In breve
- L’indennità fino al 25% per l’accesso alle informazioni classificate come segreto di Stato resta riservata ai militari, ai poliziotti, agli agenti di polizia penitenziaria e al personale civile della difesa, dell’ordine pubblico e della sicurezza nazionale.
- La Corte costituzionale ha respinto, con unanimità di voti, la richiesta dei giudici e del personale di specialità giuridica a essi assimilato di percepire la stessa indennità, ritenendo che non si trovino nella stessa situazione dei beneficiari attuali.
- L’argomento centrale della Corte è sorprendente: è proprio la garanzia legale di accesso ai segreti di Stato di cui godono i magistrati a escluderli dalla categoria di chi riceve l’indennità.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 570 del 10 luglio 2026
Pronunciata: 20 gennaio 2026
I giudici non ricevono l’indennità fino al 25% riconosciuta ai militari e ai poliziotti che lavorano con informazioni classificate come segreto di Stato, e la Corte costituzionale afferma che questa non è una discriminazione. La Sentenza n. 33 del 20 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 570 del 10 luglio 2026, respinge in quanto infondata la questione e dichiara che l’art. 151 comma (1) dell’allegato n. VI alla legge quadro n. 153/2017 sulla retribuzione del personale pagato con fondi pubblici è conforme alla Costituzione. È la seconda volta in questa estate che la Corte si pronuncia sui diritti retributivi dei magistrati, dopo quella con cui la contestazione relativa all’indennità di direzione è stata respinta in quanto inammissibile.
Il testo in discussione è stato introdotto nell’allegato n. VI alla legge sulla retribuzione dall’articolo unico della Legge n. 157/2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 662 del 27 luglio 2020. Esso stabilisce che il personale militare, i poliziotti, gli agenti di polizia penitenziaria e il personale civile del sistema di difesa, ordine pubblico e sicurezza nazionale che ricoprono una funzione con accesso a informazioni classificate della classe segreto di Stato beneficiano di una maggiorazione dello stipendio base o dell’assegno di funzione fino al 25%, alle condizioni stabilite con decreto dell’ordinatore principale di spesa.
Le questioni sono state sollevate in quattro fascicoli, dal Tribunale di Teleorman, dal Tribunale di Dâmbovița e dal Tribunale di Sălaj, in controversie aventi a oggetto diritti retributivi. La Corte li ha riuniti e li ha giudicati insieme. Gli autori hanno sostenuto che i giudici e il personale di specialità giuridica assimilato ai giudici e ai pubblici ministeri lavorano allo stesso modo con documenti coperti da segreto di Stato, sono retribuiti dalla stessa legge quadro e che, di conseguenza, la loro esclusione dall’indennità è una discriminazione fondata sulla categoria sociale.
Gli effetti che produce
Il primo effetto è che il testo resta in vigore, nella sua forma attuale. La sentenza è di rigetto, quindi non produce alcuna modifica legislativa e non fa sorgere alcun obbligo di adeguamento a carico del Parlamento. L’indennità continua a essere concessa esattamente alle categorie elencate nella legge.
Il secondo effetto si vede nei tribunali. I quattro processi in cui è stata sollevata la questione, più qualsiasi altra controversia sospesa o fondata sullo stesso argomento, perdono il loro fondamento principale. La sentenza è definitiva e generalmente vincolante e viene comunicata ai tre tribunali che hanno adito la Corte.
Il terzo effetto riguarda l’argomento utilizzato, che va oltre il caso concreto. La Corte ha ribadito che le indennità, i premi e gli altri incentivi concessi con atti normativi sono diritti retributivi aggiuntivi, non diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, e che la loro istituzione, riduzione o cessazione rientrano nella competenza esclusiva del legislatore. L’unico limite costituzionale che la Corte riconosce è che la misura riguardi allo stesso modo tutte le categorie di personale che si trovano in una situazione identica.
Il quarto effetto riguarda la critica di tecnica legislativa. Uno degli autori ha sostenuto che la relazione illustrativa della Legge n. 157/2020 non giustifica in modo obiettivo il trattamento differenziato. La Corte ha risposto che un vizio di illegittimità costituzionale estrinseco non può derivare dal modo in cui il proponente ha motivato la propria iniziativa, perché oggetto del controllo è la legge adottata, non le intenzioni contenute nella relazione illustrativa.
