In breve

  • La Corte costituzionale ha respinto la contestazione mossa a una regola più antica: gli ex giudici e gli ex procuratori potevano rientrare in funzione senza concorso e senza esame, se avevano accumulato almeno 10 anni di anzianità. La sentenza non cambia nulla nella legge. Dice soltanto che il legislatore aveva il diritto di pretendere quella condizione. La regola in sé è stata eliminata dalla legge il 31 dicembre 2021.
  • Oggi non si diventa più giudice o procuratore senza concorso. La legge n. 303/2022 ha lasciato due porte: l’Istituto nazionale della magistratura, per chi comincia da zero, e un concorso separato, aperto ai giuristi con almeno 5 anni di anzianità nella professione, tra i quali anche gli ex magistrati.
  • La motivazione vincola i giudici, anche se l’eccezione è stata respinta. Secondo l’art. 147 comma (4) della Costituzione, le sentenze della Corte si pubblicano nella Gazzetta Ufficiale della Romania e sono generalmente vincolanti dalla data della pubblicazione, cioè dal 18 settembre 2026.
Atto: Sentenza n. 220 del 12 marzo 2026 relativa all’eccezione di incostituzionalità delle disposizioni dell’art. 331 della legge n. 303/2004 sullo statuto dei giudici e dei procuratori
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial), Parte I, n. 795 del 18 settembre 2026, pagine 4-5
Entrata in vigore: 18 settembre 2026, data della pubblicazione, secondo l’art. 147 comma (4) della Costituzione

La Corte costituzionale ha respinto, in quanto infondata, l’eccezione sollevata da un’ex magistrata che voleva rientrare in funzione e che contestava la condizione di 10 anni di anzianità richiesta per la nomina senza concorso né esame. Il rientro degli ex magistrati in funzione è arrivato davanti alla Corte anche nel 2026, quando ai giudici e ai procuratori in pensione che vengono reinquadrati è stata lasciata soltanto una parte della pensione, e la risposta è stata la stessa: il legislatore può cambiare le condizioni di un vantaggio che ha concesso lui stesso. La sentenza è stata pronunciata all’unanimità dei voti il 12 marzo 2026 e pubblicata soltanto il 18 settembre 2026.

Il testo messo in discussione era l’art. 331 della legge n. 303/2004 sullo statuto dei giudici e dei procuratori. Esso stabiliva che le persone che avevano occupato per almeno 10 anni la funzione di giudice o di procuratore e di magistrato assistente, che non erano state sanzionate in via disciplinare, che avevano ottenuto soltanto la qualifica «foarte bine», cioè molto bene, in tutte le valutazioni e che avevano cessato la loro attività per motivi non imputabili, «pot fi numite, fără concurs sau examen, în funcțiile vacante de judecător sau procuror, la instanțe sau parchete de același grad cu cele unde au funcționat sau la instanțe ori parchete de grad inferior», cioè possono essere nominate, senza concorso né esame, nei posti vacanti di giudice o di procuratore, presso organi giudicanti o procure di pari grado rispetto a quelli dove avevano prestato servizio oppure presso organi giudicanti o procure di grado inferiore. L’articolo era stato introdotto nel 2018, con l’art. I punto 48 della legge n. 242/2018.

L’autrice dell’eccezione era uscita dalla magistratura nel giugno 1999, ai tempi della legge n. 92/1992 sull’organizzazione giudiziaria, la cui forma di allora richiedeva, all’art. 67, un’anzianità minima di soli 5 anni per l’ingresso senza concorso né esame, secondo la motivazione dell’eccezione. Quando ha chiesto il rientro, il Consiglio superiore della magistratura ha constatato che non soddisfaceva la condizione dei 10 anni prevista dalla legge nuova. Lei ha impugnato la delibera davanti alla Corte d’appello di Bucarest e ha sostenuto tre cose: che nel 1999 non poteva prevedere una condizione più gravosa, comparsa molto più tardi; che si crea una disparità tra chi è andato via contando su 5 anni e chi è andato via sapendo già dei 10 anni; e che non le viene calcolato come anzianità il periodo in cui ha esercitato la professione di avvocato.

