In breve

  • Il Consiglio dell’Unione europea ha aggiunto un nome nuovo all’elenco delle misure restrittive legate alle attività destabilizzanti della Russia: Xenia Vladimirovna Fedorova, ex presidente e direttrice dell’informazione di Russia Today France tra il 2017 e il 2022. È la voce 81 della sezione delle persone fisiche, quindi l’elenco arriva a 81 persone fisiche e 20 persone giuridiche, entità e organismi, 101 voci in totale. È un inserimento nuovo, non un aggiornamento di dati di identificazione.
  • Gli effetti in Romania sono tre: i fondi e le risorse economiche si congelano, nessuno può più metterle a sua disposizione, e l’ingresso e il transito sul territorio del paese sono impediti. Il congelamento viene dal regolamento (UE) 2024/2642, il divieto d’ingresso dalla decisione (PESC) 2024/2643, ed entrambi si applicano a qualsiasi impresa registrata in Romania e a qualsiasi cittadino romeno, anche fuori dall’Unione.
  • Dal dicembre 2025 la violazione di una sanzione europea non è più in Romania soltanto un illecito amministrativo. L’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 202/2008 punisce adesso con la reclusione da 1 a 5 anni la messa a disposizione di fondi e il loro mancato congelamento, e da 100.000 euro in su la pena sale a 2-7 anni. La sanzione amministrativa pecuniaria, dove il fatto non è reato, arriva fino a 100.000 lei.
Atto: Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2165 del Consiglio, del 24 settembre 2026, che attua il regolamento (UE) 2024/2642 concernente misure restrittive in considerazione delle attività destabilizzanti della Russia
Pubblicato: Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L, 2026/2165 del 24 settembre 2026
Entrata in vigore: 24 settembre 2026, ossia il giorno della pubblicazione, ai sensi dell’articolo 2 del regolamento

Il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il 24 settembre 2026 due atti che dicono esattamente la stessa cosa, in due strumenti diversi, e che aggiungono un solo nome all’elenco delle sanzioni per le minacce ibride della Russia. Il meccanismo è lo stesso usato per la proroga di una settimana delle sanzioni europee legate all’Ucraina, con una differenza di fondo: là si spostava un termine, qui si aggiunge una persona, e le conseguenze iniziano il giorno della pubblicazione. Il nome è Xenia Vladimirovna Fedorova, nata il 26 dicembre 1980, cittadina russa, e il motivo indicato nell’atto è la partecipazione alla manipolazione delle informazioni e alle interferenze informative in Francia e nell’Unione.

I due atti sono il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2165 del Consiglio, adottato in base all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/2642, e la decisione (PESC) 2026/2164 del Consiglio, adottata in base all’articolo 29 del trattato sull’Unione europea, che modifica la decisione (PESC) 2024/2643. La divisione non è una formalità. La decisione è il fondamento di politica estera e di sicurezza comune ed è l’atto che obbliga gli Stati membri a impedire l’ingresso o il transito della persona sul loro territorio, mentre il regolamento è lo strumento che rende il congelamento dei fondi direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza alcuna misura nazionale di attuazione. Gli allegati dei due atti sono identici, parola per parola, compresa la colonna con la data di inserimento nell’elenco, il 24 settembre 2026.

La motivazione dell’allegato ha cinque paragrafi e segue un percorso professionale. Xenia Fedorova si è unita a Russia Today nel 2005, ha guidato dal 2015 al 2017 l’agenzia di notizie video Ruptly, con sede a Berlino, e nel 2017 è diventata presidente e direttrice dell’informazione di RT France. Dopo la sospensione delle attività di radiodiffusione di RT nell’Unione, l’atto dice che ha continuato a diffondere nei media francesi discorsi allineati a quelli promossi dalle autorità russe: che il sostegno occidentale all’Ucraina prolunga la guerra, che la Russia cerca la pace mentre l’Europa cerca lo scontro, e ha contestato i resoconti generalmente accettati sul trasferimento e sulla deportazione illegali di bambini ucraini. Dal 2025 collabora con CNews, Europe 1 e Le JDNews, e nel luglio 2026 le autorità francesi hanno adottato nei suoi confronti una misura di espulsione.

