In breve

  • Il Senato ha esteso l’inchiesta della Commissione per la costituzionalità anche alle circostanze di un viaggio a Mykonos dell’8 luglio 2026, segnalato pubblicamente come effettuato con un aeromobile privato. L’atto fissa cinque obiettivi supplementari, dallo scopo del viaggio fino all’individuazione della persona o dell’entità che ha pagato il trasporto.
  • Il termine di consegna della relazione viene riscritto: 30 giorni dall’entrata in vigore, al posto dei 14 giorni della forma iniziale. Il vecchio termine era scaduto il 7 settembre 2026, un giorno prima che la nuova delibera fosse pubblicata.
  • La Commissione può chiedere chiarimenti e può invitare persone alle audizioni, ma non può stabilire alcuna responsabilità. La Legge n. 47/1992 attribuisce al Plenum della Corte costituzionale la competenza esclusiva sugli illeciti disciplinari dei suoi giudici.
Atto: Delibera del Senato n. 118/2026
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 764 dell’8 settembre 2026
Entrata in vigore: 8 settembre 2026, data della pubblicazione

L’inchiesta parlamentare avviata dal Senato in agosto riceve un secondo oggetto, senza legame con il primo. Con la Delibera n. 118 dell’8 settembre 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 764 dello stesso giorno, l’aula del Senato ha modificato e integrato la Delibera n. 113/2026, l’atto con cui l’inchiesta era stata autorizzata in agosto. Le verifiche della Commissione per la costituzionalità si estendono ora anche alle circostanze del viaggio del giudice della Corte costituzionale Cristian Deliorga a Mykonos, in data 8 luglio 2026.

L’integrazione avviene con un articolo nuovo, l’art. 21, inserito dopo l’art. 2 della delibera di agosto. Il testo dice che l’inchiesta «si estende anche alle circostanze del viaggio», che descrive come «segnalato pubblicamente come effettuato con un aeromobile privato di tipo Embraer Legacy 600, sulla rotta Bucarest-Mykonos». La formulazione ha un peso giuridico: la delibera non accerta che il volo si sia svolto così, ma prende atto che così è stato segnalato pubblicamente e chiede alla Commissione di verificare.

Gli obiettivi supplementari sono cinque, contrassegnati dalla a) alla e). La Commissione deve chiarire le circostanze e lo scopo del viaggio, la natura dei rapporti tra le persone partecipanti e il giudice, il modo in cui i costi sono stati organizzati e coperti, compreso chi ha pagato il trasporto, gli eventuali benefici materiali o di altra natura ricevuti in relazione al viaggio, nonché ogni altra circostanza rilevante per l’indipendenza, l’imparzialità e l’integrità del giudice, tale da incidere sulla fiducia pubblica nell’attività giurisdizionale della Corte.

Il secondo comma dell’articolo nuovo traccia i limiti. Le verifiche si fanno «nei limiti delle competenze costituzionali e regolamentari della commissione, nel rispetto dell’indipendenza della Corte costituzionale e dei suoi giudici, senza esame o censura delle soluzioni giurisdizionali e senza sostituirsi alle autorità competenti a stabilire forme di responsabilità giuridica». In breve, la Commissione non rigiudica le pronunce della Corte e non prende il posto degli organi che applicano sanzioni.

Il secondo intervento riguarda il calendario. L’art. 3 della delibera di agosto viene riscritto per intero: la relazione si presenta all’Ufficio di presidenza permanente del Senato «entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente delibera». L’art. II della delibera di settembre autorizza poi, espressamente, la prosecuzione dell’inchiesta fino alla scadenza di questo termine, formulazione che lascia intravedere come l’inchiesta avesse bisogno di una nuova copertura nel tempo.

Il fondamento invocato nel preambolo è l’art. 64 comma (4) e l’art. 67 della Costituzione, più l’art. 78 del Regolamento del Senato, approvato con la Delibera del Senato n. 28/2005. La delibera di agosto si era appoggiata soltanto all’art. 67 e all’art. 78. L’art. 64 comma (4) è il testo secondo cui ciascuna camera «costituisce commissioni permanenti e può istituire commissioni d’inchiesta o altre commissioni speciali».

