In breve
- La Corte costituzionale ha respinto, all’unanimità, in quanto infondata, la censura di un automobilista sotto processo a Curtea de Argeș. L’uomo sosteneva che il reato di guida in stato di ebbrezza sia incostituzionale perché le regole secondo cui gli viene prelevato e analizzato il sangue non stanno in una legge organica, ma in decreti ministeriali. La Corte ha risposto che la procedura di determinazione del tasso alcolemico non è un elemento costitutivo del reato, ma un meccanismo tecnico di acquisizione della prova, quindi non deve essere disciplinata con legge.
- Il testo giudicato non è più in vigore. La Corte ha esaminato l’art. 336 comma (1) del Codice penale nella formulazione anteriore alla legge n. 200/2023, applicabile ai fatti commessi fino all’8 luglio 2023. La legge n. 200/2023 ha tolto dal testo l’espressione «la momentul prelevării mostrelor biologice», al momento del prelievo dei campioni biologici, senza toccare né la soglia né la pena.
- Per chi viene fermato oggi si applica altro. Dopo la legge n. 172/2024, in vigore dal 3 giugno 2024, la pena è la reclusione da 1 a 5 anni e l’interdizione dall’esercizio di alcuni diritti, senza l’alternativa della multa. La soglia resta di 0,80 g/l di alcol puro nel sangue.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 773 dell’11 settembre 2026
Entrata in vigore: 11 settembre 2026, data della pubblicazione
Le regole secondo cui vi viene prelevato il sangue e calcolato il tasso alcolemico non devono essere scritte in una legge, basta che stiano in un atto del ministro o del Governo. È questa la conclusione della Sentenza n. 140 del 17 febbraio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 773 dell’11 settembre 2026, con cui la Corte costituzionale ha respinto in quanto infondata, all’unanimità, l’eccezione sollevata da un automobilista sotto processo a Curtea de Argeș. È la seconda sentenza sullo stesso articolo pubblicata nel giro di otto giorni: il 3 settembre 2026 era uscita la Sentenza n. 136/2026, nella quale la Corte ha chiarito che il tasso alcolemico si valuta al momento della guida, non a quello del prelievo.
L’art. 336 comma (1) del Codice penale è la norma che trasforma la guida in stato di ebbrezza in reato. Nella formulazione arrivata alla Corte, puniva «la guida su strade pubbliche di un veicolo per il quale la legge prevede l’obbligo di possedere la patente di guida, da parte di una persona che, al momento del prelievo dei campioni biologici, ha un tasso alcolemico superiore a 0,80 g/l di alcol puro nel sangue», con la reclusione da uno a 5 anni o con la multa. Sotto la soglia di 0,80 g/l il fatto esce da questa norma e resta nell’area dell’illecito amministrativo.
Il procedimento è partito dal Tribunale di primo grado di Curtea de Argeș, dove l’autore dell’eccezione era giudicato per guida di un veicolo sotto l’influenza dell’alcol. Con l’ordinanza del 14 ottobre 2021 il giudice ha rimesso la questione alla Corte costituzionale, e la causa ha ricevuto il numero 3.289D/2021 nel ruolo della Corte.
L’argomento dell’automobilista non riguardava la soglia né la pena, ma il luogo in cui stanno le regole di misurazione. La cifra superiore a 0,80 g/l è, diceva, l’elemento che separa l’illecito amministrativo dal reato, quindi un elemento essenziale del fatto penale. Il modo in cui si arriva a quella cifra, cioè come si preleva il campione, come si conserva, come si trasporta e come si analizza, era però stabilito dal Decreto del ministro della salute n. 1.512/2013 e dal Decreto del ministro della salute n. 277/2015, atti di rango inferiore alla legge. Né il Codice penale né il Codice di procedura penale descrivono la procedura. Da qui le censure sull’art. 73 comma (3) lett. h) della Costituzione, che richiede che i reati e le pene siano disciplinati con legge organica, sull’art. 23 comma (12), che sancisce la legalità dell’incriminazione, e sull’art. 1 comma (5), che richiede la qualità della legge.
Il Tribunale di primo grado di Curtea de Argeș ha ritenuto l’eccezione infondata, perché la norma incriminatrice indica con chiarezza il fatto e la pena. I presidenti delle due Camere del Parlamento, il Governo e l’Avvocato del Popolo non hanno comunicato il proprio punto di vista. Il rappresentante del Pubblico Ministero ha chiesto il rigetto per infondatezza, richiamando la Sentenza della Corte costituzionale n. 238 dell’8 aprile 2021, una pronuncia anteriore sullo stesso art. 336 comma (1).
