In breve
- Un’impresa costituita da meno di due anni non può più importare acciaio, alluminio, cemento, concimi, energia elettrica o idrogeno da fuori dell’Unione europea senza depositare prima una lettera di garanzia bancaria in euro, pagabile a prima richiesta. Il decreto del ministro delle Finanze n. 1.188/2026 dice come si calcola, come si deposita e quando si svincola.
- La garanzia copre i certificati di carbonio stimati per l’anno della domanda e per l’anno successivo e si calcola al prezzo del certificato del giorno della decisione. Alla data della pubblicazione del decreto, l’unico prezzo pubblicato dalla Commissione europea era di 75,28 euro per tonnellata di anidride carbonica, quindi ogni mille tonnellate di emissioni ancora da pagare significano una garanzia di 75.280 euro.
- Il denaro resta bloccato a lungo. Per un’impresa autorizzata nel 2026 la garanzia si svincola entro 45 giorni dal 30 settembre 2028, cioè al più tardi il 14 novembre 2028, a oltre 26 mesi dalla costituzione. La banca deve versare entro un massimo di 15 giorni dalla richiesta dello Stato, e lo Stato si prende 45 giorni per liberare la garanzia.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 769 del 10 settembre 2026
Entrata in vigore: 10 settembre 2026, data della pubblicazione
Dal 10 settembre 2026 un’impresa giovane che vuole portare acciaio turco, alluminio cinese o concimi egiziani deve passare prima dalla banca. Il decreto del ministro delle Finanze n. 1.188/2026 stabilisce la garanzia finanziaria che lo Stato chiede agli operatori economici che non hanno avuto due anni di esistenza prima dell’anno della domanda, per riconoscere loro lo status di dichiarante CBAM autorizzato. Senza quello status, le merci coperte dal meccanismo non possono essere sdoganate se non al di sotto di una soglia annua di 50 tonnellate. Tra i prodotti coperti dal meccanismo c’è anche l’idrogeno, che in Romania ha ricevuto, il giorno prima di questo decreto, il primo limite nel gas delle condotte.
CBAM è la sigla inglese del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, istituito dal Regolamento (UE) 2023/956. L’idea che lo regge è semplice: una fabbrica di cemento dell’Unione europea paga per l’anidride carbonica che emette, attraverso i certificati del sistema europeo di scambio, mentre una fabbrica fuori dall’Unione non paga nulla. La differenza di costo fa sì che la produzione si sposti dove non si paga e che le emissioni restino le stesse o crescano. Il meccanismo chiude la falla: chi importa nell’Unione cemento, ferro e acciaio, alluminio, concimi, energia elettrica o idrogeno acquista certificati CBAM per le emissioni incorporate nella merce, al prezzo del carbonio nell’Unione.
Dal 1° gennaio 2026 il meccanismo è passato dalla fase di comunicazione alla fase di pagamento. Da quella data le merci coperte possono essere immesse in libera pratica soltanto da un dichiarante CBAM autorizzato, e l’autorizzazione è rilasciata dall’autorità competente dello Stato in cui l’importatore è stabilito. In Romania l’autorità competente è il Ministero delle Finanze, attraverso la Direzione CBAM e imposte verdi della Direzione generale per la legislazione fiscale e la regolamentazione doganale e contabile, struttura organizzata dall’articolo VI dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 81/2023.
L’autorizzazione ha due criteri di merito: che il richiedente non abbia commesso violazioni gravi o ripetute della normativa fiscale e doganale e che abbia la capacità finanziaria e operativa di portare a termine i propri obblighi. Il secondo criterio si verifica, di regola, sulla storia dell’impresa. Una società costituita il mese scorso non ha una storia, e il regolamento europeo non gliene chiede una: le chiede invece una garanzia. L’articolo 17 comma (5) del Regolamento CBAM dice che l’autorità competente chiede una garanzia al richiedente che non è stato stabilito nel corso dei due esercizi finanziari precedenti l’anno della domanda. Il decreto del 10 settembre 2026 mette in pratica esattamente questo.