Gli effetti che produce

Il primo effetto è l’ampliamento dell’oggetto. Fino all’8 settembre 2026, il mandato della Commissione era legato a un solo evento, l’incontro del 14 agosto 2026 tra il primo ministro ad interim Ilie Bolojan e la presidente della Corte costituzionale, la giudice Elena-Simina Tănăsescu. Dalla pubblicazione, la Commissione deve chiarire anche un secondo evento, avvenuto oltre un mese prima del primo e riguardante un altro giudice.

Il secondo effetto è di calendario. Il termine di 14 giorni della forma iniziale sparisce ed è sostituito da uno di 30 giorni, calcolato dall’entrata in vigore. Il vecchio termine era scaduto il 7 settembre 2026, un giorno prima della pubblicazione della nuova delibera, e l’art. II arriva proprio per coprire la prosecuzione dei lavori.

Il terzo effetto riguarda gli strumenti. Ai sensi dell’art. 78 comma (4) del Regolamento del Senato, la commissione permanente che svolge un’inchiesta può invitare a fornire informazioni «qualsiasi titolare di carica pubblica, funzionario o dipendente del Governo e degli altri organi dell’amministrazione pubblica». Le persone invitate devono essere informate dell’oggetto, della data e delle condizioni dell’audizione almeno 5 giorni prima, e le spese di viaggio e di alloggio sono a carico del bilancio del Senato, su loro richiesta.

Il quarto effetto è quello che l’atto esclude esplicitamente. L’inchiesta non produce sanzioni. La Legge n. 47/1992 sull’organizzazione e sul funzionamento della Corte costituzionale, ripubblicata, dice all’art. 65 che l’accertamento degli illeciti disciplinari dei giudici, delle sanzioni e delle modalità di applicazione delle stesse «è di competenza esclusiva del Plenum della Corte costituzionale». L’art. 66 comma (1) aggiunge che un giudice della Corte non può essere fermato, arrestato, perquisito o rinviato a giudizio penale se non con l’autorizzazione del plenum della Corte, su richiesta del procuratore generale.

Il quinto effetto è di trasparenza. Gli obiettivi sono scritti nella Gazzetta Ufficiale della Romania, punto per punto, quindi chiunque potrà poi confrontare la relazione della Commissione con l’elenco che essa stessa doveva coprire.

Che cosa cambia rispetto a prima

La Delibera n. 113/2026 aveva tre articoli e un solo evento. L’art. 1 designava la commissione e l’evento, l’art. 2 elencava quattro aspetti da chiarire su quell’incontro, l’art. 3 fissava una relazione in 14 giorni. La forma attuale ha in più un articolo intero con cinque obiettivi su un altro evento e un altro giudice, e l’art. 3 è sostituito.

È cambiato anche il modo in cui il termine è espresso. Il vecchio art. 3 diceva soltanto «entro 14 giorni», senza indicare da quale momento decorresse. Il nuovo art. 3 lega il termine all’entrata in vigore, il che è più preciso, benché, come si vede più avanti, non abbastanza preciso.

È cambiato il fondamento del preambolo. La delibera di agosto invocava l’art. 67 della Costituzione e l’art. 78 del Regolamento. Quella di settembre aggiunge l’art. 64 comma (4) della Costituzione, il testo sulle commissioni d’inchiesta. L’aggiunta non cambia la natura della procedura, che resta un’inchiesta svolta da una commissione permanente, non da una commissione d’inchiesta istituita appositamente.

Ciò che non è cambiato è la posizione della Corte costituzionale. L’art. 145 della Costituzione dice che i giudici della Corte sono indipendenti nell’esercizio del mandato e inamovibili per la sua durata, e l’art. 1 comma (3) della Legge n. 47/1992 dice che l’istituzione «è indipendente da qualsiasi altra autorità pubblica e si sottopone soltanto alla Costituzione e alla presente legge». Nessun testo è stato toccato dalla delibera del Senato, né avrebbe potuto esserlo: una delibera di una camera non modifica la legge organica della Corte.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • Gli obiettivi sono scritti in modo concreto, per lettere, non lasciati alla valutazione della Commissione. Chi paga un trasporto e quali benefici sono stati ricevuti sono domande verificabili, non formule generiche.
  • I limiti sono posti nel testo stesso dell’atto. Il comma (2) del nuovo articolo vieta espressamente l’esame delle pronunce della Corte e la sostituzione alle autorità che stabiliscono responsabilità.
  • Il termine per la relazione è ora legato a un momento identificabile, l’entrata in vigore, non lasciato in sospeso come nella forma di agosto.
  • L’atto usa la formula «segnalato pubblicamente», quindi non tratta i resoconti di stampa come fatti accertati e lascia la verifica alla Commissione.