La risposta è costruita in tre passaggi. Prima la Corte ricorda che cosa significa tipicità: il fatto è reato solo quando l’azione corrisponde esattamente al modello della norma incriminatrice e, secondo la Sentenza n. 405 del 15 giugno 2016, paragrafo 65, soltanto il legislatore primario può stabilire la condotta che il destinatario della legge è tenuto a rispettare. Poi passa in rassegna che cosa contiene effettivamente l’art. 336 comma (1): il fatto vietato, le circostanze rilevanti per la responsabilità penale e la sanzione, cioè tutto quello che il principio di legalità dell’incriminazione richiede. Infine qualifica la procedura di misurazione come qualcosa di diverso da un elemento del reato.
La frase che regge la soluzione sta al paragrafo 19: la procedura di determinazione del tasso alcolemico «non ha la natura di elemento costitutivo del reato previsto dall’art. 336 comma (1) del Codice penale, ma rappresenta un meccanismo tecnico di acquisizione della prova, utilizzato esclusivamente per verificare il ricorrere della condizione oggettiva del superamento della soglia di 0,80 g/l di alcol puro nel sangue, ragione per cui non è necessario disciplinarla con legge organica». In altre parole: la legge dice che cosa è vietato e con quanto si punisce, mentre gli atti amministrativi dicono soltanto come lo si prova.
Gli effetti che produce
La sentenza è definitiva e generalmente vincolante dalla pubblicazione, quindi dall’11 settembre 2026, ai sensi dell’art. 147 comma (4) della Costituzione. Trattandosi di un rigetto, non abroga alcun testo e non modifica nulla. Chi cerca un cambiamento di legge non ne troverà nessuno: l’effetto è chiudere un argomento, non riscrivere una norma.
Il primo effetto si produce nel procedimento di Curtea de Argeș, che riprende davanti al giudice, con la norma intatta. La sentenza è comunicata al Tribunale di primo grado di Curtea de Argeș.
Il secondo effetto riguarda chiunque voglia riproporre la stessa censura. Un rigetto per infondatezza non preclude formalmente una nuova eccezione, ma la rende quasi inutile: la Corte si è pronunciata nel merito, ha detto che il testo è conforme alla Costituzione, e un giudice investito della stessa censura richiamerà questa sentenza. La differenza rispetto a un rigetto per inammissibilità è importante. Inammissibile significa che non si è entrati nel merito e che il problema resta aperto. Infondato significa che si è entrati nel merito e che la risposta è stata data.
Il terzo effetto è quello che conta in un procedimento attualmente pendente. La difesa costruita sull’idea che la procedura alcolemica sia illegittima perché sta in un decreto, non in una legge, non ha più su che cosa appoggiarsi sul piano costituzionale. Questo non chiude però la contestazione della prova in sé: la Corte ha detto che la procedura è un meccanismo di acquisizione della prova, e il rispetto di quel meccanismo continua a essere verificato dal giudice penale, secondo le normali regole di nullità e di esclusione delle prove.
Il quarto effetto è indiretto e riguarda la forma attuale della legge. La risposta della Corte concerne formalmente un testo uscito di vigore, ma il suo ragionamento si sposta senza sforzo sul testo vigente: anche la formulazione del 2024 dell’art. 336 comma (1) usa la stessa soglia di 0,80 g/l, e la procedura di determinazione sta ancora in un atto di rango inferiore alla legge, la Decisione del Governo n. 877/2024.
Che cosa cambia rispetto a prima
In seguito a questa sentenza non è cambiato nulla. Il testo in sé è però cambiato due volte nei quasi cinque anni in cui il fascicolo è rimasto alla Corte, e per un automobilista è qui la parte utile.
Il primo cambiamento è venuto dalla Corte, undici anni fa. Con la Sentenza n. 732 del 16 dicembre 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 69 del 27 gennaio 2015, la Corte ha accolto un’eccezione e ha dichiarato incostituzionale l’espressione «la momentul prelevării mostrelor biologice», al momento del prelievo dei campioni biologici, contenuta nell’art. 336 comma (1). Ai sensi dell’art. 147 comma (1) della Costituzione, una disposizione dichiarata incostituzionale è sospesa di diritto e cessa di produrre effetti giuridici dopo 45 giorni dalla pubblicazione della sentenza, se il Parlamento o il Governo non la mettono d’accordo con la Costituzione. Nessuno è intervenuto, quindi l’espressione è rimasta priva di effetti dal 13 marzo 2015. Che cosa sia rimasto in piedi lo ha spiegato la Corte nella Sentenza n. 238 dell’8 aprile 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 613 del 22 giugno 2021: la norma punisce chi ha più di 0,80 g/l al momento del controllo su strada, non a quello del prelievo, e il valore al volante si ricostruisce con un calcolo retroattivo, partendo dall’analisi tossicologica eseguita più tardi.
