In breve

  • La Corte costituzionale ha respinto come infondata l’eccezione di un cittadino secondo cui il termine di 30 giorni per ricorrere contro il rifiuto di ricevere informazioni di interesse pubblico sarebbe incostituzionale.
  • Il testo censurato, l’articolo 22, comma (1), ultima frase, della legge n. 544/2001, resta in vigore ed è costituzionale. Chi lascia scadere il termine si vede respingere la domanda per tardività.
  • Il ragionamento della Corte: un termine processuale non è un ostacolo al diritto all’informazione, ma una garanzia della certezza del diritto, perché un’informazione comunicata tardi perde attualità e pertinenza. Decisione presa all’unanimità.
Atto: Sentenza CCR n. 763/2025
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 660 del 10 agosto 2026
In vigore dal: 10 agosto 2026

Se chiedete a un comune o a un ministero un’informazione pubblica e non ricevete alcuna risposta, avete 30 giorni per rivolgervi al tribunale. Un cittadino ha sostenuto che questo termine ostacola un diritto che la Costituzione dichiara non comprimibile. La Corte costituzionale gli ha risposto che aveva confuso il diritto con la procedura che lo tutela. La decisione n. 763 dell’11 dicembre 2025 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania solo il 10 agosto 2026, otto mesi dopo la pronuncia. È la seconda decisione dell’anno che conferma l’architettura dei termini della legge n. 544/2001, dopo quella con cui la Corte ha convalidato i termini di 10 e 30 giorni entro cui l’istituzione deve rispondere.

L’autore dell’eccezione, David Matt-Ian, era arrivato alla Corte d’appello di Bucarest dopo che il giudice di primo grado aveva respinto la sua domanda per tardività: aveva depositato il ricorso oltre il termine di 30 giorni. In appello ha sollevato l’eccezione di incostituzionalità, sostenendo che l’esistenza stessa di questo termine consente di eccepire la tardività, e che la tardività ostacola un diritto che l’articolo 31, comma (1), della Costituzione dichiara non comprimibile.

Il meccanismo della legge è semplice. Secondo l’articolo 7 della legge n. 544/2001, l’istituzione deve rispondere per iscritto a una richiesta di informazioni di interesse pubblico entro 10 giorni o, se del caso, entro un massimo di 30 giorni dalla registrazione della domanda. In mancanza, chi si ritiene leso può ricorrere alla sezione del contenzioso amministrativo del tribunale del proprio domicilio o della sede dell’istituzione. L’ultima frase dell’articolo 22, comma (1), il testo censurato, aggiunge: «Il ricorso è proposto entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto all’articolo 7».

Il rappresentante del Pubblico Ministero ha chiesto il rigetto dell’eccezione, rilevando che il testo ha natura di norma processuale adottata nel margine di apprezzamento del legislatore. I presidenti delle due camere del Parlamento, il Governo e il Difensore civico non hanno trasmesso i propri punti di vista.

Gli effetti che produce

Il termine resta invariato e si applica esattamente come prima. La decisione non cambia nulla in pratica: i 30 giorni decorrono dalla scadenza del termine di risposta dell’istituzione, non dal momento in cui il richiedente capisce che nessuna risposta arriverà. Chi deposita più tardi rischia il rigetto per tardività, esattamente come l’autore dell’eccezione.

L’argomento secondo cui «il diritto all’informazione non può essere compresso» non è più opponibile al termine. Trattandosi di decisione definitiva e generalmente vincolante, chiude questa via per tutti i casi futuri. I giudici possono invocarla direttamente.

La Corte ha ribadito due linee giurisprudenziali. La prima: disciplinare le condizioni di esercizio di un diritto, anche mediante termini, non costituisce una restrizione ma un modo efficace di prevenirne l’esercizio abusivo, a danno di altri titolari di diritti (decisione n. 103/2021, paragrafo 37). La seconda: il diritto all’informazione non è assoluto e il legislatore ha competenza costituzionale per fissare le condizioni del suo esercizio (decisione n. 21/2018, paragrafo 35).

La giustificazione di merito è l’attualità dell’informazione. La Corte ha ritenuto che limitare nel tempo il diritto di agire non comprime il diritto all’informazione ma garantisce la certezza dei rapporti giuridici quanto all’attualità e alla pertinenza delle informazioni da comunicare, sia per il richiedente sia per l’istituzione pubblica. Un’informazione ottenuta anni dopo non serve più allo scopo per cui è stata chiesta.

Che cosa cambia rispetto a prima

Nel testo della legge non cambia nulla. Si tratta di un rigetto, quindi l’articolo 22, comma (1), ultima frase, della legge n. 544/2001 resta in vigore nella formulazione pubblicata nel 2001, e la prassi dei giudici prosegue immutata.

