In breve
- Il Consiglio della Concorrenza riscrive il proprio regolamento in 15 punti: l’impresa sotto indagine perde l’accesso ai verbali di deliberazione e riceve in cambio la data della deliberazione, pubblicata, e la soluzione adottata, per e-mail. Nove dei 15 punti fanno la stessa cosa: aprono l’applicazione delle regole europee di concorrenza a tutte le strutture dell’autorità, dalle direzioni di indagine fino al servizio appalti pubblici e all’ufficio logistica. Altri quattro tolgono dal regolamento una decisione del Consiglio Supremo di Difesa del Paese che rinviava a un comma non più esistente nella legge sulla concorrenza.
- Chi è interessato. A prima vista solo i dipendenti dell’autorità. In realtà due modifiche arrivano alle imprese. La prima: la competenza di garantire alle parti coinvolte l’accesso ai verbali di deliberazione sparisce dal regolamento ed è sostituita dalla pubblicazione della data della deliberazione sul sito internet e da un’informativa individuale sulla soluzione adottata, inviata per posta elettronica su richiesta, prima del comunicato stampa. La seconda: dall’elenco dei compiti sparisce la pubblicazione delle dichiarazioni patrimoniali e di interessi sul sito dell’istituzione, mentre si aggiungono due nuovi tipi di dichiarazioni da trasmettere all’Agenzia Nazionale per l’Integrità.
- Le cifre e i termini che contano. Il decreto è stato emesso il 29 settembre 2026 ed entra in vigore con la pubblicazione, il 30 settembre 2026. Il regolamento modificato è in vigore dal 1° gennaio 2024, quindi ha portato il rinvio alla decisione del Consiglio Supremo di Difesa del Paese per 1.002 giorni. La nuova informativa sulla soluzione copre esattamente l’intervallo in cui la parte finora attendeva senza alcuna notizia: secondo l’art. 51 comma (1) della legge sulla concorrenza n. 21/1996, la decisione è motivata e comunicata entro 120 giorni dalla deliberazione, mentre il termine per impugnare davanti alla Corte d’appello di Bucarest è di 30 giorni dalla comunicazione.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial), Parte I, n. 830 del 30 settembre 2026, pagine 14-15
Entrata in vigore: 30 settembre 2026, data della pubblicazione
Un regolamento di organizzazione interna sembra l’ultimo posto in cui qualcosa possa cambiare per un’impresa sotto indagine. Qui cambia: il diritto di chiedere i verbali di deliberazione esce dal testo e al suo posto arriva un’informativa sulla soluzione, inviata per e-mail. Il Decreto del presidente del Consiglio della Concorrenza n. 2.262/2026 attua un regolamento che modifica e integra, in 15 punti, il regolamento di organizzazione e funzionamento dell’autorità di concorrenza. La denominazione è intricata, ma la struttura è semplice: il decreto è l’atto che dà attuazione, il regolamento allegato è quello che modifica, e ciò che viene modificato è il regolamento di organizzazione attuato con il Decreto n. 1.511/2023.
Il decreto ha tre articoli. L’art. 1 stabilisce che il regolamento di modifica è stato adottato dal plenum del Consiglio della Concorrenza e viene attuato con questo decreto, essendo riportato in allegato. L’art. 2 affida alle strutture di specialità il compito di seguirne l’attuazione. L’art. 3 fissa l’entrata in vigore alla data della pubblicazione. Il fondamento invocato è l’art. 19 comma (4) lettera e) e l’art. 26 comma (1) della legge sulla concorrenza n. 21/1996: il primo stabilisce che il plenum esamina e decide sui progetti di regolamentazione proposti per l’adozione, il secondo che l’autorità di concorrenza adotta regolamenti ed emette decreti. Entrambi i rinvii reggono alla verifica e dicono ciò che viene loro attribuito.
Il filo più spesso delle modifiche passa per gli articoli 101-109 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, cioè per il divieto di intese anticoncorrenziali, per l’abuso di posizione dominante e per le regole sugli aiuti di Stato. Nove dei 15 punti li mettono a carico di strutture che finora non li avevano scritti. Il punto 3 introduce nell’art. 9 un nuovo comma secondo cui il personale dell’autorità, a prescindere dalla struttura di appartenenza, può essere coinvolto nelle attività di applicazione di questi articoli o in attività di supporto. Il punto 7 introduce nell’elenco delle competenze generali di tutte le direzioni, di tutti i servizi e di tutti gli uffici una nuova lettera: ciascuno di essi esercita i poteri di applicazione degli art. 101-109, applica i divieti relativi alle pratiche anticoncorrenziali con effetto sugli scambi tra gli Stati dell’Unione europea, verifica se le misure di sostegno statale rispettano le regole europee e collabora con la Commissione europea attraverso la Rete europea della concorrenza.
