In breve
- Un imputato ha chiesto alla Corte costituzionale di cambiare due regole del processo penale, e la Corte ha respinto la domanda senza entrare nel merito. La prima regola dice che il provvedimento con cui il giudice decide una domanda di ricusazione non è impugnabile in alcun modo. La seconda stabilisce chi e come autorizza l’impiego degli agenti sotto copertura e delle apparecchiature di registrazione. Entrambe restano esattamente come erano.
- Il motivo del rigetto, sul primo punto, è che nel suo fascicolo non esisteva alcuna domanda di ricusazione. La Corte ha letto sia il provvedimento impugnato sia l’atto con cui il giudice l’ha adita, e non ha trovato alcuna ricusazione formulata dall’autore dell’eccezione. Senza un collegamento con il processo in cui è stata sollevata, un’eccezione non può essere giudicata.
- Sul secondo punto, la Corte ha constatato che l’uomo non criticava la legge, ma il modo in cui il pubblico ministero l’aveva applicata al suo caso. Questo rientra nella competenza dei giudici, non della Corte costituzionale. Il percorso dalla domanda alla risposta è durato 1.560 giorni, e la pubblicazione ne ha aggiunti altri 204. Sono interessati gli imputati e gli avvocati che sollevano eccezioni di incostituzionalità in cause penali.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial), Parte I, n. 819 del 25 settembre 2026, pagine 7-9
Pronunciata: 5 marzo 2026, all’unanimità dei voti
Definitiva e generalmente vincolante: 25 settembre 2026, data della pubblicazione
La Corte costituzionale ha respinto come inammissibile un’eccezione sollevata in un fascicolo penale di Bacău, senza pronunciarsi su alcuna delle due critiche. La Sentenza n. 192 del 5 marzo 2026, pubblicata il 25 settembre 2026, lascia intatti l’art. 68 comma (7) e l’art. 148 comma (1) e (3) del Codice di procedura penale. Il primo, la regola secondo cui la domanda di ricusazione si decide in via definitiva, senza mezzi di impugnazione, è già passato davanti alla Corte ed è stato confermato quando è stato attaccato nel merito.
Vale la pena spiegare che cosa fanno, in realtà, i due testi. La ricusazione è la domanda con cui una parte del processo chiede che il giudice, il pubblico ministero o il cancelliere sia estromesso dal fascicolo, perché esiste un motivo che mette in dubbio la sua imparzialità. L’astensione è la stessa cosa, solo che la chiede il magistrato su sé stesso. L’art. 68 comma (7) dice, in una sola frase, che cosa accade al risultato: «Încheierea prin care se soluționează abținerea ori recuzarea nu este supusă niciunei căi de atac», cioè il provvedimento con cui si decide l’astensione o la ricusazione non è soggetto ad alcun mezzo di impugnazione. Chi perde la domanda di ricusazione resta con il giudice che voleva cambiare, senza poter chiedere a un giudice superiore di verificare la decisione.
Il secondo testo, l’art. 148, riguarda altro: l’agente sotto copertura, cioè il poliziotto che lavora con un’identità falsa, e il collaboratore, che può lavorare con la propria identità reale. Il comma (1) dice che il pubblico ministero che dirige o svolge le indagini può autorizzarne l’impiego per un massimo di 60 giorni e soltanto se ricorrono tre condizioni insieme: che esista un sospetto ragionevole riguardo a uno dei reati gravi elencati nel testo, dal traffico di droga e dal terrorismo fino a qualsiasi fatto punito con la reclusione di 7 anni o più; che la misura sia necessaria e proporzionata; e che le prove non possano essere ottenute in altro modo. Il comma (3) aggiunge il passaggio che ha dato origine al fascicolo: se il pubblico ministero ritiene che l’agente abbia bisogno di apparecchiature per fotografie o registrazioni audio e video, egli si rivolge al giudice dei diritti e delle libertà per l’emissione di un mandato di sorveglianza tecnica.
