In breve
- Il Senato ha autorizzato un’inchiesta parlamentare della Commissione per la costituzionalità sull’incontro del 14 agosto 2026 tra il primo ministro ad interim Ilie Bolojan e la presidente della Corte costituzionale, la giudice Elena-Simina Tănăsescu.
- La Commissione deve chiarire le circostanze, la natura e lo scopo dell’incontro, i temi discussi e il motivo per cui si è svolto nell’ufficio del presidente del Senato.
- La relazione va presentata all’Ufficio di presidenza permanente entro 14 giorni, quindi entro il 7 settembre 2026.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 701 del 24 agosto 2026
Adottata: 24 agosto 2026
Un incontro di un giorno d’agosto, tenuto nell’ufficio del presidente del Senato, diventa oggetto di un’inchiesta parlamentare perché da un lato del tavolo sedeva il primo ministro ad interim e dall’altro la presidente della corte che stava per pronunciarsi su cause dal peso istituzionale. Con la Delibera n. 113 del 24 agosto 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 701 dello stesso giorno, il Senato ha autorizzato lo svolgimento di un’inchiesta parlamentare da parte della Commissione per la costituzionalità. Il progetto figurava al punto 2 dell’ordine del giorno della sessione straordinaria convocata dal 24 al 26 agosto ed è stato approvato già nella prima giornata di lavori.
Il mandato della commissione è stato successivamente ampliato: la delibera del Senato n. 118/2026 aggiunge all’inchiesta la verifica delle circostanze di uno spostamento compiuto da un giudice della Corte costituzionale.
Il fondamento è l’art. 67 della Costituzione, secondo cui ciascuna camera adotta le proprie delibere in presenza della maggioranza dei membri, letto insieme all’art. 78 del Regolamento del Senato. L’inchiesta parlamentare è uno strumento di controllo che le camere possono attivare attraverso le proprie commissioni permanenti, previa autorizzazione dell’aula.
L’oggetto è descritto in dettaglio nel testo stesso della delibera. La Commissione per la costituzionalità deve esaminare e chiarire le circostanze in cui l’incontro si è svolto, la sua natura e il suo scopo, il motivo per cui il colloquio ha avuto luogo nell’ufficio del presidente del Senato e i temi discussi in quell’occasione, nella giornata del 14 agosto 2026.
Gli effetti che produce
Il primo effetto è l’attivazione della commissione. Dal momento della pubblicazione, la Commissione per la costituzionalità del Senato ha un mandato d’inchiesta, non soltanto consultivo. Questo le consente di chiedere documenti e di ascoltare persone, nei limiti del regolamento.
Il secondo effetto è la delimitazione dell’oggetto. La delibera non lascia alla commissione la libertà di estendere l’inchiesta. Elenca quattro elementi: le circostanze dell’incontro, la sua natura e il suo scopo, il motivo del luogo scelto e i temi discussi.
Il terzo effetto è il termine. Le conclusioni confluiscono in una relazione presentata all’Ufficio di presidenza permanente entro 14 giorni dall’approvazione della delibera, quindi entro il 7 settembre 2026. È un termine breve per un’inchiesta parlamentare.
Il quarto effetto riguarda la motivazione resa pubblica. Il testo dell’art. 2 spiega perché il Senato ritiene necessario il chiarimento: perché, in rapporto al luogo e al momento dell’incontro, la Corte costituzionale stava per pronunciarsi su cause dal peso istituzionale, anche per la formazione politica rappresentata dal primo ministro ad interim. La delibera afferma che lo scopo dell’incontro va chiarito in modo trasparente, poiché l’indipendenza di una giurisdizione dipende in egual misura dalla condotta di chi vi esercita funzioni.
Il quinto effetto è di precedente istituzionale. La delibera mette nero su bianco che, secondo il Senato, la Corte costituzionale non è un’autorità politica, ma il garante della supremazia della Costituzione e l’unica autorità di giurisdizione costituzionale. La formulazione compare nel corpo di un atto normativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania, non in una dichiarazione politica.
