In breve

  • L’Alta Corte di cassazione e giustizia ha respinto in quanto inammissibile la domanda della Corte d’appello di Bacău sulle perquisizioni eseguite da ufficiali della DNA insieme a ufficiali della Direzione Generale Anticorruzione. Non c’è alcuna risposta nel merito, quindi i giudici restano senza una regola vincolante.
  • La posta in gioco concreta: 6 perquisizioni domiciliari in un fascicolo di corruzione con 13 imputati rinviati a giudizio dalla DNA di Bacău. Quattro di loro avevano chiesto l’annullamento delle prove perché alle perquisizioni avevano partecipato anche agenti di una struttura priva di competenza in quel fascicolo.
  • Il motivo del rigetto: la domanda riguardava il caso concreto, non il testo della legge. L’Alta Corte afferma che le cose sono già chiare, benché 9 delle 15 corti d’appello che hanno risposto alla consultazione abbiano dato tre soluzioni diverse sulla stessa situazione.
Atto: Decisione n. 84 del 22 giugno 2026 dell’Alta Corte di cassazione e giustizia, Collegio per la risoluzione di questioni di diritto in materia penale
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 757 del 7 settembre 2026
Entrata in vigore: 7 settembre 2026, data della pubblicazione

L’Alta Corte di cassazione e giustizia ha rifiutato di dire se la perquisizione eseguita dagli agenti di polizia giudiziaria della DNA insieme ad agenti di polizia giudiziaria della Direzione Generale Anticorruzione sia colpita da nullità quando il fascicolo non riguarda dipendenti del Ministero dell’Interno. Con la Decisione n. 84 del 22 giugno 2026, pubblicata il 7 settembre 2026, il collegio di nove giudici ha respinto in quanto inammissibile la domanda trasmessa dalla Corte d’appello di Bacău e ha lasciato il problema a ogni singolo giudice. Non è la prima battuta d’arresto di questo tipo quest’anno: la stessa soluzione ha ricevuto nell’agosto 2026 anche una domanda sulla compensazione delle ore straordinarie dei vigili del fuoco.

Il meccanismo usato dalla Corte d’appello di Bacău si chiama pronuncia pregiudiziale per la risoluzione di una questione di diritto. Funziona così: se un tribunale, una corte d’appello o perfino l’Alta Corte giudica un fascicolo in ultima istanza e si imbatte in un testo di legge dal cui significato dipende la soluzione, può sospendere il giudizio e chiedere all’Alta Corte di dire, una volta per tutte, che cosa significhi quel testo. La risposta non vale per quel fascicolo, ma per tutti: secondo l’art. 477 comma (3) del codice di procedura penale, la risoluzione diventa vincolante per tutti i giudici del Paese dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania. È, in pratica, l’unica via con cui un giudice di rango intermedio può chiedere in anticipo una risposta che vincola l’intera giustizia.

La domanda arrivata da Bacău suonava così: se atti di indagine penale sono compiuti per delega da una squadra mista, formata da agenti di polizia giudiziaria della Direzione Nazionale Anticorruzione e da agenti di polizia giudiziaria della Direzione Generale Anticorruzione, in un fascicolo in cui questi ultimi non hanno competenza, tali atti sono colpiti da nullità assoluta e, in caso affermativo, la nullità è parziale o totale. La Direzione Generale Anticorruzione è la struttura del Ministero dell’Interno che si occupa della corruzione tra i propri dipendenti, e l’art. 1 comma (2) dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 120/2005 ne limita la competenza esattamente ai fatti di corruzione commessi dal personale del ministero.

Il fascicolo di merito è un caso ordinario di corruzione locale. Con la richiesta di rinvio a giudizio n. 55/5/P/2023 del 13 dicembre 2024, la DNA, Servizio Territoriale di Bacău, ha rinviato a giudizio tredici imputati, funzionari pubblici e società commerciali: un consigliere comunale, un dipendente del comune, il direttore di una casa di riposo per anziani, il dirigente di una scuola secondaria di primo grado, un ispettore specializzato, l’amministratore di una scuola dell’infanzia e amministratori di imprese. Le accuse sono di abuso d’ufficio in forma assimilata, previsto dall’art. 132 della legge n. 78/2000, con istigazioni e concorsi. Nessuno degli imputati è dipendente del Ministero dell’Interno.

