In breve
- Il clorpirifos, l’insetticida uscito dall’agricoltura europea nel 2020, dal 30 settembre 2026 diventa inquinante organico persistente, cioè sostanza di cui la fabbricazione, l’immissione in commercio e l’uso sono vietati in tutta l’Unione. Il regolamento delegato (UE) 2026/1423 lo aggiunge nell’allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021 e fissa un valore limite di 0,01 mg/kg per i casi in cui la sostanza è presente sotto forma di contaminante non intenzionale in tracce. L’atto è uscito nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 10 settembre 2026 e si applica soltanto dal 30 settembre, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
- Chi è interessato. Qualsiasi fabbricante, importatore, distributore o utilizzatore professionale della Romania che produce, porta nell’Unione, vende o usa sostanze, miscele o articoli in cui il clorpirifos può finire, anche come impurezza residua di processi vecchi: i fabbricanti di sostanze chimiche, gli importatori di articoli di plastica, tessili, pelle o legno trattato, i laboratori di analisi che eseguono le determinazioni e i detentori di scorte vecchie di insetticida. Il regolamento si applica direttamente, senza legge di recepimento, e le sanzioni per la violazione sono nazionali, perché l’articolo 14 del regolamento (UE) 2019/1021 le lascia a ciascuno Stato membro.
- Le cifre e i termini che contano. Il limite di 0,01 mg/kg significa un grammo di clorpirifos in cento tonnellate di materiale ed è, dal 30 settembre 2026, il valore limite di contaminazione più severo di tutto l’allegato I: 2,5 volte più basso dei due valori di 0,025 mg/kg dei composti perfluorurati e mille volte più basso di quelli di 10 mg/kg dei difenileteri bromurati. Gli articoli prodotti entro il 30 settembre 2026 compreso sfuggono al divieto per altri sei mesi, quindi fino al 30 marzo 2027, mentre quelli già in uso vi sfuggono definitivamente. Tra l’adozione dell’atto, il 30 giugno 2026, e la sua applicazione sono passati 92 giorni, di cui 72 fino alla pubblicazione.
Pubblicato: Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L, 2026/1423 del 10 settembre 2026
Entrata in vigore: 30 settembre 2026, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, ai sensi dell’articolo 2
Un regolamento europeo pubblicato il 10 settembre e uno che si applica dal 10 settembre sono due cose diverse, e il clorpirifos mostra perché la distinzione conti: il suo divieto è scritto da tre settimane nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma comincia a produrre effetti soltanto il 30 settembre 2026. Il regolamento delegato (UE) 2026/1423 della Commissione ha solo due articoli e un allegato di una riga, ma quella riga sposta una sostanza da un regime di divieto settoriale a uno di divieto generale, con una tolleranza alla contaminazione abbassata fino al limite al quale i laboratori riescono ancora a misurarla.
Il clorpirifos è un insetticida organofosforico usato per decenni in agricoltura, dalle colture di cereali e di ortaggi ai frutteti e agli agrumi. Nell’Unione non può più essere usato come sostanza attiva nei prodotti fitosanitari dal 2020, dopo il regolamento di esecuzione (UE) 2020/18 della Commissione del 10 gennaio 2020, che ne ha rifiutato il rinnovo dell’approvazione, e non può esserlo neppure nei biocidi, ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012. Tra la decisione di non rinnovargli l’approvazione e l’entrata in vigore del divieto generale sono passati 2.455 giorni, cioè sei anni e otto mesi.
Quello che cambia adesso è lo statuto giuridico della sostanza, non il suo impiego come pesticida, che era comunque già chiuso. I divieti del 2020 riguardavano un uso determinato, autorizzato attraverso una procedura determinata. L’elenco dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti non riguarda un uso, ma la sostanza: l’articolo 3, paragrafo 1, vieta la fabbricazione, l’immissione in commercio e l’uso delle sostanze di quell’elenco, sia allo stato puro sia all’interno di miscele o di articoli. La differenza si vede meglio che altrove su un container di giocattoli, di tessili o di pezzi di gomma importati da fuori dell’Unione: fino al 29 settembre 2026 la presenza di una traccia di clorpirifos in essi non era di per sé una violazione delle regole sugli inquinanti organici persistenti, perché la sostanza non figurava nell’elenco. Dal 30 settembre lo è, se supera 0,01 mg/kg.