Che cosa cambia rispetto a prima
Fino a questa delibera, l’incontro del 14 agosto 2026 era materia di dibattito pubblico, senza alcuna procedura istituzionale collegata. Ora diventa oggetto di un procedimento parlamentare, con una commissione designata, un oggetto delimitato e un termine per la relazione.
Il secondo cambiamento riguarda il livello. Un’inchiesta parlamentare non si avvia con la decisione di una commissione, ma con l’autorizzazione dell’aula della camera. Il fatto che il Senato abbia votato a favore significa che la maggioranza ha ritenuto necessario il chiarimento.
Il terzo cambiamento riguarda il rapporto tra i poteri. Un’inchiesta parlamentare che verte sulla condotta della presidente della Corte costituzionale tocca una zona sensibile della separazione dei poteri. La delibera non riguarda il contenuto di una pronuncia della Corte, ma le circostanze di un incontro, e la linea tra le due cose è oggetto di discussione giuridica.
Ciò che non cambia è lo statuto delle pronunce della Corte. Nessuna inchiesta parlamentare può riformare o annullare una sentenza della Corte costituzionale, che resta definitiva e generalmente obbligatoria ai sensi dell’art. 147 comma (4) della Costituzione.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Porta dentro una procedura istituzionale un tema che altrimenti sarebbe rimasto solo materia di dibattito pubblico, senza verifica.
- Delimita con chiarezza l’oggetto dell’inchiesta a quattro elementi, il che riduce il rischio che diventi uno strumento di pressione generica.
- Fissa un termine breve, di 14 giorni, quindi il risultato non si perde in un procedimento senza fine.
- La motivazione è pubblicata per intero nella Gazzetta Ufficiale della Romania, quindi chiunque può leggere il ragionamento su cui si è fondato il voto.
Che cosa resta un problema
- Un’inchiesta parlamentare sulla condotta della presidente di una corte costituzionale solleva interrogativi legittimi sui limiti del controllo parlamentare.
- Il testo della delibera contiene già una valutazione del contesto, che può essere letta come una conclusione anticipata rispetto a quanto la commissione dovrà accertare.
- Il termine di 14 giorni è breve per le audizioni e per la verifica dei documenti, per giunta in piena pausa estiva dei lavori parlamentari.
- La delibera non precisa che cosa accada alla relazione dopo la presentazione all’Ufficio di presidenza permanente, né se questa diventi pubblica.
Consigli pratici
- Leggi il testo integrale della delibera prima di farti un’opinione. La motivazione dell’art. 2 è più lunga del dispositivo e spiega il ragionamento del Senato.
- Non confondere l’inchiesta parlamentare con un procedimento giudiziario. La commissione non accerta responsabilità e non applica sanzioni, ma redige una relazione.
- Segna la data del 7 settembre 2026, quando scade il termine di 14 giorni per la presentazione della relazione all’Ufficio di presidenza permanente.
- Distingui sempre che cosa dice la delibera e che cosa dicono i commenti su di essa. L’atto riguarda le circostanze di un incontro, non il contenuto di una pronuncia della Corte.
- Se vuoi seguire i lavori, cerca l’attività della Commissione per la costituzionalità del Senato. È la commissione designata dall’art. 1 della delibera.
- Ricorda che le pronunce della Corte costituzionale restano definitive e generalmente obbligatorie a prescindere dalle conclusioni della relazione.
Domande frequenti
Che cosa viene esattamente indagato?
Chi conduce l’inchiesta?
Qual è il fondamento giuridico?
Quanto dura l’inchiesta?
Perché il Senato ritiene necessario un chiarimento?
L’inchiesta può cambiare una pronuncia della Corte costituzionale?
