In breve

  • La Corte costituzionale ha respinto in quanto infondata, all’unanimità dei voti, la censura rivolta alla regola secondo cui l’istanza di ricusazione di un giudice viene decisa da un altro collegio dello stesso ufficio giudiziario, non da un giudice superiore e nemmeno da uno di un’altra città.
  • Uno dei testi impugnati, l’art. 139 comma (1) lett. b) della legge n. 304/2004, è abrogato dal 16 dicembre 2022, ma la sua regola è passata quasi parola per parola nell’art. 152 comma (1) lett. b) della legge n. 304/2022, quindi la sentenza si legge anche per il diritto di oggi.
  • Nella pratica non cambia nulla: l’istanza finisce sempre al collegio con il numero immediatamente successivo che giudica nella stessa materia, e sale al giudice superiore soltanto quando presso l’ufficio adito non si riesce più a comporre un collegio.
Atto: Sentenza della Corte costituzionale n. 213 del 5 marzo 2026 relativa all’eccezione di incostituzionalità delle disposizioni dell’art. 50 comma (1) del Codice di procedura civile e dell’art. 139 comma (1) lett. b) della legge n. 304/2004 sull’organizzazione giudiziaria
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 738 del 2 settembre 2026
Entrata in vigore: 2 settembre 2026, data della pubblicazione, ai sensi dell’art. 147 comma (4) della Costituzione

L’istanza con cui una parte chiede l’allontanamento del giudice dal proprio processo resta decisa dai suoi colleghi dello stesso ufficio, e la Corte costituzionale ha detto il 5 marzo 2026 che la regola è costituzionale. La sentenza n. 213 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 738 del 2 settembre 2026 e chiude tre fascicoli avviati nel 2021 da una persona fisica, dalla città di Pitești e da un’organizzazione distrettuale di un partito, tutti con la stessa lamentela: chi chiede la ricusazione di un giudice finisce per essere ascoltato dai giudici dello stesso edificio. È la seconda sentenza della Corte pubblicata in questi giorni su un incidente sorto durante il processo, dopo quella sul termine di 48 ore per impugnare il rifiuto di rimettere la questione alla Corte costituzionale.

Tre parole vanno chiarite prima di tutto il resto. L’incompatibilità è la situazione in cui la legge dice che un giudice non può decidere un determinato fascicolo, per esempio perché si è già pronunciato nella causa o ha un legame con una delle parti. L’astensione è la richiesta con cui il giudice stesso dichiara di trovarsi in una simile situazione e si ritira. La ricusazione è l’istanza con cui una parte del processo chiede il ritiro del giudice, quando questi non si è ritirato da solo. Chi decide su questa istanza conta, perché dalla risposta dipende se il fascicolo resta o no al giudice contestato.

La risposta la dà l’art. 50 comma (1) del Codice di procedura civile: «L’astensione o la ricusazione è decisa da un altro collegio dell’ufficio giudiziario in questione, nella cui composizione non può entrare il giudice ricusato o che ha dichiarato di astenersi». Quindi non l’ufficio superiore, ma un altro collegio dello stesso ufficio, dal quale il giudice interessato viene escluso. Quale sia in concreto quel collegio non è scritto nel codice, ma nel Regolamento di ordine interno degli uffici giudiziari, un atto approvato dal Consiglio Superiore della Magistratura. Alla data in cui furono sollevate le eccezioni era in vigore il regolamento approvato con la Delibera del Plenum del CSM n. 1.375/2015, il cui art. 110 comma (1) assegnava l’istanza al collegio con il numero immediatamente successivo, che giudica nella stessa materia.

