In breve
- Il termine entro il quale la Commissione per la cittadinanza deve verificare un fascicolo è passato da 5 mesi a 2 anni con la Legge n. 14/2025, e il nuovo termine si applica anche alle domande presentate in precedenza, ancora pendenti presso l’Autorità nazionale per la cittadinanza.
- La Corte costituzionale ha respinto, in quanto inammissibile, la questione sollevata da undici richiedenti che contestavano questa applicazione immediata. Inammissibile non significa costituzionale: la Corte non ha convalidato il testo, ma ha constatato che la doglianza riguarda il modo in cui i giudici lo applicano, non il testo in sé.
- Chi è interessato: chiunque abbia una domanda di concessione o di riacquisto della cittadinanza romena registrata presso l’ANC prima del marzo 2025 e non ancora definita a quella data. La decisione è definitiva e generalmente vincolante dal 24 luglio 2026.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 606 del 24 luglio 2026
Entrata in vigore: 24 luglio 2026
Chi aveva presentato il proprio fascicolo di cittadinanza sotto il termine di 5 mesi e attendeva una risposta non può invocare l’illegittimità costituzionale per sottrarsi al nuovo termine di 2 anni. La Corte costituzionale ha respinto in quanto inammissibile la questione sollevata da undici richiedenti in altrettanti procedimenti del Tribunale di Bucarest, Sezione II contenzioso amministrativo e tributario, rilevando che la loro doglianza riguarda il modo in cui il giudice ha applicato la legge, non il contenuto di questa. La decisione tocca direttamente la comunità di richiedenti della Repubblica di Moldova e della diaspora, per la quale lo Stato romeno prevede anche programmi distinti di sostegno al rientro in patria. La sentenza n. 493 del 19 maggio 2026 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 606 del 24 luglio 2026.
La posta in gioco è un termine e le sue conseguenze processuali. Prima della Legge n. 14/2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 218 del 12 marzo 2025, la Commissione per la cittadinanza aveva 5 mesi per verificare il rispetto delle condizioni di legge. Con l’art. I punto 15 della legge nuova, l’art. 15, comma 10, della Legge sulla cittadinanza romena n. 21/1991 prevede ora che la relazione di verifica sia redatta entro un periodo non superiore a 2 anni dalla registrazione della domanda presso la segreteria tecnica della Commissione.
Il testo contestato è quello che collega il vecchio regime al nuovo. L’art. XIV, comma 2, della Legge n. 14/2025 stabilisce che le disposizioni sulla procedura di concessione della cittadinanza si applicano anche alle domande registrate presso l’Autorità nazionale per la cittadinanza prima dell’entrata in vigore della legge, se a quella data erano ancora in corso di definizione. In pratica, i fascicoli che avevano già superato i 5 mesi si sono ritrovati sotto un termine di 2 anni.
La conseguenza si è vista subito in giudizio. Gli undici avevano citato in giudizio l’ANC per il rifiuto di definire le domande nel termine di 5 mesi, alcuni con 12 mesi di anticipo rispetto all’entrata in vigore della legge nuova. Domande identiche, presentate nello stesso periodo, hanno avuto sorti diverse: quelle giudicate prima del marzo 2025 sono state accolte, quelle giudicate dopo sono state respinte, perché si applicava il nuovo termine. Gli autori della questione hanno denunciato proprio questa discrepanza, invocando gli artt. 1, comma 5, 15, comma 2, 21 e 52, comma 1, della Costituzione, nonché l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Gli effetti che produce
Il primo effetto è quello che va letto correttamente. La soluzione è di inammissibilità, non di rigetto nel merito. La Corte non ha detto che l’art. XIV, comma 2, è costituzionale, ma che, così come è stata formulata, la censura non poteva essere esaminata, perché riguarda in realtà l’interpretazione e l’applicazione del testo da parte dell’ANC e dei giudici, in funzione delle circostanze di ciascuna controversia. Il fondamento invocato è l’art. 2, commi 2 e 3, della Legge n. 47/1992.