Ciò che si chiedeva ai due testi era, nel primo caso, un diritto di impugnare il provvedimento sulla ricusazione, e nel secondo una declaratoria che i commi (1) e (3) sono incostituzionali nella misura in cui consentono l’impiego delle apparecchiature senza un controllo giurisdizionale preventivo. L’autore sosteneva che nella sua causa il pubblico ministero aveva autorizzato un collaboratore con identità reale a fare fotografie e registrazioni, senza che la misura passasse dal giudice.
La Corte non è arrivata a nessuno di questi argomenti. Sulla prima critica ha constatato che né il provvedimento impugnato né l’ordinanza di rimessione mostrano che l’autore abbia formulato una domanda di ricusazione, quindi il testo sulla ricusazione non ha collegamento con la definizione della causa, ai sensi dell’art. 29 comma (1) della legge n. 47/1992. Sulla seconda ha constatato che l’uomo è insoddisfatto, in realtà, del modo in cui gli organi giudiziari hanno interpretato e applicato la legge, senza formulare vere critiche di incostituzionalità, il che rientra nella competenza dei giudici, secondo l’art. 126 della Costituzione.
Gli effetti che produce
Una sentenza di inammissibilità non cambia nulla nella legge e non dice nulla sul suo contenuto. I due testi si applicano esattamente come si applicavano, e la domanda se l’art. 148 comma (1) e (3) assicuri un controllo giurisdizionale sufficiente resta aperta per un fascicolo futuro, sollevata da qualcuno nella cui causa il problema si ponga davvero.
Per l’autore dell’eccezione, l’effetto pratico è che il suo processo prosegue senza alcun guadagno da questo percorso. L’impugnazione in camera preliminare nella quale è stata sollevata l’eccezione è stata nel frattempo decisa, e gli argomenti sull’impiego delle apparecchiature di registrazione andavano portati davanti al giudice della camera preliminare, non davanti alla Corte costituzionale.
Per la pratica, l’effetto utile è un altro e riguarda la procedura: la sentenza ripete le due condizioni che devono ricorrere cumulativamente perché un’eccezione sia ammissibile. Il testo criticato deve essere applicabile nella causa sottoposta al giudice, e la sua invocazione deve servire al ripristino dello stato di legalità. Chi solleva un’eccezione su un testo che non è stato usato nel suo fascicolo perde anni di attesa per una risposta che non tocca il merito.
Che cosa cambia rispetto a prima
Nei testi di legge non cambia nulla. I due articoli, 68 comma (7) e 148 comma (1) e (3) del Codice di procedura penale, restano nella forma in cui sono stati citati nella sentenza.
Ciò che cambia è la posizione di un argomento. La critica sulla mancanza di un mezzo di impugnazione contro il provvedimento di ricusazione è già stata formulata e ha ricevuto, in altri fascicoli, risposte nel merito. Qui non ne ha ricevuta alcuna, quindi non si aggiunge nulla alla giurisprudenza su questo testo. Allo stesso modo, la tesi secondo cui un collaboratore non può usare apparecchiature di registrazione senza mandato resta senza risposta, benché essa trovi un appiglio nello stesso testo criticato: il comma (3) impone espressamente di rivolgersi al giudice dei diritti e delle libertà.
Una terza cosa merita di essere annotata, perché si vede soltanto leggendo la sentenza con attenzione. Il paragrafo 7 della sentenza registra che il giudice che ha adito la Corte, contrariamente all’art. 29 comma (4) della legge n. 47/1992, non ha espresso il proprio parere sull’eccezione. La constatazione resta lì, senza alcuna conseguenza, e il fascicolo è andato avanti quattro anni e tre mesi.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- La sentenza spiega con chiarezza le due condizioni di ammissibilità: il testo criticato deve essere applicabile nella causa, e l’eccezione deve servire al ripristino dello stato di legalità. Sono criteri che un avvocato può verificare prima di sollevare l’eccezione.
- La riproduzione integrale dell’art. 148 comma (1) e (3) mette a disposizione del pubblico, in un solo posto, l’elenco dei reati per i quali si può autorizzare un agente sotto copertura e la soglia di 7 anni di reclusione che apre l’elenco.
- Respingendo per inammissibilità, la Corte non consolida una soluzione nel merito sulla base di un fascicolo in cui il problema nemmeno si poneva. La domanda sul controllo giurisdizionale delle apparecchiature di registrazione resta aperta per una causa adatta.
