In breve
- La Corte costituzionale ha respinto, all’unanimità, il ricorso di alcuni dipendenti del sistema giudiziario contro il tetto del 30% sulle maggiorazioni previsto dalla legge sulla retribuzione dei dipendenti pubblici.
- L’argomento dei ricorrenti era che il tetto li priva di diritti acquisiti con sentenze definitive e che produce differenze fra colleghi con la stessa funzione, a seconda dell’istituzione presso cui lavorano.
- La Corte ha risposto che le maggiorazioni non sono diritti fondamentali, bensì diritti retributivi supplementari, che la loro limitazione rientra nelle scelte del legislatore e che non equivale a una riduzione dello stipendio di base.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 572 del 13 luglio 2026
Pronunciata: 20 gennaio 2026
Due cancellieri con la stessa funzione, lo stesso grado e la stessa fascia possono arrivare a incassare somme diverse, perché lavorano in tribunali con strutture di personale differenti. Alla Corte costituzionale è stato chiesto se questo sia discriminazione e la risposta è stata negativa, con la sentenza n. 38 del 20 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 572 del 13 luglio 2026. È la terza volta quest’anno che i tetti della legge sulla retribuzione arrivano davanti alla Corte, dopo la sentenza in base alla quale le somme vinte in giudizio dai dipendenti pubblici restano pagate in modo rateizzato su cinque anni. La Corte è tornata sulle indennità nella sentenza n. 180/2026, che le colloca fuori dal principio di parità retributiva.
Il testo al centro della controversia è l’articolo 25, comma 1, della legge quadro n. 153/2017. Esso stabilisce che la somma di tutte le maggiorazioni, compensazioni, supplementi, gratifiche, premi e indennità, comprese quelle per il vitto e per le ferie, concesse cumulativamente sul bilancio complessivo di ciascun ordinatore di spesa, non può superare il 30% della somma degli stipendi di base.
Insieme a esso sono stati impugnati l’articolo 1, comma 3, secondo cui dall’entrata in vigore della legge i diritti retributivi sono e restano esclusivamente quelli da essa previsti, e l’articolo 9, che rinvia agli allegati con gli stipendi e le maggiorazioni per le sette famiglie professionali.
Gli effetti che produce
Il tetto del 30% resta in vigore così com’è scritto. La sentenza è definitiva e generalmente obbligatoria, quindi la soluzione si applica a tutte le giurisdizioni, non soltanto ai due fascicoli da cui è partita l’eccezione.
Le sentenze ottenute prima del 2018 non riaprono la discussione. Gli autori dell’eccezione avevano ottenuto, con sentenze definitive, il riconoscimento di una determinata modalità di calcolo, riferita a un valore di riferimento settoriale. Dopo il 1° gennaio 2018 l’autorità pagatrice ha applicato su quel calcolo il tetto del 30%, benché le loro maggiorazioni fossero del 45% dell’indennità di base. La Corte non ha trovato nulla di incostituzionale in questo.
Le differenze fra istituzioni restano legittime. La Corte ha rilevato che la legge non fissa differenze negli stipendi di base o nelle indennità di inquadramento, mentre le attribuzioni, le competenze, i compiti specifici, le responsabilità e l’importanza dell’attività possono essere diversi anche per il personale inquadrato in funzioni identiche o simili, ma presso autorità o istituzioni pubbliche differenti.
La responsabilità passa all’ordinatore di spesa. La Corte ha richiamato l’articolo 3, commi 1 e 4, della stessa legge: la gestione del sistema retributivo è assicurata da ciascun ordinatore di spesa, il quale ha l’obbligo di stabilire gli stipendi e le maggiorazioni in modo da rientrare negli importi approvati a tale destinazione nel proprio bilancio. La determinazione concreta delle maggiorazioni avviene quindi a livello dell’istituzione, nei limiti di legge.
Le maggiorazioni sono qualificate come diritti retributivi supplementari. La Corte ha ricordato che la limitazione di maggiorazioni, compensazioni, supplementi, gratifiche, premi e indennità non equivale a una riduzione dello stipendio di base e che lo Stato ha piena legittimazione costituzionale a concederle in funzione delle entrate di bilancio che realizza. Non sono diritti fondamentali.
La maggiorazione si presenta come un limite massimo, non come una somma garantita. La Corte ha osservato che, nell’impostazione del legislatore, le maggiorazioni non hanno sempre un importo fisso, bensì variabile, stabilito con riferimento a un limite massimo previsto dalla legge e dagli allegati nn. I-VIII. In concreto, una maggiorazione «fino al 15%» non significa un diritto al 15%.
L’articolo 41 della Costituzione non aiuta sulle maggiorazioni. La Corte ha ribadito che la fissazione dei principi e delle condizioni concrete di attribuzione dei diritti retributivi per il personale pubblico rientra nelle attribuzioni esclusive del legislatore, mentre l’articolo 41, comma 2, prevede l’istituzione di un salario minimo lordo nazionale, senza disporre nulla sui diritti retributivi supplementari.
