In breve
- Un imputato ha lamentato che non gli è stato assicurato un difensore d’ufficio né durante le indagini penali, né nell’udienza preliminare, e che non gli sono stati comunicati i diritti previsti dal codice di procedura penale.
- La questione è stata dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale, all’unanimità dei voti: la doglianza non riguardava i testi di legge, bensì il modo in cui l’autorità giudiziaria li ha applicati.
- La censura resta valida come difesa, ma va sollevata davanti al giudice penale, non alla Corte costituzionale. Il giudice può esaminarla e porvi rimedio.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 611 del 27 luglio 2026
In vigore: 27 luglio 2026
Se non avete avuto un difensore d’ufficio in un procedimento penale, la doglianza va presentata al giudice che decide la causa, non alla Corte costituzionale. La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata da Bratu Adrian-Robert in una causa del Tribunale per i minorenni e la famiglia di Brașov, con cui venivano contestati l’articolo 83, lettere c), d), e) e h) e l’articolo 90, lettera b) del codice di procedura penale. È la stessa linea seguita dalla Corte anche quando è stata interpellata sulla conferma del giudice alla riapertura delle indagini penali. La decisione n. 164 del 26 febbraio 2026 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 611 del 27 luglio 2026.
I testi contestati sono proprio quelli che elencano i diritti dell’imputato. L’articolo 83, lettera c) prevede il diritto di avere un difensore di fiducia e, se non ne nomina uno, nei casi di difesa obbligatoria, il diritto a che gli venga designato un difensore d’ufficio. Le lettere d), e) e h) riguardano il diritto di proporre prove, di sollevare eccezioni e di presentare conclusioni, il diritto di formulare qualsiasi altra istanza e gli altri diritti previsti dalla legge.
L’articolo 90, lettera b) stabilisce che la difesa obbligatoria opera quando l’autorità giudiziaria ritiene che l’indagato o l’imputato non sarebbe in grado di difendersi da solo. L’autore della questione ha sostenuto che non gli è stato assicurato un difensore d’ufficio e che questo testo non gli è stato comunicato, né oralmente né per iscritto.
Gli effetti che produce
Il primo effetto è che i testi restano intatti. L’articolo 83 e l’articolo 90 del codice di procedura penale continuano ad applicarsi nella stessa forma, e la Corte non ha esaminato nel merito se siano o meno conformi alla Costituzione.
Il secondo effetto è la delimitazione che conta sul piano pratico. La Corte ha rilevato che le affermazioni dell’autore non riguardano l’illegittimità costituzionale dei testi, bensì il modo in cui tali previsioni di legge sono state applicate dall’autorità giudiziaria nella causa sottoposta al giudizio. È esattamente il tipo di problema che i giudici comuni possono esaminare e, se del caso, correggere.
Il terzo effetto è un limite di competenza, invocato espressamente. Secondo l’articolo 2, comma 3 della legge n. 47/1992, la Corte si pronuncia soltanto sulla legittimità costituzionale degli atti per i quali è stata adita e non può esaminare il modo di applicazione concreta della legge in una causa determinata.
Il quarto effetto riguarda il fondamento del rigetto, un po’ più insolito. La Corte ha constatato l’inammissibilità alla luce dell’articolo 126, comma 1 della Costituzione, ossia della regola secondo cui la giustizia è amministrata dagli organi giudiziari, e dell’articolo 2, commi 2 e 3 della legge n. 47/1992. In altre parole, la risposta spetta al giudice della causa.
Il quinto effetto è quello utile per qualsiasi imputato che si trovi nella stessa situazione. La censura relativa alla mancanza del difensore d’ufficio non va perduta: resta una difesa che si fa valere nell’udienza preliminare o in sede di impugnazione, dove può comportare sanzioni processuali concrete.
Che cosa cambia rispetto a prima
Sul piano del diritto non cambia nulla. La decisione non modifica il regime della difesa obbligatoria e non aggiunge alcuna condizione nuova. Conferma soltanto la sede in cui va svolta la discussione.
La posizione del giudice che ha adito la Corte era del resto nello stesso senso, benché su altro fondamento. Il Tribunale per i minorenni e la famiglia di Brașov ha ritenuto la questione infondata e ha osservato che l’autore invoca argomenti riguardanti il merito dell’opposizione, senza operare una correlazione concreta e precisa tra i testi censurati e le previsioni costituzionali asseritamente violate.