Il secondo cambiamento è venuto dal Parlamento, otto anni dopo. Con l’art. I punto 7 della legge n. 200/2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 616 del 6 luglio 2023 ed entrata in vigore il 9 luglio 2023, l’art. 336 comma (1) è stato riscritto così: «La guida su strade pubbliche di un veicolo per il quale la legge prevede l’obbligo di possedere la patente di guida, da parte di una persona che ha un tasso alcolemico superiore a 0,80 g/l di alcol puro nel sangue, è punita con la reclusione da uno a 5 anni o con la multa». L’unica modifica è la scomparsa delle sei parole dichiarate incostituzionali nel 2014. La soglia è rimasta 0,80 g/l, la pena è rimasta da uno a 5 anni o la multa. Nella stessa occasione è comparso anche un reato nuovo, l’art. 3361, per chi consuma alcol o sostanze psicoattive dopo un incidente con morti o feriti, fino al prelievo dei campioni.
Il terzo cambiamento è il più pesante di tutti. Con l’art. III punto 4 della legge n. 172/2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 510 del 31 maggio 2024 ed entrata in vigore il 3 giugno 2024, l’intero art. 336 è stato riscritto. Il fatto del comma (1) è ora punito con la reclusione da 1 a 5 anni e l’interdizione dall’esercizio di alcuni diritti. L’alternativa della multa è sparita e la pena accessoria è diventata obbligatoria. Il comma (2) sanziona allo stesso modo la guida sotto l’influenza di sostanze psicoattive, mentre il comma (3) alza la pena da 2 a 7 anni e l’interdizione dall’esercizio di alcuni diritti per il trasporto pubblico di persone, il trasporto di sostanze o prodotti pericolosi e l’istruzione pratica o l’esame per la patente. La stessa legge ha aggiunto all’art. 83 un comma nuovo, secondo cui non si può disporre il rinvio dell’applicazione della pena per i reati degli articoli 335 e 336.
Anche il quadro attorno alla procedura contestata si è spostato nel frattempo. Il Decreto del ministro della salute n. 1.512/2013 è stato abrogato dal Decreto del ministro della salute n. 3.969/2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 735 del 26 luglio 2024, e le regole di prelievo, conservazione e trasporto sono passate nella Decisione del Governo n. 877/2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 709 del 19 luglio 2024. La procedura è salita, quindi, da decreto ministeriale a decisione del Governo, ma sempre sotto il livello della legge organica, cioè esattamente dove l’autore dell’eccezione diceva che non poteva stare.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Dà una risposta nel merito, non un rigetto procedurale. Il testo è dichiarato conforme alla Costituzione rispetto alle censure formulate, quindi la discussione sul rango dell’atto che disciplina la misurazione del tasso alcolemico riceve una soluzione, non un rinvio.
- Separa con chiarezza la norma incriminatrice dai mezzi di prova. La legge stabilisce il fatto, la soglia e la pena, mentre gli atti amministrativi stabiliscono come si prova il superamento della soglia. La distinzione è utile ben oltre i procedimenti stradali.
- È pronunciata all’unanimità, senza opinione dissenziente o concorrente, quindi non lascia dubbi su che cosa la Corte abbia voluto dire.
- Conferma indirettamente che la soglia di 0,80 g/l di alcol puro nel sangue è una condizione oggettiva della norma penale, non il risultato di una valutazione amministrativa.
- Chiude una linea difensiva che consumava tempo nei tribunali. L’argomento secondo cui la procedura alcolemica dovrebbe essere legge organica è stato sollevato ripetutamente, e una soluzione nel merito lo toglie dai procedimenti futuri.
Che cosa resta un problema
- Tra la pronuncia e la pubblicazione sono passati 206 giorni, e la sentenza produce effetti solo dalla pubblicazione. Nessuna norma impone alla Corte un termine per pubblicare le sentenze rese sulle eccezioni.
