In breve
- L’aumento del 15% per la complessità del lavoro non si poteva chiedere per il 2017 e per il 2018. La Corte costituzionale ha respinto, all’unanimità dei voti, l’eccezione con cui il Sindacato Nazionale Solidaritatea Cluj-Napoca contestava il modo in cui l’Alta Corte di cassazione e giustizia aveva letto, nel 2018, la nota 2 dell’allegato n. VIII alla legge quadro n. 153/2017. Il testo resta costituzionale e l’interpretazione della corte suprema resta vincolante per tutti i giudici.
- Riguarda i funzionari pubblici dei servizi decentrati di quattro ministeri. La nota 2 riconosce un aumento del 15% dello stipendio base ai funzionari pubblici dei servizi pubblici decentrati degli enti che dipendono dai ministeri dell’ambiente, della salute, dell’istruzione e del lavoro, ne sono coordinati o ne sono sottoposti all’autorità. In concreto, il personale delle agenzie distrettuali per la protezione dell’ambiente, delle direzioni di sanità pubblica, degli ispettorati scolastici e delle agenzie territoriali per i pagamenti e l’ispezione sociale.
- Il calendario resta quello fissato nel 2018. L’aumento non spetta per il periodo 1 luglio 2017 – 31 dicembre 2017 né per l’anno 2018, mentre per il periodo 2019-2022 confluisce nella crescita per tappe, un quarto all’anno, prevista dall’art. 38 comma (4) della legge. L’unica eccezione: spetta da gennaio 2018 o dal giorno in cui lo stipendio supera il livello che la legge prevedeva per il 2022.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 776 del 14 settembre 2026
Entrata in vigore: dal 14 settembre 2026, data della pubblicazione
Un’ondata di cause avviata nel 2020 da un sindacato del pubblico impiego si è chiusa senza vittoria: la Corte costituzionale ha deciso che l’aumento del 15% per la complessità del lavoro non si può chiedere per il 2017 e per il 2018. La Sentenza n. 732 del 9 dicembre 2025 è uscita nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 776 del 14 settembre 2026 e prosegue la linea che la Corte tiene da anni in materia di retribuzione pubblica, la stessa di cui fa parte anche la pronuncia con cui ha stabilito che le indennità non rientrano nel principio «a lavoro uguale, retribuzione uguale». In breve, quello che qualcuno ha ottenuto con una sentenza non diventa automaticamente un diritto per tutti i colleghi della stessa categoria.
In gioco c’è una sola frase dell’allegato n. VIII alla legge quadro n. 153/2017, l’allegato che copre la famiglia professionale di funzioni pubbliche «Amministrazione». La nota 2 dice che i funzionari pubblici dei servizi pubblici decentrati degli enti che dipendono dai ministeri dell’ambiente, della salute, dell’istruzione e del lavoro, ne sono coordinati o ne sono sottoposti all’autorità ricevono, per la complessità del lavoro, un aumento dello stipendio base del 15%. La legge è entrata in applicazione il 1 luglio 2017 e le persone hanno chiesto i soldi da quella data.
Non li hanno ricevuti. Il motivo sta nell’art. 38 della stessa legge, l’articolo che prevede l’applicazione per tappe. Il comma (2) lett. a) ha congelato gli stipendi al livello del mese di giugno 2017 fino al 31 dicembre 2017. Il comma (3) lett. a) ha aumentato l’intero pacchetto del 25% dal 1 gennaio 2018. Il comma (4) ha diviso il percorso verso gli stipendi scritti nella legge per il 2022 in quattro passi annuali, un quarto della differenza in ciascun anno dal 2019 al 2022. In uno schema simile, un diritto nuovo non si paga a parte, ma si scioglie nella salita generale.