Da lì in giù, ogni struttura riceve un compito proprio. Il direttore generale dirige l’attività operativa delle direzioni sottoposte «anche nell’applicazione» di questi articoli (punto 6). Il Servizio armonizzazione legislativa segue gli sviluppi legislativi europei, gli orientamenti, le comunicazioni e la letteratura di settore, per valutarne le implicazioni sull’applicazione degli art. 101-108 (punto 8). Il Servizio assistenza tecnica della Direzione aiuti di Stato assiste nella determinazione della compatibilità degli aiuti con il mercato comune, secondo gli art. 107-108 (punto 9). La Direzione vigilanza trasporti collabora alle indagini e può fornire ispettori per le squadre di indagine (punto 10). L’Ufficio di assistenza del direttore generale collabora al coordinamento dei casi che incidono sull’applicazione di questi articoli (punto 15).
Gli ultimi tre sono quelli che dicono, in realtà, di che cosa si tratta. La Direzione economica e gestione del personale riceve l’obbligo di assicurare le risorse umane e finanziarie alle strutture che applicano gli art. 5 e 6 della legge sulla concorrenza e gli art. 101 e 102 del trattato, attraverso la gestione dei rapporti di lavoro, la programmazione e l’esecuzione degli stanziamenti di bilancio e il pagamento delle retribuzioni (punto 12). La Direzione appalti e gestione delle risorse riceve l’obbligo di assicurare il supporto amministrativo, logistico e di appalti pubblici alle stesse strutture, compresi mezzi di trasporto, spazi e attrezzature (punto 14). E il punto 3 mette a disposizione tutto il personale, qualunque sia la sua direzione. In altre parole, il regolamento descrive le risorse dell’autorità come interamente disponibili per l’applicazione delle regole europee di concorrenza.
Il secondo filo, più corto, ripulisce il regolamento da un rinvio scaduto. Il punto 1 abroga la lettera d) dell’art. 1 comma (3), mentre i punti 2, 4 e 5 riscrivono l’art. 5, l’art. 10 comma (1) lettera w) e l’art. 12 comma (1) lettera z). In tutti e quattro questi luoghi l’elemento che sparisce è lo stesso: la Decisione del Consiglio Supremo di Difesa del Paese n. 73/2012, descritta nel regolamento come «relativa all’applicazione dell’art. 46 comma (9) della legge sulla concorrenza n. 21/1996». La legge sulla concorrenza ha oggi, nel testo consolidato pubblicato dallo stesso Consiglio della Concorrenza, un art. 46 con sei commi, quindi senza il comma (9). Il regolamento conservava dunque il rinvio a un atto di attuazione di un testo che era stato tolto dalla legge.
Il terzo filo ha due punti ed è quello che esce dall’istituzione. Il punto 11 riscrive l’art. 24 comma (4) lettera j), la competenza del servizio che prepara le sedute del plenum. Il punto 13 riscrive l’art. 25 lettera w), la competenza relativa alle dichiarazioni patrimoniali e di interessi. Su entrambi, più sotto.
Gli effetti che produce
Il primo effetto, e l’unico che tocca direttamente un’impresa, è il cambiamento dell’informazione che riceve una parte sotto indagine. Nella nuova formulazione, il servizio che prepara le sedute del plenum pubblica sul sito internet del Consiglio della Concorrenza l’informativa relativa alla data della deliberazione nei casi oggetto di indagine e, su richiesta, prima dell’emissione di un comunicato stampa, comunica individualmente per posta elettronica a ciascuna parte coinvolta l’informativa sulla soluzione adottata dagli organi deliberativi, per quanto la riguarda. Finora la stessa competenza suonava diversamente: garantiva alle parti coinvolte l’accesso ai verbali di deliberazione, sulla base di una richiesta approvata dal presidente dell’autorità.
