In breve
- Per le associazioni e le fondazioni non cambia nulla. La Corte costituzionale ha respinto l’eccezione con la quale il Tribunale del Settore 3 di Bucarest sosteneva, di propria iniziativa, che le regole di scioglimento e liquidazione delle organizzazioni non governative avrebbero dovuto essere scritte con legge organica, non con un’ordinanza del Governo. I dieci articoli censurati dell’Ordinanza del Governo n. 26/2000 restano in vigore esattamente nella forma di oggi. Sono interessate le associazioni, le fondazioni e le federazioni della Romania, i loro membri, donatori e creditori.
- La questione decisa in via definitiva è chi avesse il diritto di scrivere queste regole. La Corte ha risposto che il Governo, perché la legge n. 206/1999 lo aveva abilitato espressamente a regolare la materia delle associazioni e delle fondazioni, e il fatto che un fascicolo di scioglimento finisca davanti al tribunale di primo grado non trasforma quel testo in una norma sull’organizzazione della magistratura. La risposta è generalmente vincolante, quindi nessun giudice può più arrivare a una conclusione diversa sulle stesse censure.
- Che cosa resta valido per un’organizzazione che chiude adesso. Decide il tribunale di primo grado nella cui circoscrizione si trova la sede, il tribunale distrettuale nel caso delle federazioni. I beni residui dopo la liquidazione non possono andare a persone fisiche, quindi i membri non si dividono nulla. L’organizzazione continua a esistere giuridicamente fino alla cancellazione dal registro, e i termini scritti nell’ordinanza la tengono in vita fra i 213 e i 274 giorni dopo la decisione di scioglimento, anche se nessuno contesta nulla.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 788 del 16 settembre 2026
Entrata in vigore: 16 settembre 2026, data della pubblicazione
La Corte costituzionale ha respinto, all’unanimità, l’eccezione con la quale un tribunale di Bucarest metteva in dubbio il fondamento stesso delle regole secondo le quali si chiude un’associazione o una fondazione in Romania. Il risultato è il più semplice possibile per il lettore: nessun testo cade, nessun termine cambia, nessun fascicolo pendente si rigiudica. A differenza dei casi in cui la Corte accoglie l’eccezione e le cause già perse possono essere riaperte con la revocazione, un rigetto non apre alcuna via di ritorno e non tocca nulla di quanto è stato giudicato fino a oggi.
La posta in gioco non è però nulla, e vale la pena dirlo subito. L’eccezione era stata sollevata d’ufficio dal giudice, non da una parte del processo, cioè il giudice stesso ha ritenuto di avere davanti un testo che forse non gli era permesso applicare. Finché la domanda restava senza risposta, ogni richiesta di scioglimento di un’associazione veniva giudicata su un fondamento messo in dubbio da uno dei giudici che lo applicavano. La sentenza n. 219/2026 chiude la discussione, e da qui in avanti le stesse censure non possono più portare a un’altra soluzione.
Il punto di partenza è un fascicolo ordinario di giustizia civile. Con l’ordinanza del 9 dicembre 2020, pronunciata nel fascicolo n. 24.272/301/2020, il Tribunale del Settore 3 di Bucarest, Sezione civile, giudicava una domanda di scioglimento di un’associazione e ha rimesso alla Corte costituzionale l’art. 54 comma (1), gli art. 55, 56 e 57, l’art. 60 comma (3), l’art. 61 commi (1) e (2), nonché gli art. 68, 69, 70 e 71 dell’Ordinanza del Governo n. 26/2000 sulle associazioni e le fondazioni. Sono dieci articoli, alcuni censurati per intero, altri solo con un comma, e riguardano tutti la stessa cosa: come si chiude un’organizzazione non governativa, chi decide, che cosa succede a ciò che resta dopo di essa.
