In breve

  • Una coppia che aveva garantito con il proprio immobile un prestito concesso a una società ha chiesto alla Corte costituzionale di dichiarare incostituzionale la Legge n. 77/2016 (datio in solutum), sostenendo che li esclude ingiustamente dai suoi benefici: la legge si applica solo ai prestiti contratti direttamente da «consumatori» persone fisiche, non ai garanti di una persona giuridica.
  • La Corte ha respinto l’eccezione come infondata: non c’è discriminazione, perché il meccanismo del datio in solutum è stato concepito esclusivamente per il rapporto consumatore-banca, mentre i garanti di una società dispongono di un’altra via, aperta a tutti: la teoria dell’imprevisione prevista dal Codice civile.
  • Nulla cambia: i garanti personali o ipotecari di una persona giuridica non possono estinguere il debito cedendo l’immobile, ma possono chiedere al tribunale di adattare o risolvere il contratto se è diventato eccessivamente oneroso.
Atto: Sentenza CCR n. 805/2025
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 653 del 6 agosto 2026
In vigore dal: 6 agosto 2026

La legge sul datio in solutum è diventata famosa perché ha permesso a molti romeni in difficoltà finanziaria di liberarsi di un debito bancario cedendo la casa ipotecata. Ma cosa succede a chi non ha contratto direttamente il prestito, ma lo ha garantito per qualcun altro, una società? La Decisione n. 805 del 16 dicembre 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 653 del 6 agosto 2026, risponde esattamente a questa domanda per un caso concreto: una coppia aveva garantito, con il proprio immobile, un prestito contratto da una persona giuridica.

Le norme contestate sono l’articolo 1, commi 1-3, e l’articolo 4, comma 1, lettera a), della Legge n. 77/2016, che condizionano l’applicazione della legge all’esistenza di un rapporto giuridico principale tra un «consumatore» persona fisica e un istituto di credito. I ricorrenti sostenevano che questa condizione li discrimina: anch’essi sono persone fisiche, garanti con il proprio immobile, ma non possono beneficiare del datio in solutum solo perché il debitore principale è una società, non una persona fisica.

La Corte ha respinto l’argomento, richiamando la propria giurisprudenza precedente (Decisione n. 373/2021) e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea: la nozione di «consumatore» nella Legge n. 77/2016, ripresa dall’Ordinanza del Governo n. 21/1992 e dalla Legge n. 193/2000, si riferisce esclusivamente a persone fisiche che agiscono al di fuori di un’attività commerciale, e le persone giuridiche sono completamente escluse dall’ambito della legge sul datio in solutum, chiunque abbia garantito il loro prestito.

Gli effetti che produce

La legge resta esattamente la stessa: il meccanismo del datio in solutum funziona solo quando il debitore principale è una persona fisica «consumatore». Se una società ha contratto il prestito, né la società né i suoi garanti persone fisiche possono estinguere il debito cedendo un immobile, chiunque lo abbia garantito.

La Corte ha però mostrato che i garanti di una società non restano del tutto privi di difesa. Richiamando la Decisione n. 571/2017, la Corte ha confermato che qualsiasi debitore o garante, indipendentemente dalla Legge n. 77/2016, può chiedere al tribunale di applicare la teoria dell’imprevisione, prevista dagli articoli 969-970 del vecchio Codice civile o dall’articolo 1271 del Codice civile attuale, se l’esecuzione del contratto è diventata eccessivamente onerosa.

Il tribunale che applica la teoria dell’imprevisione ha tre opzioni: mantenere il contratto di prestito nella forma iniziale, adattarlo a nuove condizioni stabilite dal tribunale, oppure disporne la risoluzione. A differenza del datio in solutum, che è un diritto quasi automatico del consumatore se soddisfa le condizioni di legge, l’imprevisione comporta un processo in cui il tribunale analizza ogni caso e decide liberamente la soluzione.

La Corte ha respinto anche la censura sulla parità di diritti, mostrando che il testo non crea un privilegio ingiustificato: qualsiasi debitore, compresi i garanti persone fisiche di una persona giuridica, ha accesso a un’azione fondata sull’imprevisione, quindi non resta privo di alcun rimedio giuridico.

Che cosa cambia rispetto a prima

In diritto, nulla. La Corte ha confermato, con le stesse motivazioni della Decisione n. 373/2021, che l’ambito di applicazione della Legge n. 77/2016 resta limitato ai rapporti consumatore-istituto di credito, chiunque garantisca il prestito.

