In breve
- Un cittadino ha chiesto in giudizio l’annullamento della delibera con cui la Camera dei Deputati aveva nominato un giudice della Corte costituzionale. La domanda è stata respinta come inammissibile e allora lui ha impugnato proprio il testo che limita chi può contestare una delibera del Parlamento.
- La Corte costituzionale ha respinto la questione come inammissibile, all’unanimità, per due motivi distinti: l’azione da cui era partita era essa stessa inammissibile e la censura chiedeva, in sostanza, di integrare la legge.
- La conclusione pratica: le delibere di nomina del Parlamento non sono atti amministrativi e non possono essere impugnate da un privato, né davanti al giudice del contenzioso amministrativo, né davanti alla Corte costituzionale.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 572 del 13 luglio 2026
Pronunciata: 5 febbraio 2026
Se il Parlamento nomina qualcuno a una carica pubblica e voi ritenete che la nomina sia stata fatta male, non avete dove andare. La Corte costituzionale ha spiegato il perché con la Sentenza n. 107 del 5 febbraio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 572 del 13 luglio 2026. È la seconda sentenza di questo periodo in cui la Corte ripete che non può aggiungere alla legge ciò che il legislatore ha omesso, dopo quella con cui ha rifiutato di integrare le regole sulla revocazione delle sentenze contrastanti.
Il punto di partenza è concreto. Cristian Munteanu ha chiesto l’annullamento della Delibera della Camera dei Deputati n. 15/2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 394 del 15 giugno 2010, con la quale veniva nominato un giudice della Corte costituzionale. Il giudice di primo grado ha respinto la domanda come inammissibile e nel ricorso per cassazione davanti all’Alta Corte di cassazione e giustizia lui ha sollevato la questione di legittimità costituzionale.
Il testo impugnato, l’articolo 27, comma 1, della legge n. 47/1992, indica chi può adire la Corte sulla costituzionalità dei regolamenti del Parlamento e delle delibere delle due Camere: uno dei presidenti delle Camere, un gruppo parlamentare, almeno 50 deputati o almeno 25 senatori. Un cittadino non figura nell’elenco.
Gli effetti che produce
L’elenco di chi può adire la Corte resta chiuso. La sentenza è definitiva e generalmente obbligatoria. L’articolo 27, comma 1, della legge n. 47/1992 resta nella forma attuale, quindi un privato non acquisisce il diritto di chiedere il controllo di costituzionalità di una delibera del Parlamento.
Le delibere della Camera dei Deputati restano fuori dal contenzioso amministrativo. La Corte ha rilevato che l’articolo 67 della Costituzione le qualifica come atti giuridici propri dell’autorità legislativa e che la definizione di atto amministrativo contenuta nell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge sul contenzioso amministrativo n. 554/2004 non si attaglia a esse.
Il blocco viene dalla Costituzione, non dalla legge impugnata. È questo il punto essenziale della sentenza. L’articolo 126, comma 6, della Costituzione garantisce il controllo giurisdizionale degli atti amministrativi, ma esclude gli atti che riguardano i rapporti delle autorità pubbliche con il Parlamento. L’azione è stata respinta come inammissibile a causa di questo testo costituzionale, non a causa dell’articolo 27, comma 1, della legge n. 47/1992.
Da qui discende la prima causa di inammissibilità. Nella sua giurisprudenza la Corte ha stabilito che una questione sollevata in un’azione inammissibile fin dall’inizio è a sua volta inammissibile, perché la decisione della Corte non produrrebbe alcun effetto su quella causa. La questione sarebbe stata ammissibile solo se fossero state impugnate proprio le disposizioni che determinano l’inammissibilità, il che non era il caso.
La seconda causa riguarda i limiti della Corte. La censura non sosteneva che il testo dicesse qualcosa di incostituzionale, ma che non dicesse abbastanza: non permette a una parte del processo di adire i giudici. La Corte ha risposto che non può modificare o integrare le disposizioni sottoposte al controllo, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge n. 47/1992, e che non ha la competenza di creare norme nuove.
La Corte è andata oltre e ha detto qual era la posta reale. Ha rilevato che l’autore della questione mirava, in realtà, a modificare la norma costituzionale dell’articolo 146, lettera d), introducendo un nuovo oggetto della questione di legittimità costituzionale, le delibere del Parlamento, «il che è inaccettabile».