L’argomento del giudice è stato uno solo, di tecnica legislativa. L’art. 73 comma (3) lett. l) della Costituzione richiede che l’organizzazione e il funzionamento degli organi giudiziari siano regolati con legge organica. Il tribunale ha ritenuto che i testi sullo scioglimento e sulla liquidazione, che attribuiscono competenza al tribunale di primo grado e chiedono al giudice di nominare i liquidatori, di autorizzare la consegna dei beni e di attribuire il patrimonio residuo, facciano esattamente questo. Ora, le ordinanze del Governo si emanano, secondo l’art. 108 comma (3) della Costituzione, soltanto in forza di una legge speciale di abilitazione e soltanto nei limiti di essa. Il tribunale ha osservato che la legge n. 206/1999, la legge di abilitazione del dicembre 1999, permetteva al Governo di legiferare nel settore della giustizia solo per la perizia tecnica giudiziaria e per gli istituti di medicina legale, cioè non per la competenza dei giudici in materia di associazioni.
Gli effetti che produce
L’effetto immediato è una conferma, non un cambiamento. La sentenza è definitiva e generalmente vincolante e produce effetti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania, cioè dal 16 settembre 2026, secondo l’art. 147 comma (4) della Costituzione. I dieci articoli restano in vigore invariati, nella forma che avevano anche il giorno prima.
Un rigetto non apre alcun mezzo di impugnazione e non rimette in discussione nulla di quanto è stato deciso in passato. La revocazione di una sentenza civile per motivo di incostituzionalità si può chiedere solo quando la Corte accoglie l’eccezione, quindi nessun fascicolo di scioglimento già chiuso si riapre sulla base di questa sentenza.
Nemmeno il contrario si blocca in modo definitivo. L’art. 29 comma (3) della legge n. 47/1992 vieta di sollevare un’eccezione soltanto sulle disposizioni già dichiarate incostituzionali, e qui l’accertamento è opposto. In teoria, gli stessi testi possono essere censurati di nuovo, con altre argomentazioni. In pratica, sulla censura di legge organica ogni giudice ha ora una risposta esplicita da invocare, e la Corte la riprenderà come precedente, esattamente come ha ripreso in questa causa quella del 2024.
Per il fascicolo da cui è partito tutto, l’effetto è piuttosto d’archivio. Il comma (5) dell’art. 29 della legge n. 47/1992, quello che sospendeva il giudizio fino alla risposta della Corte, è stato abrogato con la legge n. 177/2010, quindi il processo davanti al Tribunale del Settore 3 non si è fermato. La risposta è arrivata cinque anni e tre mesi dopo la domanda.
Per un’organizzazione che chiude oggi, la mappa resta quella dell’ordinanza. Lo scioglimento ha tre vie, e non si confondono fra loro. Di diritto, secondo l’art. 55, quando si compie la durata per la quale l’associazione è stata costituita, quando lo scopo è realizzato oppure è diventato impossibile da realizzare e non viene cambiato entro tre mesi, quando l’assemblea generale o il consiglio direttivo non riescono più a costituirsi per più di un anno, oppure quando il numero degli associati scende sotto il limite di legge e non viene reintegrato per tre mesi. Anche qui serve una decisione del tribunale di primo grado, ma una decisione che si limita a constatare quanto è già accaduto, su domanda di chiunque vi abbia interesse. Giudiziale, secondo l’art. 56, su domanda del Pubblico ministero o di chiunque altro vi abbia interesse, quando lo scopo o l’attività sono diventati illeciti oppure contrari all’ordine pubblico, quando lo scopo è perseguito con mezzi illeciti, quando l’associazione persegue qualcosa di diverso dallo scopo per il quale si è costituita, quando è diventata insolvente oppure quando svolge attività per le quali non ha ottenuto le autorizzazioni preventive richieste dalla legge, il caso dell’art. 14. Volontaria, secondo l’art. 57, con la deliberazione dell’assemblea generale, che si deposita presso il tribunale di primo grado entro 15 giorni dalla seduta, per essere iscritta nel Registro delle associazioni e delle fondazioni.
Esiste anche una quarta situazione, aggiunta nel 2019 dalla legge n. 129/2019: l’art. 56 comma (11) permette lo scioglimento con sentenza quando l’organizzazione non comunica i dati identificativi del titolare effettivo nel termine di 30 giorni previsto all’art. 345 comma (7), su domanda del Pubblico ministero o dell’Ufficio nazionale per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio di denaro. L’ordinanza lascia una via d’uscita: secondo l’art. 56 comma (3), la causa di scioglimento può essere rimossa prima che si formulino le conclusioni nel merito, quindi un’organizzazione che comunica il proprio titolare effettivo durante il processo se la cava.
