In breve

  • 33 fascicoli riuniti, promossi da decine di persone perseguitate per motivi politici dal regime comunista, chiedevano alla Corte costituzionale di dichiarare incostituzionale la regola secondo cui la sentenza del tribunale è definitiva nelle controversie sull’indennità mensile concessa dal decreto-legge n. 118/1990.
  • La Corte ha respinto l’eccezione come infondata: il libero accesso alla giustizia non implica un diritto al doppio grado di giurisdizione, garantito dalla Costituzione solo in materia penale.
  • Nulla cambia: si può ancora impugnare davanti al tribunale la decisione dell’agenzia dei pagamenti, ma la sentenza del tribunale non è impugnabile.
Atto: Sentenza CCR n. 62/2026
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 651 del 6 agosto 2026
In vigore dal: 6 agosto 2026

Le persone perseguitate per motivi politici dal regime comunista, o deportate o fatte prigioniere dopo il 6 marzo 1945, ricevono un’indennità mensile in base al decreto-legge n. 118/1990. Quando l’agenzia distrettuale per i pagamenti e l’ispezione sociale respinge una domanda, l’unica via rimasta è il ricorso al tribunale, la cui sentenza è definitiva. Decine di ricorrenti, attraverso 33 fascicoli riuniti davanti alla Corte costituzionale, hanno sostenuto che l’assenza di ogni impugnazione contro questa sentenza violi il loro diritto di difesa e il libero accesso alla giustizia. La Decisione n. 62 del 22 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 651 del 6 agosto 2026, respinge l’argomento e lascia la regola invariata.

Il testo contestato è l’articolo 13, comma 8, seconda frase, del decreto-legge n. 118/1990: «La persona interessata può impugnare la decisione dinanzi alla sezione del contenzioso amministrativo e fiscale del tribunale, entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, ai sensi della legge n. 554/2004 sul contenzioso amministrativo (…). La sentenza del tribunale è definitiva.» I rinvii, presentati tra il 2022 e il 2025 da diverse corti d’appello (Timișoara, Brașov, Ploiești, Alba Iulia, Bucarest, Suceava, Constanța, Craiova, Târgu Mureș, Galați), sono stati riuniti in un unico fascicolo, la cui definizione ha richiesto, per i primi rinvii, quasi cinque anni.

L’argomento centrale dei ricorrenti: l’eliminazione dell’impugnazione crea una discriminazione rispetto ad altri soggetti del contenzioso amministrativo ordinario, dove la sentenza di primo grado può essere impugnata ai sensi dell’articolo 20 della legge n. 554/2004. Sostenevano inoltre che la disposizione avrebbe dovuto essere adottata con legge organica, non con la legge ordinaria n. 232/2020 che l’ha introdotta.

Gli effetti che produce

La regola resta esattamente la stessa. Il ricorso alla sezione del contenzioso amministrativo e fiscale del tribunale resta l’unica via giudiziaria contro la decisione dell’agenzia dei pagamenti, e la sentenza del tribunale resta definitiva, senza impugnazione dinanzi alla corte d’appello.

La Corte ha qualificato il ricorso al tribunale come un rimedio effettivo, non una formalità. Poiché esamina la causa sotto tutti gli aspetti, di fatto e di diritto, verificando sia la legittimità sia il merito della decisione amministrativa, un giudizio di merito soddisfa, secondo la Corte, i requisiti del libero accesso alla giustizia.

Il paragone con la procedura di revisione dell’articolo 15 dello stesso decreto-legge è stato respinto come non pertinente. Si tratta di una decisione già emessa e già in fase di pagamento, successivamente rivista, quindi di un’ipotesi giuridica diversa dall’accertamento iniziale del diritto, che ammette invece l’impugnazione perché passa dalla procedura preliminare della legge n. 554/2004.

La critica relativa alla legge organica è stata respinta. Il decreto-legge n. 118/1990 è, in sostanza, un atto riparatorio, non di contenzioso amministrativo, anche se rinvia alla legge n. 554/2004 per la procedura di impugnazione; tale rinvio non trasforma tutte le sue disposizioni in materia di legge organica.

Che cosa cambia rispetto a prima

Nulla, in diritto. La Corte ha rilevato che la soluzione e le motivazioni della Decisione n. 133 del 27 marzo 2025, che aveva già risolto una censura analoga, restano valide, non essendo emersi elementi nuovi.

Ciò che si conferma è il limite costante della giurisprudenza della Corte: il diritto al doppio grado di giurisdizione è garantito dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo solo in materia penale, non nelle controversie amministrative o riparatorie. Il legislatore dispone di un margine di discrezionalità nello scegliere le materie escluse dall’impugnazione.

