In breve

  • Il Ministero dell’Energia costituisce squadre di verifica e controllo per l’etichetta energetica dei prodotti, formate da 3 specialisti del proprio organico, designati con decreto del vertice dell’istituzione.
  • I controlli si svolgono su base documentale, visiva, sugli scaffali e online, e le squadre possono richiedere la documentazione tecnica, proporre misure correttive e restrittive e riferire nei registri europei EPREL e ICSMS.
  • Gli operatori economici vengono avvisati in anticipo su chi si presenterà al controllo. Il decreto arriva nel contesto della procedura di infrazione INFR(2025)2074 in materia di etichettatura energetica e progettazione ecocompatibile.
Atto: Decreto ME n. 797/2026
Pubblicato: G. Uff. n. 665 dell’11 agosto 2026
In vigore dal: 11 agosto 2026

L’etichetta energetica sul frigorifero o sulla lavatrice esiste da anni, ma chi verifica se la lettera che vi compare corrisponde alla realtà? Finora, nella pratica, quasi nessuno. Il Ministero dell’Energia crea adesso le squadre che se ne occupano. Il decreto del ministro dell’energia, ad interim, n. 797/2026 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 665 dell’11 agosto 2026 e approva la costituzione delle squadre di verifica e controllo dell’etichetta energetica. È la seconda mossa di quest’estate sul fronte dell’efficienza energetica, dopo la legge n. 168/2026 sulla decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento.

La base giuridica è duplice. Sul piano interno, l’articolo 3 della legge n. 121/2014 sull’efficienza energetica attribuisce al Ministero dell’Energia, tramite la sua struttura di efficienza energetica, competenze in materia di etichettatura energetica di alcune categorie di prodotti e gli riconosce la qualità di autorità nazionale competente per la vigilanza del mercato in questo settore. Sul piano europeo, l’articolo 7 comma (4) del regolamento (UE) 2017/1.369 chiede agli Stati membri esattamente questo: verificare.

Il motivo concreto del decreto è però più diretto ed è scritto nel preambolo: la necessità di rendere operativa l’attività di vigilanza del mercato, anche nel contesto della procedura di infrazione INFR(2025)2074 in materia di etichettatura energetica e progettazione ecocompatibile. In altre parole, la Romania è già sotto procedura presso la Commissione europea perché non ha messo a punto questo controllo, e il decreto è la risposta amministrativa.

Le squadre non lavorano da sole. Possono chiedere il supporto specialistico della Società rumena degli auditor e dei manager energetici, SAMER, in base al protocollo n. 243.106 del 31 gennaio 2025 sulla collaborazione nel settore dell’efficienza energetica. Inoltre, delle squadre possono far parte, a seconda dei casi, anche specialisti dell’Autorità nazionale per la protezione dei consumatori o di altre autorità con competenze rilevanti nella vigilanza del mercato, cooptati nei termini di legge.

Gli effetti che produce

Il controllo si estende anche all’online, non solo agli scaffali. L’articolo 2 elenca esplicitamente le verifiche documentali, visive, nei punti vendita fisici e online. Un negozio che indica in modo errato la classe energetica sul proprio sito può essere verificato allo stesso modo di uno con la vetrina sulla strada.

L’operatore economico sa in anticipo chi si presenterà. I dati identificativi della squadra di verifica e controllo vengono notificati in anticipo agli operatori nei confronti dei quali si esercitano misure di controllo. Non è un controllo a sorpresa, ma un controllo annunciato.

Le squadre possono chiedere la documentazione tecnica e proporre misure. Oltre alla verifica vera e propria, richiedono documentazioni tecniche agli operatori economici e propongono misure correttive e restrittive. Il decreto non stabilisce esso stesso le sanzioni, bensì il meccanismo attraverso il quale le non conformità arrivano a essere accertate.

I dati finiscono in due registri europei. Le squadre forniscono le informazioni necessarie alla comunicazione in EPREL, il registro europeo dei prodotti per l’etichettatura energetica, e in ICSMS, il sistema di informazione e comunicazione sulla vigilanza del mercato. È questa la parte che conta per il fascicolo di infrazione.

La procedura effettiva sarà pubblicata separatamente. Le verifiche si svolgono conformemente alla procedura operativa sulla verifica dell’etichetta energetica, che viene approvata con un altro decreto del ministro dell’energia e pubblicata anch’essa nella Gazzetta Ufficiale della Romania. Fino a quel momento, il quadro resta incompleto.

Che cosa cambia rispetto a prima

Finora la competenza di vigilanza del mercato nel campo dell’etichettatura energetica esisteva sulla carta, nella legge n. 121/2014, ma non aveva la struttura che la esercitasse. Il decreto crea esattamente questo anello mancante: squadre nominate, con una composizione fissa di tre specialisti e con un elenco chiaro dei tipi di verifica.