Ciò che ha innescato il problema: il 16 settembre 2025 è stata pubblicata la Decisione n. 8/2025 dell’Alta Corte, resa su ricorso nell’interesse della legge, che ha stabilito che gli agenti di polizia giudiziaria della Direzione Generale Anticorruzione possono compiere per delega atti di indagine penale «exclusiv în cauzele privind infracțiunile prevăzute de art. 1 alin. (2) din O.U.G. nr. 120/2005», cioè esclusivamente nelle cause riguardanti i reati previsti da quel testo. Quattro imputati hanno subito integrato i motivi di impugnazione e hanno chiesto l’annullamento di sei ordinanze del pubblico ministero e dei verbali redatti in base a esse, oltre all’eliminazione dal fascicolo di tutto ciò che ne è derivato: i documenti sequestrati durante le perquisizioni, le copie estratte da telefoni e computer e le analisi effettuate su di esse.

La procura ha risposto che la situazione di Bacău è diversa da quella di altri fascicoli, dove gli atti erano stati compiuti soltanto da ufficiali della Direzione Generale Anticorruzione. Qui, con le sei ordinanze, il pubblico ministero ha delegato anche ufficiali della DNA, e ciascuna delle sei perquisizioni domiciliari è stata eseguita da ufficiali della DNA accompagnati da ufficiali dell’altra struttura. Secondo il Ministero pubblico, i verbali sono stati redatti in nome del pubblico ministero dagli ufficiali competenti, e la firma aggiuntiva non guasta nulla.

Gli effetti che produce

L’effetto principale è l’assenza di un effetto. L’art. 477 comma (3) del codice di procedura penale rende vincolante per i giudici «dezlegarea dată chestiunilor de drept», cioè la risoluzione data alle questioni di diritto, e qui nessuna risoluzione è stata data. I 72 paragrafi della decisione si fermano prima del merito: l’Alta Corte constata che la prima condizione di ammissibilità è soddisfatta, perché la domanda proviene da un giudice che decide in ultima istanza, constata anche che il problema non è già stato definito con una pronuncia pregiudiziale o con un ricorso nell’interesse della legge, ma respinge la rimessione perché non vede una «veritabilă chestiune de drept», una vera questione di diritto. Il motivo: la Corte d’appello di Bacău non chiederebbe l’interpretazione di un testo, ma chiederebbe che le si dica quali atti del suo fascicolo siano nulli.

Per i quattro ricorrenti del fascicolo n. 3.526/110/2024/a1, l’impugnazione torna alla Corte d’appello di Bacău, che deciderà da sola se la perquisizione regge o cade. La sua decisione sarà definitiva e non vincolerà altri giudici.

Per il resto del Paese, la mappa resta quella descritta nella decisione stessa. Le corti d’appello di Bucarest, Craiova, Ploiești e Timișoara hanno affermato che la squadra mista comporta la nullità assoluta totale. Le corti d’appello di Cluj, Craiova, Galați e Iași hanno affermato esattamente il contrario, cioè che la presenza di un organo competente copre l’atto e che chi non ha competenza svolge solo un ruolo di supporto. Le corti d’appello di Pitești e Târgu Mureș hanno proposto una soluzione intermedia, in cui si pesa il contributo di ciascun organo e la nullità interviene solo quando i contributi non possono essere separati. Craiova compare in due elenchi diversi, il che dimostra che nemmeno all’interno dello stesso distretto esiste una linea unica.

Resta in piedi soltanto la Decisione n. 8/2025, che dice che cosa non possono fare da soli gli agenti della Direzione Generale Anticorruzione e non dice nulla sulle squadre miste. Resta inoltre il termine dell’art. 281 comma (4) lett. a) del codice di procedura penale: la violazione della competenza dell’organo delle indagini penali può essere invocata soltanto fino alla chiusura della procedura di camera preliminare, se è intervenuta nel corso delle indagini. Chi ha superato quel momento non ha più su che cosa appoggiarsi, qualunque cosa decidano i giudici d’ora in avanti.

Anche la sentenza del marzo 2026 riguarda la sorte delle prove raccolte con mezzi speciali: con essa la Corte costituzionale ha lasciato intatta la regola che consente di usare le intercettazioni di un fascicolo in un altro.