Qui è nata la prima censura. Gli autori dell’eccezione hanno sostenuto che, se l’istanza va automaticamente al collegio successivo, non esiste più alcuna assegnazione casuale, ma un collegio noto in anticipo, scelto con un atto amministrativo e non con una legge votata in Parlamento. La seconda censura riguardava l’art. 139 comma (1) lett. b) della legge n. 304/2004, il testo che dava al regolamento il potere di stabilire «le modalità e i criteri di assegnazione delle cause ai collegi giudicanti». Secondo gli autori, la procedura di giudizio si stabilisce soltanto per legge, e il Parlamento non può lasciarla al Consiglio Superiore della Magistratura.

I tre fascicoli sono arrivati alla Corte uno alla volta, con ordinanze emesse il 28 maggio 2021 dalla Corte d’appello di Timișoara, il 22 giugno 2021 dalla Corte d’appello di Pitești e il 15 settembre 2021 dall’Alta Corte di Cassazione e Giustizia, e sono stati riuniti. Sia il Pubblico ministero sia il Governo hanno chiesto il rigetto dell’eccezione per inammissibilità, sostenendo che non si invocava un contrasto con la Costituzione, ma un’errata applicazione della legge. La Corte non ha preso quella strada. Ha esaminato le censure nel merito e le ha respinte in quanto infondate, in un collegio di sette giudici sui nove della Corte, all’unanimità dei voti.

Il Codice di procedura civile è arrivato alla CCR anche per il modo in cui la motivazione della sentenza deve rispondere alle argomentazioni presentate dalle parti nel processo, secondo l’art. 425 comma (1) lett. b).

Gli effetti che produce

La sentenza è definitiva e generalmente vincolante dal 2 settembre 2026, data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania. Trattandosi di un rigetto, non fa uscire di vigore alcun testo e non riapre alcun fascicolo. Chi ha perso un’istanza di ricusazione fondata sull’art. 50 comma (1) non ricava da questa sentenza un nuovo motivo di revocazione, e chi ha un processo in corso vedrà la propria istanza decisa esattamente come prima.

L’effetto reale è un altro, e riguarda gli argomenti che si potranno ancora usare d’ora in avanti. Una parte non può più chiedere a un giudice di disapplicare la regola sostenendo che il fatto che l’istanza sia decisa dai colleghi del giudice interessato violerebbe il diritto a un processo equo. La Corte ha detto chiaramente che i rapporti di colleganza tra i giudici dello stesso ufficio, o perfino della stessa sezione, non giustificano di per sé il sospetto di parzialità, e ha rinviato alla sentenza n. 464 del 28 ottobre 2004, dove aveva affermato che il sistema collegiale attiene all’organizzazione giudiziaria, non all’imparzialità.

Resta in piedi anche il meccanismo di controllo. La Corte ha ricordato che l’ordinanza con cui l’istanza di ricusazione è stata respinta può essere impugnata insieme al merito, e che il giudice superiore rinnova tutti gli atti e le prove assunti in primo grado se ritiene che la ricusazione sia stata respinta ingiustamente. La tutela non viene quindi dal cambio del collegio che decide l’incidente, ma dalla possibilità di riprendere il giudizio più tardi.

Infine, la sentenza conferma che il regolamento approvato dal Consiglio Superiore della Magistratura può stabilire le modalità di assegnazione delle cause ai collegi. L’argomento della separazione dei poteri, invocato attraverso l’art. 61 comma (1) e l’art. 126 comma (2) della Costituzione, è stato respinto sulla base della giurisprudenza precedente, ossia della sentenza n. 169 dell’8 aprile 2025.

Che cosa cambia rispetto a prima

In diritto, nulla. Entrambi i testi censurati restano in piedi, e la prassi degli uffici giudiziari non ha motivo di cambiare. Cambia però il contesto in cui la sentenza va letta, perché tra il giorno in cui i fascicoli sono arrivati alla Corte e il giorno della pubblicazione sono cambiati due atti normativi.