- Dall’ordinanza di rimessione alla pubblicazione sono passati 1.793 giorni, quasi cinque anni, per una motivazione nel merito di otto paragrafi. Alla data della pronuncia, il testo giudicato era uscito di vigore da 954 giorni.
- La sentenza non cita alcuna pronuncia anteriore della Corte sull’art. 336. La Sentenza n. 238/2021 compare una sola volta, nel resoconto delle conclusioni del pubblico ministero, non nel ragionamento della Corte.
- Non dice da nessuna parte a quale momento si riferisca il tasso alcolemico, pur riproducendo un testo che contiene l’espressione annullata nel 2014 proprio per questo motivo. La risposta esiste, ma in altre sentenze.
- Non affronta la domanda pratica che sta dietro la censura: che cosa accade se la procedura di prelievo non viene rispettata. La Corte la qualifica come meccanismo di prova e si ferma lì.
- L’elenco degli elementi del reato del paragrafo 15 non coincide con quello del paragrafo 19, e la differenza non è di stile.
Consigli pratici
- Verificate prima di tutto la data del fatto, perché da essa dipende la pena. Per i fatti commessi fino al 2 giugno 2024 si applica la formulazione che consentiva la multa come alternativa alla reclusione, se più favorevole, ai sensi dell’art. 15 comma (2) della Costituzione e dell’art. 5 del Codice penale. Per i fatti dal 3 giugno 2024 in poi, la multa non esiste più all’art. 336 comma (1).
- Tenete a mente il riferimento temporale: la soglia di 0,80 g/l si riferisce al momento della guida, non a quello del prelievo. Il valore del referto di analisi è il punto di partenza per un calcolo retroattivo, non la cifra finale. Questa sentenza non ripete la regola, che però viene dalla Sentenza n. 732/2014 ed è spiegata nella Sentenza n. 238/2021.
- Non costruite la difesa sull’idea che la procedura alcolemica sarebbe illegittima perché stabilita con decreto ministeriale o con decisione del Governo. La sentenza di oggi risponde direttamente a questo argomento e lo respinge.
- Contestate invece, se è il caso, il rispetto concreto della procedura: il tempo intercorso tra il controllo e il prelievo, le condizioni di conservazione e di trasporto del campione, l’identità del campione, il calcolo retroattivo. La procedura è, nei termini della sentenza, mezzo di prova, e i mezzi di prova sono verificati dal giudice penale.
- Quando leggete un testo del Codice penale su un portale legislativo, guardate fino a quale data è aggiornata la versione consolidata. L’art. 336 è stato riscritto due volte in meno di un anno, e una versione vecchia mostra una cornice di pena diversa da quella applicabile.
- Non confondete le due sentenze pubblicate nel settembre 2026 sullo stesso articolo. La Sentenza n. 136/2026, nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 743 del 3 settembre 2026, riguarda il momento al quale si misura il tasso alcolemico. La Sentenza n. 140/2026, nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 773 dell’11 settembre 2026, riguarda il rango dell’atto che disciplina la procedura di misurazione. Entrambe sono state pronunciate lo stesso giorno ed entrambe sono state respinte.
Domande frequenti
Che cosa ha deciso la Corte costituzionale, in breve?
Che cosa significa respinta in quanto infondata e in che cosa differisce da respinta in quanto inammissibile?
È cambiato qualcosa per gli automobilisti dopo questa sentenza?
Che cosa si punisce oggi all’art. 336 comma (1) e con quanto?
Che cosa ha cambiato la legge n. 200/2023 nel testo esaminato?
Sono coinvolto in un procedimento per fatti anteriori al luglio 2023. Che cosa significa la sentenza per me?
Dove sono scritte, oggi, le regole di prelievo e di analisi?
Perché ci è voluto tanto tempo?
Dove trovo il testo integrale della sentenza?
