In breve
- La Corte costituzionale ha respinto in quanto infondata, all’unanimità dei voti, l’eccezione con cui il sindacato Hidroelectrica Hidrosind chiedeva di dichiarare incostituzionale la regola che chiude automaticamente il contratto di lavoro del dipendente andato in pensione di vecchiaia con riduzione dell’età standard. L’art. 56 comma (1) lett. c) del Codice del lavoro resta in vigore, invariato.
- Sugli altri due testi impugnati, l’art. 106 comma (4) e l’art. 1302 della legge n. 263/2010, l’eccezione è stata respinta in quanto inammissibile. La domanda se quella cassa pensioni avesse il diritto di comunicare al datore di lavoro la decisione di pensionamento, senza il consenso del dipendente, resta una questione di interpretazione per i giudici ordinari, non di costituzionalità.
- La sentenza è stata pronunciata il 26 febbraio 2026 e pubblicata il 3 settembre 2026, a 189 giorni di distanza. Dalla data della pubblicazione è definitiva e vincolante per tutti i giudici.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 747 del 3 settembre 2026
Entrata in vigore: 3 settembre 2026, data della pubblicazione, ai sensi dell’art. 147 comma (4) della Costituzione, invocato dalla Corte proprio nel dispositivo della sentenza
Un sindacato dell’energia ha chiesto alla Corte costituzionale di cancellare la regola che chiude automaticamente il contratto di lavoro di chi va in pensione prima perché ha lavorato in condizioni gravose. La Corte ha rifiutato. La sentenza n. 182 del 26 febbraio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 747 del 3 settembre 2026, dichiara che l’art. 56 comma (1) lett. c) del Codice del lavoro è costituzionale. Nella stessa camera di consiglio del 26 febbraio 2026 la Corte ha pronunciato anche la sentenza con cui ha rifiutato di pronunciarsi sull’indennità di specialista di classe dei poliziotti, pubblicata tre giorni prima, il 31 agosto 2026.
Il testo in discussione ha, nella forma attuale, tre proposizioni. La prima chiude il contratto «alla data del compimento cumulativo delle condizioni di età standard e del periodo minimo di contribuzione per il pensionamento». La seconda lo chiude «alla data della comunicazione della decisione di pensione nel caso della pensione di invalidità di terzo grado, della pensione anticipata parziale, della pensione anticipata, della pensione di vecchiaia con riduzione dell’età standard di pensionamento». La terza riguarda l’invalidità di primo o secondo grado. Il sindacato ha impugnato la seconda proposizione, nella sua ultima ipotesi: quella delle persone a cui la legge abbassa l’età pensionabile perché hanno lavorato in condizioni particolari o speciali.
L’eccezione è stata sollevata dal sindacato Hidroelectrica Hidrosind di Bucarest nel fascicolo n. 22.363/3/2021 del Tribunale di Bucarest, Sezione VIII controversie di lavoro e previdenza sociale, in una causa avente a oggetto l’impugnazione di un licenziamento. Il Tribunale ha rimesso la questione alla Corte con ordinanza del 2 maggio 2022. Il fascicolo è rimasto sul ruolo della Corte costituzionale con il numero 1.839D/2022 ed è stato deciso da un collegio di sette giudici, presieduto da Elena-Simina Tănăsescu.
L’argomento del sindacato aveva due bracci. Il primo riguardava i dati personali: la cassa pensioni ha trasmesso al datore di lavoro l’informazione sul pensionamento dei dipendenti, senza il loro consenso e senza informarli preventivamente, e il datore di lavoro ha usato quell’informazione per accertare la cessazione di diritto dei contratti. Il sindacato ha invocato l’art. 26 della Costituzione, il regolamento (UE) 2016/679 e la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-201/14. Il secondo braccio riguardava l’uguaglianza: chi va in pensione all’età standard ha, in certe situazioni, la possibilità di proseguire il rapporto di lavoro, mentre chi esce prima, proprio perché ha lavorato in condizioni gravose, non ce l’ha.