La legge n. 304/2004 sull’organizzazione giudiziaria è stata abrogata dalla legge n. 304/2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 1.104 del 16 novembre 2022 ed entrata in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione, cioè il 16 dicembre 2022. La Corte ha comunque esaminato il testo abrogato, applicando la regola fissata con la sentenza n. 766 del 15 giugno 2011: si possono controllare anche le norme uscite di vigore, finché continuano a produrre effetti nel processo in cui l’eccezione è stata sollevata. È esattamente la situazione di questi fascicoli, in cui le controversie sono iniziate nel 2017, nel 2019 e nel 2020.

Per il lettore di oggi conta che la regola impugnata non è scomparsa insieme alla legge. L’art. 152 comma (1) lett. b) della legge n. 304/2022 dice che con il Regolamento di ordine interno degli uffici giudiziari si stabiliscono «le modalità e i criteri di assegnazione delle cause ai collegi giudicanti, al fine di garantire il rispetto dei principi della distribuzione casuale e della continuità». Rispetto all’art. 139 comma (1) lett. b) della vecchia legge, l’unica differenza è la forma del plurale in romeno, «completuri» al posto di «complete», due varianti della stessa parola. Ciò che la Corte ha ritenuto costituzionale nel testo abrogato si ritrova quindi, con lo stesso significato, nel testo in vigore.

Lo stesso è accaduto con il regolamento. La Delibera del Plenum del CSM n. 1.375/2015 è stata abrogata dalla Delibera della Sezione per i giudici del Consiglio Superiore della Magistratura n. 3.243 del 22 dicembre 2022, che ha approvato il regolamento oggi in vigore. L’art. 109 comma (1) del nuovo regolamento mantiene la soluzione del vecchio art. 110 comma (1): quando sono interessati tutti i componenti del collegio, l’incidente è deciso dal collegio con il numero immediatamente successivo che giudica nella stessa materia, e se in quella materia resta un solo collegio, questo decide il proprio incidente.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • Chiude una discussione che durava da anni. Chi d’ora in avanti sostiene che l’art. 50 comma (1) viola il diritto a un processo equo riceve una risposta già data, e il fascicolo non resta più in attesa della Corte costituzionale.
  • Conferma che il giudice interessato non può far parte del collegio che decide l’istanza, il che resta la garanzia minima e verificabile in ogni fascicolo.
  • Mantiene la procedura rapida. Il regolamento chiede che gli incidenti siano risolti, di regola, nello stesso giorno in cui sono sollevati, e spostare l’istanza a un ufficio superiore o in un’altra città avrebbe significato nuove udienze e fascicoli fermi per mesi.
  • Chiarisce che un regolamento approvato dal Consiglio Superiore della Magistratura può stabilire le modalità di assegnazione ai collegi, senza che con ciò il Parlamento abbia ceduto la propria funzione di fare la legge.

Che cosa resta un problema

  • Chi decide la vostra istanza di ricusazione non è scritto nella legge, ma in un regolamento. La parte deve cercare in due atti diversi per sapere una cosa elementare sul proprio processo.
  • La Corte non risponde direttamente all’osservazione che un collegio noto in anticipo, quello con il numero immediatamente successivo, non è un collegio scelto a caso. Si limita a dire che la norma non si legge isolatamente, ma insieme al regolamento.
  • La sentenza lascia intatta l’ipotesi in cui il giudice ricusato partecipa lui stesso al rigetto dell’istanza. L’art. 50 comma (1) rinvia espressamente all’art. 47 comma (4) del Codice di procedura civile, dove l’inammissibilità dell’istanza è dichiarata dal collegio davanti al quale è stata proposta, con la partecipazione del giudice ricusato.
  • La risposta è arrivata 1.742 giorni dopo la prima rimessione, per un incidente che lo stesso ordinamento vuole risolto in giornata.
  • Il testo pubblicato della sentenza indica una data di abrogazione sbagliata per la legge n. 304/2004, dettaglio spiegato più avanti.