- Il punto di vista del Governo, riprodotto in tre paragrafi, mostra le garanzie che accompagnano le misure provvisorie disposte dal pubblico ministero: la durata massima di 48 ore, il requisito dell’urgenza, la conferma da parte del giudice e la distruzione delle prove se la misura non viene convalidata.
Che cosa resta un problema
- Quattro anni e tre mesi di attesa per una risposta che non tocca il merito. Il fatto che nel fascicolo non esistesse alcuna domanda di ricusazione si poteva verificare fin dai primi mesi, leggendo gli stessi due atti che la Corte ha letto nel 2026.
- Il giudice che ha adito la Corte non ha espresso il proprio parere, benché la legge lo obblighi. La constatazione è riportata nella sentenza, ma non produce alcuna conseguenza, né per il fascicolo, né per il giudice.
- Il Governo ha svolto difese nel merito, in tre paragrafi, su un’eccezione che non è mai stata giudicata nel merito. Lo sforzo istituzionale si è consumato in una direzione sbagliata.
- La critica sull’impiego di apparecchiature di registrazione da parte di un collaboratore con identità reale resta senza risposta, benché tocchi un punto sensibile: il confine tra ciò che il pubblico ministero autorizza da solo e ciò che richiede un mandato del giudice.
- La sentenza non dice nulla sulla sorte del processo di merito, che è partito da una causa registrata nel 2021 e che, alla data della pubblicazione, potrebbe essere concluso o prescritto.
Consigli pratici
- Prima di sollevare un’eccezione di incostituzionalità, verifica se il testo criticato sia stato effettivamente applicato nel tuo fascicolo. Se non lo è stato, l’eccezione viene respinta come inammissibile, per quanto buono sia l’argomento.
- Se vuoi che un giudice sia estromesso dal fascicolo, formula la domanda di ricusazione per tempo e con motivi concreti. Il provvedimento con cui la domanda si decide è definitivo, quindi non avrai dove impugnarlo.
- Quando il tuo problema è il modo in cui il pubblico ministero ha applicato la legge, non il testo di essa, la strada è il giudice della camera preliminare o il giudice del merito, non la Corte costituzionale. Quest’ultima non verifica l’applicazione della legge.
- Se nel tuo fascicolo sono state usate fotografie o registrazioni fatte da un agente sotto copertura o da un collaboratore, verifica prima se esista un mandato di sorveglianza tecnica emesso dal giudice dei diritti e delle libertà. La legge lo richiede espressamente, al comma (3) dello stesso articolo.
- Ricorda la soglia dell’art. 148 comma (1): l’autorizzazione non può superare i 60 giorni, e la misura si può disporre soltanto per i reati elencati nel testo o per quelli puniti con la reclusione di 7 anni o più.
- Chiedi al giudice che adisce la Corte di esprimere il proprio parere, come lo obbliga l’art. 29 comma (4) della legge n. 47/1992. Un parere scritto avrebbe segnalato, nel caso di specie, che l’eccezione non aveva collegamento con la causa.
Domande frequenti
Che cosa significa che l’eccezione è stata respinta come inammissibile?
Posso impugnare il provvedimento con cui mi è stata respinta la domanda di ricusazione?
Un agente sotto copertura può fare foto e registrazioni solo con l’approvazione del pubblico ministero?
Quanto può durare l’impiego di un agente sotto copertura?
La sentenza cambia qualcosa per i fascicoli penali pendenti?
Perché è durato quattro anni e tre mesi?
Analisi della redazione
La cifra che dice di più su questo fascicolo non compare nella sentenza. Tra l’ordinanza di rimessione, pronunciata il 26 novembre 2021, e la pronuncia della Corte sono passati 1.560 giorni, cioè quattro anni e tre mesi. La pubblicazione ne ha aggiunti altri 204. Al termine di questo percorso, il motivo del rigetto è un motivo di lettura: nel fascicolo non esisteva alcuna domanda di ricusazione. La verifica che ha prodotto la conclusione è consistita, dice la Corte stessa al paragrafo 16, nella lettura di due atti che aveva fin dall’inizio, il provvedimento impugnato e l’ordinanza di rimessione. Non sappiamo quanto tempo abbia richiesto la lettura, ma sappiamo quanto è durato il tempo che l’ha preceduta.