La risposta della Corte è stata che non si tratta di retroattività. Ha ripreso quanto aveva stabilito con la Sentenza n. 362 del 27 giugno 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 769 del 24 agosto 2023, in una causa con le stesse critiche. Nel paragrafo 21 di quella sentenza è scritto che imporre con la legge nuova condizioni diverse per un vantaggio legale, applicate a situazioni nate prima ma che non avevano esaurito i loro effetti, non è retroattività. È l’azione della legge nuova nel proprio tempo di applicazione. Il principio si chiama tempus regit actum e si traduce in modo semplice: un diritto si esercita secondo la legge del giorno in cui chiedi di esercitarlo, non secondo quella del giorno in cui hai sperato per la prima volta di poterlo chiedere.

Sull’uguaglianza, la risposta sta nel paragrafo 23 della stessa sentenza: la condizione dei 10 anni si applicava allo stesso modo a tutti coloro che chiedevano il reinquadramento, quindi la norma non faceva essa stessa alcuna distinzione. La differenza tra chi rientrava nella condizione e chi non vi rientrava nasce da situazioni di fatto obiettivamente diverse, non dal contenuto della norma. E nel paragrafo 22 la Corte ha detto la cosa che pesa di più: il rientro senza concorso non era un diritto fondamentale, ma un vantaggio che il legislatore aveva creato a un certo punto e che poteva modificare o abolire, fin tanto che rispettava i principi fondamentali.

Un particolare merita una spiegazione, perché altrimenti la sentenza sembra inutile. L’art. 331 non era più in vigore nemmeno alla data della pronuncia: era stato espressamente abrogato il 31 dicembre 2021, con l’art. I punto 1 della legge n. 313/2021, e l’intera legge n. 303/2004 è stata abrogata il 16 dicembre 2022, quando è entrata in vigore la legge n. 303/2022, secondo l’art. 294 comma (5) lettera a) di quest’ultima. La Corte ha comunque giudicato il testo, perché, come aveva stabilito con la Sentenza n. 766 del 15 giugno 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 549 del 3 agosto 2011, il controllo si può esercitare anche sulle disposizioni i cui effetti giuridici continuano dopo l’uscita dalla vigenza. Una controversia avviata nel 2019 si giudica secondo la legge di allora, anche se quella legge è scomparsa nel frattempo.

Gli effetti che produce

Per l’autrice dell’eccezione l’effetto è chiaro e sgradevole: il testo resta in piedi così come era, e il fascicolo torna alla Corte d’appello di Bucarest, che continua a giudicare con una norma dichiarata costituzionale. Quello che rimane aperto è un’altra cosa, e il procuratore l’ha detta in udienza: il modo in cui la legge si applica e si interpreta al momento di una domanda di rientro nella magistratura spetta ai giudici, non alla Corte costituzionale. La sentenza non dà ragione al Consiglio superiore della magistratura sul merito della controversia. Chiude soltanto il capo di incostituzionalità.

Per chiunque abbia ancora un processo in cui si discute l’art. 331, la risposta è data e non cambia più. La sentenza è definitiva e generalmente vincolante, e le sue considerazioni vincolano i giudici, non soltanto il dispositivo. Qui sta la differenza che i più si perdono: in caso di rigetto non si sospende nulla e non decorre il termine di 45 giorni dell’art. 147 comma (1) della Costituzione, perché non è stata constatata alcuna incostituzionalità. Quello che produce effetti è il ragionamento.

Quel ragionamento va oltre la magistratura. Su una norma che riguarda i giudici, la Corte ha formulato una regola che si applica a qualunque vantaggio concesso per legge: le condizioni si giudicano secondo la legge del giorno della domanda, e chi ha lasciato una professione contando sulle regole di allora non ha un diritto acquisito a quelle regole. La stessa logica può essere invocata domani sulle pensioni speciali, sui riconoscimenti di titoli di studio o su qualunque beneficio di legge che qualcuno aveva programmato di chiedere molto più tardi.

