In breve
- La Corte costituzionale ha respinto in via definitiva il ricorso con cui l’ANAF chiedeva l’annullamento dell’abrogazione della legge n. 12/1990, la legge che sanzionava le attività illecite di produzione, commercio e prestazione di servizi.
- Gli 11 illeciti amministrativi previsti da quella legge, le sanzioni fino a 20.000 lei e la confisca automatica della merce restano aboliti dal 5 novembre 2020.
- Un solo divieto è sopravvissuto: la vendita di beni senza prova della provenienza, trasferita nella legge sulla tutela dei consumatori, con sanzione da 2.000 a 20.000 lei e senza confisca automatica.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 576 del 14 luglio 2026
Pronunciata: 21 ottobre 2025
Per cinque anni l’Agenzia Nazionale di Amministrazione Fiscale ha cercato, in tredici procedimenti aperti in tutto il Paese, di convincere la Corte costituzionale che la legge che ha soppresso le sanzioni per commercio illecito fosse stata adottata male. La sentenza n. 488 del 21 ottobre 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 576 del 14 luglio 2026, chiude la questione: l’abrogazione regge. È la seconda volta quest’anno che la Corte conferma il quadro sanzionatorio del commercio, dopo la pronuncia con cui la sanzione per aver ostacolato un controllo dell’ANPC è rimasta valida.
La vicenda comincia nel 2020. Il Parlamento ha adottato la legge n. 222/2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 1018 del 2 novembre 2020, il cui articolo I stabilisce, in una sola frase, che la legge n. 12/1990 è abrogata. Di colpo, un intero capitolo di sanzioni applicate dagli ispettori antifrode, dalla polizia e dai comuni è sparito dall’ordinamento.
L’ANAF ha sollevato l’eccezione di incostituzionalità in procedimenti pendenti davanti ai tribunali di primo grado e ai tribunali di Arad, Vrancea, Brăila, Suceava e Constanța, tutti aventi per oggetto opposizioni a verbali di illecito amministrativo. L’argomento dell’agenzia non riguardava il merito, ma il modo in cui si è legiferato: la relazione illustrativa parlava di eliminare la burocrazia legata al ricarico commerciale, non di sopprimere l’intera legge, mancava lo studio d’impatto e il Consiglio Legislativo aveva suggerito di trasferire gli illeciti residui nell’ordinanza del Governo n. 21/1992, cosa avvenuta solo in parte.
Anche la legge sulla tutela dei consumatori in base alla quale opera l’ANPC riceve, dal 4 ottobre 2026, un nuovo cartello obbligatorio nei commissariati e accanto alle casse, con il numero unico per le segnalazioni.
Gli effetti che produce
Il primo effetto è che il testo resta in vigore e i giudici non possono più rinviare il giudizio in attesa di una risposta della Corte costituzionale. La sentenza è definitiva e generalmente obbligatoria, quindi si applica a tutti i procedimenti, non solo ai tredici riuniti.
Il secondo effetto riguarda i commercianti sanzionati in base alla legge n. 12/1990 prima del novembre 2020, le cui opposizioni erano ancora pendenti. La legge più favorevole in materia di illeciti amministrativi si applica anche ai giudizi in corso, e qui la legge nuova ha cancellato del tutto il fatto, quindi la sanzione non ha più fondamento.
Il terzo effetto è la conferma di un orientamento giurisprudenziale che la Corte ripete da anni: la relazione illustrativa e lo studio d’impatto non hanno valore costituzionale. La Corte afferma esplicitamente di non avere competenza a controllare il modo in cui sono redatte le relazioni illustrative e che, una volta adottata la legge, il loro ruolo si riduce ad aiutare a comprenderla.
Il quarto effetto è pratico e riguarda gli organi di controllo: l’unico strumento rimasto della vecchia legge è il divieto di commercializzare beni la cui provenienza non sia dimostrata, e questo divieto opera ormai secondo le regole della tutela dei consumatori, con gli ispettori dell’ANPC in prima linea, non secondo quelle del controllo antifrode.
Che cosa cambia rispetto a prima
Fino al novembre 2020 la legge n. 12/1990 elencava undici fatti come illeciti amministrativi: il commercio senza il rispetto delle condizioni di legge, la vendita ambulante in luoghi diversi da quelli autorizzati, il condizionamento della vendita di una merce all’acquisto di un’altra, la vendita di prodotti con termine di scadenza superato o senza termine esposto, il commercio di beni privi di documenti di provenienza, la mancata dichiarazione al fisco dei ricarichi commerciali, la mancata esposizione dei prezzi e delle tariffe, il rifiuto ingiustificato di vendere, l’accumulo di merci per creare una penuria, il superamento dei ricarichi massimi fissati con decisione del Governo e la falsificazione o sostituzione di merci.
