In breve
- Il Ministero dei Trasporti ha pubblicato nello stesso giorno cinque decreti, n. 817-821/2026, che modificano gli allegati di cinque regimi di aiuti di Stato finanziati dal Fondo per la modernizzazione. Tutti e cinque ricevono la stessa clausola sulla scadenza del regolamento europeo su cui si fondano, il 31 dicembre 2026, ossia 120 giorni dopo la pubblicazione.
- L’intervento più ampio riguarda i regimi per le stazioni di ricarica: in «e-Mobility RO» e in «e-MOVE RO» l’articolo 11 è riscritto per intero. Compare un’eccezione di potenza di 2.800 kW e 1.400 kW per le strade nazionali che stanno per essere sostituite da autostrade, mentre il divieto di collocare stazioni «e-MOVE RO» a meno di 3 chilometri da un’uscita autostradale sparisce dal testo.
- Nel regime per il trasporto marittimo e aereo cambia soltanto il riferimento di calcolo: il bilancio resta di 299.000.000 di euro e il massimale di 30.000.000 di euro per impresa, ma l’equivalente in lei si calcola al tasso InforEuro del giugno 2026, non a quello del luglio 2025.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 739 del 2 settembre 2026
Entrata in vigore: 2 settembre 2026
Cinque regimi attraverso i quali le imprese di trasporto possono ottenere fondi europei per veicoli elettrici e stazioni di ricarica sono stati modificati nello stesso giorno, con cinque decreti pubblicati uno dopo l’altro. I Decreti del ministro dei trasporti e delle infrastrutture, ad interim, n. 817, 818, 819, 820 e 821 del 1° settembre 2026 sono usciti nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 739 del 2 settembre 2026. Quattro di essi toccano regimi di cui abbiamo già scritto, tra cui il regime da 299 milioni di euro per le stazioni di ricarica su autostrade e strade nazionali, rilanciato il 7 agosto 2026. I decreti di adesso non sostituiscono nulla per intero, ma riscrivono articoli.
I cinque regimi hanno lo stesso portafoglio. Il denaro viene dal Fondo per la modernizzazione, uno strumento europeo istituito con l’articolo 10 quinquies della Direttiva 2003/87/CE, la direttiva che ha creato il sistema di scambio delle quote di emissione di gas a effetto serra. Le aziende europee che inquinano devono acquistare quote per ogni tonnellata di anidride carbonica emessa. Una parte del denaro raccolto dalla vendita di quelle quote viene messa da parte per dieci Stati membri con redditi più bassi, tra cui la Romania, perché modernizzino il proprio sistema energetico e riducano le emissioni. Il Fondo opera nel periodo 2021-2030, e in Romania il quadro della sua gestione è dato dall’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 60/2022. Non sono soldi del bilancio dello Stato e non sono soldi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
La seconda cosa che accomuna i cinque decreti è il motivo per cui escono adesso. Tutti e cinque riscrivono il comma (2) dell’articolo 12 dei rispettivi regimi, e il testo nuovo dice la stessa cosa in tutti: il Regolamento (UE) n. 651/2014, l’atto europeo che consente a uno Stato di concedere aiuti senza chiedere ogni volta l’approvazione della Commissione europea, scade il 31 dicembre 2026. Dopo quella data il ministero si impegna ad allineare il regime al regolamento che ne prenderà il posto e a chiedere un nuovo parere al Consiglio della Concorrenza. Se non lo fa, non si potranno più firmare contratti dopo la scadenza del periodo transitorio previsto dal regolamento, e se l’allineamento tarda, la contrattazione si blocca fino all’adozione della forma armonizzata.
Il resto delle modifiche cambia da un regime all’altro. Due decreti cambiano una sola frase. Uno cambia tre cifre di tasso di cambio. Due riscrivono articoli interi su chi è ammissibile, quale potenza deve avere una stazione e dove può essere collocata. Per un’impresa che sta preparando il proprio fascicolo, la differenza tra queste categorie è la differenza tra una nota a piè di pagina e una riscrittura del progetto.
Nella stessa settimana, il Ministero dei Trasporti ha annunciato un’altra misura per il settore: una compensazione di 43 bani al litro per i trasportatori, finché l’accisa sul gasolio resta ridotta del 25%.
Per il regime gemello finanziato sempre dal Fondo per la modernizzazione, la guida completa per il richiedente è stata pubblicata con il Decreto MTI n. 824/2026.
Gli effetti che produce
Ogni decreto lavora sul proprio regime. Li prendiamo uno per uno, nell’ordine della Gazzetta Ufficiale della Romania.