Consigli pratici

  1. Verificate il motivo prima di proporre l’istanza. La ricusazione si può chiedere soltanto per i casi di incompatibilità previsti dagli artt. 41 e 42 del Codice di procedura civile. Un’istanza fondata su altro, per esempio sul malcontento per una decisione presa nel fascicolo, è inammissibile ai sensi dell’art. 47 comma (2).
  2. Non ripetete la stessa istanza. L’art. 47 comma (3) dichiara inammissibile l’istanza proposta contro lo stesso giudice per un motivo di incompatibilità già respinto.
  3. Tenete a mente chi decide sulla forma. Se l’istanza non rispetta le condizioni dell’art. 47, l’inammissibilità è dichiarata dallo stesso collegio davanti al quale è stata proposta, con il giudice ricusato in composizione. Soltanto l’istanza che supera questo filtro arriva a un altro collegio.
  4. L’istanza si può proporre oralmente in udienza oppure per iscritto, per ciascun giudice separatamente, indicando il caso di incompatibilità e le prove di cui disponete.
  5. Se l’istanza viene respinta, non avete perso definitivamente. L’ordinanza di rigetto si impugna insieme al merito, e il giudice superiore rinnova gli atti e le prove di primo grado quando accerta che la ricusazione è stata respinta ingiustamente.
  6. Non chiedete lo spostamento dell’istanza all’ufficio superiore. L’art. 50 comma (2) del Codice di procedura civile si applica soltanto quando, a causa dell’astensione o della ricusazione, non si riesce più a comporre un collegio presso l’ufficio adito, di regola negli uffici con troppi pochi giudici.
  7. Se non potete presentarvi, chiedete per iscritto che si giudichi in vostra assenza. Una delle parti di questi fascicoli ha fatto così, e la causa è stata decisa senza la sua presenza.

Domande frequenti

Che cosa ha deciso alla fine la Corte costituzionale?
Ha respinto l’eccezione in quanto infondata e ha dichiarato che l’art. 50 comma (1) del Codice di procedura civile e l’art. 139 comma (1) lett. b) della legge n. 304/2004 sono costituzionali rispetto alle censure formulate. Non è una sentenza di accoglimento, quindi nessun testo esce di vigore.
Chi decide adesso la mia istanza di ricusazione?
Un altro collegio dello stesso ufficio giudiziario, del quale il giudice ricusato non può far parte. Secondo l’art. 109 comma (1) del regolamento approvato con la Delibera n. 3.243/2022 della Sezione per i giudici del Consiglio Superiore della Magistratura, quando sono interessati tutti i componenti del collegio l’istanza va al collegio con il numero immediatamente successivo che giudica nella stessa materia.
L’istanza può arrivare mai a un ufficio superiore?
Sì, ma soltanto nel caso dell’art. 50 comma (2) del Codice di procedura civile, cioè quando, a causa dell’astensione o della ricusazione, non si riesce più a comporre un collegio presso quell’ufficio. È un’eccezione di stretta interpretazione, non una scelta della parte.
Qual è la differenza tra astensione, ricusazione e incompatibilità?
L’incompatibilità è la situazione prevista dalla legge in cui un giudice non può decidere un fascicolo. L’astensione è il ritiro che il giudice chiede da sé quando si trova in una situazione simile. La ricusazione è l’istanza della parte, proposta quando il giudice non si è ritirato da solo.
La sentenza mi riapre il fascicolo in cui la ricusazione mi è stata respinta?
No. Le sentenze della Corte costituzionale hanno effetto soltanto per il futuro, ai sensi dell’art. 147 comma (4) della Costituzione, e questa è comunque una sentenza di rigetto, quindi non cambia nulla nel diritto applicabile.
Perché la Corte ha esaminato un testo di una legge abrogata?
Perché, secondo la sentenza n. 766 del 15 giugno 2011, si possono controllare anche le norme uscite di vigore, se continuano a produrre effetti nel processo in cui è stata sollevata l’eccezione. Le controversie di questi fascicoli sono iniziate nel 2017, nel 2019 e nel 2020, quando la legge n. 304/2004 era in vigore.
La regola della legge abrogata esiste ancora oggi?
Sì. L’art. 152 comma (1) lett. b) della legge n. 304/2022 riprende quasi identicamente il testo dell’art. 139 comma (1) lett. b) della vecchia legge, con l’unica differenza del plurale romeno «completuri» al posto di «complete».
Perché l’istanza di ricusazione non viene assegnata a caso con un sistema informatico?
La Corte non ha imposto una simile soluzione. Ha affermato che la norma del codice non si legge isolatamente, ma insieme al regolamento, e la Corte d’appello di Pitești ha ritenuto che il rinvio al collegio con il numero immediatamente successivo sia esso stesso una forma di assegnazione casuale, perché la numerazione dei collegi non è stata fatta per quel fascicolo.
Quanto è durato il procedimento davanti alla Corte costituzionale?
La prima rimessione è stata trasmessa il 28 maggio 2021, la sentenza è stata pronunciata il 5 marzo 2026 e la pubblicazione è avvenuta il 2 settembre 2026. Sono 1.742 giorni dalla prima rimessione alla pronuncia e altri 181 giorni fino alla pubblicazione.
Che cosa succede se il giudice ricusato partecipa comunque a una decisione sulla mia istanza?
È legalmente possibile in un solo caso: l’art. 47 comma (4) del Codice di procedura civile, al quale l’art. 50 comma (1) rinvia espressamente, prevede che l’inammissibilità dell’istanza che non rispetta le condizioni di forma sia dichiarata dal collegio davanti al quale è stata proposta, con la partecipazione del giudice ricusato. Per il resto, la sua partecipazione è esclusa.