La strada fino a qui comincia fuori dall’Unione. La conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, riunita per la dodicesima volta dal 28 aprile al 9 maggio 2025, ha deciso di includere il clorpirifos nell’allegato A della convenzione, l’elenco delle sostanze che ciascuna parte deve vietare o eliminare. L’Unione ha appoggiato l’inclusione, con la decisione (UE) 2025/868 del Consiglio del 23 aprile 2025, che ne ha fissato la posizione negoziale. Dalla decisione della conferenza all’applicazione effettiva nell’Unione sono passati 509 giorni.
La conferenza ha incluso la sostanza con deroghe specifiche, cioè ha lasciato alle parti la possibilità di chiedere la continuazione di alcuni usi. L’Unione non se ne è avvalsa. Il considerando 5 del regolamento dice con chiarezza perché: poiché il clorpirifos non è approvato nell’Unione come sostanza attiva nei prodotti fitosanitari né nei biocidi, la sostanza va inserita nell’allegato I senza deroghe specifiche. L’Europa entra così nella convenzione su una posizione più severa di quella che la convenzione stessa avrebbe consentito.
Qui si spiega anche lo scarto di date che dà il titolo a questo articolo. La Commissione ha adottato l’atto il 30 giugno 2026, ma non ha potuto pubblicarlo allora. Un regolamento delegato adottato in base all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1021 passa attraverso il filtro dell’articolo 18, paragrafo 6, dello stesso regolamento: entra in vigore soltanto se né il Parlamento europeo né il Consiglio sollevano obiezioni entro il termine di due mesi dalla notifica, termine che si proroga di altri due mesi su richiesta di uno dei due. I 72 giorni tra l’adozione e la pubblicazione sono, in pratica, la finestra di controllo delle due istituzioni più i giorni fino alla stampa. Sopra di essa si aggiunge il termine proprio dell’atto, i venti giorni dell’articolo 2, che portano l’applicazione al 30 settembre 2026.
L’allegato di una riga dice, per intero, questo: nell’allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021 è aggiunta la voce «Clorpirifos», con il numero CAS 2921-88-2 e il numero CE 220-864-4, e nella colonna riservata alle deroghe e alle osservazioni si precisa che l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b) si applica alle concentrazioni di clorpirifos pari o inferiori a 0,01 mg/kg, cioè allo 0,000001 % in peso, quando esse sono presenti in sostanze, miscele o articoli. L’equivalenza percentuale si verifica: 0,01 milligrammi per chilogrammo è una parte su cento milioni, quindi un milionesimo di punto percentuale.
Il rinvio all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b) è la parte che un lettore di fretta capisce esattamente al rovescio. Quel testo sottrae al divieto dell’articolo 3 la sostanza presente sotto forma di contaminante non intenzionale in tracce, però soltanto «conformemente a quanto specificato nelle voci pertinenti dell’allegato I o II». Senza un valore scritto nella voce, la deroga non ha modo di applicarsi, e il divieto funzionerebbe a qualsiasi concentrazione, compresa una che nessun laboratorio può confermare. La soglia di 0,01 mg/kg non indebolisce dunque il divieto: lo rende applicabile. Il considerando 6 lo dice in tante parole, parlando di migliorare l’applicazione e l’esecuzione dell’articolo 3, paragrafo 1.
Gli effetti che produce
Il primo effetto è il divieto stesso, ed è un divieto generale. Dal 30 settembre 2026 la fabbricazione, l’immissione in commercio e l’uso del clorpirifos sono vietati nell’Unione, senza nessuna deroga specifica: non esiste un uso consentito, non esiste un termine per esaurire le giacenze, non esiste una quantità autorizzata. Il regolamento è direttamente applicabile, quindi il divieto non attende nessuna legge romena.