La decisione si aggiunge a un’altra pronuncia della Corte sullo stesso decreto-legge, anch’essa pubblicata di recente, che aveva respinto una richiesta di ampliamento delle categorie di beneficiari dell’indennità. Insieme, le due decisioni confermano, da angolazioni diverse, che la modifica del decreto-legge n. 118/1990, sia riguardo ai beneficiari sia riguardo alle impugnazioni, spetta esclusivamente al Parlamento.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • Chiarisce definitivamente, per le decine di fascicoli analoghi ancora pendenti davanti ai tribunali, che non esiste impugnazione, accorciando la durata dei contenziosi futuri.
  • Conferma che un ricorso al tribunale, deciso nel merito, soddisfa i requisiti del libero accesso alla giustizia, senza bisogno di un secondo grado di giurisdizione.
  • Mantiene un trattamento uniforme per tutti i beneficiari del decreto-legge n. 118/1990, senza eccezioni create per via giudiziaria.
  • Riduce il carico delle corti d’appello, che non devono più decidere impugnazioni in una materia esplicitamente esclusa dal legislatore.

Che cosa resta un problema

  • Le persone insoddisfatte della sentenza del tribunale non hanno modo di impugnarla, per quanto anziani o vulnerabili possano essere i ricorrenti di questa categoria.
  • La durata del procedimento, dal rinvio alla Corte fino alla pubblicazione della decisione, ha raggiunto quasi cinque anni per i primi fascicoli riuniti, un ritardo difficile da giustificare per beneficiari anziani.
  • La differenza di trattamento rispetto al contenzioso amministrativo ordinario, dove l’impugnazione esiste, resta, anche se la Corte l’ha giustificata con la natura riparatoria dell’atto.
  • La decisione non offre al Parlamento alcuna raccomandazione di allineare la procedura al regime comune del contenzioso amministrativo.

Consigli pratici

  1. Se la tua domanda è stata respinta dall’agenzia distrettuale per i pagamenti e l’ispezione sociale, prepara con cura il fascicolo per il ricorso al tribunale: è l’unica sede che esaminerà la causa nel merito, senza possibilità di un secondo controllo giudiziario.
  2. Non costruire la tua difesa sull’idea di un’impugnazione successiva. La sentenza del tribunale è definitiva fin dal primo giorno; tutte le prove e gli argomenti rilevanti vanno presentati in quell’unica udienza.
  3. Se la tua situazione riguarda una decisione di revisione (diritti già concessi, poi ridotti o annullati), la procedura è diversa e l’impugnazione resta disponibile, ai sensi dell’articolo 15 del decreto-legge n. 118/1990 combinato con la legge n. 554/2004.
  4. Per modificare questa regola, l’unica via rimasta è un’iniziativa legislativa in Parlamento; l’eccezione di incostituzionalità sull’impugnazione si è già rivelata infondata due volte, nel 2025 e nel 2026.

Domande frequenti

Che cosa chiedevano coloro che hanno sollevato l’eccezione di incostituzionalità?
Che fosse dichiarata incostituzionale la regola che rende definitiva e non impugnabile la sentenza del tribunale nelle controversie sulla decisione dell’agenzia dei pagamenti relativa all’indennità per persecuzione politica.
Perché la Corte costituzionale ha respinto la richiesta?
Perché il libero accesso alla giustizia non implica un diritto al doppio grado di giurisdizione, garantito costituzionalmente e convenzionalmente solo in materia penale. Un ricorso al tribunale deciso nel merito soddisfa già i requisiti di un controllo giurisdizionale effettivo.
È cambiato qualcosa per le domande in corso?
No. La procedura resta la stessa: ricorso alla sezione del contenzioso amministrativo e fiscale del tribunale, entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione, con sentenza definitiva e senza impugnazione.
C’è qualche differenza per la revisione di una decisione già emessa?
Sì. Se una decisione che concede diritti viene successivamente rivista, l’impugnazione della decisione di revisione segue la procedura ordinaria della legge n. 554/2004, che include il ricorso alla corte d’appello.
Si può sollevare di nuovo la stessa questione davanti alla Corte costituzionale?
La questione può essere sollevata, ma la Corte ha mostrato che la sua soluzione è coerente con la Decisione n. 133/2025 e che non sono emersi elementi nuovi; le possibilità di ottenere un esito diverso, senza un cambiamento legislativo o giurisprudenziale importante, sono scarse.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 651 del 6 agosto 2026 48 pagine PDF, 243 KB l'atto inizia a pagina 41

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.