In breve

  • Lo Stato lancia il Programma nazionale di accessibilità delle abitazioni «Un ascensore per la vita», con cui i comuni installano ascensori, piattaforme elevatrici, scale mobili o rampe negli edifici con 3 o più piani che non sono stati costruiti con l’ascensore.
  • Riguarda in primo luogo le persone anziane, le persone con mobilità ridotta, le persone con disabilità motorie e le famiglie con bambini piccoli che vivono ai piani superiori, in edifici i cui condomini firmino un contratto di mandato con il comune.
  • Il finanziamento è a fondo perduto, con fondi europei e dal bilancio dello Stato; i primi 18 mesi costituiscono un progetto pilota per un massimo di 100 edifici, due per ogni capoluogo di distretto.
Atto: Legge n. 153/2026, promulgata con Decreto n. 428/2026
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 592 del 20 luglio 2026
Entra in vigore: 19 agosto 2026

I vecchi edifici senza ascensore, costruiti soprattutto tra gli anni ’60 e ’80, ricevono uno strumento giuridico e finanziario dedicato. La Legge n. 153/2026 sulla disciplina del Programma nazionale di accessibilità delle abitazioni — «Un ascensore per la vita», promulgata con il Decreto n. 428/2026 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 592 del 20 luglio 2026, istituisce un programma pluriennale attraverso cui le autorità locali possono installare ascensori, piattaforme elevatrici, scale mobili o rampe di accesso nei condomini con tre o più piani fuori terra che non erano dotati di ascensore nel progetto originario. La legge arriva a pochi giorni dalla modifica delle condizioni per l’IVA agevolata sulla prima casa, nello stesso pacchetto più ampio di misure legislative dell’estate 2026 che toccano direttamente il mercato immobiliare.

Il programma è coordinato dal Ministero dello Sviluppo, dei Lavori Pubblici e dell’Amministrazione (MDLPA) e dal Ministero degli Investimenti e dei Progetti Europei (MIPE), e si applica anche ai condomini situati in zone edificate protette, nel rispetto della normativa sulla tutela dei monumenti storici. Sono esclusi dal programma gli edifici classificati o in corso di classificazione come monumenti storici, nonché quelli inquadrati, tramite perizia tecnica, nella classe di rischio sismico RsI o RsII; per questi ultimi, tuttavia, la legge consente di includere i lavori di accessibilità, in modo integrato, nel programma di adeguamento sismico.

Gli effetti che produce

Chi attua il programma e come si attiva. Il programma è realizzato attraverso le unità amministrativo-territoriali (i comuni), che rivestono la qualità di beneficiario ed eseguono gli investimenti per conto dei condomini. Il legame tra comune ed edificio si stabilisce tramite un contratto di mandato, sottoscritto dal condominio oppure, in sua assenza, da almeno due terzi dei proprietari delle unità abitative e due terzi dei proprietari degli spazi con destinazione diversa presenti nel condominio.

Finanziamento a fondo perduto, per fasi. Le risorse provengono da fondi europei destinati all’edilizia abitativa, da trasferimenti dal bilancio dello Stato tramite il bilancio del MDLPA, dai bilanci locali e, facoltativamente, da donazioni o sponsorizzazioni. Nei primi 18 mesi dall’entrata in vigore della legge, il finanziamento è garantito con priorità dai fondi europei, tramite un progetto pilota destinato all’accessibilità di un massimo di 100 condomini: due per ogni capoluogo di distretto o suddivisione amministrativo-territoriale di Bucarest. Solo dopo questo progetto pilota, il programma entra nella seconda fase, di estensione a tutti i condomini idonei del Paese, finanziata dal bilancio dello Stato.

Chi ha la priorità. Un condominio può entrare nel programma se a un piano diverso dal piano terra risiede almeno una persona anziana, una persona con mobilità ridotta, una persona con disabilità motorie o una famiglia con un figlio in età di asilo nido o prescolare. Nella selezione contano il numero di tali persone nell’edificio (più ce ne sono, maggiore è la priorità), il numero di piani dell’edificio (gli edifici più alti hanno priorità) e l’anno di costruzione: sono prioritari gli edifici costruiti dopo l’entrata in vigore della Normativa n. 23/IX del 15 giugno 1978.

