In breve

  • L’ordinanza che obbligava ogni giudice a fermare il processo e a rivolgersi all’Alta Corte di Cassazione e Giustizia, nelle controversie sulle retribuzioni e sulle pensioni del personale pagato con fondi pubblici, è stata annullata nel suo complesso. La Corte costituzionale ha accolto l’eccezione e ha constatato che l’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 62/2024 è incostituzionale nel suo complesso. La Sentenza n. 876 è stata pronunciata il 16 luglio 2026, a maggioranza di voti, ed è stata pubblicata il 25 settembre 2026.
  • Vince chiunque abbia pendente un processo sulla retribuzione, sulla pensione o sulle prestazioni di previdenza sociale pagate con denaro pubblico. Dal 25 settembre 2026 i testi dell’ordinanza sono sospesi di diritto e il 9 novembre 2026 cessano di produrre effetti, se entro quella data il Governo o il Parlamento non li mettono d’accordo con la Costituzione. I fascicoli arrivati all’Alta Corte attraverso questo meccanismo tornano, in via amministrativa, ai giudici che li stavano giudicando.
  • L’ordinanza è caduta per il modo in cui è stata adottata, non per quello che vi era scritto. I giudici costituzionali hanno ritenuto che non esistesse alcuna situazione straordinaria da cui nascesse il bisogno di un’ordinanza d’urgenza, perché una giurisprudenza non uniforme è cosa naturale in qualsiasi sistema giudiziario e il Codice di procedura civile aveva già i rimedi. Le altre censure, dalla mancanza di chiarezza fino alla lesione dell’indipendenza dei giudici, sono rimaste inesaminate.
Atto: Sentenza n. 876 del 16 luglio 2026 relativa all’eccezione di incostituzionalità dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 62/2024 su alcune misure per la definizione dei processi relativi alla retribuzione del personale pagato con fondi pubblici, nonché dei processi relativi a prestazioni di previdenza sociale, nel suo complesso, nonché delle disposizioni dell’art. 1 comma (1) e (3), dell’art. 2 comma (1) e (3) e degli art. 3 e 4 della stessa
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 817 del 25 settembre 2026, pagine 10-16
Entrata in vigore: la sentenza è generalmente vincolante dalla data della pubblicazione, il 25 settembre 2026; i testi dell’ordinanza sono sospesi di diritto dalla stessa data e cessano di produrre effetti giuridici il 9 novembre 2026, se il Governo o il Parlamento non li mettono d’accordo con la Costituzione

La Corte costituzionale ha annullato l’ordinanza che obbligava ogni giudice a fermarsi e a chiedere all’Alta Corte di Cassazione e Giustizia una pronuncia di principio ogni volta che incontrava un problema di diritto in un processo sulle retribuzioni, sulle pensioni o sulle prestazioni di previdenza sociale del personale pagato con fondi pubblici. Il meccanismo assomigliava a quello del Codice di procedura civile, soltanto che là la domanda resta all’apprezzamento del giudice e il giudice supremo può respingerla come inammissibile, come ha fatto in un fascicolo sulla retribuzione in cui ha mostrato che il giudice che chiede non può spostare più in alto l’individuazione del proprio problema di diritto. L’ordinanza aveva trasformato la facoltà in obbligo e la sospensione da facoltativa in automatica.

Il testo annullato ha quattro articoli. L’articolo 1 fissa l’ambito: i processi sulla determinazione o sul pagamento dei diritti retributivi del personale pagato con fondi pubblici, compresi quelli per l’emanazione o l’annullamento degli atti amministrativi emessi per questo personale e quelli sui suoi rapporti di lavoro e di servizio, poi i processi sulle pensioni, sulla loro perequazione, sul loro ricalcolo e sulla loro revisione, nonché altre prestazioni di previdenza sociale. Il comma (3) aggiunge una formula molto ampia: l’ordinanza si applica indipendentemente dalla natura e dall’oggetto dei processi, dalla qualità delle parti e dal giudice competente. L’articolo 2 contiene il meccanismo propriamente detto, l’articolo 3 lo estende ai processi già iniziati alla data dell’entrata in vigore e l’articolo 4 rinvia, per il resto, al Codice di procedura civile.