Gli effetti che produce

Il primo effetto è il congelamento, e si produce da sé. L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/2642 congela tutti i fondi e le risorse economiche che appartengono alla persona inserita nell’elenco, o che sono di sua proprietà, da essa detenuti o controllati, e il paragrafo 2 vieta di mettere a disposizione fondi o risorse economiche, direttamente o indirettamente, della persona o a suo beneficio. Non esiste una decisione romena intermedia: il regolamento si applica direttamente, e la banca, il notaio, l’agente immobiliare o la società che dovesse eseguire un pagamento deve fermarsi dal 24 settembre 2026.

Il secondo effetto riguarda chi è tenuto al divieto. L’articolo 19 del regolamento ne fissa la portata: nel territorio dell’Unione, compreso il suo spazio aereo; a bordo di qualsiasi aeromobile o nave sotto la giurisdizione di uno Stato membro; a qualsiasi persona fisica che sia cittadina di uno Stato membro, che si trovi o no nell’Unione; a qualsiasi persona giuridica registrata o costituita a norma del diritto di uno Stato membro; e a qualsiasi persona giuridica, per qualsiasi attività svolta interamente o parzialmente nell’Unione. Il risultato pratico: un’impresa romena non può concludere il contratto nemmeno attraverso la filiale fuori dall’Unione, e un cittadino romeno non può eseguire il pagamento nemmeno se lavora in un altro paese.

Il terzo effetto è l’obbligo di comunicazione. L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento chiede a qualsiasi persona fisica o giuridica di trasmettere immediatamente all’autorità competente dello Stato in cui ha la residenza o la sede qualsiasi informazione che agevoli il rispetto del regolamento, compresi i dati sui conti e sugli importi congelati, e di collaborare alla loro verifica. In Romania il meccanismo interno è scritto nell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 202/2008, approvata con modifiche con la legge n. 217/2009: l’art. 18 comma (1) obbliga le persone che segnalano operazioni sospette secondo la normativa sul riciclaggio di denaro ad applicare le misure di adeguata verifica della clientela per stabilire se tra i clienti figurino persone designate, e il comma (2) invia la segnalazione immediata all’Agenzia Nazionale di Amministrazione Fiscale e alle autorità di vigilanza dell’art. 17 comma (1), tra le quali l’Ufficio nazionale per la prevenzione e la lotta al riciclaggio di denaro. L’autorità di contatto della Romania per questo regolamento è il Ministero degli Affari Esteri, secondo l’allegato II del regolamento (UE) 2024/2642.

Il quarto effetto è il divieto d’ingresso. L’articolo 1, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2024/2643 chiede agli Stati membri di adottare le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone dell’allegato I, quindi anche attraverso gli aeroporti e i punti di attraversamento della frontiera della Romania. Il divieto non è assoluto: il paragrafo 2 esonera lo Stato dall’obbligo di rifiutare l’ingresso ai propri cittadini, e i paragrafi da 3 a 7 prevedono deroghe per gli obblighi di diritto internazionale dello Stato ospitante di un’organizzazione internazionale, per motivi umanitari urgenti, per riunioni intergovernative e per procedimenti giudiziari, compresi quelli di consegna ed estradizione. Ogni deroga si notifica per iscritto al Consiglio.

Il quinto effetto lo sopporta la persona inserita nell’elenco. L’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento le chiede di comunicare, entro sei settimane dalla data di inserimento nell’elenco, i fondi e le risorse economiche sotto la giurisdizione di uno Stato membro che le appartengono o che si trovano sotto il suo controllo, all’autorità competente dello Stato in cui essi sono situati. Il termine, calcolato da noi dal 24 settembre 2026, si compie il 5 novembre 2026. Il paragrafo 3 dice che il mancato rispetto di questo obbligo è considerato partecipazione all’elusione delle misure, ossia rientra nello stesso regime della violazione diretta.

Che cosa cambia rispetto a prima

È cambiata la lunghezza dell’elenco. Fino al 24 settembre 2026 la sezione delle persone fisiche dell’allegato I si fermava alla voce 80, occupata da Ivan Sergeevich Kasyanenko, aggiunto il 13 luglio 2026 con la decisione (PESC) 2026/1707 e con il corrispondente regolamento di esecuzione. La numerazione non ha lacune, quindi la voce 81 è davvero l’81ª persona fisica. Aggiungendo le 20 voci della sezione delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi, il regime creato l’8 ottobre 2024 arriva a 101 voci dopo 716 giorni.