Che cosa cambia rispetto a prima

Nel diritto scritto non è cambiato nulla. Né il codice di procedura penale, né l’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 43/2002 sulla DNA, né l’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 120/2005 sulla Direzione Generale Anticorruzione sono toccati da questa decisione.

È cambiata una strada. Fino al 7 settembre 2026, un giudice che trattava un fascicolo con squadre miste poteva sperare che la domanda pregiudiziale gli portasse una risposta vincolante. Ora si sa che il meccanismo non si applica a questo problema, perché l’Alta Corte lo considera una questione di applicazione della legge al caso, non di interpretazione. Resta una sola via di uniformazione, il ricorso nell’interesse della legge dell’art. 471 del codice di procedura penale, che però ha una condizione pesante: la domanda deve essere accompagnata, a pena di rigetto, da copie di sentenze definitive che dimostrino che il problema è stato risolto in modo diverso. In altre parole, occorre prima che i giudici pronuncino soluzioni contrarie, il che significa tempo e fascicoli decisi in due modi. I titolari sono limitati: il procuratore generale, i consigli direttivi dell’Alta Corte e delle corti d’appello e l’Avvocato del Popolo.

È cambiato anche qualcos’altro, in modo più discreto. La decisione aggiunge un precedente alla serie in cui il Collegio per la risoluzione di questioni di diritto rifiuta le domande formulate mediante rinvio a una precedente decisione dell’Alta Corte. L’argomento, ripreso dalla Decisione n. 5/2016 e dalla Decisione n. 22/2016, è che la procedura non può essere usata per interpretare una sentenza della corte suprema, ma solo per interpretare la legge.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • Tiene il meccanismo della domanda pregiudiziale entro i suoi limiti. Se la corte suprema rispondesse a domande cucite su un fascicolo determinato, finirebbe per giudicare al posto del giudice che ha la causa sul ruolo, e la procedura diventerebbe una tappa in più in ogni processo complicato.
  • Protegge i termini. Il codice di procedura penale dà all’Alta Corte 3 mesi per decidere una rimessione di questo tipo, e nel frattempo i fascicoli di camera preliminare restano fermi. Il filtro di ammissibilità tiene a distanza le domande che bloccherebbero processi senza portare una regola nuova.
  • Dice chiaramente che la Decisione n. 8/2025 non ha bisogno di integrazioni. Chi la legge sa che quel testo è l’intera risposta vincolante oggi disponibile, non una bozza da cui si possono chiedere chiarimenti.
  • Pubblica per intero le tre opinioni delle corti d’appello, con il nome delle corti. Un avvocato o un pubblico ministero può vedere, in un solo documento, come viene deciso il problema in ogni parte del Paese.

Che cosa resta un problema

  • Un imputato di Bacău e uno di Cluj, con perquisizioni eseguite allo stesso modo, possono ricevere soluzioni opposte. In un caso le prove restano nel fascicolo, nell’altro vengono eliminate fisicamente, e la differenza non dipende dai fatti, ma dalla corte d’appello che giudica.
  • La motivazione si contraddice con il proprio materiale. L’Alta Corte afferma che la Decisione n. 8/2025 è «redactată într-o manieră clară, lipsită de echivoc», cioè redatta in modo chiaro e privo di equivoci, dopo avere inventariato tre interpretazioni diverse date da nove corti d’appello, una delle quali compare in due opinioni contemporaneamente.
  • La soluzione passa ora per il ricorso nell’interesse della legge, che ha bisogno di sentenze definitive contrastanti. Finché si accumulano, interi fascicoli vengono decisi con regole diverse, e i risultati non si possono più correggere.
  • La decisione non dice con quale maggioranza è stata presa. La legge richiede almeno due terzi dei giudici del collegio, cioè 6 su 9, ma il lettore non ha modo di verificarlo e non viene a sapere se nel collegio ci siano state opinioni diverse.

