In breve
- La Corte costituzionale ha respinto l’eccezione di incostituzionalità sollevata contro i termini di risposta alle richieste di informazioni pubbliche, previsti dalla Legge n. 544/2001.
- In pratica, non cambia nulla: le autorità pubbliche continuano ad avere 10 giorni, o al massimo 30 giorni nei casi più complessi, per rispondere a una richiesta di informazioni di interesse pubblico.
- La decisione è definitiva e di applicazione generale, quindi chiude definitivamente questa via di contestazione dell’articolo 7 della legge; le altre censure (relative alle eccezioni al libero accesso, alla sanzione disciplinare e al diritto di ricorso in giudizio) sono state respinte solo per mancanza di motivazione, senza un esame nel merito.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 638 del 2 agosto 2026
Pronunciata: 11 dicembre 2025
La Corte costituzionale ha respinto l’eccezione di incostituzionalità sollevata contro i termini entro cui un’istituzione pubblica deve rispondere a una richiesta di informazioni di interesse pubblico. La Decisione n. 755/2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Romania a quasi otto mesi dalla pronuncia, conferma che l’articolo 7 della Legge n. 544/2001 sul libero accesso alle informazioni di interesse pubblico, il testo che fissa i termini di 10 giorni, rispettivamente al massimo 30 giorni, è costituzionale e non può più essere contestato con gli stessi argomenti.
Il caso ha avuto origine da Dan Băzăvan, un cittadino che ha citato in giudizio diverse autorità pubbliche per non aver evaso integralmente le sue richieste di comunicazione di informazioni di interesse pubblico, presentate ai sensi della Legge n. 544/2001. Nei due fascicoli, riuniti presso il Tribunale di Bucarest, l’autore ha sostenuto che l’articolo 7 della legge è poco chiaro: non specificherebbe se i 30 giorni sono giorni lavorativi o di calendario, utilizza il termine vago di “urgenza” senza definirlo, e la comunicazione incompleta o non corretta delle informazioni non sarebbe trattata esplicitamente come un rifiuto. Oltre all’articolo 7, ha contestato anche gli articoli 12 (le eccezioni al libero accesso), 21 (la responsabilità disciplinare del funzionario che rifiuta) e 22, comma 1 (il diritto di ricorso in giudizio), ma senza una motivazione concreta per questi ultimi.
Gli effetti che produce
Per chiunque presenti una richiesta di informazioni pubbliche, la decisione non cambia nulla in pratica: i termini restano quelli previsti dalla legge, e il metodo di calcolo è quello stabilito dalle norme metodologiche di attuazione della legge (Decisione del Governo n. 123/2002) — il termine decorre dalla data di registrazione della richiesta, non si contano né il primo né l’ultimo giorno, e se l’ultimo giorno cade in un giorno non lavorativo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
L’effetto giuridico reale è un altro: si elimina definitivamente la possibilità di contestare costituzionalmente l’articolo 7 per mancanza di chiarezza dei termini, e i tribunali potranno respingere direttamente argomenti simili, richiamando questa decisione. Quanto agli articoli 12, 21 e 22, comma 1, la Corte non si è pronunciata nel merito della loro costituzionalità — ha respinto l’eccezione come inammissibile, poiché l’autore non ha spiegato concretamente in cosa consistesse il contrasto denunciato con i testi costituzionali invocati. Questi tre articoli restano, in teoria, aperti a una futura eccezione di incostituzionalità debitamente motivata. È uno schema sempre più frequente presso la Corte: pochi mesi prima, con la Decisione n. 189/2026, aveva confermato anche la costituzionalità delle ordinanze d’urgenza con cui il Governo aveva rinviato, tra il 2020 e il 2023, l’aumento del valore del punto di pensione.
Che cosa cambia rispetto a prima
- Nulla nel testo: gli articoli 7, 12, 21 e 22, comma 1, della Legge n. 544/2001 restano invariati.
- Si chiude una via di ricorso: l’argomento secondo cui “i termini di risposta non sono sufficientemente chiari” non può più essere usato come eccezione di incostituzionalità contro l’articolo 7, in altri fascicoli.
- Giurisprudenza confermata: la Corte ribadisce, richiamando le Decisioni n. 719/2021 e n. 279/2024, la stessa soluzione già data in precedenza a censure simili, formulate dallo stesso autore.
- Resta aperto: le eccezioni al libero accesso (art. 12), la sanzione disciplinare per il rifiuto (art. 21) e il diritto di ricorso in giudizio (art. 22) non sono stati esaminati nel merito, per mancanza di motivazione dell’eccezione.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Prevedibilità: la regola dei termini di 10 e 30 giorni resta stabile, senza il rischio di un brusco cambiamento di giurisprudenza.
- Le autorità pubbliche e i tribunali potranno respingere più rapidamente le contestazioni basate sullo stesso argomento, già risolto dalla Corte.
- I cittadini e i giornalisti che presentano richieste di informazioni pubbliche continuano ad avere un riferimento chiaro: al massimo 30 giorni per una risposta completa.
Che cosa resta un problema
- La decisione non risolve i reclami pratici relativi alle istituzioni che rispondono in modo incompleto o superficiale, senza che ciò venga automaticamente trattato come un rifiuto.
- Le eccezioni al libero accesso (art. 12) restano formulate in termini generali, e il rigetto per inammissibilità in questo fascicolo non le ha chiarite.
- Le persone senza formazione giuridica restano vulnerabili quando un’autorità invoca il termine di 30 giorni senza spiegare perché la loro richiesta sia stata classificata come “complessa”.
Consigli pratici
- Se hai presentato una richiesta di informazioni pubbliche: annota la data di registrazione presso l’istituzione (il numero di protocollo, non la data di invio) — è da lì che decorre il termine legale.
- Verifica se l’istituzione ti ha comunicato per iscritto che la risposta avrebbe richiesto fino a 30 giorni — se non lo ha fatto nei primi 10 giorni, puoi considerare superato il termine standard.
- Se la risposta ricevuta è incompleta: puoi presentare un reclamo al responsabile dell’istituzione, ai sensi dell’articolo 21 della legge, anche se questo articolo non è stato esaminato nel merito dalla Corte in questa decisione.
- Se l’istituzione rifiuta, esplicitamente o tacitamente, di rispondere, hai a disposizione 30 giorni dalla scadenza del termine legale per presentare ricorso alla sezione del contenzioso amministrativo del tribunale competente.
- Conserva la prova della tua richiesta (numero di protocollo, ricevuta di ritorno, e-mail) — è il documento di cui avrai bisogno se dovessi contestare il silenzio o il rifiuto dell’istituzione.
Domande frequenti
Cosa ha deciso la Corte costituzionale?
Entro quanti giorni deve rispondere un’istituzione pubblica a una richiesta di informazioni pubbliche?
Perché l’eccezione è stata respinta, se alcuni argomenti sembravano fondati?
L’articolo 7 può ancora essere contestato per via costituzionale, con altri argomenti?
Cosa posso fare se un’istituzione pubblica non risponde affatto alla mia richiesta di informazioni pubbliche?
La stessa logica, di non interferire con le scelte del legislatore in materia di diritti salariali aggiuntivi, si ritrova anche nella decisione con cui la Corte costituzionale ha mantenuto la soglia salariale del 2022 per l’indennità di rischio dei veterinari sanitari.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la sua forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