È cambiato anche il tipo di dati di identificazione. La voce nuova è la prima di questo elenco nella quale la colonna di identificazione contiene gli indirizzi dei conti personali sulle piattaforme di social media, un conto X e un conto Instagram. L’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento elenca le informazioni che possono figurare nell’allegato I: il nome e gli alias, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d’identità, il sesso, l’indirizzo, se noto, nonché la funzione o la professione. L’elencazione è aperta, perché il testo dice «possono comprendere», quindi gli indirizzi dei conti non contraddicono nulla. Alla voce 81 mancano invece il luogo di nascita, il numero del passaporto e il numero di identificazione, che compaiono alla maggior parte delle altre voci.

Nel diritto romeno è cambiato, nel frattempo, altro, e da là viene la parte più concreta di questo inserimento nell’elenco. Fino al dicembre 2025 la violazione di una sanzione europea era in Romania un illecito amministrativo, con una sanzione pecuniaria tra 10.000 e 30.000 lei. La legge n. 224/2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial), Parte I, n. 1164 del 16 dicembre 2025, ha portato la sanzione a 10.000-100.000 lei e ha introdotto nell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 202/2008 un capitolo nuovo di reati, che recepisce la direttiva (UE) 2024/1226. L’art. 271 comma (1) punisce con la reclusione da 1 a 5 anni e con l’interdizione di alcuni diritti, tra l’altro, la messa a disposizione di fondi o risorse economiche a favore di una persona designata, il mancato rispetto dell’obbligo di congelamento, il consentire l’ingresso o il transito nel territorio della Romania di una persona designata, la fornitura di servizi finanziari o di altri servizi e l’elusione mediante dissimulazione. Il comma (2) porta la pena alla reclusione da 2 a 7 anni se i fondi coinvolti raggiungono almeno 100.000 euro in equivalente, e il comma (9) esclude dall’ambito del reato i fatti commessi per assistenza umanitaria, secondo i principi di imparzialità, umanità, neutralità e indipendenza.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • La misura è operativa immediatamente, senza intermediazione nazionale: il regolamento si applica direttamente dal giorno della pubblicazione, quindi non esiste una finestra in cui i fondi potrebbero muoversi mentre gli Stati recepiscono.
  • I due strumenti sono perfettamente coordinati. Gli allegati sono identici parola per parola, quindi non si presenta la situazione, nota da altri regimi, in cui una persona è inserita nell’elenco di un atto e non in quello dell’altro.
  • La motivazione è dettagliata, con funzioni, periodi e canali mediatici nominati, il che dà alla persona inserita nell’elenco un materiale concreto da contestare e facilita al Consiglio la difesa davanti alla Corte di giustizia.
  • Il regolamento protegge l’operatore in buona fede: l’articolo 10 esclude la responsabilità di chi congela fondi credendo di rispettare il regolamento, salvo negligenza, e l’articolo 11 blocca le richieste di risarcimento della persona inserita nell’elenco per i contratti colpiti dalla sanzione.
  • Le nuove disposizioni romene contengono una valvola esplicita: l’art. 271 comma (9) dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 202/2008 esclude dall’ambito del reato le attività di assistenza umanitaria, e l’art. 276 dà la protezione dei segnalanti a chi denuncia violazioni.