Il meccanismo dell’articolo 2 lavorava a catena. Il collegio di primo grado o di impugnazione, constatando che dal chiarimento di una questione di diritto dipende la definizione del merito e che l’Alta Corte non si è pronunciata su di essa, chiedeva al giudice supremo una decisione preliminare. L’ordinanza di rimessione si trasmetteva per posta elettronica a tutti gli altri giudici competenti in processi dello stesso tipo, e i loro presidenti informavano i magistrati delle sezioni corrispondenti. Le cause simili pendenti davanti ai tribunali si sospendevano fino alla decisione preliminare, le rimessioni con lo stesso oggetto si riunivano, e l’Alta Corte aveva al massimo 60 giorni per il giudizio, 15 giorni per la motivazione e 5 giorni per la pubblicazione.

L’eccezione è venuta dai giudici, non dalle parti. Tre sezioni del Tribunale di Bucarest, la Sezione VIII per i conflitti di lavoro e la previdenza sociale, la Sezione V civile e la Sezione III civile, l’hanno sollevata d’ufficio in dieci fascicoli, con ordinanze emesse tra il 5 luglio e il 30 ottobre 2024. Presso la Corte costituzionale le dieci cause hanno ricevuto numeri di fascicolo dal 2.695D/2024 al 3.519D/2024 e sono state giudicate insieme.

Le censure sono state di due tipi. Quelle estrinseche riguardavano il modo di adozione: il preambolo e la relazione illustrativa non mostrano alcuna situazione straordinaria, preesistente, quantificabile e obiettiva, mentre una giurisprudenza non uniforme appartiene al funzionamento normale del sistema giudiziario e si può correggere con il ricorso nell’interesse della legge e con la decisione preliminare, entrambi già disciplinati. L’impatto sul bilancio generale consolidato, invocato come urgenza, è stato affermato senza alcuna cifra, sebbene le sentenze di primo grado in materia di lavoro e di pensioni siano provvisoriamente esecutive dall’entrata in vigore del Codice del lavoro e del Codice di procedura civile, quindi la pressione sul bilancio non era un elemento nuovo nel 2024.

Le censure intrinseche erano più numerose e più pesanti. I giudici hanno rimproverato che l’ambito di applicazione non si chiude, perché il comma (1) dell’articolo 1 comprende anche i rapporti di lavoro e di servizio, quindi anche i licenziamenti, mentre il comma (3) dice che l’ordinanza si applica indipendentemente dalla natura e dall’oggetto dei processi, dopo che i commi precedenti avevano già stabilito natura e oggetto. Hanno inoltre rimproverato che l’ordinanza deroga all’articolo 519 del Codice di procedura civile senza usare la formula «prin derogare de la», cioè «in deroga a», richiesta dall’articolo 63 della legge n. 24/2000, che non dice espressamente se si sospende anche la causa in cui la rimessione è stata fatta, che l’articolo 3 la applica ai processi in corso, sebbene l’articolo 4 rinvii a un codice che prevede esattamente il contrario, che regole speciali soltanto per il personale pagato con fondi pubblici sono discriminatorie rispetto alle altre controversie e che obbligare il giudice a chiedere, qualunque sia la difficoltà del problema, lede l’indipendenza della giustizia.

Il Governo ha chiesto il rigetto dell’eccezione. Ha sostenuto che il fenomeno della giurisprudenza non uniforme era generalizzato e persistente, che il meccanismo è speciale e derogatorio, ma intelligibile se letto insieme al diritto comune, e che il personale pagato con fondi pubblici si trova in una situazione giuridica diversa da quella dei dipendenti del settore privato, per il carattere legale dei suoi rapporti di lavoro e per l’origine di bilancio dei suoi diritti. I presidenti delle due Camere del Parlamento e l’Avvocato del Popolo non hanno comunicato alcun punto di vista.