Il secondo elemento nuovo è l’apertura verso altre istituzioni. La cooptazione degli specialisti dell’Autorità nazionale per la protezione dei consumatori riconosce un dato pratico: l’etichetta energetica è al tempo stesso una questione di efficienza energetica e una questione di corretta informazione del consumatore, e le due autorità finivano comunque nello stesso negozio.

La collaborazione con SAMER porta competenze tecniche dall’esterno del ministero, sulla base di un protocollo firmato già nel gennaio 2025. In pratica, il ministero riconosce di non avere da solo la capacità tecnica di valutare la conformità delle etichette su tutte le categorie di prodotti.

Nel frattempo si è consolidato anche il quadro europeo di riferimento, con l’ordinanza del Governo n. 20/2023, che applica il regolamento (UE) 2019/1.020 sulla vigilanza del mercato, e con la direttiva (UE) 2023/1.791 sull’efficienza energetica. Il decreto si colloca sopra queste norme, senza modificarle.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • Il consumatore ottiene una garanzia reale che la lettera sull’etichetta significhi qualcosa, perché compare qualcuno che la verifica.
  • I commercianti corretti non competono più con chi espone classi energetiche migliori di quelle reali.
  • La verifica online copre esattamente l’ambito in cui l’etichetta era più facile da manipolare o da omettere.
  • La cooptazione dell’Autorità nazionale per la protezione dei consumatori evita la duplicazione dei controlli sullo stesso tema.
  • La comunicazione in EPREL e ICSMS allinea la Romania alla prassi europea e risponde direttamente alla procedura di infrazione.

Che cosa resta un problema

  • Tre specialisti dell’organico del ministero sono pochi per un mercato con migliaia di modelli di prodotto e centinaia di commercianti.
  • La notifica preventiva dei dati della squadra riduce l’effetto sorpresa e lascia tempo per correzioni dell’ultimo momento.
  • La procedura operativa, cioè le regole effettive secondo cui si svolge il controllo, non è ancora pubblicata, quindi il decreto da solo non produce controlli.
  • Il decreto non prevede sanzioni proprie, ma solo la proposta di misure, il che lascia l’effetto finale ad altri atti normativi.
  • La misura arriva dopo l’avvio della procedura di infrazione, non prima, il che mostra un ritmo reattivo della regolamentazione.

Consigli pratici

  1. Se vendi prodotti connessi all’energia, verifica subito la documentazione tecnica. Le squadre possono richiederla, e la sua assenza è la prima non conformità che viene accertata nella pratica.
  2. Controlla che cosa esponi nel negozio online, non solo in quello fisico. La verifica online è prevista espressamente all’articolo 2 del decreto.
  3. Assicurati che i tuoi prodotti siano registrati correttamente in EPREL. Il registro europeo è una delle fonti su cui si basa la comunicazione delle squadre di controllo.
  4. Quando ricevi la notifica con i dati della squadra, prepara il fascicolo completo, non solo l’etichetta: la scheda del prodotto, la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità.
  5. Segui la pubblicazione della procedura operativa nella Gazzetta Ufficiale della Romania. Conterrà le regole concrete secondo cui si svolge la verifica.
  6. Come semplice acquirente, confronta l’etichetta con la scheda del prodotto in EPREL. Il codice QR sull’etichetta porta direttamente alla registrazione ufficiale.

Domande frequenti

Chi effettua concretamente il controllo dell’etichetta energetica?
Squadre formate da 3 specialisti, dipendenti dell’organico del Ministero dell’Energia, designati con decreto del vertice dell’istituzione. Possono essere cooptati anche specialisti dell’Autorità nazionale per la protezione dei consumatori o di altre autorità di vigilanza del mercato.
Il controllo è annunciato o a sorpresa?
Annunciato. I dati identificativi della squadra vengono notificati in anticipo agli operatori economici nei confronti dei quali si esercitano misure di controllo.
Che tipo di verifiche si svolgono?
Documentali, visive, nei punti vendita fisici e online. Le squadre richiedono anche documentazioni tecniche e propongono misure correttive e restrittive.
Che cosa sono EPREL e ICSMS?
EPREL è il registro europeo dei prodotti per l’etichettatura energetica, mentre ICSMS è il sistema europeo di informazione e comunicazione sulla vigilanza del mercato. Le squadre forniscono i dati necessari alla comunicazione in entrambi.
Perché questo decreto arriva adesso?
Per rendere operativa la vigilanza del mercato, anche nel contesto della procedura di infrazione INFR(2025)2074 in materia di etichettatura energetica e progettazione ecocompatibile, menzionata espressamente nel preambolo del decreto.
Si possono comminare sanzioni in base a questo decreto?
Il decreto non stabilisce sanzioni. Crea le squadre e attribuisce loro la competenza di verificare e di proporre misure correttive e restrittive, mentre l’applicazione delle sanzioni resta a carico delle norme della legislazione sulla vigilanza del mercato.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 665 dell'11 agosto 2026 16 pagine PDF, 121 KB l'atto inizia a pagina 2

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.