Il secondo effetto è di calendario e gioca a favore della parte. Secondo l’art. 51 comma (1) della legge sulla concorrenza, le decisioni sono motivate e comunicate alle parti entro 120 giorni dalla deliberazione, mentre per le misure cautelari il termine è di 15 giorni. Tra la deliberazione e la comunicazione della decisione motivata potevano quindi passare fino a quattro mesi nei quali la parte non apprendeva nulla di ufficiale. L’informativa per e-mail sulla soluzione copre esattamente questo intervallo, e la pubblicazione della data della deliberazione dice a chiunque da quando esso decorre. Resta invariato anche il termine di impugnazione, 30 giorni dalla comunicazione della decisione, secondo l’art. 51 comma (12).
Il terzo effetto è che l’accesso ai verbali di deliberazione sparisce dal regolamento. L’espressione «minutele de deliberare», nell’originale rumeno, compariva nel regolamento di organizzazione in un solo punto, proprio nella lettera che ora viene riscritta, quindi dopo il 30 settembre 2026 nessuna struttura dell’autorità ha più scritta la competenza di garantirlo. Un diritto di accesso fondato su altri testi, per esempio sul regolamento di procedura o sulla legge sul libero accesso alle informazioni di interesse pubblico, non è soppresso da una modifica di regolamento interno; ciò che sparisce è il compito espresso di qualcuno di darvi attuazione.
Il quarto effetto riguarda le dichiarazioni patrimoniali e di interessi. La nuova formulazione dell’art. 25 lettera w) aggiunge due categorie di documenti, le dichiarazioni di pre- e post-assunzione e le dichiarazioni di astensione, e mantiene la ricezione, il trattamento e la trasmissione delle stesse all’Agenzia Nazionale per l’Integrità. Ciò che manca nella nuova formulazione è l’ultima parte di quella precedente, «nonché la loro pubblicazione sul sito web dell’istituzione». Era, anche qui, l’unico punto del regolamento che la prevedeva. L’obbligo legale di pubblicazione deriva dalla normativa sull’integrità, non dal regolamento di organizzazione, ma la struttura incaricata non è più nominata.
Il quinto effetto è interno e si vede nell’organigramma, non nei diritti. L’applicazione delle regole europee di concorrenza cessa di essere compito di direzioni determinate e diventa competenza generale di tutte le strutture, comprese quelle amministrative. Sulla carta, l’autorità può assegnare a un fascicolo europeo qualsiasi ispettore e qualsiasi risorsa di bilancio, senza una nuova decisione di organizzazione.
Che cosa cambia rispetto a prima
Il regolamento di organizzazione e funzionamento è stato attuato con il Decreto n. 1.511/2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 1090 del 4 dicembre 2023, ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2024. L’art. 5 elencava, nella formulazione iniziale, gli atti la cui applicazione è assicurata dall’organizzazione dell’autorità e comprendeva anche la Decisione del Consiglio Supremo di Difesa del Paese n. 73/2012. Il nuovo elenco mette, al suo posto, il regolamento (UE) 2022/2560 relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno, entrato nell’elencazione con una modifica successiva. Dall’entrata in vigore del regolamento fino al 29 settembre 2026 sono passati 1.002 giorni nei quali il rinvio alla decisione del Consiglio Supremo di Difesa del Paese è rimasto nel testo.
La seconda modifica di sostanza è quella dell’art. 24 comma (4) lettera j). La formulazione precedente suonava così: il servizio «garantisce alle parti coinvolte l’accesso ai verbali di deliberazione sulla base della richiesta approvata dal presidente del Consiglio della Concorrenza». La nuova formulazione non parla più né di verbali né di accesso, ma di due informative: una pubblica, sulla data della deliberazione, e una individuale, per e-mail, sulla soluzione adottata. Lo scambio è ineguale in entrambi i sensi. La parte guadagna una notizia rapida, che prima non le era garantita, e perde la possibilità di vedere come si è deliberato, che prima aveva scritta, anche se condizionata all’approvazione del presidente.
La terza modifica è all’art. 25 lettera w). La formulazione precedente terminava con «nonché la loro pubblicazione sul sito web dell’istituzione», la nuova no. In compenso, l’elenco dei documenti che si ricevono, si trattano e si trasmettono cresce dalle dichiarazioni patrimoniali e di interessi a queste più le dichiarazioni di pre- e post-assunzione e le dichiarazioni di astensione.