La novità apportata dalla decisione è il chiarimento esplicito della situazione specifica dei garanti persone fisiche di una persona giuridica: per loro, l’unica via legale resta l’imprevisione di diritto comune, non il datio in solutum, una distinzione che non era stata definita con precisione per questa configurazione fattuale (garante persona fisica, debitore principale persona giuridica).

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • Chiarisce definitivamente l’ambito di applicazione della Legge n. 77/2016, utile per tutte le controversie analoghe pendenti davanti ai tribunali, con garanti persone fisiche di società indebitate.
  • Conferma che i garanti di una società non restano senza rimedio: la teoria dell’imprevisione resta disponibile, con un tribunale che può adattare o risolvere il contratto, non solo respingere la domanda.
  • Mantiene coerente la legge sul datio in solutum con la definizione europea di «consumatore», evitando un’estensione che sarebbe stata in contrasto con il diritto UE.
  • Offre un precedente chiaro per avvocati e tribunali, riducendo l’incertezza giuridica per casi analoghi.

Che cosa resta un problema

  • I garanti persone fisiche di una società restano, in pratica, in una posizione più debole rispetto ai consumatori: non hanno un diritto quasi automatico, ma devono vincere una causa basata sull’imprevisione, dall’esito incerto.
  • L’imprevisione richiede di dimostrare uno squilibrio «eccessivamente oneroso», una soglia più difficile da raggiungere e più costosa sul piano procedurale rispetto al semplice soddisfacimento delle condizioni della Legge n. 77/2016.
  • La situazione può colpire in particolare chi ha garantito in buona fede il prestito di una piccola impresa o di un’azienda familiare, senza prevedere il rischio di perdere la propria casa.
  • La decisione non offre alcuna soluzione legislativa alternativa; qualsiasi estensione del datio in solutum ai garanti di persone giuridiche dipende esclusivamente da una futura iniziativa del Parlamento.

Consigli pratici

  1. Se hai garantito con un immobile un prestito contratto da una società (tua o di altri), non fare affidamento sulla Legge n. 77/2016 per estinguere il debito tramite datio in solutum; verifica fin dall’inizio se la tua situazione rientra strettamente nella definizione di «consumatore» della legge.
  2. Se il rimborso del prestito garantito è diventato eccessivamente oneroso, discuti con un avvocato di un’azione basata sulla teoria dell’imprevisione prevista dal Codice civile, una via che resta aperta indipendentemente dallo status di consumatore.
  3. Prima di garantire personalmente il prestito di una società, informati esplicitamente sulla differenza di tutela giuridica rispetto a un prestito contratto direttamente come privato per esigenze proprie.
  4. Se sei già in una controversia analoga, verifica con il tuo avvocato se la domanda va riformulata sulla base dell’imprevisione, non del datio in solutum, alla luce di questa decisione.

Domande frequenti

Che cosa chiedevano gli autori dell’eccezione di incostituzionalità?
Che fosse dichiarata incostituzionale la Legge n. 77/2016, perché esclude dal meccanismo del datio in solutum i garanti persone fisiche (personali o ipotecari) di una persona giuridica che ha contratto un prestito, pur essendo essi stessi persone fisiche.
Perché la Corte costituzionale ha respinto la richiesta?
Perché la Legge n. 77/2016 si applica esclusivamente ai rapporti tra un «consumatore» persona fisica e un istituto di credito; se il debitore principale è una persona giuridica, né la società né i suoi garanti rientrano nella legge, indipendentemente dallo status di persona fisica del garante.
I garanti di una società restano privi di qualsiasi tutela giuridica?
No. La Corte ha confermato che possono chiedere al tribunale di applicare la teoria dell’imprevisione del Codice civile, che consente di mantenere, adattare o risolvere il contratto di prestito se la sua esecuzione è diventata eccessivamente onerosa.
Che differenza c’è tra il datio in solutum e la teoria dell’imprevisione?
Il datio in solutum è un diritto quasi automatico del consumatore se soddisfa le condizioni di legge: estingue il debito tramite la cessione dell’immobile. L’imprevisione comporta un processo giudiziario che analizza ogni caso e può decidere di mantenere, adattare o risolvere il contratto, senza un esito garantito.
Cambia qualcosa per i consumatori persone fisiche che hanno contratto direttamente il prestito?
No. La decisione riguarda esclusivamente la situazione dei garanti di una persona giuridica; i consumatori che hanno contratto direttamente il prestito restano protetti dalla Legge n. 77/2016, non modificata da questa decisione.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 653 del 6 agosto 2026 8 pagine PDF, 81 KB l'atto inizia a pagina 3

Apri il PDF ufficialeScarica il PDF

Su schermi piccoli il visualizzatore non viene mostrato. Usa i pulsanti qui sopra per aprire o scaricare il file.

Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.