In breve
- La Corte costituzionale ha respinto in quanto infondata l’eccezione con cui si chiedeva di espungere dalla legge l’espressione «documenti o dichiarazioni falsi, inesatti o incompleti». Il testo resta in vigore e resta costituzionale, e l’uso di documenti di questo tipo per ottenere denaro europeo continua a essere punito con la reclusione da 2 a 7 anni e con l’interdizione dall’esercizio di alcuni diritti.
- La Corte spiega che cosa significano «inesatto» e «incompleto»: l’aggiustamento dei documenti per soddisfare i criteri di ammissibilità oppure l’omissione dei dati che squalificherebbero il richiedente, a condizione che l’aggiustamento o l’omissione siano compiuti con dolo e portino a ottenere i fondi. Il documento non deve essere falsificato; basta che non esprima fedelmente la realtà.
- Attenzione al testo riprodotto nella sentenza: è la formulazione dell’articolo anteriore al 12 dicembre 2020, non quella applicabile oggi. L’eccezione è stata rimessa alla Corte il 16 luglio 2021, decisa il 12 marzo 2026, cioè dopo 1.700 giorni, e pubblicata dopo altri 181.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 766 del 9 settembre 2026
Entrata in vigore: 9 settembre 2026, data della pubblicazione
Un beneficiario che tiene consapevolmente un’informazione fuori dal fascicolo di finanziamento e riceve il denaro proprio perché quell’informazione mancava rischia fra 2 e 7 anni di reclusione, anche se nessun atto del fascicolo è falsificato. La Corte costituzionale ha confermato questa regola con la Sentenza n. 222 del 12 marzo 2026, pubblicata il 9 settembre 2026 nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 766, con cui ha respinto in quanto infondata la censura rivolta all’espressione «documenti o dichiarazioni falsi, inesatti o incompleti» dell’art. 181 comma (1) della legge n. 78/2000. È la seconda censura di prevedibilità proveniente da un procedimento penale di Galați che la Corte respinge in sei giorni, dopo quella pubblicata il 3 settembre 2026, con cui ha stabilito che l’alcolemia si valuta al momento della guida, non al momento del prelievo.
L’eccezione è stata sollevata da Ion Susanu, giudicato dal Tribunale di Galați, Sezione penale, nel Fascicolo n. 1.567/113/2018, per partecipazione impropria al reato previsto dall’art. 181 comma (1). Il giudice ha adito la Corte con l’ordinanza del 16 luglio 2021 e presso la Corte la causa ha ricevuto il numero 2.519D/2021. Il Tribunale ha espresso la propria opinione nell’ordinanza: l’eccezione è infondata, perché il giudice del contenzioso costituzionale si era già pronunciato sulle stesse censure, con la Sentenza n. 479 del 12 luglio 2018.
Il testo che la sentenza riproduce, al paragrafo 10, è questo: «L’uso o la presentazione in mala fede di documenti o dichiarazioni falsi, inesatti o incompleti, se il fatto ha come risultato l’ottenimento indebito di fondi dal bilancio generale dell’Unione europea o dai bilanci da essa amministrati ovvero in suo nome, è punito con la reclusione da 2 a 7 anni e con l’interdizione di alcuni diritti.» È la formulazione applicabile al fatto del fascicolo di Galați, non quella in vigore oggi, e la Corte lo dice esplicitamente nel paragrafo successivo: i commi (1) e (2) sono stati riscritti dall’art. I punto 1 della legge n. 283/2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 1.199 del 9 dicembre 2020, senza che l’espressione censurata fosse toccata.
Entrambe le formulazioni sono comparse nella Gazzetta Ufficiale della Romania nel 2020. Dal 12 dicembre 2020, cioè tre giorni dopo la pubblicazione della legge di modifica, il comma (1) suona così: «L’uso o la presentazione di documenti o dichiarazioni falsi, inesatti o incompleti, se il fatto ha come risultato l’ottenimento indebito o la ritenzione indebita di fondi o di attività dal bilancio dell’Unione europea o dai bilanci da essa amministrati ovvero in suo nome, è punito con la reclusione da 2 a 7 anni e con l’interdizione dall’esercizio di alcuni diritti.» Tre cose sono cambiate: è sparito il requisito espresso della mala fede, si è aggiunta «la ritenzione indebita» accanto all’ottenimento e sono comparse le «attività» accanto ai fondi. L’espressione che la Corte giudica ora, «documenti o dichiarazioni falsi, inesatti o incompleti», è rimasta identica parola per parola in entrambe le formulazioni.