Per chi oggi vuole diventare giudice o procuratore, la sentenza non cambia assolutamente nulla, e questa è la notizia più utile che contiene. La via su cui litigavano le parti non esiste più dalla fine del 2021, e la legge n. 303/2022 non l’ha ripresa. Al suo posto, l’art. 63 comma (1) della legge nuova mette gli ex giudici e gli ex procuratori usciti per motivi non imputabili nello stesso elenco degli avvocati, dei notai, dei consulenti giuridici, degli ufficiali giudiziari, dei magistrati assistenti e dei docenti dell’istruzione giuridica superiore accreditata: tutti possono essere nominati nella magistratura, ma per concorso, con un’anzianità nella specialità di almeno 5 anni.

Che cosa cambia rispetto a prima

In diritto, il 18 settembre 2026 non è cambiato nulla. Un rigetto lascia il testo esattamente come era, e questo testo non era comunque più in vigore. Quello che è cambiato è lo stato della domanda: da discutibile è diventata chiusa, con una motivazione che i giudici devono seguire.

Il cambiamento vero si è prodotto fuori dalla sentenza, tra il momento della rimessione e il momento della pubblicazione. Il 16 ottobre 2020, quando la Corte d’appello di Bucarest ha trasmesso il fascicolo alla Corte costituzionale, l’art. 331 era in vigore. Dopo 441 giorni è stato abrogato. Dopo altri 350 giorni è scomparsa anche la legge di cui faceva parte. Chi apre la Gazzetta Ufficiale della Romania il 18 settembre 2026 legge quindi di una norma che era uscita dall’uso da 1.722 giorni.

Il confronto tra la regola vecchia e quella di oggi mostra uno scambio, non un semplice inasprimento. L’art. 331 chiedeva molto, ma dava molto: 10 anni come giudice o procuratore e magistrato assistente, zero sanzioni disciplinari, soltanto la qualifica massima in tutte le valutazioni e un’uscita per motivi non imputabili, in cambio della nomina senza alcuna prova, presso organi giudicanti o procure di pari grado rispetto a quelli in cui si era prestato servizio. L’art. 63 della legge n. 303/2022 chiede meno e dà meno: l’anzianità scende a 5 anni nella specialità, ma il concorso diventa obbligatorio, con due prove scritte eliminatorie e un colloquio.

E il grado non arriva più insieme al posto. L’art. 64 comma (1) della legge n. 303/2022 mette a concorso soltanto i posti vacanti presso i tribunali di primo grado e le procure presso di essi, cioè il primo livello della gerarchia. Un ex giudice di corte d’appello che oggi rientra comincia dal basso, non da dove era andato via. E là resta per un po’: l’art. 63 comma (2) gli vieta per tre anni la delega, il distacco, il trasferimento e la promozione, mentre l’art. 79 comma (2) lo obbliga a un corso di formazione di 6 mesi presso l’Istituto nazionale della magistratura, con elementi di diritto dell’Unione europea.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • La domanda si chiude, non si rinvia. La stessa soluzione della Sentenza n. 362/2023 significa che qualunque controversia rimasta sull’art. 331 ha un esito prevedibile, e le parti non pagano più perizie e udienze per una discussione già decisa.
  • Unanimità dei voti, senza opinioni dissenzienti. Nella sentenza non resta alcuna breccia da cui far partire una nuova serie di rimessioni sullo stesso testo.
  • La Corte spiega, su un caso concreto, quando il cambiamento delle condizioni non è retroattività. La regola tempus regit actum, formulata qui su un vantaggio di carriera, è utile a chiunque si scontri con una legge nuova più severa.
  • Si conferma che un testo uscito dalla vigenza può comunque essere giudicato, se i suoi effetti continuano. Per chi ha un processo vecchio su una legge abrogata, la strada verso la Corte resta aperta.
  • La motivazione vincola i giudici, non soltanto le parti del fascicolo. In caso di rigetto il valore sta esattamente là, e l’art. 147 comma (4) della Costituzione gliene dà la forza.