Che cosa cambia rispetto a prima
In diritto, nulla. La sentenza conferma una linea già fissata con la Sentenza n. 196 dell’8 aprile 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 830 del 9 settembre 2025, che la Corte cita tre volte, ai paragrafi 29, 31 e 32 di quest’ultima. La Corte afferma espressamente che non sono intervenuti elementi nuovi tali da modificare la giurisprudenza.
Ciò che si è chiarito è il ragionamento. Gli autori della questione si sono appoggiati sull’art. 7 comma (4) della Legge n. 182/2002 sulla protezione delle informazioni classificate, che garantisce l’accesso ai segreti di Stato e di servizio, alle lettere da a) a h), al Presidente della Romania, al primo ministro, ai ministri, ai deputati, ai senatori, ai giudici, ai pubblici ministeri e ai magistrati assistenti dell’Alta Corte di cassazione e giustizia. Il loro argomento era che, se la legge garantisce loro l’accesso, essi si trovano nella stessa situazione dei beneficiari dell’indennità.
La Corte ha rovesciato l’argomento. I beneficiari dell’indennità non figurano in quell’elenco tassativo, dunque non appartengono alla stessa categoria dei magistrati. I giudici, i pubblici ministeri e i magistrati assistenti hanno accesso ai segreti di Stato per effetto della legge, senza le procedure di autorizzazione previste dall’art. 7 commi (1)-(3) e dall’art. 28 della stessa legge, e la Corte rileva che la loro indennità di inquadramento è stabilita tenendo conto di questo aspetto delle attribuzioni, cosicché l’obbligo di riservatezza risulta già compensato sul piano patrimoniale.
Si è chiarito anche l’oggetto del controllo. Il Tribunale di Sălaj aveva adito la Corte riguardo all’art. 15 del capitolo II dell’allegato n. VI, non all’art. 151. Invocando l’art. 62 della Legge n. 24/2000 sulle norme di tecnica legislativa, secondo cui le disposizioni di modifica e di integrazione si incorporano nell’atto di base e si identificano con esso, la Corte ha ritenuto oggetto della questione, per tutti e quattro i fascicoli, l’art. 151 comma (1).
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Chiude, con unanimità di voti, una serie di controversie che si ripetevano davanti a tribunali di distretti diversi sullo stesso argomento.
- Formula in modo esplicito il criterio applicabile: le indennità si possono differenziare per categorie di personale, a condizione che la misura raggiunga allo stesso modo le categorie che si trovano in situazione identica.
- Conferma che la relazione illustrativa di una legge non può essere di per sé fondamento di illegittimità costituzionale, il che elimina una via di impugnazione speculativa.
- Uniforma l’oggetto del controllo per tutte e quattro le rimessioni, benché una di esse avesse indicato un altro articolo.
Che cosa resta un problema
- L’affermazione secondo cui l’indennità dei magistrati sarebbe stabilita tenendo conto dell’obbligo di riservatezza non è accompagnata, nella sentenza, da alcun rinvio al testo della legge sulla retribuzione che lo realizzerebbe.
- L’indennità resta fissata «fino al 25%», e la percentuale effettiva si stabilisce con decreto dell’ordinatore principale di spesa, quindi la differenza tra le categorie si decide in via amministrativa, non per legge.
- Tra la pronuncia e la pubblicazione sono passati 171 giorni, durante i quali i tribunali che avevano sospeso il giudizio hanno atteso.
- La sentenza risponde a una critica di discriminazione, ma non dice nulla sulle eventuali altre categorie che lavorano con informazioni classificate senza ricevere l’indennità.
Consigli pratici
- Se avete una causa in cui avete chiesto l’indennità fino al 25% sul fondamento della discriminazione rispetto al personale militare, verificate se il giudice ha sospeso il procedimento in attesa di questa sentenza. Dalla pubblicazione, il motivo della sospensione viene meno.
- Non confondete le due indennità. L’indennità di riservatezza del 15%, discussa dall’Alta Corte nella Sentenza n. 46 del 15 dicembre 2008 e invocata dagli autori della questione, è diversa dall’indennità fino al 25% dell’art. 151.
- Se fate parte dei beneficiari del testo, la percentuale concreta non si legge nella legge. Essa si stabilisce con decreto dell’ordinatore principale di spesa, quindi chiedete il decreto applicabile alla vostra istituzione.
- Per qualsiasi nuova contestazione su questo testo, l’argomento della discriminazione rispetto ai magistrati è ormai coperto da una sentenza di rigetto. Una critica nuova deve portare un elemento che la Corte non ha esaminato.