La Corte ha risposto su un solo capo e ha detto, al paragrafo 69, perché non esamina gli altri. Ha ritenuto che la motivazione dell’urgenza sia formale, perché né la creazione di una procedura di unificazione della giurisprudenza né l’impatto sul bilancio delle sentenze costituiscono situazioni straordinarie, il che viola l’articolo 115 comma (4) della Costituzione. È andata poi oltre: la sovrapposizione ai meccanismi del Codice di procedura civile appesantisce e può perfino bloccare l’attività dell’Alta Corte e incide sul ruolo dei giudici, con violazione dell’articolo 115 comma (6), che vieta di intaccare il regime delle istituzioni fondamentali dello Stato per via di ordinanze d’urgenza. Essendo il vizio attinente all’adozione, esso colpisce l’atto intero, quindi le altre censure restano senza oggetto.

Gli effetti che produce

Il primo effetto riguarda il calendario e ha due date, non una. Secondo l’articolo 147 comma (4) della Costituzione, la sentenza è generalmente vincolante dalla pubblicazione, quindi dal 25 settembre 2026. Secondo il comma (1) dello stesso articolo, le disposizioni di un’ordinanza in vigore dichiarate incostituzionali sono sospese di diritto per 45 giorni e cessano di produrre effetti giuridici al termine di essi, se il Parlamento o il Governo non le mettono d’accordo con la Costituzione. Il termine scade il 9 novembre 2026. In pratica l’ordinanza ha cessato di applicarsi dal 25 settembre 2026, e quello che succede il 9 novembre riguarda soltanto la forma in cui resterà scritta nella raccolta legislativa.

Il secondo effetto lo sentono le persone i cui fascicoli erano fermi. Tutte le cause sospese in base all’articolo 2 comma (3) restano senza il fondamento della sospensione, e i giudici riacquistano, nelle parole della Corte, la plenitudine di competenza. Chi aveva un processo per differenze di retribuzione, per una maggiorazione, per il ricalcolo della pensione o per un’altra prestazione di previdenza sociale può chiedere la riassunzione del giudizio.

Il terzo effetto riguarda l’Alta Corte. Al paragrafo 70 la Corte costituzionale ha scritto che le rimessioni pendenti davanti al giudice supremo in applicazione di questa ordinanza dovranno essere restituite in via amministrativa ai giudici che le hanno formulate, per la ripresa del giudizio. È un’istruzione di esecuzione rara in una sentenza della Corte e spiega perché i fascicoli non aspettano una decisione preliminare che non sarà più pronunciata.

Il quarto effetto è sul giudice. Dal 25 settembre 2026, in un processo sulle retribuzioni o sulle pensioni del personale pagato con fondi pubblici si torna alla regola generale: rivolgersi all’Alta Corte ridiventa facoltativo, lo può fare soltanto il collegio investito in ultimo grado, la questione di diritto deve essere nuova e difficile, e la sospensione delle cause simili resta all’apprezzamento del giudice. Il giudice che ritiene di poter risolvere da sé il problema lo risolve da sé.

Il quinto effetto si vede nel modo di legiferare, non nei fascicoli. Nello stesso ragionamento la Corte ha legato la condizione della situazione straordinaria al divieto di intaccare il regime delle istituzioni fondamentali per mezzo di un’ordinanza d’urgenza. Ogni futuro intervento sulle competenze dei giudici o del giudice supremo, anche uno procedurale e dichiaratamente tecnico, ha ora un precedente che dice che la strada dell’ordinanza d’urgenza non è aperta.

Che cosa cambia rispetto a prima

Fino al 25 settembre 2026 esistevano due regimi paralleli per la stessa domanda rivolta all’Alta Corte. Il regime generale dell’articolo 519 del Codice di procedura civile: chiede soltanto il collegio investito in ultimo grado, soltanto se il problema di diritto è nuovo, soltanto se dal suo chiarimento dipende la definizione del merito e soltanto se il giudice ritiene che sia necessario, mentre la sospensione delle cause simili è facoltativa. Il regime speciale dell’ordinanza, applicabile alle controversie del personale pagato con fondi pubblici: chiede qualsiasi collegio, di merito o di impugnazione, senza la condizione della novità, ogni volta che l’Alta Corte non si è già pronunciata, e la sospensione è obbligatoria. Dal 25 settembre 2026 resta soltanto il primo.