Il secondo effetto riguarda i detentori di scorte, ed è immediato. L’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1021 dice che il detentore di scorte costituite da una sostanza dell’elenco dell’allegato I, o contenenti tale sostanza, di cui l’uso non è consentito, è tenuto a gestire le scorte come se fossero rifiuti. Poiché la voce nuova non prevede nessun uso consentito, qualsiasi quantità di clorpirifos che si trovi in un deposito della Romania è diventata, il 30 settembre 2026, un rifiuto. Il regime di comunicazione annuale dell’articolo 5, paragrafo 2, quello che scatta per le scorte superiori a 50 kg, qui non si applica, perché riguarda soltanto le sostanze di cui l’uso resta consentito.
Il terzo effetto apre una finestra di sei mesi ed è il più facile da mancare, perché non compare né nel regolamento delegato né nel suo allegato. L’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di base prevede che, per una sostanza aggiunta nell’allegato I dopo il 15 luglio 2019, l’articolo 3 non si applichi per un periodo di sei mesi se la sostanza è presente negli articoli prodotti alla data in cui il regolamento diventa applicabile a tale sostanza o prima di essa. Calcolata dal 30 settembre 2026, la finestra si chiude il 30 marzo 2027, cioè dopo 181 giorni. Fino a quel momento un lotto di articoli fabbricati entro il 30 settembre 2026 può circolare anche se porta tracce di clorpirifos oltre 0,01 mg/kg. Dopo, no.
L’effetto successivo è permanente e gioca in senso inverso. Il secondo comma dello stesso articolo 4, paragrafo 2, sottrae al divieto la sostanza presente negli articoli già in uso prima della data di applicazione. Il mobile montato, il macchinario installato, l’abito indossato non ricadono nel divieto e non vanno messi fuori uso. Lo Stato membro che individua articoli di questo tipo ha invece l’obbligo di informare la Commissione e l’Agenzia europea per le sostanze chimiche.
Il quinto effetto manca, e proprio per questo va detto. Il clorpirifos entra nell’allegato I, non nell’allegato IV. L’allegato IV è l’elenco delle sostanze per le quali l’articolo 7 impone il regime severo dei rifiuti con inquinanti organici persistenti: distruzione o trasformazione irreversibile del contenuto di inquinante, divieto di qualsiasi operazione che porti al recupero, al riciclaggio o al riutilizzo della sostanza separata, limiti di concentrazione scritti nell’allegato. Verificato nel testo consolidato del regolamento alla data del 30 settembre 2026, il clorpirifos non figura in nessun punto dell’allegato IV. I rifiuti contaminati da esso restano dunque sotto il regime generale dei rifiuti, non sotto quello degli inquinanti organici persistenti.
L’ultimo effetto è di metodo di laboratorio e si vede soltanto accanto a un altro pezzo di legislazione europea. Il valore di 0,01 mg/kg non è scelto a caso: è esattamente il limite di quantificazione che i laboratori di riferimento dell’Unione hanno confermato per il clorpirifos, e il regolamento (UE) 2020/1085 della Commissione del 23 luglio 2020 lo ha fissato come valore predefinito per i residui negli alimenti. La nuova soglia di contaminazione sta dunque proprio al livello al quale una determinazione comincia a essere possibile. In pratica, qualsiasi traccia quantificabile di clorpirifos in una sostanza, in una miscela o in un articolo è una violazione.
Che cosa cambia rispetto a prima
Fino al 29 settembre 2026 il clorpirifos era una sostanza vietata per usi. Le due porte chiuse erano quella dei prodotti fitosanitari, con il rifiuto del rinnovo dell’approvazione nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/18, e quella dei biocidi, con il regolamento (UE) n. 528/2012. Accanto a esse, i livelli massimi di residui negli alimenti erano stati abbassati a 0,01 mg/kg dal regolamento (UE) 2020/1085. Nessun pezzo di questo insieme toccava però la sostanza in quanto tale: la fabbricazione per l’esportazione, la presenza come impurezza in una miscela industriale o in un articolo importato non erano coperte da nessuno dei tre atti.