- Se vi interessa il ragionamento completo, leggete prima la Sentenza n. 196 dell’8 aprile 2025. La sentenza in esame la riprende e la conferma, senza aggiungere nuove considerazioni di merito.
Domande frequenti
Chi riceve l’indennità fino al 25%?
Perché non la ricevono anche i giudici?
La sentenza cambia la legge?
Quanto vale, in concreto, l’indennità?
È stata una decisione presa a maggioranza o all’unanimità?
Che cosa significa che la sentenza è definitiva e generalmente vincolante?
Che cosa è successo al fascicolo in cui si contestava l’art. 15, non l’art. 151?
Analisi della redazione
La cosa più interessante di questa sentenza non è la soluzione, prevedibile dopo la Sentenza n. 196 dell’8 aprile 2025, ma il modo in cui la Corte usa proprio l’argomento degli autori contro di loro. I giudici hanno detto: la legge ci garantisce l’accesso ai segreti di Stato, dunque siamo nella stessa situazione di chi riceve l’indennità. La Corte ha risposto: proprio perché a voi la legge lo garantisce e a loro no, non siete nella stessa situazione. L’elenco dell’art. 7 comma (4) della Legge n. 182/2002, invocato come prova di somiglianza, diventa nel ragionamento della Corte la prova della differenza. È un rovesciamento logicamente corretto e, allo stesso tempo, scomodo: ne discende che un diritto riconosciuto senza procedura vale, sul piano retributivo, meno di uno ottenuto con procedura.
La seconda osservazione riguarda un’affermazione che la sentenza fa senza sostenerla. La Corte ritiene che l’indennità di inquadramento dei magistrati sia stabilita tenendo conto del loro accesso alle informazioni classificate, e che quindi l’obbligo di riservatezza sarebbe già compensato sul piano patrimoniale. È l’argomento decisivo dell’intera costruzione, perché è quello che spiega perché l’assenza dell’indennità non lascia un vuoto. Solo che la sentenza non indica alcun articolo, alcun allegato e alcun elemento di calcolo della legge quadro n. 153/2017 che mostri dove esattamente, dentro l’indennità, si trovi quella compensazione. L’affermazione è ripresa dalla Sentenza n. 196/2025, dove compare anch’essa senza fonte.
La terza osservazione riguarda l’architettura del testo censurato. La legge fissa un tetto, non un importo: «fino al 25%», «alle condizioni stabilite con decreto dell’ordinatore principale di spesa». La Corte analizza la differenza di trattamento come una differenza decisa dal legislatore, ma l’entità reale della differenza non è decisa dal legislatore. Essa si decide, istituzione per istituzione, con un atto amministrativo che non arriva al controllo di legittimità costituzionale. Un’indennità del 5% e una del 25% producono, rispetto a una categoria che non riceve nulla, disuguaglianze di ordini di grandezza diversi, e su questo la sentenza non ha nulla da dire.
Infine, un dettaglio di calendario. La sentenza è stata pronunciata il 20 gennaio 2026 e pubblicata il 10 luglio 2026, a 171 giorni di distanza. La Sentenza n. 196/2025, su cui si fonda, è rimasta 154 giorni tra la pronuncia e la pubblicazione. In una serie di controversie sospese in attesa della Corte, questi intervalli si sommano.
Che cosa andrebbe cambiato
- L’affermazione sulla compensazione della riservatezza dentro l’indennità dei magistrati andrebbe appoggiata su un testo. Essendo l’argomento che regge l’intera soluzione, guadagnerebbe se rinviasse all’elemento concreto della legge sulla retribuzione che realizza quella compensazione.
- Il legislatore dovrebbe dire perché ha scelto proprio queste categorie. La Corte ha stabilito correttamente che la relazione illustrativa non può essere fondamento di illegittimità costituzionale, ma questo non elimina il problema pratico: il criterio che separa i beneficiari dagli altri non si può ricostruire dal testo della Legge n. 157/2020.
- Il tetto del 25% andrebbe accompagnato da criteri legali per la determinazione della percentuale effettiva. Lasciato interamente al decreto dell’ordinatore principale di spesa, l’importo può variare da un’istituzione all’altra per la stessa situazione di fatto.
- Il termine di pubblicazione delle sentenze della Corte meriterebbe un limite espresso. Finché una sentenza di rigetto tiene ferme cause sospese, i quasi sei mesi tra la pronuncia e la pubblicazione sono un costo sopportato da chi si rivolge alla giustizia.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
