In breve
- La domanda era quanto possa durare la tutela di un adulto interdetto prima dell’agosto 2022, e la risposta non è arrivata. L’Alta Corte di Cassazione e Giustizia ha respinto come inammissibile la rimessione del Tribunale di Neamț, cioè non è passata all’esame nel merito della domanda, perché non erano soddisfatte le condizioni alle quali la legge le consente di rispondere. Riguarda le famiglie delle persone sottoposte a interdizione giudiziale fino al 18 agosto 2022, i loro tutori e, prima di tutti, le persone protette, che dalla decisione del giudice apprendono se la misura duri 5 anni o 15.
- Il motivo del rigetto: la domanda non era più nuova. I giudici l’avevano già risolta centinaia di volte, ciascuno a modo proprio. Nel fascicolo sono arrivate 275 decisioni giudiziarie sulla stessa questione, 154 per la durata di 5 anni e 121 per quella di 15. Quando la giurisprudenza è formata e divisa, dice la decisione, lo strumento adatto non è più la decisione preliminare, ma il ricorso nell’interesse della legge. E uno esiste davvero: il Fascicolo n. 1.114/1/2026, registrato il 9 giugno 2026 dal Collegio direttivo della Corte d’appello di Bacău, con udienza fissata al 12 ottobre 2026.
- Fino ad allora, la durata la stabilisce il giudice di ciascun fascicolo. La decisione non dice che 5 anni siano corretti, e nemmeno che lo siano 15. Le due serie di argomenti restano entrambe disponibili e sono riprodotte per esteso proprio nel testo pubblicato, insieme ai pareri dell’Istituto Nazionale della Magistratura e di quattro facoltà di giurisprudenza. Un procedimento sospeso in attesa di questa risposta riprende senza di essa.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale n. 791 del 17 settembre 2026
Entrata in vigore: 17 settembre 2026, data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
All’Alta Corte di Cassazione e Giustizia è stato chiesto quanto possa durare la tutela di un adulto uscito dall’interdizione giudiziale, 5 anni o 15, e la domanda è rimasta senza risposta. La rimessione del Tribunale di Neamț è stata respinta come inammissibile con la Decisione n. 83 del 22 giugno 2026, pubblicata il 17 settembre 2026. È la seconda domanda sulla tutela speciale rinviata ai giudici senza risposta in meno di due mesi, dopo quella del 28 luglio 2026 sull’ordine di protezione. La differenza è che qui la posta in gioco si conta in anni di vita di una persona: se il giudice fissa 5 anni, la famiglia torna in tribunale con una nuova valutazione medica e psicosociale dopo 5 anni; se fissa 15, no.
Prima di tutto, qualche parola alla portata di chiunque. L’interdizione giudiziale era la vecchia misura con cui un adulto malato di mente perdeva il diritto di firmare qualunque cosa da solo, tutto o niente, senza alcuna sfumatura. La Corte Costituzionale ha accertato, con la Sentenza n. 601 del 16 luglio 2020, che il testo che la disciplinava, l’art. 164 comma (1) del Codice civile, è incostituzionale, e il Parlamento ha sostituito la misura, con la legge n. 140/2022, con due misure ritagliate sul bisogno reale della persona: la consulenza giudiziaria, per i casi in cui il deterioramento delle facoltà mentali è parziale e la persona ha bisogno di essere consigliata, e la tutela speciale, per i casi in cui il deterioramento è totale e la persona ha bisogno di essere rappresentata da qualcun altro. La prima non può superare i 3 anni, la seconda non può superare i 5, dice l’art. 168 commi (2) e (3) del Codice civile.
Qui comincia il problema. La stessa frase del Codice civile prosegue: se il deterioramento delle facoltà mentali è permanente, il giudice può disporre la proroga della tutela speciale per una durata maggiore, che non può superare i 15 anni. E la legge n. 140/2022 ha chiesto ai giudici di riesaminare tutte le vecchie misure di interdizione e di sostituirle con una delle misure nuove. La domanda, detta in modo semplice: quando il giudice sostituisce una vecchia interdizione con una tutela speciale, prende una misura nuova, e allora si ferma a 5 anni, oppure prosegue soltanto una misura che esisteva già, e allora può andare direttamente a 15?