Il secondo cambiamento riguarda chi decide se la domanda merita di essere posta. Quell’apprezzamento era stato tolto dalle mani del giudice della causa: se l’Alta Corte non aveva statuito e non pendeva un ricorso nell’interesse della legge, la rimessione era d’obbligo. La sentenza chiama il meccanismo «ibrido» proprio perché prendeva in prestito la forma della decisione preliminare, ma le togliva il filtro di ammissibilità. Il ritorno all’articolo 519 riporta quel filtro, e il giudice supremo riacquista la possibilità di respingere la rimessione come inammissibile.

Il terzo cambiamento è sulla durata del processo. Al giudice supremo si davano al massimo 60 giorni dall’investitura, 15 giorni per la motivazione e 5 giorni per la pubblicazione, quindi al massimo 80 giorni per ogni rimessione, però le cause simili di tutto il paese restavano ferme per tutto questo tempo. Senza di essa non esiste più alcuna sospensione automatica in materia, e i processi vanno al loro ritmo abituale.

Il quarto cambiamento riguarda il luogo in cui si può fare una regola nuova. La Corte non ha detto che un meccanismo di unificazione della giurisprudenza nelle controversie retributive sarebbe, per se stesso, contrario alla Costituzione. Ha detto che non poteva essere adottato con un’ordinanza d’urgenza. La stessa soluzione, votata come legge dal Parlamento, arriverebbe a un controllo di costituzionalità in cui si discuterebbero le censure intrinseche che la sentenza di oggi ha lasciato da parte.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • Sblocca i fascicoli. Le cause sospese in base all’articolo 2 comma (3) restano senza fondamento di sospensione, e i giudici riprendono il giudizio senza dover più aspettare una pronuncia di principio da Bucarest.
  • Restituisce al giudice il diritto di applicare la legge al suo caso. La sentenza ritiene espressamente che l’obbligo di chiedere, qualunque sia la difficoltà del problema, negava il ruolo dei giudici di interpretare e applicare la legge nella causa concreta.
  • Risolve anche il sovraccarico del giudice supremo, un effetto che nemmeno gli autori dell’eccezione avevano invocato come principale: un meccanismo obbligatorio per una materia con decine di migliaia di fascicoli produceva un numero di rimessioni che l’Alta Corte non poteva assorbire in 60 giorni ciascuna.
  • La Corte non si è fermata all’articolo 115 comma (4), sebbene le bastasse. Ha ritenuto anche la violazione del comma (6), il che alza la soglia per ogni futura ordinanza d’urgenza che tocchi le competenze dei giudici.
  • La sentenza dice che cosa succede ai fascicoli già arrivati all’Alta Corte, invece di lasciare che i giudici lo deducano da sé. Il paragrafo 70 indica la loro restituzione amministrativa, per la ripresa del giudizio.

Che cosa resta un problema

  • Il problema di fondo resta intero. Una giurisprudenza non uniforme nelle controversie retributive non scompare perché il meccanismo è caduto, e la sentenza non propone né poteva proporre nulla al suo posto.
  • L’ordinanza ha funzionato 833 giorni, dalla sua pubblicazione del 14 giugno 2024 fino alla pubblicazione della sentenza. Le rimessioni fatte e le sospensioni disposte in questo intervallo hanno prodotto ritardi che non si recuperano.
  • La Corte ha lasciato inesaminate tutte le censure intrinseche: la chiarezza dell’ambito di applicazione, l’assenza della formula di deroga, il silenzio sulla sospensione della causa in cui si fa la rimessione, l’applicazione ai processi in corso, la discriminazione rispetto ad altre controversie e la lesione dell’indipendenza della giustizia. Se la stessa soluzione torna con una legge, la discussione parte da zero.
  • La sentenza è stata presa a maggioranza di voti, non all’unanimità, e nella Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) non l’accompagna alcuna opinione dissenziente. Il lettore non può sapere quanti giudici hanno votato contro e per quale motivo.
  • Tra la pronuncia, il 16 luglio 2026, e la pubblicazione, il 25 settembre 2026, sono passati 71 giorni nei quali l’ordinanza ha continuato ad applicarsi, perché gli effetti della sentenza cominciano soltanto con la pubblicazione.
  • Il paragrafo 70, che restituisce i fascicoli in via amministrativa, non indica alcun fondamento normativo. I giudici lo applicheranno perché viene dalla Corte, non perché sappiano su quale testo si appoggia.