Che cosa resta un problema

  • Tra la pronuncia e la pubblicazione sono passati 190 giorni. Il termine per la redazione è di non oltre 30 giorni dalla pronuncia, secondo l’art. 60 comma (1) della legge n. 47/1992, quindi scadeva l’11 aprile 2026, e il resto del percorso non ha alcun termine di legge.
  • La risposta era pubblica da 1.121 giorni. La stessa soluzione era comparsa nella Gazzetta Ufficiale della Romania il 24 agosto 2023, con la Sentenza n. 362/2023, e tra quella pubblicazione e la pronuncia di adesso sono passati 931 giorni.
  • Una critica è rimasta senza risposta. L’autrice ha sostenuto, nel paragrafo 6, che non le viene riconosciuto come anzianità il periodo in cui ha esercitato la professione di avvocato, e le considerazioni non toccano affatto questo argomento, sebbene il dispositivo dichiari il testo costituzionale «în raport cu criticile formulate», cioè rispetto alle critiche formulate.
  • Non si dice perché l’eccezione sia stata giudicata nel merito. Sia il procuratore sia il Governo avevano chiesto il rigetto per inammissibilità, e la sentenza passa direttamente al merito senza una frase su questo capo.
  • Il giudice che ha rimesso la questione non ha rispettato il proprio obbligo, senza alcuna conseguenza. Nel paragrafo 8 si constata che il giudice remittente, la Corte d’appello di Bucarest, non ha espresso la propria opinione, contrariamente all’art. 29 comma (4) della legge n. 47/1992, e la Corte passa oltre.
  • Dalla sentenza non si può sapere quale sia la regola di oggi. Il testo abrogato è riprodotto per intero, ma la norma che ne ha preso il posto, l’art. 63 della legge n. 303/2022, non compare da nessuna parte, sebbene al lettore del 2026 interessi soltanto quella.

Consigli pratici

  1. Se volete entrare nella magistratura, non cercate una via senza concorso. Non ne esiste più nessuna. Nella legge n. 303/2022 sono rimaste due porte: il concorso di ammissione all’Istituto nazionale della magistratura, per il quale l’art. 5 comma (3) richiede cittadinanza romena, laurea in giurisprudenza, assenza di precedenti penali, buona reputazione, conoscenza della lingua romena e idoneità medica e psicologica, e il concorso di ammissione nella magistratura dell’art. 63, per i giuristi con esperienza.
  2. Calcolate la durata prima di decidere. Sulla via dell’Istituto, l’art. 25 comma (3) prevede 3 anni di corsi, l’art. 44 comma (1) aggiunge un anno di tirocinio, e soltanto dopo l’esame di capacità segue la nomina da parte del Presidente della Romania. Sulla via del concorso di ammissione nella magistratura, l’art. 79 comma (2) richiede un corso di 6 mesi dopo la nomina.
  3. Se siete stati giudici o procuratori e siete andati via per motivi non imputabili, l’art. 63 comma (1) vi mette nell’elenco di chi può candidarsi, con almeno 5 anni di anzianità nella specialità. Non vi garantisce però il grado che avevate: l’art. 64 comma (1) mette a concorso soltanto posti presso i tribunali di primo grado e le procure presso di essi.
  4. Verificate se la vostra uscita rientra nella condizione. L’art. 203 comma (2) della legge n. 303/2022 considera esonerati per motivi non imputabili coloro che sono andati via per dimissioni, pensionamento o trasferimento, salvo il caso in cui, in seguito, sia stata loro applicata l’esclusione dalla magistratura come sanzione disciplinare.
  5. Se avete una controversia in corso sull’art. 331, non costruite più la difesa sull’incostituzionalità. La discussione che resta è quella dell’applicazione e dell’interpretazione della legge, e si svolge davanti al giudice del contenzioso amministrativo.
  6. Quando leggete una sentenza della Corte costituzionale, leggete le considerazioni, non soltanto l’ultimo paragrafo. Esse vincolano i giudici, secondo l’art. 147 comma (4) della Costituzione, e in caso di rigetto sono l’unica cosa che conta.