Il testo non richiede all’autore alcuna qualità particolare. Il reato può essere commesso da qualsiasi persona fisica o giuridica che depositi o usi documenti in una procedura di finanziamento europeo, da un’impresa che chiede un aiuto di Stato fino a un agricoltore che compila una domanda unica di pagamento. Il comma (2) dello stesso articolo punisce con la stessa reclusione da 2 a 7 anni l’omissione di fornire, consapevolmente, i dati richiesti dalla legge per ottenere o trattenere i fondi. Il comma (3) aumenta della metà i limiti, arrivando a un intervallo da 3 anni a 10 anni e 6 mesi, se il fatto ha prodotto conseguenze particolarmente gravi, soglia definita dall’art. 183 del Codice penale come danno materiale superiore a 2.000.000 di lei. Il tentativo è punito, ai sensi dell’art. 184 della stessa legge, e l’art. 185 colpisce, con la reclusione da 6 mesi a 3 anni o con la multa, il direttore, l’amministratore o la persona con compiti di decisione o di controllo che, per colpa, violi un dovere di servizio e renda così possibile il fatto di un subordinato.
La censura rivolta al testo era di qualità della legge, fondata sull’art. 1 comma (5) della Costituzione. L’autore dell’eccezione ha sostenuto che l’oggetto materiale del reato è esso stesso inesatto, perché il legislatore usa le parole «inesatti» e «incompleti» senza definirle da nessuna parte, benché l’elemento materiale somigli a quello del falso ideologico dell’art. 321 del Codice penale, a cui la norma non rinvia. La conclusione chiesta alla Corte: il legislatore dovrebbe dire chiaramente se l’ottenimento di fondi europei sulla base di documenti falsificati si giudichi secondo le regole del falso o secondo questo testo speciale.
La Corte ha risposto riprendendo integralmente le motivazioni della Sentenza n. 101 del 10 marzo 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 650 del 30 giugno 2022, paragrafi 18-20, che dicono esattamente ciò che viene loro attribuito. Dall’analisi della norma, osserva la Corte, il significato si ricava con facilità: i documenti sono «erronei/sbagliati oppure manca loro una o più parti che compongono un insieme, presentando in modo alterato la situazione di fatto reale/esistente». Le nozioni non sono definite perché non hanno bisogno di definizione: una definizione legale si dà solo quando una parola ha più significati o è usata diversamente dal linguaggio comune, mentre «inesatto» e «incompleto» conservano qui il loro senso corrente, cioè non vero, erroneo, sbagliato, scorretto. Un documento inesatto o incompleto è, dice la Corte, quello che non esprime fedelmente la realtà, «senza però raggiungere il livello di un documento falso».
La parte utile per chiunque depositi un fascicolo di finanziamento arriva subito dopo. Il carattere inesatto o incompleto consiste, nelle parole della Corte, «o nell’aggiustamento degli stessi per soddisfare i criteri di ammissibilità, o nell’omissione di determinati dati/informazioni che potrebbero squalificare la persona interessata nell’iniziativa di ottenere i fondi, a condizione che tutti questi aggiustamenti/omissioni siano commessi con dolo e portino all’ottenimento di fondi». Sono quindi due modelli di comportamento, non una formula astratta: il gonfiamento o la cosmesi di un documento perché superi un criterio e il silenzio su un’informazione che avrebbe bloccato il finanziamento. Entrambi richiedono il dolo, e senza denaro effettivamente ottenuto il fatto resta, al massimo, tentativo.