Merita attenzione anche l’elenco dei testi costituzionali invocati dall’autore. Comprendeva il libero accesso alla giustizia e il diritto a un processo equo, la presunzione di innocenza, il diritto di difesa, il diritto di petizione, il diritto della persona lesa da un’autorità pubblica, l’amministrazione della giustizia e l’uso dei mezzi di impugnazione. La rappresentante del pubblico ministero ha chiesto che la questione fosse dichiarata inammissibile proprio perché l’autore si era limitato a elencare tali disposizioni, senza indicare in che cosa consistesse il contrasto.
È la seconda volta nella stessa edizione della Gazzetta Ufficiale della Romania che la Corte respinge una questione in materia penale per un motivo di ammissibilità e non nel merito. La tendenza non è casuale: le critiche che descrivono un’esperienza processuale concreta, per quanto fondate come doglianza, non si trasformano automaticamente in un problema di legittimità costituzionale del testo.
Quanto allo standard applicato, la Corte rinvia alla decisione n. 491 del 27 ottobre 2022, dove ha affermato lo stesso principio: il controllo di legittimità costituzionale riguarda esclusivamente la conformità delle disposizioni di legge alle norme costituzionali, e non anche il modo in cui esse vengono applicate dall’autorità giudiziaria. Quando invece la critica riguarda proprio il testo, la Corte entra nel merito, come ha fatto quando ha esaminato se la difesa possa conoscere l’identità reale del testimone minacciato.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Dice chiaramente dove si risolve il problema: davanti al giudice penale, che può esaminare e correggere il modo di applicazione della legge.
- Riproduce integralmente i testi sui diritti dell’imputato e sulla difesa obbligatoria, utili come riferimento per chiunque prepari la propria difesa.
- Conferma che la difesa obbligatoria opera anche quando l’autorità giudiziaria ritiene che l’imputato non sarebbe in grado di difendersi da solo, e non soltanto nei casi elencati espressamente.
- Spiega perché un elenco di articoli della Costituzione non basta a sostenere una questione, informazione che fa risparmiare tempo prezioso.
Che cosa resta un problema
- L’autore della questione resta senza una risposta nel merito, dopo più di quattro anni dall’adizione della Corte.
- La decisione non offre alcun criterio su come l’autorità giudiziaria debba valutare se qualcuno sia in grado di difendersi da solo, benché fosse questa la posta in gioco reale.
- Il rimedio dipende dal giudice che decide la causa, quindi le soluzioni possono variare da un caso all’altro.
- Non viene chiarito neppure l’obbligo di comunicare le previsioni sulla difesa obbligatoria, aspetto contestato espressamente dall’autore.
Consigli pratici
- Se non avete avuto un difensore in un procedimento penale, fatelo valere davanti al giudice, nell’udienza preliminare o in sede di impugnazione. È l’unica sede in cui la cosa può essere esaminata e corretta.
- Chiedete per iscritto la designazione di un difensore d’ufficio e conservate la prova della richiesta. Senza una traccia scritta, la discussione successiva diventa molto più difficile da sostenere.
- Se ritenete di non essere in grado di difendervi da soli, ditelo espressamente all’autorità giudiziaria e chiedete che sia riportato nel verbale. L’articolo 90, lettera b) collega la difesa obbligatoria proprio a questa valutazione.
- Verificate se vi sono stati comunicati i diritti previsti dall’articolo 83 del codice di procedura penale e se la cosa è stata riportata nel verbale. La mancata verbalizzazione è un argomento processuale.
- Se sollevate una questione di legittimità costituzionale, non elencate articoli della Costituzione. Indicate concretamente in che cosa consiste il contrasto tra il testo di legge e la norma costituzionale, altrimenti la questione sarà dichiarata inammissibile.
- Distinguete chiaramente i due tipi di censura: ciò che contestate al testo di legge e ciò che contestate all’autorità giudiziaria. Le prime vanno alla Corte costituzionale, le seconde al giudice della causa.
Domande frequenti
Quando la difesa è obbligatoria nel processo penale?
Che cosa ha deciso concretamente la Corte costituzionale?
Dove si lamenta la mancanza del difensore d’ufficio?
Quali diritti ha l’imputato secondo l’articolo 83 del codice di procedura penale?
Perché non basta invocare più articoli della Costituzione?
Da quando produce effetti la decisione?
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
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