Sul capo relativo alla discriminazione, la Corte ha risposto rinviando alla propria giurisprudenza. Al paragrafo 30 ha ripreso la sentenza n. 670 del 15 dicembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 321 del 18 aprile 2023, dove aveva ritenuto che l’art. 56 comma (1) lett. c) non crea una discriminazione fondata sull’età. Al paragrafo 31 ha aggiunto un argomento proprio: il testo «non tratta nemmeno in modo differenziato le due categorie di pensionati, dal momento che prevede la cessazione di diritto del contratto di lavoro nel caso di entrambe le categorie». E ai paragrafi 32 e seguenti ha ripreso la sentenza n. 840 del 13 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 224 del 22 marzo 2019: la riduzione dell’età pensionabile è una misura compensativa per chi ha lavorato in condizioni gravose, e nella seconda proposizione la cessazione del contratto non si produce automaticamente, bensì per effetto della scelta dell’assicurato stesso di far valere il proprio diritto alla pensione. Chi chiede la pensione, dice la Corte, non può chiedere allo stesso tempo la prosecuzione del contratto, perché le due cose si contraddicono.
Sul diritto al lavoro, la Corte è andata oltre le sentenze precedenti. Ai paragrafi 39 e 40 ha ritenuto che il diritto al lavoro dell’art. 41 della Costituzione non obbliga lo Stato a consentire il cumulo tra la pensione pubblica e la retribuzione, perché la pensione è una prestazione sociale su cui lo Stato ha un margine di apprezzamento considerevole, e i contributi versati non sono un deposito a termine e non fanno nascere un diritto di credito verso lo Stato. Al paragrafo 41 ha però indicato anche la via d’uscita: la pensione si ottiene su domanda, ai sensi dell’art. 103 comma (1) della legge n. 263/2010, quindi nessuno è obbligato a chiederla, e chi non la chiede non finisce sotto il divieto di cumulo. Sempre lì, la Corte precisa che il testo censurato non impedisce in alcun modo il cumulo della retribuzione con una pensione facoltativa.
Sul capo relativo ai dati personali, la Corte non è entrata nel merito. Al paragrafo 45 ha rilevato che l’art. 1302 della legge n. 263/2010 «non fa alcun riferimento» alla possibilità o al divieto, per la cassa pensioni, di comunicare al datore di lavoro la decisione di pensionamento, quindi la censura riguarda in realtà il modo in cui il testo viene applicato, non il testo in sé. Al paragrafo 46 ha detto la stessa cosa dell’art. 106 comma (4): esso prevede la comunicazione della decisione al pensionato, procedura inevitabile e favorevole, e chiedere alla Corte di stabilire se sia vietata anche la comunicazione al datore di lavoro significherebbe che il giudice costituzionale si sostituisce al potere giudiziario. Entrambe sono state respinte in quanto inammissibili.
Un dettaglio che conta per chi legge la sentenza nel 2026: la legge n. 263/2010 non esiste più. È stata abrogata dall’art. 168 comma (1) lett. a) della legge n. 360/2023 sul sistema pubblico di pensioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 1089 del 4 dicembre 2023, con effetto dal 1° settembre 2024. La Corte ha comunque esaminato i due testi, invocando al paragrafo 28 la sentenza n. 766 del 15 giugno 2011: sono sottoposte al controllo anche le disposizioni i cui effetti giuridici continuano a prodursi dopo che sono uscite di vigore.
Gli effetti che produce
La prima conseguenza è che la legge resta esattamente com’era. Una sentenza di rigetto non abroga e non sospende nulla. L’art. 56 comma (1) lett. c) del Codice del lavoro continua ad applicarsi nella forma data dalla legge n. 93/2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 354 dell’8 maggio 2019, e il contratto individuale di lavoro del dipendente che ottiene la pensione di vecchiaia con riduzione dell’età standard cessa di diritto alla data della comunicazione della decisione di pensione.
La seconda conseguenza riguarda il fascicolo concreto. La sentenza viene comunicata al Tribunale di Bucarest, Sezione VIII controversie di lavoro e previdenza sociale, che può riprendere il giudizio sull’impugnazione del licenziamento. Essendo l’eccezione respinta, il giudice applicherà i testi così come sono.
La terza conseguenza è quella che conta per qualsiasi lavoratore nella stessa situazione. Dal 3 settembre 2026 esiste una terza sentenza della Corte sullo stesso testo, dopo quelle del 2018 e del 2022, tutte nello stesso senso. Un’azione che sostenesse che la cessazione di diritto al pensionamento con età ridotta è di per sé incostituzionale parte praticamente senza possibilità. Quello che resta possibile è contestare il modo concreto in cui il datore di lavoro ha accertato la cessazione: la data della comunicazione, la prova della comunicazione, il rispetto della procedura.