Che cosa resta un problema

  • I dati di identificazione sono scarni per un effetto così pesante. Senza luogo di nascita, senza numero di passaporto e senza indirizzo, una banca romena verifica un nome, una data di nascita e due indirizzi di conto, mentre il mancato rispetto dell’obbligo di congelamento è diventato un reato punito con la reclusione.
  • L’atto di politica estera del regime si applica, ai sensi dell’articolo 10, primo comma, della decisione (PESC) 2024/2643 nella forma data dalla decisione (PESC) 2025/2019, fino al 9 ottobre 2026, ossia a 15 giorni da questo inserimento nell’elenco. In mancanza di una proroga deliberata dal Consiglio, il divieto d’ingresso cade, sebbene il regolamento non abbia un termine proprio.
  • L’atto non indica in alcun punto il criterio dell’articolo 2, paragrafo 3, sul quale si appoggia l’inserimento nell’elenco. Il lettore lo deduce dalla formula finale della motivazione, che riproduce la lettera a), punto iv), sulla manipolazione delle informazioni e sulle interferenze.
  • La comunicazione della misura alla persona interessata si fa, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, direttamente se l’indirizzo è noto o attraverso la pubblicazione di un avviso. Poiché l’allegato non contiene un indirizzo, resta la via dell’avviso, e il termine di sei settimane per la comunicazione dei fondi decorre comunque dalla data di inserimento nell’elenco, non dalla comunicazione.
  • Il regolamento chiede a ogni persona fisica e giuridica di comunicare «immediatamente», senza dire a chi, nel caso di un operatore che non rientra nelle categorie della normativa sul riciclaggio di denaro. L’art. 18 dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 202/2008 è scritto per chi segnala operazioni sospette, e per il resto resta l’obbligo generale di informazione dell’art. 7 comma (1), che nemmeno esso dice a quale autorità si rivolge, ma lascia all’istituzione informata il compito di reindirizzare la comunicazione entro 24 ore.

Consigli pratici

  1. Se avete obblighi di conformità, aggiornate l’elenco di controllo con la voce 81 il giorno della pubblicazione, non alla successiva revisione periodica. Il regolamento si applica dal 24 settembre 2026 e non prevede alcun periodo di grazia per i sistemi informatici.
  2. Verificate anche le persone giuridiche controllate. L’articolo 2, paragrafo 1, congela anche i fondi detenuti o controllati dalla persona inserita nell’elenco, quindi una società nella quale essa ha il controllo rientra nella misura anche se non è essa stessa nell’elenco.
  3. Non pagate nemmeno attraverso terzi. Il divieto dell’articolo 2, paragrafo 2, copre la messa a disposizione indiretta e a beneficio della persona, e l’articolo 9, paragrafo 1, vieta la partecipazione ad attività che abbiano l’obiettivo o l’effetto di eludere le misure, anche quando ne accettate soltanto la possibilità.
  4. Se trovate fondi o risorse che rientrano nella misura, segnalatelo immediatamente all’Agenzia Nazionale di Amministrazione Fiscale e all’autorità che vi vigila, con i dati su persone, contratti e conti e con il valore totale dei beni, come chiede l’art. 18 comma (2) dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 202/2008. L’obbligo di informazione dell’art. 7 comma (1) della stessa ordinanza spetta a chiunque detenga dati sulla persona designata, e il suo mancato adempimento è un illecito amministrativo distinto dal fatto sostanziale, ai sensi dell’art. 26 comma (1) lettera b).
  5. Se il pagamento era già scaduto, non compensatelo e non eseguitelo escutendo una garanzia. L’articolo 11 del regolamento blocca le richieste della persona inserita nell’elenco relative a contratti colpiti dalle misure, e l’onere di dimostrare che una richiesta non è vietata spetta a chi la formula.
  6. Per le deroghe rivolgetevi all’autorità competente ed evitate un’interpretazione autonoma. Il regolamento permette di sbloccare determinati fondi per esigenze di base e per altre situazioni elencate, ma soltanto con l’autorizzazione preventiva dell’autorità competente dello Stato membro.
  7. Consultate l’elenco consolidato delle sanzioni finanziarie dell’Unione, che la Commissione aggiorna ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera c), invece di lavorare sul testo di un solo atto pubblicato. Un inserimento nuovo compare là insieme alle altre 100 voci del regime.