Per la zona grigia che resta, la Corte invoca un principio di tecnica legislativa ripreso dalla propria giurisprudenza, le sentenze n. 903 del 6 luglio 2010 e n. 743 del 2 giugno 2011, e dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo: è difficile scrivere una legge di precisione totale, e una certa duttilità può persino essere auspicabile, purché non guasti la prevedibilità. In Cantoni contro Francia, il paragrafo 29 dice che un reato deve essere definito chiaramente dalla legge e che il requisito è soddisfatto quando la persona può sapere, dalla formulazione del testo e, se necessario, dall’interpretazione data dai giudici, quali atti e quali omissioni la rendono penalmente responsabile. In Rotaru contro Romania, il paragrafo 55 definisce la prevedibilità come la precisione sufficiente perché chiunque, se necessario con una consulenza adeguata, possa regolare la propria condotta. Entrambe sostengono ciò che viene loro attribuito.
La seconda censura, quella sul rapporto con il falso ideologico, ha ricevuto una risposta di procedura, non di merito. La Corte ha osservato che l’argomento non riguarda la costituzionalità del testo, ma il modo in cui il giudice del merito lo applica, e che, ai sensi dell’art. 2 comma (3) della legge n. 47/1992, essa non può pronunciarsi sull’interpretazione e sull’applicazione della legge. Come argomento di chiusura, la Corte invoca la Decisione n. 3 del 20 gennaio 2020 dell’Alta Corte di cassazione e giustizia, Collegio per la risoluzione di questioni di diritto in materia penale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 138 del 21 febbraio 2020, con cui la Corte suprema ha stabilito che la falsificazione degli atti non attiene all’essenza del reato dell’art. 181, ma è solo una delle modalità alternative in cui la frode può essere commessa.
La sentenza è stata adottata all’unanimità di voti, da un collegio di otto giudici presieduto da Elena-Simina Tănăsescu, con Andrei Grigoraș magistrato assistente. Il quorum richiesto dall’art. 51 comma (1) della legge n. 47/1992 è di due terzi del numero dei giudici, cioè sei su nove, ed è stato quindi raggiunto. Nessuna delle quattro autorità a cui è stato chiesto il punto di vista, i presidenti delle due Camere del Parlamento, il Governo e il Difensore civico, ha risposto.
Gli effetti che produce
La sentenza produce effetti dalla pubblicazione, cioè dal 9 settembre 2026, ai sensi dell’art. 147 comma (4) della Costituzione, che dice che le sentenze della Corte costituzionale sono generalmente obbligatorie dalla data della pubblicazione e hanno efficacia solo per il futuro. Trattandosi di un rigetto, l’effetto sulla legge è nullo: l’art. 181 comma (1) si applica esattamente come si applicava l’8 settembre, e nessun fascicolo pendente cambia per effetto di questa pubblicazione.
Ciò che cambia è la posizione processuale di chi volesse riproporre la stessa censura. Il dispositivo constata la costituzionalità dell’espressione «rispetto alle censure formulate», quindi la formula non blocca giuridicamente una nuova eccezione fondata su un altro testo costituzionale. Un’eccezione che ripeta però l’argomento della mancanza di prevedibilità delle parole «inesatti» e «incompleti» si scontra con una giurisprudenza costante, e la Corte ha detto, al paragrafo 16, che non sono intervenuti elementi nuovi tali da modificarla.
Per un beneficiario di fondi, la sentenza ha valore di riferimento pratico proprio per la definizione che consolida. Un documento non deve essere falsificato per far scattare la responsabilità penale. È sufficiente che non esprima fedelmente la realtà e che l’aggiustamento o l’omissione siano compiuti con dolo e portino a ottenere il denaro. Il preventivo gonfiato per superare un massimale, il certificato che omette una lite in corso, la dichiarazione sostitutiva che tace su una società collegata sono esattamente i modelli descritti dalla Corte.