La quarta modifica riguarda chi applica le regole europee. Finora l’unica menzione di questo tipo era all’art. 9 comma (2), che stabiliva che qualsiasi ispettore della concorrenza, esclusi i debuttanti, può essere designato membro delle squadre di ispezione. Ora si aggiunge il comma (11), che estende la disponibilità a tutto il personale, a prescindere dalla struttura e dalla funzione, e la lettera d1) dell’art. 16 comma (2), che colloca il potere di applicazione tra le competenze generali di ciascuna direzione, di ciascun servizio e di ciascun ufficio.
Che cosa non è cambiato: la struttura dell’autorità. Nessuno dei 15 punti crea, sopprime o ridenomina una direzione, un servizio o un ufficio. Tutte le modifiche riguardano le competenze di quelli esistenti.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- La parte apprende la soluzione senza attendere la decisione motivata. Tra la deliberazione e la comunicazione della decisione possono passare fino a 120 giorni, secondo l’art. 51 comma (1) della legge sulla concorrenza. L’informativa per e-mail sulla soluzione adottata copre esattamente questo intervallo, e la pubblicazione della data della deliberazione mostra a chiunque da quando esso decorre.
- L’informativa sulla deliberazione diventa pubblica, non solo individuale. La data della deliberazione è pubblicata sul sito dell’autorità, quindi non dipende più da una richiesta né da un rapporto con l’istituzione. Per i mercati in cui la decisione conta e per i concorrenti che non sono parti, questa è informazione nuova.
- Sparisce un rinvio scaduto, da tutti e quattro i punti in cui compariva. La Decisione del Consiglio Supremo di Difesa del Paese n. 73/2012 era descritta dallo stesso regolamento come atto di applicazione dell’art. 46 comma (9) della legge sulla concorrenza, e quel comma non esiste più. La pulizia copre tutti e quattro i punti, quindi è coerente.
- Le risorse per i fascicoli europei sono nominate nel testo. Con i punti 12 e 14, l’obbligo di assicurare il personale, gli stanziamenti di bilancio, gli appalti, gli spazi e le attrezzature alle strutture che applicano gli art. 101 e 102 del trattato entra tra le competenze delle direzioni amministrative. Una carenza di risorse diventa, da ora, il mancato adempimento di una competenza scritta.
- L’elenco delle dichiarazioni di integrità si completa. Le dichiarazioni di pre- e post-assunzione e quelle di astensione entrano espressamente tra i compiti della direzione del personale, il che in un’autorità che lavora con informazioni commerciali riservate non è un dettaglio amministrativo.
Che cosa resta un problema
- L’accesso ai verbali di deliberazione sparisce, senza alcuna spiegazione. Era l’unica menzione del regolamento ed è sostituito dall’informativa sul risultato. Chi vuole capire come si è arrivati alla soluzione, al di là della soluzione stessa, deve attendere la decisione motivata.
- L’informativa individuale avviene «su richiesta», e la richiesta non ha disciplina. Il nuovo testo non dice a chi si rivolge, in quale termine riceve risposta e che cosa accade se non la riceve. Un’informativa condizionata a una richiesta priva di procedura è, in pratica, un’informativa a discrezione di chi la emette.
- La pubblicazione delle dichiarazioni patrimoniali sul sito dell’istituzione esce dall’elenco dei compiti. L’obbligo in sé deriva dalla normativa sull’integrità e non è soppresso da un regolamento interno, ma nessuna struttura è più indicata come responsabile. Un compito senza titolare si adempie in modo irregolare.
- L’atto usa quattro diversi intervalli di articoli del trattato, senza spiegare perché. I punti 3, 6, 7 e 15 dicono art. 101-109, il punto 8 dice art. 101-108, il punto 9 dice art. 107-108, mentre i punti 10, 12 e 14 dicono art. 101 e 102. Chi legge il regolamento per sapere che cosa rientra nella competenza di ciascuna struttura deve confrontare gli intervalli da solo.
- L’intervallo più ampio comprende un articolo che un’autorità nazionale non può applicare. L’art. 109 del trattato è il fondamento in base al quale il Consiglio dell’Unione europea adotta regolamenti per l’applicazione degli art. 107 e 108. Scritto in una competenza di «esercizio dei poteri di applicazione», non ha destinatario nazionale.