Errori e incongruenze nel testo pubblicato
- Il dispositivo dichiara conforme alla Costituzione una formulazione che contiene un’espressione priva di effetti giuridici dal 13 marzo 2015, senza escluderla. Il paragrafo 10 riporta l’oggetto dell’eccezione come le disposizioni dell’art. 336 comma (1) «che hanno il seguente contenuto», e il testo citato contiene l’espressione «la momentul prelevării mostrelor biologice», al momento del prelievo dei campioni biologici. Al paragrafo 11, la stessa sentenza ricorda che con la Sentenza n. 732 del 16 dicembre 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 69 del 27 gennaio 2015, la Corte ha dichiarato incostituzionale proprio quell’espressione. Ai sensi dell’art. 147 comma (1) della Costituzione, le disposizioni dichiarate incostituzionali sono sospese di diritto e, se il Parlamento o il Governo non intervengono entro 45 giorni dalla pubblicazione della sentenza, cessano di produrre effetti giuridici; nessuno è intervenuto, quindi il termine è scaduto il 13 marzo 2015. Il dispositivo rileva però che «le disposizioni dell’art. 336 comma (1) del Codice penale, nella formulazione anteriore all’entrata in vigore della legge n. 200/2023 (…), sono conformi alla Costituzione rispetto alle censure formulate», senza alcuna riserva sull’espressione. Un lettore in buona fede può arrivare a due conclusioni: o l’intera formulazione anteriore, espressione compresa, è convalidata per i fatti anteriori al 9 luglio 2023, oppure l’espressione è fuori dal controllo perché non produceva più effetti. La differenza decide, nei procedimenti vecchi, se la soglia di 0,80 g/l si riferisca al momento della guida o a quello del prelievo, cioè decide la colpevolezza. La Sentenza n. 136/2026, pronunciata lo stesso giorno e sullo stesso testo, tratta espressamente questo punto.
- Il paragrafo 15 e il paragrafo 19 elencano in modo diverso gli elementi del reato, e dal primo risulta una condizione che il secondo non richiede. Il paragrafo 15 afferma che il fatto del comma (1) «implica due elementi definitori: da un lato, la guida di un veicolo sotto l’influenza dell’alcol, dall’altro, un tasso alcolemico superiore a 0,80 g/l di alcol puro nel sangue» e aggiunge che «le due condizioni devono ricorrere cumulativamente». Il paragrafo 19 descrive lo stesso elemento materiale in altro modo: «la guida su strade pubbliche di un veicolo, per il quale la legge prevede l’obbligo di possedere la patente di guida, da parte di una persona che ha un tasso alcolemico superiore a 0,80 g/l di alcol puro nel sangue», senza alcun requisito separato di trovarsi sotto l’influenza dell’alcol. Il testo citato dalla Corte stessa al paragrafo 10 non contiene un requisito simile, mentre contiene due condizioni che il paragrafo 15 omette: che la guida avvenga su strade pubbliche e che il veicolo sia tra quelli per i quali la legge richiede la patente. La conseguenza si vede in un processo: dal paragrafo 15 si può sostenere che l’accusa debba provare, oltre alla cifra del referto di analisi, anche uno stato di influenza, mentre dal paragrafo 19 che la cifra basta. Entrambe le formulazioni stanno nella stessa sentenza e possono essere invocate come tali, in un atto il cui oggetto è proprio la domanda se la legge contenga tutti gli elementi costitutivi del reato.
Analisi della redazione
La distinzione fatta dalla Corte è corretta e utile: una norma incriminatrice deve dire che cosa è vietato e con quanto si punisce, mentre il modo in cui se ne prova la violazione non può stare tutto nella legge. Se fosse diversamente, ogni dettaglio di laboratorio richiederebbe una modifica del Codice penale. Il problema è che la risposta si ferma esattamente dove comincia la parte difficile. L’autore dell’eccezione non si lamentava del fatto che la procedura sia tecnica, ma del fatto che la soglia di 0,80 g/l sia l’unico confine tra illecito amministrativo e reato, e che il risultato che dice da quale parte del confine ci si trovi si produca interamente secondo regole che il Parlamento non ha scritto e non controlla. La Corte chiama questa procedura «meccanismo tecnico di acquisizione della prova» e considera chiusa la questione. In otto paragrafi di motivazione nel merito non compare una parola su che cosa accada quando il meccanismo non viene rispettato.
La censura è del resto sopravvissuta all’atto che le ha risposto. Quando l’eccezione è stata sollevata, nell’ottobre 2021, la procedura stava nel Decreto del ministro della salute n. 1.512/2013. Dal 19 luglio 2024 sta nella Decisione del Governo n. 877/2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 709. È salita di un gradino nella gerarchia degli atti, ma è rimasta sotto il livello della legge organica, cioè esattamente dove l’automobilista di Argeș diceva che non poteva stare, e la soglia di 0,80 g/l è rimasta invariata da una formulazione all’altra. La risposta della Corte del 2026 vale, nella sostanza, anche per la formulazione in vigore dal 3 giugno 2024, anche se formalmente riguarda una redazione uscita di vigore da più di tre anni.