Decreto n. 817/2026: il regime «e-DRIVE», per le flotte delle imprese e il trasporto di passeggeri
Il regime «e-DRIVE» è stato approvato con il Decreto MTI n. 2.291/2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 14 del 13 gennaio 2026, e finanzia la sostituzione delle flotte di veicoli delle imprese, nonché i veicoli per il trasporto stradale di passeggeri. È l’unico dei cinque che combina aiuti di Stato e aiuti de minimis, ossia aiuti di piccolo importo, sotto la soglia alla quale le regole europee considerano che non vi sia distorsione della concorrenza.
Il Decreto n. 817/2026 modifica un solo comma, l’articolo 12 comma (2), e gli attribuisce la clausola sulla scadenza del regolamento europeo. Il dettaglio che conta è che il testo non parla del regime nel suo complesso, ma della «misura 2 del presente regime». L’impegno di armonizzazione e il divieto di firmare contratti dopo il periodo transitorio riguardano soltanto quella misura. La spiegazione sta nella struttura stessa del regime: la parte de minimis si fonda sul Regolamento (UE) n. 2.831/2023, che non scade alla fine del 2026 e quindi non ha bisogno della stessa clausola di sicurezza. Per un richiedente, la conclusione pratica è che il blocco della contrattazione nel 2027 minaccia soltanto la componente di aiuto di Stato, non quella de minimis.
Null’altro cambia in «e-DRIVE». Le condizioni di ammissibilità, i massimali e il calendario restano quelli della versione precedente.
Decreto n. 818/2026: il regime «e-Mobility RO», stazioni su autostrade e strade nazionali
Qui c’è il secondo intervento per ampiezza tra i cinque, con sei modifiche. Il regime è stato approvato con il Decreto MTI n. 1.319/2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 766 del 18 agosto 2025, e il suo allegato è stato sostituito integralmente con il Decreto MTI n. 746/2026 del 7 agosto 2026. Il testo modificato adesso è quello di tre settimane fa.
La prima modifica tocca due definizioni dell’articolo 6 comma (1). La lettera t) definisce ora il punto di ricarica come quello «con una potenza di uscita pari o superiore a 22 kW». Sotto questa soglia, un punto non viene conteggiato. La lettera v) ridefinisce la «localizzazione»: su autostrade e strade extraurbane principali sono le aree di servizio pubbliche, le stazioni di rifornimento e i distributori di carburante, mentre sulle strade nazionali è il luogo per il quale il beneficiario dimostra il diritto d’uso. È una distinzione con effetto diretto sul fascicolo, perché in autostrada non si può scegliere un terreno qualsiasi.
La seconda modifica riscrive l’articolo 8 e limita le domande: in ogni procedura concorrenziale, un potenziale beneficiario può presentare un solo progetto per ciascuna sottomisura, e il progetto può includere una o più localizzazioni. Chi aveva in programma più domande separate nello stesso bando deve accorparle.
La terza modifica, all’articolo 10 comma (1) lettera g), collega la condizione di non essere un’impresa in difficoltà alla definizione dell’articolo 6 comma (1) lettera r), invece di ripeterla.
La quarta modifica è quella pesante: l’articolo 11 è riscritto integralmente, con dieci commi. Il comma (1) elenca tredici condizioni di ammissibilità, dalla lettera a) alla lettera m). Il periodo di attuazione deve collocarsi tra la data di presentazione e una data di completamento che non può superare il 30 giugno 2030, termine ripetuto anche alla lettera l). Il progetto deve essere sul territorio della Romania, deve contenere un’analisi di opportunità, deve rispettare il principio DNSH, ossia la regola europea del «non arrecare un danno significativo» all’ambiente, e le apparecchiature devono essere nuove e di nuova generazione al momento della domanda. La lettera j) limita la collocazione alla rete di autostrade, strade extraurbane principali e strade nazionali principali amministrate dalla Compagnia Nazionale di Amministrazione delle Infrastrutture Stradali, con la mappa delle strade ammissibili allegata alla Guida del richiedente. La lettera m) richiede la prova di un accordo preliminare di accesso rilasciato dal gestore della strada, ottenuto prima della presentazione.
I commi da (4) a (7) stabiliscono le soglie di potenza, ed è lì che compare la vera novità. Per i veicoli pesanti, una localizzazione deve avere almeno due punti da 350 kW ciascuno e una potenza totale installata e assorbita di almeno 3.600 kW sulla rete stradale centrale TEN-T oppure 1.500 kW sulla rete globale. Il comma (5) introduce un’eccezione che prima non esisteva: sui tratti di strada nazionale della rete TEN-T che stanno per essere sostituiti da autostrade o strade extraurbane principali, con contratto di esecuzione firmato o con procedura di appalto in corso, la soglia scende a 2.800 kW con due punti da 350 kW sulla rete centrale e a 1.400 kW con un solo punto da 350 kW sulla rete globale. Per i veicoli leggeri, il comma (6) richiede due punti da 150 kW e almeno 600 kW installati. Ogni punto deve avere almeno un connettore CCS Combo 2, lo standard che garantisce che qualsiasi auto elettrica possa ricaricarsi lì.
