In breve
- Il divieto d’ingresso in Romania, disposto dall’Ispettorato Generale per l’Immigrazione o dalla polizia di frontiera, resta intatto. La Corte costituzionale ne ha respinto la contestazione come inammissibile, perché i motivi addotti non avevano alcun collegamento con il processo pendente.
- Le regole confermate per via indiretta: il divieto può essere disposto anche senza una misura di allontanamento e, per chi ha attraversato illegalmente o ha tentato di attraversare fraudolentemente la frontiera, la durata è di 5 anni.
- La via di impugnazione è breve e precisa: 10 giorni dalla comunicazione, davanti alla corte d’appello nella cui circoscrizione si trova la struttura che ha disposto la misura.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 621 del 28 luglio 2026
Entrata in vigore: 28 luglio 2026
Un cittadino straniero ha chiesto alla Corte costituzionale di rimuovere le regole in base alle quali gli si può vietare l’ingresso in Romania, ma ha costruito il proprio argomento su uno scenario che non si ritrovava nel suo fascicolo. La Corte ha respinto l’eccezione come inammissibile, senza giudicarla nel merito. La Decisione n. 764 dell’11 dicembre 2025, pubblicata martedì nella Gazzetta Ufficiale della Romania, è la seconda dello stesso giorno con cui la Corte rifiuta di esaminare un’eccezione per un vizio di costruzione, dopo quella riguardante le imposte di bollo giudiziarie nel contenzioso amministrativo. Entrambe rinviano allo stesso riferimento di quindici anni fa.
I testi impugnati sono due commi dell’Ordinanza di urgenza del Governo n. 194/2002 sul regime degli stranieri in Romania, ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 421 del 5 giugno 2008. Il primo, l’articolo 1063 comma (2), indica chi dispone il divieto d’ingresso e in quali situazioni. Il secondo, l’articolo 1064 comma (8), fissa la durata per una categoria specifica.
L’autore dell’eccezione, Alejandro Daniel Anton, l’ha sollevata in un fascicolo di contenzioso amministrativo pendente davanti alla Corte d’Appello di Bucarest, Sezione VIII contenzioso amministrativo e tributario, avente per oggetto una controversia sul regime degli stranieri.
Gli effetti che produce
Che cosa dicono, in concreto, i due testi. L’articolo 1063 comma (2) prevede che il divieto d’ingresso in Romania sia disposto dall’Ispettorato Generale per l’Immigrazione o dagli organi della polizia di frontiera anche nel caso in cui lo straniero non sia stato oggetto di una misura di allontanamento, nonché nei confronti degli stranieri indicati all’articolo 8 comma (1) lettere da b) a d) e all’articolo 8 comma (2) lettere da a) a b1), oppure di quelli che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 6 comma (1) lettera h). L’articolo 1064 comma (8) prevede che, per gli stranieri che hanno attraversato illegalmente o hanno tentato di attraversare fraudolentemente la frontiera di Stato, la durata del divieto d’ingresso sia di 5 anni.
L’argomento dell’autore. Egli ha sostenuto che i due testi violino l’uguaglianza davanti alla legge, perché la persona espulsa non può beneficiare di una serie di istituti del Codice di procedura penale: l’accordo di riconoscimento della colpevolezza, la procedura del riconoscimento dell’imputazione, il rinvio dell’applicazione della pena, la sospensione dell’esecuzione della pena sotto sorveglianza e la riduzione di un terzo della pena. Ha aggiunto che l’espulsione di una persona nei cui confronti si svolge un processo penale rende impossibile l’accesso a un processo equo, poiché il giudizio si svolgerebbe in assenza dell’imputato, senza il rispetto dei principi di immediatezza, contraddittorio e parità delle armi.
Perché la Corte non è arrivata al merito. Perché il fascicolo in cui l’eccezione è stata sollevata era di contenzioso amministrativo, non penale. La Corte ha constatato l’assenza di un collegamento rilevante tra la motivazione dell’eccezione e il processo pendente, che ha come base giuridica l’articolo 1063 comma (5), cioè proprio il testo relativo all’impugnazione della misura. L’autore ha dedotto l’incostituzionalità partendo da una situazione ipotetica: quella in cui la persona espulsa rivesta la qualità di imputato in un processo penale pendente davanti ai giudici romeni.
Le supposizioni non ribaltano la presunzione di costituzionalità. La Corte riprende, dalla Decisione n. 678 del 29 settembre 2020, paragrafo 129, la regola secondo cui le censure di incostituzionalità devono riguardare atti, fatti o condotte attuali e determinati. Le semplici supposizioni non rientrano nella sfera del controllo di costituzionalità. Il fondamento del rigetto è l’articolo 29 comma (1) della Legge n. 47/1992, che esige che l’eccezione abbia un collegamento con la definizione della causa.
La via di impugnazione, ricordata dalla Corte. Proprio nella motivazione del rigetto, la Corte cita l’articolo 1063 comma (5): la misura di divieto d’ingresso in Romania può essere impugnata dallo straniero entro 10 giorni dalla comunicazione, davanti alla corte d’appello nella cui circoscrizione si trova la formazione che ha disposto la misura. È l’informazione di più diretta utilità pratica di tutta la decisione.
