In breve

  • Chi perde la causa paga le spese di giudizio di chi vince, anche se ha agito in buona fede. La Corte costituzionale ha confermato la regola.
  • Il fondamento non è la malafede, ma la colpa processuale: chi ha costretto la controparte a sostenere delle spese per difendere il proprio diritto ne sopporta il rischio, a prescindere dall’intenzione.
  • La Sentenza n. 111 respinge, come inammissibile, un’impugnazione della regola secondo cui il Codice di procedura civile si applica soltanto ai processi iniziati dopo la sua entrata in vigore.
Atto: Sentenze CCR n. 111/2026 e n. 382/2026
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 712 e n. 716 del 27 agosto 2026
Pronunciate: 5 febbraio 2026 e 28 aprile 2026

Hai perso la causa, ma eri in buona fede. Paghi comunque l’avvocato dell’altro. È la conferma che arriva dalla Sentenza n. 382 del 28 aprile 2026 della Corte costituzionale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 716 del 27 agosto 2026. Lo stesso giorno è comparsa, nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 712, anche la Sentenza n. 111 del 5 febbraio 2026, che riguarda sempre la procedura civile, questa volta la regola di applicazione nel tempo del Codice. È la terza volta nella stessa settimana che la Corte compare con sentenze pubblicate, dopo le due sulla legge sulla cittadinanza.

Entrambe sono state adottate all’unanimità dei voti. La Sentenza n. 111 riguarda un’eccezione sollevata presso il Tribunale di Bucarest, mentre le due eccezioni della Sentenza n. 382 provenivano dal Tribunale di Bacău e dalla Corte d’appello di Bucarest.

Gli effetti che produce

Il nocciolo pratico sta nella Sentenza n. 382. L’articolo 453 comma (1) del Codice di procedura civile, che obbliga la parte che perde la causa a pagare, su richiesta, le spese di giudizio della parte vittoriosa, resta costituzionale.

L’argomentazione della Corte merita di essere letta per intero, perché risponde esattamente all’obiezione che si pone, d’istinto, chiunque perda una causa senza essere stato in malafede. Il fondamento dell’obbligo di sopportare le spese di giudizio, dice la Corte, resta la colpa processuale e il risarcimento integrale della parte vittoriosa. La buona fede della parte che ha perso la causa non giustifica il suo esonero dal pagamento delle spese. Tra la parte che ha ottenuto ragione, il cui diritto è stato riconosciuto dalla sentenza, e la parte che accetta il giudizio e perde, il rischio di questa situazione è sopportato dalla seconda, che con il proprio comportamento, anche se non è stata in malafede, ha costretto la controparte a sostenere quelle spese.

La Corte rileva anche una differenza terminologica senza conseguenze: il Codice attuale parla della parte che perde la causa, mentre il codice del 1865 parlava della «parte căzută în pretenții», la parte soccombente. Il cambio di parole non cambia il fondamento.

Il secondo capo della stessa sentenza è stato respinto come inammissibile. Si tratta dell’articolo 509 comma (1) punto 11 e dell’articolo 513 comma (1) del Codice, testi che attengono alla revocazione.

La Sentenza n. 111 riguarda altri due testi: l’articolo 3 comma (1) e l’articolo 4 della legge n. 76/2012 di attuazione del Codice di procedura civile. Il primo stabilisce che le disposizioni del Codice si applicano soltanto ai processi e alle esecuzioni forzate iniziati dopo la sua entrata in vigore. Il secondo dice lo stesso a proposito della competenza di principio dell’ufficiale giudiziario a porre in esecuzione qualsiasi titolo esecutivo.

L’eccezione è stata respinta come inammissibile, e il motivo è istruttivo. L’autrice aveva invocato più testi costituzionali, ma aveva formulato la censura in modo ellittico, senza indicare il collegamento tra questi e le disposizioni impugnate. La Corte ha affermato che, procedendo diversamente, si sostituirebbe all’autore dell’eccezione nella formulazione delle censure, il che equivarrebbe a un controllo d’ufficio, inammissibile. Inoltre erano stati invocati gli articoli 20 e 148 della Costituzione senza indicare le norme che si assumono violate dei trattati internazionali di cui la Romania è parte.

Che cosa cambia rispetto a prima

Nulla, sul piano del diritto. Entrambe le sentenze confermano i testi esistenti. Ciò che si aggiunge è la chiarezza della motivazione su una questione che finisce spesso davanti ai giudici.

La seconda cosa da tenere a mente è la continuità con il regime anteriore. La Corte collega esplicitamente la regola attuale a quella del codice del 1865, il che significa che la vecchia giurisprudenza sulle spese di giudizio resta rilevante, nonostante il cambio di vocabolario.