Dopo lo scioglimento viene la liquidazione, ed è qui che si trova la parte che interessa di più i donatori e i creditori. I liquidatori sono nominati con la sentenza stessa, negli scioglimenti degli art. 55, 56, 58 e 59, oppure dall’assemblea generale, nello scioglimento volontario, e nel secondo caso l’art. 61 comma (2) prevede una sanzione dura: senza la nomina dei liquidatori, la deliberazione di scioglimento resta priva di effetti giuridici. I beni residui non possono essere trasmessi a persone fisiche, ma solo a persone giuridiche con scopo identico o simile, secondo la procedura scritta nello statuto. Se lo statuto tace, se la previsione è contraria alla legge o all’ordine pubblico oppure se i liquidatori non riescono a trasmetterli entro sei mesi dalla fine della liquidazione, l’art. 60 comma (3), il testo censurato in questo fascicolo, rimette la decisione al giudice, che attribuisce lui il patrimonio.
I liquidatori rispondono in solido dei danni causati ai creditori per loro colpa e sono soggetti alle regole del mandato, secondo gli art. 66 e 67. L’ordinanza non prevede una responsabilità analoga degli associati per i debiti dell’organizzazione; i testi sulla responsabilità nella liquidazione riguardano i liquidatori. La loro liberazione non è automatica: l’art. 69 chiede loro di depositare il bilancio, poi di attendere 30 giorni liberi senza alcuna contestazione, e solo dopo aver consegnato i beni e le somme, con l’autorizzazione del tribunale di primo grado, ricevono l’atto di accertamento.
L’ultimo passo è quello che più spesso si confonde con lo scioglimento. La cancellazione non è la stessa cosa, e l’art. 71 comma (1) è esplicito: l’associazione o la fondazione cessa di esistere alla data della cancellazione dal Registro delle associazioni e delle fondazioni, non alla data della decisione di scioglimento. La cancellazione si fa in base all’atto di accertamento rilasciato ai liquidatori secondo l’art. 69, e la domanda di cancellazione è anch’essa un loro obbligo, secondo l’art. 70 comma (3). Fino ad allora, l’organizzazione resta persona giuridica.
Che cosa cambia rispetto a prima
In diritto, nulla. È la formulazione corretta e vale la pena ripeterla, perché una sentenza della Corte costituzionale viene letta di solito come la notizia di un cambiamento. Qui non lo è. Se l’eccezione fosse stata accolta, l’art. 147 comma (1) della Costituzione avrebbe sospeso di diritto i testi per 45 giorni, intervallo nel quale il Governo o il Parlamento avrebbero dovuto metterli d’accordo con la legge fondamentale, e al termine del quale i testi avrebbero cessato di produrre effetti. Essendo stata respinta, nessuno di questi meccanismi si mette in moto.
È cambiato però lo stato della domanda. Fino al 16 settembre 2026 il fondamento costituzionale delle regole di scioglimento e liquidazione era messo in dubbio da un giudice che le applicava, e il dubbio giaceva in un fascicolo aperto alla Corte dal 2020. Da ora in poi, le censure di questo tipo hanno una risposta pubblicata e generalmente vincolante.
Vale la pena mettere accanto anche un confronto che la sentenza non fa. Le immediate vicinanze di uno dei testi salvati qui si sono davvero mosse di recente. Con la sentenza n. 349 del 1° luglio 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 695 del 24 luglio 2025, la Corte ha accolto un’eccezione e ha accertato che l’espressione «sau art. 56 alin. (11)», cioè «o l’art. 56 comma (11)», contenuta nell’art. 60 comma (4) della stessa ordinanza è incostituzionale. Era la regola che mandava allo Stato i beni residui dopo la liquidazione di un’organizzazione sciolta per mancata comunicazione del titolare effettivo. Il comma (4) dell’art. 60 ha perso allora un pezzo, mentre il comma (3) dello stesso articolo passa adesso indenne.