Il comma (2) mantiene le due sottomisure: la sottomisura 1 per l’infrastruttura di ricarica semplice, la sottomisura 2 per il progetto integrato che aggiunge produzione di energia rinnovabile in loco e stoccaggio. Nella sottomisura 2 sono ammissibili esclusivamente i progetti che includono tutte le componenti, e la batteria deve assorbire ogni anno almeno il 75% dell’energia prodotta dall’impianto collegato direttamente. Il comma (8) impone un accesso permanente e non discriminatorio, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, anche in termini di tariffe, e i prezzi per utenti diversi dal beneficiario devono essere di mercato. Il comma (10) aggiunge un obbligo ricorrente: un audit energetico annuale, redatto da personale autorizzato dall’Autorità Nazionale di Regolamentazione nel Settore dell’Energia, per tutto il periodo di durabilità del progetto.
La sesta modifica, all’articolo 22 comma (4), è quella che può fermare una firma. Il beneficiario deve mettere a disposizione del ministero, prima della firma del contratto di finanziamento, lo studio di soluzione, la scheda di soluzioni o il parere tecnico di allacciamento, aggiornato se del caso. Il testo è categorico: «In mancanza della presentazione di questi documenti, il contratto di finanziamento non può essere firmato.» Il parere tecnico di allacciamento si ottiene dall’operatore di distribuzione dell’energia elettrica e non viene rilasciato dall’oggi al domani.
Decreto n. 819/2026: veicoli a emissioni zero per le merci, la ferrovia, il mare e il fiume
Il regime approvato con il Decreto MTI n. 756/2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 723 del 4 agosto 2025, finanzia l’acquisto di veicoli a emissioni zero per il trasporto stradale e ferroviario di merci e per il trasporto marittimo e per vie navigabili interne. È il regime da 299 milioni di euro per camion, locomotive, navi e chiatte, con un massimale di 18 milioni di euro per impresa.
Il Decreto n. 819/2026 apporta una sola modifica, all’articolo 12 comma (2), e gli attribuisce la stessa clausola sulla scadenza del Regolamento (UE) n. 651/2014. Non tocca né il bilancio, né le sottomisure, né le condizioni di ammissibilità. È il secondo intervento su questo regime in meno di due settimane, dopo il Decreto n. 794/2026 del 25 agosto 2026, che aveva cambiato il tasso di conversione.
Decreto n. 820/2026: macchinari poco efficienti del trasporto marittimo e aereo
Il regime approvato con il Decreto MTI n. 755/2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 716 del 1° agosto 2025, finanzia la sostituzione dei macchinari e delle apparecchiature che consumano troppa energia nel trasporto marittimo e aereo con apparecchiature a emissioni zero, oltre ai veicoli che assicurano servizi accessori al trasporto ferroviario e marittimo. Si tratta di gru portuali, carrelli elevatori, trattori aeroportuali, tutto ciò che muove le merci in porto o sul piazzale di un aeroporto.
Il Decreto n. 820/2026 apporta quattro modifiche, tre delle quali sono la stessa cosa ripetuta: il cambio del mese di riferimento del tasso InforEuro, dal luglio 2025 al giugno 2026. Il tasso InforEuro è il tasso mensile pubblicato dalla Commissione europea per la conversione degli importi da euro alle valute nazionali nei programmi finanziati con fondi europei.
- Articolo 11 comma (1) lettera l): il valore dell’aiuto richiesto non supera i 30 milioni di euro per impresa, equivalente in lei al tasso del giugno 2026. L’importo in euro resta lo stesso.
- Articolo 13 comma (1): il bilancio del regime resta di 299.000.000 di euro, somme a fondo perduto dal Fondo per la modernizzazione, assegnate in più procedure concorrenziali successive fino a esaurimento, ma l’equivalente in lei si calcola al tasso del giugno 2026.
- Articolo 16 comma (1): il valore dell’aiuto non può superare i 30.000.000 di euro per beneficiario, equivalente in lei al tasso del giugno 2026.
La quarta modifica è la clausola sul Regolamento (UE) n. 651/2014, all’articolo 12 comma (2).
L’effetto pratico è limitato, ma non è nullo. Qualsiasi bilancio di progetto calcolato in lei sul tasso del luglio 2025 va rifatto. Il decreto non indica il valore del tasso del giugno 2026, quindi il richiedente deve cercarselo da solo sul sito della Commissione europea.
Decreto n. 821/2026: il regime «e-MOVE RO», stazioni fuori dalla rete CNAIR
Questo è l’intervento più consistente. Il regime è stato approvato con il Decreto MTI n. 1.318/2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 789 del 25 agosto 2025, e il suo allegato è stato sostituito integralmente con il Decreto MTI n. 755/2026 del 10 agosto 2026, con un bilancio di 262 milioni di euro. «e-MOVE RO» finanzia le stazioni fuori dalla rete amministrata dalla CNAIR: nelle città, nei parchi logistici, nelle sedi aziendali, negli aeroporti. Il Decreto n. 821 non si limita a modificare, ma anche integra, con sei interventi.