Errori e incongruenze nel testo pubblicato
- Il preambolo invoca un articolo della Costituzione che non dice quello che gli si attribuisce. La delibera è adottata «în temeiul prevederilor art. 67 din Constituția României, republicată», in base alle disposizioni dell’art. 67 della Costituzione della Romania, ripubblicata. L’art. 67 stabilisce però soltanto il quorum di seduta: «Camera Deputaților și Senatul adoptă legi, hotărâri și moțiuni, în prezența majorității membrilor», la Camera dei Deputati e il Senato adottano leggi, delibere e mozioni in presenza della maggioranza dei membri. Non conferisce alcun potere d’inchiesta. Il testo costituzionale che lo conferisce è l’art. 64 comma (4), secondo cui ciascuna camera costituisce le proprie commissioni permanenti e può istituire commissioni d’inchiesta o altre commissioni speciali, e quello non compare in nessun punto della delibera. In un atto il cui oggetto è proprio la costituzionalità di una condotta, il fondamento costituzionale citato è quello sbagliato.
- L’art. 3 fissa un termine senza dire da quando decorre. Il testo chiede che la relazione «va fi prezentat Biroului permanent în termen de 14 zile», sarà presentata all’Ufficio di presidenza permanente entro 14 giorni, senza alcun punto di partenza: né dall’adozione della delibera, né dalla sua pubblicazione, né dalla prima seduta della commissione. Non si precisa nemmeno se i 14 giorni siano di calendario o lavorativi, il che, in un intervallo che attraversa la fine della pausa parlamentare, può significare il 7 settembre oppure l’11 settembre 2026. L’unico termine di tutto l’atto è così l’unica cosa che la commissione non può calcolare dal testo.
- L’art. 2 tratta come acquisito il contesto che giustificherebbe l’inchiesta, senza indicare nulla di verificabile. La parentesi al centro dell’articolo afferma che «Curtea Constituțională urma să se pronunțe asupra unor cauze cu miză instituțională, inclusiv pentru formațiunea politică reprezentată de Ilie Bolojan», la Corte costituzionale stava per pronunciarsi su cause dal peso istituzionale, anche per la formazione politica rappresentata da Ilie Bolojan. Non è indicato alcun numero di fascicolo, alcuna data d’udienza, alcuna pronuncia. In un atto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania, che dichiara come proprio scopo «aflarea adevărului», l’accertamento della verità, il lettore non ha modo di verificare la premessa su cui poggia l’intera procedura. Per di più, il primo obiettivo elencato all’art. 2, «împrejurările în care a avut loc întâlnirea», le circostanze in cui si è svolto l’incontro, ripete parola per parola l’oggetto già fissato all’art. 1.
Analisi della redazione
La domanda che sta dietro la delibera è legittima e non dipende dallo schieramento politico di nessuno: se il capo dell’esecutivo e la presidente della corte costituzionale si vedono dieci giorni prima che quella corte si pronunci, il pubblico ha il diritto di sapere di che cosa abbiano parlato. Il problema è che l’atto con cui il Senato pone la domanda non è costruito per ottenere una risposta. Di tre articoli, uno sbaglia il fondamento costituzionale, uno mescola il mandato con la propria conclusione e il terzo impone un termine senza inizio. Non sono sviste di redazione, ma esattamente gli elementi da cui dipende che la relazione di settembre venga presa sul serio anche da chi la delibera non l’ha votata.
La seconda cosa che si vede dal testo è che il mandato gira attorno proprio alla persona che potrebbe rispondere a una delle quattro domande. L’art. 2 chiede alla commissione di chiarire il «motivul pentru care întrevederea s-a desfășurat în biroul președintelui Senatului», il motivo per cui il colloquio si è svolto nell’ufficio del presidente del Senato. Quell’ufficio appartiene al presidente del Senato, che firma questa delibera, Mircea Abrudean. L’inchiesta è dunque autorizzata dalla camera il cui presidente ha ospitato l’incontro, e il ruolo del padrone di casa non compare né nell’oggetto dell’art. 1, né fra gli obiettivi dell’art. 2. È l’unico elemento dell’intera vicenda che il Senato poteva chiarire senza chiedere niente a nessuno dall’esterno.
