In breve
- Nulla cambia per i soldi della polizia, dell’esercito e delle carceri. La Corte costituzionale ha respinto, all’unanimità dei voti, la contestazione sollevata da un sindacato dei poliziotti, e i due testi impugnati restano nella forma in cui erano. Sono interessati i poliziotti, i militari e i funzionari pubblici con statuto speciale delle carceri, più i giudici che stanno trattando domande di ricalcolo delle retribuzioni.
- In discussione era la cifra da cui si calcolano i soldi e gli stipendi: 197,3387 lei. È il valore di riferimento settoriale messo in pagamento il 1° ottobre 2008. La norma che lo ha introdotto è uscita dalla vigenza il 1° gennaio 2010, e il Parlamento ha respinto l’ordinanza nel 2012, ma la cifra è rimasta la base da cui si calcola.
- La motivazione conta anche quando l’eccezione è respinta. Le sentenze della Corte si pubblicano nella Gazzetta Ufficiale della Romania e, dalla data della pubblicazione, sono generalmente vincolanti, secondo l’art. 147 comma (4) della Costituzione. Un giudice che ha sul tavolo un fascicolo di ricalcolo non può più accogliere l’argomento chiuso qui.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial), Parte I, n. 795 del 18 settembre 2026, pagine 6-9
Entrata in vigore: 18 settembre 2026, data della pubblicazione, secondo l’art. 147 comma (4) della Costituzione
La Corte costituzionale ha respinto la contestazione con la quale un sindacato dei poliziotti chiedeva che fossero dichiarati incostituzionali due testi su cui si appoggia il calcolo degli stipendi nella polizia, nell’esercito e nelle carceri. La Sentenza n. 420, pronunciata il 30 aprile 2026 all’unanimità dei voti, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 795 del 18 settembre 2026. La legge da cui viene uno dei due testi, la legge quadro n. 153/2017 sulla retribuzione del personale pagato con fondi pubblici, è già passata dal filtro della Corte anche per i soldi legati al titolo di dottore di ricerca, e anche allora la contestazione è stata respinta, sempre in un fascicolo del Ministero degli Affari Interni. Per le persone in uniforme e per le loro famiglie, la conseguenza pratica è semplice: la busta paga resta uguale anche dopo il 18 settembre 2026.
L’eccezione è stata sollevata dal sindacato dei poliziotti di Romania «Diamantul», in nome e per conto dei propri membri, in due processi avviati nel 2020 presso il Tribunale di Hunedoara e il Tribunale di Dolj. L’oggetto dei processi non era astratto: le persone chiedevano il ricalcolo dei diritti retributivi e il pagamento della differenza tra quanto hanno effettivamente ricevuto e quanto avrebbero dovuto ricevere. Il fatto che la domanda venga da un sindacato, e non da una singola persona, mostra la dimensione della questione. Non è un caso isolato, ma un problema di gruppo, riproposto dallo stesso sindacato in più fascicoli.
Il primo testo impugnato, l’art. II dell’Ordinanza del Governo n. 8/2008, contiene una sola cifra, ma una cifra che entra in ogni calcolo. Esso stabilisce il valore di riferimento settoriale, cioè il numero per cui si moltiplicano i coefficienti della griglia per ottenere i soldi di funzione e di grado dei militari e gli stipendi dei funzionari pubblici con statuto speciale della polizia e delle carceri. Dal 1° aprile 2008 il valore era 193,4694 lei, e dal 1° ottobre 2008 è diventato 197,3387 lei. Il terzo comma aggiunge una regola a favore della persona: il risultato si arrotonda al leu.
Il secondo testo, l’art. 38 comma (2) lettera a) della legge quadro n. 153/2017, è quello che ha bisogno di una traduzione nella lingua di tutti i giorni. L’art. 38 comma (1) dice che la legge sulla retribuzione unitaria «se aplică etapizat, începând cu data de 1 iulie 2017», cioè si applica per tappe, a partire dal 1° luglio 2017. Per tappe significa a rate, non tutto in una volta, e la lettera a) è la prima rata e, al tempo stesso, la meno generosa: nel secondo semestre del 2017 non si muove nulla, ognuno resta con la somma ricevuta per il mese di giugno 2017, sia per lo stipendio base sia per le maggiorazioni e le indennità, a condizione di occupare la stessa funzione alle stesse condizioni. La legge che prometteva una retribuzione unitaria ha dunque cominciato congelando ciò che esisteva.