La strada che resta è quella politica, non quella giudiziaria. Il controllo di costituzionalità delle delibere del Parlamento esiste, ma si attiva soltanto su iniziativa dei soggetti indicati dalla legge. La Corte ha ricordato, attraverso il parere espresso dal Governo, di aver accolto ricorsi di questo tipo quando l’atto aveva rilevanza costituzionale, per esempio con la Sentenza n. 847 del 18 novembre 2020, sulla nomina del presidente del Consiglio Legislativo.
Che cosa cambia rispetto a prima
Sul piano normativo, nulla. La sentenza respinge la questione come inammissibile, quindi non tocca il testo. Cambia invece la chiarezza del percorso: finora un privato poteva tentare entrambe le porte, il contenzioso amministrativo e, in via di questione, la Corte costituzionale. La sentenza le chiude esplicitamente tutte e due e spiega perché ciascuna è chiusa per un motivo diverso.
La Corte aveva già dovuto rispondere alla stessa censura con la Sentenza n. 127 del 14 marzo 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 957 del 24 settembre 2024, dove aveva respinto come inammissibile la questione riguardante la parte finale dello stesso articolo 27, comma 1. La novità del 2026 è che la motivazione copre ora l’intero comma, non solo la parte finale, e che l’ordine di esame delle due cause di inammissibilità è esposto passo per passo.
Vale la pena ricordare anche un elemento di contesto procedurale: la questione è stata sollevata con l’ordinanza del 4 novembre 2020, la sentenza è stata pronunciata il 5 febbraio 2026 e pubblicata il 13 luglio 2026. Tra il rinvio alla Corte e la pubblicazione sono passati più di cinque anni e otto mesi, in un fascicolo aperto nel 2017.
Dal punto di vista del giudice remittente, la posizione è stata la stessa fin dall’inizio. L’Alta Corte ha ritenuto che le disposizioni censurate siano costituzionali, osservando che le delibere di nomina sono adottate nell’esercizio di una prerogativa propria dell’organo legislativo, non sono semplici decisioni amministrative, e che costituiscono manifestazioni della sovranità nazionale.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Chiarisce, in una sola sentenza, perché le delibere del Parlamento non arrivano né davanti al giudice del contenzioso amministrativo né davanti alla Corte costituzionale per via di questione.
- Distingue correttamente le due cause di inammissibilità e mostra l’ordine in cui vanno esaminate, cosa che aiuta ogni avvocato che prepari una domanda simile.
- Ricorda che il meccanismo di controllo delle delibere del Parlamento esiste e funziona, ma solo su iniziativa dei soggetti indicati dalla legge.
- Conferma il limite della competenza della Corte, che non può creare norme nuove integrando un testo esistente, una linea giurisprudenziale costante e prevedibile.
- La sentenza è unanime, senza opinioni dissenzienti, quindi non lascia spazio a ripensamenti sulla stessa censura.
Che cosa resta un problema
- La persona danneggiata da una nomina fatta in violazione della legge resta senza alcun rimedio proprio, che era esattamente la censura formulata.
- L’avvio del controllo dipende dalla volontà di attori politici, cioè proprio della maggioranza che ha adottato la delibera contestata.
- La Corte risponde alla censura sul terreno della propria competenza, senza esaminare nel merito se l’assenza di un rimedio individuale sia compatibile con il diritto a un processo equo.
- Cinque anni e otto mesi dal rinvio alla pubblicazione, in un fascicolo aperto nel 2017, sono un intervallo difficile da giustificare per una controversia che riguardava una nomina del 2010.
- Né i presidenti delle due Camere del Parlamento né l’Avvocato del Popolo hanno trasmesso pareri, benché il fascicolo riguardasse proprio l’accesso del cittadino a un mezzo di impugnazione.
Consigli pratici
- Prima di impugnare in giudizio un atto del Parlamento, verificate se sia un atto amministrativo ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge n. 554/2004. Le delibere delle Camere sulle nomine non lo sono.
- Tenete presente la distinzione su cui si regge la sentenza: l’articolo 126, comma 6, della Costituzione sottrae al controllo giurisdizionale gli atti che riguardano i rapporti delle autorità pubbliche con il Parlamento.
- Se comunque sollevate una questione di legittimità costituzionale, impugnate il testo che produce l’inammissibilità della vostra azione, non un testo vicino. Altrimenti la questione cade per mancanza di rilevanza ai fini della decisione della causa.