La terza cosa riguarda la tecnica con cui si sollevano le eccezioni. La Sentenza n. 111 è la seconda pronuncia di inammissibilità pubblicata nella stessa settimana, dopo quella dell’Alta Corte del 22 giugno. Entrambe dicono, in ambiti diversi, la stessa cosa: chi adisce il giudice deve formulare da sé la censura, non lasciare che sia il giudice superiore a costruirla.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • La regola sulle spese di giudizio resta prevedibile: chi perde paga, a prescindere dall’intenzione.
  • La motivazione spiega il perché, il che aiuta i giudici a rispondere alla stessa obiezione in futuro.
  • La continuità con il regime del 1865 mantiene utile la giurisprudenza anteriore.
  • La Corte ricorda un limite essenziale: non può esercitare un controllo d’ufficio, quindi non può riformulare la censura al posto di chi l’ha sollevata.
  • Entrambe le sentenze sono state adottate all’unanimità dei voti.
  • La regola di applicazione nel tempo del Codice resta invariata, il che protegge i processi iniziati sotto la legge anteriore.

Che cosa resta un problema

  • La parte che perde in buona fede sopporta per intero le spese della controparte, per quanto elevate siano.
  • L’obiezione dell’autore sulla mancanza di proporzionalità viene rinviata agli articoli 451 e 452 del Codice e all’apprezzamento del giudice di merito, quindi non è decisa da questo controllo di costituzionalità.
  • La contestazione dell’ammontare delle spese resta una questione di apprezzamento del giudice di merito, senza punti di riferimento costituzionali.
  • La declaratoria di inammissibilità lascia i testi della legge n. 76/2012 non esaminati nel merito.
  • Chi solleva un’eccezione senza assistenza legale rischia di perderla sulla forma, non nel merito.
  • Sette mesi tra la pronuncia della Sentenza n. 111 e la pubblicazione, quattro mesi per la Sentenza n. 382.

Consigli pratici

  1. Prima di avviare o di proseguire una causa, calcolate il rischio: se perdete, pagate anche le spese della controparte, anche se avete agito correttamente.
  2. Chiedete espressamente le spese di giudizio se avete vinto. L’articolo 453 le riconosce su richiesta, non d’ufficio.
  3. Se le spese chieste dall’avversario vi sembrano sproporzionate, contestatele davanti al giudice di merito, con argomenti sul lavoro effettivamente prestato. La Corte costituzionale non decide sull’ammontare.
  4. Verificate quando è iniziato il processo o l’esecuzione forzata. Il Codice attuale si applica soltanto a quelli iniziati dopo la sua entrata in vigore; per i più vecchi resta il codice anteriore.
  5. Se sollevate un’eccezione di incostituzionalità, indicate esplicitamente il collegamento tra ciascun testo costituzionale invocato e la disposizione di legge impugnata. Senza questo collegamento, l’eccezione cade per inammissibilità.
  6. Quando invocate l’articolo 20 o l’articolo 148 della Costituzione, indicate anche la norma concreta del trattato internazionale che ritenete violata.

Domande frequenti

Chi paga le spese di giudizio?
La parte che perde la causa, su richiesta della parte vittoriosa, ai sensi dell’articolo 453 comma (1) del Codice di procedura civile. La Corte ha confermato che la regola è costituzionale.
Conta il fatto di essere stati in buona fede?
No. La Corte afferma espressamente che la buona fede della parte che ha perso non giustifica il suo esonero dal pagamento delle spese di giudizio.
Su che cosa si fonda l’obbligo?
Sulla colpa processuale e sul risarcimento integrale della parte vittoriosa. Il rischio è sopportato da chi, con il proprio comportamento, ha costretto la controparte a sostenere delle spese per vedere riconosciuto il proprio diritto.
Posso contestare l’ammontare delle spese?
Sì, ma davanti al giudice che decide la causa. La sentenza della Corte costituzionale riguarda la regola, non la somma concreta di ciascun procedimento.
Che cosa è stato deciso sugli altri testi della Sentenza n. 382?
L’eccezione relativa all’articolo 509 comma (1) punto 11 e all’articolo 513 comma (1) del Codice di procedura civile è stata respinta come inammissibile.
Che cosa disciplinano i testi della Sentenza n. 111?
L’articolo 3 comma (1) della legge n. 76/2012 stabilisce che le disposizioni del Codice di procedura civile si applicano soltanto ai processi e alle esecuzioni forzate iniziati dopo la sua entrata in vigore. L’articolo 4 dice lo stesso a proposito della competenza dell’ufficiale giudiziario a porre in esecuzione qualsiasi titolo esecutivo.
Perché è stata respinta l’eccezione della Sentenza n. 111?
Come inammissibile. La censura era stata formulata in modo ellittico, senza indicare il collegamento tra i testi costituzionali invocati e le disposizioni impugnate, e la Corte non può sostituirsi a chi l’ha sollevata, perché significherebbe un controllo d’ufficio.
Le sentenze sono obbligatorie?
Sì, entrambe sono definitive e generalmente obbligatorie e vengono comunicate ai giudici da cui sono giunte le eccezioni.