Qui i due testi si legano, e da qui parte l’argomento del sindacato. Ogni anno successivo al 2010 ha calcolato i diritti retributivi partendo dall’importo dell’anno precedente, cosa che la Corte stessa riconosce nella motivazione. La somma congelata a giugno 2017 era stata costruita sul valore di riferimento del 2008, e quest’ultimo si trasmette in avanti, di anno in anno, fino a oggi. Il sindacato ha chiamato il meccanismo ultrattività: una norma uscita dalla vigenza il 1° gennaio 2010 con l’art. 48 comma (1) punto 26 della legge quadro n. 330/2009 e poi respinta dal Parlamento con la legge n. 49/2012 continua a produrre effetti, sebbene l’art. 64 della legge n. 24/2000 sulle norme di tecnica legislativa dica che l’abrogazione ha carattere definitivo.
Un lettore potrebbe chiedersi come faccia la Corte a pronunciarsi su un testo uscito dalla vigenza da sedici anni. La risposta è nel paragrafo 20 e si appoggia sulla Sentenza n. 766 del 15 giugno 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 549 del 3 agosto 2011: sono soggette al controllo di costituzionalità anche le disposizioni i cui effetti giuridici continuano a prodursi dopo l’uscita dalla vigenza. Lo stesso ragionamento copre anche il secondo testo, che ha avuto un’applicazione limitata, soltanto per l’anno 2017, ma le cui conseguenze si vedono in pagamento ancora oggi.
Gli effetti che produce
Per il poliziotto, il militare o l’agente di polizia penitenziaria che guarda la busta paga, l’effetto diretto è zero. Non compare nulla di nuovo da pagare e nulla di nuovo da ricevere, non si apre alcuna via di contestazione e non se ne chiude nessuna che esistesse prima. Chi il 17 settembre 2026 era pagato secondo il valore di riferimento di 197,3387 lei è pagato allo stesso modo anche il 19 settembre 2026.
L’effetto reale si produce nelle aule di giustizia. I due fascicoli del Tribunale di Hunedoara e del Tribunale di Dolj riprendono adesso, e la sentenza si comunica a entrambi, come è scritto nella sua parte finale. Per tutti gli altri processi in cui si chiede il ricalcolo dei diritti retributivi sullo stesso argomento, la via costituzionale è chiusa: la motivazione di una sentenza della Corte vincola in entrambe le situazioni, in caso di accoglimento e in caso di rigetto, perché l’art. 147 comma (4) della Costituzione rende generalmente vincolante la sentenza intera, non soltanto la soluzione finale. Un giudice non può più accogliere, da ora, l’argomento secondo cui l’art. II dell’Ordinanza del Governo n. 8/2008 avrebbe dovuto essere adottato con legge organica.
Conta anche ciò che la sentenza non dice. La Corte non ha detto che gli stipendi del settore dell’ordine pubblico e della difesa sono corretti, né che il valore di riferimento di 197,3387 lei sia adeguato nel 2026. Ha detto qualcosa di molto più ristretto, e la formula del dispositivo lo mostra: i testi «sunt constituționale în raport cu criticile formulate», cioè sono costituzionali rispetto alle critiche formulate. Altre critiche, portate da altri angoli, restano possibili, con la riserva che devono essere davvero altre, non le stesse con altre parole.
Altrettanto importante: la sentenza non rimette in vigore l’art. II dell’Ordinanza del Governo n. 8/2008. Il testo resta abrogato dal 1° gennaio 2010. Quello che resta vivo è la cifra contenuta nella norma, portata avanti da una catena di regole che, ogni anno, hanno detto che il pagamento si mantiene al livello dell’anno precedente.
Che cosa cambia rispetto a prima
In diritto non è cambiato nulla. Entrambi i testi si leggono il 19 settembre 2026 esattamente come si leggevano il 17 settembre 2026. Una sentenza di rigetto non tocca la legge, la conferma, e questa non fa eccezione.