La quarta conseguenza riguarda i datori di lavoro. La procedura dell’art. 56 comma (2) del Codice del lavoro si applica senza riserve: l’accertamento della cessazione di diritto si fa per iscritto, con decisione del datore di lavoro, entro 5 giorni lavorativi dal verificarsi del caso, e si comunica al dipendente anch’essa entro 5 giorni lavorativi. Nessuno può più sostenere che il fondamento di questo accertamento sia incostituzionale.
La quinta conseguenza è che il problema dei dati personali resta aperto, ma spostato. La Corte ha indicato esplicitamente, al paragrafo 45, che cosa avrebbe dovuto essere depositato in atti perché essa potesse esaminare l’interpretazione giudiziaria dei testi: o una sentenza dell’Alta Corte di cassazione e giustizia di uniformazione della giurisprudenza, oppure sentenze che dimostrino una prassi giudiziaria costante. Chi vuole riprendere la battaglia adesso sa che cosa gli manca.
Che cosa cambia rispetto a prima
Nel testo del Codice del lavoro, nulla. Questa è la parte più spesso fraintesa quando la Corte costituzionale finisce nei titoli. Un’eccezione respinta lascia la legge intatta e non obbliga il Parlamento a nulla.
È cambiata la densità della giurisprudenza. Nel dicembre 2018, quando la Corte ha pronunciato la sentenza n. 840, esisteva un solo precedente sulla cessazione di diritto al pensionamento. Nel dicembre 2022 si è aggiunta la sentenza n. 670. Adesso sono tre, e la terza copre esattamente l’ipotesi del pensionamento con età ridotta, cioè la situazione in cui l’argomento dell’equivalenza con gli altri dipendenti sembrava più forte, perché la riduzione dell’età è un beneficio concesso proprio per il lavoro gravoso.
È cambiato invece tutto il quadro normativo attorno al fascicolo, e la sentenza non lo rispecchia. Tra l’ordinanza di rimessione del 2 maggio 2022 e la pronuncia del 26 febbraio 2026 sono intervenute due modifiche importanti. La legge n. 76 del 4 aprile 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 333 del 5 aprile 2022, ha aggiunto alla legge n. 263/2010 un art. 106 comma (5) che obbliga la cassa pensioni a comunicare al datore di lavoro un’informativa sull’emissione della decisione di pensionamento. Poi la legge n. 360/2023 ha sostituito integralmente, dal 1° settembre 2024, la legge sulle pensioni, e l’art. 93 comma (7) della nuova legge conserva ed estende quest’obbligo. In altre parole, la domanda da cui è partito tutto il fascicolo, se quella cassa pensioni potesse dire al datore di lavoro che il dipendente era andato in pensione, ha oggi una risposta scritta nella legge. La sentenza non la menziona. L’applicazione dell’indice di correzione è tornata in Corte nel settembre 2026, questa volta per il caso in cui l’indice varia da un anno di pensionamento all’altro.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Chiude un fascicolo che aspettava da quasi quattro anni e mezzo. Dall’ordinanza di rimessione, 2 maggio 2022, alla pronuncia sono passati 1.396 giorni. Il giudice di merito può andare avanti.
- Conferma che nessuno è obbligato a chiedere la pensione. Il paragrafo 41 lo dice chiaramente, rinviando all’art. 103 comma (1) della legge n. 263/2010: la pensione si ottiene su domanda. Chi vuole continuare a lavorare può rinviare la domanda, e il contratto non cessa.
- Chiarisce che la pensione facoltativa non è toccata. Sempre il paragrafo 41 precisa che il testo censurato non vieta, né espressamente né implicitamente, il cumulo della retribuzione con una pensione del terzo pilastro.
- Indica la strada procedurale rimasta. Il paragrafo 45 dice esattamente che cosa avrebbe dovuto essere depositato in atti perché il giudice costituzionale potesse censurare l’interpretazione giudiziaria dei testi. È un’indicazione utile, non una porta chiusa.
- Unanimità, senza opinioni dissenzienti. I sette giudici che hanno composto il collegio hanno votato allo stesso modo, il che rende improbabile un cambio di giurisprudenza negli anni a venire.