Soluzioni tecniche accettate. Oltre all’ascensore vero e proprio, la legge accetta anche soluzioni alternative o complementari — scale mobili, piattaforme elevatrici o rampe di accesso — laddove l’installazione di un ascensore non sia possibile. I lavori devono garantire uno spazio tecnico adeguato (nel vano scala o, se ciò non è possibile, all’esterno dell’edificio), rispettare le normative sull’accessibilità e i requisiti di resistenza, sicurezza antincendio e salute della Legge n. 10/1995, con un consumo energetico ridotto, senza compromettere le caratteristiche architettoniche dell’immobile.

Autorizzazione semplificata. I lavori di accessibilità beneficiano di un regime di autorizzazione semplificato: non vengono riscosse le tasse ordinarie previste dal Codice tributario, e per gli interventi sulle parti comuni o sul demanio pubblico adiacente al condominio, il permesso di costruire viene rilasciato senza il titolo di proprietà sull’immobile, senza estratto del piano catastale e senza visura informativa del registro immobiliare. A tal fine, la legge modifica anche la Legge n. 50/1991, introducendo la possibilità di rilasciare il permesso di costruire senza una documentazione urbanistica completa, quando i lavori non modificano la destinazione d’uso dell’edificio e rispettano le norme tecniche di accessibilità.

Che cosa cambia rispetto a prima

  • Non esisteva un programma nazionale dedicato: finora, installare un ascensore in un vecchio edificio dipendeva, in pratica, esclusivamente dal condominio o da programmi locali frammentari, senza finanziamenti europei o statali esplicitamente dedicati a questo scopo.
  • L’autorizzazione era complessa: i lavori per installare un ascensore in un edificio esistente richiedevano di norma una documentazione urbanistica completa, tasse e, spesso, visure del registro immobiliare per le parti comuni; la nuova legge semplifica notevolmente questo percorso per i lavori di accessibilità.
  • L’adeguamento sismico e la riqualificazione termica erano separati dall’accessibilità: la Legge n. 212/2022 (rischio sismico) e l’Ordinanza d’urgenza n. 18/2009 (efficienza energetica) non consentivano esplicitamente di integrare i lavori di installazione degli ascensori nello stesso progetto; ora la legge introduce nuovi articoli in entrambi gli atti normativi, che permettono di eseguire i lavori di accessibilità contestualmente a quelli di adeguamento o di riqualificazione termica.
  • Non esisteva un meccanismo unitario di definizione delle priorità: le decisioni su quali edifici ricevessero l’ascensore dipendevano dalle risorse e dalle priorità di ciascun comune; la legge introduce criteri di idoneità e priorità validi a livello nazionale.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • Finanziamento a fondo perduto per i condomini, che non devono più sostenere da soli il costo integrale di un nuovo ascensore, spesso proibitivo per i bilanci ridotti dei vecchi edifici.
  • Criteri di idoneità chiari, incentrati sulle persone anziane, con disabilità o con mobilità ridotta, le più colpite dalla mancanza dell’ascensore negli edifici privi di un piano terra accessibile.
  • La possibilità di combinare i lavori di accessibilità con quelli di adeguamento sismico o riqualificazione termica già programmati o in corso, risparmiando tempo e denaro.
  • Il regime di autorizzazione semplificato accorcia un percorso amministrativo che, in pratica, poteva durare mesi o anni prima che i lavori iniziassero effettivamente.

Che cosa resta un problema

  • Il progetto pilota riguarda solo un massimo di 100 condomini a livello nazionale nei primi 18 mesi: una frazione minima degli edifici senza ascensore in Romania, e la fase di estensione nazionale dipende dai fondi disponibili nel bilancio dello Stato, anno per anno.
  • La piattaforma elettronica per la presentazione delle domande di finanziamento aprirà solo «dopo che il programma sarà inserito nella legge di bilancio dello Stato», senza un termine fisso stabilito dalla legge.
  • Le norme metodologiche che dettaglieranno esattamente l’applicazione del programma (documenti necessari, categorie di spese ammissibili) non sono ancora state pubblicate: la legge concede un termine di 90 giorni dall’entrata in vigore, ossia verso metà novembre 2026.
  • I condomini restano responsabili di tutte le spese di esercizio, manutenzione e revisione dell’ascensore una volta installato, il che può generare nuove quote di manutenzione mensili.