È esattamente quanto ha stabilito l’Alta Corte di cassazione e giustizia con la Decisione n. 82 del 26 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 130 del 19 febbraio 2019. Il Collegio per la risoluzione di questioni di diritto, adito dalla Corte d’appello di Iași, ha detto tre cose: l’aumento del 15% non spetta per il periodo 1 luglio 2017 – 31 dicembre 2017 e per l’anno 2018; per il 2019-2022 spetta alle condizioni dell’art. 38 comma (4); in via di eccezione, spetta da gennaio 2018 o dalla data in cui gli stipendi diventano superiori a quelli stabiliti per l’anno 2022. Secondo l’art. 521 comma (3) del Codice di procedura civile, la soluzione è diventata vincolante per tutti i giudici dal giorno della sua pubblicazione, cioè dal 19 febbraio 2019.
Il sindacato ha contestato proprio questa lettura. Il suo argomento, ripreso nei paragrafi 5-9 della sentenza, era che l’interpretazione dell’Alta Corte contraddice la Decisione della Corte costituzionale n. 794 del 15 dicembre 2016 e produce discriminazione: chi ha ottenuto una sentenza si ritrova con uno stipendio più alto del collega che fa lo stesso lavoro, nelle stesse condizioni, ma non è andato in causa. Sono stati invocati gli art. 1, art. 16 commi (1) e (2), art. 126 comma (3) e art. 147 della Costituzione.
La Corte ha risposto in breve, nei paragrafi 17 e 18. Ha ricordato che con la Decisione n. 175 del 21 marzo 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 721 del 24 luglio 2024, aveva già stabilito che l’art. 38 commi (1), (4) e (6) non distingue tra persone della stessa categoria socioprofessionale quanto al modo di riconoscere questa maggiorazione, e che la soluzione della corte suprema non porta a un’applicazione differenziata tra persone nella stessa situazione giuridica. Non essendo emersi elementi nuovi, le motivazioni e la decisione del 2024 restano valide. Anche il rappresentante del Ministero Pubblico aveva chiesto il rigetto, richiamando la Decisione della Corte costituzionale n. 40 del 30 gennaio 2025.
Gli effetti che produce
La sentenza è definitiva e generalmente vincolante. Secondo l’art. 147 comma (4) della Costituzione, le decisioni della Corte diventano generalmente vincolanti dalla data della pubblicazione e valgono solo per il futuro, quindi gli effetti decorrono dal 14 settembre 2026.
La nota 2 resta in vigore, intatta, e la Decisione n. 82/2018 dell’Alta Corte resta la sua interpretazione ufficiale. Per un funzionario pubblico di un servizio decentrato dei quattro ministeri, questo significa che non esiste più nessun appiglio costituzionale da far valere per il periodo 2017-2018. Chi ha in corso una causa in cui chiede le differenze retributive per quei due anni resta con gli argomenti di merito, ma senza quello costituzionale.
Per il procedimento che ha originato il rinvio, il n. 4.145/117/2020 del Tribunale di Argeș, Sezione civile, la sentenza viene comunicata al giudice e la causa prosegue. La legge n. 47/1992 non prevede la sospensione del giudizio mentre la Corte esamina l’eccezione, quindi nei oltre cinque anni trascorsi dall’ordinanza di rinvio, del 26 marzo 2021, la causa ha potuto essere decisa in parallelo.
Un effetto che manca merita di essere detto apertamente: il rigetto non apre nessuna via di revocazione. L’art. 509 comma (1) punto 11 del Codice di procedura civile consente la revocazione di una sentenza definitiva soltanto se, dopo il suo passaggio in giudicato, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale il testo oggetto dell’eccezione. Qui il testo è stato dichiarato costituzionale, quindi le sentenze già emesse non si possono riaprire per questa strada.
Che cosa cambia rispetto a prima
Nella lettera della legge, niente. Non cambia nemmeno una virgola della legge quadro n. 153/2017. Cambia lo statuto processuale di una censura che il sindacato porta per i tribunali dal 2020.