Che cosa resta un problema

  • La data in cui scade il termine di 30 giorni si può leggere in due modi, con una differenza di 15 giorni, e da essa dipende il momento in cui il mandato della Commissione si estingue.
  • Gli obiettivi più pesanti, chi ha pagato il trasporto e quali benefici sono stati ricevuti, riguardano persone private, che l’art. 78 del Regolamento del Senato non include tra coloro che possono essere invitati a un’audizione.
  • L’inchiesta comprende ora due eventi diversi, a due mesi di distanza, con due giudici diversi, ma resta una sola relazione e un solo termine.
  • L’atto non dice che cosa accada alla relazione dopo il deposito presso l’Ufficio di presidenza permanente, se venga discussa in aula e se diventi pubblica.
  • Il nome del giudice compare sei volte nel testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania, in un atto che apre una verifica, non in uno che accerta qualcosa.

Consigli pratici

  1. Leggi il nuovo art. 21 insieme al suo comma (2). Il primo comma dice che cosa si verifica, il secondo dice che cosa la Commissione non ha il diritto di fare, e senza il secondo il testo sembra più forte di quanto sia.
  2. Non confondere l’inchiesta parlamentare con un procedimento disciplinare o penale. La Commissione redige una relazione. Le sanzioni disciplinari per i giudici della Corte costituzionale spettano, ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 47/1992, esclusivamente al Plenum della Corte.
  3. Tieni presenti due possibili date limite per la relazione, il 23 settembre 2026 e l’8 ottobre 2026, e osserva quale delle due viene assunta in pratica dall’Ufficio di presidenza permanente.
  4. Verifica che cosa dice l’atto prima di riprendere un resoconto. La delibera parla di un viaggio «segnalato pubblicamente come effettuato» con un aeromobile privato, non di un fatto accertato dal Senato.
  5. Se vuoi seguire la procedura, l’art. 78 comma (5) del Regolamento del Senato chiede che le persone invitate siano informate almeno 5 giorni prima dell’oggetto, della data e delle condizioni dell’audizione. Le convocazioni compaiono, di regola, nell’agenda della commissione.
  6. Ricorda che nessuna conclusione della relazione tocca le pronunce già emesse dalla Corte. Esse restano definitive e generalmente obbligatorie ai sensi dell’art. 147 comma (4) della Costituzione.