È cambiata però la lunghezza di una serie. La Corte mostra nel paragrafo 22 che gli stessi due testi sono già stati verificati su critiche simili ed elenca cinque sentenze precedenti di rigetto: n. 108 del 23 febbraio 2021, n. 214 del 20 aprile 2023, n. 508 del 5 ottobre 2023, n. 155 del 21 marzo 2024 e n. 463 del 15 ottobre 2024. Con quella di adesso si arriva a sei sentenze in un intervallo di cinque anni, tutte di rigetto, e il paragrafo 32 chiude espressamente la discussione: non sono intervenuti elementi nuovi che giustifichino una riconsiderazione della giurisprudenza.
Un cambiamento silenzioso merita comunque di essere segnalato, per chi apre adesso la legge per controllare. L’art. 12 comma (2) della legge quadro n. 153/2017, testo che compare nella rimessione del Tribunale di Hunedoara, non ha più oggi il contenuto del 2021. Nella forma attuale prevede che, a partire dall’anno 2023, gli stipendi base, i soldi di funzione e le indennità di inquadramento si stabiliscano moltiplicando i coefficienti degli allegati per lo stipendio base minimo lordo nazionale garantito in pagamento. La forma iniziale di una legge non è la stessa cosa della forma precedente, e in una legge modificata decine di volte la differenza non è un dettaglio.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Nessuno perde nulla del proprio pagamento. La sentenza non fa uscire dalla vigenza alcun testo e non riduce alcuna somma in pagamento.
- Si chiude un’incertezza che teneva in sospeso processi avviati nel 2020. I giudici sanno adesso su che cosa possono appoggiarsi e su che cosa no.
- La motivazione spiega, non soltanto decide. I paragrafi 23-31 mostrano perché la retribuzione non rientra nel dominio della legge organica e perché il mantenimento in pagamento è stato considerato una garanzia, non una restrizione.
- La Corte rinvia alle sentenze su cui si appoggia, con numero, data e riferimento di pubblicazione, cosa che rende la verifica possibile a chiunque, non soltanto a un avvocato.
- La regola dell’arrotondamento al leu, dell’art. II comma (3), resta intatta e continua a lavorare a favore del personale.
- La soluzione è stata adottata all’unanimità dei voti, senza opinione dissenziente, quindi non lascia spazio a interpretazioni su una maggioranza fragile.
Che cosa resta un problema
- La cifra da cui parte tutto ha quasi 18 anni e non si è mossa. Il valore di riferimento settoriale di 197,3387 lei si applica dal 1° ottobre 2008, e la sentenza non può cambiarlo, perché non è affar suo.
- Una norma abrogata e respinta dal Parlamento continua a produrre effetti. La Corte conferma il meccanismo, ma non lo ripara, perché non può nemmeno farlo: la riparazione è una questione di politica retributiva, cioè di Parlamento e di Governo.
- Il testo dell’art. 12 comma (2) della legge quadro n. 153/2017 scompare dalla sentenza senza spiegazione, sebbene uno dei due giudici avesse rimesso la questione alla Corte anche riguardo a esso.
- Il percorso è durato troppo per aiutare qualcuno in tempo utile. La rimessione di Dolj portava la data del 4 marzo 2021, e la risposta è arrivata il 30 aprile 2026.
- La formula «rispetto alle critiche formulate» lascia la domanda aperta senza dire che cosa potrebbe essere diverso. Un sindacato che volesse riprovare non apprende dal testo dove sia il confine.
- Nulla nella sentenza dice al lettore quale sia, in lei, l’effetto su uno stipendio concreto. La cifra compare, il meccanismo è descritto, ma la somma resta da calcolare a ciascuno.
Consigli pratici
- Se avete un processo pendente per il ricalcolo dei diritti retributivi, chiedete al vostro avvocato se il vostro argomento sia esattamente quello respinto qui. Se sì, la sentenza lo chiude. Se avete anche altri motivi, essi si giudicano separatamente e non sono toccati.
- Non aspettatevi un aumento di stipendio da questa sentenza. Non ne contiene alcuno e non può contenerne, dato che la Corte verifica se un testo rispetti la Costituzione, non se la somma sia sufficiente.
- Quando controllate i testi su legislatie.just.ro, guardate la forma dell’anno che vi interessa, non soltanto quella di oggi. La legge quadro n. 153/2017 è stata modificata molte volte, e così anche la legge n. 138/1999 e l’Ordinanza del Governo n. 38/2003.