Chi non ottiene lo status non ha alternative di riserva. Può importare sotto la soglia de minimis di 50 tonnellate all’anno, introdotta nell’ottobre 2025 dal regolamento di semplificazione del CBAM, ma la soglia non si applica all’energia elettrica e all’idrogeno. Può lavorare attraverso un rappresentante doganale indiretto, che deve essere esso stesso dichiarante autorizzato e che si assume gli obblighi al posto dell’importatore, al prezzo che chiede per questo rischio. Oppure non importa.
Gli effetti che produce
La garanzia si calcola su due anni di importazioni stimate. L’articolo 3 comma (1) dice che la direzione competente stabilisce l’importo come valore massimo del numero di certificati CBAM che il dichiarante dovrà restituire per le importazioni stimate nell’anno civile della domanda e nell’anno civile successivo. La base di calcolo è la dichiarazione sotto la propria responsabilità del richiedente, il cui modello è allegato al decreto: le quantità stimate, dettagliate per codice tariffario e per paese di origine.
Le cifre non le sceglie il richiedente. Per le emissioni si usano i valori predefiniti del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2.621, per l’adeguamento con l’assegnazione gratuita si usano i valori di riferimento del Regolamento (UE) 2025/2.620, e il fattore CBAM è quello dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE. Quest’ultimo elemento conta più di quanto sembri: nel 2026 l’assegnazione gratuita del sistema europeo copre ancora il 97,5% del valore di riferimento e nel 2027 ne copre il 95%. La parte effettivamente tassata delle emissioni di riferimento è piccola nei primi due anni e cresce bruscamente dopo il 2029. Poiché la garanzia si calcola proprio per il 2026 e il 2027, essa è, in cifre assolute, molto più bassa del costo del carbonio che la stessa impresa pagherà tra quattro anni.
Il prezzo è quello del certificato, in euro. L’articolo 3 comma (5) rinvia al Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2.548, che stabilisce come si calcola e si pubblica il prezzo dei certificati CBAM. Nel 2026 la Commissione europea pubblica un prezzo per trimestre, calcolato dai prezzi di aggiudicazione delle aste dei certificati europei di emissione. Il primo, per il primo trimestre, è stato di 75,36 euro per tonnellata di anidride carbonica. Il secondo, pubblicato il 6 luglio 2026, è stato di 75,28 euro. L’aritmetica della garanzia è da qui in avanti una semplice moltiplicazione: una stima che porta a 1.000 tonnellate di anidride carbonica rimaste a carico dell’importatore nei due anni significa una garanzia di 75.280 euro.
La forma è una sola. L’articolo 5 comma (1) chiede una lettera di garanzia bancaria in euro, pagabile a prima richiesta, emessa da un istituto finanziario che opera nell’Unione europea e costituita a favore dell’autorità competente. Il contenuto è enumerato al comma (3): i dati dell’operatore, l’oggetto, i rischi, il momento dell’emissione e quello della cessazione della responsabilità, la somma garantita al 100% dell’importo stabilito e l’impegno irrevocabile dell’emittente a versare il denaro entro un massimo di 15 giorni dalla richiesta dell’autorità, senza obiezioni. La lettera si invia per posta, e la direzione competente la registra poi nel modulo AMM del Registro CBAM della Commissione europea.
La garanzia si sorveglia di continuo e si può aumentare. L’articolo 8 pone a carico del dichiarante l’obbligo di assicurarsi che la garanzia copra i certificati da restituire. La direzione competente monitora e, se trova la garanzia insufficiente, chiede una garanzia supplementare oppure la sostituzione di quella iniziale. La decisione si prende sulle quantità reali delle dichiarazioni doganali dell’importatore, non su stime. La sanzione per la mancata costituzione della garanzia adeguata entro il termine comunicato è l’avvio della procedura di revoca dell’autorizzazione, cioè la perdita del diritto di importare.
Lo svincolo arriva tardi. Lo svincolo è legato, dall’articolo 7, al 30 settembre del secondo anno in cui il dichiarante ha restituito certificati, più 45 giorni, e richiede che sia il dichiarante a chiederlo, indicando tutti gli elementi necessari. La prima restituzione di certificati CBAM si fa entro il 30 settembre 2027, per le importazioni del 2026. La seconda entro il 30 settembre 2028. Un’impresa autorizzata nell’autunno del 2026 recupera così la garanzia al più tardi il 14 novembre 2028.