Il primo riscrive l’articolo 2 comma (3) e ridefinisce il campo di gioco: il regime si rivolge all’infrastruttura installata «sulle strade della Romania diverse da quelle della rete nazionale di autostrade, strade extraurbane principali e strade nazionali TEN-T amministrate dalla Compagnia Nazionale di Amministrazione delle Infrastrutture Stradali».
Il secondo aggiunge all’articolo 6 due nuove definizioni. La lettera ț) riprende la soglia di 22 kW per il punto di ricarica, come in «e-Mobility RO». La lettera u) definisce per la prima volta l’infrastruttura non accessibile al pubblico: quella utilizzata principalmente dal beneficiario e, se del caso, dai suoi dipendenti, dagli appaltatori esterni o dai fornitori, senza essere messa a disposizione del pubblico in generale. La definizione conta perché il regime finanzia anche stazioni di flotta, non soltanto stazioni pubbliche.
Il terzo riscrive integralmente l’articolo 11, con sei commi. Il comma (1) elenca sedici condizioni, dalla a) alla p). Il termine di completamento è sempre il 30 giugno 2030, alle lettere e) e n). La lettera o) fissa il massimale: il valore dell’aiuto richiesto non supera i 25 milioni di euro per impresa nell’ambito di tutte le sessioni di gara concorrenziale, quindi in forma cumulata, non per sessione. La lettera k) stabilisce che l’infrastruttura non deve trovarsi sulla rete di autostrade, strade extraurbane principali e strade nazionali TEN-T amministrate dalla CNAIR. La lettera l) dichiara ammissibile l’infrastruttura nel perimetro degli aeroporti, indipendentemente dalla collocazione sulla rete CNAIR o dalla distanza dall’uscita più vicina di una strada TEN-T.
Il comma (2) riorganizza le tre sottomisure. La sottomisura 1 finanzia l’infrastruttura di ricarica, per la flotta propria, per il pubblico o per entrambi, compresi i lavori di allacciamento e l’impianto di utenza. La sottomisura 2 aggiunge la produzione di energia rinnovabile in loco e lo stoccaggio, per l’infrastruttura di flotta, con un limite: la capacità dell’impianto di produzione non deve superare la potenza massima utile nominale dell’infrastruttura di ricarica alla quale è collegato. La sottomisura 3 fa la stessa cosa per l’infrastruttura accessibile al pubblico, ma con un limite più ampio: la capacità di produzione può superare al massimo del 40% la potenza massima utile nominale dell’infrastruttura. In entrambi i casi, la componente di stoccaggio deve assorbire ogni anno almeno il 75% dell’energia prodotta.
Sempre al comma (2), la lettera d) mantiene la regola per gli aeroporti: le sottomisure 1 e 2 coprono anche l’acquisto di unità elettriche di alimentazione a terra per aeromobili, note come GPU, e per ogni unità elettrica acquistata il richiedente ha l’obbligo di rottamarne una a motore termico, entro 60 giorni dalla messa in funzione di quella nuova.
Il comma (3) stabilisce i requisiti minimi per le stazioni pubbliche: almeno due punti da 150 kW in corrente continua e almeno uno da 350 kW ad alta potenza, dove l’analisi di opportunità lo giustifichi, con supporto per la ricarica intelligente e con l’accettazione degli strumenti di pagamento ampiamente diffusi nell’Unione, compreso il pagamento elettronico al terminale. Il comma (4) impone l’accesso 24 ore su 24 e le tariffe di mercato. Il comma (5) richiede che, nelle stazioni miste, i punti destinati esclusivamente alla flotta propria siano evidenziati distintamente nell’analisi di opportunità e non abbiano strumenti di pagamento. Il comma (6) aggiunge l’audit energetico annuale per tutto il periodo di durabilità.
Il quarto intervento è la clausola sul Regolamento (UE) n. 651/2014, all’articolo 12 comma (2). Il quinto riscrive l’articolo 18 comma (2) lettera c), l’elenco delle spese ammissibili nella sottomisura 3, e precisa che vi sono compresi i costi dei lavori che restano di proprietà del beneficiario per l’impianto di allacciamento e per quello di utenza. La formulazione ha una conseguenza di bilancio: i lavori di allacciamento che passano in proprietà dell’operatore di distribuzione non rientrano nella spesa ammissibile.