- Se ricevete una decisione di determinazione dei diritti retributivi con la quale non siete d’accordo, il termine è breve: 20 giorni di calendario dalla comunicazione, presso la sede dell’ordinatore di crediti, secondo l’art. 37 comma (2) della legge quadro n. 153/2017. Perderlo costa più di qualunque argomento costituzionale.
- Conservate le buste paga e le decisioni di inquadramento degli anni 2017-2026. In una controversia sul mantenimento in pagamento, la prova del livello del mese di giugno 2017 è il pezzo da cui parte tutto il calcolo.
- Se volete capire da dove viene la vostra somma, cercate nella griglia dell’allegato applicabile il coefficiente della vostra funzione, moltiplicatelo per il valore di riferimento, poi arrotondate il risultato al leu. Così si vede quale parte dello stipendio viene dalla legge e quale dalle maggiorazioni.
Domande frequenti
Cambia qualcosa nel mio stipendio dopo questa sentenza?
Che cos’è, in parole semplici, l’art. 38 comma (2) lettera a) della legge quadro n. 153/2017?
Che cos’è il valore di riferimento settoriale di 197,3387 lei?
Come può essere giudicato un testo abrogato dal 2010?
Perché la Corte ha detto che la retribuzione non doveva essere disciplinata con legge organica?
La motivazione di una sentenza di rigetto vincola i giudici?
Posso impugnare di nuovo gli stessi testi, con altri argomenti?
Chi è interessato, concretamente?
Quanto è durato il percorso fino a questa sentenza?
Il sindacato può chiedere un risarcimento dopo questa sentenza?
Errori e incongruenze nel testo pubblicato
- L’art. 12 comma (2) della legge quadro n. 153/2017, contestato e non giudicato. I paragrafi 1 e 7 mostrano che il Tribunale di Hunedoara ha rimesso la questione alla Corte anche riguardo a questo testo. Il paragrafo 19, che determina l’oggetto dell’eccezione, non lo comprende più, il dispositivo non dice nulla su di esso, né che sia costituzionale né che l’eccezione sia inammissibile, e il titolo della sentenza lo omette allo stesso modo. L’autore dell’eccezione nel fascicolo di Hunedoara resta senza risposta su uno dei tre testi che ha contestato.
- La riunione dei fascicoli, disposta su una condizione che il testo della sentenza contraddice. Il paragrafo 5 riunisce i due fascicoli in base all’art. 53 comma (5) della legge n. 47/1992, che richiede che l’oggetto dell’eccezione sia identico. Secondo i paragrafi 1, 3, 7 e 8, gli oggetti non erano identici: il fascicolo di Hunedoara comprendeva anche l’art. 12 comma (2) della legge quadro n. 153/2017, quello di Dolj no. La differenza scompare soltanto nel paragrafo 19, senza alcuna spiegazione.
Analisi della redazione
Nel merito, la motivazione è solida e non ha bisogno di correzioni: la distinzione tra lo statuto del poliziotto e la sua retribuzione è tracciata correttamente, l’osservazione che l’art. 115 comma (6) della Costituzione non è rilevante perché il testo impugnato è un’ordinanza semplice, non un’ordinanza d’urgenza, è al suo posto, e la delimitazione rispetto alla Sentenza n. 654 del 17 ottobre 2017 è esplicita. Il problema di questa sentenza sta altrove: in quanto è durata.
I dati si sommano da soli. Il Tribunale di Dolj ha rimesso la questione alla Corte con l’ordinanza del 4 marzo 2021, quindi la risposta del 30 aprile 2026 è arrivata dopo 1.883 giorni, cioè oltre cinque anni e due mesi. Il Tribunale di Hunedoara ha rimesso la questione alla Corte il 16 dicembre 2021, 1.596 giorni prima della pronuncia. E dopo la pronuncia è passata un’altra tappa che si può misurare con esattezza: 141 giorni fino alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania, mentre l’art. 60 comma (1) della legge n. 47/1992 prevede che il termine per la redazione sia di non oltre 30 giorni dalla pronuncia. Il rapporto è di 4,7 a 1.