Il secondo riferimento di contesto riguarda anch’esso il 2019. La legge n. 129/2019, quella sulla prevenzione del riciclaggio di denaro, ha aggiunto nell’ordinanza sia l’obbligo di dichiarare il titolare effettivo, sia lo scioglimento come sanzione per la mancata dichiarazione. I testi censurati in questo fascicolo sono però quelli vecchi, dell’architettura del 2000, modificata nel 2005 e nel 2012, cioè le regole con le quali si sono chiuse le organizzazioni degli ultimi venticinque anni.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Le domande di scioglimento pendenti conservano il proprio fondamento. Nessun giudice ha più motivo di rinviare o di rimettere di nuovo la questione alla Corte sulla stessa censura.
- La competenza resta dove era: il tribunale di primo grado della sede dell’associazione o della fondazione, il tribunale distrettuale per le federazioni. Nulla si sposta a metà di un processo.
- La decisione è stata presa all’unanimità e senza opinione dissenziente, quindi il segnale mandato ai giudici non ha sfumature da interpretare.
- La questione era stata sollevata dal giudice d’ufficio, non da una parte che cercava di guadagnare tempo. La risposta risolve un dubbio reale di chi applica il testo, non una tattica processuale.
Che cosa resta un problema
- La motivazione è ripresa quasi per intero da una sentenza che riguardava altro: la costituzione di un’associazione e la sua iscrizione nel registro. Lo scioglimento giudiziale si giudica nel contraddittorio, non con procedura non contenziosa, e la sentenza supera la differenza in una sola frase.
- I testi restano in piedi con tutti i loro difetti pratici, e la Corte non aveva modo di ripararli: poteva solo dire se il Governo avesse o no il diritto di scriverli.
- Fra la domanda e la risposta sono passati 1.919 giorni, cioè cinque anni e tre mesi, più altri 188 giorni dalla pronuncia alla pubblicazione.
- Nessuna delle istituzioni interpellate, le due Camere del Parlamento, il Governo e l’Avvocato del Popolo, ha trasmesso un proprio punto di vista in oltre cinque anni.
Consigli pratici
- Se la tua organizzazione è in un processo di scioglimento, non aspettare che la sentenza ti cambi la situazione. L’eccezione è stata respinta, quindi i testi sui quali si fonda la domanda restano applicabili tali e quali.
- Verifica prima di tutto su quale fondamento viene chiesto lo scioglimento. Quello di diritto, dell’art. 55, viene constatato dal giudice e parte da un fatto già compiuto, come la scadenza della durata o un anno senza assemblea generale. Quello giudiziale, dell’art. 56, viene chiesto dal Pubblico ministero o da chiunque vi abbia interesse e si giudica nel contraddittorio. La difesa non è uguale nei due casi.
- Nello scioglimento volontario, rispetta entrambi gli obblighi nella stessa seduta. La deliberazione dell’assemblea generale si deposita presso il tribunale di primo grado entro 15 giorni dalla data della seduta, secondo l’art. 57, e i liquidatori devono essere nominati sempre dall’assemblea. Senza la loro nomina, l’art. 61 comma (2) priva di effetti giuridici la deliberazione di scioglimento.
- Non contare sulla divisione del patrimonio fra i membri. L’art. 60 comma (1) vieta la trasmissione dei beni residui a persone fisiche. Se vuoi scegliere tu chi li riceve, scrivi per tempo la procedura di trasmissione nello statuto, altrimenti sceglie il giudice, secondo l’art. 60 comma (3).
- Se hai crediti da recuperare da un’organizzazione in liquidazione, controlla l’affissione alla porta del tribunale di primo grado nella cui circoscrizione si trova la sede. Lì si rende pubblica la liquidazione, secondo l’art. 68 comma (3), mentre la contestazione del bilancio dei liquidatori si può proporre nei 30 giorni liberi dal suo deposito, secondo gli art. 69 e 70.