Che cosa cambia rispetto a prima
Fino al 10 settembre 2026 l’obbligo esisteva, ma la procedura no. Il Regolamento CBAM è direttamente applicabile e chiede la garanzia ai richiedenti senza anzianità fin dall’ingresso nel regime definitivo, e il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/486, in vigore dalla primavera del 2025, ne disciplina la costituzione, il monitoraggio e l’adeguamento. Quello che mancava era la parte nazionale: la forma concreta accettata in Romania, il modello di dichiarazione su cui si fa la stima, l’indirizzo al quale si invia la lettera e il modo in cui si comunicano le decisioni.
La distanza si misura. Dal 1° gennaio 2026, quando è iniziato il regime definitivo, alla pubblicazione del decreto sono passati 252 giorni. Più rilevante per le imprese nuove è un altro riferimento: chi aveva presentato domanda di autorizzazione entro il 31 marzo 2026 ha potuto continuare a importare nel 2026 oltre la soglia di 50 tonnellate, in attesa della decisione. Il decreto arriva 163 giorni dopo quella data, quindi dopo che la finestra di tolleranza si era chiusa per chiunque si sia deciso più tardi.
Cambia anche un obbligo di sostanza, non solo di forma. La dichiarazione sotto la propria responsabilità dell’allegato non esisteva prima nel diritto romeno. Non è una semplice stima: il firmatario si impegna a comunicare senza indugio qualunque modifica delle quantità che aumenti gli obblighi CBAM, il che trasforma la stima in una dichiarazione a sorveglianza continua, sanzionata indirettamente dal meccanismo di adeguamento e di revoca dell’articolo 8.
Resta invariato quello che dipende dal diritto europeo: chi sono i dichiaranti autorizzati, quali prodotti rientrano nel meccanismo, quando si acquistano e quando si restituiscono i certificati. La vendita dei certificati CBAM comincia solo il 1° febbraio 2027, quindi un’impresa che costituisce la garanzia nell’autunno del 2026 blocca denaro per certificati che non sono nemmeno ancora in vendita.
Il carbonio non è l’unico costo che sale alla frontiera: un additivo per il trattamento dell’acqua importato dalla Cina paga dal 22 settembre 2026 un dazio antidumping fino al 192,2%.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Sblocca una procedura che nella pratica era sospesa. Un’impresa nuova ha ora un percorso scritto dalla domanda all’autorizzazione, con modulo, forma della garanzia e modo di comunicazione delle decisioni.
- La forma scelta è la più liquida e la meno cara da ottenere per un’impresa senza storia. La lettera di garanzia bancaria non blocca per intero il denaro sul conto, a differenza del deposito di una somma presso la Tesoreria.
- Il decreto accetta espressamente emittenti di tutta l’Unione europea e non solo banche romene, il che conta per le filiali di gruppi stranieri.
- L’articolo 4 chiede che qualunque decisione di determinazione, modifica o escussione della garanzia sia motivata in fatto e in diritto, quindi una decisione di aumento della garanzia può essere impugnata nel merito e non solo sulla forma.
- L’adeguamento si fa sulle quantità reali delle dichiarazioni doganali e non su stime riviste dall’amministrazione, il che riduce il margine di apprezzamento.
Che cosa resta un problema
- La garanzia resta bloccata per oltre due anni. Per un’impresa autorizzata nel 2026 l’intervallo tra la costituzione e lo svincolo supera i 26 mesi, durante i quali la commissione bancaria e il collaterale chiesto dalla banca si pagano senza interruzione.
- Il decreto non riprende il limite europeo del termine di adeguamento. Il Regolamento (UE) 2025/486 dice che il termine stabilito dall’autorità non può superare i due mesi e può essere prorogato a tre su richiesta motivata; il decreto riproduce solo l’obbligo e la sanzione.
- Il termine di svincolo di 45 giorni non ha corrispondenza nel regolamento europeo, che chiede lo svincolo immediatamente dopo la data del 30 settembre.
- La lettera si deposita per posta, unico passaggio non elettronico di una procedura che si svolge in un registro europeo online.