Domande frequenti

Che cosa ha deciso, in breve, la Corte costituzionale?
Ha respinto, in quanto infondata, l’eccezione e ha constatato che l’art. 331 della legge n. 303/2004 era costituzionale rispetto alle critiche formulate. La sentenza è stata adottata all’unanimità dei voti.
Si può diventare oggi giudice o procuratore senza concorso?
No. La via senza concorso né esame non è stata ripresa nella legge n. 303/2022. Restano il concorso di ammissione all’Istituto nazionale della magistratura e il concorso di ammissione nella magistratura previsto dall’art. 63.
Che cosa prevedeva, esattamente, il testo contestato?
Che gli ex giudici, procuratori e magistrati assistenti con almeno 10 anni in funzione, non sanzionati in via disciplinare, con la sola qualifica massima in tutte le valutazioni e usciti per motivi non imputabili potevano essere nominati senza concorso né esame su posti vacanti di pari grado rispetto a quelli dove avevano prestato servizio oppure di grado inferiore.
Perché è stato giudicato un testo che non era più in vigore?
Perché i suoi effetti continuano nelle controversie avviate sotto di esso. La Corte ha mostrato che, secondo la Sentenza n. 766 del 15 giugno 2011, il controllo si può esercitare anche sulle disposizioni uscite dalla vigenza i cui effetti giuridici continuano a prodursi.
Da quando produce effetti la sentenza?
Dal 18 settembre 2026, data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 795. L’art. 147 comma (4) della Costituzione lega la forza generalmente vincolante proprio alla data della pubblicazione e dice che le sentenze hanno efficacia soltanto per il futuro.
La motivazione vincola anche quando l’eccezione è respinta?
Sì. Le considerazioni di una sentenza della Corte costituzionale vincolano i giudici indipendentemente dalla soluzione. In caso di rigetto esse sono, di fatto, l’unico contenuto utile, perché il dispositivo non cambia nulla nel testo.
Quanto è durato dalla pronuncia alla pubblicazione?
190 giorni, dal 12 marzo 2026 al 18 settembre 2026. Il termine per la redazione previsto dall’art. 60 comma (1) della legge n. 47/1992 è di non oltre 30 giorni, mentre per la pubblicazione non è fissato alcun termine.
Quanto conta l’anzianità richiesta oggi?
L’art. 63 comma (1) della legge n. 303/2022 richiede almeno 5 anni di anzianità nella specialità, non 10 anni nella funzione di magistrato. In compenso il concorso è obbligatorio, e l’art. 63 comma (2) blocca per tre anni la delega, il distacco, il trasferimento e la promozione di chi è nominato per questa via.
Dove si legge la regola valida adesso?
Nella legge n. 303/2022 sullo statuto dei giudici e dei procuratori, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 1102 del 16 novembre 2022, agli artt. 63 e 64, per le condizioni e per i posti messi a concorso.

Analisi della redazione

L’atto non ha nulla da correggere. Il fondamento è citato correttamente, i rinvii alla Sentenza n. 362/2023 e alla Sentenza n. 766/2011 corrispondono a ciò che quelle sentenze dicono, le cifre del testo tornano, e il dispositivo segue le considerazioni. Il problema di questa sentenza non è ciò che scrive, ma quando è arrivata al lettore e quanto poco gli dice del giorno di oggi.

Il calendario è la parte più difficile da difendere. La pronuncia è del 12 marzo 2026, la pubblicazione del 18 settembre 2026, quindi 190 giorni. L’art. 60 comma (1) della legge n. 47/1992 dà non oltre 30 giorni per la redazione, cioè fino all’11 aprile 2026; gli altri 160 giorni non rispondono ad alcun termine, perché la legge non ne prevede uno per la pubblicazione. Fin tanto che la sentenza diventa generalmente vincolante soltanto con la pubblicazione, secondo l’art. 147 comma (4) della Costituzione, quell’intervallo non è una formalità di archivio: sono 160 giorni in cui i giudici non erano tenuti a una risposta che esisteva già, firmata e certificata.