- Comunica i dati del titolare effettivo nei termini. Dopo la prima sanzione, l’art. 345 comma (7) dà 30 giorni dalla comunicazione del verbale, e la mancata trasmissione apre la via allo scioglimento giudiziale. Se il processo è già cominciato, puoi rimuovere la causa di scioglimento fino a quando si formulano le conclusioni nel merito, secondo l’art. 56 comma (3).
- Se si tratta di una federazione, rivolgiti al tribunale distrettuale, non al tribunale di primo grado. L’art. 72 dell’ordinanza applica alle federazioni le stesse regole di scioglimento e liquidazione, ma attribuisce la competenza al tribunale distrettuale della sede della federazione.
- Ricorda che l’organizzazione non scompare con la decisione di scioglimento. Resta persona giuridica fino alla data della cancellazione dal registro, secondo l’art. 71 comma (1), e la cancellazione viene chiesta dai liquidatori, in base all’atto di accertamento previsto all’art. 69.
Domande frequenti
Cambia qualcosa per la mia associazione dal 16 settembre 2026?
Allora perché la sentenza conta?
Chi ha sollevato l’eccezione e perché ci è voluto tanto?
Che cosa succede ai beni e al denaro residui dopo la liquidazione?
Qual è la differenza fra scioglimento e cancellazione?
Quanto dura, con i termini dell’ordinanza, dallo scioglimento alla cancellazione?
I membri dell’associazione rispondono dei debiti rimasti?
Questo testo potrà mai essere censurato di nuovo davanti alla Corte costituzionale?
Analisi della redazione
La soluzione è corretta e difficile da contraddire. La legge n. 206/1999 contiene davvero, all’art. 1 lett. S punto 2, l’abilitazione intitolata «Reglementări cu privire la asociații și fundații», cioè «Disciplina delle associazioni e delle fondazioni», e un’ordinanza emanata in forza di essa poteva stabilire chi giudica le domande di scioglimento senza toccare l’organizzazione della magistratura. Il problema non è la soluzione, ma la strada per arrivarci.
La prima osservazione si vede solo se si apre la legge di abilitazione. Il giudice che ha sollevato l’eccezione ha invocato l’art. 1 lett. S punto 1 della legge n. 206/1999, e quel punto si intitola «Organizarea și funcționarea agențiilor imobiliare», cioè «Organizzazione e funzionamento delle agenzie immobiliari». L’ordinanza è stata emanata in forza del punto 2 della stessa lettera, quello sulle associazioni e le fondazioni, esattamente come indica anche il suo preambolo. La censura ha quindi mancato il bersaglio, e la Corte ha risposto sul punto corretto senza segnalare da nessuna parte che quello indicato nell’ordinanza di rimessione era un altro. Non cambia la soluzione, ma spiega perché la motivazione poteva essere molto più breve.
La seconda osservazione è più pesante ed emerge dal confronto fra le due sentenze. Tutta la motivazione della Corte, i paragrafi dall’11 al 15, è citata dalla sentenza n. 598 del 5 novembre 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 514 del 2 giugno 2025. Quella sentenza riguardava però l’art. 5 comma (1), l’art. 7 comma (1), gli art. 8, 9, 10, 11, 12 e 33, l’art. 74 comma (1) e l’art. 84 comma (3) dell’ordinanza, cioè la costituzione di un’associazione e la sua iscrizione nel registro. L’argomento che la sorregge è che l’iscrizione si giudica con procedura non contenziosa, dove i provvedimenti non hanno autorità di cosa giudicata, secondo l’art. 535 del Codice di procedura civile. I testi censurati adesso descrivono esattamente il contrario: lo scioglimento giudiziale viene chiesto dal Pubblico ministero o da chiunque vi abbia interesse e si giudica nel contraddittorio, mentre l’art. 70 comma (2) dice della sentenza resa sulle contestazioni al bilancio che è esecutiva e soggetta ad appello. La sentenza copre la distanza fra le due situazioni in una sola frase, al paragrafo 16, con la formula «pentru identitate de rațiune», per identità di ragione. La conclusione può essere la stessa, ma il motivo non si trasferisce da sé, e qui è stato trasferito senza alcuna spiegazione.
