In breve

  • Due cittadini hanno chiesto alla Corte costituzionale di ampliare la categoria delle persone aventi diritto alle misure del decreto-legge n. 118/1990, l’atto che indennizza i perseguitati politici del regime comunista, i deportati e i prigionieri.
  • La Corte ha respinto la richiesta come inammissibile: le censure non riguardavano un conflitto tra legge e Costituzione, ma l’assenza di una soluzione legislativa, cioè l’inclusione di una categoria ulteriore di beneficiari.
  • L’argomento di principio: definire le categorie di beneficiari è una scelta del legislatore, e il controllo di costituzionalità non può diventare uno strumento di integrazione della legge.
Atto: Sentenza CCR n. 239/2026
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 659 del 10 agosto 2026
In vigore dal: 10 agosto 2026

La legge del 1990 che indennizza le vittime della repressione comunista elenca in modo tassativo chi ha diritto al denaro. Due persone del distretto di Alba hanno sostenuto in giudizio che l’elenco è troppo stretto e che la loro situazione è simile a quella degli inclusi. La Corte costituzionale ha risposto che non può scrivere la legge al posto del Parlamento. La decisione n. 239 del 12 marzo 2026 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 659 del 10 agosto 2026 e definisce due fascicoli riuniti, provenienti dal Tribunale di Alba. È la terza decisione della Corte pubblicata nella stessa Gazzetta, accanto a quella sul rinvio dell’aumento del punto pensione, tutte e tre a conferma dei limiti del controllo di costituzionalità in materia di diritti economici.

Il testo censurato è l’articolo 1, comma (2), lettera b), del decreto-legge n. 118/1990 sul riconoscimento di diritti alle persone perseguitate per motivi politici dalla dittatura instaurata a partire dal 6 marzo 1945, nonché a quelle deportate all’estero o fatte prigioniere. Gli autori dell’eccezione sono Viorica Sicoe e Vasile Goia, in due cause davanti al Tribunale di Alba, riunite d’ufficio dalla Corte.

Un dettaglio processuale dice molto sulla durata di questi contenziosi: il magistrato assistente ha riferito che uno degli autori era nel frattempo deceduto, senza che fosse stata formulata alcuna domanda di chiamata in causa di un erede. Le rimessioni risalgono a settembre e novembre 2021, la decisione è arrivata a marzo 2026 e la pubblicazione ad agosto 2026.

Il rappresentante del Pubblico Ministero ha chiesto il rigetto per infondatezza, spiegando che la legge riguarda una categoria rilevante alla luce degli effetti giuridici delle trattative di armistizio avviate dallo Stato romeno il 23 agosto 1944, e che la scelta del legislatore riflette il protrarsi della prigionia di romeni presso l’Unione Sovietica anche dopo l’accordo di armistizio del 12 settembre 1944.

Gli effetti che produce

L’elenco dei beneficiari resta esattamente com’è. Nessuna categoria nuova viene aggiunta. Chi non rientra nel testo attuale del decreto-legge n. 118/1990 non acquisisce diritti con questa decisione.

La Corte ha qualificato la richiesta come di politica legislativa, non di costituzionalità. Le censure riguardavano la limitazione dell’ambito di applicazione della norma, ritenendo gli autori che il legislatore avrebbe dovuto includere altre persone in situazioni da loro giudicate simili. Ciò equivale ad aggiungere una soluzione legislativa assente dalla norma censurata.

Il limite è espresso nella legge, non solo nella giurisprudenza. Ai sensi dell’articolo 2, comma (3), della legge n. 47/1992, la Corte si pronuncia soltanto sulla costituzionalità degli atti per i quali è stata adita, senza poter modificare o integrare le disposizioni sottoposte a controllo. La Corte ha richiamato in tal senso la decisione n. 438/2011.

La via rimasta è quella parlamentare. Se si ritiene che la platea dei beneficiari vada allargata, la soluzione non è l’eccezione di incostituzionalità ma la modifica del decreto-legge. La Corte non può supplire all’assenza di una norma.

Che cosa cambia rispetto a prima

In diritto non cambia nulla. Trattandosi di decisione di inammissibilità, non produce effetti sul testo censurato, che resta in vigore così com’è.