Le cifre raccontano la seconda parte della storia, e non si vedono leggendo la sentenza, ma contando. Dall’ordinanza del 14 ottobre 2021 alla pronuncia sono passati 1.587 giorni, e dalla pronuncia alla pubblicazione altri 206, in totale 1.793 giorni, quasi cinque anni. Alla data della pronuncia, il testo giudicato era uscito di vigore da 954 giorni. Il confronto che mette la cifra in prospettiva è con la prassi della Corte stessa sullo stesso articolo: la pronuncia che ha generato tutta la discussione, la Sentenza n. 732/2014, è stata emessa il 16 dicembre 2014 e pubblicata il 27 gennaio 2015, cioè in 42 giorni, quasi cinque volte più in fretta. E la Sentenza n. 136/2026, pronunciata nella stessa udienza, sullo stesso comma, è stata pubblicata il 3 settembre 2026, otto giorni prima di questa. Due risposte alla stessa domanda di fondo, date lo stesso giorno, sono arrivate al lettore in due numeri diversi della Gazzetta Ufficiale della Romania, a più di sei mesi da quando erano state scritte.
Una terza osservazione nasce dal confronto tra due date dello stesso paragrafo. Al paragrafo 17 si afferma che il Decreto del ministro della salute n. 1.512/2013 è stato abrogato dal Decreto n. 3.969/2024, pubblicato il 26 luglio 2024, e poi che «successivamente all’abrogazione» le regole sono state stabilite dalla Decisione del Governo n. 877/2024. La decisione era però stata pubblicata il 19 luglio 2024, sette giorni prima del decreto di abrogazione, quindi l’ordine è inverso rispetto a quello descritto. La successione reale rivela una cura dell’emittente, non una svista: le norme nuove sono state messe in vigore per prime, così da non lasciare un solo giorno senza procedura di prelievo, e il decreto vecchio è stato abrogato soltanto dopo. È esattamente il dettaglio che avrebbe rafforzato il ragionamento della Corte, se fosse stato letto nell’ordine in cui è accaduto. Infine, la sentenza non cita alcuna pronuncia anteriore sull’art. 336: quella del 2021 compare solo nel resoconto delle conclusioni del pubblico ministero, mentre quella del 2014 è ricordata come storia legislativa, non come precedente. Per un atto che si pubblica proprio per essere generalmente vincolante, l’assenza del richiamo è una perdita: il lettore non riesce a distinguere una prassi consolidata da una soluzione del momento.
Che cosa andrebbe cambiato
- La scrittura nell’art. 336 del Codice penale del momento al quale si riferisce il tasso alcolemico. Una proposizione che dica che la soglia si valuta al momento della guida. Effetto: sparisce la discussione che ha prodotto la Sentenza n. 732/2014 e che da allora si ripropone di procedimento in procedimento, e il calcolo retroattivo del tasso alcolemico acquista una base legale, non solo giurisprudenziale.
- La menzione espressa, nell’oggetto dell’eccezione, dei frammenti che non producono più effetti giuridici. Quando la Corte esamina una formulazione vecchia che contiene un’espressione annullata in precedenza, l’oggetto andrebbe definito con questa riserva. Effetto: i giudici che applicano la sentenza in procedimenti su fatti vecchi non hanno più due letture possibili del dispositivo.
- La correzione dell’elenco degli elementi costitutivi del paragrafo 15, con una rettifica pubblicata. Effetto: sparisce l’argomento secondo cui l’accusa dovrebbe provare uno stato di influenza distinto dal superamento della soglia, argomento che può appoggiarsi sul testo ufficiale della sentenza.
- Un termine di legge per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania delle sentenze della Corte rese sulle eccezioni. Effetto: l’intervallo di 206 giorni tra pronuncia e pubblicazione non sarebbe più possibile, e i giudici che nel frattempo trattano il procedimento da cui è venuta la domanda saprebbero quando arriva la risposta.
- La pubblicazione nello stesso numero delle sentenze rese lo stesso giorno sullo stesso testo di legge. Effetto: il lettore e il giudice ricevono la risposta intera in una volta, non metà il 3 settembre e l’altra metà l’11 settembre, con il rischio che una delle due sia letta senza l’altra.
- La citazione del proprio precedente quando la Corte si pronuncia una seconda volta sullo stesso articolo. Effetto: chi legge la sentenza vede se ha davanti una prassi costante, e gli autori di eccezioni non ripropongono un percorso già chiuso per lo stesso motivo.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 773 dell'11 settembre 2026 16 pagine PDF, 103 KB l'atto inizia a pagina 2
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