Il caso arrivato all’Alta Corte viene da Piatra-Neamț. Con la Sentenza civile n. 1.411 del 4 aprile 2025, il tribunale di primo grado ha sostituito l’interdizione con la tutela speciale e ha nominato tutore, per 15 anni, un parente della persona protetta. La Procura ha proposto appello: la durata massima era di 5 anni, non di 15. Il 17 febbraio 2026 il Tribunale di Neamț ha sospeso il giudizio d’appello e ha chiesto all’Alta Corte una decisione preliminare, cioè la procedura con cui un giudice che decide in ultimo grado ferma il processo e chiede alla Corte suprema come vada letto un testo di legge, prima di pronunciarsi. La risposta ottenuta per questa via vincola tutti i giudici.
Gli effetti che produce
Nel merito della domanda, la decisione non produce alcun effetto. Non stabilisce che la durata corretta sia di 5 anni, non stabilisce che sia di 15 e non restringe in nulla il testo dell’art. 168 comma (3) del Codice civile o quello dell’art. 20 della legge n. 140/2022. Quello che chiude è la strada: dal 17 settembre 2026, un tribunale o una corte d’appello che decide in ultimo grado non ha più motivo di sospendere un fascicolo per porre la stessa domanda per la via della decisione preliminare.
Il collegio ha passato in rassegna le sei condizioni che l’art. 519 del Codice di procedura civile impone di soddisfare tutte insieme, elencate al paragrafo 75 della decisione. Ha trovato in regola il soggetto legittimato alla rimessione, lo stato della causa, pendente davanti a un tribunale che giudica in ultimo grado, il nesso fra la domanda e la decisione d’appello, il fatto che la Corte suprema non si fosse pronunciata prima su questo problema e, secondo il paragrafo 81, il fatto che il problema non sia oggetto di un ricorso nell’interesse della legge in corso. La novità della questione di diritto, requisito distinto da tutti gli altri, non è stata ritenuta soddisfatta, e una sola condizione mancante basta per il rigetto.
Il ragionamento è breve e poggia su cifre. La novità, mostra la decisione, si perde man mano che i giudici danno essi stessi una soluzione al problema. Quando esiste già un numero significativo di decisioni che l’hanno risolto, anche in modo diverso, il meccanismo di regolazione previsto dalla legge non è più la decisione preliminare, ma il ricorso nell’interesse della legge, la procedura con cui una giurisprudenza disomogenea già formata viene portata a un denominatore comune. Le corti d’appello hanno inviato al fascicolo 275 decisioni giudiziarie: 154 con cui la tutela speciale era stata istituita per 5 anni e 121 con cui era stata istituita direttamente per 15.
La dimensione del fenomeno si vede anche dalla seconda cifra citata dalla decisione. Secondo la relazione dell’Ispezione Giudiziaria sull’impatto della legge n. 140/2022, con verifiche per il periodo dal 1° giugno 2022 al 31 dicembre 2024, in tutto il Paese sono state avviate procedure di riesame in 18.120 fascicoli, dei quali circa 11.500 erano definiti alla data di questa decisione. Restano quindi circa 6.600 fascicoli in cui la durata della misura dovrà essere stabilita senza alcuna indicazione vincolante. La stessa relazione aveva segnalato, con parole proprie, «la disciplina priva di chiarezza del periodo per il quale la tutela speciale può essere disposta» e la giurisprudenza disomogenea che ne è derivata.