- La competenza generale arriva anche dove non ha ragione di essere. La nuova lettera dell’art. 16 comma (2) si applica a tutte le direzioni, a tutti i servizi e a tutti gli uffici, quindi anche a quelli di logistica, di appalti pubblici o di audit interno. Una competenza che afferma che tutti esercitano poteri di applicazione delle regole europee non distingue più tra chi indaga e chi compra la carta.
- Il decreto non menziona il parere del Consiglio Legislativo. L’art. 27 comma (1) della legge sulla concorrenza richiede questo parere per i progetti di regolamento e per le loro modifiche, prima dell’adozione in plenum. L’assenza della menzione non significa l’assenza del parere, ma un lettore non può verificare dall’atto se la procedura sia stata seguita.
Consigli pratici
- Se siete parte in un’indagine, chiedete per iscritto l’informativa sulla soluzione, già prima della deliberazione. Il nuovo testo la concede «su richiesta» e prima dell’emissione di un comunicato stampa. Una richiesta presentata per tempo e protocollata vi mette nella condizione di ricevere l’informativa nella finestra in cui ha valore.
- Seguite il sito internet dell’autorità per la data della deliberazione. Da essa decorre il termine di al massimo 120 giorni entro il quale la decisione deve essere motivata e comunicata, secondo l’art. 51 comma (1) della legge sulla concorrenza. Se il termine scade senza comunicazione, la data pubblicata è la prova di cui avete bisogno.
- Non confondete l’informativa sulla soluzione con la decisione. Il termine di 30 giorni per impugnare davanti alla Corte d’appello di Bucarest decorre dalla comunicazione della decisione, non dall’e-mail con la soluzione. La preparazione della difesa può iniziare prima, ma il termine non si consuma prima.
- Se vi interessa il verbale della deliberazione, non chiedetelo sul fondamento di questo regolamento. Dopo il 30 settembre 2026 la competenza non vi è più prevista. Cercate il fondamento nel regolamento di procedura dell’autorità, nel diritto di accesso al fascicolo o nella legge sul libero accesso alle informazioni di interesse pubblico, e formulate la richiesta su quello.
- Per i dipendenti dell’autorità, verificate i vostri obblighi di dichiarazione. L’elenco dell’art. 25 lettera w) comprende ora, oltre alle dichiarazioni patrimoniali e di interessi, le dichiarazioni di pre- e post-assunzione e le dichiarazioni di astensione, a seconda dei casi, tutte in formato elettronico.
- Per la formulazione in vigore del regolamento, leggete il testo consolidato, non il decreto. I 15 punti sono modifiche, quindi da soli non si leggono come regolamento. La versione completa si ottiene sovrapponendo il decreto attuale al testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 1090 del 4 dicembre 2023, e alle modifiche intermedie.
Domande frequenti
Questo decreto mi riguarda se non lavoro al Consiglio della Concorrenza?
Significa che non posso più vedere il verbale della deliberazione?
Quanto passa dalla deliberazione alla decisione motivata?
Perché era necessario togliere dal regolamento un atto del Consiglio Supremo di Difesa del Paese?
Che cosa sono gli articoli 101-109 del trattato?
Cambia la struttura dell’autorità?
Da quando si applica?
Dove trovo la versione completa del regolamento?