La terza osservazione è un conto che l’ordinanza non fa da nessuna parte, benché lo sostenga. Per un’organizzazione senza debiti e senza liti, la strada dalla pubblicazione dello scioglimento fino alla cancellazione passa per tre termini che non si possono sovrapporre: sei mesi nei quali i liquidatori non possono chiudere le operazioni, secondo l’art. 65, poi fino a due mesi per il deposito del bilancio, secondo l’art. 68 comma (1), poi 30 giorni liberi senza contestazioni, secondo l’art. 69. Sommati, fanno fra 213 e 274 giorni. Un’associazione sciolta il 16 settembre 2026 non può essere cancellata prima del 17 aprile 2027 e, se i liquidatori usano per intero i termini di legge, nemmeno prima del 17 giugno 2027. In tutto questo intervallo l’organizzazione esiste giuridicamente, ha i liquidatori al posto del consiglio direttivo e figura come tale nel registro.
L’ultima osservazione nasce dall’accostamento di due articoli che di solito non si leggono insieme. L’art. 74 comma (1) obbliga i giudici a comunicare per via elettronica al Ministero della Giustizia, d’ufficio ed entro tre giorni, le sentenze definitive sulla costituzione, sulla modifica e sull’estinzione di qualsiasi associazione, fondazione o federazione, per il Registro nazionale delle persone giuridiche senza scopo di lucro, che è pubblico secondo l’art. 75 comma (1). Nello stesso tempo, l’art. 68 comma (3) chiede che la liquidazione sia resa pubblica con affissione alla porta del tribunale. Lo Stato riceve l’informazione per via elettronica in tre giorni, mentre il creditore, il donatore o il partner contrattuale deve recarsi alla sede del tribunale per vedere un foglio affisso. Non è un problema della sentenza, ma del testo che la sentenza lascia in vigore, ed è esattamente il genere di cosa che un rigetto non può riparare.
Che cosa andrebbe cambiato
- Pubblicare la liquidazione nel Registro nazionale delle persone giuridiche senza scopo di lucro, non sulla porta del tribunale. Il registro è tenuto dal Ministero della Giustizia, è pubblico e riceve già le sentenze definitive entro tre giorni. L’effetto pratico: un creditore o un donatore saprebbe online che l’organizzazione si sta liquidando, nell’intervallo in cui può ancora contestare il bilancio, invece di dipendere da una visita in tribunale.
- Scrivere nell’ordinanza come si pubblica lo scioglimento. L’art. 65 lega un termine di sei mesi alla pubblicazione dello scioglimento, ma l’unica pubblicazione disciplinata, all’art. 68 comma (3), riguarda la liquidazione, non lo scioglimento. In pratica, il momento a partire dal quale i liquidatori possono chiudere le operazioni diventerebbe una data calcolabile, non una data da stabilire per via interpretativa, fascicolo per fascicolo.
- Prevedere una procedura breve di cancellazione per le organizzazioni senza attivo e senza debiti. Oggi gli stessi sette-nove mesi si applicano anche a un’associazione con bilancio a zero, che non ha nulla da liquidare. Il risultato: il registro si ripulirebbe più in fretta delle organizzazioni che esistono solo sulla carta, e i fondatori non resterebbero legati per quasi un anno a una struttura morta.
- Motivare il trasferimento di giurisprudenza quando la soluzione si riprende per identità di ragione. La sentenza applica una motivazione costruita sulla procedura non contenziosa dell’iscrizione a testi che organizzano una procedura contenziosa. Che cosa cambierebbe: un’organizzazione o un giudice che legge la sentenza potrebbe verificare se l’argomento copre davvero lo scioglimento, invece di accettarlo sulla fiducia.
- Accorciare la strada dalla pronuncia alla pubblicazione. La sentenza produce effetti solo dalla pubblicazione, e fra il 12 marzo e il 16 settembre 2026 sono passati 188 giorni nei quali i giudici con domande simili pendenti non avevano la risposta. L’effetto: la stessa soluzione arriverebbe ai giudici con mezzo anno di anticipo, senza alcuna modifica di sostanza.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 788 del 16 settembre 2026 8 pagine PDF, 82 KB l'atto inizia a pagina 2
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