La seconda osservazione nasce dalla combinazione del paragrafo 7 con il paragrafo 18. Al paragrafo 7 si registra che il giudice che ha adito la Corte, contrariamente all’art. 29 comma (4) della legge n. 47/1992, non ha espresso il proprio parere sull’eccezione. Il paragrafo 18 constata che l’eccezione non aveva collegamento con la causa. Ora, il parere del giudice è esattamente il luogo in cui questa mancanza di collegamento avrebbe dovuto essere segnalata: il giudice di Bacău sapeva, a differenza della Corte, che nel suo fascicolo nessuno aveva chiesto la ricusazione di nessuno. L’obbligo non rispettato e il motivo del rigetto sono, qui, lo stesso problema visto dai due capi, e la sentenza li tratta come due fatti separati.
La terza osservazione riguarda la distribuzione dello sforzo. Il punto di vista del Governo occupa tre paragrafi densi, con argomenti nel merito sull’equilibrio tra l’accertamento della verità giudiziaria e il diritto alla vita privata, sulla durata massima di 48 ore della misura provvisoria disposta dal pubblico ministero, sulla sua conferma da parte del giudice e sulla distruzione delle prove in caso di mancata convalida. L’esame della Corte non arriva a nessuno di essi. Un’istituzione ha lavorato a una risposta che nessuno ha letto come risposta, e il lettore della sentenza si ritrova la migliore spiegazione del meccanismo proprio nella parte che giuridicamente non conta.
Al di là di questo, l’atto è tecnicamente corretto. Le citazioni dei due articoli del Codice di procedura penale sono complete, i rinvii alle pronunce della Corte stessa sono accompagnati dal numero e dalla data della Gazzetta Ufficiale della Romania in cui sono apparse, e il ragionamento di inammissibilità si segue senza fatica. Il suo problema attiene a quanto si è aspettato, non a che cosa vi è scritto.
Che cosa andrebbe cambiato
- Il collegamento dell’eccezione con la causa andrebbe verificato al momento della ricezione del fascicolo, non al giudizio. Un filtro amministrativo che legge l’ordinanza di rimessione e conferma che il testo criticato sia stato davvero applicato toglierebbe dalla coda i fascicoli senza oggetto e accorcerebbe l’attesa per quelli che sollevano un problema reale.
- Il mancato rispetto dell’obbligo del giudice di esprimere il proprio parere dovrebbe avere una conseguenza. Quanto meno la restituzione del fascicolo per l’integrazione, come per qualsiasi atto di rimessione incompleto. La registrazione senza seguito trasforma l’art. 29 comma (4) della legge n. 47/1992 in una raccomandazione.
- I punti di vista si chiedono dopo la verifica dell’ammissibilità, non prima. In questo fascicolo il Governo ha redatto tre paragrafi di difesa nel merito per un’eccezione respinta senza esame nel merito. L’ordine inverso fa risparmiare lavoro a tutte le istituzioni interpellate.
- L’art. 148 del Codice di procedura penale dovrebbe dire espressamente che cosa accade al collaboratore che usa apparecchiature senza mandato. Il ricorso al giudice è imposto dal comma (3), ma la sanzione della sua violazione manca, ed è da qui che nascono fascicoli come questo.
- Le sentenze di inammissibilità andrebbero pubblicate più rapidamente di quelle di accoglimento. Esse non cambiano nulla nel diritto, quindi non hanno bisogno della stessa preparazione, e i 204 giorni di coda occupano un posto che potrebbe spettare a una sentenza con effetti.
- Il Codice di procedura penale dovrebbe prevedere un meccanismo di verifica dell’imparzialità, foss’anche senza mezzo di impugnazione. La procedura di ricusazione nel processo penale è arrivata davanti alla Corte anche in altri fascicoli del 2026, segno che l’assenza di qualsiasi controllo è avvertita come un problema reale, non come una critica di circostanza.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 819 del 25 settembre 2026, pagine 7-9 16 pagine PDF, 143 KB l'atto inizia a pagina 7
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