Errori e incongruenze nel testo pubblicato

  • Paragrafo 24, la data di abrogazione della legge n. 304/2004. La sentenza dice che la legge «a fost abrogată la data de 16 martie 2023 de art. 168 alin. (5) din titlul IX al Legii nr. 304/2022», cioè che è stata abrogata il 16 marzo 2023 dall’art. 168 comma (5) del titolo IX della legge n. 304/2022. L’art. 168 comma (5) non contiene però alcuna data di calendario: prevede che la legge n. 304/2004 sia abrogata «la data intrării în vigoare a prezentei legi», ossia alla data di entrata in vigore della nuova legge, con l’eccezione dell’art. 661, che è abrogato 90 giorni dopo quella data. E l’entrata in vigore è fissata dall’art. 168 comma (1) a 30 giorni dalla pubblicazione, quindi al 16 dicembre 2022, essendo la legge stata pubblicata il 16 novembre 2022. La data del 16 marzo 2023 è esattamente il 16 dicembre 2022 più 90 giorni, cioè il termine applicabile a un solo articolo, trasposto per errore all’intera legge. La conseguenza: dal testo della sentenza risulta che la legge n. 304/2004 sarebbe rimasta in vigore tra il 16 dicembre 2022 e il 16 marzo 2023, il che non corrisponde alla realtà, e la sentenza è generalmente vincolante e sarà citata come tale.

Analisi della redazione

La soluzione della Corte non sorprende, perché ripete quanto già detto con la sentenza n. 532 del 24 ottobre 2023 e con la sentenza n. 169 dell’8 aprile 2025. Vale però la pena osservare che entrambe sono state pronunciate dopo che i tre fascicoli erano arrivati alla Corte, nel 2021. Gli autori dell’eccezione hanno quindi ricevuto come risposta una giurisprudenza che non esisteva il giorno in cui hanno formulato le loro censure, e la sentenza non spiega perché quelle censure non portassero elementi nuovi, ma si limita a constatare che non ne portano.

