In breve

  • La Corte costituzionale ha respinto, all’unanimità dei voti, l’eccezione con cui la Lega dei Sindacati dell’Istruzione di Botoșani chiedeva la caducazione dei tetti retributivi applicati ai dipendenti pubblici nel 2023 e nel 2024, e ha stabilito che le tre ordinanze d’urgenza sono costituzionali nella loro interezza.
  • Restano validi l’aumento del 10% per il 2023 in luogo dell’applicazione integrale della legge quadro n. 153/2017, l’aumento del 5% per il 2024 e il regime separato dell’istruzione, con il 20% in media, in due tranche, seguito da stipendi base fissati tramite allegato.
  • L’effetto pratico si vede in tribunale: nei circa 60 procedimenti pendenti davanti al Tribunale di Botoșani l’argomento costituzionale del sindacato viene meno e le domande di pagamento delle differenze retributive restano prive del fondamento su cui si reggevano.
Atto: Sentenza CCR n. 57/2026
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 613 del 27 luglio 2026
Entrata in vigore: 27 luglio 2026

Il tetto agli aumenti retributivi dei dipendenti pubblici nel 2023 e nel 2024 è costituzionale. La Corte costituzionale ha respinto, in quanto infondata, l’eccezione sollevata dalla Lega dei Sindacati dell’Istruzione di Botoșani (Liga Sindicatelor din Învățământ Botoșani) in nome di alcuni iscritti e ha stabilito che l’ordinanza d’urgenza del Governo n. 168/2022, l’ordinanza d’urgenza del Governo n. 115/2023 e l’ordinanza d’urgenza del Governo n. 128/2023 sono costituzionali, sia per quanto riguarda i testi censurati in modo puntuale, sia nella loro interezza. È la seconda volta negli ultimi mesi che la Corte convalida una misura di austerità contenuta nella stessa ordinanza del dicembre 2022, dopo aver già stabilito che il rinvio dell’aumento del punto di pensione è costituzionale. La decisione n. 57 del 22 gennaio 2026 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 613 del 27 luglio 2026.

La posta in gioco è una delle più annose dispute tra i sindacati dell’istruzione e lo Stato. La legge quadro n. 153/2017 prevede, all’art. 12, comma 2, che a partire dal 2023 gli stipendi base si calcolino moltiplicando i coefficienti indicati negli allegati per il salario minimo lordo nazionale garantito in pagamento. L’applicazione di questo meccanismo avrebbe significato, per molte funzioni didattiche, stipendi sensibilmente più alti di quelli effettivamente corrisposti. Il Governo vi ha derogato con ordinanze d’urgenza successive, una per ciascun anno di bilancio, e gli insegnanti hanno chiesto la differenza in tribunale.

Il fascicolo della Corte ha raccolto un numero insolito di cause. L’eccezione è stata sollevata in circa 60 procedimenti del Tribunale di Botoșani, Prima sezione civile, e la Corte li ha riuniti tutti nel fascicolo n. 2.185D/2024, il primo registrato. Il pubblico ministero ne ha chiesto il rigetto in quanto infondata, il Governo ha sostenuto che l’eccezione è inammissibile, il Tribunale di Botoșani ha ritenuto che i testi siano costituzionali, mentre i presidenti delle due Camere del Parlamento e il Difensore civico (Avocatul Poporului) non hanno comunicato alcun punto di vista.

Gli effetti che produce

Il primo effetto è processuale e immediato. La decisione è definitiva e generalmente vincolante dalla pubblicazione, quindi i giudici che trattano i circa 60 procedimenti di Botoșani, come qualsiasi altra causa con oggetto simile nel Paese, sono vincolati alla conclusione della Corte. L’argomento secondo cui i tetti sarebbero incostituzionali non può più essere riproposto e l’art. 29, comma 3 della legge n. 47/1992 impedisce di sollevare di nuovo la stessa eccezione.