È la terza volta che la Corte respinge la stessa censura sullo stesso testo e nella stessa interpretazione. La prima è stata la Decisione n. 175 del 21 marzo 2024, che ha risolto in un colpo solo cinque procedimenti, dai tribunali di Bihor, Ialomița, Neamț, Satu Mare e Prahova. La seconda è stata la Decisione n. 40 del 30 gennaio 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 564 del 18 giugno 2025, che ne ha risolti altri sei, da Covasna, Galați, Harghita, Mureș, Suceava e Vrancea. La terza è quella di adesso, che chiude il dodicesimo procedimento, quello di Argeș. Alle spalle, sull’art. 38 della legge, restano la Decisione n. 618 del 5 ottobre 2021 e la Decisione n. 519 del 3 novembre 2022.
Cambia anche una cosa che la sentenza non dice a lettere, ma che si vede mettendo le due pronunce invocate una accanto all’altra. La Decisione della Corte costituzionale n. 794 del 15 dicembre 2016, che il sindacato usava come arma, riguardava l’art. 31 comma (12) dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 57/2015 e stabiliva che il livello massimo dello stipendio base a cui si fa l’equiparazione deve comprendere anche gli aumenti riconosciuti con sentenze, tema trattato per esteso anche nel caso in cui lo stipendio massimo dell’ente spetta anche ai poliziotti. La Decisione dell’Alta Corte n. 82/2018 riguardava tutt’altro: non che cosa entra nel livello massimo, ma in quali anni si paga un diritto nuovo, introdotto da una legge successiva. Due testi diversi, due periodi diversi, la stessa sensazione di ingiustizia per la persona allo sportello.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Chiude un’incertezza che teneva aperte cause dal 2020. Un funzionario pubblico che si chiedeva se avesse ancora senso chiedere le differenze per il 2017 e il 2018 ora ha una risposta chiara.
- Mantiene la prevedibilità del sistema retributivo. Se una maggiorazione nuova si fosse pagata a parte, fuori dal calendario dell’art. 38, l’intero meccanismo di salita per tappe verso il livello del 2022 sarebbe diventato inapplicabile per decine di categorie.
- L’unanimità dei voti e il rinvio esplicito alla propria giurisprudenza indicano una posizione stabile, non una decisione presa per un soffio, quindi è poco probabile che il prossimo rinvio sullo stesso testo riceva una risposta diversa.
- Il testo della sentenza è breve e verificabile: ogni affermazione si appoggia a una decisione precedente, identificata con numero, data e luogo di pubblicazione.
Che cosa resta un problema
- La disparità denunciata dal sindacato resta in busta paga. Una persona con una sentenza a favore e una senza, nello stesso ente e nella stessa posizione, possono restare con stipendi diversi, e la sentenza non offre nessun rimedio.
- La motivazione si riduce al rinvio alla Decisione n. 175/2024, che a sua volta rinvia alle decisioni n. 618/2021 e n. 519/2022. Il lettore che vuole il ragionamento completo deve aprire quattro atti, pubblicati in quattro anni diversi.
- Tra la pronuncia, 9 dicembre 2025, e la pubblicazione, 14 settembre 2026, sono passati 279 giorni. Fino alla pubblicazione la sentenza non produceva alcun effetto, quindi i giudici hanno deciso senza di essa.
- Il paragrafo 14 riproduce la nota 2 nella versione del 2017, con le denominazioni dei ministeri di allora, senza precisare che si tratta della versione iniziale. Chi apre la legge nella versione odierna trova altri nomi di ministeri nello stesso testo.
Consigli pratici
- Se avete in corso una causa per l’aumento del 15% relativo agli anni 2017 e 2018, chiedete al vostro avvocato una nuova valutazione delle probabilità. L’argomento di incostituzionalità è caduto in via definitiva, e ciò che resta dipende dalla situazione concreta nell’ente e dal calcolo effettivo.