Ciò che cambia è lo statuto dell’argomento giuridico. Finora, un ricorrente cui veniva opposta la tardività poteva tentare di attaccare il termine stesso, invocando il carattere non comprimibile del diritto all’informazione dell’articolo 31 della Costituzione. Dalla pubblicazione, quel tentativo ha una risposta costituzionale esplicita e vincolante.

Va notato anche lo scarto: la decisione è stata pronunciata l’11 dicembre 2025 e pubblicata il 10 agosto 2026. Otto mesi in cui i procedimenti che avrebbero potuto appoggiarsi a questo riferimento sono andati avanti senza.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • Conferma una regola semplice e prevedibile: 30 giorni dalla scadenza del termine di risposta, quale che sia l’istituzione e il tipo di informazione richiesta.
  • Tutela anche il richiedente, non solo l’istituzione: un’informazione di interesse pubblico vale finché è attuale, e termini brevi costringono a sbloccare in fretta la situazione.
  • Riduce il numero di eccezioni sollevate senza reali prospettive e, con esse, il numero di procedimenti sospesi in attesa di una risposta della Corte.
  • Chiarisce il rapporto tra diritto sostanziale e norma processuale, confusione frequente nel contenzioso amministrativo.

Che cosa resta un problema

  • Trenta giorni restano pochi per una persona senza formazione giuridica, tanto più che il termine decorre dal momento in cui l’istituzione tace, non da un atto che il richiedente effettivamente riceve.
  • La decisione non dice nulla sull’ipotesi in cui l’istituzione risponda formalmente, ma in modo evasivo o parziale, caso in cui il momento iniziale del termine è più difficile da individuare.
  • La pubblicazione a otto mesi dalla pronuncia significa che il riferimento è mancato proprio quando avrebbe potuto orientare i procedimenti in corso.
  • Per l’autore dell’eccezione, come per altri in situazioni identiche, il rigetto per tardività resta definitivo: il diritto di ottenere l’informazione si è estinto sulla procedura, non nel merito.

Consigli pratici

  1. Annotate la data in cui avete depositato la richiesta. Da lì si calcola tutto: l’istituzione ha 10 giorni o, se l’informazione è complessa, al massimo 30 giorni per rispondere per iscritto.
  2. Dal giorno in cui scade il termine dell’istituzione, iniziano a decorrere i vostri 30 giorni. Non aspettate una risposta che non arriverà; il silenzio è esso stesso il rifiuto che contestate.
  3. Depositate il ricorso alla sezione del contenzioso amministrativo del tribunale del vostro domicilio o della sede dell’istituzione. Potete scegliere fra i due.
  4. Conservate la prova della registrazione della richiesta (numero di protocollo, ricevuta di ritorno, prova di invio elettronico). Senza di essa non potete dimostrare da quando decorrono i termini.
  5. Se avete perso il termine, non insistete sull’incostituzionalità. La Corte ha già risposto, all’unanimità. È più efficace ripartire con una richiesta nuova, che fa scattare termini nuovi.
  6. Se ricevete una risposta parziale o evasiva, chiedete per iscritto che venga completata, così da avere un atto da cui calcolare con chiarezza i termini, invece di dipendere da come si interpreta il silenzio.

Domande frequenti

Quanto tempo ho per contestare il rifiuto di un’istituzione di darmi un’informazione pubblica?
Trenta giorni dalla scadenza del termine previsto all’articolo 7 della legge n. 544/2001, cioè dalla scadenza dei 10 giorni o, se del caso, dei 30 giorni entro cui l’istituzione avrebbe dovuto rispondervi per iscritto.
La Corte ha dichiarato incostituzionale questo termine?
No. La Corte ha respinto l’eccezione come infondata e ha dichiarato che l’articolo 22, comma (1), ultima frase, della legge n. 544/2001 è costituzionale rispetto alle censure formulate. La decisione è stata presa all’unanimità.
Perché il termine non è un ostacolo al diritto all’informazione?
Perché, secondo la Corte, disciplinare le condizioni di esercizio di un diritto, anche mediante termini, non comprime il diritto ma ne previene l’esercizio abusivo. Inoltre il diritto all’informazione non è assoluto e il legislatore può fissare le condizioni del suo esercizio.
Che succede se deposito il ricorso dopo i 30 giorni?
Il giudice può accogliere l’eccezione di tardività e respingere la domanda senza esaminare il merito, esattamente quanto avvenuto nella causa da cui nasce questa decisione.
Dove si deposita il ricorso?
Alla sezione del contenzioso amministrativo del tribunale nella cui circoscrizione risiedete o nella cui circoscrizione si trova la sede dell’autorità o dell’istituzione pubblica.
La decisione si applica anche ai procedimenti già pendenti?
Sì. Le sentenze della Corte costituzionale sono definitive e generalmente vincolanti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania, quindi i giudici le applicano in tutte le cause pendenti.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 660 del 10 agosto 2026 16 pagine PDF, 117 KB l'atto inizia a pagina 2

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.