Il secondo effetto riguarda gli importi. Restano in piedi, in quanto conformi alla Costituzione, l’aumento del 10% dell’importo lordo degli stipendi base per il 2023, calcolato rispetto al livello del dicembre 2022 e limitato al valore nominale previsto per il 2022 negli allegati della legge quadro n. 153/2017, nonché la regola secondo cui il personale di nuova assunzione o promosso, per il quale non esiste una funzione analoga già retribuita, riceve lo stipendio fissato per il 2022, al quale si aggiunge lo scatto di anzianità.

Il terzo effetto riguarda il 2024 e il trattamento separato dell’istruzione. La Corte ha convalidato sia l’aumento generale del 5% rispetto al dicembre 2023, sia l’eccezione applicata al personale dell’istruzione, i cui stipendi base sono cresciuti del 20% in media, in due tranche, dal 1° gennaio e dal 1° giugno 2024, per essere poi fissati, a partire dal 1° gennaio 2024, direttamente nell’allegato all’ordinanza d’urgenza del Governo n. 128/2023.

Il quarto effetto è di principio e va oltre il caso concreto. La Corte ha espressamente rilevato che la legge quadro n. 153/2017 è, in effetti, la fonte delle aspettative legittime in materia retributiva per il personale retribuito con fondi pubblici, ma che il Governo ha il diritto e l’obbligo costituzionale di intervenire nella politica salariale dello Stato quando si presentano situazioni imprevedibili e insormontabili. In altre parole, il calendario degli aumenti contenuto in una legge quadro non è una garanzia che blocca il legislatore delegato.

Il quinto effetto è di tecnica giuridica ed è utile nei contenziosi futuri. Sebbene i tre testi avessero cessato di applicarsi prima che i giudici investissero la Corte, questa si è pronunciata su di essi nella forma che continua a produrre effetti nelle cause già avviate, in base alla decisione n. 766 del 15 giugno 2011. Una norma non più in vigore può dunque essere sottoposta a controllo di costituzionalità finché da essa dipende la soluzione di un processo in corso.

Che cosa cambia rispetto a prima

In diritto non cambia nulla: la Corte conferma la situazione esistente, non la modifica. Ciò che cambia è la posizione processuale dei ricorrenti, che perdono l’unico argomento capace di far cadere i testi che limitavano i loro aumenti retributivi.

L’argomento centrale del sindacato poggiava su due vecchie decisioni di accoglimento. Con la decisione n. 1.221 del 12 novembre 2008 la Corte aveva dichiarato l’incostituzionalità dell’ordinanza d’urgenza del Governo n. 136/2008, mentre con la decisione n. 842 del 2 giugno 2009 aveva dichiarato l’incostituzionalità parziale dell’ordinanza d’urgenza del Governo n. 151/2008. Entrambe le ordinanze avevano ridotto gli aumenti retributivi per l’istruzione stabiliti dall’ordinanza del Governo n. 15/2008 e approvati dal Parlamento con la legge n. 221/2008. La Corte aveva deciso allora che il Governo non può adottare ordinanze d’urgenza al solo scopo di contrastare una misura di politica legislativa appena assunta dal Parlamento.

La distinzione che la Corte opera adesso è di contesto, non di contenuto. Nel 2008 il Governo è intervenuto nello stesso anno e a brevissima distanza dall’approvazione parlamentare degli aumenti, contrastando quindi una volontà legislativa appena espressa. Nel 2022 e nel 2023 le misure di contenimento sono state stabilite anno per anno dal Governo con propri atti normativi successivi, in continuità con l’ordinanza d’urgenza del Governo n. 226/2020 e con l’ordinanza d’urgenza del Governo n. 130/2021, le cui giustificazioni la Corte aveva già esaminato con la decisione n. 388 del 17 settembre 2024.