Errori e incongruenze nel testo pubblicato
- Il punto 4 toglie l’ordinanza d’urgenza del Governo n. 46/2022 dalle competenze del plenum, benché gli altri tre punti che toccano la stessa elencazione la mantengano. L’art. 10 comma (1) del regolamento elenca le competenze del plenum del Consiglio della Concorrenza, e la lettera w) è quella con cui il plenum «emette pareri, punti di vista e decisioni» secondo un elenco di atti. Nella formulazione riscritta dal punto 4, l’elenco comprende l’ordinanza d’urgenza del Governo n. 77/2014, la legge sulla concorrenza sleale, l’ordinanza d’urgenza del Governo n. 23/2021, l’art. 18 dell’ordinanza d’urgenza del Governo n. 25/2019, il regolamento (UE) 2022/2560 e la legge n. 81/2022. L’ordinanza d’urgenza del Governo n. 46/2022, relativa all’esame degli investimenti esteri diretti, manca. Gli altri tre interventi dello stesso atto la mantengono: l’art. 5, riscritto dal punto 2, la elenca; l’art. 12 comma (1) lettera z), riscritto dal punto 5, la elenca, per la competenza del presidente di firmare gli atti emessi in base ad essa; e il punto 1 abroga dall’art. 1 comma (3) soltanto la lettera d), non anche la lettera c), che è proprio quella relativa a questa ordinanza. L’elemento comune eliminato da tutti e quattro i punti è la Decisione del Consiglio Supremo di Difesa del Paese n. 73/2012, e nella formulazione precedente della lettera w), pubblicata dal Consiglio della Concorrenza nel testo consolidato in vigore al 31 gennaio 2026, le due comparivano l’una accanto all’altra, nell’originale rumeno «ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2022, ale Hotărârii CSAT nr. 73/2012», cioè l’ordinanza d’urgenza del Governo e la decisione CSAT, l’una accanto all’altra. La conseguenza è che un lettore in buona fede non può stabilire chi emette i pareri, i punti di vista e le decisioni fondati sull’ordinanza d’urgenza del Governo n. 46/2022: o il plenum non può più emetterli, e allora nessuna struttura è designata per essi, benché la competenza dell’autorità resti scritta all’art. 1 comma (3) lettera c) e all’art. 5, oppure l’omissione non produce effetto, e allora la lettera w) non copre più tutto ciò che fa il plenum. La riparazione è di una riga: la reintroduzione della menzione nella lettera w).
Analisi della redazione
Letto punto per punto, l’atto sembra una raccolta di ritocchi amministrativi. Letto per gruppi, ha una sola idea e la porta fino in fondo: le risorse dell’autorità di concorrenza sono, per intero, risorse per l’applicazione delle regole europee. Nove dei 15 punti lo dicono, in nove modi. Il personale, a prescindere dalla struttura, può essere coinvolto in attività di questo tipo. Ogni direzione, servizio e ufficio esercita i poteri di applicazione. La direzione del personale assicura gli uomini e il denaro alle strutture che li applicano. La direzione degli appalti assicura gli spazi, le attrezzature e i mezzi di trasporto. Il direttore generale dirige l’attività operativa anche nella loro applicazione. Nulla di tutto questo crea una competenza nuova, perché essa deriva dal trattato e dalla legge sulla concorrenza; ciò che si crea è una dichiarazione interna di disponibilità, scritta là dove la leggerà chiunque verifichi se l’autorità ha i mezzi con cui fare il proprio lavoro.
La parte che non si vede leggendo l’atto è che questo motivo unico spiega anche i due punti che sembrano estranei ad esso. Il punto 11 non sostituisce l’accesso ai verbali con nulla: lo sostituisce con un’informativa che si dà più in fretta e costa meno. La differenza si può contare. Secondo l’art. 51 comma (1) della legge sulla concorrenza, la decisione è motivata e comunicata entro 120 giorni dalla deliberazione, e per le misure cautelari entro 15 giorni. Il verbale di deliberazione era il documento che mostrava che cosa era stato deciso prima che la motivazione fosse scritta, e metterlo a disposizione richiedeva una domanda, un’approvazione del presidente e una preparazione del documento. L’informativa per e-mail copre la stessa esigenza di conoscere il risultato, con una frazione dello sforzo, e la copre per tutte le parti insieme. Ciò che si perde per strada è l’unico documento dal quale si poteva vedere come si era deliberato, non soltanto che cosa era stato deciso.
Il confronto con la formulazione precedente dà la seconda osservazione e misura quanto fosse vecchio il problema ripulito. Il regolamento è entrato in vigore il 1° gennaio 2024, secondo l’art. 4 del Decreto n. 1.511/2023, e ha portato fino al 29 settembre 2026, cioè per 1.002 giorni, il rinvio alla Decisione del Consiglio Supremo di Difesa del Paese n. 73/2012, descritta da esso stesso come atto relativo all’applicazione dell’art. 46 comma (9) della legge sulla concorrenza. Il testo consolidato della legge pubblicato dall’autorità ha un art. 46 con sei commi. L’atto non dice da quando quel comma non esista più, quindi da esso non si può sapere per quanto tempo il rinvio sia rimasto senza oggetto. Si può però sapere quanto sia rimasto nel regolamento: fino al 29 settembre 2026. Un’elencazione di atti in un regolamento di organizzazione non è decorativa, perché lo stesso elenco è usato più avanti come elenco di competenze agli art. 5, 10 e 12.