L’osservazione più concreta è di ordine aritmetico. Il Regolamento di ordine interno chiede, all’art. 109 comma (7), che gli incidenti procedurali siano risolti «di regola, nel giorno in cui sono stati sollevati», e la Corte fonda la propria soluzione proprio sulla necessità di non ritardare il giudizio. La verifica della costituzionalità di questa procedura rapida è durata 1.742 giorni dalla prima rimessione, del 28 maggio 2021, fino alla pronuncia del 5 marzo 2026, ai quali si aggiungono altri 181 giorni fino alla pubblicazione del 2 settembre 2026. Quasi cinque anni per confermare una regola che chiede alla parte di essere chiarita in un solo giorno.

La seconda cosa che il testo non dice emerge dall’accostamento di due disposizioni. L’art. 50 comma (1), citato per intero al paragrafo 23 della sentenza, si chiude con la frase «Le disposizioni dell’art. 47 comma (4) restano applicabili». Quell’art. 47 comma (4) consente che l’inammissibilità dell’istanza di ricusazione sia dichiarata dallo stesso collegio davanti al quale è stata proposta, con la partecipazione del giudice ricusato. La Corte riporta la frase e non ci torna sopra in nessun paragrafo, benché riguardi proprio l’ipotesi più dura dal punto di vista della censura sollevata. Eppure, nel terzo fascicolo, l’istanza era stata respinta perché tardiva, cioè per un motivo di forma, la categoria in cui l’art. 47 comma (4) è più probabilmente applicabile.

Infine, sia il Pubblico ministero sia il Governo hanno chiesto il rigetto per inammissibilità, sostenendo che si censura il modo di applicare la legge, non il suo contenuto. La Corte ha superato questa difesa senza una sola frase, decidendo direttamente nel merito. Il risultato per gli autori è lo stesso, ma il confine tra ciò che il giudice costituzionale può e ciò che non può sindacare resta, ancora una volta, non tracciato.

La composizione del collegio che giudica la ricusazione fa parte dello stesso meccanismo interno dell’ufficio giudiziario, meccanismo che la Delibera CSM 1223/2026 modifica ora per l’assegnazione casuale delle cause.

Che cosa andrebbe cambiato

  • La regola sul collegio che decide la ricusazione va spostata nel Codice di procedura civile. Se fosse l’art. 50 stesso a dire quale sia il collegio competente, invece di lasciarlo a un regolamento, l’intera censura di questi tre fascicoli sarebbe rimasta senza oggetto, e la parte saprebbe da un solo testo chi decide la sua istanza.
  • Le sentenze su testi abrogati dovrebbero indicare il corrispondente in vigore. Una sola frase che dica che l’art. 139 comma (1) lett. b) della legge n. 304/2004 si ritrova nell’art. 152 comma (1) lett. b) della legge n. 304/2022 risparmierebbe a ogni lettore un’ora di ricerche e mostrerebbe subito se la sentenza conti ancora per il diritto di oggi.
  • Un termine massimo tra la pronuncia e la pubblicazione. I 181 giorni trascorsi qui sono giorni in cui la sentenza esiste ma non produce effetti, perché il carattere vincolante inizia soltanto con la pubblicazione. Un termine di 30 o 60 giorni chiuderebbe questa finestra.
  • L’ordinanza che decide la ricusazione dovrebbe indicare il fondamento dell’assegnazione. Indicare il numero del collegio che ha deciso l’istanza e la regola in base alla quale gli è toccata renderebbe verificabile, in ogni fascicolo, proprio ciò che la Corte ha ritenuto sufficientemente chiaro in astratto.
  • Le eccezioni di inammissibilità sollevate dal Pubblico ministero o dal Governo meritano una risposta esplicita. Quando due autorità chiedono il rigetto su questo fondamento e la Corte decide comunque nel merito, la motivazione dovrebbe dire perché, anche solo in due righe.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 738 del 2 settembre 2026 48 pagine PDF, 4,6 MB l'atto inizia a pagina 2

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.