Le giustificazioni ricavate dalle relazioni illustrative sono quantificabili. Senza le misure dell’ordinanza d’urgenza del Governo n. 168/2022, tra cui la riduzione degli aumenti retributivi, il disavanzo del bilancio generale consolidato sarebbe arrivato al 10,3% del prodotto interno lordo, con il rischio di un inasprimento delle condizioni di finanziamento dello Stato, in un contesto in cui la raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 3 aprile 2020 aveva chiesto alla Romania di correggere con rigore il disavanzo eccessivo. La Corte ha ritenuto che queste circostanze abbiano carattere oggettivo e costituiscano situazioni straordinarie, ai sensi dell’art. 115, comma 4 della Costituzione.

Le censure fondate sul diritto di proprietà sono state respinte sulla base di una distinzione tratta dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo: un conto è il diritto di ricevere effettivamente la retribuzione spettante per il lavoro già prestato, altro è il diritto di continuare a percepire in futuro uno stipendio di un determinato importo. La Corte ha richiamato le sentenze nelle cause Vilho Eskelinen e altri c. Finlandia, Kechko c. Ucraina, Wieczorek c. Polonia e Aizpurua Ortiz e altri c. Spagna, secondo cui gli Stati dispongono di un ampio margine di apprezzamento nel determinare le somme corrisposte ai propri dipendenti.

Infine, la censura riferita all’art. 53 della Costituzione, sulla restrizione dell’esercizio di alcuni diritti, è stata disattesa per una ragione tecnica: quel testo riguarda la restrizione operata per legge in senso stretto, cioè con un atto del Parlamento. Il tetto agli aumenti salariali nell’istruzione ha avuto un seguito diretto: il divieto del 2018 su premi e buoni regalo è stato confermato a sua volta dalla Corte. Alle ordinanze d’urgenza si applica l’art. 115, comma 6, e la Corte ha constatato che neppure questo è stato violato, dal momento che le censure relative al diritto di proprietà erano infondate.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • Porta prevedibilità di bilancio. Lo Stato non si ritrova con l’obbligo di pagare retroattivamente le differenze per due esercizi di bilancio già chiusi a tutto il personale retribuito con fondi pubblici.
  • Chiarisce una controversia che veniva giudicata in parallelo in decine di procedimenti, con il rischio di soluzioni contraddittorie da un tribunale all’altro.
  • Riafferma, in modo utile per i contenziosi futuri, che una norma non più in vigore può comunque essere sottoposta a controllo di costituzionalità se da essa dipende la soluzione di un processo in corso.
  • La Corte osserva che, nonostante i tetti, il personale dell’istruzione ha beneficiato di aumenti retributivi superiori a quelli di altre categorie professionali, il che dimostra che il regime separato dell’istruzione è stato reale e non formale.

Che cosa resta un problema

  • Per i ricorrenti il risultato è la perdita delle differenze retributive chieste per il 2023 e il 2024, somme calcolate individualmente ma tutt’altro che trascurabili su due anni.
  • Il calendario degli aumenti previsto da una legge quadro resta, di fatto, revocabile anno per anno con un’ordinanza d’urgenza, il che indebolisce il valore di garanzia della legge quadro n. 153/2017.
  • Il test della situazione straordinaria si rivela permissivo: una relazione illustrativa dettagliata, con cifre sul disavanzo, è bastata a convalidare la deroga per quattro anni di seguito.
  • La decisione non chiarisce se l’art. 12, comma 2 della legge quadro n. 153/2017 sarà mai applicato integralmente, quindi l’incertezza sul calcolo degli stipendi base rimane.