Le pene restano quelle previste dalla legge e vale la pena rileggerle come ordine di grandezza. L’intervallo di base è da 2 a 7 anni di reclusione, più l’interdizione dall’esercizio di alcuni diritti. Oltre la soglia di 2.000.000 di lei di danno, l’art. 181 comma (3) aumenta della metà i limiti edittali, il che dà un intervallo da 3 anni a 10 anni e 6 mesi. A questo si può aggiungere un secondo reato: con la Decisione n. 3/2020 l’Alta Corte ha stabilito che l’uso di scritture private falsificate, da parte della stessa persona che ha contribuito a falsificarle, comporta concorso materiale fra il reato dell’art. 181 comma (1) e il falso in scrittura privata dell’art. 322 comma (1) del Codice penale.
Un effetto che non si vede dalla sentenza riguarda il processo di Galați. Il sollevamento dell’eccezione non ha sospeso il giudizio, perché il comma che prevedeva la sospensione, l’art. 29 comma (5) della legge n. 47/1992, è stato abrogato dall’art. I punto 3 della legge n. 177/2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 672 del 4 ottobre 2010. I 1.700 giorni trascorsi fino alla pronuncia non hanno quindi bloccato il procedimento penale, ma hanno lasciato l’imputato quasi cinque anni senza risposta su una difesa che il giudice del merito aveva trasmesso oltre.
Che cosa cambia rispetto a prima
In diritto, nulla. Una sentenza di rigetto non modifica il testo e non vi aggiunge nulla. Cambia solo il peso giurisprudenziale della soluzione, e questo si misura meglio nella lunghezza della sequenza di sentenze che la precede.
La sequenza si vede proprio nelle sentenze della Corte: al paragrafo 17 della Sentenza n. 101/2022 la Corte elenca i rigetti precedenti sullo stesso testo e su censure simili: la Sentenza n. 897 del 17 dicembre 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 228 del 28 marzo 2016, la Sentenza n. 479 del 12 luglio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 841 del 3 ottobre 2018, la Sentenza n. 748 del 20 ottobre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 68 del 21 gennaio 2021, e la Sentenza n. 481 del 13 luglio 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 1.095 del 17 novembre 2021. Aggiungendo la Sentenza n. 101/2022 e quella di oggi, il testo è passato sei volte per il controllo di costituzionalità ed è rimasto ogni volta in piedi. Il pubblico ministero ha inoltre invocato, in udienza, la Sentenza n. 85 del 25 febbraio 2025.
Il cambiamento avvenuto dalla data del fatto non viene dalla Corte, ma dal Parlamento. La legge n. 283/2020, adottata per il recepimento della direttiva (UE) 2017/1.371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale, ha riscritto i commi (1) e (2) e ha allargato l’incriminazione in due direzioni. La prima: non conta più solo l’ottenimento del denaro, ma anche la sua ritenzione indebita, cioè la situazione di chi conserva un finanziamento a cui non aveva più diritto. La seconda: accanto ai fondi entrano ora anche le attività. È uscito invece dal testo il requisito espresso della mala fede, il che non significa che il fatto possa essere commesso per distrazione, perché la definizione stessa che la Corte mantiene richiede che gli aggiustamenti e le omissioni siano commessi con dolo.
Va detto anche che cosa non è cambiato da oltre vent’anni. L’articolo 181 è entrato nella legge n. 78/2000 con la legge n. 161/2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 279 del 21 aprile 2003, e la formulazione attuale della sezione è stata data dalla legge n. 187/2012, applicabile dal 1° febbraio 2014. Le parole «inesatti o incompleti» hanno attraversato intatte tutte queste modifiche.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- La definizione diventa facile da citare. La Corte ripete, in termini identici a quelli del 2022, i due modelli di condotta: l’aggiustamento del documento per soddisfare un criterio di ammissibilità e l’omissione di un’informazione che avrebbe squalificato il richiedente. Un consulente o un avvocato ha ora due sentenze pubblicate con la stessa formulazione.
- La soglia di colpevolezza è riaffermata con chiarezza. L’aggiustamento o l’omissione devono essere commessi con dolo e devono portare a ottenere i fondi, sicché l’errore di compilazione senza conseguenze resta fuori dall’incriminazione.
- La distinzione fra documento inesatto e documento falso resta scritta nero su bianco: il documento inesatto non esprime fedelmente la realtà, ma non raggiunge il livello del falso. È esattamente la linea su cui si separano le due qualificazioni.