Il sesto modifica la formula di punteggio dell’allegato del regime, alla sezione «Per la sottomisura 3», punto 1. Il testo nuovo stabilisce che la componente di installazione dell’infrastruttura di ricarica rappresenta il 100% del totale dei criteri di selezione, e la graduatoria si forma sull’aiuto richiesto rapportato alla potenza installata, in euro per kilowatt. Chi chiede di meno riceve 100 punti, chi chiede di più riceve zero, e gli altri si interpolano linearmente. Nella formula pubblicata, con A l’aiuto più basso richiesto per kW, B il più alto e X l’offerta valutata, il punteggio è 100 moltiplicato per il rapporto tra X meno B e A meno B. Con X uguale ad A il risultato è 100, con X uguale a B il risultato è zero. La formula torna. Dallo stesso Fondo per la modernizzazione sono usciti a settembre 2026 due bandi riservati agli enti pubblici: batterie e impianti fotovoltaici finanziati al 100%, fino a 10 milioni di euro per beneficiario.
Che cosa cambia rispetto a prima
Il tasso di conversione nel regime marittimo e aereo. Nella versione del 1° agosto 2025, l’articolo 13 comma (1) del regime approvato con il Decreto n. 755/2025 fissava la conversione del bilancio di 299.000.000 di euro al tasso InforEuro del mese di luglio 2025, e l’articolo 16 comma (1) usava lo stesso riferimento per il massimale di 30.000.000 di euro per beneficiario. Gli importi in euro restano invariati. Cambia soltanto il mese di riferimento, che diventa giugno 2026. È la stessa operazione che il ministero aveva compiuto il 25 agosto 2026 sul regime gemello per camion e navi, con il Decreto n. 794/2026.
Sparisce la zona di esclusione di 3 chilometri da «e-MOVE RO». Nella versione entrata in vigore il 10 agosto 2026, il regime vietava di collocare le stazioni non soltanto sulle strade amministrate dalla CNAIR, ma anche a meno di 3 chilometri su strada dall’uscita più vicina di un’autostrada o di una strada extraurbana principale, salvo gli aeroporti. L’articolo 11 riscritto adesso non contiene più questa distanza. La lettera k) si limita al divieto di collocazione sulla rete TEN-T amministrata dalla CNAIR. Per un operatore, questo apre esattamente le localizzazioni commerciali presso i nodi stradali, che prima erano vietate.
Cambia anche chi ricade sotto il divieto. La versione precedente escludeva le strade nazionali principali amministrate dalla CNAIR. La versione nuova esclude le strade nazionali TEN-T amministrate dalla CNAIR. Non è la stessa cosa: una strada nazionale principale che non è sulla rete TEN-T esce ora dal divieto.
Il peso della componente di energia rinnovabile nel punteggio. Nella versione del 10 agosto 2026, nella sottomisura 3 il punteggio finale si calcolava come media dei punteggi ottenuti sulle due componenti del progetto, l’infrastruttura di ricarica e l’energia rinnovabile. Il punto 1 modificato adesso stabilisce che la componente di installazione dell’infrastruttura rappresenta il 100% dei criteri di selezione. Il decreto non dice che cosa ne sia della componente di energia rinnovabile nella nuova ponderazione.
Compare l’eccezione di potenza per le strade in cantiere. Le soglie di «e-Mobility RO» erano 3.600 kW sulla rete centrale TEN-T e 1.500 kW su quella globale, senza sfumature. Il nuovo comma (5) introduce una categoria intermedia: i tratti di strada nazionale che stanno per essere sostituiti da autostrade o strade extraurbane principali, dove esiste già un contratto di esecuzione firmato o una procedura di appalto in corso. Lì le soglie scendono a 2.800 kW e 1.400 kW.
Si limita il numero di domande per bando in «e-Mobility RO». L’articolo 8 riscritto consente un solo progetto per sottomisura in ogni procedura concorrenziale, con una o più localizzazioni nello stesso progetto.
Nulla cambia per le domande già presentate. Nessuno dei cinque decreti contiene disposizioni transitorie. Non c’è alcun articolo che dica che cosa succeda alle domande in fase di valutazione, ai contratti firmati o ai progetti in attuazione. Tutti e cinque si chiudono con la formula standard, «il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I», senza data differita, quindi si applicano dal 2 settembre 2026. La regola consueta nelle procedure concorrenziali è che si valuta secondo le condizioni in vigore alla data di presentazione, ma i regimi lo dicono nella guida del richiedente, non in questi decreti.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- L’eccezione di 2.800 kW e 1.400 kW apre il finanziamento su tratti di strada nazionale dove nessuno avrebbe investito in 3.600 kW sapendo che la strada sta per essere sostituita da un’autostrada.
- La rimozione della zona di esclusione di 3 chilometri da «e-MOVE RO» libera le localizzazioni commerciali vicine ai nodi stradali, proprio dove il traffico giustifica una stazione.
- La definizione di infrastruttura non accessibile al pubblico, nuova in «e-MOVE RO», toglie dall’ambiguità le stazioni di flotta e dà loro un fondamento chiaro di finanziamento.