Che cosa cambia rispetto a prima
Dal punto di vista normativo, nulla. La sentenza respinge l’eccezione, quindi i testi restano nella forma pubblicata nel 2017 e applicata da allora. Il cambiamento è di altra natura: viene meno una delle poche vie con cui il personale della giustizia sperava ancora di recuperare la differenza fra le maggiorazioni previste dall’allegato n. V, fino al 45% per la famiglia professionale «Giustizia», e il tetto generale del 30% per ordinatore di spesa.
La Corte non ha costruito una motivazione nuova. Ha ripreso integralmente le considerazioni di tre pronunce precedenti: la sentenza n. 697 del 31 ottobre 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 26 del 15 gennaio 2020, la sentenza n. 85 del 2 marzo 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 710 del 2 agosto 2023, e la sentenza del 9 aprile 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 1055 del 21 ottobre 2024. La formula usata è quella standard: poiché non sono intervenuti elementi nuovi, sia la soluzione sia le considerazioni conservano la propria validità.
Ciò che si aggiunge alla giurisprudenza è la conferma esplicita per il caso in cui il tetto si sovrappone a una sentenza definitiva. L’argomento degli autori era che le sentenze con cui era stato loro riconosciuto il valore di riferimento settoriale non riguardavano situazioni di fatto particolari, bensì l’applicazione di disposizioni di carattere generale per un’intera famiglia professionale. La Corte ha respinto questa linea senza trattarla separatamente, con un rinvio alla giurisprudenza già consolidata.
Un dettaglio di calendario merita attenzione: la sentenza è stata pronunciata il 20 gennaio 2026 e pubblicata il 13 luglio 2026, quasi sei mesi più tardi. Fino alla pubblicazione non produceva effetti generali.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Porta prevedibilità: dopo quattro pronunce nello stesso senso, i giudici hanno una risposta chiara per i fascicoli pendenti con la stessa censura.
- Conferma che il tetto si applica in modo uniforme a tutto il personale retribuito con fondi pubblici, senza eccezioni per famiglia professionale, il che chiude la discussione sui privilegi settoriali.
- Chiarisce, per qualunque dipendente pubblico, che una maggiorazione espressa come «fino a» una certa percentuale non è una somma garantita, bensì un limite massimo.
- Fissa la responsabilità in capo all’ordinatore di spesa, che ha l’obbligo legale di distribuire le maggiorazioni entro il proprio bilancio, quindi esiste un destinatario identificabile dei reclami.
- La sentenza è stata pronunciata all’unanimità, senza opinioni dissenzienti, il che riduce lo spazio per ritorni sulla stessa censura.
Che cosa resta un problema
- Il problema segnalato dagli autori resta reale e irrisolto: due dipendenti con la stessa funzione, lo stesso grado e la stessa fascia possono incassare somme diverse, a seconda della struttura di personale della loro istituzione.
- La Corte risponde che le attribuzioni possono essere diverse da un’istituzione all’altra, ma la censura riguardava proprio il caso in cui esse sono identiche e la differenza nasce dall’aritmetica del tetto.
- La maggiorazione per condizioni di lavoro gravose, nocive o pericolose e quella per le persone con disabilità possono restare non pagate se le altre maggiorazioni dell’istituzione hanno già raggiunto la soglia del 30%.
- Né il Parlamento, né il Governo, né l’Avvocato del Popolo hanno comunicato un punto di vista, benché il fascicolo sollevasse un problema di sistema retributivo.
- I quasi sei mesi trascorsi fra la pronuncia e la pubblicazione hanno tenuto in sospeso i fascicoli che attendevano la soluzione.
Consigli pratici
- Se avete un fascicolo pendente con la stessa censura, parlate con l’avvocato di un cambio di fondamento giuridico. La via costituzionale è chiusa su questi testi, con la motivazione che non sono intervenuti elementi nuovi.
- Verificate nella busta paga quali maggiorazioni vi sono state effettivamente riconosciute e in quale percentuale. Una maggiorazione prevista dalla legge «fino a» un certo livello non significa che la riceviate al livello massimo.
- Chiedete all’istituzione, per iscritto, il modo di calcolo del rispetto del tetto del 30% sul bilancio complessivo. L’obbligo di rientrarvi spetta all’ordinatore di spesa, che deve quindi essere in grado di spiegare la distribuzione.
- Se lavorate in condizioni gravose, nocive o pericolose, oppure se avete un certificato di disabilità, chiedete esplicitamente la posizione dell’istituzione sulle maggiorazioni corrispondenti. La Corte ha confermato che rientrano nello stesso tetto.
- Non confondete questo tetto con il tetto agli aumenti retributivi o con la rateizzazione delle somme vinte in giudizio. Sono meccanismi diversi, con pronunce proprie della Corte.