- La Corte rinvia i giudici al diritto civile per stabilire quando una scrittura che documenta un atto giuridico è falsa e quando è solo inesatta, facendo la distinzione fra la manifestazione di volontà e la scrittura che la documenta. È un riferimento concreto, non una formula di stile.
- La soluzione è adottata all’unanimità, senza opinione dissenziente o concorrente, quindi non lascia dietro di sé una divergenza che un altro collegio possa usare.
Che cosa resta un problema
- Il testo riprodotto nella Gazzetta Ufficiale della Romania non è il testo in vigore. Il lettore che prenda il paragrafo 10 per legge attuale lavorerà con una formulazione sostituita il 12 dicembre 2020, e l’avvertimento sta solo nel paragrafo successivo, senza una menzione del tipo «formulazione anteriore».
- I tempi. Fra l’ordinanza di rimessione del 16 luglio 2021 e la pronuncia del 12 marzo 2026 sono passati 1.700 giorni, e fra la pronuncia e la pubblicazione altri 181, in tutto 1.881 giorni per una causa decisa con un rinvio alla propria giurisprudenza.
- La censura sul rapporto con il falso ideologico non riceve una risposta nel merito, ma una di competenza. L’autore resta senza chiarimento, benché la sua domanda riguardasse una sovrapposizione reale di testi penali.
- Il paragrafo di chiusura identifica la decisione dell’Alta Corte invocata come una decisione sul rapporto con l’art. 321 del Codice penale, mentre essa riguarda l’art. 322. Si veda la sezione degli errori.
- Il rinvio ai meccanismi di uniformazione della prassi è fatto agli artt. 514 e 519 del Codice di procedura civile, in una causa penale in cui i corrispondenti sono gli artt. 471 e 475 del Codice di procedura penale.
Consigli pratici
- Se lavorate con testi di legge, prendete l’art. 181 dalla versione aggiornata, non dalla sentenza. La formulazione in vigore dal 12 dicembre 2020 punisce anche «la ritenzione indebita» di fondi «o attività», ipotesi che mancano nella citazione riportata al paragrafo 10.
- In ogni domanda di finanziamento, trattate l’omissione come un’affermazione. La Corte dice esplicitamente che l’omissione delle informazioni che potrebbero squalificarvi rientra nell’incriminazione allo stesso modo dell’aggiustamento dei documenti, se è stata compiuta con dolo e se il denaro è stato ottenuto.
- Conservate la traccia delle decisioni prese nel fascicolo. Quando un’informazione è stata lasciata da parte perché la guida non la richiedeva o perché il finanziatore ha confermato che non era rilevante, quella corrispondenza è la prova della mancanza di dolo.
- Verificate le dichiarazioni sostitutive prima del deposito, non dopo il controllo. Sono le «dichiarazioni» del testo stesso del reato, e un’affermazione superata dalla realtà fra il momento della firma e quello del deposito diventa inesatta.
- Se nel fascicolo esistono scritture private falsificate e la stessa persona ha contribuito sia alla falsificazione sia all’uso, aspettatevi due reati, non uno. La Decisione n. 3/2020 dell’Alta Corte stabilisce il concorso materiale con l’art. 322 comma (1) del Codice penale.
- Gli amministratori e le persone con compiti di controllo leggano anche l’art. 185. La loro responsabilità può essere fatta valere per colpa, per il mancato o difettoso adempimento di un dovere di servizio che ha reso possibile il fatto di un subordinato.
- Non costruite una difesa sulla mancanza di chiarezza delle parole «inesatto» e «incompleto». Sei sentenze della Corte costituzionale, dal 2015 a oggi, hanno respinto censure di questo genere.
Domande frequenti
Che cosa ha deciso, in breve, la Corte costituzionale?
Il documento deve essere falsificato perché esista il reato?
Un errore di compilazione può mandarmi in carcere?
Quale pena prevede l’art. 181 comma (1)?
Perché il testo della sentenza è diverso da quello che trovo nella legislazione aggiornata?
La sentenza cambia qualcosa per i fascicoli pendenti?