Domande frequenti

Perché ci sono due atti per lo stesso nome?
Uno di essi, la decisione (PESC) 2026/2164, modifica l’atto di politica estera e di sicurezza comune, il fondamento del divieto d’ingresso e di transito, mentre il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2165 modifica l’atto che rende il congelamento dei fondi direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La decisione si adotta in base all’articolo 29 del trattato sull’Unione europea, il regolamento in base all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/2642. I loro allegati sono identici.
L’inserimento nell’elenco è nuovo o è solo un aggiornamento di dati?
È nuovo. Si aggiunge la voce 81 nella sezione delle persone fisiche dell’allegato I, e fino al 24 settembre 2026 l’elenco si fermava alla voce 80. Non è una correzione di nome, di data di nascita o di funzione a una voce esistente.
Che cosa deve fare un’impresa della Romania?
Verificare se ha rapporti d’affari, conti, contratti o pagamenti in relazione alla persona inserita nell’elenco o a un’entità da essa controllata, fermare qualsiasi messa a disposizione di fondi o risorse e segnalare immediatamente ciò che ha trovato. Se rientra nelle categorie della normativa sul riciclaggio di denaro, la segnalazione va all’Agenzia Nazionale di Amministrazione Fiscale e all’autorità di vigilanza, ai sensi dell’art. 18 dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 202/2008.
Quale rischio corre chi non rispetta la misura?
In Romania il fatto può essere un reato. L’art. 271 comma (1) dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 202/2008, introdotto con la legge n. 224/2025, prevede la reclusione da 1 a 5 anni e l’interdizione di alcuni diritti per la messa a disposizione di fondi, per il mancato rispetto dell’obbligo di congelamento e per la fornitura di servizi finanziari o di altri servizi, e la pena sale a 2-7 anni se il valore coinvolto raggiunge 100.000 euro in equivalente. Quando il fatto non costituisce reato, la sanzione amministrativa pecuniaria va da 10.000 a 100.000 lei, con la possibile sospensione dell’autorizzazione per 1-6 mesi.
Può entrare in Romania?
No, in linea di principio. L’articolo 1, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2024/2643 chiede agli Stati membri di impedire l’ingresso o il transito delle persone dell’allegato I. Esistono deroghe limitate, tra l’altro per motivi umanitari urgenti, per riunioni intergovernative e per procedimenti giudiziari, compresi quelli di consegna ed estradizione, e ogni deroga si notifica per iscritto al Consiglio.
Per quanto tempo resta nell’elenco?
Il regolamento non prevede un termine per un singolo inserimento, ma l’articolo 13, paragrafo 4, chiede il riesame periodico dell’allegato I, almeno ogni 12 mesi. La decisione (PESC) 2024/2643 si applica, nella forma data dalla decisione (PESC) 2025/2019, fino al 9 ottobre 2026, quindi la parte di politica estera del regime ha bisogno di una proroga del Consiglio per continuare.
Si può contestare?
Sì. L’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento prevede la comunicazione della decisione e dei motivi, direttamente o attraverso la pubblicazione di un avviso, con la possibilità di presentare osservazioni, e il paragrafo 3 obbliga il Consiglio a riesaminare la decisione se emergono osservazioni o prove sostanziali nuove. Resta aperto anche il ricorso di annullamento davanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

Analisi della redazione

L’inserimento nell’elenco è ordinato dal punto di vista tecnico e ben motivato nel merito: cinque paragrafi di motivazione, funzioni datate, canali nominati, più una misura di espulsione adottata dalle autorità francesi nel luglio 2026, quindi un elemento verificabile al di fuori del fascicolo del Consiglio. Per un atto di una pagina, la densità probatoria è maggiore che in molti inserimenti dei regimi più vecchi. Il problema non sta nella motivazione, ma nel rapporto tra ciò che si chiede a chi applica la misura e ciò che gli si dà per applicarla.

L’osservazione che non si vede leggendo l’atto dall’inizio alla fine emerge dal confronto con le altre voci dello stesso allegato. La voce 81 ha il nome, la traslitterazione in alfabeto cirillico, la funzione, la data di nascita, la cittadinanza, il sesso e gli indirizzi di due conti sulle piattaforme di social media. Non ha il luogo di nascita, non ha il numero di passaporto e non ha un codice fiscale. La voce 1 dello stesso elenco ha il passaporto e il codice fiscale russo, la voce 80 ha il numero individuale di contribuente, e l’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento menziona espressamente il passaporto e la carta d’identità tra i dati che possono essere inclusi. Il Consiglio non ha violato nulla, perché la stessa disposizione chiede i dati «se disponibili». L’effetto pratico resta però asimmetrico: una banca in Romania fa la corrispondenza su un nome russo traslitterato e su una data di nascita, e il rischio di una corrispondenza sbagliata o mancata è diventato, dal dicembre 2025, un rischio penale, non soltanto amministrativo. Gli indirizzi dei conti sono utili per la verifica giornalistica, ma non aiutano in alcuna interrogazione di un sistema bancario.