Errori e incongruenze nel testo pubblicato

  • Sentenza n. 382, paragrafo 28: il rinvio all’«art. 415» è errato. Il testo pubblicato afferma che l’indicazione del tipo di spese, la prova della loro effettuazione e i criteri di riduzione dell’onorario dell’avvocato «se fac prin art. 415 și 452 din Codul de procedură civilă», cioè si fanno con gli articoli 415 e 452 del Codice di procedura civile. L’articolo 415 disciplina però la ripresa del giudizio dopo la sospensione e non ha alcun rapporto con le spese di giudizio. Il rinvio corretto è all’articolo 451, che stabilisce proprio l’ammontare delle spese e il potere del giudice di ridurre l’onorario dell’avvocato. Che si tratti dell’articolo 451 lo dimostra il paragrafo 26 della stessa sentenza, che lo esamina per nome, al comma (2), e riprende le motivazioni della Sentenza n. 463 del 28 giugno 2016 proprio su questo testo. Chi segue il rinvio così come è stampato arriva a una norma che non ha nulla a che vedere con l’argomento.
  • Sentenza n. 382: lo stesso fascicolo compare con due numeri. Il fascicolo della Corte costituzionale formato sulla rimessione del Tribunale di Bacău è identificato come «nr. 3.643D/2021» nei paragrafi 1, 6 e 19, ma come «nr. 3.463D/2021» nel paragrafo 16, dove si riporta il punto di vista dello stesso giudice. Le cifre sono invertite. Il numero reale è 3.643D/2021: compare tre volte, e il fascicolo n. 3.101D/2023 gli è stato riunito proprio perché 3.643D/2021 «a fost primul înregistrat», cioè era stato registrato per primo.

Analisi della redazione

La parte della Sentenza n. 382 dedicata alle spese di giudizio è il testo giuridico più utile pubblicato oggi per la persona comune, perché risponde a un dubbio che ha quasi chiunque entri in una causa: perché pago l’avvocato dell’altro se ero sinceramente convinto di avere ragione. La Corte non gira intorno alla domanda. La risposta, cioè che il fondamento è la colpa processuale e non la malafede, e che tra chi ha visto riconosciuto il proprio diritto e chi lo ha costretto a difenderlo in giudizio il rischio lo sopporta il secondo, è coerente e si può spiegare a un non addetto ai lavori in due frasi.

L’obiezione più pratica di chi ha sollevato l’eccezione, che i giudici non verificano se quelle spese esistano davvero e non ne pesano la proporzionalità rispetto al lavoro svolto, una risposta la riceve, ma è una risposta che la sposta altrove. La Corte afferma al paragrafo 28 che quei criteri stanno negli articoli 451 e 452 del Codice, non nel testo impugnato, quindi la censura non può essere esaminata in questa sede, e al paragrafo 29 che stabilire in concreto l’applicabilità dell’articolo 453 comma (1) è una questione di interpretazione e di applicazione della legge, che spetta al giudice della causa ed esula dalle attribuzioni della Corte. La risposta è corretta sul piano processuale, ma lascia in piedi una zona in cui la regola è chiara e la sua applicazione no.

Le due pronunce di inammissibilità di questo lotto, quella della Sentenza n. 111 e quella del secondo capo della Sentenza n. 382, dicono insieme qualcosa sull’accesso reale alla giustizia costituzionale. L’eccezione si perde non perché il testo sia costituzionale, ma perché chi l’ha sollevata non ha costruito la censura nella forma richiesta. Per chi va in causa senza avvocato, la distinzione è invisibile e il risultato è lo stesso: il fascicolo prosegue senza risposta. La Corte ha ragione quando dice che non può esercitare un controllo d’ufficio; il problema non sta in lei, ma nel fatto che nessuno aiuta chi si rivolge al giudice a formulare correttamente la propria domanda.

Che cosa andrebbe cambiato

  • Una motivazione obbligatoria in caso di riduzione o di riconoscimento integrale dell’onorario dell’avvocato. I criteri esistono già negli articoli 451 e 452, ma la legge non impone al giudice di indicare come li ha applicati. Un obbligo di motivazione su questo punto renderebbe verificabile la proporzionalità che la Corte dice attenere all’applicazione.
  • Un modulo per sollevare l’eccezione di incostituzionalità. L’obbligo di collegare ciascun testo costituzionale alla disposizione impugnata è semplice, ma sconosciuto a chi non ha un avvocato; un modello ufficiale ridurrebbe i rigetti sulla forma.
  • Una pubblicazione più rapida delle sentenze. Sette mesi dalla pronuncia alla pubblicazione, quanto è servito per la Sentenza n. 111, tengono nell’incertezza i giudici che decidono la stessa questione.
  • Un rinvio espresso alla giurisprudenza sul vecchio codice. La Corte collega la regola attuale a quella del 1865; dire esplicitamente che le vecchie soluzioni restano applicabili risparmierebbe alla pratica delle ricerche.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 712 e n. 716 del 27 agosto 2026 16 pagine PDF, 114 KB l'atto inizia a pagina 2

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Le altre edizioni citate: nr. 716/2026

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.