Dal 30 settembre 2026 il divieto è sulla sostanza. Questo cambia tre cose concrete. La prima, l’esportazione: l’articolo 3, paragrafo 1, vieta la fabbricazione, quindi non esiste più nemmeno una produzione destinata a mercati fuori dall’Unione. La seconda, l’importazione di articoli: il container che passa per Costanza ricade nel divieto se porta più di 0,01 mg/kg, indipendentemente da quello che la dichiarazione doganale scrive sull’uso. La terza, le scorte: ciò che fino a ora poteva stare in un deposito come merce inutilizzabile è diventato rifiuto per effetto dell’articolo 5, paragrafo 1.
È cambiata anche la posizione dell’Unione rispetto alla convenzione internazionale. La decisione della conferenza delle parti di maggio 2025 ha incluso il clorpirifos con deroghe specifiche, cioè ha lasciato aperta la possibilità di usi notificati. Il testo europeo entra nell’elenco senza nessuna deroga. Confrontata con le voci vicine dell’allegato I, parte A, la differenza si misura: i difenileteri bromurati, dal tetra al deca, hanno una tolleranza di 10 mg/kg nelle sostanze e di 500 mg/kg sommata nelle miscele e negli articoli; l’esabromociclododecano ha 100 mg/kg; l’acido perfluoroottanoico e l’acido perfluoroesano solfonico, i più severamente trattati finora, hanno 0,025 mg/kg. Il clorpirifos ha 0,01 mg/kg, e diventa quindi la sostanza con la tolleranza alla contaminazione più bassa di tutto l’allegato.
Non è cambiato il regime dei rifiuti. L’allegato IV e l’allegato V, quelli che governano lo smaltimento dei rifiuti con inquinanti organici persistenti, sono rimasti intatti, e non potevano nemmeno essere toccati con questo atto: l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base conferisce alla Commissione il potere di modificare con atti delegati soltanto gli allegati I, II e III, mentre il paragrafo 2 dello stesso articolo le chiede, per gli allegati IV e V, di presentare proposte legislative. La strada è più lunga e passa per il Parlamento e il Consiglio.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Il divieto diventa verificabile. Un inserimento senza valore limite di contaminazione avrebbe lasciato le autorità di controllo senza una soglia rispetto alla quale misurare, e qualsiasi traccia rilevabile sarebbe diventata discutibile. Con 0,01 mg/kg scritto nella voce, il controllo ha una cifra e l’operatore economico ha un criterio che può chiedere al laboratorio.
- La soglia è la più severa dell’allegato. A 0,01 mg/kg, cioè un grammo in cento tonnellate, la tolleranza è 2,5 volte più bassa di quella dei composti perfluorurati e mille volte più bassa di quella dei difenileteri bromurati. Per una sostanza neurotossica, vietata in agricoltura proprio per motivi di salute dei bambini, la severità è proporzionata al motivo.
- L’Unione non si avvale delle deroghe che la convenzione le avrebbe consentito. L’inclusione internazionale è stata fatta con deroghe specifiche; il testo europeo non ne riprende nessuna, perché quegli usi erano comunque già chiusi. È un caso in cui l’armonizzazione con il diritto internazionale non abbassa lo standard europeo.
- L’atto riguarda una sola sostanza, quindi si legge. L’articolo 15, paragrafo 1, chiede alla Commissione di adottare un atto delegato distinto per ciascuna sostanza. Il risultato è un testo di due articoli e una voce, che un operatore economico può percorrere in qualche minuto, invece di un regolamento di modifica con venti sostanze mescolate.