Il secondo effetto è processuale e immediato. La decisione è definitiva e generalmente vincolante dalla pubblicazione, e la stessa questione non può più essere sollevata, ai sensi dell’art. 29, comma 3, della Legge n. 47/1992. Le controversie in cui i richiedenti chiedevano di obbligare l’ANC a rispondere entro 5 mesi restano prive di questo argomento.
Il terzo effetto è il più utile sul piano pratico: la Corte indica dove ci si deve rivolgere al posto suo. Per la soluzione data a un singolo fascicolo esiste il mezzo di impugnazione previsto dall’art. 19, comma 4, della Legge n. 21/1991. Per la difformità di orientamenti tra i collegi, la competenza spetta all’Alta Corte di cassazione e giustizia, che ha il ruolo costituzionale di assicurare l’interpretazione e l’applicazione uniforme della legge, ai sensi dell’art. 126, comma 3, della Costituzione. Per questa distinzione la Corte rinvia alla sentenza n. 393 del 18 giugno 2020, paragrafo 25.
Il quarto effetto riguarda la logica che la Corte conferma, pur senza risolvere il merito. Le norme processuali nuove si applicano immediatamente, anche alle situazioni in corso, quale espressione del principio tempus regit actum. L’applicazione immediata della legge nuova non coincide con la retroattività, e l’art. XIV, comma 2, non fa altro, nella lettura della Corte, che dare attuazione a questo principio.
Il quinto effetto è una distinzione che molti richiedenti si lasciano sfuggire. L’art. XIV, comma 1, che non è stato contestato, stabilisce che per le domande in corso di definizione le condizioni sostanziali dell’acquisto della cittadinanza restano quelle vigenti alla data di presentazione della domanda. Cambiano quindi soltanto le regole di procedura e i termini, non i criteri in base ai quali il fascicolo viene valutato. La stessa domanda, se una regola nuova possa toccare situazioni già in corso, ha avuto risposta opposta in materia mineraria: i canoni istituiti nel 2013 si applicano a tutte le licenze, comprese quelle firmate prima, secondo una sentenza pubblicata a settembre 2026.
Che cosa cambia rispetto a prima
Sul piano del diritto questa decisione non cambia nulla. Ciò che cambia è la posizione processuale dei richiedenti che speravano di ottenere, per via costituzionale, il ritorno al termine di 5 mesi per i loro fascicoli.
Il cambiamento vero si è prodotto nel marzo 2025, con la Legge n. 14/2025, che ha riscritto in modo sostanziale la Legge sulla cittadinanza romena n. 21/1991, sia sul piano delle condizioni sostanziali sia su quello della procedura. Il passaggio da 5 mesi a 2 anni per la relazione della Commissione è la più visibile tra le modifiche per chi è in attesa.
Il legislatore ha trattato separatamente le due categorie di norme, e l’art. XIV è proprio l’articolo che opera questa separazione. Il comma 1 protegge le condizioni sostanziali: i fascicoli presentati in precedenza sono valutati secondo i requisiti vigenti alla data di presentazione. Il comma 2 non protegge la procedura: le nuove regole processuali si applicano immediatamente anche ai fascicoli vecchi ancora in lavorazione. Questa asimmetria, voluta dal legislatore, è esattamente ciò che ha scontentato i richiedenti.
Gli autori della questione hanno cercato di utilizzare un precedente celebre, la sentenza n. 88 del 27 febbraio 2014, con cui la Corte aveva stabilito che i termini della Legge n. 165/2013 sulla restituzione degli immobili acquisiti abusivamente dallo Stato non si applicano ai processi già pendenti davanti ai giudici. La Corte non ha ripreso l’analogia, perché non è giunta al merito della censura.
Il Governo aveva sostenuto, in via principale, proprio l’inammissibilità e, in subordine, l’infondatezza della questione. Il Tribunale di Bucarest, in tutte e undici le cause, aveva ritenuto la questione infondata, rilevando che l’irretroattività riguarda le situazioni definitivamente consolidate nel passato, non le situazioni giuridiche ancora in corso. I presidenti delle due Camere del Parlamento e l’Avvocato del Popolo non hanno comunicato i propri punti di vista.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Indica con chiarezza dove si risolve il problema denunciato: davanti al giudice dell’impugnazione, con il mezzo previsto dall’art. 19, comma 4, della Legge n. 21/1991, e davanti all’Alta Corte, se gli orientamenti sono divergenti.