Si può sollevare di nuovo la stessa eccezione?
Chi può rispondere penalmente per un fascicolo di finanziamento con dati inesatti?
Che cosa succede se il denaro è stato ottenuto correttamente, ma poi trattenuto senza diritto?
Quanto è durata la decisione?
Errori e incongruenze nel testo pubblicato
- Il paragrafo non numerato che segue il paragrafo 18, pagina 7, seconda colonna. Il testo dice che l’Alta Corte si è pronunciata «sul rapporto fra le disposizioni dell’art. 181 comma (1) della legge n. 78/2000 e quelle dell’art. 321 del Codice penale» e dall’esistenza di quella pronuncia deduce che il problema sollevato dall’autore dell’eccezione è di interpretazione e di applicazione della legge. La decisione invocata è però la Decisione n. 3 del 20 gennaio 2020 dell’Alta Corte di cassazione e giustizia, Collegio per la risoluzione di questioni di diritto in materia penale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 138 del 21 febbraio 2020, ed essa riguarda l’art. 322 del Codice penale, cioè il falso in scrittura privata, non l’art. 321, il falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale nella redazione di un atto ufficiale. La Corte stessa la descrive correttamente un paragrafo prima, al paragrafo 18, come una decisione sul «concorso fra il reato di falso in scrittura privata e il reato contro gli interessi finanziari dell’Unione europea». Nell’edizione del 2020, la domanda rivolta alla Corte suprema dalla Corte d’appello di Iași riguardava il falso in scrittura privata, il dispositivo stabilisce il concorso materiale fra l’art. 181 comma (1) della legge n. 78/2000 e l’art. 322 comma (1) del Codice penale, e l’espressione «fals intelectual», cioè falso ideologico, non compare da nessuna parte in quel numero della Gazzetta. L’art. 321 vi compare tre volte, ma solo come rinvio contenuto nel testo stesso dell’art. 322, che descrive i modi di falsificazione richiamando l’art. 320 o l’art. 321. La conseguenza: l’unico argomento con cui la Corte chiude l’esame della seconda censura, quella sul rapporto con il falso ideologico, si appoggia su una pronuncia che non esiste. Un lettore in buona fede può capire o che il rapporto fra l’art. 181 e il falso ideologico sia già stato risolto dalla Corte suprema, oppure, al contrario, che sia stato risolto solo per il falso in scrittura privata e resti aperto per l’art. 321.
Analisi della redazione
Nel merito, la soluzione è quella prevedibile ed è argomentata correttamente. L’espressione censurata ha davvero un significato determinabile, e la Corte non lo inventa ora: lo riprende dal 2022 e lo esprime in due termini operativi, l’aggiustamento del documento per l’ammissibilità e l’omissione dei dati squalificanti, entrambi con dolo ed entrambi con un risultato. I rinvii su cui si appoggia reggono: i paragrafi 18-20 della Sentenza n. 101/2022 dicono ciò che viene loro attribuito, e il paragrafo 29 di Cantoni contro Francia e il paragrafo 55 di Rotaru contro Romania formulano davvero il test della prevedibilità nei termini usati dalla Corte. Il problema di questa sentenza non è ciò che dice, ma ciò che lascia intatto e quanto ci ha messo a dirlo.
La cifra che pesa di più è 1.700. Tanti sono i giorni trascorsi fra l’ordinanza di rimessione del Tribunale di Galați, del 16 luglio 2021, e la pronuncia, del 12 marzo 2026, per una causa risolta riprendendo una motivazione del 2022 e constatando, al paragrafo 16, che non sono intervenuti elementi nuovi. La pubblicazione ne ha aggiunti altri 181, più dei 112 di cui ha avuto bisogno la Sentenza n. 101/2022, che questa sentenza cita. Il ritardo non è un problema di principio: l’eccezione era stata sollevata in un processo penale che, dal 2010, non si sospende più, perché l’art. 29 comma (5) della legge n. 47/1992 è stato abrogato dalla legge n. 177/2010. In altre parole, il giudizio di merito è andato avanti e la risposta alla difesa dell’imputato è arrivata dopo quasi cinque anni.