- La regola di un solo progetto per sottomisura in «e-Mobility RO» semplifica la valutazione e impedisce a un’impresa di intasare una sessione con dieci domande parallele.
- Gli importi in euro non cambiano da nessuna parte. Nessun regime perde bilancio e nessun massimale si abbassa, quindi un fascicolo già costruito nella sostanza resta valido.
- L’obbligo di presentare il parere tecnico di allacciamento prima della firma del contratto elimina i progetti che non possono collegarsi alla rete, una causa frequente di fallimento in fase di attuazione.
Che cosa resta un problema
- Tutti e cinque i regimi legano il proprio futuro a un regolamento europeo che scade 120 giorni dopo la pubblicazione, e nessun decreto dice quanto duri il periodo transitorio al quale si riferisce.
- L’audit energetico annuale, ora richiesto in entrambi i regimi per le stazioni per tutto il periodo di durabilità, è un costo ricorrente che non compare nel bilancio del progetto.
- Nessuna disposizione transitoria. Un’impresa con il fascicolo in valutazione non apprende dal testo se sarà giudicata secondo le regole vecchie o secondo quelle nuove.
- Il tasso InforEuro del giugno 2026 non è scritto da nessuna parte nel Decreto n. 820/2026, quindi ogni richiedente se lo cerca da solo e si assume il rischio di un errore di conversione.
- Il parere tecnico di allacciamento richiesto prima della firma dipende dall’operatore di distribuzione, non dal richiedente, e il decreto non prevede alcun termine per ottenerlo.
- In «e-MOVE RO», la modifica del punteggio nella sottomisura 3 lascia la componente di energia rinnovabile senza un peso dichiarato, benché resti obbligatoria nel progetto.
Consigli pratici
- Se state preparando un progetto su «e-Mobility RO», chiedete il parere tecnico di allacciamento all’operatore di distribuzione dal momento in cui avete la localizzazione, non dopo aver vinto la gara. L’articolo 22 comma (4) blocca la firma del contratto senza di esso, e la procedura di allacciamento ha tempi propri che non dipendono da voi.
- Ricalcolate in lei qualsiasi bilancio costruito sul tasso InforEuro del luglio 2025, se lavorate sul regime per il trasporto marittimo e aereo. L’importo in euro non è cambiato, ma l’equivalente in lei sì, ed è quello che decide se rientrate nel massimale di 30 milioni.
- Verificate se la localizzazione che avete in mente per una stazione «e-MOVE RO» era esclusa soltanto dalla regola dei 3 chilometri. In tal caso è tornata ammissibile dal 2 settembre 2026 e merita di essere rimessa in analisi.
- Contate i punti di ricarica secondo la soglia dei 22 kW. Sotto questa potenza, un punto non viene conteggiato in nessun regime, quindi una stazione con molte prese lente non vi avvicina alle soglie di potenza richieste.
- Se puntate a un tratto di strada nazionale della rete TEN-T, verificate presso la CNAIR se sarà sostituito da un’autostrada o da una strada extraurbana principale, con contratto firmato o gara in corso. In tal caso la vostra soglia scende a 2.800 o a 1.400 kW.
- Accorpate le domande prima di presentarle su «e-Mobility RO». Un solo progetto per sottomisura in una procedura, ma il progetto può comprendere più localizzazioni, quindi la strategia giusta è un fascicolo con un portafoglio, non più fascicoli piccoli.
- Mettete a bilancio l’audit energetico annuale per tutto il periodo di durabilità, in entrambi i regimi per le stazioni. È una spesa di esercizio che sostenete da soli, anno dopo anno, dopo il completamento dell’investimento.
- Dimensionate l’impianto fotovoltaico in base alla sottomisura che scegliete in «e-MOVE RO». Nella sottomisura 2 non potete superare la potenza massima utile nominale della stazione, nella sottomisura 3 potete superarla al massimo del 40%.
- Se acquistate unità elettriche di alimentazione a terra per aeromobili, programmate la rottamazione di quelle a motore termico nei 60 giorni dalla messa in funzione di ciascuna unità nuova. Il termine decorre dalla messa in funzione, non dal completamento del progetto.
Domande frequenti
Che cos’è il Fondo per la modernizzazione e da dove vengono i soldi?
Perché escono cinque decreti nello stesso giorno?
Cambia qualcosa per le domande di finanziamento già presentate?
Entro quando va completato un progetto?
Quanto può ricevere un’impresa da ciascun regime?
Che cosa significa che un punto di ricarica deve avere almeno 22 kW?
Che cos’è il tasso InforEuro e perché conta il cambio di mese?
Esiste ancora il divieto di installare stazioni «e-MOVE RO» vicino alle uscite autostradali?
Che cosa succede se i regimi non vengono allineati al nuovo regolamento europeo?
Posso presentare lo stesso progetto a entrambi i regimi per le stazioni?