L’effetto processuale immediato lo sentono i fascicoli fermi. La causa di Neamț, sospesa dal 17 febbraio 2026 ai sensi dell’art. 520 comma (2) del Codice di procedura civile, riprende, e il tribunale deciderà da sé quanto duri la misura. Allo stesso modo riprendono le cause simili sospese ai sensi dell’art. 520 comma (4), senza aver guadagnato nulla dall’attesa.
Che cosa cambia rispetto a prima
Fino al 17 settembre 2026, la domanda era aperta su due piani insieme. Sul piano della giurisprudenza, i giudici rispondevano ciascuno come riteneva, e continuano a farlo. Sul piano della procedura, la via della decisione preliminare sembrava ancora disponibile, e un giudice che volesse evitare una soluzione sbagliata poteva sospendere il fascicolo e chiedere. La Decisione n. 83/2026 chiude il secondo piano e non tocca affatto il primo.
Quello che cambia concretamente, per chi ha un procedimento pendente, è il calcolo di opportunità dell’avvocato o del pubblico ministero. La richiesta di rimessione all’Alta Corte su questa questione non ha più possibilità di riuscita, perché il motivo del rigetto, la giurisprudenza già formata, è ora ancora più presente. Resta una sola via di unificazione, il ricorso nell’interesse della legge, e quella non si apre su istanza delle parti: ai sensi dell’art. 514 del Codice di procedura civile, l’obbligo di chiedere alla Corte suprema un’interpretazione unitaria spetta al procuratore generale della Procura presso l’Alta Corte, al Collegio direttivo dell’Alta Corte, ai collegi direttivi delle corti d’appello e all’Avvocato del Popolo.
La seconda cosa che cambia è l’orizzonte temporale. Finora la risposta non aveva alcuna data. Ora ne ha una: il 12 ottobre 2026, udienza del Fascicolo n. 1.114/1/2026, il ricorso nell’interesse della legge proposto dal Collegio direttivo della Corte d’appello di Bacău. La domanda posta lì è la stessa, formulata in modo persino più diretto: il termine massimo per il quale si può disporre la sostituzione dell’interdizione con la tutela speciale è di 5 anni o di 15 anni? Se quel ricorso sarà accolto, la soluzione diventa vincolante per tutti i giudici dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 517 comma (4) del Codice di procedura civile.
Infine, un cambiamento che non si vede nel dispositivo, ma conta per chi difende. Il testo pubblicato adesso raccoglie in un solo luogo, su otto pagine di Gazzetta Ufficiale, tutti gli argomenti delle due posizioni, gli elenchi dei giudici che le sostengono, il parere del Pubblico Ministero, il parere dell’Istituto Nazionale della Magistratura e i pareri delle facoltà di giurisprudenza di Cluj-Napoca, Sibiu, Craiova e Timișoara. È, da ora, un materiale pubblico a cui si può rinviare direttamente.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- I fascicoli sospesi si sbloccano. La persona protetta e la sua famiglia non aspettano più una risposta che non arrivava, e il processo prosegue con il testo di legge che esiste oggi.
- Si chiarisce quale strumento si usa. Una giurisprudenza già divisa in due si ripara con il ricorso nell’interesse della legge, non con la decisione preliminare, e la decisione spiega perché i due meccanismi non possano sostituirsi a vicenda.
- La risposta riceve una data: il 12 ottobre 2026, udienza del ricorso nell’interesse della legge registrato dal Collegio direttivo della Corte d’appello di Bacău.
- Nessun giudice resta legato a un’interpretazione che potrebbe andare a svantaggio della persona protetta, perché la decisione non ne impone nessuna delle due.
- Gli argomenti di entrambi gli orientamenti, più i pareri di quattro facoltà di giurisprudenza e dell’Istituto Nazionale della Magistratura, finiscono nella Gazzetta Ufficiale e possono essere invocati così come sono.
Che cosa resta un problema
- La domanda di merito resta senza risposta. Due persone con la stessa diagnosi possono ricevere 5 anni o 15, a seconda di dove sia finito il fascicolo, e la proporzione delle 275 decisioni inviate, 154 contro 121, mostra che non si tratta di un’eccezione isolata.