- Controllate nel cedolino se l’aumento del 15% compare a parte oppure è già sciolto nello stipendio base. Dopo la fine della gradualità dell’art. 38 comma (4), in molti casi non figura più come voce distinta, il che non significa che non sia pagato.
- Chiedete per iscritto all’ufficio risorse umane il modo di calcolo dello stipendio base, con l’indicazione del fondamento di ciascuna componente. È la verifica meno costosa e lascia una traccia scritta.
- Non confondete i due discorsi. La Decisione n. 794/2016 riguarda che cosa entra nel livello massimo in pagamento, mentre la Decisione n. 82/2018 riguarda gli anni in cui spetta l’aumento del 15%. Una domanda che li mescola ha poche probabilità.
- Se avete già perso la causa, non avviate una domanda di revocazione sulla base di questa sentenza. L’art. 509 comma (1) punto 11 del Codice di procedura civile richiede che il testo sia stato dichiarato incostituzionale, e qui è successo esattamente il contrario.
- Per i periodi successivi al 2022 verificate la situazione a parte. L’interpretazione del 2018 riguarda la gradualità fino al 2022, mentre le leggi di bilancio annuali e le ordinanze di austerità hanno aggiunto nel frattempo le proprie regole di tetto.
Domande frequenti
Che cosa ha deciso, in concreto, la Corte costituzionale?
Chi riguarda l’aumento del 15% della nota 2?
Posso ancora chiedere i soldi per il 2017 e il 2018?
Che cosa è successo all’aumento nel periodo 2019-2022?
Perché non si è applicata la Decisione n. 794/2016, invocata dal sindacato?
Da quando produce effetti la sentenza?
La sentenza riapre le cause già perse?
Quanti procedimenti sono nati dalla stessa contestazione?
Analisi della redazione
La soluzione è corretta ed era prevedibile. La disparità denunciata dal sindacato è reale, ma non nasce dalla nota 2 né dal modo in cui l’ha letta l’Alta Corte. Nasce dal fatto che una legge di retribuzione unitaria è stata applicata per tappe per sei anni, in un sistema in cui migliaia di persone avevano già ottenuto per via giudiziaria diritti che i loro colleghi non avevano. Una decisione della Corte costituzionale non può riparare questo. Ciò che un giudice costituzionale può fare è dire se il testo di legge, in sé, crea la differenza, e qui davvero non la crea: l’art. 38 si applica allo stesso modo a tutti.
La prima osservazione riguarda il tempo. Tra la pronuncia, 9 dicembre 2025, e la pubblicazione, 14 settembre 2026, sono passati 279 giorni. Le due decisioni gemelle della stessa famiglia sono uscite molto più in fretta: la Decisione n. 175/2024 in 125 giorni dalla pronuncia, la Decisione n. 40/2025 in 139. Persino la Decisione n. 794/2016, su cui poggia l’intera disputa, è comparsa nella Gazzetta Ufficiale della Romania sei giorni dopo la pronuncia. L’intervallo conta giuridicamente, non solo dal punto di vista amministrativo: l’art. 147 comma (4) della Costituzione lega l’obbligatorietà alla data della pubblicazione, quindi nei nove mesi in cui la decisione esisteva ma non era pubblicata, il giudice di Argeș non aveva nulla da applicare. E siccome la legge n. 47/1992 non sospende il giudizio durante il controllo di costituzionalità, è molto probabile che la causa che ha generato il rinvio si sia conclusa prima che la risposta diventasse vincolante. Contando dall’ordinanza di rinvio, del 26 marzo 2021, fino alla pubblicazione sono passati 1.998 giorni.