Consigli pratici

  1. Se siete imputati in un fascicolo in cui hanno operato agenti della Direzione Generale Anticorruzione, verificate prima di tutto la vostra qualifica: se non siete dipendenti del Ministero dell’Interno, la discussione sulla competenza si pone. Se lo siete, la Decisione n. 8/2025 non vi aiuta.
  2. Sollevate il problema entro la chiusura della camera preliminare. L’art. 281 comma (4) lett. a) del codice di procedura penale è chiaro: dopo quel momento, la violazione della competenza dell’organo delle indagini penali non può più essere invocata per fatti avvenuti nel corso delle indagini.
  3. Chiedete che siano acquisite al fascicolo le ordinanze di delega, non solo i verbali. Dall’ordinanza si vede chi è stato delegato, dal verbale si vede chi ha firmato. La differenza tra i due documenti è esattamente il terreno su cui si è svolta la discussione di Bacău.
  4. Guardate a quale corte d’appello appartiene il fascicolo e cercate le sue pronunce recenti su questo tema. La Decisione n. 84/2026 mostra in modo esplicito come si sono posizionate dieci corti d’appello, e la posizione del giudice che vi giudica dice più sulle probabilità reali di qualsiasi argomento teorico.
  5. Separate la domanda di annullamento dell’atto dalla domanda di esclusione delle prove derivate. L’art. 102 comma (4) del codice di procedura penale chiede di dimostrare che la prova derivata è scaturita direttamente da quella illegittima e non poteva essere ottenuta altrimenti, il che è una discussione distinta.
  6. Se siete giudici o avvocati e volete usare il meccanismo della domanda pregiudiziale, formulate la domanda sul testo di legge, non sul fascicolo. La Decisione n. 84/2026 conferma che una domanda che chiede l’applicazione di una decisione precedente a un caso concreto viene respinta senza arrivare al merito.
  7. Non confondete questa decisione con una risoluzione favorevole alla procura. Il rigetto in quanto inammissibile non convalida la prassi delle squadre miste, ma rifiuta di discuterla.

Domande frequenti

Che cosa ha deciso, alla fine, l’Alta Corte?
Nulla nel merito. Ha respinto la rimessione in quanto inammissibile, cioè ha constatato che la domanda non soddisfa le condizioni dell’art. 475 del codice di procedura penale. La domanda se le squadre miste DNA e Direzione Generale Anticorruzione comportino la nullità resta senza risposta vincolante.
Che cosa significa «risoluzione di una questione di diritto»?
È la procedura con cui un giudice che decide un fascicolo in ultima istanza sospende il giudizio e chiede all’Alta Corte di dire come si interpreti un testo di legge poco chiaro. La risposta viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania e diventa vincolante per tutti i giudici, non solo per il fascicolo che ha generato la domanda.
La Decisione n. 84/2026 è vincolante per i giudici?
Il testo pubblicato dice «Obligatorie de la data publicării», cioè vincolante dalla data della pubblicazione, ma l’art. 477 comma (3) del codice di procedura penale rende vincolante la risoluzione data alla questione di diritto, e qui nessuna risoluzione è stata data. Ciò che resta è un argomento di ammissibilità che altri collegi invocheranno, non una regola di diritto sostanziale.
Perché la Direzione Generale Anticorruzione non può lavorare in qualsiasi fascicolo di corruzione?
Perché l’art. 1 comma (2) dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 120/2005 le attribuisce la competenza solo per i fatti di corruzione della legge n. 78/2000 commessi dal personale del Ministero dell’Interno. La Corte costituzionale ha confermato questo limite con la Sentenza n. 674/2016 e l’Alta Corte con la Decisione n. 8/2025.
Che cosa dice la Decisione n. 8/2025, quella da cui tutto è partito?
Che gli agenti di polizia giudiziaria della Direzione Generale Anticorruzione possono compiere per delega atti di indagine penale disposti dal pubblico ministero competente esclusivamente nelle cause riguardanti i reati dell’art. 1 comma (2) dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 120/2005. È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 850 del 16 settembre 2025 ed è vincolante da allora.
Che cosa succede ora al fascicolo di Bacău?
Le impugnazioni dei quattro imputati proseguono davanti alla Corte d’appello di Bacău, che applicherà la legge da sola. Può decidere che le perquisizioni sono valide, può decidere che sono nulle e può escludere le prove ottenute con esse. La soluzione è definitiva per quel fascicolo e non vincola nessun altro giudice.
Se il giudice constata la nullità, che cosa succede alle prove?
L’art. 102 comma (3) del codice di procedura penale stabilisce che la nullità dell’atto con cui è stata acquisita una prova comporta l’esclusione della prova e la rimozione dal fascicolo del mezzo di prova. Il comma (4) consente di escludere anche le prove derivate, se sono scaturite direttamente da quelle illegittime e non potevano essere ottenute altrimenti.
Quando si può invocare la nullità per incompetenza dell’organo delle indagini penali?
Fino alla chiusura della procedura in camera preliminare, se la violazione è avvenuta nel corso delle indagini. La regola è all’art. 281 comma (4) lett. a) del codice di procedura penale. La lett. b1) del comma (1), che inquadra questa violazione tra le nullità assolute, è stata introdotta nel 2023, dopo che la Corte costituzionale aveva constatato con la Sentenza n. 302/2017 che la sua assenza era incostituzionale.
Esistono opinioni dissenzienti o concorrenti su questa decisione?
No. Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 757 del 7 settembre 2026 non contiene alcuna opinione dissenziente o concorrente. È firmato dalla presidente della Sezione penale, giudice Eleni Cristina Marcu, e dal magistrato assistente Florin Nicușor Mihalache.
Chi può ancora chiedere una soluzione uniforme su questo problema?
Il procuratore generale della Procura presso l’Alta Corte, d’ufficio o su richiesta del ministro della giustizia, il consiglio direttivo dell’Alta Corte, i consigli direttivi delle corti d’appello e l’Avvocato del Popolo. Tutti possono proporre ricorso nell’interesse della legge, ai sensi dell’art. 471 del codice di procedura penale, ma solo dopo che esistono sentenze definitive che risolvono il problema in modo diverso.