- Il valore scelto si può misurare. La soglia coincide con il limite di quantificazione confermato dai laboratori di riferimento dell’Unione e usato per gli alimenti dal 2020, quindi non richiede metodi nuovi e non produce risultati che nessuno può riprodurre.
Che cosa resta un problema
- I rifiuti restano fuori dal regime severo. La sostanza entra nell’allegato I, ma non nell’allegato IV, quindi l’articolo 7 non ne impone la distruzione irreversibile e non vieta il riciclaggio del materiale in cui si trova. L’obbligo di gestione delle scorte dell’articolo 5, paragrafo 1, rinvia all’articolo 7 una scorta per la quale l’articolo 7 non ha nessuna voce.
- La finestra di sei mesi non ha nell’atto una data di decorrenza. L’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di base la lega alla data in cui il regolamento diventa applicabile alla sostanza, ma il regolamento delegato non nomina quella data e non ricorda il termine. Un operatore economico scopre i sei mesi soltanto se apre l’atto di base, non l’atto pubblicato.
- Nulla si dice sulla prova della data di produzione. La finestra di sei mesi e l’esenzione permanente per gli articoli già in uso dipendono entrambe dal momento della fabbricazione, e l’onere di provarlo ricade sul detentore, senza che l’atto dica con quale documento si faccia.
- Lo scarto tra la decisione internazionale e l’applicazione è di un anno e cinque mesi. Dal 9 maggio 2025 al 30 settembre 2026 sono passati 509 giorni, nei quali la sostanza ha potuto circolare negli articoli importati senza nessun limite di contaminazione.
- La soglia posta al limite di quantificazione sposta la discussione in laboratorio. Quando il valore limite coincide con il limite al quale un metodo inizia a dare risultati, l’incertezza della misura diventa essa stessa oggetto di contenzioso, e l’atto non dice come si tratti un risultato che cade proprio sulla soglia.
Consigli pratici
- Verificate prima di tutto se avete scorte, anche vecchissime. Una tanica di insetticida rimasta in un deposito, una quantità di sostanza tecnica conservata per le tarature o una miscela industriale in cui il clorpirifos entrava come materia prima sono diventate rifiuto il 30 settembre 2026, per effetto dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1021. Non si possono più vendere, non si possono più usare e non si possono più conservare indefinitamente come merce.
- Datate i vostri lotti prima del 30 marzo 2027. Gli articoli prodotti entro il 30 settembre 2026 compreso hanno a disposizione una finestra di sei mesi, ma il beneficio dipende dalla capacità di provare la data di fabbricazione. La scheda di produzione, il documento di accompagnamento della merce, la dichiarazione del fornitore e il rapporto di analisi sul lotto sono la sola prova utile, e si raccolgono prima, non al controllo.
- Chiedete al laboratorio un limite di quantificazione non superiore a 0,01 mg/kg, scritto nell’offerta. Un rapporto di analisi che riporta «inferiore al limite di quantificazione» senza dire quale sia quel limite non dimostra nulla rispetto alla soglia nuova. La soglia sta proprio al livello del limite di quantificazione confermato dai laboratori di riferimento dell’Unione, quindi un metodo meno sensibile non può sostenere la conformità.
- Interrogate per scritto il fornitore di fuori dall’Unione sul clorpirifos, non sui pesticidi in generale. Le dichiarazioni generiche sull’assenza di sostanze vietate non coprono una voce aggiunta il 30 settembre 2026. Chiedete il nome della sostanza, il numero CAS 2921-88-2 e il valore rispetto al quale è stata fatta la determinazione.
- Non mettete fuori uso gli articoli già installati o usati. Il secondo comma dell’articolo 4, paragrafo 2, li esenta definitivamente dal divieto. La confusione costa denaro senza portare nessun guadagno di conformità.
- Non contate sulle deroghe della convenzione internazionale. La conferenza delle parti ha incluso la sostanza con deroghe specifiche, ma il testo europeo non ne ha ripresa nessuna. Una negoziazione internazionale che consente qualcosa non significa che il diritto dell’Unione lo consenta a sua volta.