La terza osservazione riguarda la coerenza interna degli intervalli del trattato, e qui l’atto non si aiuta da solo. La stessa materia è descritta con quattro ampiezze diverse: art. 101-109 ai punti 3, 6, 7 e 15, art. 101-108 al punto 8, art. 107-108 al punto 9 e art. 101 e 102 ai punti 10, 12 e 14. Alcune differenze si giustificano, per esempio alla Direzione aiuti di Stato, dove gli art. 107-108 sono esattamente la materia. Altre no: un servizio che monitora gli sviluppi legislativi per gli art. 101-108, mentre tutte le strutture esercitano poteri per gli art. 101-109, lascia aperta la domanda su chi segua ciò che resta fuori dal primo intervallo. E l’intervallo più ampio comprende l’art. 109 del trattato, che è il fondamento di competenza del Consiglio dell’Unione europea per l’adozione di regolamenti in materia di aiuti di Stato. Un’autorità nazionale non può «applicarlo», per quanto ampiamente se ne leggano le competenze. Non abbiamo portato questo punto nella sezione degli errori, perché nessuno decide nulla sulla base dell’art. 109, quindi nessuna soluzione giuridica cambia a seconda che l’intervallo si fermi a 108 o a 109. Resta però un’imprecisione che si propaga, perché il regolamento sarà citato come elenco di competenze.
L’ultima osservazione riguarda ciò che nell’atto non è scritto. L’art. 27 comma (1) della legge sulla concorrenza richiede il parere del Consiglio Legislativo per i progetti di regolamento e per le loro modifiche, prima dell’adozione in plenum e dell’attuazione con decreto. Il preambolo del decreto invoca l’art. 19 comma (4) lettera e) e l’art. 26 comma (1), non anche l’art. 27 comma (1), e il parere non è menzionato né nel decreto né nel regolamento allegato. Questo non dice che il parere manchi. Dice soltanto che dalla Gazzetta Ufficiale della Romania non si può sapere se la fase sia stata percorsa, per un atto che, per sua natura, sarà citato come fonte di competenze.
Che cosa andrebbe cambiato
- L’ordinanza d’urgenza del Governo n. 46/2022 va reintrodotta nell’art. 10 comma (1) lettera w). Senza di essa, la competenza dell’autorità in materia di investimenti esteri diretti resta scritta all’art. 1 comma (3) lettera c) e all’art. 5, ma nessuna struttura è designata a emettere i pareri, i punti di vista e le decisioni fondati su di essa. La correzione è di una riga e chiude l’unica incongruenza con effetto pratico dell’atto.
- L’informativa sulla soluzione non dovrebbe dipendere da una richiesta priva di procedura. Se resta «su richiesta», il testo dovrebbe dire a chi si presenta la richiesta, in quale termine si risponde e se una richiesta presentata prima della deliberazione produce effetti. Più semplice sarebbe inviarla d’ufficio a tutte le parti, dato che il loro elenco è noto e l’informativa è la stessa.
- L’accesso ai verbali di deliberazione andrebbe spostato in un altro atto, invece di essere cancellato. Se il suo posto non è più nel regolamento di organizzazione, dovrebbe comparire nel regolamento di procedura, con la stessa condizione di approvazione o con un’altra. Una competenza che sparisce da un atto senza comparire in un altro si legge come una restrizione, anche se non è stata voluta.
- La pubblicazione delle dichiarazioni patrimoniali e di interessi deve restare attribuita a qualcuno. L’obbligo deriva dalla normativa sull’integrità, non dal regolamento di organizzazione, ma un obbligo senza titolare interno si adempie in modo irregolare. Una sola parola riportata nell’art. 25 lettera w) risolve il problema.
- Gli intervalli di articoli del trattato vanno uniformati, e l’art. 109 deve uscire dalle competenze di applicazione. Per i poteri esercitati dalle strutture, la formulazione corretta è art. 101-108, con l’art. 109 menzionato, se necessario, come fondamento dei regolamenti europei che l’autorità applica, non come articolo che essa applica.
- Il preambolo deve menzionare il parere del Consiglio Legislativo. L’art. 27 comma (1) della legge sulla concorrenza lo richiede espressamente per le modifiche di regolamento. La menzione costa una riga e risparmia a ogni lettore la domanda se la procedura sia stata rispettata.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 830 del 30 settembre 2026, pagine 14-15 16 pagine PDF, 113 KB l'atto inizia a pagina 14
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