Errori e incongruenze nel testo pubblicato

  • L’ordinanza di rimessione è datata in due modi nello stesso atto. Al paragrafo 14, l’Alta Corte scrive di essere stata adita «prin Încheierea de ședință din data de 11 februarie 2026», cioè con l’ordinanza di udienza dell’11 febbraio 2026. Ai paragrafi 27 e 28 scrive che il problema è stato posto in discussione «la termenul din 5 februarie 2026», all’udienza del 5 febbraio 2026, e che la rimessione è stata disposta «prin încheierea de la aceeași dată», con l’ordinanza della stessa data. Si tratta di un unico atto processuale, che secondo l’art. 476 comma (1) del codice di procedura penale non è impugnabile e che, secondo il comma (3), viene pubblicato sul sito dell’Alta Corte. Chi vuole cercarlo non ha una data su cui orientarsi e, se insieme alla rimessione è stata disposta anche la sospensione della causa, il momento da cui decorre la sospensione differisce di sei giorni. Entrambe le indicazioni compaiono allo stesso modo nel PDF ufficiale, alle pagine 9 e 11, quindi non è una perdita avvenuta nell’estrazione del testo.
  • Le condizioni di ammissibilità sono numerate diversamente da come vengono analizzate. Al paragrafo 55 la decisione elenca tre condizioni, nell’ordine: il giudice deve decidere in ultima istanza, la soluzione nel merito deve dipendere dal chiarimento della questione, la questione non deve avere già ricevuto una soluzione. Al paragrafo 58 «la seconda condizione» viene dichiarata soddisfatta, ma il testo che segue descrive la terza condizione dell’elenco, quella dell’inesistenza di una soluzione anteriore. La seconda condizione reale, la dipendenza della soluzione di merito, viene analizzata solo al paragrafo 63, senza numero, ed è l’unica giudicata non soddisfatta. Un lettore che tiene il conto sui numeri arriva alla conclusione che la terza condizione non è stata esaminata affatto, e queste decisioni vengono citate proprio per il test di ammissibilità che applicano.

Analisi della redazione

L’osservazione più pesante non si vede leggendo la decisione dall’inizio alla fine, ma mettendole accanto un orologio. Il codice di procedura penale dà all’Alta Corte 3 mesi per decidere una rimessione di questo tipo, con l’art. 476 comma (11), e 30 giorni per motivare più 15 giorni per pubblicare, con l’art. 477 comma (2) in relazione all’art. 474 comma (3). Sommati, circa 135 giorni. L’ordinanza di rimessione è dell’11 febbraio 2026, la pronuncia del 22 giugno 2026, la pubblicazione del 7 settembre 2026. Tra ordinanza e pronuncia sono passati 131 giorni, 42 giorni oltre i 3 mesi. Tra pronuncia e pubblicazione sono passati 77 giorni, 32 giorni oltre il massimo di 45. In totale 208 giorni, per sapere che non si riceve risposta. I termini sono ordinatori e nessuno risponde del loro superamento, ma in tutto questo intervallo il fascicolo di Bacău è rimasto fermo e i quattro imputati hanno aspettato. Quando il meccanismo di uniformazione consuma sette mesi per dire che la domanda non andava bene, il filtro di ammissibilità andrebbe applicato all’inizio, non alla fine.