Consigli pratici

  1. Se avete un fascicolo sospeso in base a questa ordinanza, chiedete la riassunzione del giudizio. Il fondamento della sospensione è scomparso dal 25 settembre 2026, e il giudice non ha modo di sapere d’ufficio quanti fascicoli si trovino in questa situazione sul suo ruolo.
  2. Verificate nell’ordinanza di sospensione su quale testo essa è stata disposta. Soltanto le sospensioni fondate sull’articolo 2 comma (3) dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 62/2024 cadono insieme a essa; una sospensione disposta sull’articolo 520 del Codice di procedura civile segue il proprio regime.
  3. Tenete presente che la sentenza non vi dà ragione nel merito. Essa rimuove una procedura, non stabilisce alcun diritto retributivo. Il processo si giudica oltre con gli stessi argomenti e con gli stessi testi sulla retribuzione.
  4. Se il giudice vuole comunque rivolgersi all’Alta Corte, chiedete la verifica delle condizioni dell’articolo 519 del Codice di procedura civile. La questione deve essere nuova, e la domanda la può porre soltanto il collegio investito della definizione in ultimo grado.
  5. Non confondete questa sentenza con una che cancellerebbe le decisioni preliminari già pronunciate. Le soluzioni date dall’Alta Corte nel periodo in cui l’ordinanza si applicava conservano il loro regime, e la sentenza della Corte costituzionale produce effetti soltanto per il futuro.
  6. Seguite la Gazzetta Ufficiale della Romania nelle prossime settimane. Il termine di 45 giorni scade il 9 novembre 2026, e un eventuale intervento del Governo o del Parlamento entro quella data si pubblicherebbe lì.

Domande frequenti

Da quando l’ordinanza non si applica più?
Dal 25 settembre 2026, data della pubblicazione della sentenza. L’articolo 147 comma (4) della Costituzione prevede che le sentenze della Corte siano generalmente vincolanti dalla pubblicazione, mentre il comma (1) dello stesso articolo sospende di diritto le disposizioni dichiarate incostituzionali per i 45 giorni che seguono. Il termine scade il 9 novembre 2026.
Il mio processo sospeso riprende automaticamente?
No. Il fondamento della sospensione è scomparso, ma la riassunzione del giudizio va chiesta. La via più semplice è una domanda scritta al fascicolo, nella quale mostrate che la sospensione è stata disposta in base all’articolo 2 comma (3) dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 62/2024 e che questo è stato dichiarato incostituzionale.
Che cosa succede alle rimessioni arrivate all’Alta Corte?
Al paragrafo 70 si mostra che le rimessioni pendenti in applicazione di questa ordinanza tornano in via amministrativa ai giudici che le hanno formulate, per la ripresa del giudizio. Su di esse non si pronuncia più alcuna decisione preliminare.
Significa che nessun giudice può più rivolgersi all’Alta Corte in un processo sulle retribuzioni?
Sì che può. Si torna alla regola generale dell’articolo 519 del Codice di procedura civile: chiede il collegio investito in ultimo grado, se il problema di diritto è nuovo, se dal suo chiarimento dipende la definizione del merito e se il giudice ritiene che sia necessario. La differenza è che ora ridiventa una scelta del giudice.
Su cosa è caduta l’ordinanza, sul contenuto o sulla forma?
Sul modo di adozione. È stata constatata la violazione dell’articolo 115 comma (4) della Costituzione, perché non esisteva una situazione straordinaria, e dell’articolo 115 comma (6), che vieta di intaccare il regime delle istituzioni fondamentali dello Stato con un’ordinanza d’urgenza. Le censure sul contenuto sono rimaste inesaminate.
Il Governo può adottare di nuovo la stessa cosa?
Non con un’ordinanza d’urgenza e con la stessa motivazione. La sentenza della Corte è generalmente vincolante, e il vizio ritenuto attiene proprio alla scelta dello strumento. Il Parlamento può però adottare una legge con un contenuto simile, e allora si discuterebbero le censure di merito che la sentenza di oggi non ha esaminato.
Chi ha sollevato l’eccezione?
I giudici, d’ufficio. Tre sezioni del Tribunale di Bucarest, la Sezione VIII per i conflitti di lavoro e la previdenza sociale, la Sezione V civile e la Sezione III civile, l’hanno sollevata in dieci fascicoli, con ordinanze emesse tra il 5 luglio e il 30 ottobre 2024. Non c’è stato bisogno della domanda di alcuna parte.
Quali categorie di processi erano toccate?
Quelli sulla determinazione o sul pagamento dei diritti retributivi del personale pagato con fondi pubblici, comprese le controversie per l’emanazione o l’annullamento degli atti amministrativi emessi per questo personale e quelle sui suoi rapporti di lavoro e di servizio, poi i processi sulle pensioni, sulla loro perequazione, sul loro ricalcolo o sulla loro revisione e altre prestazioni di previdenza sociale. L’articolo 1 comma (3) aggiungeva che l’ordinanza si applica indipendentemente dalla natura e dall’oggetto del processo, dalla qualità delle parti e dal giudice competente.