- Chiarisce la distinzione tra l’applicazione immediata della legge nuova e l’irretroattività, una delle nozioni più spesso confuse nelle controversie amministrative.
- Mette in evidenza l’art. XIV, comma 1, che resta una garanzia effettiva: le condizioni sostanziali del fascicolo si valutano secondo la legge vigente alla data di presentazione della domanda.
- Trattandosi di una soluzione di inammissibilità, non crea un precedente che convalidi il testo, quindi restano possibili una censura meglio costruita oppure un intervento del legislatore.
Che cosa resta un problema
- La discrepanza segnalata resta intatta: fascicoli identici hanno ricevuto soluzioni opposte a seconda della data in cui il giudice si è pronunciato, e la decisione non la corregge.
- I richiedenti perdono quasi un anno e mezzo solo su questo percorso, tra l’investitura della Corte e la pubblicazione della decisione, tempo che si aggiunge all’attesa nel fascicolo di cittadinanza.
- Il rinvio all’Alta Corte è giuridicamente corretto, ma presuppone un ricorso nell’interesse della legge oppure un rinvio per la risoluzione di una questione di diritto, cioè una procedura che il singolo richiedente non può attivare da solo.
- La quadruplicazione del termine, da 5 mesi a 2 anni, resta priva di esame costituzionale, pur essendo proprio la fonte del malcontento.
- Per i fascicoli il cui termine era già scaduto al momento dell’entrata in vigore della legge nuova, il nuovo termine di 2 anni decorre comunque dalla data di registrazione della domanda, quindi l’effetto pratico è un rinvio, non un nuovo avvio, aspetto che la decisione non approfondisce.
Consigli pratici
- Verificate la data esatta in cui la domanda è stata registrata presso la segreteria tecnica della Commissione per la cittadinanza. È da quel momento che decorre il termine di 2 anni, non dalla data in cui avete depositato i documenti allo sportello o presso la missione diplomatica.
- Non confondete le condizioni sostanziali con la procedura. Ai sensi dell’art. XIV, comma 1, della Legge n. 14/2025, i requisiti che dovete soddisfare sono quelli vigenti alla data di presentazione della domanda. Se l’ANC vi chiede qualcosa che allora non esisteva, contestate puntualmente questo aspetto.
- Se avete un processo pendente con cui chiedete di obbligare l’ANC a rispondere, valutate con l’avvocato lo spostamento dell’argomentazione. L’illegittimità costituzionale non può più essere invocata, ma il superamento anche del termine di 2 anni, il silenzio dell’amministrazione o la mancanza di diligenza restano motivi di fatto.
- Conservate la prova di ogni comunicazione con l’ANC, compresi il numero di registrazione e le eventuali richieste di integrazione del fascicolo. Sono l’unico modo per dimostrare in giudizio chi ha causato il ritardo.
- Se osservate soluzioni contraddittorie su cause identiche, segnalatele tramite l’avvocato, insieme alle relative sentenze. La difformità di orientamenti si risolve con un rinvio all’Alta Corte, e per questo occorre che la divergenza sia documentata.
- Non presentate una nuova domanda sperando di rimettere in discussione il termine. Una nuova domanda significa una nuova registrazione, quindi un nuovo termine di 2 anni che parte da zero.
Domande frequenti
Che cosa ha deciso, in concreto, la Corte costituzionale?
Perché inammissibile e non infondata?
Significa che il testo è stato dichiarato costituzionale?
La mia domanda è stata presentata nel 2023. Quale termine mi si applica?
Il termine di 2 anni decorre da zero o dalla registrazione iniziale?
A chi posso rivolgermi se i giudici danno soluzioni diverse su casi identici?
L’applicazione immediata della legge nuova non è anch’essa una forma di retroattività?
Da quando produce effetti la decisione?
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 606 del 24 luglio 2026 16 pagine PDF, 117 KB l'atto inizia a pagina 10
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