Il confronto con la giurisprudenza della Corte stessa mostra che non è un incidente di fascicolo. La Sentenza n. 463 del 15 ottobre 2024, richiamata proprio nel paragrafo 22, ha lo stesso autore dell’eccezione, gli stessi due testi e lo stesso giudice remittente di Dolj, e dalla pronuncia fino alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 233 del 17 marzo 2025 sono passati 153 giorni. Due sentenze, 141 e 153 giorni, su un termine di redazione di 30. Il modello si ripete.
Messa accanto a un’altra disposizione della stessa legge criticata, la situazione mostra due velocità. L’art. 37 della legge quadro n. 153/2017 dà al poliziotto insoddisfatto della decisione retributiva 20 giorni di calendario per contestare, all’ordinatore di crediti 30 giorni per rispondere e altri 30 giorni alla persona per rivolgersi al giudice, mentre il comma (4) chiede al giudice di pronunciarsi «de urgență și cu precădere», cioè con urgenza e in via prioritaria. I 141 giorni trascorsi soltanto tra la pronuncia e la pubblicazione sono sette volte più lunghi del termine entro il quale la persona deve reagire, e l’urgenza scritta nella legge si pretende in una sola direzione.
C’è un’altra cifra che l’atto non scrive, ma che si ottiene da una divisione. I due valori dell’art. II dell’Ordinanza del Governo n. 8/2008, 193,4694 lei dal 1° aprile 2008 e 197,3387 lei dal 1° ottobre 2008, non sono due somme scelte separatamente: la seconda è esattamente la prima maggiorata del 2 per cento, perché 193,4694 moltiplicato per 1,02 dà 197,338788, troncato alla quarta decimale. Quella maggiorazione del 2 per cento del 1° ottobre 2008 è anche l’ultimo movimento del valore di riferimento settoriale. Fino al 18 settembre 2026 sono passati 6.561 giorni, cioè 17 anni e quasi 12 mesi in cui il numero da cui parte il calcolo è rimasto fermo, mentre le somme effettive sono cambiate attraverso maggiorazioni, aumenti percentuali e leggi annuali che si rapportavano all’anno precedente.
Che cosa andrebbe cambiato
- Il dispositivo dovrebbe dire che cosa è avvenuto di ciascun testo della rimessione. Se un testo esce dall’oggetto dell’eccezione, il motivo va scritto, in una sola frase. Altrimenti la parte che lo ha contestato resta senza risposta, e il giudice remittente non sa che cosa mettere nel fascicolo.
- La riunione dei fascicoli dovrebbe essere motivata quando gli oggetti non si sovrappongono del tutto. L’art. 53 comma (5) della legge n. 47/1992 richiede un oggetto identico. Quando uno dei fascicoli ha un testo in più, il paragrafo che dispone la riunione dovrebbe mostrare come si risolve la differenza, non lasciarla scomparire.
- Il termine di redazione dell’art. 60 comma (1) della legge n. 47/1992 dovrebbe essere seguito da un termine di pubblicazione. La legge limita la redazione a 30 giorni, ma non dice nulla sul percorso dalla redazione alla Gazzetta Ufficiale della Romania, e in quel vuoto entrano, misurati su due sentenze con lo stesso oggetto, 141 e 153 giorni.
- Le sentenze che confermano una giurisprudenza costante dovrebbero avere una procedura più breve. Quando gli stessi due testi sono già stati validati cinque volte su critiche simili, un fascicolo non dovrebbe restare pendente oltre cinque anni. Una procedura semplificata per le cause ripetitive libererebbe anche i giudici di merito, che aspettano.
- Il valore di riferimento settoriale dovrebbe essere rimesso in discussione dal legislatore, non lasciato scorrere attraverso rinvii. Una cifra del 2008, portata fino al 2026 attraverso regole annuali di mantenimento in pagamento, non può più essere verificata da nessuno rispetto alla realtà economica. O si aggiorna, o si sostituisce con un meccanismo esplicito, come quello dell’art. 12 comma (2) della legge quadro n. 153/2017.
- Il sommario dell’edizione dovrebbe indicare anche i testi usciti dall’oggetto dell’eccezione. Chi cerca nella Gazzetta Ufficiale della Romania che cosa si è deciso sull’art. 12 comma (2) della legge quadro n. 153/2017 non trova nulla, sebbene un fascicolo sia arrivato alla Corte proprio con questo testo.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 795 del 18 settembre 2026, pagine 6-9 16 pagine PDF, 110 KB l'atto inizia a pagina 6
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