Il terzo elemento riguarda ciò che la commissione può fare davvero. L’art. 111 comma (1) della Costituzione obbliga il Governo e gli altri organi dell’amministrazione pubblica a fornire le informazioni e i documenti richiesti dalle commissioni parlamentari. Il primo ministro rientra in questo obbligo. Il Governo, in quel momento, era stato sfiduciato con una mozione di censura e conservava attribuzioni limitate, mentre la procedura di investitura è ripartita soltanto a settembre, quando il Presidente ha firmato il decreto di designazione di un candidato alla carica di primo ministro. La Corte costituzionale non è un organo dell’amministrazione pubblica, e la sua presidente non può essere obbligata a presentarsi davanti a una commissione del Senato. L’inchiesta può concludersi, in modo perfettamente legittimo, con una relazione in cui metà del tavolo manca, e la delibera non prevede nulla per questo scenario, nemmeno l’obbligo di darne atto.
Va annotato a favore dell’atto che la motivazione è stata messa nel corpo della delibera e non in una relazione illustrativa rimasta nel cassetto. La frase finale dell’art. 2, secondo cui «Curtea Constituțională nu este o autoritate politică, ea este garantul supremației Constituției și unica autoritate de jurisdicție constituțională», la Corte costituzionale non è un’autorità politica, è il garante della supremazia della Costituzione e l’unica autorità di giurisdizione costituzionale, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania e lì resta, opponibile anche a chi l’ha votata. La stessa trasparenza avrebbe dovuto valere per il resto: se la premessa sulle cause pendenti era abbastanza solida da far scattare un’inchiesta, era abbastanza solida anche per essere scritta con i numeri di fascicolo.
Che cosa andrebbe cambiato
- La sostituzione del fondamento del preambolo con l’art. 64 comma (4) della Costituzione. Una rettifica di una riga, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, eliminerebbe l’unico argomento formale con cui la delibera potrebbe essere contestata. Finché il fondamento invocato è la regola sul quorum, contestarla non richiede alcuno sforzo di fantasia.
- La fissazione del momento da cui decorrono i 14 giorni e della loro natura. La formula «entro 14 giorni di calendario dalla data di pubblicazione della presente delibera» chiuderebbe la questione. Senza di essa la commissione si fissa il termine da sola, e qualunque sforamento diventa opinabile.
- L’inserimento del ruolo del padrone di casa nell’oggetto dell’inchiesta. Se il luogo dell’incontro è una delle quattro domande, allora chi ha messo l’ufficio a disposizione, e a che titolo, fa parte della risposta. Lasciata fuori dal mandato, la domanda dell’art. 2 non può che ricevere una risposta parziale.
- La documentazione della premessa dell’art. 2, oppure la sua eliminazione dal testo. Le cause dal peso istituzionale allora pendenti davanti alla Corte hanno numeri di fascicolo e date d’udienza pubbliche. Elencarle trasformerebbe un’affermazione politica in un fatto verificabile; la loro assenza lascia la commissione a indagare partendo da una conclusione già scritta nell’atto che le conferisce il mandato.
- Una regola su ciò che segue il passaggio all’Ufficio di presidenza permanente. La delibera si ferma alla consegna della relazione. Non dice se questa venga discussa in aula, se venga pubblicata e in quale termine. Una relazione che non arriva al pubblico non serve allo scopo dichiarato, il mantenimento della fiducia dei cittadini, ma soltanto alla procedura interna del Senato.
- Un protocollo generale per il rapporto fra il Parlamento e i giudici costituzionali. La situazione si ripeterà, e l’improvvisazione caso per caso è la variante peggiore per entrambe le istituzioni. Una procedura scritta, che distingua fra invito e obbligo di comparizione e che escluda espressamente la discussione delle soluzioni già pronunciate, proteggerebbe sia il controllo parlamentare, sia l’indipendenza della giurisdizione.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