- Verificate se avete obblighi anche su altri elenchi. Il clorpirifos resta disciplinato anche come residuo negli alimenti, con il limite di 0,01 mg/kg del regolamento (UE) 2020/1085, e come sostanza attiva rifiutata, con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/18. Un operatore dell’industria alimentare ha dunque due soglie da rispettare, con la stessa cifra e fondamenti diversi.
Domande frequenti
Perché l’atto è pubblicato il 10 settembre, ma si applica dal 30?
Il clorpirifos non era già vietato nell’Unione?
Che cosa significa 0,01 mg/kg, in termini concreti?
Se un lotto di articoli importati supera la soglia, che cosa accade?
Che faccio con una scorta di insetticida rimasta da prima del 2020?
Devo comunicare la scorta all’autorità?
Chi applica le sanzioni in Romania?
I rifiuti che contengono clorpirifos devono essere distrutti con l’incenerimento?
Analisi della redazione
L’atto risolve un problema reale e lo risolve in modo pulito. Il clorpirifos era, fino al 29 settembre 2026, una sostanza vietata per usi e libera come merce: non poteva essere irrorato su una coltura di pomodori dell’Unione, ma poteva essere fabbricato qui per l’esportazione, poteva entrare come impurezza in una miscela industriale e poteva arrivare in qualsiasi articolo importato, senza nessun limite di contaminazione. I due articoli e la voce di una riga chiudono tutte queste vie con un movimento solo, e il fatto che il testo abbia qualche migliaio di caratteri non lo rende piccolo: l’elenco dell’allegato I è uno dei pochi luoghi del diritto europeo delle sostanze chimiche in cui il divieto aderisce alla sostanza e non al suo impiego.
La cifra migliore dell’atto non è scritta nell’atto. La cifra di 0,01 mg/kg diventa, dal 30 settembre 2026, la tolleranza alla contaminazione più severa di tutto l’allegato I. Il confronto si può fare voce per voce, nel testo consolidato: i difenileteri bromurati hanno 10 mg/kg nelle sostanze e 500 mg/kg sommati nelle miscele e negli articoli, l’esabromociclododecano ha 100 mg/kg, mentre l’acido perfluoroottanoico e l’acido perfluoroesano solfonico, i più severamente trattati finora, hanno 0,025 mg/kg. Il clorpirifos abbassa la soglia di 2,5 volte sotto questi ultimi e di mille volte sotto i primi. Per una sostanza neurotossica uscita dall’agricoltura proprio per motivi di salute dei bambini, la severità è spiegabile. Vale però la pena dire che questa severità si misura esattamente al limite di quantificazione dei metodi: la cifra coincide con il valore che i laboratori di riferimento dell’Unione hanno confermato nel 2020 per gli alimenti, con il regolamento (UE) 2020/1085. Il legislatore ha scelto dunque il solo valore che potesse essere al tempo stesso verificabile e vicino a zero, e la conseguenza pratica è che qualsiasi traccia quantificabile diventa violazione.
La parte debole della costruzione non è nel testo pubblicato, ma in ciò che gli resta dietro. L’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di base trasforma in rifiuto, dal 30 settembre 2026, qualsiasi scorta di clorpirifos presente nell’Unione, e manda la sua gestione all’articolo 7. Solo che l’articolo 7 lega tutti i suoi obblighi all’allegato IV: la distruzione o la trasformazione irreversibile, il divieto di recupero e di riciclaggio della sostanza separata, i limiti di concentrazione. Il clorpirifos non è nell’allegato IV, verificato nel testo consolidato del regolamento alla data di entrata in vigore di questa modifica. Ne risulta un rinvio che a destinazione non trova nulla: la scorta deve essere gestita «in conformità con l’articolo 7», e l’articolo 7 non ha nulla da imporle. Per chi detiene una tonnellata di sostanza tecnica, la differenza tra le due interpretazioni possibili, incenerimento con distruzione irreversibile oppure trattamento come rifiuto pericoloso ordinario, è la differenza tra due fatture.