Nessuna delle autorità interpellate ha risposto. I presidenti delle due Camere del Parlamento, il Governo e l’Avvocato del Popolo non hanno trasmesso i punti di vista richiesti. L’unica posizione espressa al di fuori del giudice remittente è stata quella del Ministero Pubblico, che ha chiesto anch’esso il rigetto per inammissibilità. La Corte d’Appello di Bucarest, a differenza di quanto avvenuto negli altri fascicoli della stessa giornata, ha espresso la propria opinione: ha ritenuto l’eccezione infondata.
Che cosa cambia rispetto a prima
Sul piano del diritto, nulla. I testi restano in vigore e la Corte non si è pronunciata sulla loro conformità alla Costituzione. Il divieto d’ingresso continua a essere disposto alle stesse condizioni e la durata di 5 anni per l’attraversamento illegale della frontiera resta invariata.
Ciò che si chiarisce è una questione di strategia processuale. L’eccezione di incostituzionalità non può essere usata per contestare, in un fascicolo amministrativo, conseguenze che il testo produrrebbe in un eventuale fascicolo penale. Il collegamento con la causa pendente non è una formalità, ma una condizione di ammissibilità: se la motivazione riguarda una materia diversa da quella in cui si svolge il processo, la Corte non entra nell’analisi.
Il secondo chiarimento riguarda il richiamo a situazioni ipotetiche. Un testo non diventa incostituzionale perché, in una combinazione di circostanze che non si è ancora verificata, potrebbe produrre un risultato iniquo. La censura deve riguardare fatti attuali e determinati.
Vale la pena osservare che entrambe le decisioni di inammissibilità pubblicate nello stesso giorno si fondano sullo stesso riferimento, la Decisione n. 1.313 del 4 ottobre 2011, che ha fissato i tre elementi di ogni eccezione: il testo impugnato, il testo costituzionale invocato e la motivazione del rapporto di contrarietà tra i due. Cambia soltanto l’elemento mancante: là la motivazione stessa, qui il suo collegamento con il processo.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- La decisione ricorda espressamente il termine e il giudice competente per impugnare il divieto d’ingresso: 10 giorni dalla comunicazione, davanti alla corte d’appello territorialmente competente.
- Delimita con chiarezza che cosa si possa discutere in un fascicolo di contenzioso amministrativo e che cosa no, il che aiuta a costruire correttamente un’eccezione futura.
- Conferma che un testo non può essere impugnato sulla base di conseguenze ipotetiche, il che protegge la stabilità delle norme dalle contestazioni speculative.
- La soluzione è stata adottata all’unanimità dei voti, senza opinioni dissenzienti.
- Il rigetto per inammissibilità non si pronuncia sul merito e quindi non preclude un’eccezione futura, sollevata nel fascicolo giusto e adeguatamente motivata.
Che cosa resta un problema
- La questione sollevata dall’autore resta senza risposta: se l’espulsione durante un processo penale incida o meno sul diritto a un processo equo, la Corte non l’ha esaminato.
- Dalla rimessione, nel marzo 2020, alla pubblicazione, nel luglio 2026, sono trascorsi oltre sei anni, per una soluzione che non tocca il merito.
- Nessuna delle autorità interpellate, né il Governo, né l’Avvocato del Popolo, né i presidenti delle due Camere, ha trasmesso un punto di vista, benché la legge preveda la comunicazione dell’ordinanza proprio a questo scopo.
- La durata fissa di 5 anni per l’attraversamento illegale della frontiera non ammette, in base al testo citato, alcuna individualizzazione in funzione delle circostanze, e questo aspetto non è stato esaminato.
- Il termine di 10 giorni per l’impugnazione è breve per una persona che si trova fuori dal Paese o priva di assistenza legale, e la decisione non affronta il punto.
Consigli pratici
- Se ricevete una decisione di divieto d’ingresso in Romania, calcolate subito il termine: avete 10 giorni dalla comunicazione per impugnarla, secondo l’articolo 1063 comma (5) dell’Ordinanza di urgenza del Governo n. 194/2002.
- Il ricorso si deposita presso la corte d’appello nella cui circoscrizione si trova la formazione che ha disposto la misura, non davanti a un giudice qualsiasi.
- Tenete presente che il divieto può essere disposto anche se non siete stati oggetto di una misura di allontanamento. L’assenza di un’espulsione non significa assenza di un divieto.
- Se il divieto deriva dall’attraversamento illegale o dal tentativo di attraversamento fraudolento della frontiera, la durata prevista dalla legge è di 5 anni.
- Se sollevate un’eccezione di incostituzionalità, verificate prima che il testo impugnato sia davvero il fondamento giuridico della causa in cui vi trovate. Senza questo collegamento l’eccezione è inammissibile.
- Non costruite la censura su uno scenario che non si è verificato. La Corte esige fatti attuali e determinati, non supposizioni.
- Se avete parallelamente un processo penale in Romania, discutete con l’avvocato le conseguenze processuali dell’allontanamento dal territorio in quel fascicolo, non in quello amministrativo.
- Conservate la prova della comunicazione della decisione di divieto. Da quella data decorre il termine di 10 giorni.
Domande frequenti
La Corte ha detto che il divieto d’ingresso è costituzionale?
Chi può disporre il divieto d’ingresso in Romania?
Il divieto può essere disposto senza una misura di allontanamento?
Quanto dura il divieto per l’attraversamento illegale della frontiera?
Come impugno la decisione di divieto d’ingresso?
Perché l’eccezione è stata respinta?
Che cosa significa che la motivazione si basava su una situazione ipotetica?
Si può sollevare di nuovo la stessa eccezione?
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