Errori e incongruenze nel testo pubblicato

  • Il paragrafo 69 e il paragrafo 58. Il dispositivo si appoggia sulla violazione dell’articolo 115 commi (4) e (6) della Costituzione, ma il paragrafo 58, che elenca i testi costituzionali invocati a sostegno dell’eccezione, comprende soltanto il comma (4). Il comma (6) appare per la prima volta nel ragionamento della Corte, al paragrafo 68, senza che la sentenza dica di sollevarlo d’ufficio. Il lettore non può stabilire se uno dei due fondamenti dell’annullamento sia stato o no nel dibattito delle parti.
  • Il paragrafo 66, sull’articolo 2 dell’ordinanza. La Corte scrive che il giudice «este obligat […] să dispună sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție și să suspende cauza până la pronunțarea hotărârii prealabile», cioè che è obbligato a disporre la rimessione all’Alta Corte di Cassazione e Giustizia e a sospendere la causa fino alla pronuncia della decisione preliminare. L’articolo 2 comma (3) sospende però soltanto le «cauzele similare, aflate pe rolul instanțelor judecătorești», cioè le cause simili pendenti davanti ai tribunali, mentre il silenzio sulla causa in cui si fa la rimessione è proprio una delle censure riassunte ai paragrafi 19, 23 e 30. La descrizione attribuisce al testo una disposizione che esso non contiene.

Analisi della redazione

La cifra più eloquente di questo fascicolo non appare in nessun punto della sentenza ed esce dal confronto di due termini. L’ordinanza dava all’Alta Corte al massimo 60 giorni per giudicare la rimessione, 15 giorni per motivarla e 5 giorni per pubblicarla, in tutto al massimo 80 giorni dall’investitura fino alla pubblicazione, in una materia in cui migliaia di fascicoli restavano sospesi per tutto quel tempo. Il controllo di costituzionalità della stessa ordinanza è durato 741 giorni dalla prima ordinanza di rimessione, del 5 luglio 2024, fino alla pronuncia, e la sentenza è rimasta altri 71 giorni dalla pronuncia alla pubblicazione. Il solo intervallo tra pronuncia e pubblicazione, tempo in cui l’ordinanza ha continuato ad applicarsi, quasi uguaglia l’intero termine che l’ordinanza imponeva al giudice supremo. Dalla pubblicazione dell’ordinanza alla pubblicazione della sentenza sono passati 833 giorni.

La seconda osservazione riguarda chi ha attaccato il meccanismo. Il testo era stato scritto come un aiuto dato ai giudici, per il chiarimento tempestivo di questioni difficili di diritto e per il buon funzionamento del sistema giudiziario. L’eccezione è venuta però d’ufficio, da tre sezioni del Tribunale di Bucarest, in dieci fascicoli, non dai cittadini in giudizio, e le cause di merito sono ordinarie controversie di lavoro e opposizioni all’esecuzione su diritti retributivi. È la situazione rara in cui il beneficiario dichiarato di una riforma processuale è anche colui che ne chiede l’annullamento, con il motivo che gli toglie proprio l’attribuzione per la quale esiste.

