo il dipendente che abbia ottenuto «soddisfacente» o «non soddisfacente», quindi entrambe le qualifiche superiori danno diritto al premio. La congiunzione della decisione dovrebbe essere «oppure».
Analisi della redazione
Il problema che l’atto risolve è vecchio: l’amministrazione fiscale perde personale verso il settore privato e gli stipendi base non possono essere aumentati in modo selettivo. Un meccanismo di premiazione legato a indicatori permette di pagare di più là dove il lavoro porta denaro al bilancio, senza toccare la griglia retributiva. Anche la scelta di legare i livelli alle attività, e non alle persone, ha una sua logica: elimina la discussione sul favoritismo a livello individuale e la sposta al livello della struttura.
L’aritmetica del massimale dice però che i tre livelli non possono funzionare contemporaneamente al massimo. Il massimale dell’art. 2 della legge n. 164/2026 è il 12% delle spese per gli stipendi base di un anno. Poiché un anno ha dodici stipendi base, il 12% equivale a 1,44 stipendi mensili per dipendente, in media. Il livello 1 ne promette tre, il livello 2 due, il livello 3 uno. Se tutti i dipendenti fossero al livello 3, il fondo basterebbe con il 44% in più. Se fossero tutti al livello 1, il fondo coprirebbe meno della metà dei dipendenti. In altre parole, i massimi degli artt. 8, 9 e 10 non sono promesse, ma limiti superiori che si raggiungeranno solo per una parte del personale, e la metodologia non dice chi arbitra la ripartizione tra le strutture quando le proposte superano il fondo.
La seconda osservazione riguarda quello che manca dal pacchetto attuativo. L’art. 5 della legge n. 164/2026 richiede tre cose con decisione del Governo: il meccanismo di premiazione dell’art. 1 comma (1), il meccanismo di riduzione dei diritti retributivi dell’art. 3 comma (2), per la qualifica «soddisfacente», più la metodologia e i criteri. Il termine, 90 giorni dalla pubblicazione della legge, scade il 3 novembre 2026. La decisione n. 685/2026 copre la premiazione, e solo per l’ANAF. Restano scoperti il meccanismo sanzionatorio sul piano retributivo e l’intera applicazione per l’Autorità doganale rumena. Cioè, a due mesi dalla legge, la parte che dà i soldi è stata approvata per prima, mentre la parte che li toglie non è stata approvata affatto.
La terza osservazione riguarda il calendario, insolitamente lungo per un atto di questo tipo. La legge è stata pubblicata il 5 agosto 2026, la decisione il 31 agosto 2026, entrambe entrano in vigore il 1° gennaio 2027, il primo anno valutato è il 2027 e il pagamento avviene l’anno successivo. Tra la pubblicazione della legge e il primo leu pagato passano quasi due anni. Per un meccanismo il cui scopo dichiarato è aumentare la capacità amministrativa e trattenere il personale, il ritardo conta: l’effetto sulla decisione di un dipendente di restare si produce solo quando il denaro diventa prevedibile, e la prevedibilità dipende dal decreto annuale del ministro delle finanze, che non è ancora stato emanato nemmeno per il 2027.
Che cosa andrebbe cambiato
- Una deroga espressa per l’art. 3, oppure lo spostamento del termine a una data calcolata dal 1° gennaio 2027. Chiuderebbe l’ambiguità segnalata sopra e direbbe chiaramente se il decreto del presidente dell’ANAF debba esistere prima o dopo l’entrata in vigore della metodologia che esso dettaglia.
- Una regola di ripartizione del fondo tra i livelli. Il massimale del 12% è l’unico limite, e le proposte arrivano dai responsabili delle strutture. Senza una chiave di riparto, le strutture che propongono per prime consumano il fondo, e quelle valutate più tardi restano con massimi teorici.
- Una via di ricorso per il dipendente non proposto. La metodologia dettaglia che cosa contiene la proposta, ma non dice nulla su che cosa possa fare chi soddisfa tutte le condizioni dell’art. 6 e tuttavia non vi compare. Un termine di ricorso al superiore gerarchico trasformerebbe una decisione discrezionale in una verificabile.
- La pubblicazione degli indicatori chiave di prestazione insieme al decreto del ministro. Sono loro a decidere davvero chi prende i soldi e quanti, e l’art. 4 comma (3) impone loro limiti di merito, tra cui il divieto di generare controlli ingiustificati. La loro pubblicazione renderebbe verificabile proprio questo divieto.
- La pubblicazione annuale delle somme pagate, per strutture e per livelli. Mostrerebbe se il meccanismo differenzi davvero o se i massimi si distribuiscano in modo uniforme, e permetterebbe di confrontare il costo con l’aumento delle riscossioni, cioè esattamente il rapporto che la legge invoca come giustificazione.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 731 del 31 agosto 2026 8 pagine PDF, 75 KB l'atto inizia a pagina 2
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