Errori e incongruenze nel testo pubblicato
- Decreto n. 821/2026, articolo 11 comma (1) lettera l): un’eccezione a una regola che non esiste più. La lettera l) dichiara ammissibile l’infrastruttura nel perimetro degli aeroporti «indipendentemente dalla collocazione sulla rete della Compagnia Nazionale di Amministrazione delle Infrastrutture Stradali o dalla distanza dall’uscita più vicina di una strada TEN-T». L’eccezione ha senso soltanto se da qualche parte nell’articolo esiste una condizione di distanza dalle uscite TEN-T. La lettera k), che stabilisce il divieto di collocazione, non contiene più alcuna distanza, e nemmeno l’articolo 2 comma (3), modificato dallo stesso decreto. Ne derivano due letture. La prima: la condizione di distanza è stata eliminata e la lettera l) è un residuo non cancellato, quindi l’eccezione per gli aeroporti non aggiunge nulla. La seconda: la condizione di distanza sopravvive da qualche parte nel regime e continua ad applicarsi a tutte le altre collocazioni, mentre gli aeroporti ne sono esentati. Un operatore che stia valutando una localizzazione a due chilometri da un’uscita autostradale non può stabilire dal testo pubblicato se sia ammissibile o no, e la differenza decide se presenta o no il fascicolo.
- Decreto n. 820/2026, articolo 11 comma (1) lettera l) rispetto all’articolo 16 comma (1): lo stesso massimale, due unità di riferimento diverse. Entrambi i testi sono riscritti dallo stesso decreto, nello stesso giorno, ed entrambi fissano 30 milioni di euro. La lettera l) dice «per impresa», l’articolo 16 dice «per beneficiario». Nel diritto degli aiuti di Stato, l’impresa è l’unità economica unica, quindi comprende le società collegate tra loro, mentre il beneficiario è il firmatario del contratto di finanziamento. Per un gruppo con tre società collegate che presentano domande separate, la prima lettura dà un massimale comune di 30 milioni, la seconda dà 30 milioni per ciascuna, ossia 90. Poiché la lettera l) è una condizione di ammissibilità verificata alla presentazione, mentre l’articolo 16 è la regola di calcolo dell’aiuto, gli stessi tre fascicoli possono superare un test e cadere sull’altro.
Analisi della redazione
La cosa più istruttiva di questo pacchetto non è ciò che è cambiato, ma il rapporto tra due termini che i decreti mettono uno accanto all’altro senza confrontarli. I progetti finanziati da questi regimi hanno un termine di attuazione fino al 30 giugno 2030, ossia 1.397 giorni dalla pubblicazione. Il fondamento europeo che consente di firmare i contratti, il Regolamento (UE) n. 651/2014, scade il 31 dicembre 2026, ossia 120 giorni dopo la pubblicazione. Il rapporto è di quasi dodici a uno. Il ministero chiede al beneficiario di pianificare quattro anni di esecuzione su una base giuridica che ha quattro mesi di vita residua, e la clausola introdotta in tutti e cinque i regimi non risolve la cosa, ma si limita a descriverla: se l’allineamento non avviene, la contrattazione si ferma. Nessuno dei cinque decreti dice quanto duri il periodo transitorio da cui dipende tutto, benché sia menzionato tre volte in ciascun testo.
La seconda cosa che non si vede leggendo gli atti dall’inizio alla fine è quanto sia disomogeneo il taglio dell’eccezione di potenza del Decreto n. 818/2026. Sulla rete centrale TEN-T, la soglia scende da 3.600 a 2.800 kW, ossia una riduzione del 22,2%, ma il requisito di due punti da 350 kW resta. Sulla rete globale, la soglia scende da 1.500 a 1.400 kW, ossia soltanto del 6,7%, però il numero di punti da 350 kW obbligatori scende da due a uno. In altre parole, sulla rete centrale si allenta la potenza totale e si mantiene l’apparecchiatura, sulla rete globale si mantiene quasi tutta la potenza e si dimezza l’apparecchiatura. Un investitore sulla rete globale può arrivare a 1.400 kW con un solo punto rapido e un gruppo di punti più lenti, purché ciascuno superi i 22 kW, il che è una stazione qualitativamente diversa da quella immaginata dal comma (4). Il decreto non spiega perché le due reti ricevano allentamenti costruiti su logiche opposte.