- Per un confronto con la situazione di un’altra istituzione, chiedete in base alla legge sull’accesso alle informazioni di interesse pubblico il bilancio approvato per le spese di personale. La differenza fra istituzioni parte da lì.
Domande frequenti
Che cosa ha deciso, esattamente, la Corte?
Che cosa significa il tetto del 30%?
Perché due colleghi con la stessa funzione arrivano a incassare importi diversi?
Una sentenza definitiva non mi protegge?
La maggiorazione «fino al 15%» è garantita?
Si potrà ancora impugnare il testo in futuro?
Da quando produce effetti la sentenza?
Errori e incongruenze nel testo pubblicato
- Il numero di uno dei fascicoli è diverso nel dispositivo rispetto al resto della sentenza. Nella parte introduttiva, ai punti 3 e 8, il fascicolo dell’Alta Corte di cassazione e giustizia, Sezione del contenzioso amministrativo e tributario, nel quale è stata sollevata l’eccezione, è identificato come nr. 2.186/2/2019/a1. Nel dispositivo, con cui l’eccezione viene respinta e si stabilisce a chi la sentenza va comunicata, lo stesso fascicolo compare come nr. 2.816/2/2019/a1. Le cifre 1 e 8 sono invertite. Il dispositivo è la parte obbligatoria della sentenza ed è quella in base alla quale il giudice individua il fascicolo in cui la soluzione si applica, e anche la comunicazione avviene sul suo fondamento. Dal testo pubblicato non si può stabilire con certezza quale dei due numeri sia quello reale, e un fascicolo con il numero indicato nel dispositivo non potrà essere trovato se è proprio quello sbagliato.
Analisi della redazione
La soluzione era prevedibile e, nella logica della giurisprudenza costituzionale romena, difficile da contestare. Le maggiorazioni davvero non sono diritti fondamentali, e un tetto applicato in modo uniforme a tutto il settore pubblico è esattamente il tipo di scelta che la Corte lascia al legislatore. La sentenza ha il merito di essere breve, unanime e priva di promesse di future reinterpretazioni.
Il problema è che la risposta non si sovrappone alla domanda. Gli autori dell’eccezione non hanno lamentato che la loro maggiorazione fosse troppo bassa, ma che due persone con la stessa funzione, lo stesso grado e la stessa fascia, che svolgono lo stesso lavoro, ricevono somme diverse per il modo in cui si calcola il tetto, cioè sul bilancio complessivo dell’istituzione. La Corte risponde che attribuzioni e responsabilità possono differire da un’istituzione all’altra. Può darsi; ma la censura riguardava il caso in cui esse non differiscono e la differenza nasce unicamente dall’aritmetica del tetto. L’argomento è ripreso dalla sentenza n. 697/2019, dove l’ipotesi discussa era un’altra.
Il secondo punto debole è il meccanismo stesso, che la sentenza lascia intatto. Un tetto calcolato sul bilancio complessivo trasforma le maggiorazioni in una risorsa limitata, distribuita dall’ordinatore di spesa. La conseguenza, segnalata correttamente dagli autori, è che le maggiorazioni che dovrebbero compensare un rischio reale, le condizioni di lavoro gravose o la disabilità, possono restare non pagate perché il bilancio dell’istituzione è già stato consumato da altre maggiorazioni. Un diritto che dipende da quanti colleghi hanno già altre maggiorazioni non è più propriamente un diritto.
Che cosa andrebbe cambiato
- Escludere dal tetto le maggiorazioni con funzione compensativa. La maggiorazione per condizioni gravose, nocive o pericolose e quella per le persone con disabilità compensano una situazione oggettiva, non una prestazione. Escluderle dal 30% le renderebbe effettive, senza aprire il tetto per il resto.
- Un criterio legale di distribuzione del tetto all’interno dell’istituzione. Oggi la legge dice soltanto che l’ordinatore deve rientrare nel bilancio. Un criterio scritto renderebbe verificabile la sua decisione e ridurrebbe le differenze fra istituzioni comparabili.
- L’obbligo di pubblicare il modo di calcolo del rispetto del tetto. Un’informativa annuale, sul sito dell’istituzione, trasformerebbe una cifra invisibile in una cifra verificabile da ciascun dipendente, senza costringere nessuno a un processo.
- Un termine legale fra la pronuncia e la pubblicazione delle sentenze della Corte. Quasi sei mesi dal 20 gennaio al 13 luglio significano altrettanti mesi in cui i giudici che attendevano la soluzione non hanno potuto usarla, benché esistesse.
- Un riesame del tetto là dove la legge prevede già un massimo settoriale. Per la famiglia professionale «Giustizia» l’allegato n. V prevede maggiorazioni fino al 45%, e il tetto generale del 30% rende quel massimo inapplicabile. O si corregge l’allegato, o si corregge il tetto; la contraddizione fra i due non aiuta nessuno.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