Più eloquente è però il rapporto con la sentenza che questa riprende. La Sentenza n. 362/2023 è stata pubblicata il 24 agosto 2023, quindi la soluzione era nella Gazzetta Ufficiale della Romania 1.121 giorni prima della sentenza in esame e 931 giorni prima della sua pronuncia. E il percorso completo, dalla rimessione della Corte d’appello di Bucarest con la Sentenza civile n. 978 del 16 ottobre 2020 fino alla pubblicazione, è durato 2.163 giorni, quasi sei anni, per un fascicolo chiuso con una sola frase di merito: che non sono intervenuti elementi nuovi. Quando una causa si risolve con il rinvio a una giurisprudenza già pubblicata, il tempo consumato non si può più mettere sul conto della complessità.

Dalla combinazione di due articoli della legge nuova esce un’osservazione che leggendo la sentenza non si vede. Il legislatore ha conservato l’esenzione dall’esame, ma soltanto nel senso dell’uscita dalla magistratura: l’art. 290 della legge n. 303/2022 dà ai giudici dell’Alta Corte di cassazione e giustizia che hanno prestato servizio per almeno 5 anni presso questo organo e che sono stati esonerati dalla funzione per motivi non imputabili il diritto di optare per l’ingresso nell’avvocatura o nel notariato, senza esame né concorso. Nel senso del ritorno, l’esenzione è scomparsa del tutto. La stessa uscita per motivi non imputabili apre dunque una porta senza prove verso altre professioni giuridiche e una porta con concorso verso la funzione lasciata.

Che cosa andrebbe cambiato

  • Un termine di legge anche per la pubblicazione, non soltanto per la redazione. I 30 giorni di redazione dell’art. 60 comma (1) della legge n. 47/1992 coprono una piccola parte dei 190 giorni di questo caso. Un termine di pubblicazione calcolato dalla certificazione della sentenza farebbe sì che la forza generalmente vincolante non dipenda più da un intervallo che nessuno misura.
  • La sentenza che riprende una soluzione precedente dovrebbe dirlo dalla prima riga. Una menzione all’inizio, con il numero della sentenza ripresa, mostrerebbe al lettore in due secondi che non ha davanti una soluzione nuova, invece di fargliela scoprire al paragrafo 16.
  • Ogni critica formulata dovrebbe ricevere una risposta esplicita. Il dispositivo dichiara il testo costituzionale rispetto alle critiche formulate, quindi anche rispetto a quella del paragrafo 6, sul periodo di avvocatura non calcolato come anzianità, alla quale le considerazioni non rispondono con una riga.
  • L’eccezione di inammissibilità dovrebbe ricevere una risposta nelle considerazioni. Il procuratore e il Governo avevano chiesto il rigetto per inammissibilità. Il giudizio nel merito significa che l’eccezione è stata ritenuta ammissibile, ma la sentenza non spiega da nessuna parte perché, e questo conta per i fascicoli futuri con la stessa struttura.
  • La mancanza dell’opinione del giudice remittente dovrebbe avere una conseguenza. L’art. 29 comma (4) della legge n. 47/1992 richiede che l’ordinanza di rimessione contenga l’opinione del giudice, e qui non l’ha contenuta. Un obbligo la cui violazione si constata e si lascia lì non funziona come obbligo.
  • Su un testo uscito dalla vigenza, la sentenza dovrebbe indicare la norma che ne ha preso il posto. Una nota di una riga con l’art. 63 della legge n. 303/2022 trasformerebbe una sentenza da archivio in informazione utilizzabile per chi oggi cerca la via di ingresso nella magistratura.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 795 del 18 settembre 2026, pagine 4-5 16 pagine PDF, 110 KB l'atto inizia a pagina 4

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.