La terza: i due regimi per le stazioni non si delimitano più con chiarezza. Il Decreto n. 818/2026 lascia in «e-Mobility RO» la collocazione su «strade nazionali principali amministrate dalla» CNAIR, mentre il Decreto n. 821/2026 esclude da «e-MOVE RO» soltanto le «strade nazionali TEN-T amministrate dalla» CNAIR. Una strada nazionale principale amministrata dalla CNAIR che non sia sulla rete TEN-T rientra, secondo i testi pubblicati lo stesso giorno, nell’ambito di entrambi i regimi. Fino al 2 settembre 2026 la delimitazione era più stretta, perché «e-MOVE RO» escludeva le strade nazionali principali della CNAIR e, in aggiunta, un raggio di 3 chilometri intorno alle uscite autostradali. Non è un errore di redazione all’interno di un atto, ma un effetto della combinazione di due atti, ed è il tipo di sovrapposizione che si risolve soltanto nelle guide del richiedente, ossia troppo tardi per chi sta scegliendo adesso la localizzazione.
Vale la pena dire anche che cosa è pulito. La formula di punteggio dell’allegato «e-MOVE RO» è un’interpolazione lineare corretta, verificabile con la matita, e la sua riscrittura non introduce alcuna ambiguità matematica. Il Decreto n. 820/2026 è un’operazione di manutenzione impeccabile sul piano tecnico: cambia tre riferimenti di tasso di cambio e non tocca nessun importo. E il Decreto n. 817/2026 fa esattamente la distinzione giusta, limitando la clausola di armonizzazione alla misura 2, ossia alla parte di aiuto di Stato, perché la parte de minimis si fonda su un altro regolamento, che non scade nel 2026. Sono segni che i testi sono stati letti, non soltanto copiati.
Resta un’osservazione di continuità. Il 7 agosto 2026, quando abbiamo scritto del rilancio del regime «e-Mobility RO», avevamo segnalato che l’articolo 12 comma (3) dell’allegato rinvia a una condizione sospensiva che il comma (2) non istituisce, il che rende impossibile stabilire che cosa debba accadere perché il ministero possa aprire una sessione nel 2027. Il Decreto n. 818/2026 riscrive proprio il comma (2), tre settimane dopo. Il testo nuovo contiene un impegno e un divieto, ma nessuna condizione sospensiva. Il rinvio del comma (3) resta, di conseguenza, ancora privo di oggetto.
Ai cinque regimi modificati qui si aggiunge un sesto, anch’esso per i trasporti: il Decreto 822/2026, con 150 milioni di euro per l’efficienza energetica dei porti, nell’ambito del Programma Trasporti 2021-2027.
Che cosa andrebbe cambiato
- Scrivete nel regime la durata del periodo transitorio. Tutti e cinque i testi subordinano la contrattazione a un periodo che non quantificano. Una sola frase con la durata e con la data limite che ne deriva trasformerebbe un’incertezza in un calendario e permetterebbe a un’impresa di sapere se convenga iniziare a preparare un fascicolo nel 2027.
- Allineate l’unità del massimale nel Decreto n. 820/2026. Usate «per impresa» in entrambi i punti, con rinvio alla definizione del regime, e dite esplicitamente se il massimale sia cumulato su tutte le procedure concorrenziali, come fa «e-MOVE RO» alla lettera o). Senza di ciò, un gruppo di società collegate non sa se abbia un massimale o tre, e il valutatore non ha su che cosa fondare un rigetto.
- Ripulite la lettera l) dell’articolo 11 del regime «e-MOVE RO» oppure reintroducete la regola della distanza. Se la zona di 3 chilometri è stata eliminata intenzionalmente, l’eccezione per gli aeroporti va riscritta senza il rinvio alla distanza. Se è stata eliminata per errore, la regola va rimessa alla lettera k). Entrambe le soluzioni sono migliori del testo attuale, che le suggerisce tutte e due.
- Riparate il rinvio dell’articolo 12 comma (3) del regime «e-Mobility RO». O si istituisce esplicitamente la condizione sospensiva nel comma (2), oppure il comma (3) deve rinviare ad altro. Altrimenti l’apertura delle sessioni del 2027 e del 2028 pende da una norma che non esiste.
- Delimitate i due regimi per le stazioni con un criterio unico. O entrambi parlano di strade nazionali principali, o entrambi di strade nazionali TEN-T. La formulazione incrociata attuale lascia una categoria di strade in entrambi i regimi e nessun testo dice che cosa succeda se la stessa localizzazione venga presentata in entrambe le procedure.
- Pubblicate il valore del tasso InforEuro utilizzato, una volta, in un atto del ministero. Il Decreto n. 820/2026 impone una conversione che non fornisce. Un allegato con il tasso del giugno 2026 e con i massimali già convertiti in lei toglierebbe di mezzo un’intera categoria di errori di fascicolo.
- Dite quale peso abbia la componente di energia rinnovabile nella sottomisura 3 di «e-MOVE RO». Il punto 1 modificato dà il 100% alla componente di ricarica, mentre il progetto resta obbligato a contenere anche produzione e stoccaggio. Se quelle componenti non ricevono punteggio, va detto, altrimenti un richiedente non ha modo di ottimizzare la propria offerta.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 739 del 2 settembre 2026 16 pagine PDF, 119 KB l'atto inizia a pagina 5
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