- Circa 6.600 fascicoli di riesame erano ancora pendenti alla data della decisione, sui 18.120 avviati fino al 31 dicembre 2024. Ciascuno di essi chiede una risposta che nessuno dà.
- La decisione è stata pronunciata il 22 giugno 2026 e pubblicata il 17 settembre 2026, cioè dopo 87 giorni, benché l’art. 521 comma (2) in combinato disposto con l’art. 517 comma (3) del Codice di procedura civile lasci al massimo 30 giorni per la motivazione e altri 15 per la pubblicazione.
- La decisione accerta in un paragrafo che non esiste un ricorso nell’interesse della legge in corso e mostra in un altro paragrafo che esiste. I dettagli, nella sezione seguente.
- Il termine di 3 anni entro cui i giudici dovevano riesaminare d’ufficio tutte le interdizioni, previsto dall’art. 20 comma (6) della legge n. 140/2022, era scaduto il 18 agosto 2025, 308 giorni prima di questa decisione.
- Le cause registrate dopo il 9 giugno 2026 non possono essere sospese in attesa del ricorso nell’interesse della legge. L’art. 517 comma (11) del Codice di procedura civile consente la sospensione soltanto per le cause pendenti alla data in cui la Corte suprema è stata investita.
Consigli pratici
- Se avete un fascicolo di riesame sospeso in attesa di questa decisione, chiedetene la rimessione sul ruolo. La risposta di merito non è arrivata e non arriverà più per questa via, e la sospensione non ha più oggetto.
- Gli argomenti non sono spariti con il rigetto. Entrambi gli orientamenti sono riprodotti nella decisione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 791 del 17 settembre 2026: il paragrafo 40 raccoglie i motivi a favore della durata di 15 anni, il paragrafo 44 quelli a favore dei 5 anni. Si possono invocare davanti al giudice esattamente in quella forma.
- Non confondete la sostituzione con la proroga. La sostituzione è l’operazione con cui una vecchia interdizione diventa tutela speciale o consulenza giudiziaria. La proroga riguarda una tutela speciale che esiste già e si avvicina alla scadenza. Tutta la disputa nasce dalla domanda se la prima possa essere trattata come la seconda.
- Una durata di 5 anni non significa che la misura cada automaticamente alla scadenza. L’art. 168 comma (6) del Codice civile obbliga il tutore a rivolgersi al giudice almeno 6 mesi prima della scadenza, e il giudice può disporre la proroga, la sostituzione o la revoca della misura. L’autorità tutelare verifica se il tutore abbia fatto il proprio dovere e si rivolge essa stessa al giudice in caso contrario.
- Il tutore nominato sotto la vecchia interdizione resta, di regola, in carica. L’art. 20 comma (4) della legge n. 140/2022 chiede al giudice tutelare di mantenerlo, salvo il caso in cui non possa più svolgere questo ruolo secondo la legge.
- Se il fascicolo del vostro parente non è ancora stato riesaminato, la procedura può essere avviata. L’art. 20 comma (2) della legge n. 140/2022 prevede il riesame d’ufficio o su istanza, e la scadenza del termine di 3 anni, il 18 agosto 2025, non ha eliminato il dovere dei giudici di proseguire i riesami.
Domande frequenti
Che cosa significa che la rimessione è stata respinta come inammissibile?
Allora quanto può durare la tutela speciale, 5 anni o 15?
Qual è la differenza fra l’interdizione e la tutela speciale?
La decisione è vincolante per i giudici?
Perché ha contato il fatto che esistessero già centinaia di decisioni su questo problema?
Che cosa succede ai fascicoli che erano stati sospesi?
Quando arriva, allora, una risposta vincolante?
Se il mio parente ha già ricevuto 15 anni con una decisione definitiva, può ancora cambiare qualcosa?