- Non chiedete alla Corte di aggiungere un’ipotesi che la legge non contiene. L’articolo 2, comma 3, della legge n. 47/1992 le vieta di modificare o integrare il testo sottoposto al controllo.
- Se il vostro bersaglio è una delibera del Parlamento con rilevanza costituzionale, la strada reale è convincere uno dei soggetti legittimati a ricorrere: un presidente di Camera, un gruppo parlamentare, 50 deputati o 25 senatori.
- Per documentarvi, la pronuncia precedente sullo stesso testo è la Sentenza n. 127 del 14 marzo 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 957 del 24 settembre 2024. La motivazione contenuta lì è ripresa e sviluppata qui.
Domande frequenti
Che cosa ha deciso la Corte?
Che cosa dice il testo impugnato?
Perché un cittadino non può impugnare una delibera del Parlamento?
Che cosa significa che la questione era inammissibile e non infondata?
Che cosa può ancora fare chi si trova in questa situazione?
La Corte ha mai controllato delibere del Parlamento?
Da quando produce effetti la sentenza?
Analisi della redazione
Dal punto di vista tecnico la sentenza è ben costruita. La separazione delle due cause di inammissibilità, una legata alla natura del controllo e alla rilevanza per la causa, l’altra ai limiti della competenza della Corte, e il loro esame nell’ordine logico sono esattamente ciò che dovrebbe contenere una motivazione sull’inammissibilità. La constatazione che il blocco viene dall’articolo 126, comma 6, della Costituzione e non dalla legge impugnata è corretta e, allo stesso tempo, è la cosa più utile di tutto il testo: dice al ricorrente dove si trova davvero il muro.
Quello che resta non detto è se quel muro sia al posto giusto. La Corte chiude il fascicolo sulla competenza e non arriva alla domanda di fondo, cioè se l’assenza di qualsiasi rimedio individuale contro una nomina fatta dal Parlamento si concili con il diritto di accesso al giudice. La risposta può essere sì, e gli argomenti dell’Alta Corte, con il richiamo alla causa Golder, vanno in questa direzione. Ma nella sentenza compaiono come parere del giudice remittente, non come ragionamento fatto proprio dalla Corte.
La seconda cosa che salta agli occhi è il calendario. Un’ordinanza di rinvio del 4 novembre 2020, una sentenza pronunciata il 5 febbraio 2026 e pubblicata il 13 luglio 2026, in un fascicolo aperto nel 2017, su una delibera di nomina del 2010. Cinque anni e otto mesi per una soluzione di inammissibilità, fondata su una giurisprudenza che esisteva già. In un fascicolo in cui il ricorso per cassazione resta sospeso fino alla decisione sulla questione, il ritardo non è un dettaglio amministrativo, ma parte del diniego di accesso.
Che cosa andrebbe cambiato
- Un termine di legge per la decisione sulle questioni di legittimità costituzionale. Anche generoso, di un anno, renderebbe impossibile rinviare di cinque anni una soluzione di inammissibilità basata su giurisprudenza costante, in un fascicolo in cui il processo è fermo.
- Un termine anche per la pubblicazione della sentenza dopo la pronuncia. I più di cinque mesi trascorsi qui si sommano al ritardo di fondo, e la sentenza non produce effetti fino alla pubblicazione.
- Una procedura semplificata di rigetto per inammissibilità. Quando la censura è identica a una già decisa, come qui rispetto alla Sentenza n. 127/2024, un collegio ristretto e una motivazione per rinvio libererebbero risorse per i fascicoli che pongono problemi nuovi.
- La disciplina di un meccanismo di ricorso su richiesta di un certo numero di cittadini. Senza toccare l’articolo 146 della Costituzione, la legge potrebbe obbligare un’autorità già legittimata, per esempio l’Avvocato del Popolo, a pronunciarsi in modo motivato su una richiesta di ricorso, così che il rifiuto sia almeno pubblico e argomentato.
- La trasmissione obbligatoria dei pareri nei fascicoli sull’accesso alla giustizia. Il silenzio delle due Camere e dell’Avvocato del Popolo in un fascicolo sul diritto del cittadino di contestare un atto del Parlamento lascia la Corte a giudicare senza la posizione delle istituzioni direttamente interessate.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