Le sanzioni andavano da 500 a 5.000 lei per le persone fisiche e da 2.000 a 20.000 lei per le imprese. Il più duro era però l’articolo 3: i beni utilizzati per commettere il fatto, se appartenevano all’autore, più le somme di denaro e i beni ottenuti attraverso l’illecito venivano confiscati. L’accertamento spettava ai funzionari comunali, alla Direzione generale antifrode fiscale, al controllo finanziario, alla Polizia Romena, alla Gendarmeria e alla Polizia di Frontiera.
Dal 5 novembre 2020 tutto questo è sparito. La legge n. 222/2020 ha conservato una sola regola e l’ha spostata altrove: all’articolo 4 dell’ordinanza del Governo n. 21/1992 è stato inserito un nuovo comma che vieta la commercializzazione di prodotti o la prestazione di servizi che non soddisfano le condizioni stabilite dalla legge, nonché il commercio di beni la cui provenienza non è dimostrata. La definizione dei documenti di provenienza è stata ripresa parola per parola dalla vecchia legge: fattura fiscale, fattura, documento di accompagnamento della merce, documenti doganali, fattura estera.
La sanzione per la violazione del nuovo divieto va da 2.000 a 20.000 lei, secondo l’articolo 50 comma (1) lettera c) della stessa ordinanza. La confisca automatica non è stata ripresa. Gli altri dieci illeciti amministrativi non sono stati trasferiti da nessuna parte.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Si chiude un’incertezza durata cinque anni: i giudici sanno ora con certezza che l’abrogazione produce effetti e possono decidere i procedimenti rimasti.
- I commercianti si liberano definitivamente del rischio che una legge abolita venga rimessa in vigore da una pronuncia della Corte, con conseguenze sulle sanzioni già impugnate.
- La confisca automatica della merce, la conseguenza più pesante della vecchia legge, resta abolita. Oggi la confisca richiede un fondamento autonomo, non discende dal semplice accertamento del fatto.
- La Corte ribadisce con chiarezza che la sola inosservanza delle norme di tecnica legislativa non rende incostituzionale una legge, il che rende prevedibile l’esito di qualsiasi ricorso di questo tipo.
Che cosa resta un problema
- Dieci degli undici illeciti amministrativi non sono stati sostituiti da nulla. La vendita ambulante non autorizzata, i prodotti scaduti o il rifiuto di vendere sono sanzionati oggi solo se rientrano in altre leggi, cosa che non accade sempre.
- La sentenza conferma che la relazione illustrativa può dire una cosa e la legge adottata farne un’altra, senza alcuna conseguenza giuridica. Chi vuole capire perché una legge è cambiata resta senza un documento affidabile.
- La pubblicazione è arrivata quasi nove mesi dopo la pronuncia, nel luglio 2026 per una sentenza dell’ottobre 2025. Fino ad allora i procedimenti sospesi sono rimasti fermi.
- Il testo trasferito nella legge sui consumatori copre solo la provenienza della merce e le condizioni legali di commercializzazione, quindi lascia fuori i casi in cui il danno colpisce il bilancio dello Stato e non l’acquirente.
Consigli pratici
- Se avete un’opposizione ancora pendente contro un verbale redatto in base alla legge n. 12/1990, invocate l’abrogazione e questa sentenza. Il fatto non esiste più e la legge più favorevole in materia di illeciti amministrativi si applica anche ai giudizi in corso.
- Verificate il fondamento giuridico indicato nel verbale. Un atto di controllo redatto dopo il 5 novembre 2020 che richiama ancora la legge n. 12/1990 è privo di base legale, qualunque sia il fatto descritto.
- Se vendete merce, tenete i documenti di provenienza accanto alla merce, non in sede. Il divieto è sopravvissuto, è cambiato solo il fondamento, e l’elenco dei documenti accettati è rimasto identico.
- Le imprese controllate dall’ANPC devono sapere che la sanzione per beni privi di provenienza parte da 2.000 lei e arriva a 20.000 lei, e che il pagamento di metà del minimo entro il termine previsto dal regime generale degli illeciti amministrativi resta possibile.
- Non confondete l’illecito amministrativo con il reato. Il commercio di merci contraffatte, l’evasione fiscale e il contrabbando sono rimasti intatti dopo l’abrogazione e si giudicano in sede penale.
Domande frequenti
La legge n. 12/1990 è ancora in vigore?
Che cosa ha deciso esattamente la Corte costituzionale?
La sanzione che ho ricevuto nel 2019 in base a questa legge è ancora valida?
La merce può ancora essere confiscata durante un controllo?
Che cosa è stato trasferito nella legge sulla tutela dei consumatori?
Perché l’ANAF ha impugnato una legge che non limitava i suoi poteri di controllo fiscale?
La mancanza di uno studio d’impatto può rendere incostituzionale una legge?
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