La Commissione non poteva riparare questo con l’atto in esame, e proprio qui sta l’osservazione che conta. L’articolo 15, paragrafo 1, le conferisce il potere di modificare con atti delegati soltanto gli allegati I, II e III. Per gli allegati IV e V, il paragrafo 2 dello stesso articolo le chiede di presentare proposte legislative, quindi di passare per il Parlamento europeo e per il Consiglio. Si arriva così a un’asimmetria di velocità: il divieto sul mercato si installa in 509 giorni dalla decisione della conferenza delle parti, con un atto delegato di due articoli, mentre il regime dei rifiuti per la stessa sostanza attende una procedura legislativa che non è stata nemmeno annunciata. La convenzione di Stoccolma chiede alle parti, con l’articolo 6, anche misure sui rifiuti, non soltanto sulla produzione e sull’uso. Quella metà dell’obbligo internazionale resta, per il clorpirifos, non coperta.
L’ultima osservazione riguarda l’accessibilità del testo per chi deve rispettarlo. Un importatore che apre la Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 10 settembre 2026 legge un atto dal quale non può apprendere né che ha una finestra di sei mesi per gli articoli già prodotti, né che gli articoli in uso sono esentati definitivamente, né che la sua scorta è diventata rifiuto. Tutte e tre le cose stanno negli articoli 4 e 5 del regolamento di base, e l’atto nuovo non le menziona. In un inserimento di sostanza, dove i destinatari sono migliaia di operatori economici senza ufficio legale, un considerando di quattro righe che ricordasse queste tre conseguenze varrebbe più dell’allegato intero.
Che cosa andrebbe cambiato
- Il clorpirifos dovrebbe entrare anche nell’allegato IV, con una proposta legislativa annunciata insieme all’inserimento. Fintantoché la sostanza è nell’allegato I e assente dall’allegato IV, l’articolo 5, paragrafo 1, manda le scorte a un articolo 7 che non le copre, e i rifiuti contaminati possono essere riciclati legalmente, anche in materiali nuovi. Un limite di concentrazione nell’allegato IV chiuderebbe il cerchio e trasformerebbe il divieto sul mercato in eliminazione effettiva dal circuito dei materiali.
- La voce nuova dovrebbe dire da quando decorrono i sei mesi dell’articolo 4, paragrafo 2. Il testo di base lega il termine alla «data in cui il presente regolamento diventa applicabile alla sostanza in questione», e quella data non è scritta in nessun punto dell’atto che la produce. Una frase nella colonna delle osservazioni, con la data del 30 marzo 2027, risparmierebbe a migliaia di operatori economici un’interpretazione e renderebbe il termine opponibile senza discussione.
- L’atto dovrebbe dire con che cosa si prova la data di produzione di un articolo. La finestra di sei mesi e l’esenzione permanente per gli articoli già in uso dipendono entrambe da un momento che nessuno certifica. Il rinvio a un documento determinato, la dichiarazione del fornitore o la scheda del lotto, sposterebbe la discussione dall’apprezzamento del controllore alla prova scritta.
- I considerando dovrebbero ricordare l’obbligo di gestione delle scorte. Una sola frase che dicesse che, dalla data di applicazione, le scorte di clorpirifos si gestiscono come rifiuti ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, arriverebbe ai detentori attraverso l’atto che leggono, non attraverso quello che non aprono.
- Il trattamento del risultato che cade proprio sulla soglia dovrebbe essere esplicito. Quando il valore limite coincide con il limite di quantificazione, l’incertezza di misura smette di essere un dettaglio di laboratorio e diventa il margine nel quale si decide se una merce possa essere venduta. Una regola di arrotondamento o un richiamo all’incertezza estesa del metodo, come in altri regimi di limiti massimi, abbrevierebbe i contenziosi prima che inizino.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L, 2026/1423 del 10 settembre 2026 3 pagine PDF, 459 KB
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