La seconda osservazione riguarda la dimensione reale del caso, che dalla sentenza non si vede. I numeri di ruolo raccontano la storia: 4.145, 4.146, 4.149, 4.151, 4.153, 4.155, 4.160, 4.161, 4.162, 4.165, 4.166 e 4.169, tutti del 2020 e tutti con lo stesso indicativo di ufficio giudiziario, arrivati a dodici tribunali, da Argeș a Vrancea. Lo stesso sindacato, lo stesso testo, lo stesso argomento, diviso in dodici cause e risolto dalla Corte in tre tranche, nell’arco di cinque anni. La Corte ha riunito cinque procedimenti nel 2024 e sei nel 2025, usando l’art. 53 comma (5) della legge n. 47/1992, ma il dodicesimo è rimasto fuori e ha atteso un altro anno e mezzo per ricevere esattamente la stessa soluzione, in otto righe di motivazione.
La terza osservazione riguarda quello che nella sentenza non è scritto. La spiegazione chiara della differenza tra la Decisione n. 794/2016 e la Decisione n. 82/2018 non compare da nessuna parte nei paragrafi 17 e 18. La Corte rinvia alla Decisione n. 175/2024, che rinvia alle decisioni n. 618/2021 e n. 519/2022, e quelle non avevano esaminato la nota 2 nell’interpretazione della corte suprema, bensì l’art. 38. Il luogo più vicino in cui la distinzione è formulata in parole semplici, cioè che la Decisione n. 794/2016 riguarda la determinazione del livello massimo a cui si farà l’equiparazione e non il calendario di un diritto nuovo, è la conclusione del pubblico ministero riportata nella Decisione n. 175/2024. Un buon argomento, messo dove nessuno lo cerca. Il paragrafo 14 aggiunge un po’ di nebbia: riproduce la nota 2 con le denominazioni ministeriali del 2017, benché il testo in vigore dal 31 marzo 2018 chiami diversamente gli stessi quattro ministeri, e la sentenza non precisa di citare la versione iniziale.
Che cosa andrebbe cambiato
- Un termine massimo, previsto per legge, tra la pronuncia di una decisione della Corte e la sua pubblicazione. Sessanta giorni basterebbero ed eliminerebbero la situazione in cui una soluzione esiste ma non produce effetti, mentre i giudici decidono senza di essa. In questo caso la differenza sarebbe stata di oltre sette mesi.
- La riunione obbligatoria, al momento della ricezione dei rinvii, delle eccezioni identiche sollevate dallo stesso autore sullo stesso testo. Il meccanismo esiste già all’art. 53 comma (5) della legge n. 47/1992 ed è stato usato due volte in questa serie. Applicato fin dall’inizio, i dodici procedimenti avrebbero prodotto una sola decisione invece di tre e avrebbero risparmiato cinque anni di attesa.
- La motivazione per rinvio dovrebbe essere accompagnata dalla ripresa della ragione decisiva. Un paragrafo che spiega perché la decisione invocata dall’autore non si applica sarebbe costato dieci righe e avrebbe risparmiato al lettore l’apertura di quattro atti pubblicati in anni diversi. Destinatario della sentenza è anche il funzionario pubblico che cerca il proprio diritto, non solo l’avvocato.
- La citazione del testo censurato dovrebbe indicare versione e data. Quando l’atto è stato modificato tra il momento dei fatti e quello del giudizio, la sentenza dovrebbe dire quale versione riproduce. Altrimenti il lettore che confronta con la legge in vigore trova altre denominazioni nello stesso testo e non sa quale versione conti.
- Il Parlamento dovrebbe chiudere in modo esplicito la questione dei diritti retributivi nuovi comparsi nel periodo di gradualità. Dodici cause avviate da un solo sindacato, una pronuncia dell’Alta Corte e cinque decisioni della Corte costituzionale sullo stesso tema mostrano che l’art. 38 della legge quadro n. 153/2017 non ha detto con sufficiente chiarezza che cosa succede a un diritto introdotto proprio dalla legge che si applica per tappe. Una norma interpretativa sarebbe costata meno di sei anni di contenzioso.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 776 del 14 settembre 2026 16 pagine PDF, 99 KB l'atto inizia a pagina 2
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