L’osservazione successiva riguarda qualcosa che non si vede leggendo la sentenza dall’inizio alla fine e che avrebbe potuto chiudere la discussione nel merito, non sulla competenza. L’autore dell’eccezione ha confrontato l’art. 181 con il falso ideologico dell’art. 321 del Codice penale. L’articolo 321 punisce la falsificazione di un atto ufficiale in occasione della sua redazione, «da parte di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie attribuzioni di servizio». I due testi non possono sovrapporsi, perché uno colpisce il funzionario che redige l’atto e l’altro chi lo usa per prendere denaro, e l’oggetto è un atto ufficiale nel primo caso e qualsiasi documento o dichiarazione nel secondo. Un solo paragrafo sarebbe bastato a mostrarlo, e l’autore dell’eccezione se ne sarebbe andato con una risposta, non con un rinvio alla competenza dei giudici. Al suo posto, la Corte ha scelto la via procedurale e ha finito per appoggiarsi a una decisione dell’Alta Corte identificata in modo errato, segnalata nella sezione degli errori.
L’ultima osservazione è più piccola, ma dice qualcosa sul modo in cui si redigono le motivazioni. Per spiegare a chi spetti l’uniformazione della prassi, la sentenza rinvia all’art. 126 comma (3) della Costituzione «in relazione agli artt. 514 e 519 del Codice di procedura civile». La causa è penale, entrambe le decisioni dell’Alta Corte invocate nel testo sono penali, e la Decisione n. 3/2020 precisa essa stessa il proprio fondamento, l’art. 477 comma (3) del Codice di procedura penale. I corrispondenti penali dei due articoli citati sono l’art. 471 e l’art. 475 del Codice di procedura penale. Il senso della frase non cambia, ma il paragrafo porta la traccia di una formula riutilizzata da una causa civile, il che è difficile da ignorare in una motivazione che proprio ad altri rimprovera la mancanza di precisione.
Che cosa andrebbe cambiato
- La marcatura esplicita della formulazione riprodotta. Quando la sentenza cita la formulazione anteriore di un testo, il paragrafo dovrebbe dirlo nella frase introduttiva stessa, non nel paragrafo successivo. Effetto: il lettore che cerca nella Gazzetta il testo del reato non se ne va più con una formulazione sostituita nel dicembre 2020.
- La correzione del rinvio alla decisione dell’Alta Corte. L’art. 321 del paragrafo finale dovrebbe diventare art. 322, per corrispondere sia al paragrafo 18 della stessa sentenza sia al dispositivo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 138/2020. Effetto: l’argomento di chiusura diventa verificabile e i pratici non citano più una pronuncia inesistente.
- Rinvii processuali adeguati alla materia. In una causa penale, i meccanismi di uniformazione della prassi si citano dal Codice di procedura penale, artt. 471 e 475. Effetto: la motivazione non porta più tracce di formule prese da un altro tipo di contenzioso.
- Una risposta nel merito alle censure di sovrapposizione fra norme penali. Quando l’autore dell’eccezione confronta due incriminazioni, la distinzione fra esse attiene al contenuto delle norme, non solo alla loro applicazione. Effetto: eccezioni di questo tipo non si ripresentano più, perché ricevono una motivazione che le esaurisce.
- Un termine interno per le cause decise con giurisprudenza costante. Quando l’unica operazione è verificare che non siano intervenuti elementi nuovi, il fascicolo non ha bisogno di quattro anni e mezzo. Effetto: i giudici del merito ricevono la risposta finché il processo è ancora in corso, non dopo che è passato per tutti i gradi.
- La definizione, portata dentro la legge. I due modelli che la Corte ripete dal 2022, l’aggiustamento per l’ammissibilità e l’omissione squalificante, potrebbero stare in un comma esplicativo dell’art. 181. Effetto: i beneficiari di fondi li trovano nel testo della legge, non in una motivazione che devono prima scoprire.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 766 del 9 settembre 2026 16 pagine PDF, 115 KB l'atto inizia a pagina 5
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