Domande frequenti

Che cosa ha deciso il Senato con la Delibera n. 118/2026?
Ha modificato e integrato la Delibera del Senato n. 113/2026, estendendo l’inchiesta della Commissione per la costituzionalità anche alle circostanze del viaggio del giudice della Corte costituzionale Cristian Deliorga a Mykonos, in data 8 luglio 2026, e ha sostituito il termine di 14 giorni per la relazione con uno di 30 giorni.
Che cosa deve chiarire ora la Commissione?
Cinque obiettivi supplementari: le circostanze e lo scopo del viaggio, la natura dei rapporti tra le persone partecipanti e il giudice, il modo in cui i costi sono stati organizzati e coperti, compreso chi ha pagato il trasporto, gli eventuali benefici ricevuti in relazione al viaggio e ogni altra circostanza rilevante per l’indipendenza, l’imparzialità e l’integrità del giudice.
La delibera afferma che il giudice ha volato con un aereo privato?
No. Il testo dice che il viaggio è stato «segnalato pubblicamente come effettuato con un aeromobile privato di tipo Embraer Legacy 600, sulla rotta Bucarest-Mykonos» e chiede alla Commissione di verificarne le circostanze. L’atto non accerta fatti e non formula accuse.
Il Parlamento può indagare su un giudice della Corte costituzionale?
Nessun testo vieta al Senato di verificare fatti. L’art. 64 comma (4) della Costituzione permette a ciascuna camera di istituire commissioni d’inchiesta, e l’art. 78 del Regolamento del Senato permette a una commissione permanente di svolgere un’inchiesta, nei limiti della sua competenza materiale e con l’autorizzazione dell’aula. Le conseguenze giuridiche sono però fuori dal Parlamento, ai sensi dell’art. 65 e dell’art. 66 della Legge n. 47/1992.
Che cosa può e che cosa non può fare una commissione d’inchiesta parlamentare?
Può chiedere documenti e può invitare persone a fornire informazioni, con un preavviso di almeno 5 giorni. Non può applicare sanzioni, non può accertare colpe e non può censurare sentenze dei giudici o pronunce della Corte costituzionale. Il suo risultato è una relazione.
Chi può sanzionare un giudice della Corte costituzionale?
Per gli illeciti disciplinari, esclusivamente il Plenum della Corte costituzionale, ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 47/1992. Per i fatti penali, il fermo, l’arresto, la perquisizione o il rinvio a giudizio richiedono l’autorizzazione del plenum della Corte, data con il voto di due terzi dei giudici, su richiesta del procuratore generale. Anche la cessazione del mandato per grave violazione degli obblighi è deliberata dal plenum della Corte.
Quando deve essere presentata la relazione?
Entro 30 giorni dall’entrata in vigore. La formulazione dell’atto consente due letture, una che porta al 23 settembre 2026 e una che porta all’8 ottobre 2026. La spiegazione si trova più avanti, nella sezione sulle incongruenze.
Che cosa è successo al termine di 14 giorni della delibera di agosto?
Era scaduto il 7 settembre 2026, un giorno prima che la nuova delibera fosse adottata e pubblicata. L’art. II della Delibera n. 118/2026 autorizza espressamente la prosecuzione dell’inchiesta fino alla scadenza del nuovo termine.
L’inchiesta sull’incontro del 14 agosto 2026 continua?
Sì. Gli obiettivi della Delibera n. 113/2026 restano in vigore, e l’art. II della nuova delibera li conferma. Si aggiungono i nuovi obiettivi, e le conclusioni su tutti confluiscono nella stessa relazione, ai sensi del comma (3) dell’articolo appena inserito.
Quando entra in vigore la Delibera del Senato n. 118/2026?
L’8 settembre 2026, data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania. L’art. III prevede soltanto la pubblicazione, e l’art. 12 comma (3) della Legge n. 24/2000 stabilisce che gli atti normativi adottati dal Parlamento, diversi dalle leggi, entrano in vigore alla data della pubblicazione se non contengono una data successiva.

Errori e incongruenze nel testo pubblicato

  • Art. I punto 2, l’espressione «prezenta hotărâre», la presente delibera, del nuovo art. 3, quello che fissa il termine della relazione. Il testo nuovo dice che la relazione si presenta all’Ufficio di presidenza permanente «în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri», entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente delibera. Ai sensi dell’art. 62 della Legge n. 24/2000 sulle norme di tecnica legislativa, le disposizioni di modifica e di integrazione «se încorporează, de la data intrării lor în vigoare, în actul de bază, identificându-se cu acesta», si incorporano, dalla data della loro entrata in vigore, nell’atto di base e si identificano con esso. Letto così, l’art. 3 fa parte della Delibera del Senato n. 113/2026, e «la presente delibera» indica la delibera di agosto, entrata in vigore il 24 agosto 2026, quindi il termine scade il 23 settembre 2026. Letto secondo l’art. II della delibera in esame, che rinvia al «termine previsto dall’art. I punto 2» come a un termine proprio di questa delibera, il punto di partenza è l’8 settembre 2026 e il termine scade l’8 ottobre 2026. La differenza è di 15 giorni e non riguarda soltanto la consegna di un documento: lo stesso art. II lega la prosecuzione dell’inchiesta alla scadenza di questo termine, dal quale dipende quindi la data in cui il mandato della Commissione si estingue.

Analisi della redazione

L’informazione più chiara su questo atto non sta nel suo testo, ma nel calendario. La Delibera n. 113/2026 è stata pubblicata il 24 agosto 2026 e dava alla Commissione 14 giorni per la relazione, cioè fino al 7 settembre 2026. La Delibera n. 118/2026 è stata adottata e pubblicata l’8 settembre 2026, 15 giorni dopo la prima, quindi un giorno dopo che il termine era scaduto. La formulazione dell’art. II, «si autorizza la prosecuzione dell’inchiesta parlamentare», si legge diversamente alla luce di questa aritmetica: non prolunga lavori in corso, li ripristina.