Che cosa resta un problema
- La domanda centrale resta senza risposta. Il sindacato ha mostrato, ai paragrafi 10 e 11, che nessuna norma obbligava qualcuno a comunicare al datore di lavoro la decisione di pensione, benché il contratto cessi proprio «alla data della comunicazione della decisione». La Corte non risponde a questa censura di qualità della legge, sebbene l’art. 1 comma (5) della Costituzione figuri al paragrafo 29 tra i parametri invocati.
- La pubblicazione ha richiesto 189 giorni. Le due sentenze su cui si appoggia sono state pubblicate rispettivamente in 99 e 124 giorni dalla pronuncia. Per tutto questo intervallo, i giudici che decidevano cause identiche avevano la soluzione, ma non la motivazione.
- L’affermazione del paragrafo 31 è discutibile. La Corte dice che il testo «non tratta nemmeno in modo differenziato le due categorie», eppure proprio la prima proposizione della lett. c) contiene un’opzione di prosecuzione del contratto, e questa è disponibile soltanto nell’ipotesi dell’età standard.
- Giudica un quadro normativo che non esiste più. I due testi dichiarati inammissibili fanno parte di una legge abrogata il 1° settembre 2024, un anno e quasi sei mesi prima della pronuncia. La sentenza non dice che cosa succede allo stesso problema sotto la legge n. 360/2023.
Consigli pratici
- Se volete continuare a lavorare, non presentate la domanda di pensione. La Corte dice al paragrafo 41 che la pensione si concede su domanda e che nessuno è obbligato a formularla. Finché non c’è domanda, non c’è decisione di pensione, quindi non c’è nemmeno un fondamento di cessazione di diritto su questa ipotesi. È l’unica leva reale che la sentenza conferma.
- Ricordate che la data che conta è quella della comunicazione della decisione di pensione, non quella della sua emissione. La differenza può essere di parecchi giorni, e da essa dipendono l’ultimo giorno di retribuzione, il calcolo delle ferie non godute e il termine entro cui potete impugnare la decisione del datore di lavoro.
- Chiedete al datore di lavoro la decisione scritta di accertamento della cessazione di diritto. L’art. 56 comma (2) del Codice del lavoro gli impone di emetterla entro 5 giorni lavorativi dal verificarsi del caso e di comunicarvela anch’essa entro 5 giorni lavorativi. Senza quel documento non avete nulla da impugnare e non potete verificare quale data sia stata presa in considerazione.
- Contestate l’interpretazione, non la costituzionalità. Dopo questa sentenza, una lite costruita sull’incostituzionalità dell’art. 56 comma (1) lett. c) non ha più oggetto. Restano utili le censure sui fatti: chi ha comunicato, che cosa ha comunicato, in quale data, con quale prova.
- Se siete andati in pensione dopo il 1° settembre 2024, leggete la legge nuova, non quella citata nella sentenza. Si applica la legge n. 360/2023, il cui art. 93 comma (6) prevede la comunicazione della decisione al titolare entro 10 giorni dall’emissione, mentre l’art. 93 comma (7) obbliga la cassa pensioni a trasmettere al datore di lavoro un’informativa che contiene il nome, il codice numerico personale, il tipo di decisione e la data di emissione.
- Per la parte relativa ai dati personali, l’indirizzo corretto è l’autorità di controllo. Il reclamo sul modo in cui i dati sono stati trasmessi o usati si presenta all’Autorità Nazionale di Vigilanza sul Trattamento dei Dati Personali, in parallelo con la controversia di lavoro. La Corte costituzionale ha detto esplicitamente che non è lei a risolvere queste questioni.
- Verificate se rientrate effettivamente nell’ipotesi dell’età ridotta. La regola di cui si parla qui riguarda la pensione di vecchiaia con riduzione dell’età standard. La pensione all’età standard, la pensione anticipata e la pensione anticipata parziale hanno ciascuna la propria ipotesi nello stesso testo, con effetti diversi sul momento della cessazione.
Domande frequenti
Che cosa ha deciso, in concreto, la Corte costituzionale?
Chi riguarda questa sentenza?
Posso ancora lavorare dopo essere andato in pensione prima?
Perché non ho, come altri, il diritto di proseguire il contratto?
È legittimo che quella cassa pensioni dica al datore di lavoro che sono andato in pensione?
Perché è stata respinta come inammissibile la parte relativa ai dati personali?
I testi della legge n. 263/2010 sono ancora in vigore?
L’art. 56 comma (1) lett. c) del Codice del lavoro è ancora in vigore?
Da quale data produce effetti la sentenza?