Consigli pratici

  1. Se vivi in un edificio con 3 o più piani senza ascensore, con persone anziane o con disabilità ai piani superiori: discuti in condominio l’adozione di una delibera di adesione al programma e prepara l’elenco nominativo con il consenso scritto dei proprietari, richiesto per il contratto di mandato con il comune.
  2. Se sei amministratore di condominio: contatta per tempo il comune per sapere se la tua località intende presentare domande per il progetto pilota, poiché il numero di condomini idonei è limitato a due per ogni capoluogo di distretto in questa prima fase.
  3. Se lavori nell’amministrazione di un comune con edifici senza ascensore sul proprio territorio: prepara per tempo l’inventario di questi edifici, richiesto dalla legge entro 6 mesi dall’entrata in vigore (fino al 19 febbraio 2027), strutturato per numero di piani, periodo di costruzione e soluzioni costruttive.
  4. Se hai un edificio classificato in rischio sismico RsI o RsII, o interessato da lavori di riqualificazione termica: verifica se puoi includere l’installazione dell’ascensore nello stesso progetto di adeguamento o di isolamento termico, un’opzione ora introdotta esplicitamente dalla legge e che può ridurre i costi complessivi.

Domande frequenti

Chi paga l’ascensore installato tramite il Programma «Un ascensore per la vita»?
Il finanziamento è a fondo perduto e proviene da fondi europei, dal bilancio dello Stato (tramite il bilancio del Ministero dello Sviluppo, dei Lavori Pubblici e dell’Amministrazione) e, in via complementare, dai bilanci locali. Il condominio non paga il costo dell’investimento iniziale, ma resta responsabile in seguito delle spese di esercizio, manutenzione e revisione dell’ascensore.
Quali edifici sono idonei al programma?
I condomini con 3 o più piani fuori terra che non erano dotati di ascensore nel progetto originario, ad eccezione di quelli classificati come monumenti storici e di quelli inquadrati nella classe di rischio sismico RsI o RsII (che possono comunque integrare lavori di accessibilità nel programma di adeguamento sismico). Inoltre, in un piano diverso dal piano terra di quel vano scala deve risiedere almeno una persona anziana, una persona con mobilità ridotta, una persona con disabilità motorie o una famiglia con un figlio in età di asilo nido o prescolare.
Quando parte effettivamente il programma?
La legge entra in vigore il 19 agosto 2026. Il progetto pilota, finanziato con fondi europei per un massimo di 100 condomini, si svolge nei primi 18 mesi da questa data, ossia fino a febbraio 2028. Le norme metodologiche e il meccanismo di finanziamento del pilota devono essere approvati entro al massimo 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Come si presenta una domanda per l’installazione dell’ascensore?
Il condominio (o, in sua assenza, almeno due terzi dei proprietari) firma un contratto di mandato con il comune, che viene così autorizzato a realizzare l’investimento. Il comune presenta quindi la domanda di finanziamento al Ministero dello Sviluppo, dei Lavori Pubblici e dell’Amministrazione, sulla piattaforma elettronica dedicata, che aprirà, secondo la legge, dopo che il programma sarà inserito nella legge di bilancio dello Stato.
Chi diventa proprietario dell’ascensore una volta installato?
L’ascensore e il relativo impianto diventano proprietà comune, in quota indivisa, dei proprietari del condominio, come le altre parti comuni dell’edificio. Se l’impianto viene collocato sul terreno adiacente, la proprietà spetta all’unità amministrativo-territoriale locale. Il condominio acquisisce il diritto d’uso e risponde della manutenzione.
L’ascensore può essere combinato con altri lavori, come l’adeguamento sismico o la riqualificazione termica?
Sì. La legge modifica esplicitamente la Legge n. 212/2022 sulla riduzione del rischio sismico e l’Ordinanza d’urgenza n. 18/2009 sull’efficienza energetica degli edifici residenziali, consentendo che i lavori di installazione di ascensori, piattaforme elevatrici, scale mobili o rampe siano realizzati in modo integrato, contestualmente ai lavori di adeguamento sismico o riqualificazione termica, sulla base della stessa documentazione tecnico-economica.

Il Programma «Un ascensore per la vita» non è l’unico intervento del 2026 sul patrimonio abitativo datato. All’inizio di luglio, il Ministero dello Sviluppo ha modificato le norme sull’adeguamento sismico, in modo che gli edifici danneggiati da esplosioni o incendi possano entrare nel programma senza i consueti criteri di idoneità.

Testo originale dell’atto normativo

Di seguito il testo integrale della Legge n. 153/2026, così come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 592 del 20 luglio 2026, insieme al Decreto di promulgazione n. 428/2026. Il testo seguente è riportato in lingua rumena, la lingua ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 592 del 20 luglio 2026 32 pagine PDF, 179 KB l'atto inizia a pagina 2

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.