Errori e incongruenze nel testo pubblicato
- Il paragrafo 81, rispetto al paragrafo 99. Al paragrafo 81, la decisione accerta che «il problema di diritto non è oggetto di un ricorso nell’interesse della legge in corso di definizione», cioè proprio la condizione che l’art. 519 del Codice di procedura civile richiede accanto alla novità. Al paragrafo 99, la stessa decisione mostra che il 9 giugno 2026, 13 giorni prima dell’udienza del 22 giugno, è stato registrato presso la Corte suprema il Fascicolo n. 1.114/1/2026, il ricorso nell’interesse della legge proposto dal Collegio direttivo della Corte d’appello di Bacău, avente ad oggetto lo stesso problema, il termine massimo per il quale si può disporre la sostituzione dell’interdizione con la tutela speciale, e ne trae la conclusione che «si impone il rigetto, come inammissibile, della rimessione». Le due constatazioni non possono essere entrambe vere. L’esistenza del ricorso era stata portata a conoscenza del collegio proprio in udienza, con la relazione del magistrato assistente riportata al paragrafo 6, ed era stata richiamata dal pubblico ministero al paragrafo 8. La conseguenza: dal testo pubblicato non si può stabilire se il rigetto poggi sulla mancanza di novità, condizione che la legge lascia alla valutazione del collegio, oppure sull’esistenza di un ricorso nell’interesse della legge, che è un ostacolo oggettivo. La differenza conta per qualunque altro tribunale o corte d’appello che valuti una rimessione sullo stesso tema: sul primo fondamento, una nuova rimessione è discutibile; sul secondo, è esclusa fino alla definizione del ricorso.
Analisi della redazione
La decisione risolve un problema reale di procedura e lo risolve correttamente. La decisione preliminare è uno strumento di prevenzione, pensato per il testo di legge nuovo che i giudici non hanno ancora applicato, e usarla come arbitro in una giurisprudenza già divisa in due la trasformerebbe in un ricorso nell’interesse della legge con altre condizioni di ammissibilità. Le cifre la sostengono senza appello: 154 decisioni in un senso, 121 nell’altro, raccolte da tutte le corti d’appello. Solo che, per la persona che oggi ha il fascicolo pendente, questa motivazione impeccabile si traduce in una sola frase: chiedete a qualcun altro. E l’altro meccanismo, quello corretto, non si attiva su sua istanza.
L’osservazione che non si vede leggendo l’atto dall’inizio alla fine riguarda l’orologio, ed è di due tipi. La rimessione è stata registrata il 20 marzo 2026, e l’art. 520 comma (12) del Codice di procedura civile impone che sia decisa entro 3 mesi dall’investitura. Tre mesi dal 20 marzo portano al 20 giugno 2026, che cadeva di sabato, quindi il termine si è prorogato al primo giorno lavorativo, lunedì 22 giugno, esattamente il giorno dell’udienza. Il collegio ha rispettato il proprio termine al limite, nell’ultimo giorno possibile. Poi è venuta la seconda parte: l’art. 521 comma (2), che rinvia all’art. 517 comma (3) dello stesso codice, lascia al massimo 30 giorni per la motivazione e altri 15 per la pubblicazione, cioè 45 giorni in tutto. La pubblicazione è arrivata dopo 87 giorni, quasi il doppio. In quell’intervallo, i giudici hanno continuato a decidere e, in teoria, a sospendere cause in attesa di una risposta che era già stata rifiutata.
La seconda osservazione nasce dal rapporto fra le proporzioni. L’Ispezione Giudiziaria ha contato 18.120 fascicoli di riesame avviati fino al 31 dicembre 2024, dei quali circa 11.500 definiti alla data della decisione. Le 275 decisioni inviate dalle corti d’appello, per quanto sembrino molte nel ragionamento sull’ammissibilità, rappresentano circa il 2,4% dei fascicoli chiusi. La giurisprudenza che la Corte suprema considera formata e consolidata è, di fatto, un campione. Restano circa 6.600 fascicoli aperti, ai quali si aggiungono quelli non ancora avviati, benché il termine di 3 anni previsto dall’art. 20 comma (6) della legge n. 140/2022 sia scaduto il 18 agosto 2025, 308 giorni prima della pronuncia. Ciascuno di essi riceverà 5 anni o 15 a seconda del giudice.