Che cosa succede adesso al fascicolo del Tribunale di Bucarest?
Che cosa significa che la sentenza è «definitiva e generalmente vincolante»?
Analisi della redazione
La soluzione è prevedibile e, sul capo della discriminazione, ben costruita. La Corte non inventa nulla: riprende la sentenza n. 840 del 13 dicembre 2018 e la sentenza n. 670 del 15 dicembre 2022, aggiunge ai paragrafi 39 e 40 un argomento proprio, piuttosto duro, sul margine dello Stato in materia di prestazioni sociali, e chiude il fascicolo all’unanimità. Il problema non è quello che dice, ma quello che dimentica di verificare e quanto ci ha messo a dirlo.
Cominciamo dal calendario, perché le cifre sono verificabili. Tra la pronuncia, 26 febbraio 2026, e la pubblicazione, 3 settembre 2026, sono passati 189 giorni. Le due sentenze su cui questa soluzione si appoggia integralmente hanno avuto bisogno rispettivamente di 99 e di 124 giorni dalla pronuncia alla pubblicazione. Stessa Corte, stessa materia, un intervallo quasi doppio. Contando dall’ordinanza di rimessione, 2 maggio 2022, escono 1.585 giorni fino alla pubblicazione, cioè quattro anni e quattro mesi in cui una regola che decide se una persona ha ancora o no il proprio posto di lavoro è rimasta con un punto interrogativo sopra. Il confronto che fa più male è quello con la sentenza vicina: la sentenza n. 183/2026, pronunciata nella stessa camera di consiglio del 26 febbraio 2026, è stata pubblicata il 31 agosto 2026, tre giorni prima. Non è dunque la camera di consiglio ad aver tardato, ma la redazione di questa motivazione.
La seconda osservazione non si vede leggendo la sentenza dall’inizio alla fine ed è, a nostro avviso, la più grave. Il sindacato ha costruito tutto il fascicolo sulla premessa che nessuna norma consentisse alla cassa pensioni di comunicare al datore di lavoro la decisione di pensionamento. Alla data dei licenziamenti, nel 2021, la premessa era corretta. Soltanto che la legge n. 76 del 4 aprile 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 333 del 5 aprile 2022, ha introdotto nella legge n. 263/2010 un art. 106 comma (5) che dice esattamente il contrario: «la cassa territoriale delle pensioni emittente comunica al datore di lavoro un’informativa relativa all’emissione della decisione di pensionamento». Il testo è entrato in vigore l’8 aprile 2022, 24 giorni prima che il Tribunale di Bucarest rimettesse la questione alla Corte. Il sindacato ha impugnato il comma (4) dell’art. 106, la Corte ha esaminato il comma (4), e il comma (5), cioè l’unico testo che conteneva la risposta, non compare da nessuna parte nei 47 paragrafi della sentenza. Il risultato è che, nel 2026, il giudice costituzionale dichiara inammissibile, come «semplice questione di interpretazione», un problema che il legislatore aveva risolto espressamente quattro anni prima, proprio nell’articolo messo in discussione.
La terza osservazione emerge dal confronto tra le due leggi sulle pensioni e mostra in quale direzione sia andata di fatto la cosa di cui il sindacato si lamentava. L’art. 1302 della legge n. 263/2010, introdotto dalla legge n. 177/2018, fondava il trattamento dei dati sul consenso «espresso e inequivocabile» prestato con la presentazione della domanda. Il suo successore, l’art. 164 della legge n. 360/2023, rinuncia del tutto al consenso: la persona «è informata» del trattamento, e il fondamento diventa l’obbligo legale del titolare e il compito di interesse pubblico. In parallelo, l’art. 93 comma (6) della legge nuova raddoppia il termine di comunicazione della decisione al titolare, da 5 a 10 giorni, mentre l’art. 93 comma (7) aggiunge all’informativa trasmessa al datore di lavoro un elemento che l’art. 106 comma (5) non conteneva: il codice numerico personale. In breve, mentre il fascicolo restava sul ruolo, la trasmissione dei dati al datore di lavoro è stata confermata per legge, ne è cambiato il fondamento dal consenso all’obbligo legale e si è arricchita di un identificativo in più. La sentenza non dice una parola su tutto questo.