Ciò che si chiarisce è la natura di questo tipo di richiesta. Una censura che rimprovera alla legge non ciò che dice ma ciò che non dice, cioè l’omissione di una categoria, non è una censura di costituzionalità nel senso del controllo esercitato dalla Corte. La distinzione rileva per ogni controversia che invochi un trattamento differente tra categorie di beneficiari di misure riparatorie.

La Corte non ha esaminato se la situazione invocata dagli autori sia davvero simile a quella disciplinata dal testo. Non vi è giunta, perché la questione è stata qualificata come rientrante nella competenza dell’autorità legislativa, nel senso della modifica e integrazione delle disposizioni di legge.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • Traccia un confine chiaro e verificabile tra controllo di costituzionalità e attività legislativa, utile ben oltre questo caso.
  • Evita che il giudice costituzionale crei, per via giurisprudenziale, categorie di beneficiari con impatto di bilancio indeterminato.
  • Conferma che il legislatore può delimitare le categorie di persone aventi diritto a misure riparatorie, secondo criteri storici e giuridici da lui stabiliti.
  • Offre una risposta esplicita, e quindi prevedibile, per controversie analoghe pendenti davanti ai giudici.

Che cosa resta un problema

  • Chi si ritiene leso resta senza rimedio pratico: la via giudiziaria è chiusa, quella legislativa dipende dalla volontà del Parlamento.
  • La durata del procedimento, quasi cinque anni dalla rimessione alla pubblicazione, è difficilmente giustificabile per un gruppo di ricorrenti in larga parte anziani. Uno degli autori è deceduto nel frattempo.
  • La Corte non si pronuncia sul merito del confronto invocato, quindi non dice se le situazioni siano o meno simili, lasciando la discussione senza riferimento.
  • La pubblicazione a cinque mesi dalla pronuncia ritarda ulteriormente il chiarimento per i fascicoli pendenti.
  • La decisione non segnala al Parlamento la questione sollevata, benché il meccanismo delle decisioni di inammissibilità consenta talvolta osservazioni di questo tipo.

Consigli pratici

  1. Se chiedete diritti in base al decreto-legge n. 118/1990, verificate anzitutto se la vostra situazione rientra nelle lettere dell’articolo 1 così come sono scritte. L’interpretazione estensiva per analogia non ha prospettive.
  2. Non fondate la domanda sull’idea che la legge dovrebbe includere altre categorie. La Corte ha detto esplicitamente che si tratta di un argomento di politica legislativa, non di incostituzionalità.
  3. Se il vostro problema è la prova dei fatti (periodo di prigionia, deportazione, persecuzione), è lì che si combatte la battaglia utile, davanti al giudice di merito, con documenti e testimoni, non davanti alla Corte costituzionale.
  4. Se il titolare del diritto muore in corso di causa, chiedete la chiamata in causa degli eredi. In uno dei fascicoli qui definiti tale domanda non è stata formulata.
  5. Per ampliare le categorie di beneficiari, l’unica strada è una proposta di legge. Le petizioni alle commissioni parlamentari competenti sono lo strumento adeguato, non l’eccezione di incostituzionalità.

Domande frequenti

Che cosa chiedevano gli autori dell’eccezione?
L’inclusione di una categoria ulteriore di beneficiari delle misure riparatorie del decreto-legge n. 118/1990, ritenendosi in situazioni simili a quelle espressamente previste dalla legge.
Perché l’eccezione è stata respinta come inammissibile?
Perché non riguardava una contrarietà tra legge e Costituzione ma l’aggiunta di una soluzione legislativa assente dalla norma censurata. La Corte non può modificare né integrare le disposizioni sottoposte a controllo.
Cambia qualcosa per gli attuali beneficiari?
No. Il testo resta in vigore intatto e i diritti di chi già rientra nella legge non sono toccati.
Chi può ampliare la categoria dei beneficiari?
Solo il Parlamento, modificando il decreto-legge. Definire le categorie di beneficiari di diritti di legge è, secondo la Corte, una scelta del legislatore.
La decisione afferma che le situazioni invocate non sono simili?
No. La Corte non ha esaminato il merito del confronto, avendo qualificato la richiesta come rientrante nella competenza del legislatore e non nel controllo di costituzionalità.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 659 del 10 agosto 2026 16 pagine PDF, 185 KB l'atto inizia a pagina 6

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.