- Non esiste alcun termine per l’amministrazione: né per la verifica della lettera, né per la sua registrazione nel registro, né per la risposta alla domanda di svincolo.
- Il modulo dell’allegato chiede le quantità in tonnellate e lascia tre colonne di paese per ciascun anno, il che non copre le importazioni di energia elettrica, misurate in megawattora, né alcun importatore con più fonti.
Consigli pratici
- Verificate prima di tutto se siete sotto la soglia. Se importate in totale meno di 50 tonnellate all’anno di cemento, ferro e acciaio, alluminio o concimi, non avete bisogno dello status di dichiarante autorizzato e quindi nemmeno della garanzia. La soglia non si applica all’energia elettrica e all’idrogeno, dove l’autorizzazione serve dalla prima unità importata.
- Calcolate la garanzia prima di andare in banca. Moltiplicate le quantità stimate per i valori predefiniti delle emissioni del codice tariffario e del paese di origine, sottraete l’adeguamento per l’assegnazione gratuita, poi moltiplicate il risultato per il prezzo del certificato CBAM pubblicato dalla Commissione europea. A 75,28 euro per tonnellata, mille tonnellate di anidride carbonica significano 75.280 euro da coprire.
- Non sovrastimate le importazioni nella dichiarazione dell’allegato. La stima non vi obbliga a importare, ma aumenta direttamente la garanzia che bloccate in banca. La sottostima ha un altro costo: fa scattare l’adeguamento dell’articolo 8 e, se non rispondete in tempo, la procedura di revoca.
- Chiedete alla banca una lettera con tutti e sei gli elementi dell’articolo 5 comma (3), compresa la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione, dell’opposizione e della divisione e l’impegno di pagamento in 15 giorni. Una lettera standard da gara d’appalto non contiene queste clausole e sarà respinta.
- Discutete fin dall’inizio la durata della lettera. Se siete autorizzati nel 2026, la copertura deve arrivare fino a dopo il 14 novembre 2028. Una lettera emessa per 12 mesi vi obbliga a proroghe successive, ciascuna con una nuova commissione.
- Inviate la lettera per posta con ricevuta di ritorno e conservate la prova. Il decreto non prevede alcun termine entro cui l’amministrazione conferma la ricezione o la registrazione nel Registro CBAM, e la prova della spedizione è l’unico documento che vi appartiene.
- Non aspettate che la garanzia si svincoli da sola. L’articolo 7 comma (2) vi chiede di domandarlo, dopo il 30 settembre del secondo anno di restituzione, indicando tutti gli elementi necessari. Una domanda non presentata significa commissione bancaria pagata ancora.
- Se l’istituto emittente è fuori dalla Romania, chiedete alla banca una conferma scritta della compatibilità con l’articolo 211 lettera b) del Codice di procedura tributaria, al quale il decreto rinvia. È il punto in cui il testo si contraddice e in cui un chiarimento scritto della direzione competente vi risparmia un rigetto.
Domande frequenti
Che cos’è, di fatto, il CBAM?
A chi si rivolge questo decreto?
Perché proprio le imprese nuove devono pagare una garanzia?
Che cosa succede se non ottengo lo status di dichiarante autorizzato?
Quanto costa la garanzia?
Posso dare contanti invece della lettera bancaria?
Quando riavrò la garanzia?
Che cosa succede se lo Stato mi chiede di aumentare la garanzia?
Da quando si applica il decreto?
Errori e incongruenze nel testo pubblicato
- Articolo 7, il termine di svincolo della garanzia. Il decreto prevede lo svincolo «entro 45 giorni» dopo il 30 settembre del secondo anno di restituzione e, al comma (2), chiede al dichiarante di domandarlo. L’articolo 17 comma (7) del Regolamento (UE) 2023/956, al quale rinvia lo stesso articolo 1 del decreto, prevede che l’autorità competente svincoli la garanzia immediatamente dopo quella data, senza domanda preventiva. Il regolamento è direttamente applicabile, quindi lo stesso operatore ha due risposte alla domanda su quando cessa il costo della garanzia: il 1° ottobre o il 14 novembre, e la differenza di 45 giorni si paga in commissione bancaria.