La terza osservazione riguarda quello che segue il 9 novembre 2026. L’articolo 147 comma (1) della Costituzione dà al Governo o al Parlamento 45 giorni per mettere i testi d’accordo con la Costituzione. Qui la messa d’accordo non ha oggetto: il vizio non sta in una formulazione che si potrebbe correggere, ma nella scelta dell’ordinanza d’urgenza come strumento, e la Corte ha detto esplicitamente, al paragrafo 62, che la materia non richiedeva alcuna urgenza, dato che il ricorso nell’interesse della legge e la decisione preliminare, disciplinati agli articoli 514 e 519 del Codice di procedura civile, esistevano già. I 45 giorni sono, in questo caso, un termine formale, non una finestra di riparazione.

La quarta osservazione riguarda quello che non è stato giudicato. I giudici hanno portato dieci capi di censura intrinseca, dall’assenza della formula «prin derogare de la», richiesta dall’articolo 63 della legge n. 24/2000, fino alla contraddizione tra l’articolo 3, che applica l’ordinanza ai processi in corso, e l’articolo 4, che rinvia a un codice il quale prevede all’articolo 24 esattamente il contrario. La Corte li ha lasciati tutti da parte, il che è corretto sul piano processuale, perché il vizio estrinseco colpisce l’atto intero. La conseguenza pratica resta tuttavia questa: se la stessa soluzione arriva domani in Parlamento sotto forma di legge, nessuna delle dieci obiezioni ha ancora una risposta della Corte. Nello stesso giorno la Gazzetta Ufficiale della Romania ha pubblicato altre due sentenze sulla retribuzione del personale pagato con fondi pubblici, la Sentenza n. 695/2025, sui cancellieri, e la Sentenza n. 742/2025, sui fisioterapisti dell’assistenza sociale. Entrambe sono nate da processi su diritti retributivi, al Tribunale di Teleorman e al Tribunale di Satu Mare, cioè esattamente il tipo di controversia che l’ordinanza annullata catturava, comprese quelle iniziate prima di essa.

Che cosa andrebbe cambiato

  • Il termine tra pronuncia e pubblicazione andrebbe limitato per legge. Qui sono stati 71 giorni nei quali un atto dichiarato incostituzionale ha continuato ad applicarsi. Un termine massimo, del tipo di quello che l’ordinanza stessa imponeva all’Alta Corte, accorcerebbe l’intervallo in cui i giudici sospendono fascicoli in base a un testo già caduto.
  • Le sentenze prese a maggioranza di voti dovrebbero mostrare la proporzione e il motivo del dissenso. Per un atto annullato nel suo complesso, il lettore ha bisogno di sapere se la maggioranza è stata di cinque a quattro o di otto a uno e su cosa si è separata la minoranza, altrimenti «maggioranza di voti» resta una formula senza contenuto.
  • L’istruzione del paragrafo 70 dovrebbe indicare il proprio fondamento. La restituzione amministrativa dei fascicoli ai giudici è la buona soluzione pratica, ma una sentenza generalmente vincolante che dispone una misura processuale senza nominare il testo su cui si appoggia lascia i giudici ad applicarla sulla fiducia.
  • Il problema della giurisprudenza non uniforme chiede una risposta, non soltanto l’annullamento di un meccanismo. Se il fenomeno era davvero generalizzato, come ha sostenuto il Governo, allora il luogo della soluzione è una legge discussa in Parlamento, con il parere del Consiglio Superiore della Magistratura e dell’Alta Corte, non un’ordinanza adottata da un giorno all’altro.
  • Ogni meccanismo futuro dovrebbe dire espressamente che cosa succede alla causa in cui si fa la rimessione. Il silenzio dell’articolo 2 su questo punto ha prodotto tre censure distinte in dieci fascicoli ed è arrivato, al paragrafo 66, a essere letto dalla stessa Corte costituzionale diversamente da come sta scritto nel testo.
  • La legge dovrebbe prevedere che cosa succede ai fascicoli sospesi quando il fondamento della sospensione cade. Oggi ogni parte deve chiedere la riassunzione del giudizio, e chi non segue la Gazzetta Ufficiale della Romania resta con il fascicolo fermo senza apprendere che la sospensione non ha più fondamento.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 817 del 25 settembre 2026, pagine 10-16 16 pagine PDF, 117 KB l'atto inizia a pagina 10

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.