Il rapporto tra ciò che si chiede e il tempo rimasto è la seconda cosa che non si vede leggendo l’atto dall’inizio alla fine. Nella lettura imposta dall’art. 62 della Legge n. 24/2000, alla Commissione restano 15 giorni dall’8 settembre 2026 per coprire i quattro aspetti di agosto, che non ha chiuso in 14 giorni, più cinque obiettivi nuovi su un evento vecchio di 62 giorni. L’art. 78 comma (5) del Regolamento del Senato chiede che ogni persona invitata sia informata almeno 5 giorni prima dell’oggetto, della data e delle condizioni dell’audizione. Tre tornate successive di audizioni consumano, da sole, quei 15 giorni.

Il terzo punto riguarda gli strumenti. L’art. 78 comma (4) del Regolamento dice che cosa può fare la Commissione: può invitare a fornire informazioni «qualsiasi titolare di carica pubblica, funzionario o dipendente del Governo e degli altri organi dell’amministrazione pubblica». Un giudice della Corte costituzionale non rientra in nessuna di queste categorie, perché l’art. 1 comma (2) e (3) della Legge n. 47/1992 colloca la Corte fuori dall’amministrazione pubblica, come unica autorità di giurisdizione costituzionale, indipendente da qualsiasi altra autorità. Non vi rientra neppure la persona o l’entità che avrebbe pagato un trasporto privato. Ora, proprio gli obiettivi c) e d), i più pesanti, presuppongono informazioni provenienti da persone di questo tipo. Su di essi, l’unico strumento della Commissione è un invito che nessuno è obbligato a onorare.

Resta la domanda di fondo, se esista una disposizione che limiti il controllo parlamentare sulla Corte. La risposta, dopo la lettura dei testi, è che il divieto espresso non esiste, ma che tutte le conseguenze sono tolte dalle mani del Parlamento. L’art. 61 comma (2) della Legge n. 47/1992 dice che i giudici non possono essere chiamati a rispondere giuridicamente delle opinioni e dei voti espressi nell’adozione delle soluzioni. L’art. 65 attribuisce al Plenum della Corte la competenza esclusiva sugli illeciti disciplinari. L’art. 66 subordina qualsiasi misura penale all’autorizzazione del plenum della Corte, con il voto di due terzi. L’art. 67 comma (1) lettera c) e comma (2) lascia sempre al plenum della Corte la decisione sulla cessazione del mandato per grave violazione degli obblighi dell’art. 64. Il Senato può accertare fatti e può renderli pubblici. Nient’altro. Il comma (2) del nuovo art. 21 dice la stessa cosa, con altre parole, ed è la parte meglio scritta della delibera.

Che cosa andrebbe cambiato

  • Termine espresso con una data, non con un rinvio. «La relazione si presenta entro l’8 ottobre 2026» elimina le due letture possibili e i 15 giorni di incertezza sul momento in cui il mandato della Commissione si estingue.
  • Due inchieste, non una. Il secondo evento ha un’altra data, un altro giudice e altri fatti da verificare. Separarli darebbe a ciascuno il proprio termine e i propri obiettivi, e la relazione non mescolerebbe più un incontro in ufficio con un viaggio all’estero.
  • La precisazione di ciò che segue al deposito della relazione. L’art. 78 comma (3) del Regolamento lascia all’Ufficio di presidenza permanente la decisione se la relazione vada sottoposta al dibattito o all’approvazione del Senato. Scrivere questa scelta nella delibera direbbe fin dall’inizio se il pubblico vedrà mai le conclusioni.
  • Il rinvio ai testi che stabiliscono le responsabilità. Il comma (2) parla genericamente di «autorità competenti». Nominare l’art. 65 e l’art. 66 della Legge n. 47/1992 mostrerebbe a qualsiasi lettore chi esattamente può sanzionare un giudice della Corte e a quali condizioni.
  • L’enunciazione dei mezzi di attuazione. L’art. 78 comma (2) del Regolamento chiede che la richiesta di autorizzazione indichi «i mezzi necessari alla realizzazione» dell’inchiesta. La delibera pubblicata non ne dice nulla, benché due dei cinque obiettivi richiedano informazioni da persone private, alle quali la Commissione non ha accesso tramite il regolamento.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 764 dell’8 settembre 2026 8 pagine PDF, 83 KB

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.