La seconda osservazione viene proprio dal materiale raccolto dalla corte suprema. La decisione appoggia la propria soluzione sull’idea che la Decisione n. 8/2025 sia «redactată într-o manieră clară, lipsită de echivoc», dunque non abbia più nulla da interpretare. Tre paragrafi più su, la stessa decisione inventaria le risposte delle corti d’appello: quattro corti dicono che la squadra mista comporta la nullità totale, quattro dicono che non comporta alcuna nullità, due dicono che dipende dal contributo di ciascuno. Nove corti d’appello distinte sulle 15 del Paese, tre soluzioni incompatibili, e la Corte d’appello di Craiova compare contemporaneamente nel primo e nel secondo elenco. È difficile sostenere insieme che un testo sia privo di equivoci e che nove corti di rango superiore lo leggano in tre modi. La distinzione su cui si appoggia l’Alta Corte, quella per cui la divergenza riguarda l’applicazione e non l’interpretazione, è reale in teoria, ma nella pratica non aiuta in nulla l’imputato che riceve una soluzione a Cluj e un’altra a Bucarest.

La terza osservazione riguarda il testo di legge che la decisione riproduce. Ai paragrafi 18 e 19 l’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 43/2002 è citata correttamente, e dalla citazione si vede che l’art. 10 comma (1) parla di «Direcția Națională Anticorupție», mentre i commi (2), (3) e (8) dello stesso articolo parlano di «Departamentul Național Anticorupție», denominazione sostituita nel 2006. Non è un errore dell’Alta Corte, che ha riprodotto fedelmente, ma del legislatore, che da vent’anni non ha allineato le denominazioni proprio nell’articolo dedicato alla polizia giudiziaria della DNA. In un fascicolo in cui si discute la competenza sulla lettera della legge, una legge che chiama la propria istituzione in due modi non aiuta.

Che cosa andrebbe cambiato

  • La pubblicazione della maggioranza con cui la decisione è stata presa. L’art. 476 comma (11) del codice di procedura penale richiede almeno due terzi dei giudici del collegio, cioè 6 su 9, e vieta le astensioni. Oggi il lettore non può verificare se la soglia sia stata raggiunta e non sa se il rigetto sia stato unanime o di stretta misura, il che conta quando una soluzione di inammissibilità blocca la via verso una risposta di merito.
  • Un filtro di ammissibilità che si applichi in fretta. Se la domanda mira all’applicazione al caso e non all’interpretazione della legge, questo si vede dall’ordinanza di rimessione. Un esame preliminare nelle prime settimane risparmierebbe al fascicolo di merito un’attesa di sette mesi e ridurrebbe la pressione sui termini della camera preliminare.
  • L’allineamento delle denominazioni nell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 43/2002. Sostituire l’espressione «Departamentul Național Anticorupție» con «Direcția Națională Anticorupție» in tutto l’atto è una modifica di una pagina che elimina una fonte di discussione inutile nei fascicoli in cui si contesta la competenza.
  • Una presa di posizione del procuratore generale sul problema delle squadre miste. Il ricorso nell’interesse della legge richiede sentenze definitive contrastanti, che già esistono nei distretti di nove corti d’appello. Una rimessione fatta ora accorcerebbe di anni l’intervallo in cui gli stessi fatti ricevono soluzioni opposte.
  • La pubblicazione, insieme alla decisione, dell’elenco completo delle corti consultate. Il testo rinvia alle corti d’appello con note a piè di pagina e non dice quali non abbiano risposto. Senza questa informazione, il lettore non può sapere se il silenzio di sei corti d’appello significhi assenza di cause o solo assenza di un punto di vista.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 757 del 7 settembre 2026 16 pagine PDF, 118 KB l'atto inizia a pagina 9

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.