- Articolo 5 comma (1) a fronte del comma (3), attraverso il rinvio al Codice di procedura tributaria. Il comma (1) accetta la lettera emessa da un istituto finanziario che opera nell’Unione europea, senza alcuna condizione aggiuntiva. Il comma (3) chiede però che la stessa lettera rispetti l’articolo 211 lettera b) della legge n. 207/2015, testo che prevede che una lettera emessa da un istituto finanziario di fuori dalla Romania debba essere confermata e accettata da un istituto di credito o assicurativo romeno. Un richiedente che si presenta con una lettera di una banca tedesca non può sapere se gli sia richiesta o no la conferma di una banca romena, e la conferma ha costi e tempi propri.
- Lettera d) del comma (3) dell’articolo 5, la cessazione della responsabilità della banca. La lettera deve indicare il momento della cessazione della responsabilità dell’istituto di credito, «ossia il termine previsto all’art. 7». L’articolo 7 non indica però una data, ma un intervallo che decorre da un evento futuro e incerto, il secondo anno in cui il dichiarante ha effettivamente restituito certificati. Al momento dell’emissione della lettera, la banca non ha una data da iscrivere, e dal testo si possono sostenere tre varianti: il 30 settembre di quell’anno, il quarantacinquesimo giorno successivo, oppure il giorno dello svincolo effettivo.
Analisi della redazione
Il decreto risolve un problema reale e lo risolve in modo semplice. Dal 1° gennaio 2026 un’impresa nuova romena non poteva essere autorizzata come dichiarante CBAM senza garanzia, perché il regolamento europeo la chiede, ma non poteva nemmeno costituire la garanzia, perché nessuno aveva stabilito la forma, il modello di stima e il circuito delle decisioni. I dieci articoli chiudono il vuoto senza inventare obblighi oltre il diritto europeo, e la scelta della lettera di garanzia bancaria pagabile a prima richiesta è quella corretta: è lo strumento più liquido per lo Stato e il meno gravoso per un’impresa giovane, che non può permettersi di depositare la somma presso la Tesoreria.
Il ritardo, però, si misura. Il regime definitivo CBAM è iniziato il 1° gennaio 2026, quindi il decreto arriva 252 giorni dopo che l’obbligo di avere la garanzia era diventato operativo. Il riferimento che fa male è un altro: fino al 31 marzo 2026 una domanda di autorizzazione presentata permetteva di continuare le importazioni nel 2026 in attesa della decisione. Il decreto compare 163 giorni dopo la chiusura di quella finestra, cioè proprio per la categoria di imprese che non ha fatto in tempo a iscriversi e che, tra aprile e settembre 2026, non ha potuto né importare oltre le 50 tonnellate né farsi autorizzare. La firma del ministro è del 2 settembre e la pubblicazione del 10, quindi gli otto giorni tra le due non spiegano nulla del vuoto.
La seconda osservazione richiede aritmetica. Il decreto dice che la garanzia si stabilisce «in base al prezzo dei certificati CBAM in vigore al momento della determinazione della garanzia», formula che suggerisce un prezzo corrente. Nel 2026 non esiste niente del genere. La Commissione europea pubblica un solo prezzo per trimestre, calcolato in via retrospettiva: 75,36 euro per tonnellata per il primo trimestre, 75,28 euro per il secondo, pubblicato il 6 luglio 2026. Alla data del decreto, l’unico prezzo disponibile aveva 66 giorni di anzianità, e il successivo sarebbe uscito solo il 5 ottobre. Dal 2027 il prezzo diventa settimanale. Una garanzia fissata nel settembre 2026 su un prezzo di luglio resta in piedi fino al novembre 2028, intervallo in cui il suo riferimento sarà cambiato oltre cento volte. A questo si aggiunge che la vendita dei certificati CBAM comincia solo il 1° febbraio 2027: l’impresa blocca denaro per certificati che non sono ancora acquistabili.