La seconda osservazione riguarda il calendario, ed è una questione di aritmetica. Il termine di applicazione della decisione (PESC) 2024/2643 è il 9 ottobre 2026, fissato con la decisione (PESC) 2025/2019 del 3 ottobre 2025. L’inserimento nell’elenco entra in vigore il 24 settembre 2026, quindi la parte del divieto d’ingresso ha, alla data della pubblicazione, 15 giorni di esistenza garantita. Il regolamento di esecuzione non ha un termine e resta in vigore, quindi il congelamento dei fondi continua, ma in mancanza di una proroga della decisione all’inizio di ottobre 2026 le due metà della stessa misura si separano: il denaro resta bloccato, e il divieto d’ingresso scompare. Il difetto non appartiene all’atto del 24 settembre 2026. Viene dall’abitudine di aggiungere nomi due settimane prima di un termine di rinnovo.

La terza osservazione riguarda ciò che nell’atto non è scritto. Nessun inserimento di questo regime indica la lettera e il punto dell’articolo 2, paragrafo 3, sui quali si appoggia, e il lettore deve riconoscere il criterio dalla formula finale della motivazione. Alla voce 81 la formula riproduce la lettera a), punto iv), sulla manipolazione delle informazioni e sulle interferenze, criterio che nel frattempo è stato riscritto: la forma dell’8 ottobre 2024 chiedeva «la pianificazione o il coordinamento, direttamente o indirettamente, il sostegno o l’agevolazione in altro modo della manipolazione coordinata delle informazioni», mentre la forma in vigore ha tolto la parola «coordinata» e ha aggiunto espressamente la partecipazione. La differenza non è stilistica: nella forma vecchia bisognava dimostrare una campagna coordinata, nella forma nuova basta la partecipazione all’uso della manipolazione delle informazioni. Un atto che citasse il criterio mostrerebbe chiaramente su quale dei due si appoggia.

Che cosa andrebbe cambiato

  • Ogni voce dovrebbe indicare il fondamento dell’inserimento, la lettera e il punto dell’articolo 2, paragrafo 3. In pratica accorcerebbe ogni contestazione e ogni verifica di conformità: chi legge la voce vedrebbe direttamente quale criterio si applica, invece di confrontare la formula finale con il testo consolidato del regolamento.
  • L’allegato dovrebbe contenere almeno un elemento di identificazione verificabile in un registro, dove esiste. Un numero di passaporto, un codice fiscale o il luogo di nascita trasformano una corrispondenza di nomi in un’identificazione. In uno Stato membro dove il mancato congelamento è un reato punito con la reclusione, la differenza tra un nome e un identificatore decide se un operatore può agire senza rischio.
  • Gli inserimenti fatti negli ultimi 30 giorni prima della scadenza dell’atto di politica estera dovrebbero essere accompagnati dalla sua proroga. Una voce aggiunta il 24 settembre 2026, in una decisione applicabile fino al 9 ottobre 2026, lascia il divieto d’ingresso con 15 giorni di copertura. L’adozione congiunta delle due operazioni risparmierebbe agli Stati membri un intervallo in cui non sanno se controllano ancora la frontiera secondo questo criterio.
  • Il termine di sei settimane dell’articolo 9, paragrafo 2, dovrebbe decorrere dalla comunicazione, non dall’inserimento nell’elenco. Quando l’allegato non contiene l’indirizzo della persona, la comunicazione si fa con un avviso, e la data in cui la persona lo apprende effettivamente non coincide con la data di inserimento. Poiché il mancato rispetto del termine è equiparato all’elusione, un obbligo che può scadere prima di essere conosciuto è difficile da sostenere.
  • Gli indirizzi dei conti sulle piattaforme di social media dovrebbero essere messi in una colonna separata, non tra i dati di identificazione. Essi cambiano, si cancellano e possono essere usurpati, e un operatore che li vede accanto alla data di nascita può credere che siano un elemento di identificazione su cui è lecito appoggiarsi. In una colonna di contesto resterebbero utili senza indurre in errore.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L, 2026/2165 del 24 settembre 2026 3 pagine PDF, 853 KB

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Le altre edizioni citate: Decizia (PESC) 2026/2164 a Consiliului din 24 septembrie 2026 de modificare a Deciziei (PESC) 2024/2643 privind masuri restrictive avand in vedere activitatile destabilizatoare ale Rusiei

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.