La quarta osservazione riguarda un passaggio che, letto con attenzione, non regge. Al paragrafo 31 la Corte afferma che l’art. 56 comma (1) lett. c) «non tratta nemmeno in modo differenziato le due categorie di pensionati». Proprio la prima proposizione della stessa lettera prevede, «in via eccezionale», il diritto della lavoratrice di optare per iscritto per la prosecuzione del contratto fino a 65 anni, e l’art. 56 comma (3) vieta al datore di lavoro di limitare questo diritto. A sua volta, l’art. 56 comma (4) consente il mantenimento in servizio per un massimo di 3 anni oltre l’età standard, con l’accordo del datore di lavoro. Entrambe le opzioni sono legate al momento in cui si compiono le condizioni di età standard, quindi nessuna delle due è accessibile a chi esce prima con età ridotta. La differenza di trattamento che la Corte nega esiste, scritta nello stesso articolo. Può essere giustificata, come del resto la Corte argomenta nel resto della sentenza, ma non può essere negata.
Infine, un’osservazione di igiene del testo. Al paragrafo 27, la Corte riproduce integralmente la lett. c), compresa l’ipotesi della pensione di invalidità di terzo grado. Quell’ipotesi è stata dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 759 del 23 novembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 108 del 5 febbraio 2018, e il Parlamento ha riscritto il testo nel 2019 conservandola. Il dispositivo attuale dichiara la costituzionalità delle «disposizioni dell’art. 56 comma (1) lett. c)», senza alcuna distinzione, salvato soltanto dalla formula «rispetto alle censure formulate». Un lettore frettoloso può restare con l’impressione che tutta la lett. c) abbia superato il test, il che non è il caso.
Che cosa andrebbe cambiato
- Legare la cessazione di diritto all’informativa ricevuta dal datore di lavoro, non a una «comunicazione» senza destinatario indicato. Effetto pratico: la data della cessazione sarebbe verificabile su un documento che esiste nel fascicolo del personale, invece di essere dedotta da una comunicazione fatta al dipendente, che il datore di lavoro non vede. Sparisce esattamente l’ambiguità che ha generato questa lite.
- Allineare i due termini che non combaciano. La cassa pensioni ha 10 giorni dall’emissione per informare il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 93 commi (6) e (7) della legge n. 360/2023, mentre il datore di lavoro ha 5 giorni lavorativi dal verificarsi del caso per accertare la cessazione, ai sensi dell’art. 56 comma (2) del Codice del lavoro. Effetto pratico: un datore di lavoro può trovarsi in ritardo per legge a causa di un fatto di cui è venuto a conoscenza dopo che il proprio termine aveva già iniziato a decorrere. Il suo termine dovrebbe decorrere dal ricevimento dell’informativa.
- Estendere l’opzione dell’art. 56 comma (4) del Codice del lavoro anche al pensionamento con età ridotta. Effetto pratico: chi ha lavorato in condizioni particolari potrebbe scegliere, con l’accordo del datore di lavoro, se andarsene o restare, esattamente come qualsiasi altro dipendente che arriva all’età standard. Sparirebbe anche la censura di disuguaglianza che ha prodotto questo fascicolo, senza costi di bilancio, perché il pagamento della pensione resta condizionato dalle regole sul cumulo.
- Ripulire l’art. 56 comma (1) lett. c) dall’ipotesi dichiarata incostituzionale nel 2017. Effetto pratico: il testo pubblicato direbbe che cosa è in vigore. Oggi, un datore di lavoro che apre il Codice del lavoro vi trova una regola che la Corte ha cancellato due volte, e il rischio di applicarla è suo.
- Un termine massimo tra la pronuncia e la pubblicazione per le sentenze sulle eccezioni di incostituzionalità. Effetto pratico: i giudici che decidono controversie identiche non lavorerebbero più 189 giorni con una soluzione conosciuta dal comunicato stampa e con una motivazione indisponibile. Una soglia di 60 giorni sarebbe abbastanza ampia per la redazione e abbastanza stretta da contare.
- Una verifica obbligatoria, al momento della redazione, dello stato dei testi che formano oggetto dell’eccezione e di quelli invocati nella motivazione. Effetto pratico: una sentenza non dichiarerebbe più inammissibile, come questione di interpretazione, una questione risolta dal legislatore durante il processo. Una nota di due frasi nella motivazione avrebbe trasformato questa sentenza da una che aggira la domanda a una che la chiude.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 747 del 3 settembre 2026 8 pagine PDF, 85 KB l'atto inizia a pagina 2
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