La terza osservazione esce dal confronto dei termini che l’atto impone a ciascuna parte. La banca deve versare la somma entro un massimo di 15 giorni dalla semplice richiesta dell’autorità, senza ritardi e senza obiezioni. L’amministrazione si prende 45 giorni per svincolare la garanzia, benché il regolamento europeo le chieda di farlo immediatamente. Il rapporto è di tre a uno a favore dell’amministrazione, e nel resto del decreto i termini per l’amministrazione mancano del tutto: l’articolo 6 dice che la registrazione nel Registro CBAM si fa «successivamente alla verifica» della lettera, senza dire entro quanto, e gli articoli 3 e 8 lasciano all’amministrazione la fissazione dei termini per il richiedente, senza riprendere il limite di due mesi che il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/486 impone all’adeguamento e senza menzionare il diritto del dichiarante di chiedere la proroga a tre mesi. Il decreto riproduce invece la sanzione, la revoca dell’autorizzazione. Un lettore che si fidasse solo del testo romeno crederebbe che un termine di dieci giorni gli sia opponibile e che la perdita dell’autorizzazione sia inevitabile.
L’ultimo punto è il modulo. L’allegato chiede le quantità «in tonnellate», ma l’energia elettrica, prodotto coperto dal CBAM e per il quale la soglia di 50 tonnellate non si applica nemmeno, si misura in megawattora. La tabella ha tre colonne di paese per ciascuno dei due anni, quindi un importatore con quattro fonti non ci sta dentro, non ha una riga di totale e non ha alcuna casella per l’importo risultante della garanzia. E l’unico modo di trasmissione previsto, la posta, è non elettronico in una procedura che si svolge per intero in un registro europeo online.
Che cosa andrebbe cambiato
- L’allineamento dell’articolo 7 al termine del regolamento. Lo svincolo va fatto immediatamente dopo la data del 30 settembre del secondo anno di restituzione, d’ufficio, senza domanda. Effetto: sparisce il conflitto con la norma direttamente applicabile e, con esso, la commissione bancaria pagata inutilmente per 45 giorni da ogni impresa autorizzata sotto questo regime.
- Il chiarimento del rinvio all’articolo 211 lettera b) del Codice di procedura tributaria. Il decreto dovrebbe dire in modo esplicito che le lettere emesse da istituti finanziari di altri Stati membri non hanno bisogno della conferma di una banca romena. Effetto: una filiale con banca di gruppo in un altro Stato membro non paga più due volte per lo stesso strumento e non rischia più il rigetto della domanda su un argomento di forma.
- L’iscrizione di una data certa di scadenza nella lettera di garanzia. La lettera d) dell’articolo 5 comma (3) dovrebbe rinviare a una data calcolabile al momento dell’emissione, per esempio il 30 novembre dell’anno successivo alla seconda restituzione. Effetto: la banca può emettere lo strumento e lo Stato non resta scoperto nell’intervallo tra la scadenza della lettera e lo svincolo formale.
- La ripresa del limite europeo del termine di adeguamento. Un comma all’articolo 8 che dica che il termine comunicato non supera i due mesi dalla richiesta e che può essere prorogato fino a tre mesi su richiesta motivata. Effetto: il dichiarante conosce il proprio diritto senza aprire il regolamento europeo, e l’amministrazione non può più fissare un termine breve seguito subito dalla revoca.
- Termini per l’amministrazione. Al massimo 15 giorni per la verifica della lettera e la sua registrazione nel Registro CBAM, lo stesso intervallo per la definizione della domanda di svincolo. Effetto: la procedura diventa simmetrica e l’importatore può programmare la data dalla quale ha il diritto di sdoganare.
- La riscrittura dell’allegato. Una colonna di unità di misura al posto della dicitura fissa «in tonnellate», un numero illimitato di righe per i paesi di origine, una riga di totale e una casella per l’importo della garanzia risultante. Effetto: il modulo copre anche le importazioni di energia elettrica, e il richiedente vede da solo la cifra che porterà in banca.
- Il deposito elettronico della lettera. La trasmissione con mezzi elettronici, con firma elettronica qualificata, accanto alla variante postale. Effetto: si elimina l’unico passaggio su carta di una procedura che si chiude in un registro europeo online e si accorcia di qualche giorno la strada fino all’autorizzazione.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 769 del 10 settembre 2026 16 pagine PDF, 116 KB l'atto inizia a pagina 14
Apri il PDF ufficialeScarica il PDF
Su schermi piccoli il visualizzatore non viene mostrato. Usa i pulsanti qui sopra per aprire o scaricare il file.
Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