Consigli pratici

  1. Se avete un processo in corso con oggetto identico, chiedete al vostro avvocato di verificare se il fondamento della domanda poggiava esclusivamente sull’incostituzionalità di questi testi. In tal caso la decisione è vincolante per il giudice e le probabilità di accoglimento calano drasticamente.
  2. Verificate se la vostra domanda contiene anche capi distinti, per esempio sullo scatto di anzianità, su indennità contrattuali o su diritti acquisiti con sentenze precedenti. Quelli non sono toccati da questa decisione e continuano a essere giudicati.
  3. Non confondete il tetto agli aumenti con il mancato pagamento dello stipendio. La Corte ha convalidato la limitazione di aumenti futuri, non la riduzione delle somme spettanti per il lavoro già prestato, che resta protetta.
  4. Se lavorate nell’istruzione e siete stati assunti o promossi nel 2023, controllate sul certificato di retribuzione se vi è stato applicato il livello previsto per il 2022 più lo scatto di anzianità. È questa la regola che la Corte ha confermato.
  5. Per il 2024, confrontate il cedolino di gennaio con quello di giugno. Le due tranche dell’aumento del 20% in media devono comparire distintamente e le differenze di applicazione si contestano in via amministrativa, presso il datore di lavoro, prima di rivolgersi al giudice.
  6. Conservate i provvedimenti di inquadramento e i cedolini del dicembre 2022 e del dicembre 2023. Sono i livelli di riferimento rispetto ai quali si calcolano gli aumenti del 10% e del 5% ora convalidati.

Domande frequenti

Che cosa ha deciso, in concreto, la Corte costituzionale?
Ha respinto in quanto infondata l’eccezione e ha stabilito che l’art. I, commi 1 e 2 dell’ordinanza d’urgenza del Governo n. 168/2022, l’art. I, comma 3 dell’ordinanza d’urgenza del Governo n. 115/2023 e l’art. I dell’ordinanza d’urgenza del Governo n. 128/2023, nonché le tre ordinanze nella loro interezza, sono costituzionali rispetto alle censure formulate. La decisione è stata presa all’unanimità dei voti e non contiene opinioni separate.
Posso ancora ottenere in tribunale le differenze retributive per il 2023 e il 2024?
Non sul fondamento dell’incostituzionalità di questi testi. La decisione è generalmente vincolante dal 27 luglio 2026 e la stessa eccezione non può più essere sollevata. Restano possibili le domande fondate su altri motivi, per esempio l’errata applicazione dello scatto di anzianità o il mancato rispetto di precedenti sentenze definitive.
Perché nel 2008 è andata diversamente, quando la Corte diede ragione agli insegnanti?
Perché allora il Governo aveva ridotto, con due ordinanze d’urgenza successive, gli aumenti retributivi che il Parlamento aveva appena approvato per legge, nello stesso anno. La Corte ha ritenuto che un’ordinanza d’urgenza non possa essere usata per contrastare una politica legislativa appena assunta dal Parlamento. Nel 2022 e nel 2023 le misure sono arrivate in continuità con limitazioni decise dal Governo stesso, stabilite ogni anno dal 2020 in poi, in un contesto di disavanzo eccessivo.
La decisione si applica solo agli insegnanti?
No. Il testo dell’ordinanza d’urgenza del Governo n. 168/2022 riguarda tutto il personale retribuito con fondi pubblici, quindi la convalida copre l’intera amministrazione, la sanità, la difesa e gli altri settori pubblici. Solo le disposizioni dell’ordinanza d’urgenza del Governo n. 115/2023 e dell’ordinanza d’urgenza del Governo n. 128/2023 riguardano in modo specifico il personale dell’istruzione.
Che cosa significa che gli stipendi base si determinano moltiplicando i coefficienti per il salario minimo?
È il meccanismo previsto dall’art. 12, comma 2 della legge quadro n. 153/2017, che avrebbe dovuto applicarsi a partire dal 2023: ogni funzione ha un coefficiente negli allegati e lo stipendio base risulta moltiplicando il coefficiente per lo stipendio base minimo lordo nazionale garantito in pagamento in vigore. Le ordinanze censurate hanno derogato a questa regola e hanno fissato aumenti percentuali rispetto all’anno precedente.
Da quando produce effetti la decisione?
Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania, cioè dal 27 luglio 2026. Secondo l’art. 147, comma 4 della Costituzione, le sentenze della Corte costituzionale sono generalmente vincolanti dalla data di pubblicazione e hanno efficacia solo per il futuro.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 613 del 27 luglio 2026 16 pagine PDF, 117 KB l'atto inizia a pagina 2

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.