Infine, un dettaglio di architettura processuale che conterà nei mesi prossimi. L’art. 517 comma (11) del Codice di procedura civile consente di sospendere le cause simili soltanto se erano pendenti alla data in cui la Corte suprema è stata investita del ricorso nell’interesse della legge, cioè al 9 giugno 2026. I fascicoli registrati dopo quella data non possono essere sospesi in attesa della risposta e saranno decisi, per quanto lunga sia la procedura, sulla giurisprudenza disomogenea di oggi. L’effetto è paradossale: proprio il meccanismo destinato a riparare la divergenza lascia fuori dal proprio ombrello i fascicoli più nuovi, cioè quelli che da una soluzione unitaria avrebbero avuto più da guadagnare.
Che cosa andrebbe cambiato
- Riscrivere l’art. 168 comma (3) del Codice civile, in modo che dica direttamente se la durata di 15 anni possa essere stabilita fin dall’inizio quando il deterioramento è permanente. L’Ispezione Giudiziaria aveva segnalato essa stessa la «disciplina priva di chiarezza» di questo testo. Che cosa cambierebbe: i circa 6.600 fascicoli rimasti aperti riceverebbero una risposta senza dover attendere la soluzione di un ricorso nell’interesse della legge, e la disputa fra istituzione e proroga si spegnerebbe alla fonte.
- Integrare l’art. 20 della legge n. 140/2022 con una precisazione sulla natura della sostituzione. La legge dice che cosa devono fare i giudici, ma non dice se la sostituzione di una vecchia interdizione prosegua una misura di protezione o ne inizi una nuova, e tutta la divergenza cresce da questo silenzio. In pratica, il giudice non dovrebbe più dedurre l’intenzione del legislatore dal confronto con il diritto francese, come hanno fatto i giudici che hanno concesso 15 anni.
- Collocare la constatazione sul ricorso nell’interesse della legge dove si analizzano le condizioni di ammissibilità, non alla fine, come argomento supplementare. Che cosa cambierebbe: la decisione mostrerebbe un solo fondamento, verificabile, e il paragrafo 81 non direbbe più il contrario del paragrafo 99. Un atto che si contraddice da sé perde forza di convinzione proprio davanti al lettore che ne ha bisogno.
- Rispettare il termine di pubblicazione di 45 giorni previsto dall’art. 521 comma (2) in combinato disposto con l’art. 517 comma (3) del Codice di procedura civile. In concreto, i giudici e le parti avrebbero saputo con quasi sei settimane di anticipo che questa via era chiusa e avrebbero smesso di sospendere fascicoli in attesa di una risposta che non arrivava più.
- Estendere la possibilità di sospensione anche alle cause registrate dopo l’investitura con il ricorso nell’interesse della legge. Oggi l’art. 517 comma (11) del Codice di procedura civile la limita alle cause pendenti alla data dell’investitura. La conseguenza: un fascicolo aperto nell’ottobre 2026 non sarebbe più deciso per forza sulla giurisprudenza divergente, ma potrebbe attendere qualche mese la soluzione che lo riguarda direttamente.
- Pubblicare un aggiornamento dei dati sul riesame delle interdizioni. L’ultima cifra pubblica viene da una relazione con verifiche chiuse al 31 dicembre 2024, e il termine legale per completare il lavoro è nel frattempo scaduto. In pratica, si vedrebbe quanti dei 18.120 fascicoli siano ancora aperti e quante persone siano davvero toccate dalla domanda rimasta senza risposta.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale n. 791 del 17 settembre 2026 16 pagine PDF, 119 KB l'atto inizia a pagina 5
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
